|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 10 gennaio
2014
Circolare n. 6/2014
Oggetto: Tributi – Migliorata la
deducibilità dei canoni leasing – Soppressa l’imposta provinciale di
trascrizione sul riscatto dei veicoli in leasing - Articolo 1 commi da 162 a
166 Legge 27.12.2013, n.147, su S.O. alla G.U. n.302 del 27.12.2013.
La Legge di
Stabilità 2014 è intervenuta sulle disposizioni fiscali inerenti i canoni di locazione
finanziaria in senso favorevole ai contribuenti.
Deducibilità dei canoni leasing (art. 1 commi 162 -
163) – E’ stato accorciato il periodo minimo per dedurre l’importo dei leasing,
sia per le imprese che per i lavoratori autonomi. Per i beni mobili il periodo
di deducibilità è stato fissato alla metà del periodo di ammortamento (finora
due terzi), mentre per i beni immobili a 12 anni. La nuova disposizione si
applica ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dall’1
gennaio di quest’anno.
Soppressione IPT (art. 1 commi 164
– 166) – E’ stata soppressa l’imposta provinciale di trascrizione in fase di
riscatto dei veicoli in leasing. La copertura della misura è stata garantita
dall’introduzione di un’imposta di registro del 4% sulle cessioni da parte
degli utilizzatori dei contratti di leasing immobiliare. La disposizione
decorre dall’1 gennaio 2014.
Daniela Dringoli |
Allegato
uno |
Responsabile di
Area |
D/d |
|
|
© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n.302 del 27.12.2013 (fonte Guritel)
Legge 27
dicembre 2013, n.147
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di
Stabilità 2014).
La Camera dei deputati
ed il Senato
della Repubblica hanno
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Omissis
162. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto
del Presidente
della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2
dell'articolo 54, al terzo periodo, le parole: «e
comunque con un minimo
di otto anni e un massimo di
quindici se lo
stesso ha per oggetto
beni immobili» sono sostituite dalle
seguenti:
«; in caso di beni immobili, la deduzione e'
ammessa per un periodo
non inferiore a
dodici anni»;
b) al comma 7
dell'articolo 102, al secondo periodo, le
parole:
«ai due terzi» sono sostituite
dalle seguenti: «alla meta'» e le
parole: «in caso di beni immobili,
qualora l'applicazione della
regola di cui al
periodo precedente determini un risultato
inferiore
a undici anni
ovvero superiore a diciotto
anni, la deduzione
e'
ammessa per un
periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni
ovvero pari almeno a
diciotto anni» sono sostituite
dalle seguenti:
«in caso di beni immobili, la deduzione
e' ammessa per un periodo non
inferiore a dodici
anni».
163. Le disposizioni di
cui al comma 162 si applicano ai contratti
di locazione
finanziaria stipulati a decorrere dalla data di
entrata
in vigore della
presente legge.
164. Al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di
registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40, comma 1-bis, sono
aggiunte, in fine,
le
seguenti parole: «, e
le cessioni, da parte degli utilizzatori,
di
contratti di locazione finanziaria
aventi ad oggetto
immobili
strumentali, anche da
costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta
sul valore
aggiunto, di cui all'articolo 10,
primo comma, numero
8-ter), del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del
1972»;
b) dopo l'articolo 8
della tariffa, parte prima, e' inserito il
seguente:
«Art. 8-bis. - 1. Atti relativi alle
cessioni, da parte
degli
utilizzatori, di contratti
di locazione finanziaria aventi ad oggetto
immobili strumentali,
anche da costruire ed ancorche' assoggettati
all'imposta sul valore
aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma,
numero 8-ter), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633: 4 per cento.
NOTE
i) Per le cessioni di
cui al comma 1
l'imposta si applica
sul
corrispettivo pattuito per
la cessione aumentato della quota capitale
compresa nei canoni
ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto».
165. Ai fini
della semplificazione e
della perequazione del
trattamento impositivo
dell'imposta provinciale di
trascrizione nel
leasing
finanziario, all'articolo
56, comma 6,
del decreto
legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, al
primo periodo, dopo
la
parola: «commercio»
sono inserite le seguenti: «, nonche' le cessioni
degli stessi a
seguito di esercizio
di riscatto da
parte del
locatario a titolo di
locazione finanziaria».
166. Le disposizioni di
cui ai commi 164 e
165 si applicano
a
decorrere dal 1º gennaio
2014.
Omissis