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Roma, 14 gennaio
2014
Circolare n. 13/2014
Oggetto: Previdenza – Legge di stabilità 2014 – Legge 27.12.2013, n. 147, su S.O. alla
G.U. n. 302 del 27.12.2013.
Si
segnalano le principali disposizioni della legge
di stabilità 2014 in materia previdenziale.
Lavoro portuale (art. 1, comma 108) – Allo scopo di sostenere
l’occupazione delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo nei porti (ex
compagnie portuali), è stata riconosciuta alle Autorità portuali la possibilità
di destinare a dette agenzie per un massimo di 5 anni una quota non superiore
al 15% delle entrate derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e
sbarcate. Durante il periodo di erogazione del contributo l’agenzia interessata
deve ridurre la manodopera di almeno il 5% all’anno e conseguentemente non può
procedere a nuove assunzioni.
INAIL (art. 1, commi da 128 a 131) – Dall’1 gennaio
2014, previa emanazione di apposito Decreto interministeriale, saranno ridotti
i premi INAIL di tutti i settori nei limiti di stanziamento di 1 miliardo di
euro per il 2014, di 1,1 miliardi di euro per il 2015 e di 1,2 miliardi di euro
per il 2016. La riduzione sarà applicata nelle more dell’aggiornamento della
tariffa dei premi INAIL ferma dal 2000.
Associati in partecipazione (art. 1, commi
133 e 134)
– Sono stati riaperti sino al 31 marzo 2014 (in precedenza 30 settembre 2013) i
termini previsti dal decreto lavoro
della scorsa estate (D.L. n. 76/2013 convertito dalla legge n. 99/2013) per la
sanatoria degli associati in partecipazione irregolari. Come è noto, per accedere
alla sanatoria le imprese interessate dovranno stipulare entro la suddetta data
specifici accordi collettivi che prevedano l’assunzione a tempo indeterminato
(anche con contratto di apprendistato) degli associati in partecipazione entro
i successivi tre mesi.
Contribuzione INPS sui contratti a termine
(art. 1, comma 135)
– E’ stata parzialmente alleggerita la contribuzione addizionale INPS (pari
all’1,40%) sui contratti a termine introdotta dalla riforma Fornero (legge n. 92/2012). In caso di trasformazione del
contratto a termine in contratto a tempo indeterminato l’azienda potrà infatti
recuperare la contribuzione aggiuntiva versata per l’intera durata del
contratto (in precedenza il recupero era limitato agli ultimi sei mesi).
Ammortizzatori in deroga - (art. 1, comma
183)
– Anche per quest’anno è stata garantita la possibilità di ricorrere ai
cosiddetti ammortizzatori in deroga (destinati
cioè ai lavoratori appartenenti ad aziende non rientranti nel sistema tradizionale degli ammortizzatori sociali). Per il
finanziamento di questi ammortizzatori sono stati infatti stanziati 600 milioni
di euro che si aggiungono a quanto già previsto dalla riforma Fornero per un
totale di 1,7 miliardi di euro. Si fa osservare che è in corso di definizione
un decreto interministeriale che fissa i criteri per la concessione degli
ammortizzatori in deroga.
Fondi di solidarietà bilaterali – (art. 1,
comma 185) – E’
stato soppresso il termine del 31 ottobre 2013 per l’istituzione, nei settori
non coperti dalla cassa integrazione, dei Fondi
di solidarietà bilaterali che pertanto potranno essere costituiti in
qualsiasi momento. Come è noto, in base alla riforma Fornero i Fondi in questione
hanno lo scopo di assicurare un ammortizzatore sociale ai lavoratori di imprese
con oltre 15 dipendenti appartenenti ai suddetti settori.
Resta
fermo che in caso di mancata attuazione dei Fondi sarà istituito dal Ministero
del Lavoro un Fondo di solidarietà residuale
che, con decorrenza dall’1 gennaio 2014, sarà alimentato da un contributo ordinario
dello 0,50% (di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del
lavoratore) dovuto dalle aziende con oltre 15 dipendenti non destinatarie della
cassa integrazione, nonché da eventuali contributi addizionali (a carico dei
soli datori di lavoro) nei casi di effettivo utilizzo degli ammortizzatori.
Contratti di solidarietà (art. 1, commi 183
e 186) – E’
stata mantenuta anche per il 2014 la possibilità, per le aziende con oltre 15
dipendenti non destinatarie della CIGS, di stipulare i contratti di solidarietà di cui all’art. 5 del decreto legge n.
148/93, altrimenti utilizzabili in via permanente solo dalle imprese rientranti
nel campo di applicazione della stessa CIGS. Come è noto, tali contratti sono
diretti a incentivare soluzioni alternative ai licenziamenti; le imprese interessate
possono infatti concordare con i sindacati, per un massimo di 2 anni, una
riduzione di orario e di retribuzione per tutti o parte dei dipendenti
usufruendo di un contributo a carico dello Stato pari al 25% della retribuzione
non dovuta a seguito della riduzione di orario (uguale contributo viene
riconosciuto anche al lavoratore). Per il finanziamento della proroga in
questione sono stati stanziati 40 milioni di euro.
Per
quanto riguarda invece le imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS,
e quindi destinatarie in via permanente dei contratti di solidarietà tradizionali,
è stato ridotto al 70% (in precedenza 80%) il trattamento di integrazione
salariale previsto dalla relativa disciplina (legge n. 863/1984).
Lavoratori salvaguardati (art.
1, commi 191 e da 194 a 198) - E’ stata ampliata di altre 23 mila unità
la platea dei lavoratori cosiddetti salvaguardati
ossia di coloro che possono accedere ai trattamenti pensionistici secondo
le regole vigenti prima della riforma Fornero sulle
pensioni (legge n. 214/2011). Tra le
categorie di lavoratori beneficiari si segnalano i lavoratori licenziati tra il
2007 e il 2011 (per un massimo di 5.200 mila unità) ed i lavoratori cosiddetti esodati (per un massimo di 900 unità) ossia
quei lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2012 sulla
base di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo sottoscritti
entro il 31 dicembre 2011. Con successivo decreto ministeriale saranno fissate
le modalità di attuazione della disposizione in esame.
Detassazione dei premi di produttività (art. 1,
comma 413) – Sono state ridotte a 305 milioni di euro (in
precedenza 400 milioni) le risorse per la detassazione 2014 dei premi di
produttività stanziate dalla legge di
stabilità 2013 (legge n. 228/2012).
Contribuzione INPS sulle collaborazioni a
progetto (art. 1, comma 491) – La
contribuzione INPS sui contratti a progetto per i soggetti già iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie
sarà elevata al 22% nel 2014 e al 23,5% nel 2015 anziché, rispettivamente, al
21% e al 22% come previsto dalla riforma Fornero.
Contribuzione INPS sulle partite IVA (art. 1,
comma 744) – E’ stato congelato anche per quest’anno
l’incremento previsto dalla riforma Fornero dell’aliquota contributiva sulle partite
IVA non iscritte ad altre forme pensionistiche obbligatorie che pertanto resta
ferma al 27%.
Fabio Marrocco |
Per
riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 210/2013, 46/2013, 24/2013, 15/2013, 187/2012
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Responsabile di
Area |
Allegato uno |
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M/t |
© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla Confetra. |
S.O. alla GU n.302 del 27-12-2013 (fonte Guritel)
LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2014).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
*****OMISSIS*****
108. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo
il
comma 15 e' aggiunto il seguente:
«15-bis. Qualora
un'impresa o agenzia che svolga esclusivamente o
prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi del presente
articolo, nonche' dell'articolo 16, versi in stato
di grave crisi
economica derivante
dallo sfavorevole andamento
congiunturale, al
fine di sostenere l'occupazione, di
favorire i processi
di
riconversione industriale
e di evitare
grave pregiudizio
all'operativita' e all'efficienza del porto,
l'ente di gestione del
porto puo' destinare una quota, comunque non
eccedente il 15 per
cento, delle entrate
proprie derivanti dalle tasse a
carico delle
merci imbarcate
e sbarcate, senza
ulteriori oneri a
carico del
bilancio dello Stato,
a iniziative a
sostegno dell'occupazione,
nonche' al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori
di lavoro
temporaneo e per misure di incentivazione al
pensionamento
di dipendenti o
soci dell'impresa o agenzia. I contributi non possono
essere erogati per
un periodo eccedente
cinque anni, o
comunque
eccedente quello necessario
al riequilibrio del bilancio del soggetto
autorizzato alla fornitura
di lavoro temporaneo, e sono
condizionati
alla riduzione
della manodopera impiegata di almeno il
5 per cento
all'anno. Per tutto il
periodo in cui
il soggetto autorizzato
beneficia del sostegno
di cui al presente comma, non puo' procedere
ad alcuna
assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori».
*****OMISSIS*****
128. Con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto
dell'andamento infortunistico aziendale, e' stabilita la riduzione
percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e
contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo
pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro
per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
Il predetto decreto definisce anche le modalita' di applicazione
della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato
l'attivita' da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20 delle
modalita' per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei
premi assicurativi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001. Sono
comunque esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali previsti dalle seguenti disposizioni: articolo 8 della
legge 3 dicembre 1999, n. 493; articolo 72 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni; decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 marzo 2007, in
attuazione dell'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296; articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. In considerazione
dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti
prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di
cui al primo periodo e' riconosciuto allo stesso ente da parte del
bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per
l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2016, da computare anche ai fini del
calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo 39,
primo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. La riduzione dei
premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma e'
applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e
contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali. L'aggiornamento dei premi e contributi e'
operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto
dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da
ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo,
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38. Alle predette finalita' e alle iniziative di
cui ai commi 129 e 130 si fa fronte con le somme sopra indicate,
nonche' con quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per il
triennio 2013-2015 per il finanziamento dei progetti di cui
all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, e successive modificazioni, nei limiti dell'importo di 120
milioni di euro per ciascuno degli esercizi interessati. La
programmazione delle predette risorse per gli anni successivi al 2015
tiene conto del predetto onere di cui ai commi 129 e 130, fermo
restando l'equilibrio del bilancio dell'ente. A decorrere dall'anno
2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilita' economica,
finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
129. Con effetto dal 1º gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di
rivalutazione automatica degli importi indicati nella «tabella
indennizzo danno biologico», di cui all'articolo 13, comma 2, lettera
a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in via
straordinaria, e' riconosciuto un aumento delle indennita' dovute
dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno
biologico di cui al citato articolo 13, di non oltre il 50 per cento
della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati
ed operai accertati dall'ISTAT intervenuta negli anni dal 2000 al
2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le
modalita' di attuazione di cui al comma 128.
130. Al primo comma dell'articolo 85 del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
l'alinea e' sostituito dal seguente: «Se l'infortunio ha per
conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati
una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al
100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni
degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere
dal 1º gennaio 2014 la rendita ai superstiti e' calcolata, in ogni
caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116:».
131. I benefici a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma
1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono erogati ai familiari
superstiti di cui all'articolo 85, primo comma, numeri 1) e 2), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e, in loro
mancanza, ai superstiti indicati ai numeri 3) e 4) del medesimo
articolo 85.
*****OMISSIS*****
133. All'articolo 7-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fra il 1º giugno 2013 e il 30
settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 1º giugno
2013 e il 31 marzo 2014»;
b) al comma 5, le parole: «entro il 31 gennaio 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2014».
134. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 133 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
135. Con effetto dal 1º gennaio 2014 e con riferimento alle
trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla
predetta data, all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012,
n. 92, al primo periodo, le parole: «Nei limiti delle ultime sei
mensilita'» sono soppresse.
*****OMISSIS*****
183. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata,
per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per essere destinata al
rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Per il finanziamento dei contratti di solidarieta' di cui
all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, e' autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 40 milioni di euro e
per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa
integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attivita', di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291, e successive modificazioni, sono destinati, per l'anno 2014, 50
milioni di euro. L'onere derivante dal periodo precedente e' posto a
carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge
28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dalla presente
legge.
*****OMISSIS*****
185. All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 4, 14 e 19, le parole: «, entro il 31 ottobre 2013»
sono soppresse;
b) ai commi 42, 44 e 45, le parole: «entro il 31 ottobre 2013»
sono soppresse;
c) al comma 11, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a
prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti
di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente»;
d) dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti:
«19-bis. Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano in
relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi
dimensionali gia' coperte dal fondo di cui al comma 19, dalla data di
decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore
non sono piu' soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma
restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate. I
contributi eventualmente gia' versati o dovuti in base al decreto
istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale.
Il Comitato amministratore, sulla base delle stime effettuate dalla
tecnostruttura dell'INPS, puo' proporre il mantenimento, in capo ai
datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere
la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle
prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi dei commi 29 e 30
del presente articolo.
19-ter. Qualora alla data del 1º gennaio 2014 risultino in corso
procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarieta'
bilaterali di cui al comma 4, l'obbligo di contribuzione al fondo di
solidarieta' residuale di cui al comma 19 e' sospeso, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, fino al completamento delle
medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014 e con
riferimento al relativo periodo non sono riconosciute le relative
prestazioni previste. In caso di mancata costituzione del fondo di
solidarieta' bilaterale entro il 31 marzo 2014, l'obbligo e' comunque
ripristinato anche in relazione alle mensilita' di sospensione»;
e) al comma 20, le parole: «per una durata non superiore» sono
sostituite dalle seguenti: «per una durata non inferiore»;
f) dopo il comma 20 e' aggiunto il seguente:
«20-bis. Allo scopo di assicurare l'immediata operativita' del
fondo di cui al comma 19 e ferme restando eventuali determinazioni
assunte ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo, in fase di
prima applicazione, dal 1º gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento
del fondo e' fissata allo 0,5 per cento, ferma restando la
possibilita' di fissare eventuali addizionali contributive a carico
dei datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti previsti».
186. Per l'anno 2014, l'ammontare del trattamento di integrazione
salariale per i contratti di solidarieta' di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, e'
aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a
seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni
di euro per lo stesso anno 2014. Al relativo onere si provvede a
valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione,
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
*****OMISSIS*****
191. Con effetto sulle pensioni decorrenti dall'anno 2014 il
contingente numerico di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, attuativo delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, con riferimento alla tipologia di lavoratori
relativa alla lettera b) del medesimo comma 231 dell'articolo 1 della
citata legge n. 228 del 2012 e' incrementato di 6.000 unita'.
Conseguentemente all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 234, le parole: «134 milioni di euro per l'anno 2014,
di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per
l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di
euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10
milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «183
milioni di euro per l'anno 2014, di 197 milioni di euro per l'anno
2015, di 158 milioni di euro per l'anno 2016, di 77 milioni di euro
per l'anno 2017, di 53 milioni di euro per l'anno 2018, di 51 milioni
di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020»;
b) al comma 235, le parole: «1.133 milioni di euro per l'anno
2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di
euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a
1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258
milioni di euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l'anno
2016, a 2.488 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni di
euro per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79
milioni di euro per l'anno 2020».
*****OMISSIS*****
194. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore
dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14,
del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 214 del 2011, dall'articolo 22 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall'articolo 2, commi 5-bis e
5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e i relativi
decreti ministeriali attuativi del 1º giugno 2012, 8 ottobre 2012 e
22 aprile 2013, si applicano ai lavoratori che perfezionano i
requisiti anagrafici e contributivi, ancorche' successivamente al 31
dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in
vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo
mese successivo alla data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie:
a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far
valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile
alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente
alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile
a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il
30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche
ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura
civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo
all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche
se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il
30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi
individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e
412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di
accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle
organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la
cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di
lavoro dipendente a tempo indeterminato;
d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per
risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007
e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla
data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto
di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4
dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi
dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di
cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i
requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla
presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997,
potra' riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la
domanda di autorizzazione stessa;
f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6
dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o
accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un
contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa
nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e
che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
195. Il trattamento pensionistico con riferimento ai soggetti di
cui al comma 194 non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio
2014.
196. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalita' di attuazione del comma
194 sulla base di quanto stabilito dal comma 197. L'INPS provvede al
monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori
di cui al comma 194 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso
e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in
vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio
risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di
pensione determinato ai sensi del comma 197, l'INPS non prende in
esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei
benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 194.
197. I benefici di cui al comma 194 sono riconosciuti nel limite di
17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per
l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro
per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di
euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni
di euro per l'anno 2020.
198. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 194 a 197 e'
subordinata all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma
3, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e
all'effettivo conseguente rifinanziamento del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre
2012, n. 228. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri di cui
al comma 197, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo
periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziato ai
sensi del citato articolo 11, comma 3, primo periodo, del
decreto-legge n. 102 del 2013, e' ridotto di 4 milioni di euro per
l'anno 2014, 12 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro
per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017, 37 milioni di
euro per l'anno 2018, 69 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni
di euro per l'anno 2020.
*****OMISSIS*****
413. In relazione al minor utilizzo delle risorse previste
dall'articolo 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a
seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 gennaio 2013, recante «Modalita' di attuazione delle
misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del lavoro
nel periodo 1º gennaio -- 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 1,
comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228», nel medesimo comma 481 le
parole: «400 milioni»
sono sostituite dalle seguenti: «305 milioni».
*****OMISSIS*****
491. All'articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge 24
dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, le parole: «al 21
per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «, al 22 per cento per l'anno 2014, al
23,5 per cento per l'anno 2015».
*****OMISSIS*****
744. Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di
posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di
previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva, di
cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
e' del 27 per cento. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e' ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2014.
*****OMISSIS*****
FINE TESTO