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Roma, 13 gennaio
2014
Circolare n. 9/2014
Oggetto: Tributi – Riordino della
tassazione comunale – IMU deducibile dal reddito d’impresa – Articolo 1 commi
639 – 728 Legge 27.12.2013, n.147, su S.O. alla G.U. n.302 del 27.12.2013.
La Legge di
Stabilità 2014 ha introdotto la nuova Imposta Unica Comunale, che peraltro è
tutt’altro che unica essendo composta da tre diverse imposizioni: la tassa
sugli immobili IMU, la tassa sui rifiuti TARI e la nuova tassa sui servizi
indivisibili gestiti dai Comuni, TASI.
Riguardo l’IMU, una
novità positiva per le imprese è l’introduzione della deducibilità dell’imposta
dal reddito d’impresa, già a partire dal periodo d’imposta 2013. Sul reddito 2013
l’IMU potrà essere dedotta nella misura del 30 per cento, mentre dal 2014 la
misura scende al 20 per cento. La deducibilità non vale ai fini Irap.
Riguardo la tassa
sui rifiuti TARI, sono stati sostanzialmente ripresi i principi già in vigore
per la precedente Tarsi, consentendo ai Comuni con proprio regolamento di
agevolare i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani (come la
maggior parte delle imprese di servizi) che provvedono allo smaltimento in
proprio.
La nuova tassa sui
servizi comunali TASI ha un’aliquota base dell’1 per mille. Complessivamente
nel 2014 la somma di TASI e IMU non dovrà superare il 2,5 per mille.
I
tre tributi IMU, TARI e TASI si verseranno distintamente, in attesa di un
riordino operativo della materia che presuppone un coordinamento e uno scambio
dei dati catastali tra Comuni e Agenzia delle Entrate.
In
particolare restano confermate le date di scadenza dei versamenti IMU (acconto
entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre). Per TASI e TARI i Comuni
dovranno prevedere almeno due scadenze semestrali, diversificate per i due
tributi.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.268/2011
|
Responsabile di
Area |
Allegato
uno |
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D/d |
© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n.302 del 27.12.2013 (fonte Guritel)
Legge 27
dicembre 2013, n.147
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
Stabilità 2014).
La Camera dei
deputati ed il
Senato della Repubblica
hanno
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Omissis
639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa
su
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di
immobili e
collegato alla loro
natura e valore
e l'altro collegato
all'erogazione e alla
fruizione di servizi
comunali. La IUC si
compone
dell'imposta municipale propria
(IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi,
che
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella
tassa
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
640. L'aliquota massima
complessiva dell'IMU e della TASI non
puo'
superare i limiti prefissati per la sola
IMU, come stabilito
dal
comma 677.
641. Il presupposto
della TARI e' il possesso o la
detenzione a
qualsiasi titolo di locali
o di aree
scoperte, a qualsiasi
uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono
escluse dalla
TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili,
non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo
1117
del codice civile che non siano detenute o occupate in via
esclusiva.
642. La TARI e' dovuta
da chiunque possieda o detenga a qualsiasi
titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili
di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralita' di possessori
o di
detentori, essi sono
tenuti in solido
all'adempimento dell'unica
obbligazione tributaria.
643. In caso di
detenzione temporanea di durata non superiore a sei
mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI e' dovuta
soltanto
dal possessore dei locali
e delle aree
a titolo di
proprieta',
usufrutto, uso, abitazione o superficie.
644. Nel caso di locali
in multiproprieta' e di centri
commerciali
integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e'
responsabile
del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte
di
uso comune e per i locali e le aree scoperte
in uso esclusivo
ai
singoli possessori o
detentori, fermi restando
nei confronti di
questi ultimi gli altri obblighi o diritti
derivanti dal rapporto
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
645. Fino all'attuazione
delle disposizioni di cui al comma 647, la
superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria
iscritte
o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI
e'
costituita da quella
calpestabile dei locali
e delle aree
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
646. Per l'applicazione
della TARI si
considerano le superfici
dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui
rifiuti.
Relativamente all'attivita' di accertamento, il comune, per le
unita'
immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio
urbano, puo'
considerare come superficie
assoggettabile alla TARI
quella pari
all'80 per cento della superficie catastale
determinata secondo i
criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto
del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
647. Le procedure di
interscambio tra i comuni e l'Agenzia
delle
entrate dei dati relativi alla superficie delle unita'
immobiliari a
destinazione
ordinaria, iscritte in
catasto e corredate
di
planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento
del direttore
dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo
14, comma
9, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n.
201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive
modificazioni. Si applicano
le Regole tecniche
contenenti le
modalita' di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i
comuni dei
dati inerenti la superficie delle unita' immobiliari a
destinazione
ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel
sito
internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della
cooperazione
tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto,
vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati
catastali
relativi alle unita' immobiliari a destinazione ordinaria e
i dati
riguardanti la toponomastica
e la numerazione civica
interna ed
esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione
della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per
cento di
quella catastale determinata
secondo i criteri
stabiliti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 138
del 1998. I comuni comunicano
ai contribuenti le
nuove superfici
imponibili adottando le piu' idonee forme
di comunicazione e nel
rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
648. Per le unita'
immobiliari diverse da quelle
a destinazione
ordinaria iscritte o
iscrivibili nel catasto
edilizio urbano la
superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
649. Nella
determinazione della superficie assoggettabile alla TARI
non si tiene conto di quella parte di essa ove si
formano, in via
continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui
smaltimento sono
tenuti a provvedere
a proprie spese
i relativi produttori,
a
condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento
in conformita'
alla normativa vigente.
Per i produttori
di rifiuti speciali
assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il
comune,
con proprio regolamento,
puo' prevedere riduzioni
della parte
variabile
proporzionali alle quantita'
che i produttori
stessi
dimostrino di avere avviato al recupero.
650. La TARI e'
corrisposta in base a tariffa commisurata
ad anno
solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
651. Il comune nella
commisurazione della tariffa tiene
conto dei
criteri determinati con
il regolamento di
cui al decreto
del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
652. Il comune, in
alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel
rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo
14
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio,
del 19 novembre
2008, relativa ai
rifiuti, puo' commisurare
la
tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti
prodotti
per unita' di superficie, in relazione agli
usi e alla
tipologia
delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui
rifiuti. Le
tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono
determinate
dal comune moltiplicando
il costo del
servizio per unita'
di
superficie imponibile accertata, previsto per l'anno
successivo, per
uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e
qualitativa
di rifiuti.
653. A partire dal 2016,
nella determinazione dei costi di
cui al
comma 654, il comune deve
avvalersi anche delle
risultanze dei
fabbisogni standard.
654. In ogni caso deve
essere assicurata la copertura integrale dei
costi di investimento
e di esercizio
relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi
di cui all'articolo
15 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi
ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese
i
relativi produttori comprovandone l'avvenuto
trattamento in
conformita' alla normativa vigente.
655. Resta ferma la
disciplina del tributo dovuto per
il servizio
di gestione dei
rifiuti delle istituzioni
scolastiche, di cui
all'articolo 33-bis del
decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n.
31.
Il costo relativo
alla gestione dei
rifiuti delle istituzioni
scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere
coperto con il
tributo comunale sui rifiuti.
656. La TARI e' dovuta
nella misura massima del 20 per cento
della
tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di
gestione dei
rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso
in grave violazione
della disciplina di riferimento, nonche' di interruzione del
servizio
per motivi sindacali o per
imprevedibili impedimenti organizzativi
che abbiano determinato una
situazione riconosciuta dall'autorita'
sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o
all'ambiente.
657. Nelle zone in cui
non e' effettuata la raccolta, la TARI
e'
dovuta in misura non superiore al 40
per cento della
tariffa da
determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla
distanza
dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona
perimetrata o
di fatto servita.
658. Nella modulazione
della tariffa sono assicurate riduzioni
per
la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
659. Il comune con
regolamento di cui all'articolo 52
del decreto
legislativo 15
dicembre 1997, n.
446, puo' prevedere
riduzioni
tariffarie ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con
unico occupante;
b) abitazioni tenute a
disposizione per uso stagionale od altro
uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi
dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti
ad
uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate
da soggetti che risiedano o
abbiano la
dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali
ad uso abitativo.
660. Il comune puo'
deliberare, con regolamento di cui all'articolo
52 del citato
decreto legislativo n.
446 del 1997,
ulteriori
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere
da a)
ad e) del comma 659.
La relativa copertura
puo' essere disposta
attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere
il limite del 7 per cento del
costo complessivo del
servizio. In
questo caso, la copertura
deve essere assicurata
attraverso il
ricorso a risorse derivanti
dalla fiscalita' generale
del comune
stesso.
661. Il tributo non e'
dovuto in relazione
alle quantita' di
rifiuti assimilati che il produttore dimostri
di aver avviato
al
recupero.
662. Per il servizio di
gestione dei rifiuti assimilati prodotti da
soggetti che
occupano o detengono
temporaneamente, con o
senza
autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico,
i comuni
stabiliscono con il regolamento le modalita' di
applicazione della
TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la
detenzione e'
temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni
nel
corso dello stesso anno solare.
663. La misura
tariffaria e' determinata
in base alla
tariffa
annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata
di un importo
percentuale non superiore al 100 per cento.
664. L'obbligo di
presentazione della dichiarazione e' assolto
con
il pagamento della TARI da effettuare con le modalita' e
nei termini
previsti per la tassa di occupazione temporanea
di spazi ed
aree
pubbliche ovvero per
l'imposta municipale secondaria
di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, a
partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
665. Per tutto quanto
non previsto dai commi
da 662 a
666 si
applicano in quanto compatibili le disposizioni relative
alla TARI
annuale.
666. E' fatta salva l'applicazione
del tributo provinciale
per
l'esercizio delle funzioni
di tutela, protezione
ed igiene
dell'ambiente di cui
all'articolo 19 del
decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.
504. Il tributo
provinciale, commisurato alla
superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato
nella misura percentuale deliberata dalla provincia
sull'importo del
tributo.
667. Con regolamento
da emanare entro
sei mesi dalla
data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17,
comma 1, della
legge 23 agosto
1988, n. 400,
e successive
modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie
locali, sono stabiliti criteri per la
realizzazione da parte
dei
comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita'
di rifiuti
conferiti al servizio
pubblico o di
sistemi di gestione
caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di
ripartizione
del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo
modello
di tariffa commisurata al servizio reso a
copertura integrale dei
costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti
urbani e dei
rifiuti assimilati, svolto
nelle forme ammesse
dal diritto
dell'Unione europea.
668. I comuni che hanno
realizzato sistemi di misurazione
puntuale
della quantita' di rifiuti conferiti al servizio
pubblico possono,
con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo
n. 446
del 1997, prevedere
l'applicazione di una
tariffa avente natura
corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune
nella commisurazione
della tariffa puo'
tenere conto dei
criteri determinati con il
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 27
aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva e' applicata e
riscossa
dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani.
669. Il presupposto
impositivo della TASI e'
il possesso o la
detenzione a qualsiasi
titolo di fabbricati,
ivi compresa
l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta
municipale
propria, di aree scoperte nonche' di quelle edificabili, a qualsiasi
uso adibiti.
670. Sono escluse
dalla TASI le
aree scoperte pertinenziali
o
accessorie a locali imponibili,
non operative, e
le aree comuni
condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non
siano
detenute o occupate in via esclusiva.
671. La TASI e' dovuta
da chiunque possieda o detenga a qualsiasi
titolo le unita'
immobiliari di cui
al comma 669.
In caso di
pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in
solido
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
672. In caso di locazione
finanziaria, la TASI
e' dovuta dal
locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per
tutta la
durata del contratto;
per durata del
contratto di locazione
finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data
della
stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore,
comprovata
dal verbale di consegna.
673. In caso di
detenzione temporanea di durata non superiore a sei
mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e' dovuta
soltanto
dal possessore dei locali
e delle aree
a titolo di
proprieta',
usufrutto, uso, abitazione e superficie.
674. Nel caso di locali
in multiproprieta' e di centri
commerciali
integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e'
responsabile
del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte
di
uso comune e per i locali e le aree scoperte
in uso esclusivo
ai
singoli possessori o detentori, fermi
restando nei confronti
di
questi ultimi gli altri obblighi o diritti
derivanti dal rapporto
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
675. La base imponibile
e' quella prevista
per l'applicazione
dell'imposta municipale propria (IMU) di
cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
676. L'aliquota di base
della TASI e' pari all'1
per mille. Il
comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai
sensi
dell'articolo 52 del
decreto legislativo n.
446 del 1997,
puo'
ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
677. Il comune, con la
medesima deliberazione di cui al comma
676,
puo' determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il
vincolo in
base al quale la somma delle
aliquote della TASI
e dell'IMU per
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota
massima
consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013,
fissata
al 10,6 per mille e ad
altre minori aliquote,
in relazione alle
diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota
massima non
puo' eccedere il 2,5 per mille.
678. Per i fabbricati
rurali ad uso strumentale di cui all'articolo
13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive
modificazioni,
l'aliquota massima della
TASI non puo'
comunque
eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.
679. Il comune con
regolamento di cui all'articolo 52
del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo'
prevedere riduzioni ed
esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con
unico occupante;
b) abitazioni tenute a
disposizione per uso stagionale od altro
uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi
dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti
ad
uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate
da soggetti che risiedano o
abbiano la
dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali
ad uso abitativo;
f) superfici eccedenti
il normale rapporto
tra produzione di
rifiuti e superficie stessa.
680. E' differito al
24 gennaio 2014
il versamento di cui
all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013,
n. 133.
Alla stessa data del 24
gennaio 2014, e'
comunque effettuato il
versamento della maggiorazione standard della TARES, di cui
al comma
13 dell'articolo 14
del decreto-legge 6
dicembre 2011, n.
201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214,
ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni
inviano
il modello di
pagamento precompilato, in
tempo utile per
il
versamento della maggiorazione.
681. Nel caso in
cui l'unita' immobiliare
e' occupata da un
soggetto diverso dal
titolare del diritto
reale sull'unita'
immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma
obbligazione tributaria. L'occupante versa
la TASI nella
misura,
stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il
30 per
cento dell'ammontare complessivo
della TASI, calcolato
applicando
l'aliquota di cui
ai commi 676
e 677. La
restante parte e'
corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita'
immobiliare.
682. Con regolamento da
adottare ai sensi
dell'articolo 52 del
decreto legislativo n.
446 del 1997,
il comune determina
la
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra
l'altro:
a) per quanto riguarda
la TARI:
1) i criteri di
determinazione delle tariffe;
2) la
classificazione delle categorie di attivita' con omogenea
potenzialita' di produzione di rifiuti;
3) la disciplina
delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina
delle eventuali riduzioni ed esenzioni,
che
tengano conto altresi' della capacita' contributiva della
famiglia,
anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) l'individuazione
di categorie di attivita'
produttive di
rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva
difficolta' di
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali
di
riduzione rispetto all'intera superficie su
cui l'attivita' viene
svolta;
b) per quanto riguarda
la TASI:
1) la disciplina
delle riduzioni, che tengano conto
altresi'
della capacita' contributiva
della famiglia, anche
attraverso
l'applicazione dell'ISEE;
2) l'individuazione
dei servizi indivisibili e
l'indicazione
analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi
alla cui
copertura la TASI e' diretta.
683. Il consiglio
comunale deve approvare, entro il termine fissato
da norme statali per l'approvazione del bilancio di
previsione, le
tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del
servizio
di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che
svolge il
servizio stesso ed
approvato dal consiglio
comunale o da
altra
autorita' competente a norma delle leggi vigenti in
materia, e le
aliquote della TASI,
in conformita' con
i servizi e
i costi
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del
comma 682 e
possono essere differenziate in
ragione del settore
di attivita'
nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili.
684. I soggetti passivi
dei tributi presentano
la dichiarazione
relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno
successivo
alla data di inizio del possesso o della
detenzione dei locali
e
delle aree assoggettabili al tributo. Nel
caso di occupazione
in
comune di un'unita'
immobiliare, la dichiarazione
puo' essere
presentata anche da uno solo degli occupanti.
685. La dichiarazione,
redatta su modello messo a disposizione
dal
comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreche'
non si
verifichino modificazioni dei dati dichiarati
da cui consegua
un
diverso ammontare del tributo;
in tal caso,
la dichiarazione va
presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
in cui
sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire
le
informazioni riguardanti la toponomastica e
la numerazione civica
interna ed esterna
di ciascun comune,
nella dichiarazione delle
unita' immobiliari a
destinazione ordinaria devono
essere
obbligatoriamente indicati i dati catastali,
il numero civico
di
ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove
esistente.
686. Ai fini della
dichiarazione relativa alla TARI, restano
ferme
le superfici dichiarate o
accertate ai fini
della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto
legislativo
15 novembre 1993,
n. 507 (TARSU),
o della tariffa
di igiene
ambientale prevista dall'articolo
49 del decreto
legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 (TIA
1), o dall'articolo
238 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo
comunale sui
rifiuti e sui servizi (TARES).
687. Ai fini della
dichiarazione relativa alla TASI si applicano le
disposizioni
concernenti la presentazione della
dichiarazione
dell'IMU.
688. Il versamento della
TASI e della TARI e' effettuato, in deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo
le
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio
1997, n. 241, nonche' tramite apposito bollettino di conto
corrente
postale al quale si
applicano le disposizioni
di cui al
citato
articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre
modalita'
di pagamento offerte
dai servizi elettronici
di incasso e di
pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero
e le
scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma
almeno due
rate a scadenza
semestrale e in
modo anche differenziato
con
riferimento alla TARI
e alla TASI.
E' comunque consentito
il
pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun
anno.
Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle
finanze del
Ministero
dell'economia e delle
finanze, sentite la
Conferenza
Stato-citta' e autonomie
locali e le
principali associazioni
rappresentative dei
comuni, sono stabilite
le modalita' per la
rendicontazione e la
trasmissione dei dati
di riscossione,
distintamente per
ogni contribuente, da
parte dei soggetti
che
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo
del
Ministero dell'economia e delle finanze.
689. Con uno o piu'
decreti del direttore generale del Dipartimento
delle finanze del
Ministero dell'economia e
delle finanze, di
concerto con il direttore
dell'Agenzia delle entrate
e sentita
l'Associazione nazionale
dei comuni italiani,
sono stabilite le
modalita' di versamento,
assicurando in ogni
caso la massima
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati,
e prevedendo, in
particolare, l'invio di
modelli di pagamento
preventivamente compilati da parte degli enti impositori.
690. La IUC e' applicata
e riscossa dal comune, fatta eccezione per
la tariffa corrispettiva di cui al comma
667 che e'
applicata e
riscossa dal
soggetto affidatario del
servizio di gestione
dei
rifiuti urbani.
691. I comuni possono,
in deroga all'articolo
52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la
riscossione
della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti
ai
quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione
dei
rifiuti, nonche' la gestione dell'accertamento e
della riscossione
della TASI ai
soggetti ai quali,
nel medesimo anno,
risulta
attribuito il servizio di
accertamento e riscossione
dell'IMU. I
comuni che applicano
la tariffa di
cui ai commi
667 e 668
disciplinano, con proprio regolamento, le modalita' di
versamento del
corrispettivo.
692. Il comune
designa il funzionario
responsabile a cui
sono
attribuiti tutti i
poteri per l'esercizio
di ogni attivita'
organizzativa e gestionale,
compreso quello di
sottoscrivere i
provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche' la
rappresentanza
in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
693. Ai
fini della verifica
del corretto assolvimento
degli
obblighi tributari, il
funzionario responsabile puo'
inviare
questionari al contribuente,
richiedere dati e
notizie a uffici
pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione
da spese e
diritti, e disporre
l'accesso ai locali
ed aree
assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato
e con preavviso di almeno sette giorni.
694. In caso di mancata
collaborazione del contribuente
o altro
impedimento alla
diretta rilevazione, l'accertamento puo'
essere
effettuato in base a presunzioni semplici di cui
all'articolo 2729
del codice civile.
695. In caso
di omesso o
insufficiente versamento della
IUC
risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13
del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
696. In caso
di omessa presentazione
della dichiarazione, si
applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento
del tributo
non versato, con un minimo di 50 euro.
697. In caso di infedele
dichiarazione, si applica la sanzione
dal
50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con
un minimo
di 50 euro.
698. In
caso di mancata,
incompleta o infedele
risposta al
questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni
dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da
euro 100 a
euro 500.
699. Le sanzioni di cui
ai commi 696, 697 e 698 sono ridotte ad
un
terzo se, entro
il termine per
la proposizione del
ricorso,
interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo,
se dovuto, della sanzione e degli interessi.
700. Resta salva la facolta'
del comune di
deliberare con il
regolamento
circostanze attenuanti o
esimenti nel rispetto
dei
principi stabiliti dalla normativa statale.
701. Per tutto
quanto non previsto
dalle disposizioni dei
precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le
disposizioni di
cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre
2006,
n. 296.
702. Resta ferma l'applicazione dell'articolo
52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
703. L'istituzione
della IUC lascia
salva la disciplina
per
l'applicazione dell'IMU.
704. E' abrogato
l'articolo 14 del decreto-legge 6
dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011,
n. 214.
705. Per l'accertamento,
la riscossione, i rimborsi, le sanzioni,
gli interessi e il contenzioso relativo alla
maggiorazione di cui
all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214,
si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo
comunale
sui rifiuti e sui servizi. Le relative attivita' di
accertamento e
riscossione sono svolte dai comuni ai
quali spettano le
maggiori
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' a
titolo
di maggiorazione, interessi e sanzioni.
706. Resta ferma la
facolta' per i comuni di istituire l'imposta di
scopo in base a quanto disposto dall'articolo 1,
comma 145, della
legge 27 dicembre
2006, n. 296,
e dall'articolo 6
del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
707. All'articolo 13 del
citato decreto-legge n.
201 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n.
214 del 2011,
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le
parole: «fino al 2014» sono
soppresse e, nel
medesimo comma, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) al comma 2:
1) al primo periodo
sono soppresse le parole: «, ivi comprese
l'abitazione principale e le pertinenze della stessa»;
2) dopo il secondo
periodo e' inserito il seguente:
«L'imposta
municipale propria non
si applica al
possesso dell'abitazione
principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione
di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le
quali
continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la
detrazione
di cui al comma 10»;
3) sono
aggiunti, in fine,
i seguenti periodi:
«I comuni
possono considerare direttamente
adibita ad abitazione
principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,
a condizione
che la stessa non risulti locata, l'unita' immobiliare
posseduta dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato
a titolo
di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che
non risulti
locata, nonche' l'unita'
immobiliare concessa in
comodato dal
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado
che
la utilizzano come
abitazione principale, prevedendo
che
l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita
risultante
in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo
caso
in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE
non
superiore a 15.000 euro annui. In caso di piu' unita'
immobiliari, la
predetta agevolazione
puo' essere applicata
ad una sola
unita'
immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica,
altresi':
a) alle unita'
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie
a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale
e relative
pertinenze dei soci assegnatari;
b) ai fabbricati
di civile abitazione
destinati ad alloggi
sociali come definiti dal decreto del Ministro delle
infrastrutture
22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24
giugno 2008;
c) alla casa
coniugale assegnata al
coniuge, a seguito
di
provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento
o
cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) a un unico
immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come
unica unita' immobiliare,
posseduto, e non
concesso in locazione,
dal personale in
servizio permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad
ordinamento
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad
ordinamento
civile, nonche' dal personale del Corpo
nazionale dei vigili
del
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma
1, del
decreto legislativo 19
maggio 2000, n.
139, dal personale
appartenente alla carriera
prefettizia, per il
quale non sono
richieste le condizioni
della dimora abituale
e della residenza
anagrafica»;
c) al comma 5, secondo
periodo, le parole: «pari
a 110» sono
sostituite dalle seguenti: «pari a 75»;
d) il comma 10 e'
sostituito dal seguente:
«10. Dall'imposta
dovuta per l'unita'
immobiliare adibita ad
abitazione principale
del soggetto passivo
e classificata nelle
categorie catastali A/1,
A/8 e A/9
nonche' per le
relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
euro
200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale
destinazione; se l'unita'
immobiliare e' adibita
ad abitazione
principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per la
quale la destinazione
medesima si verifica.
I comuni possono
disporre l'elevazione
dell'importo della detrazione,
fino a concorrenza
dell'imposta
dovuta, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio.
La suddetta
detrazione si
applica agli alloggi
regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per
le case popolari
(IACP) o dagli
enti di
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le
stesse
finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo
93 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».
708. A decorrere
dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n.
214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali
ad uso
strumentale di cui
al comma 8
del medesimo articolo
13 del
decreto-legge n. 201 del 2011.
709. Agli oneri
derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 707, lettera c), e al comma 708, pari a
116,5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2014, si
provvede, quanto a 100
milioni di euro annui, ai sensi
del comma 710
e, quanto a 16,5
milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione
del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
710. All'articolo 1,
comma 517, primo
periodo, della legge
24
dicembre 2012, n. 228, le parole: «5 per cento» sono sostituite
dalle
seguenti: «15 per cento».
711. Al fine di assicurare
ai comuni delle
regioni a statuto
ordinario, della
Regione siciliana e
della regione Sardegna
il
ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria
di cui
al
comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214,
derivante dalle disposizioni recate dai commi 707, lettera c), e
708,
del presente articolo, e' attribuito ai medesimi comuni un
contributo
pari a 110,7 milioni di
euro a decorrere
dall'anno 2014. Tale
contributo e' ripartito tra i comuni interessati,
con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e
delle finanze, da adottare, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore
della presente legge, in proporzione alle stime di gettito da
imposta
municipale propria
allo scopo comunicate
dal Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
Per i comuni
delle regioni a statuto
speciale Friuli-Venezia Giulia
e Valle
d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano
a cui la
legge attribuisce competenza
in materia di
finanza locale, la
compensazione del
minor gettito dell'imposta
municipale propria,
derivante dai commi 707, lettera c), e 708,
avviene attraverso un
minor accantonamento per l'importo di 5,8 milioni di euro
a valere
sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai
sensi del
comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del
2011.
712. A decorrere
dall'anno 2014, per
i comuni ricadenti
nei
territori delle regioni
Friuli-Venezia Giulia e
Valle d'Aosta,
nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai
fini di
cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011,
n. 214, non si tiene conto del minor gettito da
imposta municipale
propria derivante dalle disposizioni recate dal comma 707.
713. All'articolo 8 del
decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole:
«a decorrere dall'anno
2014» sono
soppresse;
b) i commi da 3 a 7
sono abrogati.
714. Al decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7,
comma 1, le parole: «a
decorrere dall'anno
2014» sono soppresse;
b) all'articolo 11,
comma 1, le parole: «a decorrere
dall'anno
2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno
2015».
715. Il comma 1
dell'articolo 14 del decreto
legislativo 4 marzo
2011, n. 23, e' sostituito dal seguente:
«1. L'imposta municipale
propria relativa agli immobili strumentali
e' deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa
e
del reddito derivante dall'esercizio di
arti e professioni
nella
misura del 20 per cento. La medesima imposta e' indeducibile
ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive».
716. La disposizione
in materia di
deducibilita' dell'imposta
municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi, di cui
al comma
715, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta
in corso al 31
dicembre 2013. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2013,
l'aliquota di cui
al comma 715
e' elevata al
30 per cento.
Conseguentemente il Fondo
per interventi strutturali
di politica
economica di cui all'articolo
10, comma 5,
del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' ridotto per l'anno 2014 di 237,9
milioni di
euro ed e' incrementato per l'anno 2015 di 100,7 milioni di
euro.
717. Al decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8,
comma 1, dopo le parole: «l'imposta comunale
sugli immobili» sono inserite le
seguenti: «, fatto
salvo quanto
disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo»;
b) all'articolo 9,
comma 9, dopo il secondo periodo e' aggiunto
il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti,
il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati
nello
stesso comune nel quale si trova
l'immobile adibito ad
abitazione
principale, assoggettati
all'imposta municipale propria,
concorre
alla formazione della base imponibile dell'imposta sul
reddito delle
persone fisiche e
delle relative addizionali
nella misura del
cinquanta per cento».
718. Le disposizioni del
comma 717 hanno effetto a decorrere
dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.
719. Ai fini
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13
del decreto-legge 6
dicembre 2011, n.
201, convertito, con
modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011,
n. 214, nonche'
all'articolo 91-bis del
decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, gli
enti non commerciali presentano la dichiarazione
esclusivamente in
via telematica, secondo le modalita' approvate con apposito
decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalita'
ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per
l'anno
2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno
2012.
720. Gli altri
soggetti passivi dell'imposta
municipale propria
possono presentare la dichiarazione di cui
all'articolo 13, comma
12-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, anche in via
telematica,
seguendo le modalita' previste al comma 719.
721. Il
versamento dell'imposta municipale
propria di cui
all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e' effettuato
dagli
enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni
di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
in tre
rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50
per cento
dell'imposta
complessivamente corrisposta per
l'anno precedente,
devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma
3, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima,
a conguaglio
dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro
il 16
giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
Gli enti non
commerciali eseguono i
versamenti del tributo
con
eventuale compensazione
dei crediti, nei
confronti dello stesso
comune nei confronti del quale e' scaturito il
credito, risultanti
dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di
entrata
in vigore della presente legge.
722. A decorrere
dall'anno di imposta 2012, nel caso
in cui il
contribuente abbia
effettuato un versamento
relativo all'imposta
municipale propria a
un comune diverso
da quello destinatario
dell'imposta, il comune
che viene a
conoscenza dell'errato
versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente,
deve
attivare le procedure piu'
idonee per il
riversamento al comune
competente delle somme indebitamente percepite. Nella
comunicazione
il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo
versato,
i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento,
il
comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto
erroneamente
il versamento.
723. Per le somme
concernenti gli anni di imposta 2013 e
seguenti,
gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia
e
delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della
procedura
del riversamento di
cui al comma
722 al fine
delle successive
regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto
ordinario, della
Regione siciliana e della regione Sardegna,
in sede di
Fondo di
solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera
b),
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle
regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province
autonome di
Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17
dell'articolo
13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n.
201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
724. A decorrere
dall'anno di imposta 2012, nel caso
in cui il
contribuente abbia
effettuato un versamento
relativo all'imposta
municipale propria di importo superiore a quello dovuto,
l'istanza di
rimborso va presentata al
comune che, all'esito
dell'istruttoria,
provvede alla restituzione
per la quota
di propria spettanza,
segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero
dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da
rimborsare a
proprio carico nonche' l'eventuale quota a
carico dell'erario che
effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni
sul
servizio di tesoreria dello Stato di cui
al decreto del
Ministro
dell'economia e delle
finanze 29 maggio
2007, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del
16 luglio
2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari
Stato-comune,
si applica la procedura di cui al comma 725.
725. A decorrere
dall'anno di imposta 2012, nel caso in
cui sia
stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale
propria, una
somma spettante al
comune, questo, anche
su comunicazione del
contribuente, da' notizia dell'esito dell'istruttoria al
Ministero
dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno
il quale
effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo
stanziamento di
apposito capitolo anche di nuova istituzione del
proprio stato di
previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e
successivi, le
predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle
regioni a
statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna,
in sede di Fondo di solidarieta'
comunale di cui
all'articolo 1,
comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e,
per i
comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta
e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione
del
comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214.
726. A decorrere
dall'anno di imposta 2012, nel caso
in cui il
contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo
di imposta
municipale propria, di
spettanza del comune,
e abbia anche
regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso
comune con
successivo versamento, ai fini del rimborso della
maggiore imposta
pagata si applica quanto previsto dal comma 724.
727. A decorrere
dall'anno di imposta 2012, nel caso in
cui sia
stata versata al comune, a titolo di imposta municipale
propria, una
somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune
stesso
una comunicazione nell'ipotesi
in cui non
vi siano somme
da
restituire. L'ente locale impositore,
all'esito dell'istruttoria,
determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne
dispone
il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme
concernenti gli
anni di imposta 2013 e successivi, il comune da' notizia
dell'esito
dell'istruttoria al Ministero dell'economia e
delle finanze e al
Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni,
per i
comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana
e
della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarieta'
comunale di
cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge
24 dicembre
2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia
e
Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, in
sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del
decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22
dicembre 2011, n. 214.
728. Non
sono applicati sanzioni
e interessi nel
caso di
insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta
municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n.
214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora
la
differenza sia versata entro il termine di
versamento della prima
rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.
749. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2014.
La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi'
27 dicembre 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente
del Consiglio dei
ministri
Saccomanni, Ministro dell'economia
e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri