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Roma, 13 gennaio 2014

 

Circolare n. 11/2014

 

Oggetto: Tributi – Irpef - Prorogato fino al 2016 il contributo di solidarietà sui redditi superiori a 300 mila euro annui – Art. 1 comma 590 Legge 27.12.2013, n.147, su S.O. alla G.U. n.302 del 27.12.2013.

 

La Legge di Stabilità 2014 ha prorogato per un ulteriore triennio – dal 2014 al 2016 – il contributo di solidarietà del 3 per cento dovuto dai titolari di redditi Irpef superiori a 300 mila euro annui.

 

Come avvenuto finora (il contributo è stato introdotto nel 2011), per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il contributo deve essere determinato e trattenuto dai datori di lavoro in occasione del conguaglio fiscale di fine anno.

 

Obblighi del sostituto d’imposta - L’importo del contributo va trattenuto in un’unica soluzione nel periodo di paga in cui è effettuato il conguaglio fiscale; il relativo versamento deve avvenire contestualmente a quello delle altre ritenute operate. L’importo del contributo è deducibile dal reddito imponibile: il datore di lavoro deve pertanto provvedere allo scomputo e darne indicazione in un’apposita sezione del CUD, la certificazione annuale unica dei redditi dei dipendenti.

 

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.255/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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S.O. alla G.U. n.302 del 27.12.2013 (fonte Guritel)

Legge 27 dicembre 2013, n.147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014).

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

                              Promulga

 

                         la seguente legge:

 

                               Art. 1.

Omissis

 

590.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  2,  comma   2,   del

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, continuano ad  applicarsi,  in

quanto compatibili, dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Ai  fini

della verifica del superamento del limite di  300.000  euro  rilevano

anche i trattamenti pensionistici di cui al comma 486, fermo restando

che su tali trattamenti il contributo di solidarieta' di cui al primo

periodo non e' dovuto.

 

Omissis

 

749. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2014.

 

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi' 27 dicembre 2013

 

                             NAPOLITANO

                                Letta, Presidente del  Consiglio  dei

                                ministri

 

                                Saccomanni, Ministro dell'economia  e

                                delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri