Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

Roma, 13 gennaio 2014

 

Circolare n. 12/2014

 

Oggetto: Tributi – Crediti tributari superiori a 15 mila euro compensabili solo se certificati – Articolo 1 comma 574 Legge 27.12.2013, n.147, su S.O. alla G.U. n. 302 del 27.12.2013.

 

La Legge di Stabilità 2014 ha vincolato il regime della compensazione dei crediti tributari (Irpef, Ires, Irap, ritenute alla fonte, imposte sostitutive).

 

Come già previsto per i crediti Iva, quando l’importo del credito tributario da portare in compensazione supera i 15 mila euro annui diventa obbligatorio chiedere il visto di conformità sulla relativa dichiarazione fiscale.

 

Il visto può essere apposto da un CAF o da un professionista abilitato.

 

In alternativa, per le società di capitali assoggettate al controllo contabile, il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione da parte del soggetto che esercita il controllo contabile (revisore ufficiale dei conti, società di revisione contabile). La sottoscrizione attesta l’avvenuta esecuzione dei controlli formali sulle scritture contabili e sulla relativa documentazione.

 

L’obbligo di certificazione decorre già per i crediti tributari che scaturiscono dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2013.

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

D/d

 

 

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

S.O. alla G.U. n.302 del 27.12.2013 (fonte Guritel)

Legge 27 dicembre 2013, n.147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014).

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

                              Promulga

                         la seguente legge:

 

                               Art. 1.

Omissis

 

  574. A decorrere dal periodo di imposta in  corso  al  31  dicembre

2013, i contribuenti che,  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto

legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  utilizzano  in  compensazione  i

crediti  relativi  alle  imposte  sui   redditi   e   alle   relative

addizionali, alle ritenute alla  fonte  di  cui  all'articolo  3  del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,

alle imposte sostitutive delle  imposte  sul  reddito  e  all'imposta

regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori a  15.000

euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto  di

conformita' di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a),  del  citato

decreto legislativo n.  241  del  1997,  relativamente  alle  singole

dichiarazioni dalle  quali  emerge  il  credito.  In  alternativa  la

dichiarazione  e'  sottoscritta,  oltre  che  dai  soggetti  di   cui

all'articolo 1, comma 4,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai  soggetti  di

cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento,  relativamente

ai contribuenti per i quali e' esercitato il controllo  contabile  di

cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante  l'esecuzione

dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di  cui

al decreto del  Ministro  delle  finanze  31  maggio  1999,  n.  164.

L'infedele attestazione  dell'esecuzione  dei  controlli  di  cui  al

precedente periodo comporta  l'applicazione  della  sanzione  di  cui

all'articolo 39, comma 1, lettera  a),  primo  periodo,  del  decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso  di  ripetute  violazioni,

ovvero di violazioni particolarmente gravi,  e'  effettuata  apposita

segnalazione agli  organi  competenti  per  l'adozione  di  ulteriori

provvedimenti.