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Roma, 17 gennaio
2014
Circolare n. 20/2014
Oggetto: Finanziamenti – Mutui a tasso
zero per imprenditoria giovanile e femminile – Articoli 2, 3 e 6 D.L.
23.12.2013, n.145, su G.U. n.300 del 23.12.2013.
Il decreto legge di
fine anno “Destinazione Italia”,
contenente misure per la ripresa economica, ha previsto incentivi a favore
delle imprese di minore dimensione, dei giovani e delle donne.
Gli aiuti non sono
immediatamente operativi, ma necessitano di ulteriori interventi normativi.
Mutui per l’imprenditoria giovanile e femminile – Articolo 2 – Per
favorire l’imprenditorialità tra i giovani e le donne è stata prevista la
concessione di mutui a tasso zero di durata fino a otto anni e di importo pari
al 75% della spesa finanziabile che non deve superare 1,5 milioni di euro.
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese di micro (fino a 10 addetti e
fatturato fino a 2 milioni di euro) e piccola (fino a 50 addetti e fatturato
fino a 43 milioni di euro) dimensione, costituite da non più di sei mesi dalla
data di presentazione della richiesta di mutuo. La forma giuridica deve essere
societaria e i soci devono essere per oltre la metà giovani tra i 18 e i 35
anni, ovvero donne di qualsiasi età, e detenere oltre la metà del capitale
sociale. Criteri e modalità di concessione dei mutui dovranno essere stabiliti
con successivo decreto interministeriale.
Crediti d’imposta per Ricerca e Sviluppo – Articolo 3 –
All’avvio della nuova programmazione 2014-2020 dei Fondi Europei verrà
introdotto un credito d’imposta fino a 2,5 milioni di euro a favore delle
imprese di qualsiasi dimensione che investano in attività di Ricerca e
Sviluppo. Le spese finanziabili sono varie (a titolo di esempio: lavori
sperimentali o teorici per l’acquisizione di nuove conoscenze; ricerca
pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze per
mettere a punti nuovi servizi). Le concrete modalità di riconoscimento del
credito d’imposta dovranno essere disciplinate con apposito decreto. E’
ipotizzabile che la misura potrà diventare operativa nella seconda metà
dell’anno.
Digitalizzazione delle PMI – Articolo 6 –
Sono stati previsti voucher d’importo fino a 10 mila euro per le micro, piccole
e medie imprese. Si tratta di finanziamenti a fondo perduto per l’acquisto di
software, hardware o servizi che consentano di migliorare l’efficienza
aziendale, lo sviluppo dell’e-commerce, la connettività a banda larga e
ultralarga. I voucher potranno anche essere utilizzati per la formazione
qualificata nel campo informatico del personale. La misura sarà operativa con
l’avvio della nuova programmazione dei Fondi Europei, presumibilmente nella
seconda metà dell’anno.
Daniela Dringoli |
Allegato
uno |
Responsabile di
Area |
D/d |
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totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla Confetra. |
DECRETO-LEGGE 23 dicembre
2013, n. 145
Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il
contenimento delle tariffe elettriche e
del gas, per la riduzione dei
premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo
e la
digitalizzazione
delle imprese, nonche' misure per la realizzazione
di opere pubbliche ed EXPO
2015.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il
seguente decreto-legge:
Art. 1
Omissis
Art. 2
Misure in materia di nuove imprese e di riqualificazione produttiva
di
aree di crisi industriale e fondo di investimento nel
capitale
di
rischio delle PMI
1. Al decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) prima dell'articolo
1, sono inserite le seguenti parole: «Capo
0I, Misure in favore della nuova imprenditorialita' nei settori
della
produzione dei beni e
servizi»;
b) gli articoli da 1 a
4 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 1.
Principi generali
1. Le disposizioni del
presente Capo sono dirette
a sostenere in
tutto il territorio
nazionale la creazione di micro e piccole imprese
a prevalente
o totale
partecipazione giovanile o
femminile e a
sostenerne lo sviluppo
attraverso migliori condizioni per l'accesso
al credito.
Art. 2.
Benefici
1. Ai soggetti ammessi
alle agevolazioni di cui
al presente Capo
sono concedibili
mutui agevolati per gli
investimenti, a un
tasso
pari a zero,
della durata massima
di 8 anni
e di importo
non
superiore al 75 per
cento della spesa ammissibile, ai sensi
e nei
limiti del
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione
del 15
dicembre 2006 relativo
all'applicazione degli articoli 87
e 88 del
trattato agli aiuti
d'importanza minore ("de
minimis") e delle
eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili
modificative del predetto
regolamento.
2. I mutui di cui al
comma 1 possono
essere assistiti dalle
garanzie
previste dal
codice civile e
da privilegio speciale,
acquisibili nell'ambito
degli investimenti da realizzare.
Art. 3.
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare
delle agevolazioni di cui al
presente Capo
le imprese:
a) costituite da non
piu' di sei mesi alla data di
presentazione
della domanda di
agevolazione;
b) di micro e piccola dimensione,
secondo la classificazione
contenuta nell'Allegato
1 al
regolamento (CE) n.
800/2008 della
Commissione del 6 agosto 2008;
c) costituite in forma
societaria;
d) in cui la compagine
societaria sia composta,
per oltre la
meta' numerica dei
soci e di quote partecipazione, da
soggetti di
eta' compresa tra
i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.
Art. 4.
Progetti finanziabili
1. Possono essere
finanziate, secondo i criteri
e le modalita'
stabiliti con il decreto
di cui all'articolo 24 e
fatti salvi le
esclusioni e i
limiti previsti dal
regolamento e dalle
relative
disposizioni
modificative di
cui all'articolo 2,
comma 1, le
iniziative che prevedano
investimenti non superiori a 1.500.000 euro,
relative alla produzione di
beni nei settori
dell'industria,
dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli
ovvero
alla
fornitura di
servizi alle imprese,
nonche' le iniziative
relative agli
ulteriori settori di
particolare rilevanza per lo
sviluppo
dell'imprenditoria giovanile
individuati con il
predetto
decreto.
2. Dall'attuazione delle
disposizioni di cui al
presente articolo
non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 4-bis.
Risorse
finanziarie disponibili
1. La concessione delle
agevolazioni di cui al presente
Capo e'
disposta a valere sulle
disponibilita' del Fondo rotativo
previsto
dall'articolo 4 del decreto 30
novembre 2004, pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 19
gennaio 2005, del
Ministro
dell'economia e delle
finanze, derivanti dai
rientri dei mutui
concessi ai sensi del
presente decreto. Le predette disponibilita'
possono essere
incrementate da eventuali ulteriori risorse
derivanti
dalla programmazione
nazionale e comunitaria.».
c) sono abrogati i
Capi I, II e IV del Titolo I;
d) all'articolo 9,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma
1, le parole:
«di cui all'articolo
3» sono
sostituite dalle
seguenti: «di cui al presente Capo»;
2) al comma 2 e al
comma 3, le parole: «di cui all'articolo 2»,
sono sostituite,
ovunque ricorrano, dalle seguenti: «di cui al comma
01»;
3) dopo il comma 3,
e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le
agevolazioni concedibili ai sensi del
presente Capo
possono assumere la
forma di contributi a fondo perduto e di mutui
a
tasso agevolato.»;
e) all'articolo 23,
comma 1, prima delle parole: «Alla societa'
Sviluppo Italia S.p.a.», sono inserite le
seguenti: «Fatto salvo
quanto previsto dal
comma 4-ter del presente articolo»;
f) al comma
2 dell'articolo 23
dopo le parole:
«della
programmazione economica»
sono inserite le seguenti: «relativamente
al Titolo II del
presente decreto e con il Ministero
dello sviluppo
economico, sentito
il Ministro della
coesione territoriale e il
Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente al Titolo
I del
presente decreto»;
g) all'articolo 23, dopo
il comma 4-bis,
e' aggiunto il
seguente:
«4-ter. Per
l'attuazione degli interventi di cui
al Titolo I,
Capo III si applica il decreto 28 dicembre 2006,
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8
gennaio 2007, del
Ministro delle
politiche
agricole alimentari
e forestali, di
concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e successive
modificazioni.»;
h) all'articolo 24,
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto
con il
Ministro
dell'economia e
delle finanze, relativamente alle
disposizioni di cui al Capo
0I del Titolo I,
nonche' il Ministro
dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro del
lavoro
e delle
politiche sociali, relativamente alle disposizioni di cui al
titolo II, fissano
con uno o piu' regolamenti,
da emanarsi entro
novanta giorni dalla
data di entrata
in vigore della
presente
disposizione, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23
agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, criteri e
modalita'
di concessione
delle agevolazioni previste nel presente decreto. Per
gli
interventi di cui
al Capo III
del Titolo I,
il predetto
regolamento e' emanato,
entro i medesimi termini, con
decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto
con il Ministro
dell'economia e delle finanze.».
2. All'articolo 27
del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134,
sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma
1, le parole:
«che, a seguito
di istanza di
riconoscimento
della regione
interessata» sono sostituite
dalle
seguenti: «riconosciute
dal Ministero dello sviluppo economico
anche
a seguito di
istanza della regione interessata, che», e le parole da:
«Non sono oggetto» a: «competenza regionale» sono soppresse;
b) al comma 2, ultimo periodo, la parola:
«esclusivamente» e'
sostituita dalla
seguente: «anche»;
c) al comma 5, le
parole da: «La concessione
di finanziamenti
agevolati» fino a:
«nell'ambito dei progetti di cui al comma 1»
sono
sostituite
dalle seguenti:
«La concessione di
agevolazioni per
l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile
1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 maggio
1989, n. 181, ivi
incluse quelle concesse
sotto forma di
finanziamento agevolato, e'
applicabile, prioritariamente nell'ambito
dei progetti di
cui al comma 1, nonche' per gli interventi di cui al
comma 8-bis,»;
d) dopo il comma 8 e'
inserito il seguente:
«8-bis. Il Ministro
dello sviluppo economico, con decreto di natura
non regolamentare,
da adottare, sentita la Conferenza permanente
per
i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento
e di Bolzano,
entro 90 giorni dall'entrata in vigore
della presente
disposizione,
disciplina le
condizioni e le
modalita' per
l'attuazione degli
interventi da effettuare, ai sensi degli
articoli
5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni,
dalla legge
15 maggio 1989,
n. 181, come
successivamente estesi, nei casi di situazioni di crisi
industriali
diverse da quelle
complesse individuate ai sensi del decreto
di cui
al comma 8
che presentano, comunque,
impatto significativo sullo
sviluppo dei territori
interessati e sull'occupazione.».
Art. 3
Credito d'imposta
per attivita' di ricerca e sviluppo
1. A valere
sulla proposta nazionale
relativa alla prossima
programmazione 2014-2020
dei fondi strutturali
comunitari, previa
verifica della coerenza
con le linee di intervento in essa previste
ed a seguito
dell'approvazione della Commissione europea, e' disposta
l'istituzione di un credito
di imposta a favore delle
imprese che
investono in attivita'
di ricerca e sviluppo,
nel limite massimo
complessivo di euro 600
milioni per il triennio 2014-2016,
le cui
modalita' operative e
la cui decorrenza sono definite,
nell'ambito
del programma
operativo di riferimento, con
decreto del Ministro
dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ai
sensi del comma 12.
2. Il credito d'imposta
di cui al comma 1 e' riconosciuto, fino ad
un importo
massimo annuale di euro 2.500.000 per ciascun beneficiario
e nel limite
complessivo di spesa
delle risorse individuate
per
ciascun anno ai sensi
del comma 1,
a tutte le
imprese,
indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali,
dal settore
economico in cui operano, nonche'
dal regime contabile
adottato, nella misura
del 50 per cento degli incrementi
annuali di
spesa nelle
attivita' di ricerca e sviluppo, registrati
in ciascuno
dei periodi d'imposta con
decorrenza dal periodo
di imposta
determinato con il decreto
di cui al comma 12 e fino alla
chiusura
del periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2016, a condizione che
siano sostenute
spese per attivita' di ricerca e sviluppo almeno pari
a euro 50.000 in
ciascuno dei suddetti periodi di imposta.
3. Sono ammissibili al
credito d'imposta le seguenti
attivita' di
ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali
o teorici svolti aventi
quale principale
finalita' l'acquisizione di
nuove conoscenze sui
fondamenti di
fenomeni e di fatti
osservabili, senza che
siano previste
applicazioni o
utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata
o indagini critiche miranti
ad acquisire
nuove conoscenze, da
utilizzare per mettere a punto
nuovi prodotti,
processi o servizi
o permettere un
miglioramento dei prodotti,
processi o servizi
esistenti ovvero la creazione di
componenti di
sistemi
complessi, necessaria
per la ricerca
industriale, ad
esclusione dei prototipi
di cui alla lettera c);
c) acquisizione,
combinazione, strutturazione
e utilizzo delle
conoscenze e capacita'
esistenti di natura scientifica, tecnologica e
commerciale allo scopo di
produrre piani, progetti
o disegni per
prodotti, processi o
servizi nuovi, modificati o
migliorati. Puo'
trattarsi
anche di
altre attivita' destinate
alla definizione
concettuale, alla
pianificazione e alla documentazione concernenti
nuovi
prodotti, processi
e servizi; tali
attivita' possono
comprendere
l'elaborazione di progetti, disegni,
piani e altra
documentazione,
purche' non
siano destinati a
uso commerciale;
realizzazione di prototipi
utilizzabili per scopi commerciali e di
progetti pilota
destinati a esperimenti tecnologici o
commerciali,
quando il prototipo
e' necessariamente il prodotto commerciale finale
e il suo costo
di fabbricazione e' troppo elevato per
poterlo usare
soltanto a fini di
dimostrazione e di
convalida. L'eventuale,
ulteriore sfruttamento
di progetti di dimostrazione o
di progetti
pilota a scopo
commerciale comporta la deduzione
dei redditi cosi'
generati dai costi
ammissibili;
d) produzione e collaudo di prodotti,
processi e servizi,
a
condizione
che non
siano impiegati o
trasformati in vista
di
applicazioni industriali o
per finalita' commerciali.
4. Non si considerano
attivita' di ricerca e sviluppo le modifiche
ordinarie o periodiche
apportate a prodotti, linee
di produzione,
processi di
fabbricazione, servizi esistenti e
altre operazioni in
corso, anche quando
tali modifiche rappresentino miglioramenti.
5. Ai fini
della determinazione del
credito d'imposta sono
ammissibili le spese
relative a:
a) personale impiegato
nelle attivita' di ricerca e sviluppo;
b) quote di
ammortamento delle spese
di acquisizione o
utilizzazione di strumenti e
attrezzature di laboratorio, nei limiti
dell'importo risultante
dall'applicazione dei coefficienti
stabiliti
con decreto del
Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988,
recante
coefficienti di
ammortamento del costo dei beni materiali strumentali
impiegati nell'esercizio di
attivita' commerciali, arti
e
professioni,
pubblicato nel
supplemento ordinario alla
Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al
periodo di utilizzo
per l'attivita' di ricerca e sviluppo e
comunque
con un costo
unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di iva;
c) costi della
ricerca svolta in
collaborazione con le
universita' e gli organismi
di ricerca, quella
contrattuale, le
competenze tecniche e i
brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza
da
fonti esterne.
6. Il credito d'imposta
deve essere indicato nella
dichiarazione
dei redditi
relativa al periodo d'imposta nel corso
del quale il
beneficio e' maturato.
Esso non concorre alla formazione del reddito,
ne' della
base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita'
produttive, non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive
modificazioni, ed
e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo
9
luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni.
7. Per fruire del contributo
le imprese presentano
un'istanza
telematica mediante le
modalita' tecniche predisposte dal Ministero
dello sviluppo
economico secondo quanto previsto al successivo
comma
12.
8. Per la gestione della
misura di agevolazione fiscale di cui
al
presente articolo,
il Ministero dello
sviluppo economico, potra'
avvalersi sulla base di
apposita convenzione, di societa' in
house
ovvero di societa'
o enti in
possesso dei necessari
requisiti
tecnici,
organizzativi e
di terzieta' scelti,
sulla base di
un'apposita gara, secondo
le modalita' e le
procedure di cui al
decreto
legislativo 12
aprile 2006, n.
163. Agli oneri
della
convenzione si provvede
nel limite massimo dell'uno per
cento delle
risorse di cui al
successivo comma 14.
9. Per la verifica della
corretta fruizione del
credito d'imposta
di cui al
presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico e
l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi
ambiti di
competenza secondo le
modalita' individuate dal decreto di
cui al
comma 12 del
presente articolo.
10. I controlli sono
svolti sulla base di
apposita documentazione
contabile certificata
dal soggetto incaricato della revisione
legale
o dal collegio
sindacale o da un professionista iscritto nel registro
della revisione
legale di cui al decreto legislativo n. 39 del
2010.
Tale certificazione va allegata al bilancio. Le imprese non soggette
a revisione
legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono
comunque avvalersi
della certificazione di un revisore
legale dei
conti o di una
societa' di revisione legale dei conti iscritti
quali
attivi nel registro
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
27
gennaio 2010, n. 39.
Il revisore o professionista responsabile della
revisione,
nell'assunzione dell'incarico, osserva
i principi di
indipendenza
elaborati ai
sensi dell'articolo 10
del decreto
legislativo
27 gennaio
2010, n. 39 e,
in attesa della
loro
emanazione, dal codice
etico dell'IFAC. Le spese
sostenute per
l'attivita' di
certificazione contabile da parte delle imprese di cui
al precedente
periodo sono ammissibili entro il limite massimo
di
euro 5.000.
11. Nei confronti del
revisore legale dei conti
che incorre in
colpa grave
nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il
rilascio della
certificazione di cui ai commi 8 e 9 si
applicano le
disposizioni dell'articolo
64 del codice di procedura civile.
12. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro 30
giorni
dall'adozione dell'intervento all'interno
del programma
operativo nazionale di
riferimento, sono adottate
le disposizioni
applicative necessarie,
ivi comprese le modalita' di iscrizione delle
spese in bilancio, le
modalita' di verifica
e controllo
dell'effettivita' delle spese sostenute e della coerenza delle stesse
con le previsioni
di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5,
nonche' le
cause di decadenza e
revoca del beneficio,
le modalita' di
restituzione dell'importo
di cui l'impresa ha fruito indebitamente
e
le eventuali
relative maggiorazioni. La procedura telematica
per
usufruire del credito
d'imposta prevede una verifica ex ante
sulla
conformita' delle
spese di ricerca
e sviluppo che
le imprese
sostengono ed una ex
post sull'effettiva entita'
delle spese
sostenute. Qualora le
spese effettivamente sostenute
risultino
inferiori di oltre il 20
per cento rispetto a quelle
dichiarate, la
misura
dell'agevolazione sara' ridotta dal 50 per
cento al 40 per
cento sempre che
permanga la spesa incrementale.
13. Le risorse individuate nell'ambito
del Programma Operativo
Nazionale di
riferimento per il
cofinanziamento del credito
di
imposta del presente
articolo sono versate all'entrata
del bilancio
dello Stato e
successivamente riassegnate, per le suddette
finalita'
di spesa, ad
apposito programma dello
stato di previsione
del
Ministero dell'economia e delle finanze. A tal
fine, il Ministero
dello sviluppo
economico comunica al
Fondo di rotazione
di cui
all'articolo 5 della
legge 16
aprile 1987, n. 183, gli importi
comunitari e nazionali
riconosciuti a titolo di credito di imposta da
versare all'entrata
del bilancio dello Stato.
Omissis
Art. 6
Misure per favorire la digitalizzazione e
la connettivita' delle
piccole
e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio
televisivo
digitale terrestre, comunicazioni ed editoria
1. Al fine di favorire
la digitalizzazione dei processi aziendali e
l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e
medie imprese,
nell'ambito di apposito
Programma Operativo Nazionale della
prossima
programmazione 2014-2020
dei fondi strutturali
comunitari, previa
verifica della coerenza
con le linee di intervento in essa previste
ed a seguito dell'approvazione della
Commissione europea, sono
adottati interventi per
il finanziamento a fondo
perduto, tramite
Voucher di importo non superiore a
10.000 euro, conformemente
al
regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione del 15 dicembre
2006
relativo
all'applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato
sul
funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti di
importanza minore
(«de minimis»), concessi ad
imprese per l'acquisto
di software,
hardware o servizi che
consentano il miglioramento
dell'efficienza
aziendale, lo sviluppo
di soluzioni di e-commerce, la connettivita' a
banda larga e
ultralarga. I voucher potranno altresi' finanziare la
formazione qualificata,
nel campo ICT, del personale delle suddette
piccole e medie
imprese.
2. Previa verifica della coerenza
con le linee
di intervento
previste nella
proposta nazionale relativa
alla prossima
programmazione 2014-2020 dei
fondi strutturali comunitari, fruibili a
seguito
dell'approvazione da parte della
Commissione europea del
Programma
Operativo Nazionale
relativo alla Competitivita' di
responsabilita' del Ministero
dello sviluppo economico, con decreto
del Ministro
dell'economia e delle
finanze, di concerto
con il
Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per
gli affari
regionali e le autonomie
e con il Ministro dello sviluppo
economico,
e' stabilito
l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 100
milioni di euro a valere
sulla medesima proposta nazionale. La somma
cosi' individuata
dal CIPE e' ripartita tra le
Regioni in misura
proporzionale al numero
delle imprese registrate presso le Camere
di
commercio operanti nelle
singole Regioni.
3. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico,
di concerto
con il Ministro
dell'economia e delle
finanze sono stabiliti
lo
schema standard di
bando e le modalita' di erogazione dei
contributi
di cui al
presente articolo.
Omissis
Art. 15
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore
il giorno successivo
a
quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella
Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23
dicembre 2013
NAPOLITANO
Letta,
Presidente del Consiglio
dei
ministri
Alfano, Vicepresidente del Consiglio dei
ministri
Zanonato, Ministro dello
sviluppo
economico
Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
Bonino, Ministro degli affari esteri
Saccomanni,
Ministro
dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri