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Roma,
13 gennaio 2014
Circolare n. 8/2014
Oggetto: Tributi – Sconti IRAP per
le imprese che aumentano gli occupati – Art. 1 comma 132 - Legge 27.12.2013,
n.147, su S.O. alla G.U. n.302 del 27.12.2013.
La Legge di
Stabilità 2014 ha introdotto a regime una deduzione IRAP a favore delle imprese
che a decorrere da quest’anno aumentano il numero degli occupati rispetto alla
media del 2013.
I dipendenti devono
essere assunti con contratto a tempo indeterminato; la deduzione è pari al
costo dei nuovi assunti col limite di 15 mila euro annui e col limite del
maggior costo complessivo del personale sostenuto nell’anno dell’assunzione e
nei due anni successivi.
L’agevolazione
decade qualora l’incremento occupazionale venga meno. Per le società facenti
parte di un gruppo societario, l’incremento occupazionale va considerato al
netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi nelle società controllate o
collegate.
Daniela Dringoli |
Allegato
uno |
Responsabile di
Area |
D/d |
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S.O. alla G.U. n.302 del 27.12.2013 (fonte Guritel)
Legge 27
dicembre 2013, n.147
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
Stabilità 2014).
La Camera dei deputati
ed il Senato
della Repubblica hanno
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Omissis
132. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.446,
sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente:
«4-quater. A decorrere dal
periodo d'imposta in
corso al 31
dicembre 2014, per i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
da a) ad e), che
incrementano il numero
di lavoratori dipendenti
assunti con contratto
a tempo indeterminato rispetto al numero
dei
lavoratori assunti con il
medesimo contratto mediamente occupati
nel
periodo d'imposta
precedente, e' deducibile il
costo del predetto
personale per un importo
annuale non superiore a
15.000 euro per
ciascun nuovo dipendente assunto,
e nel limite
dell'incremento
complessivo del costo
del personale classificabile nell'articolo
2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice
civile per
il periodo
d'imposta in cui e' avvenuta l'assunzione con
contratto a
tempo indeterminato
e per i due successivi
periodi d'imposta. La
suddetta deduzione
decade se, nei periodi
d'imposta successivi a
quello in cui e' avvenuta
l'assunzione, il numero
dei lavoratori
dipendenti risulta
inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori
mediamente occupati in
tale periodo d'imposta; la deduzione spettante
compete, in ogni caso,
per ciascun periodo d'imposta a
partire da
quello di assunzione,
sempre che permanga il medesimo
rapporto di
impiego. L'incremento della base occupazionale
va considerato al
netto delle diminuzioni occupazionali
verificatesi in societa'
controllate o collegate ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile
o facenti capo,
anche per interposta persona, allo
stesso soggetto.
Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la
base
occupazionale di cui al
terzo periodo e' individuata con riferimento
al personale
dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato
impiegato nell'attivita' commerciale e la deduzione spetta solo
con
riferimento all'incremento
dei lavoratori utilizzati nell'esercizio
di tale attivita'. In
caso di lavoratori
impiegati anche
nell'esercizio dell'attivita' istituzionale si considera, sia ai fini
dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo
incremento, sia ai fini
della deducibilita' del
costo, il solo
personale dipendente con
contratto di lavoro a tempo
indeterminato
riferibile all'attivita' commerciale individuato in base al rapporto
di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai
fini degli
incrementi occupazionali
i trasferimenti di dipendenti dall'attivita'
istituzionale all'attivita' commerciale. Nell'ipotesi di imprese di
nuova
costituzione non
rilevano gli incrementi
occupazionali
derivanti dallo
svolgimento di attivita' che assorbono anche
solo in
parte attivita' di imprese giuridicamente preesistenti, ad
esclusione
delle attivita' sottoposte a limite numerico o
di superficie. Nel
caso di impresa
subentrante ad altra nella gestione
di un servizio
pubblico,
anche gestito
da privati, comunque
assegnata, la
deducibilita' del costo del personale
spetta limitatamente al numero
di lavoratori assunti in piu' rispetto a quello dell'impresa
sostituita»;
b) i commi 4-quinquies
e 4-sexies sono abrogati;
c) il comma 4-septies e' sostituito dal seguente:
«4-septies. Per ciascun dipendente
l'importo delle deduzioni
ammesse dai commi 1,
4-bis.1 e 4-quater non puo' comunque eccedere il
limite massimo
rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e
spese a carico del
datore di lavoro
e l'applicazione delle
disposizioni di cui al
comma 1, lettera a), numeri 2), 3)
e 4), e'
alternativa alla fruizione
delle disposizioni di cui
ai commi 1,
lettera a), numero 5),
e 4-bis.1».
Omissis