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Roma, 13 gennaio
2014
Circolare n. 10/2014
Oggetto: Tributi – Sanatoria sulle
cartelle di pagamento - Fino al 28 febbraio l’estinzione è senza interessi –
Articolo 1 commi 618-624 Legge 27.12.2013, n.147, su S.O. alla G.U. n.302 del
27.12.2013.
La Legge di
Stabilità 2014 ha previsto una mini sanatoria sul pagamento delle cartelle
esattoriali: fino al 28 febbraio 2014 è possibile estinguerle senza il
pagamento di interessi.
Le cartelle possono
riguardare somme iscritte a ruolo da parte di uffici statali, Agenzie Fiscali,
regioni, province e comuni; relativamente alle Agenzie Fiscali (Entrate, Dogane
e Demanio) sono compresi anche gli avvisi esecutivi. Peraltro non rientrano
nella sanatoria gli atti affidati ai concessionari della riscossione dopo il 31
ottobre 2013.
Per consentire di
usufruire della sanatoria, fino al 15 marzo resterà sospesa l’attività di
riscossione degli atti interessati; corrispondentemente resteranno sospesi i
termini di prescrizione.
Ai contribuenti che
si avvarranno della sanatoria, l’esito positivo e la chiusura dei conti su
cartelle e avvisi saranno comunicati dall’Agente della riscossione entro il 30
giugno 2014.
Daniela Dringoli |
Allegato
uno |
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Area |
D/d |
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S.O. alla G.U. n.302 del
27.12.2013 (fonte Guritel)
Legge 27
dicembre 2013, n.147
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
Stabilità 2014).
La Camera dei deputati
ed il Senato
della Repubblica hanno
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Omissis
618. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi
da uffici
statali, agenzie fiscali, regioni, province e
comuni, affidati in
riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono
estinguere il
debito con il pagamento:
a) di
una somma pari all'intero importo originariamente iscritto
a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione
degli interessi per
ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20
del decreto
del
Presidente della
Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e
successive modificazioni, nonché degli interessi di
mora previsti
dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica
n. 602 del 1973, e successive modificazioni;
b) delle somme
dovute a titolo
di remunerazione prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e
successive modificazioni.
619.
Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per
effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.
620. Entro
il 28 febbraio 2014, i debitori che
intendono aderire
alla
definizione prevista
dal comma 618
versano, in un'unica
soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma.
621. A
seguito del pagamento di cui al comma 620,
l'agente della
riscossione e' automaticamente
discaricato dell'importo residuo. Al
fine di consentire agli enti creditori di
eliminare dalle proprie
scritture patrimoniali i crediti
corrispondenti alle quote
discaricate, lo stesso agente della riscossione
trasmette, anche in
via telematica, a ciascun ente interessato, entro il
30 giugno 2014,
l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento
nel termine
previsto e dei
codici tributo per
i quali e' intervenuto
il
pagamento.
622. Entro il
30 giugno 2014,
gli agenti della
riscossione
informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno
effettuato
il versamento nel
termine previsto, dell'avvenuta
estinzione del
debito.
623. Per
consentire il versamento delle somme dovute entro
il 28
febbraio 2014
e la registrazione
delle operazioni relative,
la
riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa
fino al 15
marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di
prescrizione.
624. Le
disposizioni di cui ai commi da 618
a 623 si
applicano
anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie
fiscali e affidati
in riscossione fino al 31 ottobre 2013.
Omissis
749. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2014.
La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella
Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addi'
27 dicembre 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del
Consiglio dei
ministri
Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri