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Roma,
13 gennaio 2014
Circolare n. 8/2014
Oggetto: Tributi – Sconti IRAP per
le imprese che aumentano gli occupati – Art. 1 comma 132 - Legge 27.12.2013,
n.147, su S.O. alla G.U. n.302 del 27.12.2013.
La Legge di
Stabilità 2014 ha introdotto a regime una deduzione IRAP a favore delle imprese
che a decorrere da quest’anno aumentano il numero degli occupati rispetto alla
media del 2013.
I dipendenti devono
essere assunti con contratto a tempo indeterminato; la deduzione è pari al
costo dei nuovi assunti col limite di 15 mila euro annui e col limite del
maggior costo complessivo del personale sostenuto nell’anno dell’assunzione e
nei due anni successivi.
L’agevolazione
decade qualora l’incremento occupazionale venga meno. Per le società facenti
parte di un gruppo societario, l’incremento occupazionale va considerato al
netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi nelle società controllate o
collegate.
| Daniela Dringoli | Allegato
  uno | 
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S.O. alla G.U. n.302 del 27.12.2013 (fonte Guritel)
Legge 27
dicembre 2013, n.147
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
Stabilità 2014).
La  Camera  dei  deputati 
ed  il  Senato 
della  Repubblica  hanno
approvato; 
                   IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                             
Promulga 
                         la seguente legge:
                              
Art. 1. 
Omissis
132. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.446,
sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente: 
  «4-quater. A  decorrere  dal 
periodo  d'imposta  in 
corso  al  31
dicembre 2014, per i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
da a) ad e), che
incrementano  il  numero 
di  lavoratori  dipendenti
assunti con contratto
a tempo indeterminato rispetto  al  numero 
dei
lavoratori assunti con il
medesimo contratto mediamente occupati 
nel
periodo d'imposta
precedente, e' deducibile  il 
costo  del  predetto
personale per un importo
annuale non  superiore  a 
15.000  euro  per
ciascun  nuovo  dipendente  assunto, 
e  nel  limite 
dell'incremento
complessivo del  costo 
del  personale  classificabile  nell'articolo
2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice
civile per
il periodo
d'imposta in cui e' avvenuta l'assunzione con
contratto  a
tempo indeterminato
e per i  due  successivi 
periodi  d'imposta.  La
suddetta deduzione
decade se,  nei  periodi 
d'imposta  successivi  a
quello in cui e' avvenuta 
l'assunzione,  il  numero 
dei  lavoratori
dipendenti risulta
inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori
mediamente occupati in
tale periodo d'imposta; la deduzione spettante
compete, in ogni caso,
per ciascun periodo  d'imposta  a 
partire  da
quello di assunzione,
sempre che permanga  il  medesimo 
rapporto  di
impiego. L'incremento della  base  occupazionale 
va  considerato  al
netto  delle  diminuzioni  occupazionali 
verificatesi  in   societa'
controllate o collegate ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile
o facenti capo,
anche per interposta persona, allo 
stesso  soggetto.
Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  e),  la 
base
occupazionale di cui al
terzo periodo e' individuata con  riferimento
al personale
dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato
impiegato nell'attivita' commerciale e la deduzione spetta  solo 
con
riferimento all'incremento
dei lavoratori  utilizzati  nell'esercizio
di  tale  attivita'.  In  
caso   di   lavoratori  
impiegati   anche
nell'esercizio dell'attivita' istituzionale si considera, sia ai fini
dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo
incremento, sia ai  fini 
della  deducibilita'  del 
costo,  il  solo
personale dipendente con
contratto di lavoro  a  tempo 
indeterminato
riferibile all'attivita' commerciale individuato in base al  rapporto
di  cui  all'articolo  10,  comma  2.  Non  rilevano  ai 
fini  degli
incrementi occupazionali
i trasferimenti di dipendenti dall'attivita'
istituzionale all'attivita' commerciale. Nell'ipotesi di  imprese  di
nuova 
costituzione  non 
rilevano   gli   incrementi  
occupazionali
derivanti dallo
svolgimento di attivita' che assorbono anche
solo  in
parte attivita' di imprese giuridicamente preesistenti, ad
esclusione
delle attivita' sottoposte a limite numerico  o 
di  superficie.  Nel
caso di impresa
subentrante ad altra nella gestione 
di  un  servizio
pubblico, 
anche  gestito 
da   privati,   comunque  
assegnata,   la
deducibilita' del costo del personale
spetta limitatamente al  numero
di  lavoratori  assunti  in  piu'  rispetto  a  quello   dell'impresa
sostituita»; 
    b) i commi 4-quinquies
e 4-sexies sono abrogati; 
    c) il comma 4-septies e' sostituito dal seguente: 
  «4-septies.  Per  ciascun  dipendente 
l'importo  delle   deduzioni
ammesse dai commi 1,
4-bis.1 e 4-quater non puo' comunque eccedere il
limite massimo
rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e
spese  a  carico  del 
datore  di  lavoro 
e   l'applicazione   delle
disposizioni di cui al
comma 1, lettera a), numeri 2), 3) 
e  4),  e'
alternativa alla fruizione
delle disposizioni  di  cui 
ai  commi  1,
lettera a), numero 5),
e 4-bis.1». 
Omissis