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Roma, 14 gennaio 2014

 

Circolare n. 13/2014

 

Oggetto: Previdenza – Legge di stabilità 2014 – Legge 27.12.2013, n. 147, su S.O. alla G.U. n. 302 del 27.12.2013.

 

Si segnalano le principali disposizioni della legge di stabilità 2014 in materia previdenziale.

 

Lavoro portuale (art. 1, comma 108) – Allo scopo di sostenere l’occupazione delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo nei porti (ex compagnie portuali), è stata riconosciuta alle Autorità portuali la possibilità di destinare a dette agenzie per un massimo di 5 anni una quota non superiore al 15% delle entrate derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate. Durante il periodo di erogazione del contributo l’agenzia interessata deve ridurre la manodopera di almeno il 5% all’anno e conseguentemente non può procedere a nuove assunzioni.

 

INAIL (art. 1, commi da 128 a 131) – Dall’1 gennaio 2014, previa emanazione di apposito Decreto interministeriale, saranno ridotti i premi INAIL di tutti i settori nei limiti di stanziamento di 1 miliardo di euro per il 2014, di 1,1 miliardi di euro per il 2015 e di 1,2 miliardi di euro per il 2016. La riduzione sarà applicata nelle more dell’aggiornamento della tariffa dei premi INAIL ferma dal 2000.

 

Associati in partecipazione (art. 1, commi 133 e 134) – Sono stati riaperti sino al 31 marzo 2014 (in precedenza 30 settembre 2013) i termini previsti dal decreto lavoro della scorsa estate (D.L. n. 76/2013 convertito dalla legge n. 99/2013) per la sanatoria degli associati in partecipazione irregolari. Come è noto, per accedere alla sanatoria le imprese interessate dovranno stipulare entro la suddetta data specifici accordi collettivi che prevedano l’assunzione a tempo indeterminato (anche con contratto di apprendistato) degli associati in partecipazione entro i successivi tre mesi.

 

Contribuzione INPS sui contratti a termine (art. 1, comma 135) – E’ stata parzialmente alleggerita la contribuzione addizionale INPS (pari all’1,40%) sui contratti a termine introdotta dalla riforma Fornero (legge n. 92/2012). In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato l’azienda potrà infatti recuperare la contribuzione aggiuntiva versata per l’intera durata del contratto (in precedenza il recupero era limitato agli ultimi sei mesi).

 

Ammortizzatori in deroga - (art. 1, comma 183) – Anche per quest’anno è stata garantita la possibilità di ricorrere ai cosiddetti ammortizzatori in deroga (destinati cioè ai lavoratori appartenenti ad aziende non rientranti nel sistema tradizionale degli ammortizzatori sociali). Per il finanziamento di questi ammortizzatori sono stati infatti stanziati 600 milioni di euro che si aggiungono a quanto già previsto dalla riforma Fornero per un totale di 1,7 miliardi di euro. Si fa osservare che è in corso di definizione un decreto interministeriale che fissa i criteri per la concessione degli ammortizzatori in deroga.

 

Fondi di solidarietà bilaterali – (art. 1, comma 185) – E’ stato soppresso il termine del 31 ottobre 2013 per l’istituzione, nei settori non coperti dalla cassa integrazione, dei Fondi di solidarietà bilaterali che pertanto potranno essere costituiti in qualsiasi momento. Come è noto, in base alla riforma Fornero i Fondi in questione hanno lo scopo di assicurare un ammortizzatore sociale ai lavoratori di imprese con oltre 15 dipendenti appartenenti ai suddetti settori.

Resta fermo che in caso di mancata attuazione dei Fondi sarà istituito dal Ministero del Lavoro un Fondo di solidarietà residuale che, con decorrenza dall’1 gennaio 2014,  sarà alimentato da un contributo ordinario dello 0,50% (di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore) dovuto dalle aziende con oltre 15 dipendenti non destinatarie della cassa integrazione, nonché da eventuali contributi addizionali (a carico dei soli datori di lavoro) nei casi di effettivo utilizzo degli ammortizzatori.

 

Contratti di solidarietà (art. 1, commi 183 e 186) – E’ stata mantenuta anche per il 2014 la possibilità, per le aziende con oltre 15 dipendenti non destinatarie della CIGS, di stipulare i contratti di solidarietà di cui all’art. 5 del decreto legge n. 148/93, altrimenti utilizzabili in via permanente solo dalle imprese rientranti nel campo di applicazione della stessa CIGS. Come è noto, tali contratti sono diretti a incentivare soluzioni alternative ai licenziamenti; le imprese interessate possono infatti concordare con i sindacati, per un massimo di 2 anni, una riduzione di orario e di retribuzione per tutti o parte dei dipendenti usufruendo di un contributo a carico dello Stato pari al 25% della retribuzione non dovuta a seguito della riduzione di orario (uguale contributo viene riconosciuto anche al lavoratore). Per il finanziamento della proroga in questione sono stati stanziati 40 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece le imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS, e quindi destinatarie in via permanente dei contratti di solidarietà tradizionali, è stato ridotto al 70% (in precedenza 80%) il trattamento di integrazione salariale previsto dalla relativa disciplina (legge n. 863/1984).

 

Lavoratori salvaguardati (art. 1, commi 191 e da 194 a 198) - E’ stata ampliata di altre 23 mila unità la platea dei lavoratori cosiddetti salvaguardati ossia di coloro che possono accedere ai trattamenti pensionistici secondo le regole vigenti prima della riforma Fornero sulle pensioni (legge n. 214/2011). Tra le categorie di lavoratori beneficiari si segnalano i lavoratori licenziati tra il 2007 e il 2011 (per un massimo di 5.200 mila unità) ed i lavoratori cosiddetti esodati (per un massimo di 900 unità) ossia quei lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2012 sulla base di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo sottoscritti entro il 31 dicembre 2011. Con successivo decreto ministeriale saranno fissate le modalità di attuazione della disposizione in esame.   

 

Detassazione dei premi di produttività (art. 1, comma 413) – Sono state ridotte a 305 milioni di euro (in precedenza 400 milioni) le risorse per la detassazione 2014 dei premi di produttività stanziate dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012).

 

Contribuzione INPS sulle collaborazioni a progetto (art. 1, comma 491) – La contribuzione INPS sui contratti a progetto per i soggetti già iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie sarà elevata al 22% nel 2014 e al 23,5% nel 2015 anziché, rispettivamente, al 21% e al 22% come previsto dalla riforma Fornero.

 

Contribuzione INPS sulle partite IVA (art. 1, comma 744) – E’ stato congelato anche per quest’anno l’incremento previsto dalla riforma Fornero dell’aliquota contributiva sulle partite IVA non iscritte ad altre forme pensionistiche obbligatorie che pertanto resta ferma al 27%.

 

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 210/2013, 46/2013, 24/2013, 15/2013, 187/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/t

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S.O. alla GU n.302 del 27-12-2013 (fonte Guritel)

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147

Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2014).
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                             Promulga 
                        la seguente legge: 
 
                              Art. 1. 

 

                        *****OMISSIS*****

 

108. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  dopo  il

comma 15 e' aggiunto il seguente:

  «15-bis. Qualora un'impresa o agenzia che svolga  esclusivamente  o

prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi del presente

articolo, nonche' dell'articolo 16, versi in  stato  di  grave  crisi

economica derivante dallo  sfavorevole  andamento  congiunturale,  al

fine  di  sostenere  l'occupazione,  di  favorire   i   processi   di

riconversione   industriale   e   di   evitare   grave    pregiudizio

all'operativita' e all'efficienza del porto, l'ente di  gestione  del

porto puo' destinare una quota, comunque  non  eccedente  il  15  per

cento, delle entrate proprie derivanti dalle  tasse  a  carico  delle

merci imbarcate e  sbarcate,  senza  ulteriori  oneri  a  carico  del

bilancio dello  Stato,  a  iniziative  a  sostegno  dell'occupazione,

nonche' al finanziamento delle esigenze di formazione dei  prestatori

di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al  pensionamento

di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia. I contributi non possono

essere erogati per un  periodo  eccedente  cinque  anni,  o  comunque

eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto

autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono  condizionati

alla riduzione della manodopera impiegata di almeno il  5  per  cento

all'anno. Per  tutto  il  periodo  in  cui  il  soggetto  autorizzato

beneficia del sostegno di cui al presente comma, non  puo'  procedere

ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori».

 

                        *****OMISSIS*****

 

128. Con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo  conto
dell'andamento infortunistico aziendale, e'  stabilita  la  riduzione
percentuale  dell'importo  dei  premi   e   contributi   dovuti   per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali, da  applicare  per  tutte  le  tipologie  di  premi  e
contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo
pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni  di  euro
per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2016.
Il predetto decreto definisce  anche  le  modalita'  di  applicazione
della  riduzione  a  favore  delle  imprese  che   abbiano   iniziato
l'attivita' da non oltre un biennio,  nel  rispetto  delle  norme  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro, ai sensi di quanto previsto  agli  articoli  19  e  20  delle
modalita' per l'applicazione delle tariffe e  per  il  pagamento  dei
premi assicurativi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale  12  dicembre  2000,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del  22  gennaio  2001.  Sono
comunque  esclusi  dalla  riduzione  i  premi  e  i  contributi   per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali previsti dalle seguenti disposizioni: articolo 8  della
legge 3 dicembre 1999, n. 493; articolo 72 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n.  276,  e  successive  modificazioni;  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  28  marzo  2007,  in
attuazione dell'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre  2006,
n. 296; articolo 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  31
dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. In considerazione
dei  risultati  gestionali  dell'ente  e   dei   relativi   andamenti
prospettici, per effetto della riduzione dei premi  e  contributi  di
cui al primo periodo e' riconosciuto allo stesso ente  da  parte  del
bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro  per
l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015  e  700  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2016,  da  computare  anche  ai  fini  del
calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo  39,
primo comma, del testo unico delle disposizioni  per  l'assicurazione
obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   e   le   malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  30
giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.  La  riduzione  dei
premi e contributi di cui al primo  periodo  del  presente  comma  e'
applicata nelle more dell'aggiornamento delle  tariffe  dei  premi  e
contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  e  le
malattie professionali. L'aggiornamento dei  premi  e  contributi  e'
operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto
dell'andamento economico,  finanziario  e  attuariale  registrato  da
ciascuna di esse e garantendo il  relativo  equilibrio  assicurativo,
nel rispetto delle disposizioni di  cui  al  decreto  legislativo  23
febbraio 2000, n. 38. Alle predette finalita' e  alle  iniziative  di
cui ai commi 129 e 130 si fa fronte  con  le  somme  sopra  indicate,
nonche' con quota parte delle risorse programmate dall'INAIL  per  il
triennio  2013-2015  per  il  finanziamento  dei  progetti   di   cui
all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
81, e  successive  modificazioni,  nei  limiti  dell'importo  di  120
milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  esercizi   interessati.   La
programmazione delle predette risorse per gli anni successivi al 2015
tiene conto del predetto onere di cui  ai  commi  129  e  130,  fermo
restando l'equilibrio del bilancio dell'ente. A  decorrere  dall'anno
2016, l'INAIL effettua  una  verifica  di  sostenibilita'  economica,
finanziaria e attuariale, asseverata dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali. 
 
  129. Con effetto dal 1º gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di
rivalutazione  automatica  degli  importi  indicati  nella   «tabella
indennizzo danno biologico», di cui all'articolo 13, comma 2, lettera
a),  del  decreto  legislativo  23  febbraio  2000,  n.  38,  in  via
straordinaria, e' riconosciuto un  aumento  delle  indennita'  dovute
dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del  danno
biologico di cui al citato articolo 13, di non oltre il 50 per  cento
della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie  di  impiegati
ed operai accertati dall'ISTAT intervenuta negli  anni  dal  2000  al
2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di  50  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2014. Con  decreto  del  Ministero  del
lavoro e delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  sono  determinati  i  criteri  e  le
modalita' di attuazione di cui al comma 128. 
 
  130. Al primo comma dell'articolo 85 del citato testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.  1124,
l'alinea  e'  sostituito  dal  seguente:  «Se  l'infortunio  ha   per
conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti  sotto  indicati
una rendita nella misura di cui ai numeri  seguenti  ragguagliata  al
100 per cento della retribuzione calcolata  secondo  le  disposizioni
degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori  deceduti  a  decorrere
dal 1º gennaio 2014 la rendita ai superstiti e'  calcolata,  in  ogni
caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116:». 
 
  131. I benefici a carico del Fondo di  cui  all'articolo  1,  comma
1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono erogati ai familiari
superstiti di cui all'articolo 85, primo comma, numeri 1) e  2),  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
giugno  1965,  n.  1124,  e  successive  modificazioni,  e,  in  loro
mancanza, ai superstiti indicati ai  numeri  3)  e  4)  del  medesimo
articolo 85. 

 

                         *****OMISSIS*****

 

  133. All'articolo 7-bis del decreto-legge 28 giugno  2013,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le  parole:  «fra  il    giugno  2013  e  il  30
settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti:  «fra  il    giugno
2013 e il 31 marzo 2014»; 
    b) al comma 5,  le  parole:  «entro  il  31  gennaio  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2014». 
 
  134. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  133  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  135. Con effetto  dal    gennaio  2014  e  con  riferimento  alle
trasformazioni di contratto a tempo  indeterminato  decorrenti  dalla
predetta data, all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno  2012,
n. 92, al primo periodo, le parole:  «Nei  limiti  delle  ultime  sei
mensilita'» sono soppresse. 

 

                         *****OMISSIS*****

 

183. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e'  incrementata,
per l'anno 2014, di 600 milioni  di  euro  per  essere  destinata  al
rifinanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  in  deroga  di   cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Per  il  finanziamento  dei  contratti   di   solidarieta'   di   cui
all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, e' autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 40 milioni di euro  e
per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi  della  cassa
integrazione guadagni straordinaria per cessazione di  attivita',  di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  5  ottobre  2004,  n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre  2004,  n.
291, e successive modificazioni, sono destinati, per l'anno 2014,  50
milioni di euro. L'onere derivante dal periodo precedente e' posto  a
carico del  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della  legge
28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e  dalla  presente
legge. 

 

                         *****OMISSIS*****

 

185. All'articolo 3  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ai commi 4, 14 e 19, le parole: «, entro il 31  ottobre  2013»
sono soppresse; 
    b) ai commi 42, 44 e 45, le parole: «entro il  31  ottobre  2013»
sono soppresse; 
    c) al comma 11, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) assicurare ai lavoratori  una  tutela  integrativa  rispetto  a
prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti
di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente»; 
    d) dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti: 
  «19-bis. Qualora gli  accordi  di  cui  al  comma  4  avvengano  in
relazione  a  settori,  tipologie  di  datori  di  lavoro  e   classi
dimensionali gia' coperte dal fondo di cui al comma 19, dalla data di
decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro  del  relativo  settore
non sono piu' soggetti alla disciplina  del  fondo  residuale,  ferma
restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate.  I
contributi eventualmente gia' versati o dovuti  in  base  al  decreto
istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale.
Il Comitato amministratore, sulla base delle stime  effettuate  dalla
tecnostruttura dell'INPS, puo' proporre il mantenimento, in  capo  ai
datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di  corrispondere
la  quota  di  contribuzione  necessaria   al   finanziamento   delle
prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi dei commi 29  e  30
del presente articolo. 
  19-ter. Qualora alla data del 1º gennaio 2014  risultino  in  corso
procedure finalizzate alla  costituzione  di  fondi  di  solidarieta'
bilaterali di cui al comma 4, l'obbligo di contribuzione al fondo  di
solidarieta' residuale di cui al comma 19 e' sospeso, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, fino al  completamento  delle
medesime procedure e comunque non  oltre  il  31  marzo  2014  e  con
riferimento al relativo periodo non  sono  riconosciute  le  relative
prestazioni previste. In caso di mancata costituzione  del  fondo  di
solidarieta' bilaterale entro il 31 marzo 2014, l'obbligo e' comunque
ripristinato anche in relazione alle mensilita' di sospensione»; 
    e) al comma 20, le parole: «per una durata  non  superiore»  sono
sostituite dalle seguenti: «per una durata non inferiore»; 
    f) dopo il comma 20 e' aggiunto il seguente: 
  «20-bis. Allo scopo  di  assicurare  l'immediata  operativita'  del
fondo di cui al comma 19 e ferme  restando  eventuali  determinazioni
assunte ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo, in fase  di
prima applicazione, dal 1º gennaio 2014, l'aliquota di  finanziamento
del  fondo  e'  fissata  allo  0,5  per  cento,  ferma  restando   la
possibilita' di fissare eventuali addizionali contributive  a  carico
dei datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti previsti». 
 
  186. Per l'anno 2014, l'ammontare del trattamento  di  integrazione
salariale per i contratti di solidarieta' di cui all'articolo  1  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni,  e'
aumentato nella misura del 10 per cento della  retribuzione  persa  a
seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di  50  milioni
di euro per lo stesso anno 2014. Al  relativo  onere  si  provvede  a
valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e  formazione,
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2. 

 

                         *****OMISSIS*****

 

  191. Con  effetto  sulle  pensioni  decorrenti  dall'anno  2014  il
contingente numerico di cui all'articolo 9 del decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n.  123  del  28  maggio  2013,  attuativo  delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, con riferimento alla tipologia  di  lavoratori
relativa alla lettera b) del medesimo comma 231 dell'articolo 1 della
citata legge n.  228  del  2012  e'  incrementato  di  6.000  unita'.
Conseguentemente all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 234, le parole: «134 milioni di euro per l'anno 2014,
di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni  di  euro  per
l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni  di
euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e  di  10
milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «183
milioni di euro per l'anno 2014, di 197 milioni di  euro  per  l'anno
2015, di 158 milioni di euro per l'anno 2016, di 77 milioni  di  euro
per l'anno 2017, di 53 milioni di euro per l'anno 2018, di 51 milioni
di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020»; 
    b) al comma 235, le parole: «1.133 milioni  di  euro  per  l'anno
2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015,  a  2.510  milioni  di
euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di  euro  per  l'anno  2017,  a
1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a  595  milioni  di  euro  per
l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1.385 milioni di  euro  per  l'anno  2014,  a  2.258
milioni di euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro  per  l'anno
2016, a 2.488 milioni di euro per l'anno 2017,  a  1.635  milioni  di
euro per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019  e  a  79
milioni di euro per l'anno 2020». 

 

                         *****OMISSIS*****

 

194. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore
dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24,  comma  14,
del decreto-legge n. 201 del  2011,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 214 del 2011, dall'articolo  22  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge
24  dicembre  2012,  n.  228,  dagli  articoli  11   e   11-bis   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall'articolo 2, commi 5-bis e
5-ter, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,  e  i  relativi
decreti ministeriali attuativi del 1º giugno 2012, 8 ottobre  2012  e
22 aprile  2013,  si  applicano  ai  lavoratori  che  perfezionano  i
requisiti anagrafici e contributivi, ancorche' successivamente al  31
dicembre 2011, utili  a  comportare  la  decorrenza  del  trattamento
pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di  entrata  in
vigore del decreto-legge n. 201 del  2011,  entro  il  trentaseiesimo
mese  successivo  alla  data  di  entrata  in   vigore   del   citato
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie: 
    a) i lavoratori autorizzati alla  prosecuzione  volontaria  della
contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i  quali  possano  far
valere almeno un contributo volontario  accreditato  o  accreditabile
alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente
alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile
a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; 
    b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro  il
30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali  sottoscritti  anche
ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del  codice  di  procedura
civile, ovvero in applicazione di  accordi  collettivi  di  incentivo
all'esodo  stipulati  dalle  organizzazioni   comparativamente   piu'
rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011,  anche
se hanno svolto, dopo il 30  giugno  2012,  qualsiasi  attivita'  non
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; 
    c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto  dopo  il
30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012  in  ragione  di  accordi
individuali sottoscritti anche ai sensi degli  articoli  410,  411  e
412-ter del codice di procedura civile,  ovvero  in  applicazione  di
accordi   collettivi   di   incentivo   all'esodo   stipulati   dalle
organizzazioni  comparativamente  piu'  rappresentative   a   livello
nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto,  dopo  la
cessazione, qualsiasi  attivita'  non  riconducibile  a  rapporto  di
lavoro dipendente a tempo indeterminato; 
    d) i lavoratori  il  cui  rapporto  di  lavoro  sia  cessato  per
risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio  2007
e il 31 dicembre 2011, anche se hanno  svolto,  successivamente  alla
data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a  rapporto
di lavoro dipendente a tempo indeterminato; 
    e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del  4
dicembre  2011  e  autorizzati  alla  prosecuzione  volontaria  della
contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi
dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di  mobilita'  di
cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.  223,
perfezionino, mediante  il  versamento  di  contributi  volontari,  i
requisiti  vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del   citato
decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di  cui  alla
presente  lettera,  anche  in  deroga  alle   disposizioni   di   cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo  n.  184  del  1997,
potra' riguardare anche periodi eccedenti i sei  mesi  precedenti  la
domanda di autorizzazione stessa; 
    f) i lavoratori autorizzati alla  prosecuzione  volontaria  della
contribuzione anteriormente  al  4  dicembre  2011,  ancorche'  al  6
dicembre 2011 non abbiano  un  contributo  volontario  accreditato  o
accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno  un
contributo accreditato derivante da  effettiva  attivita'  lavorativa
nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre  2013  e
che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita'  lavorativa
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. 
 
  195. Il trattamento pensionistico con riferimento  ai  soggetti  di
cui al comma 194 non puo' avere decorrenza anteriore  al    gennaio
2014. 
 
  196. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, sono definite le modalita' di  attuazione  del  comma
194 sulla base di quanto stabilito dal comma 197. L'INPS provvede  al
monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai  lavoratori
di cui al comma 194 che intendono avvalersi dei requisiti di  accesso
e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata  in
vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora  dal  monitoraggio
risulti il  raggiungimento  del  limite  numerico  delle  domande  di
pensione determinato ai sensi del comma 197,  l'INPS  non  prende  in
esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei
benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 194. 
 
  197. I benefici di cui al comma 194 sono riconosciuti nel limite di
17.000 soggetti e nel limite massimo  di  203  milioni  di  euro  per
l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro
per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83  milioni  di
euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni
di euro per l'anno 2020. 
 
  198. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 194 a 197 e'
subordinata all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma
3,  primo  periodo,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.   102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e
all'effettivo  conseguente   rifinanziamento   del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 235, primo periodo,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri di  cui
al comma 197, il Fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma  235,  primo
periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come  rifinanziato  ai
sensi  del  citato  articolo  11,  comma  3,   primo   periodo,   del
decreto-legge n. 102 del 2013, e' ridotto di 4 milioni  di  euro  per
l'anno 2014, 12 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni  di  euro
per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017,  37  milioni  di
euro per l'anno 2018, 69 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni
di euro per l'anno 2020. 

 

                         *****OMISSIS*****

 

413.  In  relazione  al  minor  utilizzo  delle  risorse   previste
dall'articolo 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  a
seguito dell'adozione del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 22 gennaio 2013,  recante  «Modalita'  di  attuazione  delle
misure sperimentali per l'incremento della produttivita'  del  lavoro
nel periodo 1º gennaio -- 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 1,
comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228», nel medesimo comma 481 le

parole: «400 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «305 milioni».

 

                         *****OMISSIS*****

 

491. All'articolo 1, comma 79,  secondo  periodo,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, le parole: «al  21
per cento per l'anno 2014, al 22 per  cento  per  l'anno  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «, al 22 per cento  per  l'anno  2014,  al
23,5 per cento per l'anno 2015». 

 

                         *****OMISSIS*****

 
  744. Per l'anno  2014,  per  i  lavoratori  autonomi,  titolari  di
posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,  iscritti
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni  di
previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota  contributiva,  di
cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007,  n.  247,
e' del 27 per  cento.  Conseguentemente,  l'autorizzazione  di  spesa
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2014. 

 

                         *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO