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Roma, 13 gennaio 2014

 

Circolare n. 8/2014

 

Oggetto: Tributi – Sconti IRAP per le imprese che aumentano gli occupati – Art. 1 comma 132 - Legge 27.12.2013, n.147, su S.O. alla G.U. n.302 del 27.12.2013.

 

 

La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto a regime una deduzione IRAP a favore delle imprese che a decorrere da quest’anno aumentano il numero degli occupati rispetto alla media del 2013.

 

I dipendenti devono essere assunti con contratto a tempo indeterminato; la deduzione è pari al costo dei nuovi assunti col limite di 15 mila euro annui e col limite del maggior costo complessivo del personale sostenuto nell’anno dell’assunzione e nei due anni successivi.

 

L’agevolazione decade qualora l’incremento occupazionale venga meno. Per le società facenti parte di un gruppo societario, l’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi nelle società controllate o collegate.

 

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

D/d

 

 

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S.O. alla G.U. n.302 del 27.12.2013 (fonte Guritel)

Legge 27 dicembre 2013, n.147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014).

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

                              Promulga

 

                         la seguente legge:

 

                               Art. 1.

Omissis

 

132. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente:

  «4-quater. A  decorrere  dal  periodo  d'imposta  in  corso  al  31

dicembre 2014, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere

da a) ad e), che incrementano  il  numero  di  lavoratori  dipendenti

assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto  al  numero  dei

lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati  nel

periodo d'imposta precedente, e' deducibile  il  costo  del  predetto

personale per un importo annuale non  superiore  a  15.000  euro  per

ciascun  nuovo  dipendente  assunto,  e  nel  limite  dell'incremento

complessivo del  costo  del  personale  classificabile  nell'articolo

2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile per

il periodo d'imposta in cui e' avvenuta l'assunzione con contratto  a

tempo indeterminato e per i  due  successivi  periodi  d'imposta.  La

suddetta deduzione decade se,  nei  periodi  d'imposta  successivi  a

quello in cui e' avvenuta  l'assunzione,  il  numero  dei  lavoratori

dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori

mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante

compete, in ogni caso, per ciascun periodo  d'imposta  a  partire  da

quello di assunzione, sempre che permanga  il  medesimo  rapporto  di

impiego. L'incremento della  base  occupazionale  va  considerato  al

netto  delle  diminuzioni  occupazionali  verificatesi  in   societa'

controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile

o facenti capo, anche per interposta persona, allo  stesso  soggetto.

Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  e),  la  base

occupazionale di cui al terzo periodo e' individuata con  riferimento

al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato

impiegato nell'attivita' commerciale e la deduzione spetta  solo  con

riferimento all'incremento dei lavoratori  utilizzati  nell'esercizio

di  tale  attivita'.  In   caso   di   lavoratori   impiegati   anche

nell'esercizio dell'attivita' istituzionale si considera, sia ai fini

dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo

incremento, sia ai  fini  della  deducibilita'  del  costo,  il  solo

personale dipendente con contratto di lavoro  a  tempo  indeterminato

riferibile all'attivita' commerciale individuato in base al  rapporto

di  cui  all'articolo  10,  comma  2.  Non  rilevano  ai  fini  degli

incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attivita'

istituzionale all'attivita' commerciale. Nell'ipotesi di  imprese  di

nuova  costituzione  non  rilevano   gli   incrementi   occupazionali

derivanti dallo svolgimento di attivita' che assorbono anche solo  in

parte attivita' di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione

delle attivita' sottoposte a limite numerico  o  di  superficie.  Nel

caso di impresa subentrante ad altra nella gestione  di  un  servizio

pubblico,  anche  gestito  da   privati,   comunque   assegnata,   la

deducibilita' del costo del personale spetta limitatamente al  numero

di  lavoratori  assunti  in  piu'  rispetto  a  quello   dell'impresa

sostituita»;

    b) i commi 4-quinquies e 4-sexies sono abrogati;

    c) il comma 4-septies e' sostituito dal seguente:

  «4-septies.  Per  ciascun  dipendente  l'importo  delle   deduzioni

ammesse dai commi 1, 4-bis.1 e 4-quater non puo' comunque eccedere il

limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e

spese  a  carico  del  datore  di  lavoro  e   l'applicazione   delle

disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3)  e  4),  e'

alternativa alla fruizione delle disposizioni  di  cui  ai  commi  1,

lettera a), numero 5), e 4-bis.1».

Omissis