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Roma, 14 gennaio
2014
Circolare n. 16/2014
Oggetto: Autotrasporto – Rimborso accise
del IV trimestre 2013 – Nota Agenzia Dogane e Monopoli n.148547 del 30.12.2013.
Entro
il 31 gennaio 2014 le imprese di
autotrasporto possono presentare ai competenti uffici doganali la dichiarazione
dei consumi di gasolio utilizzato nel IV trimestre 2013 con veicoli di peso
pari o superiore a 7,5 tonnellate al fine di fruire del relativo credito
d’imposta.
Sul
sito internet dell’Agenzia Dogane e Monopoli è disponibile l’apposito software
per la compilazione e la stampa della dichiarazione (www.agenziadogane.gov.it - In
un click – Accise – Benefici per il gasolio autotrazione IV trimestre 2013).
La
misura del beneficio è, come per il III trimestre, pari a 214,18609 euro per
ogni mille litri di gasolio acquistato, in relazione ai consumi effettuati tra
l’1 ottobre e il 31 dicembre 2013.
Il
credito d’imposta spettante può essere portato in compensazione dei versamenti
effettuati col modello F24 (codice tributo 6740) una volta ricevuto il nulla
osta dell’ufficio doganale, ovvero, in assenza di comunicazioni, decorsi 60
giorni dalla presentazione della dichiarazione dei consumi (silenzio assenso).
La compensazione non ha limiti d’importo annuali.
Si
rammenta che la compensazione potrà essere effettuata fino al 31 dicembre 2014;
superata quella data, le eventuali eccedenze dovranno essere chieste a rimborso
entro il termine del 30 giugno 2015.
Daniela Dringoli |
Per riferimenti
confronta circ.re conf.le n.230/2013
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Responsabile di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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alla Confetra. |
Roma,
30.12.2013
Destinatari
omessi
RU 148547
OGGETTO: Benefici
sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore
del
trasporto. Rimborso
sui quantitativi di prodotto consumati nel quarto trimestre dell'anno 2013. Disponibilità software.
Con riferimento alla materia
in oggetto, si fa presente
che, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre dell'anno
in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali
previsti dalla legislazione vigente dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2014.
A
tal riguardo si fa presente
quanto segue.
Sul sito internet di questa Agenzia, all'indirizzo www.agenziadogane.gov.it (In un click - Accise - Benefici per il gasolio autotrazione - Benefici per il gasolio autotrazione 4° trimestre
2013) è disponibile il software
aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita
dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto
informatico -
CD-rom,
DVD, pen drive USB - al competente Ufficio delle
Dogane o all'Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia),
i cui indirizzi e recapiti telefonici sono reperibili sul sito predetto.
Al
fine di semplificare gli adempimenti connessi alla compilazione della
dichiarazione relativa
al trimestre in questione, il software suddetto
consente,
aprendo il file relativo
alla dichiarazione di un periodo
precedente, il caricamento automatico
dei dati identificativi dell'impresa e del
dichiarante nonché di quelli relativi alle targhe dei mezzi i cui consumi
possono essere ammessi
al beneficio in parola.
II)
Importo rimborsabile
In
attuazione dell'art. 61, comma 4, del D.L. n. 1/2012,
convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012,
tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti
dell'aliquota di accisa sul gasolio
usato come carburante, si evidenzia che la misura del beneficio
riconoscibile è pari a:
-
€ 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati
tra il
1° ottobre e il 31 dicembre
2013.
Per quanto attiene all'individuazione dei soggetti che possono usufruire dell'agevolazione in questione, ferma restando
l'esclusione
dei
soggetti
che
operano con mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate, si ribadisce che hanno diritto al beneficio
sopra descritto:
a)
gli
esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli
di massa massima complessiva pari o superiore
a 7,5 tonnellate;
b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative
leggi regionali di attuazione;
c)
le imprese esercenti autoservizi di competenza
statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939,
n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92
del
Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato
decreto
legislativo n. 422 del 1997;
d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio
pubblico per trasporto di persone.
Attesa la non accoglibilità delle istanze presentate dai soggetti in capo ai quali
non ricorre il presupposto di cui alla lettera a), si raccomanda agli Uffici di questa Agenzia lo scrupoloso riscontro delle dichiarazioni presentate dagli aventi diritto sopra distinti.
Le
Direzioni regionali, interregionali e provinciali in indirizzo vorranno provvedere ad impartire le opportune indicazioni agli Uffici dipendenti nonché a rappresentare alla scrivente
eventuali problematiche e criticità.
Per ottenere il rimborso
dell'importo sopra evidenziato, ai fini
della
restituzione in denaro
o dell'utilizzo in compensazione degli stessi, i soggetti di cui alle lettere
a), b), c) e d) presentano, pertanto, l'apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane
territorialmente competenti con l'osservanza delle modalità
stabilite con il regolamento emanato
con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, (G.U. n. 238dell'11 ottobre 2000) entro il sopraindicato termine
del 31 gennaio 2014.
Si
evidenzia, inoltre, che, a norma del comma 2 del ripetuto art. 61 del D.L. n. 1/2012, rispetto
ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a
decorrere dal 2012 non operano le limitazioni previste
dall'art. 1, comma
53, della legge n. 244/2007.
Tali crediti potranno,
quindi, essere compensati anche ove l'importo complessivo annuo dei crediti
d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse
alle imprese, da indicare nel "QUADRO RU"
del modello di dichiarazione dei redditi, superi
il limite di € 250.000, indicato dall'art. 1, comma 53, sopra richiamato.
Per la fruizione
dell'agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il
CODICE TRIBUTO
6740.
Per l'accreditamento su conto corrente
in altro Stato dell'U.M.E. è richiesta
l'indicazione dei codici BIC (Bank identification code)
e IBAN (International bank address
number).
Come già evidenziato in passato, si conferma che:
• i soli esercenti l'attività di trasporto di persone di cui alle suddette
lettere b),
c) e d)
possono comprovare consumi
di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con
scheda carburante;
• gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci, di cui alla suddetta lettera
a), sono tenuti a comprovare i consumi
effettuati
mediante
le
relative
fatture di acquisto.
IV)
Invio telematico delle dichiarazioni
Si
rammenta, ancora, che gli utenti
interessati possono inviare
le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico
Doganale -E.D.I.
A
tal riguardo, si ribadiscono le modalità tecniche
ed operative finalizzate all'utilizzo del sistema suddetto, già evidenziate con la nota RU 59316 del 07.05.2010. In particolare:
• gli utenti interessati devono richiedere all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora non ne siano già in possesso, l'abilitazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale
-E.D.I.;
• le istruzioni per la richiesta dell'abilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite
del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili sul sito di questa Agenzia,
all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it,
nella specifica sezione ad esso relativa.
Per la predisposizione dei file, relativi
alle dichiarazioni, da inviare a mezzo
del Servizio Telematico Doganale, è possibile:
• utilizzare il
software, corredato dalle relative istruzioni (manuale utente),
presente sul sito di questa
Agenzia nella sezione
"Accise - Benefici
per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio
autotrazione 4° trimestre
2013 - Software gasolio autotrazione 4° trimestre
2013";
Oppure
• fare riferimento al "tracciato record", pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione "Accise - Benefici per il gasolio
da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 4° trimestre 2013 - Software
gasolio autotrazione 4° trimestre
2013", per predisporre
autonomamente
i file da
inviare.
Tutto ciò premesso, si sottolinea che, al fine dell'invio telematico in questione, è assolutamente indispensabile che i soggetti che procedono a tale invio siano stati preventivamente abilitati all'utilizzo del Servizio
Telematico
Doganale
-E.O.I.
Si rammenta che, per effetto
delle modifiche introdotte dall'art. 61 sopra menzionato, i crediti
sorti con riferimento ai consumi relativi
al terzo trimestre
dell'anno 2013 potranno
essere utilizzati in compensazione entro
il 31
dicembre 2014.
Da
tale data decorre il termine,
previsto dall'art. 4, comma 3, del DPR n. 277/2000, per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno,
quindi, essere presentate entro
il 30 giugno
2015.
* * * * *
Conclusivamente, si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica
28.12.2000, n.445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa", chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi
speciali in materia.
Allorché, poi, il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici
per il settore
dell'autotrasporto sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si rende applicabile la disposizione di cui all'art.
75 del predetto DPR n. 445/2000, con conseguente decadenza
dai benefici ottenuti
per effetto della dichiarazione infedele.
Il Direttore Centrale ad interim
Dr. Pasquale Di Maio