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Roma, 10 gennaio 2014

 

Circolare n. 6/2014

 

Oggetto: Tributi – Migliorata la deducibilità dei canoni leasing – Soppressa l’imposta provinciale di trascrizione sul riscatto dei veicoli in leasing - Articolo 1 commi da 162 a 166 Legge 27.12.2013, n.147, su S.O. alla G.U. n.302 del 27.12.2013.

 

La Legge di Stabilità 2014 è intervenuta sulle disposizioni fiscali inerenti i canoni di locazione finanziaria in senso favorevole ai contribuenti.

 

Deducibilità dei canoni leasing (art. 1 commi 162 - 163) – E’ stato accorciato il periodo minimo per dedurre l’importo dei leasing, sia per le imprese che per i lavoratori autonomi. Per i beni mobili il periodo di deducibilità è stato fissato alla metà del periodo di ammortamento (finora due terzi), mentre per i beni immobili a 12 anni. La nuova disposizione si applica ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dall’1 gennaio di quest’anno.

 

Soppressione IPT (art. 1 commi 164 – 166) – E’ stata soppressa l’imposta provinciale di trascrizione in fase di riscatto dei veicoli in leasing. La copertura della misura è stata garantita dall’introduzione di un’imposta di registro del 4% sulle cessioni da parte degli utilizzatori dei contratti di leasing immobiliare. La disposizione decorre dall’1 gennaio 2014.

 

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

D/d

 

 

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S.O. alla G.U. n.302 del 27.12.2013 (fonte Guritel)

Legge 27 dicembre 2013, n.147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(Legge di Stabilità 2014).

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

                              Promulga

 

                         la seguente legge:

 

                               Art. 1.

Omissis

 

162. Al testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto

del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2 dell'articolo 54, al terzo periodo, le  parole:  «e

comunque con un minimo di otto anni e un massimo di  quindici  se  lo

stesso ha per oggetto beni immobili» sono sostituite dalle  seguenti:

«; in caso di beni immobili, la deduzione e' ammessa per  un  periodo

non inferiore a dodici anni»;

    b) al comma 7 dell'articolo 102, al secondo periodo,  le  parole:

«ai due terzi» sono sostituite dalle  seguenti:  «alla  meta'»  e  le

parole: «in caso  di  beni  immobili,  qualora  l'applicazione  della

regola di cui al periodo precedente determini un risultato  inferiore

a undici anni ovvero superiore  a  diciotto  anni,  la  deduzione  e'

ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici  anni

ovvero pari almeno a diciotto anni» sono sostituite  dalle  seguenti:

«in caso di beni immobili, la deduzione e' ammessa per un periodo non

inferiore a dodici anni».

 

  163. Le disposizioni di cui al comma 162 si applicano ai  contratti

di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di  entrata

in vigore della presente legge.

  164. Al testo unico delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di

registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile

1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 40, comma  1-bis,  sono  aggiunte,  in  fine,  le

seguenti parole: «, e le cessioni, da parte  degli  utilizzatori,  di

contratti  di  locazione  finanziaria  aventi  ad  oggetto   immobili

strumentali, anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta

sul valore aggiunto, di cui  all'articolo  10,  primo  comma,  numero

8-ter), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del

1972»;

    b) dopo l'articolo 8 della tariffa, parte prima, e'  inserito  il

seguente:

  «Art. 8-bis. - 1. Atti  relativi  alle  cessioni,  da  parte  degli

utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto

immobili strumentali, anche da costruire  ed  ancorche'  assoggettati

all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma,

numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633: 4 per cento.

  NOTE

    i) Per le cessioni di cui al comma 1  l'imposta  si  applica  sul

corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale

compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto».

 

  165.  Ai  fini  della  semplificazione  e  della  perequazione  del

trattamento impositivo dell'imposta provinciale di  trascrizione  nel

leasing  finanziario,  all'articolo  56,   comma   6,   del   decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  al  primo  periodo,  dopo  la

parola: «commercio» sono inserite le seguenti: «, nonche' le cessioni

degli stessi  a  seguito  di  esercizio  di  riscatto  da  parte  del

locatario a titolo di locazione finanziaria».

 

  166. Le disposizioni di cui ai commi  164  e  165  si  applicano  a

decorrere dal 1º gennaio 2014.

 

Omissis