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Roma, 13 gennaio 2014

 

Circolare n. 10/2014

 

Oggetto: Tributi – Sanatoria sulle cartelle di pagamento - Fino al 28 febbraio l’estinzione è senza interessi – Articolo 1 commi 618-624 Legge 27.12.2013, n.147, su S.O. alla G.U. n.302 del 27.12.2013.

 

La Legge di Stabilità 2014 ha previsto una mini sanatoria sul pagamento delle cartelle esattoriali: fino al 28 febbraio 2014 è possibile estinguerle senza il pagamento di interessi.

 

Le cartelle possono riguardare somme iscritte a ruolo da parte di uffici statali, Agenzie Fiscali, regioni, province e comuni; relativamente alle Agenzie Fiscali (Entrate, Dogane e Demanio) sono compresi anche gli avvisi esecutivi. Peraltro non rientrano nella sanatoria gli atti affidati ai concessionari della riscossione dopo il 31 ottobre 2013.

 

Per consentire di usufruire della sanatoria, fino al 15 marzo resterà sospesa l’attività di riscossione degli atti interessati; corrispondentemente resteranno sospesi i termini di prescrizione.

 

Ai contribuenti che si avvarranno della sanatoria, l’esito positivo e la chiusura dei conti su cartelle e avvisi saranno comunicati dall’Agente della riscossione entro il 30 giugno 2014.

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

D/d

 

 

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S.O. alla G.U. n.302 del 27.12.2013 (fonte Guritel)

Legge 27 dicembre 2013, n.147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014).

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

                              Promulga

 

                         la seguente legge:

 

                               Art. 1.

Omissis

 

618. Relativamente ai carichi inclusi in  ruoli  emessi  da  uffici

statali, agenzie fiscali, regioni, province  e  comuni,  affidati  in

riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il

debito con il pagamento:

    a) di una somma pari all'intero importo originariamente  iscritto

a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi  per

ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo  20  del  decreto

del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e

successive modificazioni, nonché degli interessi  di  mora  previsti

dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica

n. 602 del 1973, e successive modificazioni;

    b)  delle  somme  dovute  a  titolo  di  remunerazione   prevista

dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.  112,  e

successive modificazioni.

 

  619. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere  per

effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.

 

  620. Entro il 28 febbraio 2014, i debitori  che  intendono  aderire

alla  definizione  prevista  dal  comma  618  versano,  in   un'unica

soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma.

 

  621. A seguito del pagamento di cui al comma  620,  l'agente  della

riscossione e' automaticamente discaricato dell'importo  residuo.  Al

fine di consentire agli enti creditori  di  eliminare  dalle  proprie

scritture  patrimoniali   i   crediti   corrispondenti   alle   quote

discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette,  anche  in

via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno  2014,

l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel  termine

previsto  e  dei  codici  tributo  per  i  quali  e'  intervenuto  il

pagamento.

 

  622.  Entro  il  30  giugno  2014,  gli  agenti  della  riscossione

informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato

il versamento nel  termine  previsto,  dell'avvenuta  estinzione  del

debito.

 

  623. Per consentire il versamento delle somme dovute  entro  il  28

febbraio 2014  e  la  registrazione  delle  operazioni  relative,  la

riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al  15

marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i  termini  di

prescrizione.

 

  624. Le disposizioni di cui ai commi da  618  a  623  si  applicano

anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali  e  affidati

in riscossione fino al 31 ottobre 2013.

 

Omissis

 

749. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2014.

 

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi' 27 dicembre 2013

 

                             NAPOLITANO

 

                                Letta, Presidente del  Consiglio  dei

                                ministri

 

                                Saccomanni, Ministro dell'economia  e

                                delle finanze

 

   

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri