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Roma, 17 gennaio 2014

 

Circolare n. 20/2014

 

Oggetto: Finanziamenti – Mutui a tasso zero per imprenditoria giovanile e femminile – Articoli 2, 3 e 6 D.L. 23.12.2013, n.145, su G.U. n.300 del 23.12.2013.

 

Il decreto legge di fine anno “Destinazione Italia”, contenente misure per la ripresa economica, ha previsto incentivi a favore delle imprese di minore dimensione, dei giovani e delle donne.

 

Gli aiuti non sono immediatamente operativi, ma necessitano di ulteriori interventi normativi.

 

Mutui per l’imprenditoria giovanile e femminile – Articolo 2 – Per favorire l’imprenditorialità tra i giovani e le donne è stata prevista la concessione di mutui a tasso zero di durata fino a otto anni e di importo pari al 75% della spesa finanziabile che non deve superare 1,5 milioni di euro. Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese di micro (fino a 10 addetti e fatturato fino a 2 milioni di euro) e piccola (fino a 50 addetti e fatturato fino a 43 milioni di euro) dimensione, costituite da non più di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta di mutuo. La forma giuridica deve essere societaria e i soci devono essere per oltre la metà giovani tra i 18 e i 35 anni, ovvero donne di qualsiasi età, e detenere oltre la metà del capitale sociale. Criteri e modalità di concessione dei mutui dovranno essere stabiliti con successivo decreto interministeriale.

 

Crediti d’imposta per Ricerca e Sviluppo – Articolo 3 – All’avvio della nuova programmazione 2014-2020 dei Fondi Europei verrà introdotto un credito d’imposta fino a 2,5 milioni di euro a favore delle imprese di qualsiasi dimensione che investano in attività di Ricerca e Sviluppo. Le spese finanziabili sono varie (a titolo di esempio: lavori sperimentali o teorici per l’acquisizione di nuove conoscenze; ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze per mettere a punti nuovi servizi). Le concrete modalità di riconoscimento del credito d’imposta dovranno essere disciplinate con apposito decreto. E’ ipotizzabile che la misura potrà diventare operativa nella seconda metà dell’anno.

 

Digitalizzazione delle PMI – Articolo 6 – Sono stati previsti voucher d’importo fino a 10 mila euro per le micro, piccole e medie imprese. Si tratta di finanziamenti a fondo perduto per l’acquisto di software, hardware o servizi che consentano di migliorare l’efficienza aziendale, lo sviluppo dell’e-commerce, la connettività a banda larga e ultralarga. I voucher potranno anche essere utilizzati per la formazione qualificata nel campo informatico del personale. La misura sarà operativa con l’avvio della nuova programmazione dei Fondi Europei, presumibilmente nella seconda metà dell’anno.

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

D/d

 

 

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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145

Interventi urgenti di  avvio del piano  "Destinazione Italia", per il

contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei

premi  RC-auto,  per   l'internazionalizzazione,  lo  sviluppo   e la

digitalizzazione  delle imprese, nonche'  misure per la realizzazione

di opere pubbliche ed EXPO 2015.

 

                     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                               E m a n a

                      il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

                               Omissis

                               Art. 2

Misure in materia di nuove imprese e di  riqualificazione  produttiva

  di aree di crisi industriale e fondo di investimento  nel  capitale

  di rischio delle PMI

  1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le

seguenti modificazioni:

    a) prima dell'articolo 1, sono inserite le seguenti parole: «Capo

0I, Misure in favore della nuova imprenditorialita' nei settori della

produzione dei beni e servizi»;

    b) gli articoli da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

 

                              «Art. 1.

                         Principi generali

  1. Le disposizioni del presente Capo sono dirette  a  sostenere  in

tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese

a prevalente o  totale  partecipazione  giovanile  o  femminile  e  a

sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni  per  l'accesso

al credito.

 

                               Art. 2.

                              Benefici

  1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui  al  presente  Capo

sono concedibili mutui agevolati per gli  investimenti,  a  un  tasso

pari a zero, della  durata  massima  di  8  anni  e  di  importo  non

superiore al 75 per cento della spesa ammissibile,  ai  sensi  e  nei

limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione  del  15

dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87  e  88  del

trattato agli  aiuti  d'importanza  minore  ("de  minimis")  e  delle

eventuali    successive    disposizioni    comunitarie    applicabili

modificative del predetto regolamento.

  2. I mutui di  cui  al  comma  1  possono  essere  assistiti  dalle

garanzie  previste  dal  codice  civile  e  da  privilegio  speciale,

acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

 

                               Art. 3.

                        Soggetti beneficiari

  1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al  presente  Capo

le imprese:

    a) costituite da non piu' di sei mesi alla data di  presentazione

della domanda di agevolazione;

    b) di micro e  piccola  dimensione,  secondo  la  classificazione

contenuta nell'Allegato 1  al  regolamento  (CE)  n.  800/2008  della

Commissione del 6 agosto 2008;

    c) costituite in forma societaria;

    d) in cui la compagine societaria  sia  composta,  per  oltre  la

meta' numerica dei soci e di quote  partecipazione,  da  soggetti  di

eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.

 

                               Art. 4.

                        Progetti finanziabili

  1. Possono essere finanziate, secondo  i  criteri  e  le  modalita'

stabiliti con il decreto di cui all'articolo  24  e  fatti  salvi  le

esclusioni e i limiti  previsti  dal  regolamento  e  dalle  relative

disposizioni  modificative  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,   le

iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro,

relative  alla  produzione  di  beni  nei   settori   dell'industria,

dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti  agricoli  ovvero

alla  fornitura  di  servizi  alle  imprese,  nonche'  le  iniziative

relative agli ulteriori  settori  di  particolare  rilevanza  per  lo

sviluppo dell'imprenditoria giovanile  individuati  con  il  predetto

decreto.

  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo

non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

                             Art. 4-bis.

                   Risorse finanziarie disponibili

  1. La concessione delle agevolazioni di cui  al  presente  Capo  e'

disposta a valere sulle disponibilita' del  Fondo  rotativo  previsto

dall'articolo 4  del  decreto  30  novembre  2004,  pubblicato  nella

Gazzetta  Ufficiale  n.  14  del  19  gennaio  2005,   del   Ministro

dell'economia e  delle  finanze,  derivanti  dai  rientri  dei  mutui

concessi ai sensi del presente decreto.  Le  predette  disponibilita'

possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse  derivanti

dalla programmazione nazionale e comunitaria.».

    c) sono abrogati i Capi I, II e IV del Titolo I;

    d) all'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) al  comma  1,  le  parole:  «di  cui  all'articolo    sono

sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo»;

      2) al comma 2 e al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 2»,

sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «di cui al  comma

01»;

      3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:

    «3-bis. Le agevolazioni concedibili ai sensi  del  presente  Capo

possono assumere la forma di contributi a fondo perduto e di mutui  a

tasso agevolato.»;

      e) all'articolo 23, comma 1, prima delle parole: «Alla societa'

Sviluppo Italia S.p.a.», sono  inserite  le  seguenti:  «Fatto  salvo

quanto previsto dal comma 4-ter del presente articolo»;

      f)  al  comma  2  dell'articolo  23  dopo  le  parole:   «della

programmazione economica» sono inserite le  seguenti:  «relativamente

al Titolo II del presente decreto e con il Ministero  dello  sviluppo

economico, sentito il  Ministro  della  coesione  territoriale  e  il

Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente al Titolo I del

presente decreto»;

      g) all'articolo  23,  dopo  il  comma  4-bis,  e'  aggiunto  il

seguente:

    «4-ter. Per l'attuazione degli interventi di  cui  al  Titolo  I,

Capo III si applica il decreto 28  dicembre  2006,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 5  dell'8  gennaio  2007,  del  Ministro  delle

politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni.»;

      h) all'articolo 24, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

  «1. Il Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il

Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,   relativamente   alle

disposizioni di cui al Capo 0I del  Titolo  I,  nonche'  il  Ministro

dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del  lavoro

e delle politiche sociali, relativamente alle disposizioni di cui  al

titolo II, fissano con uno o  piu'  regolamenti,  da  emanarsi  entro

novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente

disposizione, ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  23

agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e  modalita'

di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto.  Per

gli interventi  di  cui  al  Capo  III  del  Titolo  I,  il  predetto

regolamento e' emanato, entro i medesimi  termini,  con  decreto  del

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

  2. All'articolo  27  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al  comma  1,  le  parole:  «che,  a  seguito  di  istanza  di

riconoscimento  della  regione  interessata»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico  anche

a seguito di istanza della regione interessata, che», e le parole da:

«Non sono oggetto» a: «competenza regionale» sono soppresse;

    b) al comma 2, ultimo periodo,  la  parola:  «esclusivamente»  e'

sostituita dalla seguente: «anche»;

    c) al comma 5, le parole da:  «La  concessione  di  finanziamenti

agevolati» fino a: «nell'ambito dei progetti di cui al comma 1»  sono

sostituite  dalle  seguenti:  «La  concessione  di  agevolazioni  per

l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile

1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  maggio

1989,  n.  181,  ivi  incluse  quelle   concesse   sotto   forma   di

finanziamento agevolato, e' applicabile, prioritariamente nell'ambito

dei progetti di cui al comma 1, nonche' per gli interventi di cui  al

comma 8-bis,»;

    d) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:

  «8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura

non regolamentare, da adottare, sentita la Conferenza permanente  per

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento

e di Bolzano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore  della  presente

disposizione,  disciplina  le   condizioni   e   le   modalita'   per

l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli  articoli

5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge   15   maggio   1989,   n.   181,   come

successivamente estesi, nei casi di situazioni di  crisi  industriali

diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto  di  cui

al comma 8 che  presentano,  comunque,  impatto  significativo  sullo

sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione.».

 

                                Art. 3

        Credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo

  1.  A  valere  sulla  proposta  nazionale  relativa  alla  prossima

programmazione 2014-2020 dei  fondi  strutturali  comunitari,  previa

verifica della coerenza con le linee di intervento in  essa  previste

ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, e' disposta

l'istituzione di un credito di imposta a  favore  delle  imprese  che

investono in attivita' di ricerca  e  sviluppo,  nel  limite  massimo

complessivo di euro 600 milioni per il  triennio  2014-2016,  le  cui

modalita' operative e la cui decorrenza  sono  definite,  nell'ambito

del programma operativo di  riferimento,  con  decreto  del  Ministro

dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, ai sensi del comma 12.

  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto, fino  ad

un importo massimo annuale di euro 2.500.000 per ciascun beneficiario

e nel limite complessivo  di  spesa  delle  risorse  individuate  per

ciascun  anno  ai  sensi  del  comma   1,   a   tutte   le   imprese,

indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni  aziendali,

dal settore economico in cui operano, nonche'  dal  regime  contabile

adottato, nella misura del 50 per cento degli incrementi  annuali  di

spesa nelle attivita' di ricerca e sviluppo, registrati  in  ciascuno

dei  periodi  d'imposta  con  decorrenza  dal  periodo   di   imposta

determinato con il decreto di cui al comma 12 e  fino  alla  chiusura

del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, a condizione che

siano sostenute spese per attivita' di ricerca e sviluppo almeno pari

a euro 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi di imposta.

  3. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti  attivita'  di

ricerca e sviluppo:

    a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi  quale  principale

finalita'  l'acquisizione  di  nuove  conoscenze  sui  fondamenti  di

fenomeni  e  di  fatti  osservabili,   senza   che   siano   previste

applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

    b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti  ad  acquisire

nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto  nuovi  prodotti,

processi o  servizi  o  permettere  un  miglioramento  dei  prodotti,

processi o servizi esistenti ovvero la  creazione  di  componenti  di

sistemi  complessi,  necessaria  per  la  ricerca   industriale,   ad

esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

    c) acquisizione, combinazione, strutturazione  e  utilizzo  delle

conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e

commerciale allo scopo di produrre  piani,  progetti  o  disegni  per

prodotti, processi o servizi nuovi,  modificati  o  migliorati.  Puo'

trattarsi  anche  di  altre  attivita'  destinate  alla   definizione

concettuale, alla pianificazione e  alla  documentazione  concernenti

nuovi  prodotti,  processi  e   servizi;   tali   attivita'   possono

comprendere  l'elaborazione  di  progetti,  disegni,  piani  e  altra

documentazione,  purche'  non  siano  destinati  a  uso  commerciale;

realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi  commerciali  e  di

progetti pilota destinati a esperimenti  tecnologici  o  commerciali,

quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale

e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per  poterlo  usare

soltanto  a  fini  di  dimostrazione  e  di  convalida.  L'eventuale,

ulteriore sfruttamento di progetti di  dimostrazione  o  di  progetti

pilota a scopo commerciale comporta la deduzione  dei  redditi  cosi'

generati dai costi ammissibili;

    d) produzione e collaudo  di  prodotti,  processi  e  servizi,  a

condizione  che  non  siano  impiegati  o  trasformati  in  vista  di

applicazioni industriali o per finalita' commerciali.

  4. Non si considerano attivita' di ricerca e sviluppo le  modifiche

ordinarie o periodiche apportate a  prodotti,  linee  di  produzione,

processi di fabbricazione, servizi esistenti e  altre  operazioni  in

corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

  5.  Ai  fini  della  determinazione  del  credito  d'imposta   sono

ammissibili le spese relative a:

    a) personale impiegato nelle attivita' di ricerca e sviluppo;

    b)  quote  di  ammortamento  delle  spese   di   acquisizione   o

utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei  limiti

dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti  stabiliti

con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988,  recante

coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali

impiegati   nell'esercizio   di   attivita'   commerciali,   arti   e

professioni,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta

Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla  misura  e  al

periodo di utilizzo per l'attivita' di ricerca e sviluppo e  comunque

con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di iva;

    c)  costi  della  ricerca  svolta  in   collaborazione   con   le

universita' e gli  organismi  di  ricerca,  quella  contrattuale,  le

competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza  da

fonti esterne.

  6. Il credito d'imposta deve essere  indicato  nella  dichiarazione

dei redditi relativa al periodo d'imposta  nel  corso  del  quale  il

beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito,

ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'

produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e

109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e

successive  modificazioni,  ed  e'  utilizzabile  esclusivamente   in

compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9

luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

  7. Per fruire  del  contributo  le  imprese  presentano  un'istanza

telematica mediante le modalita' tecniche predisposte  dal  Ministero

dello sviluppo economico secondo quanto previsto al successivo  comma

12.

  8. Per la gestione della misura di agevolazione fiscale di  cui  al

presente articolo, il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  potra'

avvalersi sulla base di apposita convenzione, di  societa'  in  house

ovvero di  societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari  requisiti

tecnici,  organizzativi  e  di  terzieta'  scelti,  sulla   base   di

un'apposita gara, secondo le modalita'  e  le  procedure  di  cui  al

decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163.  Agli  oneri  della

convenzione si provvede nel limite massimo dell'uno per  cento  delle

risorse di cui al successivo comma 14.

  9. Per la verifica della corretta fruizione del  credito  d'imposta

di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico  e

l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di

competenza secondo le modalita' individuate dal  decreto  di  cui  al

comma 12 del presente articolo.

  10. I controlli sono svolti sulla base di  apposita  documentazione

contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione  legale

o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro

della revisione legale di cui al decreto legislativo n. 39 del  2010.

Tale certificazione va allegata al bilancio. Le imprese non  soggette

a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale  devono

comunque avvalersi della certificazione di  un  revisore  legale  dei

conti o di una societa' di revisione legale dei conti iscritti  quali

attivi nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo  27

gennaio 2010, n. 39. Il revisore o professionista responsabile  della

revisione,  nell'assunzione  dell'incarico,  osserva  i  principi  di

indipendenza  elaborati  ai  sensi  dell'articolo  10   del   decreto

legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39  e,  in  attesa  della   loro

emanazione, dal  codice  etico  dell'IFAC.  Le  spese  sostenute  per

l'attivita' di certificazione contabile da parte delle imprese di cui

al precedente periodo sono ammissibili entro  il  limite  massimo  di

euro 5.000.

  11. Nei confronti del revisore legale  dei  conti  che  incorre  in

colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per  il

rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si  applicano  le

disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

  12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi  entro  30

giorni  dall'adozione  dell'intervento  all'interno   del   programma

operativo nazionale di riferimento,  sono  adottate  le  disposizioni

applicative necessarie, ivi comprese le modalita' di iscrizione delle

spese  in  bilancio,   le   modalita'   di   verifica   e   controllo

dell'effettivita' delle spese sostenute e della coerenza delle stesse

con le previsioni di cui ai precedenti commi 3, 4  e  5,  nonche'  le

cause  di  decadenza  e  revoca  del  beneficio,  le   modalita'   di

restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente  e

le eventuali relative  maggiorazioni.  La  procedura  telematica  per

usufruire del credito d'imposta prevede una verifica  ex  ante  sulla

conformita'  delle  spese  di  ricerca  e  sviluppo  che  le  imprese

sostengono  ed  una  ex  post  sull'effettiva  entita'  delle   spese

sostenute.  Qualora  le  spese  effettivamente  sostenute   risultino

inferiori di oltre il 20 per cento rispetto a quelle  dichiarate,  la

misura dell'agevolazione sara' ridotta dal 50 per  cento  al  40  per

cento sempre che permanga la spesa incrementale.

  13. Le risorse  individuate  nell'ambito  del  Programma  Operativo

Nazionale di  riferimento  per  il  cofinanziamento  del  credito  di

imposta del presente articolo sono versate all'entrata  del  bilancio

dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette  finalita'

di spesa,  ad  apposito  programma  dello  stato  di  previsione  del

Ministero dell'economia e delle finanze. A  tal  fine,  il  Ministero

dello sviluppo economico  comunica  al  Fondo  di  rotazione  di  cui

all'articolo 5 della legge  16  aprile  1987,  n.  183,  gli  importi

comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da

versare all'entrata del bilancio dello Stato.

Omissis

 

                               Art. 6

Misure per favorire la  digitalizzazione  e  la  connettivita'  delle

  piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio

  televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed editoria

 

  1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e

l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole  e  medie  imprese,

nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della  prossima

programmazione 2014-2020 dei  fondi  strutturali  comunitari,  previa

verifica della coerenza con le linee di intervento in  essa  previste

ed  a  seguito  dell'approvazione  della  Commissione  europea,  sono

adottati interventi per il finanziamento  a  fondo  perduto,  tramite

Voucher di importo non superiore  a  10.000  euro,  conformemente  al

regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre  2006

relativo all'applicazione degli articoli 87 e  88  del  trattato  sul

funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  di  importanza  minore

(«de minimis»), concessi  ad  imprese  per  l'acquisto  di  software,

hardware o servizi che consentano  il  miglioramento  dell'efficienza

aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettivita' a

banda larga e ultralarga. I voucher potranno altresi'  finanziare  la

formazione qualificata, nel campo ICT, del personale  delle  suddette

piccole e medie imprese.

  2. Previa verifica  della  coerenza  con  le  linee  di  intervento

previste   nella   proposta   nazionale   relativa   alla    prossima

programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, fruibili a

seguito dell'approvazione da  parte  della  Commissione  europea  del

Programma  Operativo  Nazionale  relativo  alla   Competitivita'   di

responsabilita' del Ministero dello sviluppo economico,  con  decreto

del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il

Ministro per la coesione territoriale e il Ministro  per  gli  affari

regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo  economico,

e' stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di  100

milioni di euro a valere sulla medesima proposta nazionale. La  somma

cosi' individuata dal CIPE e' ripartita  tra  le  Regioni  in  misura

proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere  di

commercio operanti nelle singole Regioni.

  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto

con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabiliti  lo

schema standard di bando e le modalita' di erogazione dei  contributi

di cui al presente articolo.

Omissis

                               Art. 15

                           Entrata in vigore

   1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2013

 

                             NAPOLITANO

                             Letta,  Presidente  del   Consiglio   dei

                            ministri

                             Alfano, Vicepresidente del Consiglio  dei

                            ministri

                             Zanonato,   Ministro    dello    sviluppo

                            economico

                             Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei

                            trasporti

                             Bonino, Ministro degli affari esteri

                             Saccomanni,  Ministro   dell'economia   e

                            delle finanze

 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri