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Roma, 13 gennaio
2014
Circolare n. 12/2014
Oggetto: Tributi – Crediti
tributari superiori a 15 mila euro compensabili solo se certificati – Articolo
1 comma 574 Legge 27.12.2013, n.147, su S.O. alla G.U. n. 302 del 27.12.2013.
La Legge di
Stabilità 2014 ha vincolato il regime della compensazione dei crediti tributari
(Irpef, Ires, Irap, ritenute alla fonte, imposte
sostitutive).
Come già previsto
per i crediti Iva, quando l’importo del credito tributario da portare in
compensazione supera i 15 mila euro annui diventa obbligatorio chiedere il
visto di conformità sulla relativa dichiarazione fiscale.
Il visto può essere
apposto da un CAF o da un professionista abilitato.
In alternativa, per
le società di capitali assoggettate al controllo contabile, il visto di
conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione da
parte del soggetto che esercita il controllo contabile (revisore ufficiale dei
conti, società di revisione contabile). La sottoscrizione attesta l’avvenuta
esecuzione dei controlli formali sulle scritture contabili e sulla relativa
documentazione.
L’obbligo di
certificazione decorre già per i crediti tributari che scaturiscono dalle
dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2013.
Daniela Dringoli |
Allegato
uno |
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Area |
D/d |
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S.O. alla G.U. n.302 del 27.12.2013 (fonte Guritel)
Legge 27
dicembre 2013, n.147
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
Stabilità 2014).
La Camera dei deputati
ed il Senato
della Repubblica hanno
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Omissis
574. A decorrere dal periodo di imposta in corso al
31 dicembre
2013, i contribuenti che, ai
sensi dell'articolo 17
del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in
compensazione i
crediti relativi alle
imposte sui redditi
e alle relative
addizionali, alle ritenute alla
fonte di cui
all'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602,
alle imposte sostitutive delle
imposte sul reddito e
all'imposta
regionale sulle attivita' produttive, per
importi superiori a 15.000
euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del
visto di
conformita' di cui all'articolo 35,
comma 1, lettera a), del citato
decreto legislativo n. 241 del 1997,
relativamente alle singole
dichiarazioni dalle quali emerge
il credito. In alternativa la
dichiarazione e' sottoscritta,
oltre che dai
soggetti di cui
all'articolo 1, comma 4, del regolamento
di cui al
decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di
cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente
ai contribuenti per i quali e'
esercitato il controllo contabile di
cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione
dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento
di cui
al decreto del
Ministro delle finanze
31 maggio 1999,
n. 164.
L'infedele attestazione dell'esecuzione dei
controlli di cui al
precedente periodo comporta
l'applicazione della sanzione
di cui
all'articolo 39, comma 1, lettera
a), primo periodo,
del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di
ripetute violazioni,
ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' effettuata
apposita
segnalazione agli organi competenti
per l'adozione di
ulteriori
provvedimenti.