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Roma, 13 gennaio 2014

 

Circolare n. 9/2014

 

Oggetto: Tributi – Riordino della tassazione comunale – IMU deducibile dal reddito d’impresa – Articolo 1 commi 639 – 728 Legge 27.12.2013, n.147, su S.O. alla G.U. n.302 del 27.12.2013.

 

 

La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto la nuova Imposta Unica Comunale, che peraltro è tutt’altro che unica essendo composta da tre diverse imposizioni: la tassa sugli immobili IMU, la tassa sui rifiuti TARI e la nuova tassa sui servizi indivisibili gestiti dai Comuni, TASI.

 

Riguardo l’IMU, una novità positiva per le imprese è l’introduzione della deducibilità dell’imposta dal reddito d’impresa, già a partire dal periodo d’imposta 2013. Sul reddito 2013 l’IMU potrà essere dedotta nella misura del 30 per cento, mentre dal 2014 la misura scende al 20 per cento. La deducibilità non vale ai fini Irap.

 

Riguardo la tassa sui rifiuti TARI, sono stati sostanzialmente ripresi i principi già in vigore per la precedente Tarsi, consentendo ai Comuni con proprio regolamento di agevolare i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani (come la maggior parte delle imprese di servizi) che provvedono allo smaltimento in proprio.

 

La nuova tassa sui servizi comunali TASI ha un’aliquota base dell’1 per mille. Complessivamente nel 2014 la somma di TASI e IMU non dovrà superare il 2,5 per mille.

 

I tre tributi IMU, TARI e TASI si verseranno distintamente, in attesa di un riordino operativo della materia che presuppone un coordinamento e uno scambio dei dati catastali tra Comuni e Agenzia delle Entrate.

 

In particolare restano confermate le date di scadenza dei versamenti IMU (acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre). Per TASI e TARI i Comuni dovranno prevedere almeno due scadenze semestrali, diversificate per i due tributi.

 

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.268/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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S.O. alla G.U. n.302 del 27.12.2013 (fonte Guritel)

Legge 27 dicembre 2013, n.147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014).

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

                              Promulga

 

                         la seguente legge:

 

                               Art. 1.

Omissis

 

639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si  basa  su

due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e

collegato  alla  loro   natura   e   valore   e   l'altro   collegato

all'erogazione e alla  fruizione  di  servizi  comunali.  La  IUC  si

compone   dell'imposta   municipale   propria   (IMU),   di    natura

patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di   immobili,   escluse   le

abitazioni principali, e di una componente riferita ai  servizi,  che

si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI),  a  carico

sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa

sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi  del  servizio  di

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

 

  640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non  puo'

superare i limiti prefissati per la  sola  IMU,  come  stabilito  dal

comma 677.

 

  641. Il presupposto della TARI e' il possesso  o  la  detenzione  a

qualsiasi titolo di locali  o  di  aree  scoperte,  a  qualsiasi  uso

adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse  dalla

TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali  tassabili,

non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117

del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

 

  642. La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga  a  qualsiasi

titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,  suscettibili

di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralita' di possessori o  di

detentori, essi sono  tenuti  in  solido  all'adempimento  dell'unica

obbligazione tributaria.

 

  643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei

mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI e'  dovuta  soltanto

dal possessore dei locali  e  delle  aree  a  titolo  di  proprieta',

usufrutto, uso, abitazione o superficie.

 

  644. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri  commerciali

integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni  e'  responsabile

del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree  scoperte  di

uso comune e per i locali e le aree  scoperte  in  uso  esclusivo  ai

singoli possessori o  detentori,  fermi  restando  nei  confronti  di

questi ultimi gli altri obblighi o  diritti  derivanti  dal  rapporto

tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

 

  645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la

superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte

o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI e'

costituita  da  quella  calpestabile  dei   locali   e   delle   aree

suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

 

  646. Per l'applicazione della  TARI  si  considerano  le  superfici

dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi  sui  rifiuti.

Relativamente all'attivita' di accertamento, il comune, per le unita'

immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano,  puo'

considerare come superficie  assoggettabile  alla  TARI  quella  pari

all'80 per cento della superficie  catastale  determinata  secondo  i

criteri stabiliti dal regolamento di cui al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

 

  647. Le procedure di interscambio tra i comuni  e  l'Agenzia  delle

entrate dei dati relativi alla superficie delle unita' immobiliari  a

destinazione  ordinaria,  iscritte  in   catasto   e   corredate   di

planimetria, sono quelle stabilite con  provvedimento  del  direttore

dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14,  comma

9, del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  e  successive

modificazioni.  Si  applicano  le  Regole  tecniche   contenenti   le

modalita' di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni  dei

dati inerenti la superficie delle unita' immobiliari  a  destinazione

ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate  nel  sito

internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito  della  cooperazione

tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del  catasto,

vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali

relativi alle unita' immobiliari a destinazione ordinaria  e  i  dati

riguardanti la toponomastica  e  la  numerazione  civica  interna  ed

esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla  determinazione

della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80  per  cento  di

quella  catastale  determinata  secondo  i  criteri   stabiliti   dal

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  138

del 1998. I comuni comunicano  ai  contribuenti  le  nuove  superfici

imponibili adottando le piu' idonee  forme  di  comunicazione  e  nel

rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

 

  648. Per le unita' immobiliari diverse  da  quelle  a  destinazione

ordinaria iscritte o  iscrivibili  nel  catasto  edilizio  urbano  la

superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

 

  649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI

non si tiene conto di quella parte di essa ove  si  formano,  in  via

continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento  sono

tenuti  a  provvedere  a  proprie  spese  i  relativi  produttori,  a

condizione che ne dimostrino l'avvenuto  trattamento  in  conformita'

alla  normativa  vigente.  Per  i  produttori  di  rifiuti   speciali

assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI,  il  comune,

con  proprio  regolamento,  puo'  prevedere  riduzioni  della   parte

variabile  proporzionali  alle  quantita'  che  i  produttori  stessi

dimostrino di avere avviato al recupero.

 

  650. La TARI e' corrisposta in base a tariffa commisurata  ad  anno

solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

 

  651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene  conto  dei

criteri  determinati  con  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

 

  652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel

rispetto del principio «chi inquina paga», sancito  dall'articolo  14

della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,

del 19 novembre  2008,  relativa  ai  rifiuti,  puo'  commisurare  la

tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti

per unita' di superficie, in relazione  agli  usi  e  alla  tipologia

delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti.  Le

tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate

dal  comune  moltiplicando  il  costo  del  servizio  per  unita'  di

superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo,  per

uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa  e  qualitativa

di rifiuti.

 

  653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di  cui  al

comma 654, il  comune  deve  avvalersi  anche  delle  risultanze  dei

fabbisogni standard.

 

  654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei

costi  di  investimento  e  di  esercizio   relativi   al   servizio,

ricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo  15  del  decreto

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi  relativi

ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie  spese  i

relativi   produttori   comprovandone   l'avvenuto   trattamento   in

conformita' alla normativa vigente.

 

  655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per  il  servizio

di  gestione  dei  rifiuti  delle  istituzioni  scolastiche,  di  cui

all'articolo 33-bis del  decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.  31.

Il  costo  relativo  alla  gestione  dei  rifiuti  delle  istituzioni

scolastiche e' sottratto dal costo che deve  essere  coperto  con  il

tributo comunale sui rifiuti.

 

  656. La TARI e' dovuta nella misura massima del 20 per cento  della

tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione  dei

rifiuti, ovvero di effettuazione dello  stesso  in  grave  violazione

della disciplina di riferimento, nonche' di interruzione del servizio

per motivi sindacali o per  imprevedibili  impedimenti  organizzativi

che abbiano determinato una  situazione  riconosciuta  dall'autorita'

sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

 

  657. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta,  la  TARI  e'

dovuta in misura non superiore al  40  per  cento  della  tariffa  da

determinare, anche in maniera graduale, in  relazione  alla  distanza

dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o

di fatto servita.

 

  658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni  per

la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

 

  659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52  del  decreto

legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  puo'  prevedere  riduzioni

tariffarie ed esenzioni nel caso di:

    a) abitazioni con unico occupante;

    b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale  od  altro

uso limitato e discontinuo;

    c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti  ad

uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

    d) abitazioni occupate da soggetti che  risiedano  o  abbiano  la

dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;

    e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

 

  660. Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo

52  del  citato  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  ulteriori

riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da  a)

ad e) del comma 659.  La  relativa  copertura  puo'  essere  disposta

attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono  eccedere

il limite del 7 per cento del  costo  complessivo  del  servizio.  In

questo caso,  la  copertura  deve  essere  assicurata  attraverso  il

ricorso a risorse derivanti  dalla  fiscalita'  generale  del  comune

stesso.

 

  661. Il tributo non  e'  dovuto  in  relazione  alle  quantita'  di

rifiuti assimilati che il produttore  dimostri  di  aver  avviato  al

recupero.

 

  662. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da

soggetti che  occupano  o  detengono  temporaneamente,  con  o  senza

autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i  comuni

stabiliscono con il regolamento le modalita'  di  applicazione  della

TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione e'

temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183  giorni  nel

corso dello stesso anno solare.

 

  663. La misura tariffaria  e'  determinata  in  base  alla  tariffa

annuale della TARI, rapportata a giorno,  maggiorata  di  un  importo

percentuale non superiore al 100 per cento.

 

  664. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e' assolto  con

il pagamento della TARI da effettuare con le modalita' e nei  termini

previsti per la tassa di occupazione  temporanea  di  spazi  ed  aree

pubbliche  ovvero  per  l'imposta  municipale   secondaria   di   cui

all'articolo 11 del decreto legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  a

partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

 

  665. Per tutto quanto non previsto  dai  commi  da  662  a  666  si

applicano in quanto compatibili le disposizioni  relative  alla  TARI

annuale.

 

  666. E' fatta salva  l'applicazione  del  tributo  provinciale  per

l'esercizio  delle  funzioni  di   tutela,   protezione   ed   igiene

dell'ambiente di cui  all'articolo  19  del  decreto  legislativo  30

dicembre 1992, n.  504.  Il  tributo  provinciale,  commisurato  alla

superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e'  applicato

nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo  del

tributo.

 

  667. Con regolamento da  emanare  entro  sei  mesi  dalla  data  di

entrata in vigore della presente legge, ai  sensi  dell'articolo  17,

comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   e   successive

modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela

del territorio e del mare, di concerto con il Ministro  dell'economia

e delle finanze, sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie

locali, sono stabiliti criteri per  la  realizzazione  da  parte  dei

comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita' di  rifiuti

conferiti  al  servizio   pubblico   o   di   sistemi   di   gestione

caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione

del costo del servizio, finalizzati ad attuare un  effettivo  modello

di tariffa commisurata al servizio reso  a  copertura  integrale  dei

costi relativi al servizio di  gestione  dei  rifiuti  urbani  e  dei

rifiuti  assimilati,  svolto  nelle   forme   ammesse   dal   diritto

dell'Unione europea.

 

  668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione  puntuale

della quantita' di rifiuti conferiti al  servizio  pubblico  possono,

con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446

del 1997, prevedere  l'applicazione  di  una  tariffa  avente  natura

corrispettiva, in luogo della TARI. Il  comune  nella  commisurazione

della tariffa puo'  tenere  conto  dei  criteri  determinati  con  il

regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27

aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa

dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

 

  669. Il presupposto impositivo della  TASI  e'  il  possesso  o  la

detenzione  a  qualsiasi   titolo   di   fabbricati,   ivi   compresa

l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale

propria, di aree scoperte nonche' di quelle edificabili, a  qualsiasi

uso adibiti.

 

  670. Sono escluse dalla  TASI  le  aree  scoperte  pertinenziali  o

accessorie a locali imponibili,  non  operative,  e  le  aree  comuni

condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano

detenute o occupate in via esclusiva.

 

  671. La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga  a  qualsiasi

titolo le unita'  immobiliari  di  cui  al  comma  669.  In  caso  di

pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti  in  solido

all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

 

  672. In caso di  locazione  finanziaria,  la  TASI  e'  dovuta  dal

locatario a decorrere dalla data della stipulazione e  per  tutta  la

durata  del  contratto;  per  durata  del  contratto   di   locazione

finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della

stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata

dal verbale di consegna.

 

  673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei

mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e'  dovuta  soltanto

dal possessore dei locali  e  delle  aree  a  titolo  di  proprieta',

usufrutto, uso, abitazione e superficie.

 

  674. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri  commerciali

integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni  e'  responsabile

del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree  scoperte  di

uso comune e per i locali e le aree  scoperte  in  uso  esclusivo  ai

singoli possessori o  detentori,  fermi  restando  nei  confronti  di

questi ultimi gli altri obblighi o  diritti  derivanti  dal  rapporto

tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

 

  675. La base  imponibile  e'  quella  prevista  per  l'applicazione

dell'imposta municipale propria (IMU)  di  cui  all'articolo  13  del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

 

  676. L'aliquota di base della TASI e'  pari  all'1  per  mille.  Il

comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata  ai  sensi

dell'articolo 52 del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  puo'

ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

 

  677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma  676,

puo' determinare l'aliquota rispettando in ogni caso  il  vincolo  in

base al quale la somma delle  aliquote  della  TASI  e  dell'IMU  per

ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima

consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata

al 10,6 per mille e ad  altre  minori  aliquote,  in  relazione  alle

diverse tipologie di immobile. Per il 2014,  l'aliquota  massima  non

puo' eccedere il 2,5 per mille.

 

  678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo

13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive

modificazioni,  l'aliquota  massima  della  TASI  non  puo'  comunque

eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.

 

  679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52  del  decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  puo'  prevedere  riduzioni  ed

esenzioni nel caso di:

    a) abitazioni con unico occupante;

    b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale  od  altro

uso limitato e discontinuo;

    c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti  ad

uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

    d) abitazioni occupate da soggetti che  risiedano  o  abbiano  la

dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;

    e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

    f) superfici eccedenti il  normale  rapporto  tra  produzione  di

rifiuti e superficie stessa.

 

  680.  E'  differito  al  24  gennaio  2014  il  versamento  di  cui

all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n.  133.

Alla stessa data del 24  gennaio  2014,  e'  comunque  effettuato  il

versamento della maggiorazione standard della TARES, di cui al  comma

13 dell'articolo 14  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,

ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano

il  modello  di  pagamento  precompilato,  in  tempo  utile  per   il

versamento della maggiorazione.

  681. Nel caso  in  cui  l'unita'  immobiliare  e'  occupata  da  un

soggetto  diverso  dal  titolare  del   diritto   reale   sull'unita'

immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di  un'autonoma

obbligazione tributaria. L'occupante  versa  la  TASI  nella  misura,

stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30  per

cento dell'ammontare complessivo  della  TASI,  calcolato  applicando

l'aliquota  di  cui  ai  commi  676  e  677.  La  restante  parte  e'

corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare.

 

  682. Con regolamento da adottare  ai  sensi  dell'articolo  52  del

decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  il  comune  determina   la

disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

    a) per quanto riguarda la TARI:

      1) i criteri di determinazione delle tariffe;

      2) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea

potenzialita' di produzione di rifiuti;

      3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

      4) la disciplina delle eventuali riduzioni  ed  esenzioni,  che

tengano conto altresi' della capacita' contributiva  della  famiglia,

anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

      5) l'individuazione di categorie  di  attivita'  produttive  di

rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta'  di

delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,  percentuali  di

riduzione rispetto all'intera superficie  su  cui  l'attivita'  viene

svolta;

    b) per quanto riguarda la TASI:

      1) la disciplina delle riduzioni, che  tengano  conto  altresi'

della  capacita'  contributiva  della  famiglia,   anche   attraverso

l'applicazione dell'ISEE;

      2) l'individuazione dei servizi  indivisibili  e  l'indicazione

analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla  cui

copertura la TASI e' diretta.

 

  683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato

da norme statali per l'approvazione del bilancio  di  previsione,  le

tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario  del  servizio

di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto  che  svolge  il

servizio stesso ed  approvato  dal  consiglio  comunale  o  da  altra

autorita' competente a norma delle leggi vigenti  in  materia,  e  le

aliquote  della  TASI,  in  conformita'  con  i  servizi  e  i  costi

individuati ai sensi della lettera b), numero 2),  del  comma  682  e

possono essere differenziate in  ragione  del  settore  di  attivita'

nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili.

 

  684. I soggetti passivi dei  tributi  presentano  la  dichiarazione

relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo

alla data di inizio del possesso o  della  detenzione  dei  locali  e

delle aree assoggettabili al tributo.  Nel  caso  di  occupazione  in

comune  di  un'unita'  immobiliare,  la  dichiarazione  puo'   essere

presentata anche da uno solo degli occupanti.

 

  685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione  dal

comune, ha effetto anche per gli anni successivi  sempreche'  non  si

verifichino modificazioni dei dati  dichiarati  da  cui  consegua  un

diverso ammontare del tributo;  in  tal  caso,  la  dichiarazione  va

presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a  quello  in  cui

sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di  acquisire  le

informazioni riguardanti la toponomastica  e  la  numerazione  civica

interna ed esterna  di  ciascun  comune,  nella  dichiarazione  delle

unita'   immobiliari   a   destinazione   ordinaria   devono   essere

obbligatoriamente indicati i dati  catastali,  il  numero  civico  di

ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

 

  686. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano  ferme

le superfici dichiarate o  accertate  ai  fini  della  tassa  per  lo

smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al  decreto  legislativo

15  novembre  1993,  n.  507  (TARSU),  o  della  tariffa  di  igiene

ambientale  prevista  dall'articolo  49  del  decreto  legislativo  5

febbraio 1997, n.  22  (TIA  1),  o  dall'articolo  238  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui

rifiuti e sui servizi (TARES).

 

  687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le

disposizioni  concernenti  la   presentazione   della   dichiarazione

dell'IMU.

 

  688. Il versamento della TASI e della TARI e' effettuato, in deroga

all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,  secondo  le

disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio

1997, n. 241, nonche' tramite apposito bollettino di  conto  corrente

postale al quale si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  citato

articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalita'

di  pagamento  offerte  dai  servizi  elettronici  di  incasso  e  di

pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le

scadenze di pagamento del tributo, consentendo di  norma  almeno  due

rate  a  scadenza  semestrale  e  in  modo  anche  differenziato  con

riferimento  alla  TARI  e  alla  TASI.  E'  comunque  consentito  il

pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di  ciascun  anno.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del

Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentite  la  Conferenza

Stato-citta'  e  autonomie  locali  e  le   principali   associazioni

rappresentative dei  comuni,  sono  stabilite  le  modalita'  per  la

rendicontazione  e  la  trasmissione   dei   dati   di   riscossione,

distintamente per  ogni  contribuente,  da  parte  dei  soggetti  che

provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema  informativo  del

Ministero dell'economia e delle finanze.

 

  689. Con uno o piu' decreti del direttore generale del Dipartimento

delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di

concerto con  il  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  e  sentita

l'Associazione nazionale  dei  comuni  italiani,  sono  stabilite  le

modalita'  di  versamento,  assicurando  in  ogni  caso  la   massima

semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti  interessati,

e  prevedendo,  in  particolare,  l'invio  di  modelli  di  pagamento

preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

 

  690. La IUC e' applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per

la tariffa corrispettiva di cui al  comma  667  che  e'  applicata  e

riscossa dal  soggetto  affidatario  del  servizio  di  gestione  dei

rifiuti urbani.

 

  691. I comuni  possono,  in  deroga  all'articolo  52  del  decreto

legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione

della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai  soggetti  ai

quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di  gestione  dei

rifiuti, nonche' la gestione dell'accertamento  e  della  riscossione

della  TASI  ai  soggetti  ai  quali,  nel  medesimo  anno,   risulta

attribuito il servizio di  accertamento  e  riscossione  dell'IMU.  I

comuni  che  applicano  la  tariffa  di  cui  ai  commi  667  e   668

disciplinano, con proprio regolamento, le modalita' di versamento del

corrispettivo.

 

  692. Il comune designa  il  funzionario  responsabile  a  cui  sono

attribuiti  tutti  i  poteri  per  l'esercizio  di   ogni   attivita'

organizzativa  e  gestionale,  compreso  quello  di  sottoscrivere  i

provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche'  la  rappresentanza

in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

 

  693.  Ai  fini  della  verifica  del  corretto  assolvimento  degli

obblighi  tributari,  il  funzionario   responsabile   puo'   inviare

questionari al contribuente,  richiedere  dati  e  notizie  a  uffici

pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in  esenzione

da  spese  e  diritti,  e  disporre  l'accesso  ai  locali  ed   aree

assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente  autorizzato

e con preavviso di almeno sette giorni.

 

  694. In caso di mancata collaborazione  del  contribuente  o  altro

impedimento alla  diretta  rilevazione,  l'accertamento  puo'  essere

effettuato in base a presunzioni semplici di  cui  all'articolo  2729

del codice civile.

 

  695. In  caso  di  omesso  o  insufficiente  versamento  della  IUC

risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del  decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

 

  696. In  caso  di  omessa  presentazione  della  dichiarazione,  si

applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per  cento  del  tributo

non versato, con un minimo di 50 euro.

 

  697. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione  dal

50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un  minimo

di 50 euro.

 

  698.  In  caso  di  mancata,  incompleta  o  infedele  risposta  al

questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni

dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione  da  euro  100  a

euro 500.

 

  699. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 sono ridotte ad  un

terzo  se,  entro  il  termine  per  la  proposizione  del   ricorso,

interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del  tributo,

se dovuto, della sanzione e degli interessi.

 

  700. Resta salva la  facolta'  del  comune  di  deliberare  con  il

regolamento  circostanze  attenuanti  o  esimenti  nel  rispetto  dei

principi stabiliti dalla normativa statale.

 

701.  Per  tutto  quanto  non  previsto  dalle   disposizioni   dei

precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni  di

cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296.

 

  702.  Resta  ferma  l'applicazione  dell'articolo  52  del  decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

 

  703.  L'istituzione  della  IUC  lascia  salva  la  disciplina  per

l'applicazione dell'IMU.

 

  704. E' abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6  dicembre  2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,

n. 214.

 

  705. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi,  le  sanzioni,

gli interessi e il contenzioso relativo  alla  maggiorazione  di  cui

all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,

si applicano le disposizioni vigenti in materia di  tributo  comunale

sui rifiuti e sui servizi. Le relative attivita'  di  accertamento  e

riscossione sono svolte dai comuni  ai  quali  spettano  le  maggiori

somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita'  a  titolo

di maggiorazione, interessi e sanzioni.

 

  706. Resta ferma la facolta' per i comuni di istituire l'imposta di

scopo in base a quanto disposto dall'articolo  1,  comma  145,  della

legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  e  dall'articolo  6  del  decreto

legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

 

  707. All'articolo 13 del citato  decreto-legge  n.  201  del  2011,

convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  214  del  2011,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, le parole: «fino al 2014» sono  soppresse  e,  nel

medesimo comma, l'ultimo periodo e' soppresso;

    b) al comma 2:

      1) al primo periodo sono soppresse le parole: «,  ivi  comprese

l'abitazione principale e le pertinenze della stessa»;

      2) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:  «L'imposta

municipale  propria  non  si  applica  al  possesso   dell'abitazione

principale e delle pertinenze della stessa, ad  eccezione  di  quelle

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per  le  quali

continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione

di cui al comma 10»;

      3) sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «I  comuni

possono considerare direttamente  adibita  ad  abitazione  principale

l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto

da anziani o disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di

ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione

che la stessa non risulti locata, l'unita' immobiliare posseduta  dai

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a  titolo

di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti

locata,  nonche'  l'unita'  immobiliare  concessa  in  comodato   dal

soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo  grado  che

la   utilizzano   come   abitazione   principale,   prevedendo    che

l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante

in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel  solo  caso

in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con  ISEE  non

superiore a 15.000 euro annui. In caso di piu' unita' immobiliari, la

predetta agevolazione  puo'  essere  applicata  ad  una  sola  unita'

immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresi':

    a) alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie

a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione  principale  e  relative

pertinenze dei soci assegnatari;

    b) ai  fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad  alloggi

sociali come definiti dal decreto del Ministro  delle  infrastrutture

22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  146  del  24

giugno 2008;

    c) alla  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di

provvedimento di separazione  legale,  annullamento,  scioglimento  o

cessazione degli effetti civili del matrimonio;

    d) a un  unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto

edilizio urbano come  unica  unita'  immobiliare,  posseduto,  e  non

concesso  in  locazione,  dal  personale   in   servizio   permanente

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento

militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento

civile, nonche' dal personale del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del

fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1,  del

decreto  legislativo  19  maggio  2000,   n.   139,   dal   personale

appartenente  alla  carriera  prefettizia,  per  il  quale  non  sono

richieste le condizioni  della  dimora  abituale  e  della  residenza

anagrafica»;

    c) al comma 5, secondo periodo, le  parole:  «pari  a  110»  sono

sostituite dalle seguenti: «pari a 75»;

    d) il comma 10 e' sostituito dal seguente:

    «10. Dall'imposta dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad

abitazione principale  del  soggetto  passivo  e  classificata  nelle

categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  nonche'  per   le   relative

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro

200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae  tale

destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione

principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a  ciascuno

di essi proporzionalmente alla quota per  la  quale  la  destinazione

medesima  si  verifica.  I  comuni  possono   disporre   l'elevazione

dell'importo  della  detrazione,  fino  a  concorrenza   dell'imposta

dovuta,  nel  rispetto  dell'equilibrio  di  bilancio.  La   suddetta

detrazione si  applica  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli

Istituti autonomi per  le  case  popolari  (IACP)  o  dagli  enti  di

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse

finalita' degli IACP, istituiti in attuazione  dell'articolo  93  del

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

 

  708. A decorrere dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta municipale

propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.

214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso

strumentale  di  cui  al  comma  8  del  medesimo  articolo  13   del

decreto-legge n. 201 del 2011.

 

  709. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui

al comma 707, lettera c), e al comma 708, pari  a  116,5  milioni  di

euro annui a decorrere dall'anno 2014,  si  provvede,  quanto  a  100

milioni di euro annui, ai sensi  del  comma  710  e,  quanto  a  16,5

milioni di euro annui, mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo

per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

  710. All'articolo 1, comma  517,  primo  periodo,  della  legge  24

dicembre 2012, n. 228, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle

seguenti: «15 per cento».

 

  711. Al fine di  assicurare  ai  comuni  delle  regioni  a  statuto

ordinario, della  Regione  siciliana  e  della  regione  Sardegna  il

ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di  cui  al

comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,

derivante dalle disposizioni recate dai commi 707, lettera c), e 708,

del presente articolo, e' attribuito ai medesimi comuni un contributo

pari a 110,7  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2014.  Tale

contributo e' ripartito tra i comuni  interessati,  con  decreto  del

Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e

delle finanze, da adottare, sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed

autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, in proporzione alle stime di gettito da imposta

municipale propria  allo  scopo  comunicate  dal  Dipartimento  delle

finanze del Ministero dell'economia e delle  finanze.  Per  i  comuni

delle regioni  a  statuto  speciale  Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle

d'Aosta e delle province autonome di Trento e di  Bolzano  a  cui  la

legge  attribuisce  competenza  in  materia  di  finanza  locale,  la

compensazione del  minor  gettito  dell'imposta  municipale  propria,

derivante dai commi 707, lettera c), e  708,  avviene  attraverso  un

minor accantonamento per l'importo di 5,8 milioni di  euro  a  valere

sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali,  ai  sensi  del

comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

 

  712. A  decorrere  dall'anno  2014,  per  i  comuni  ricadenti  nei

territori  delle  regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta,

nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano,  ai  fini  di

cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6  dicembre  2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,

n. 214, non si tiene conto del minor gettito  da  imposta  municipale

propria derivante dalle disposizioni recate dal comma 707.

 

  713. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, le  parole:  «a  decorrere  dall'anno  2014»  sono

soppresse;

    b) i commi da 3 a 7 sono abrogati.

 

  714. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le

seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 7, comma 1, le  parole:  «a  decorrere  dall'anno

2014» sono soppresse;

    b) all'articolo 11, comma 1, le parole:  «a  decorrere  dall'anno

2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2015».

 

  715. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto  legislativo  4  marzo

2011, n. 23, e' sostituito dal seguente:

  «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali

e' deducibile ai fini della determinazione del reddito di  impresa  e

del reddito derivante dall'esercizio  di  arti  e  professioni  nella

misura del 20 per cento. La medesima imposta e' indeducibile ai  fini

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive».

 

  716. La  disposizione  in  materia  di  deducibilita'  dell'imposta

municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi, di cui al  comma

715, ha effetto a decorrere dal periodo  d'imposta  in  corso  al  31

dicembre 2013. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013,

l'aliquota  di  cui  al  comma  715  e'  elevata  al  30  per  cento.

Conseguentemente il Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica

economica di cui all'articolo  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27

dicembre 2004, n. 307, e' ridotto per l'anno 2014 di 237,9 milioni di

euro ed e' incrementato per l'anno 2015 di 100,7 milioni di euro.

 

  717. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le

seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole:  «l'imposta  comunale

sugli immobili» sono inserite le  seguenti:  «,  fatto  salvo  quanto

disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo»;

    b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo  e'  aggiunto

il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi  precedenti,

il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati  situati  nello

stesso comune nel quale si trova  l'immobile  adibito  ad  abitazione

principale, assoggettati  all'imposta  municipale  propria,  concorre

alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito  delle

persone  fisiche  e  delle  relative  addizionali  nella  misura  del

cinquanta per cento».

 

  718. Le disposizioni del comma 717 hanno effetto  a  decorrere  dal

periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

 

  719. Ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13

del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con

modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   nonche'

all'articolo  91-bis  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.   1,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,  gli

enti non commerciali presentano la  dichiarazione  esclusivamente  in

via telematica, secondo le modalita' approvate con  apposito  decreto

del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse  modalita'

ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione  per  l'anno

2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

 

  720. Gli altri soggetti  passivi  dell'imposta  municipale  propria

possono presentare la dichiarazione di  cui  all'articolo  13,  comma

12-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, anche in  via  telematica,

seguendo le modalita' previste al comma 719.

 

  721.  Il  versamento  dell'imposta  municipale   propria   di   cui

all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e' effettuato dagli

enti non commerciali esclusivamente secondo le  disposizioni  di  cui

all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre

rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al  50  per  cento

dell'imposta  complessivamente  corrisposta  per  l'anno  precedente,

devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e  l'ultima,  a  conguaglio

dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16

giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il  versamento.

Gli enti non  commerciali  eseguono  i  versamenti  del  tributo  con

eventuale compensazione  dei  crediti,  nei  confronti  dello  stesso

comune nei confronti del quale e' scaturito  il  credito,  risultanti

dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data  di  entrata

in vigore della presente legge.

 

  722. A decorrere dall'anno di imposta 2012,  nel  caso  in  cui  il

contribuente abbia  effettuato  un  versamento  relativo  all'imposta

municipale  propria  a  un  comune  diverso  da  quello  destinatario

dell'imposta,  il  comune  che   viene   a   conoscenza   dell'errato

versamento, anche a seguito di comunicazione del  contribuente,  deve

attivare le procedure piu'  idonee  per  il  riversamento  al  comune

competente delle somme indebitamente percepite.  Nella  comunicazione

il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato,

i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il  versamento,  il

comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente

il versamento.

 

  723. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e  seguenti,

gli enti locali interessati comunicano al Ministero  dell'economia  e

delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti  della  procedura

del riversamento di  cui  al  comma  722  al  fine  delle  successive

regolazioni, per i comuni delle regioni a  statuto  ordinario,  della

Regione siciliana e della regione  Sardegna,  in  sede  di  Fondo  di

solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380,  lettera  b),

della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni  delle  regioni

Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle  province  autonome  di

Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo

13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

 

  724. A decorrere dall'anno di imposta 2012,  nel  caso  in  cui  il

contribuente abbia  effettuato  un  versamento  relativo  all'imposta

municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di

rimborso va presentata al  comune  che,  all'esito  dell'istruttoria,

provvede  alla  restituzione  per  la  quota  di  propria  spettanza,

segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al  Ministero

dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare  a

proprio carico nonche' l'eventuale quota  a  carico  dell'erario  che

effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle  istruzioni  sul

servizio di tesoreria dello Stato di  cui  al  decreto  del  Ministro

dell'economia  e  delle  finanze  29  maggio  2007,  pubblicato   nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163  del  16  luglio

2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune,

si applica la procedura di cui al comma 725.

 

  725. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel  caso  in  cui  sia

stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una

somma  spettante  al  comune,  questo,  anche  su  comunicazione  del

contribuente, da' notizia dell'esito  dell'istruttoria  al  Ministero

dell'economia e delle finanze e al Ministero  dell'interno  il  quale

effettua le conseguenti regolazioni a valere  sullo  stanziamento  di

apposito capitolo anche di nuova istituzione  del  proprio  stato  di

previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi,  le

predette regolazioni sono effettuate, per i comuni  delle  regioni  a

statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione  Sardegna,

in sede di Fondo di solidarieta'  comunale  di  cui  all'articolo  1,

comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i

comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle  d'Aosta  e  delle

province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di  attuazione  del

comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

 

  726. A decorrere dall'anno di imposta 2012,  nel  caso  in  cui  il

contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di  imposta

municipale  propria,  di  spettanza  del  comune,   e   abbia   anche

regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune  con

successivo versamento, ai fini del rimborso  della  maggiore  imposta

pagata si applica quanto previsto dal comma 724.

 

  727. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel  caso  in  cui  sia

stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria,  una

somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso

una  comunicazione  nell'ipotesi  in  cui  non  vi  siano  somme   da

restituire. L'ente  locale  impositore,  all'esito  dell'istruttoria,

determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e  ne  dispone

il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti  gli

anni di imposta 2013 e successivi, il comune da'  notizia  dell'esito

dell'istruttoria al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  al

Ministero dell'interno al fine delle successive  regolazioni,  per  i

comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione  siciliana  e

della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarieta' comunale  di

cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della  legge  24  dicembre

2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia  Giulia  e

Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano,  in

sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge  6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22

dicembre 2011, n. 214.

 

  728.  Non  sono  applicati  sanzioni  e  interessi  nel   caso   di

insufficiente versamento della seconda rata  dell'imposta  municipale

propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.

214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013,  qualora  la

differenza sia versata entro il termine  di  versamento  della  prima

rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

 

749. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2014.

 

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi' 27 dicembre 2013

 

                             NAPOLITANO

 

                                Letta, Presidente del  Consiglio  dei

                                ministri

 

                                Saccomanni, Ministro dell'economia  e

                                delle finanze

 

   

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri