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Roma, 13 gennaio
2014
Circolare n. 11/2014
Oggetto: Tributi – Irpef - Prorogato
fino al 2016 il contributo di solidarietà sui redditi superiori a 300 mila euro
annui – Art. 1 comma 590 Legge 27.12.2013, n.147, su S.O. alla G.U. n.302 del
27.12.2013.
La Legge di
Stabilità 2014 ha prorogato per un ulteriore triennio – dal 2014 al 2016 – il
contributo di solidarietà del 3 per cento dovuto dai titolari di redditi Irpef
superiori a 300 mila euro annui.
Come avvenuto
finora (il contributo è stato introdotto nel 2011), per i titolari di redditi
di lavoro dipendente e assimilati, il contributo deve essere determinato e trattenuto
dai datori di lavoro in occasione del conguaglio fiscale di fine anno.
Obblighi del sostituto d’imposta - L’importo del
contributo va trattenuto in un’unica soluzione nel periodo di paga in cui è
effettuato il conguaglio fiscale; il relativo versamento deve avvenire
contestualmente a quello delle altre ritenute operate. L’importo del contributo
è deducibile dal reddito imponibile: il datore di lavoro deve pertanto provvedere
allo scomputo e darne indicazione in un’apposita sezione del CUD, la
certificazione annuale unica dei redditi dei dipendenti.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.255/2011
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Allegato
uno |
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D/d |
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S.O. alla G.U. n.302 del 27.12.2013 (fonte Guritel)
Legge 27 dicembre 2013, n.147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014).
La Camera dei deputati
ed il Senato
della Repubblica hanno
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Omissis
590. Le disposizioni di
cui all'articolo 2,
comma 2, del
decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, continuano ad
applicarsi, in
quanto compatibili,
dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Ai fini
della verifica del
superamento del limite di 300.000 euro
rilevano
anche i trattamenti
pensionistici di cui al comma 486, fermo restando
che su tali
trattamenti il contributo di solidarieta' di cui al
primo
periodo non e' dovuto.
Omissis
749. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2014.
La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della
Repubblica
italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addi'
27 dicembre 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri