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della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma,
31 gennaio 2014
Circolare n. 25/2014
Oggetto: Finanziamenti – Per le
PMI agevolati gli acquisti di impianti e macchinari – D.M. 27.11.2013, su G.U.
n. 19 del 24.1.2014.
Il
Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito i requisiti e le condizioni di
accesso ai contributi agevolati per l’acquisto di macchinari, impianti e
attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (art. 2 del DL n. 69/2013).
I contributi sono pari agli interessi calcolati sul finanziamento bancario concesso
alle imprese a copertura dei suddetti acquisti. Per la loro operatività bisognerà
attendere un’apposita circolare ministeriale che fornisca le necessarie
istruzioni nonché il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti. Lo
stanziamento complessivo è di 191,5 milioni di euro fino al 2021.
Soggetti beneficiari – Possono beneficiare
delle agevolazioni le PMI (fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro e
numero di dipendenti inferiore a 250) con sede operativa in Italia, che non
siano in liquidazione volontaria o soggette a procedure concorsuali e comunque
non siano considerate imprese in difficoltà.
Vincoli per il finanziamento – Per poter
beneficiare del contributo del Ministero l’impresa interessata deve prima ottenere
una delibera di finanziamento di una banca o di un intermediario finanziario. In
particolare il finanziamento deve essere concesso entro il 31 dicembre 2016 per
un periodo massimo di 5 anni, deve essere compreso tra minimo 20 mila e massimo
2 milioni di euro e deve essere erogato in un’unica soluzione entro 30 giorni
dalla stipula del contratto di finanziamento.
Investimenti ammissibili – Il finanziamento
deve essere interamente destinato all’acquisto, o all’acquisizione in caso di
leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa e
attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo nonché di hardware, software e
tecnologie digitali destinati a strutture produttive già esistenti o da
impiantare ovunque localizzate nel territorio nazionale. Gli investimenti
devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso al contributo
e possono avere una durata massima di 12 mesi. Non sono agevolabili i costi
relativi a commesse interne, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature
usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte e tasse, i costi
relativi al contratto di finanziamento, nonché i singoli beni di importo
inferiore a 500 euro. Per quanto riguarda il settore trasporto le spese
relative all’acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono
agevolabili solo per le imprese che esercitano attività diverse da quelle del
trasporto merci su strada e trasporto aereo.
Misura del contributo – Il contributo del
Ministero è pari agli interessi calcolati sul finanziamento concesso all’impresa,
nei limiti
previsti
dal regime degli aiuti de minimis che, come è noto,
prevede la concessione ad una medesima impresa di aiuti non superiori a 200
mila euro nell’arco di un triennio (100 mila euro per le imprese di
autotrasporto). Il contributo sarà erogato in quote annuali nei limiti delle
disponibilità finanziarie il cui esaurimento sarà comunicato tramite apposito
avviso dello stesso Ministero. Il contributo è cumulabile con altre
agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese purché non superino la
soglia del de minimis.
Presentazione delle domande – Le imprese
interessate devono presentare alla banca o all’intermediario finanziario la
richiesta di finanziamento, corredata dalla domanda di accesso al contributo e
dalla relativa documentazione, secondo le modalità stabilite dalla circolare
ministeriale di prossima emanazione; le domande incomplete o sprovviste della
documentazione necessaria saranno respinte.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n. 196/2013
|
Responsabile di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla Confetra. |
G.U. n. 19 del 24.1.2014
(fonte Guritel)
MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 27 novembre 2013
Attuazione dell'articolo 2
del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98 in
materia di finanziamenti per
l'acquisto di nuovi macchinari, impianti
e attrezzature da parte di
piccole e medie imprese.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Decreta:
Art.
1
Definizioni
1. Ai fini
del presente decreto
sono adottate le
seguenti
definizioni:
a) «Ministero»: il
Ministero dello sviluppo economico;
b) «regolamento GBER»:
il regolamento (CE)
n. 800/2008 della
Commissione, del 6 agosto 2008, che
dichiara alcune categorie
di
aiuti
compatibili con
il mercato comune
in applicazione degli
articoli 107 e 108 del
Trattato (regolamento generale di
esenzione
per categoria) e
successive modifiche e integrazioni;
c) «regolamento (CE)
1857/2006»: il regolamento (CE) n. 1857/2006
della Commissione,
del 15 dicembre 2006, concernente l'applicazione
degli articoli 107 e
108 del Trattato agli aiuti di
Stato a favore
delle piccole e medie
imprese attive nella produzione dei
prodotti
agricoli;
d) «regolamento (CE)
736/2008» il regolamento
(CE) n. 736/2008
della Commissione,
del 22 luglio 2008,
concernente l'applicazione
degli articoli 107 e
108 del Trattato a favore delle piccole e
medie
imprese
attive nel
settore della produzione,
trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca;
e) «decreto-legge n.
69/2013»: il decreto-legge 21
giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98;
f) «PMI»: le imprese
classificate di dimensione micro, piccola e
media, secondo i
criteri indicati dalla
raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione
del 6 maggio 2003 e nell'allegato 1 al
Regolamento
GBER;
g) «CDP»: Cassa
depositi e prestiti S.p.a.;
h) «banca»: la banca
italiana o la
succursale di banca
estera
comunitaria o extracomunitaria operante
in Italia e
autorizzata
all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13 del
Testo
Unico Bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e
successive modifiche e
integrazioni), aderente alle convenzioni
di
cui all'art. 2,
comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;
i) «intermediario finanziario»: soggetto
autorizzato
all'esercizio
dell'attivita' di
leasing finanziario e
iscritto
all'albo previsto
dall'art. 106, comma 1, del Testo
Unico Bancario,
purche' garantito da una
banca aderente alle
convenzioni di cui
all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;
l) «finanziamento»: il
finanziamento,
bancario o in
locazione
finanziaria, concesso a
una PMI da una banca o da un
intermediario
finanziario;
m) «convenzioni»: le
convenzioni stipulate tra il Ministero dello
sviluppo
economico, sentito il
Ministero dell'economia e
delle
finanze,
l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti
S.p.a. ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge n.
69/2013;
n) «Fondo di
garanzia»: il Fondo di garanzia per
le piccole e
medie imprese di cui
all'art. 2, comma 100, lettera a),
della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 2
Finalita'
e ambito di applicazione
1. Il presente decreto
stabilisce i requisiti, le
condizioni di
accesso e la misura
massima dei contributi di cui all'art. 2, comma
4, del decreto-legge n. 69/2013 e
ne disciplina le modalita' di
concessione,
erogazione e controllo,
nonche'
di raccordo con i
finanziamenti previsti dal
medesimo articolo. Il presente decreto
stabilisce altresi', ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge
n. 69/2013, le priorita' di accesso e le modalita' semplificate di
concessione della garanzia
del Fondo di garanzia ai finanziamenti
di
cui all'art. 2 del
decreto-legge n. 69/2013.
Art. 3
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle
agevolazioni di cui al presente
decreto, fatto salvo
quanto previsto al comma 2, le PMI
che, alla
data di
presentazione della domanda di cui all'art. 8, comma 1:
a) hanno una
sede operativa in
Italia e sono
regolarmente
costituite ed iscritte
nel Registro delle imprese ovvero nel Registro
delle imprese di
pesca;
b) sono nel pieno e
libero esercizio dei propri diritti, non sono
in liquidazione
volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
c) non rientrano tra
i soggetti che
hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli
aiuti individuati
quali illegali o incompatibili dalla
Commissione
europea;
d) non si trovano in condizioni tali da
risultare impresa in
difficolta' cosi'
come individuata nel regolamento GBER.
2. Non sono ammesse alle
agevolazioni di cui al presente decreto le
imprese operanti nei
settori:
a) dell'industria
carboniera;
b) delle attivita' finanziarie e assicurative (sezione K
della
classificazione delle attivita' economiche ATECO
2007);
c) della fabbricazione di
prodotti di imitazione
o di
sostituzione del latte o
dei prodotti lattiero-caseari.
Art. 4
Caratteristiche del
finanziamento
1. La concessione del
contributo di cui all'art. 6 e' condizionata
all'adozione
di una
delibera di finanziamento
con le seguenti
caratteristiche:
a) essere deliberato a
copertura degli investimenti
di cui
all'art. 5;
b) essere deliberato da
una banca o
da un intermediario
finanziario;
c) avere durata massima
di cinque anni dalla data di stipula del
contratto di
finanziamento, comprensiva del
periodo di
preammortamento o di prelocazione;
d) essere deliberato
per un valore non inferiore a ventimila euro
e non superiore
a due milioni di euro, anche se
frazionato in piu'
iniziative di acquisto,
per ciascuna impresa beneficiaria;
e) essere erogato in un'unica soluzione,
entro trenta giorni
dalla stipula del
contratto di finanziamento.
2. Il finanziamento di
cui al comma 1 puo' coprire fino
al cento
per cento degli
investimenti di cui all'art. 5.
3. Il finanziamento di
cui al comma 1 e' concesso,
entro il 31
dicembre 2016, dalla
banca o dall'intermediario finanziario a
valere
sul plafond di provvista
di cui all'art.
2, comma 2,
del
decreto-legge n.
69/2013, costituito presso la gestione
separata di
CDP.
Art. 5
Investimenti ammissibili
1. Il finanziamento di cui all'art.
4 deve essere
interamente
utilizzato per
l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di
leasing finanziario,
di macchinari, impianti, beni
strumentali di
impresa e attrezzature
nuovi di fabbrica ad uso
produttivo, nonche'
di hardware, software e
tecnologie digitali, classificabili,
nell'attivo dello stato
patrimoniale, alle voci
B.II.2, B.II.3 e
B.II.4, dell'art. 2424 del codice civile, e
destinati a strutture
produttive gia' esistenti o da impiantare, ovunque
localizzate nel
territorio nazionale.
2. Gli investimenti
ammissibili sono destinati, fatto salvo quanto
previsto ai commi 6, 7
e 8 del presente articolo, nei limiti
e alle
condizioni
stabiliti nel
regolamento GBER per
gli «aiuti agli
investimenti e
all'occupazione alle PMI» a:
a) creazione di una
nuova unita' produttiva;
b) ampliamento di una unita' produttiva esistente;
c) diversificazione
della produzione di uno stabilimento;
d) cambiamento
fondamentale del processo
di produzione
complessivo di una unita' produttiva esistente;
e) acquisizione degli
attivi direttamente connessi ad una unita'
produttiva, nel caso in
cui l'unita' produttiva sia stata
chiusa o
sarebbe stata chiusa
qualora non fosse stata acquisita e
gli attivi
vengano acquistati da
un investitore indipendente.
3. Gli investimenti
devono essere avviati successivamente alla data
della domanda di
accesso ai contributi di cui all'art. 8, comma 1,
ovvero entro il termine
previsto negli specifici
regolamenti
comunitari settoriali.
Per avvio dell'investimento si intende la data
del primo titolo
di spesa ammissibile. Gli investimenti devono essere
conclusi entro il
periodo di preammortamento o di prelocazione, della
durata
massima di
dodici mesi dalla
data di
stipula del
finanziamento. A tale fine e' presa in
considerazione la data
dell'ultimo titolo di
spesa riferito all'investimento o, nel caso
di
operazione in leasing, la
data di consegna del bene.
4. Gli investimenti, qualora
non riferiti ad
immobilizzazioni
acquisite tramite
locazione finanziaria, devono essere
capitalizzati
e figurare
nell'attivo dell'impresa per almeno
tre anni. Non sono
ammessi i costi
relativi a commesse interne, le
spese relative a
macchinari, impianti e
attrezzature usati, le spese di funzionamento,
le spese relative
a imposte, tasse e scorte, nonche' i costi relativi
al contratto di
finanziamento. Non sono altresi' ammissibili singoli
beni di importo
inferiore a cinquecento euro, al netto dell'IVA.
5. Nel caso di
operazioni di leasing finanziario il costo
ammesso
e' quello
fatturato dal fornitore
dei beni all'intermediario
finanziario. Al fine di
poter beneficiare delle agevolazioni di
cui
al presente
decreto, l'impresa locataria
deve esercitare
anticipatamente, al momento della stipula del contratto di
leasing,
l'opzione di acquisto
prevista dal contratto medesimo, i cui
effetti
decorrono dal termine
della locazione finanziaria,
fermo restando
l'adempimento di tutte
le obbligazioni contrattuali.
Tale impegno
puo' essere
assunto attraverso un'appendice contrattuale che
costituisce parte
integrante del contratto stesso.
6. Nel settore dei
trasporti le spese relative
all'acquisto dei
mezzi e delle attrezzature di
trasporto sono ammissibili
limitatamente alle imprese
che esercitano attivita' diverse da quelle
del trasporto
merci su strada e del trasporto aereo.
7. Gli investimenti
nelle imprese agricole
devono perseguire gli
obiettivi
previsti all'art.
4, comma 3,
del regolamento (CE)
1857/2006 e sono soggetti alle prescrizioni e ai divieti di cui allo
stesso
regolamento. Non sono
in ogni caso
ammissibili gli
investimenti di mera
sostituzione, come definiti dall'art. 2, punto
17, del suddetto regolamento.
8. Per gli investimenti
nel settore della pesca e
acquacoltura si
applicano le limitazioni
e le condizioni di cui al
regolamento (CE)
736/2008.
9. Per il settore della
produzione primaria di prodotti agricoli e
ittici l'aiuto e' subordinato al rispetto
di eventuali restrizioni
alle
produzioni o limitazioni
del sostegno comunitario
previste
nell'ambito delle
specifiche Organizzazioni comuni di mercato.
10. Le agevolazioni di
cui al presente decreto non
possono essere
altresi' concesse per attivita' connesse all'esportazione e per
gli
interventi subordinati
all'impiego preferenziale di prodotti
interni
rispetto ai prodotti di
importazione, secondo quanto
previsto
dall'art. 1, comma 2, del regolamento GBER.
Art. 6
Agevolazioni concedibili
1. A fronte del
finanziamento di cui
all'art. 4 e' concessa
un'agevolazione nella forma di
un contributo pari
all'ammontare
complessivo degli
interessi calcolati in via
convenzionale su un
finanziamento al
tasso d'interesse del
2,75
(duevirgolasettantacinque)
per cento, della durata di cinque
anni e
d'importo
equivalente al
predetto finanziamento. Il
Ministero
provvede a
determinare l'importo dell'aiuto
secondo le modalita'
tecniche di calcolo del
contributo rese note con la circolare di
cui
all'art. 14.
2. Le agevolazioni sono concesse nei
limiti dell'intensita' di
aiuto massima concedibile
in rapporto agli
investimenti di cui
all'art. 5, in conformita' all'art. 15
del regolamento GBER ovvero al
regolamento (CE) n. 1857/2006 per
le imprese agricole
e al
regolamento (CE) n. 736/2008 per
le imprese della
pesca e
acquacoltura.
3. La concessione del
finanziamento di cui all'art. 4 puo' essere
assistita dalla garanzia
del Fondo di garanzia, nei limiti e
sulla
base delle
condizioni di operativita' del Fondo, nella misura
massima
dell'ottanta per cento
dell'ammontare del finanziamento. Le richieste
di garanzia del
Fondo di garanzia relative ai predetti
finanziamenti
sono esaminate dal
Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della
legge
7 agosto 1997, n. 266, in via prioritaria.
4. Ai sensi dell'art. 2,
comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni
di cui al presente
articolo esclusivamente nei
limiti delle
disponibilita' finanziarie. Il Ministero
comunica, mediante avviso
a
firma del Direttore
generale per l'incentivazione delle attivita'
imprenditoriali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, l'avvenuto
esaurimento delle risorse.
Art. 7
Cumulo delle agevolazioni
1. Per le imprese
diverse da quelle di
cui ai commi
2 e 3 le
agevolazioni
sono cumulabili
con altre agevolazioni pubbliche
concesse per le
medesime spese, incluse quelle concesse a
titolo de
minimis secondo quanto previsto dal
regolamento (CE) n.
1998/2006
della Commissione,
del 15 dicembre 2006, ivi compresa la garanzia del
Fondo di garanzia, a condizione che
tale cumulo non
comporti il
superamento
delle intensita' massime
previste dall'art. 15 del
regolamento GBER.
2. Per le imprese agricole le
agevolazioni non possono
essere
cumulate con aiuti
de minimis ai
sensi del regolamento
(CE) n.
1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007. Per le
medesime
imprese le
agevolazioni possono essere cumulate con
altri aiuti di
Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1,
del Trattato, con i
contributi finanziari
forniti dagli Stati membri, inclusi
quelli di
cui all'art. 108,
paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005,
con i contributi
finanziari comunitari in
relazione agli stessi costi
ammissibili, a
condizione
che tale
cumulo non comporti
il superamento delle
intensita' massime fissate dal regolamento
di riferimento.
3. Nel settore della
pesca e acquacoltura le
agevolazioni possono
essere cumulate con
altri aiuti esentati in virtu' del
regolamento
(CE) 736/2008 o con gli aiuti de minimis
che soddisfino le condizioni
di cui al
regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione,
del 24
luglio 2007, ovvero
con altri finanziamenti comunitari relativi
agli
stessi costi
ammissibili, a condizione che tale cumulo non
porti al
superamento dell'intensita' di aiuto o
dell'importo di aiuto piu'
elevati applicabili in
base al regolamento (CE) 736/2008.
4. Qualora
l'agevolazione concedibile ai sensi dell'art. 6, sommata
agli eventuali
altri aiuti concessi sui medesimi investimenti, superi
l'intensita' massima prevista dai
regolamenti di cui ai commi 1, 2 e
3, il Ministero provvede a ricalcolare il contributo nei limiti
delle
intensita' massime previste dal
regolamento di riferimento.
Art. 8
Modalita' di
presentazione della domanda
e procedure per la
concessione
del contributo
1. Ai fini della
concessione del contributo di cui all'art. 6 le
imprese interessate,
a corredo della
richiesta di finanziamento,
presentano alla banca o
all'intermediario finanziario la domanda di
accesso al contributo,
redatta secondo gli schemi definiti
con la
circolare di cui all'art.
14, alla quale e' allegata, oltre
all'ulteriore documentazione
indicata nella medesima circolare, una
dichiarazione, sottoscritta
dal rappresentante legale o da
un suo
procuratore speciale ai
sensi degli articoli 47 e 76 del decreto
del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il
possesso dei requisiti
di cui all'art. 3 e
la conformita' degli
investimenti
oggetto della
richiesta di finanziamento
a quanto
previsto dal
presente decreto. Il mancato utilizzo
dei predetti
schemi, la
sottoscrizione di dichiarazioni
incomplete e l'assenza,
anche
parziale, dei
documenti e delle
informazioni richieste
costituiscono condizioni per
l'inammissibilita' al contributo.
2. Ciascuna banca
o intermediario finanziario,
verificata la
regolarita' formale e la completezza
della documentazione di cui al
comma 1, nonche' la sussistenza dei requisiti di
natura soggettiva
relativi alla
dimensione di impresa di cui all'art. 3, trasmette a
CDP, una sola volta su base mensile, entro il termine stabilito
nelle
convenzioni, la
richiesta di verifica
della disponibilita' della
provvista a valere sul
plafond di cui all'art. 4, comma 3, completa
dell'ammontare,
della durata
e del profilo
di rimborso
dell'operazione in corso di
delibera. Tale richiesta puo' essere
inoltrata anche per un
insieme di operazioni interessate.
3. A seguito della
positiva verifica circa
la disponibilita' del
plafond e il rispetto
dei limiti di
utilizzo stabiliti con le
convenzioni,
CDP provvede
a prenotare, per
ciascuna banca o
intermediario finanziario,
le risorse a valere sul plafond e
inoltra
al Ministero,
entro cinque giorni dal termine di ricezione mensile di
cui al comma 2,
con riferimento all'insieme
delle operazioni e
seguendo l'ordine di
presentazione delle richieste di
verifica di
disponibilita', la richiesta di
prenotazione delle risorse relative
al contributo di
cui all'art. 6.
4. Entro cinque giorni
dal termine di cui al comma 3, il Ministero
comunica a CDP, con
riferimento a ciascuna
richiesta di
disponibilita', l'avvenuta prenotazione, parziale
o totale, delle
risorse relative al
contributo di cui all'art. 6. Le richieste di
prenotazione sono
soddisfatte, secondo l'ordine
di presentazione,
fino a concorrenza
della disponibilita' delle
risorse erariali.
Laddove le risorse residue disponibili non
consentano l'integrale
accoglimento di una
richiesta di prenotazione, la prenotazione stessa
e' disposta in misura
parziale, fino a
concorrenza delle residue
disponibilita', ed e' utilizzata,
ai fini della
concessione del
contributo, in modo
proporzionale al fabbisogno di
ciascuna delle
operazioni
oggetto della
richiesta di disponibilita' cui
la
prenotazione parziale si
riferisce.
5. Entro cinque giorni
dalla ricezione della comunicazione di
cui
al comma 4, CDP
provvede a comunicare alla banca o
all'intermediario
finanziario la disponibilita', parziale
o totale, delle
risorse
erariali e della
provvista di cui al comma 2.
6. Entro l'ultimo giorno
del mese successivo a quello di ricezione
della comunicazione
di cui al comma 5, la banca
o l'intermediario
finanziario, adotta la
delibera di finanziamento di cui all'art. 4.
7. Entro dieci giorni
dal termine di cui al comma
6, la banca
o
l'intermediario finanziario trasmette a
CDP, secondo le modalita'
definite nelle
convenzioni, la proposta di contratto e
la richiesta
di utilizzo della
provvista di scopo e al
Ministero l'elenco dei
finanziamenti deliberati,
con indicazione dei relativi investimenti e
dei dati identificativi dell'impresa
beneficiaria, dell'importo,
della durata e del
profilo di rimborso del
finanziamento, allegando
la documentazione
di cui al comma 1.
8. La banca
o l'intermediario finanziario,
nel deliberare il
finanziamento, ha facolta' di ridurne l'importo e/o rideterminarne la
durata e/o il profilo
di rimborso indicati dall'impresa
beneficiaria
in sede di
richiesta del finanziamento, in
ragione del merito
creditizio
dell'impresa beneficiaria
stessa. Eventuali risorse
prenotate in eccedenza a
valere sulla provvista
e sui contributi
rialimentano,
rispettivamente, la
dotazione del plafond
di cui
all'art. 4, comma 3, e la disponibilita'
delle risorse erariali.
Art. 9
Concessione del contributo
1. Il Ministero, entro
trenta giorni dalla ricezione
dell'elenco
dei
finanziamenti deliberati
da ciascuna banca
o intermediario
finanziario e della
documentazione ad esso
allegata, adotta il
provvedimento di concessione
delle agevolazioni, con
l'indicazione
dell'ammontare degli investimenti
ammissibili, delle agevolazioni
concedibili e del relativo
piano di erogazione,
nonche'
degli
obblighi e degli
impegni a carico dell'impresa beneficiaria,
e lo
trasmette
alla PMI
e, a seconda
dei casi, alla
banca o
all'intermediario finanziario.
2. Entro l'ultimo giorno
del secondo mese successivo
a quello di
erogazione da parte
di CDP della
provvista prenotata ai
sensi
dell'art. 8, comma 3, l'impresa stipula il contratto di
finanziamento
con la banca o
l'intermediario finanziario, pena
la decadenza
dall'agevolazione concessa.
3. Qualora il contratto
di finanziamento non
sia stato stipulato
entro il termine di
cui al comma 2 ovvero sia stato stipulato per
un
ammontare inferiore a
quello indicato nella delibera di cui
all'art.
4, comma 1, la banca o l'intermediario finanziario e' tenuto a darne
comunicazione al Ministero
entro il giorno 10 di ciascun mese.
4. La banca o l'intermediario finanziario e' altresi' tenuto
a
comunicare a CDP, su base
mensile ed entro il termine
stabilito con
le convenzioni,
gli importi aggregati relativi alla provvista erogata
da CDP cui non
abbia fatto seguito, parzialmente o
totalmente, la
stipula del contratto
di finanziamento in favore delle PMI.
Art. 10
Erogazione delle
agevolazioni
1. L'erogazione del
contributo di cui all'art. 6 avviene in
quote
annuali, sulla base
delle modalita' definite nella circolare di cui
all'art. 14, secondo il
piano di erogazioni
riportato nel
provvedimento di concessione
ed e' subordinata:
a) al completamento
dell'investimento nei termini di cui all'art.
5, comma 3,
attestato
dall'impresa al Ministero,
entro sessanta
giorni dalla data di
conclusione dell'investimento, con dichiarazione
resa ai sensi degli
articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
redatta secondo lo
schema
definito con la
circolare di cui all'art. 14;
b) al regolare
rispetto da parte
dell'impresa
beneficiaria del
piano di rimborso
previsto dal finanziamento;
c) alla presentazione
al Ministero della documentazione indicata
nella circolare di
cui all'art. 14.
2. Il Ministero sospende
l'erogazione del contributo
all'impresa
qualora la banca o
l'intermediario finanziario comunichi
il mancato
rispetto da parte
dell'impresa delle condizioni
contrattuali di
rimborso del finanziamento
o di corresponsione dei canoni di leasing,
nonche' in tutti
i casi di
cui all'art. 12, nelle
more del
perfezionamento del provvedimento di revoca.
3. Qualora l'investimento ammissibile
effettivamente sostenuto
risulti inferiore al
finanziamento di cui all'art. 4, il Ministero
provvede a rideterminare, a
conclusione
dell'investimento, le
agevolazioni calcolate
all'atto della concessione del contributo.
4. Sull'originale di
ogni fattura, sia di
acconto che di saldo,
riguardante gli
investimenti per i quali
sono state ottenute
le
agevolazioni di cui al
presente decreto, l'impresa deve
riportare,
con scrittura
indelebile, anche mediante l'utilizzo
di un apposito
timbro, la dicitura
«Spesa di euro ... realizzata con
il concorso
delle
provvidenze previste
dall'articolo 2, comma
5, del
decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69». La fattura che, nel
corso di
controlli e verifiche,
venga trovata sprovvista di tale dicitura, non
e' considerata
valida e determina
la revoca della
quota
corrispondente di
agevolazione.
5. L'impresa
beneficiaria e' tenuta a
conservare ogni fattura,
documento ed
attestazione predisposti ai fini della concessione delle
agevolazioni per un periodo
di dieci anni dalla data di concessione
delle agevolazioni
medesime.
Art. 11
Monitoraggio, controlli e
ispezioni
1. In ogni fase del
procedimento il
Ministero puo' effettuare o
disporre appositi controlli,
sia documentali che tramite ispezioni in
loco,
finalizzati alla
verifica della corretta
fruizione delle
agevolazioni secondo le modalita' ed
entro i limiti
previsti dal
presente decreto.
2. Le imprese
beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente
al Ministero e per
conoscenza alla banca
o all'intermediario
finanziario
l'eventuale perdita,
successivamente all'accoglimento
dell'istanza di
agevolazione, dei requisiti di cui all'art. 3,
comma
1.
Art. 12
Revoche
1. Il contributo
concesso e' revocato dal Ministero in tutto o in
parte nel caso in
cui:
a) venga accertato che
il soggetto beneficiario in qualunque fase
del procedimento
abbia reso dichiarazioni mendaci
o esibito atti
falsi o contenenti
dati non rispondenti a verita';
b) venga accertata l'assenza, all'atto di
presentazione della
domanda di cui
all'art. 8, comma 1, dei requisiti
di ammissibilita'
previsti all'art. 3,
comma 1;
c) i beni oggetto del
finanziamento o del
contratto di leasing
siano alienati,
ceduti o distratti dall'uso produttivo
previsto nei
tre anni
successivi alla data di completamento dell'investimento;
d) venga accertata la
non conformita' degli
investimenti
realizzati a quanto
previsto all'art. 5;
e) il soggetto
beneficiario sia stato oggetto di dichiarazione di
fallimento
prima che
siano trascorsi tre
anni dalla data
di
completamento
dell'investimento;
f) il soggetto beneficiario non
consenta lo svolgimento
dei
controlli di cui
all'art. 11;
g) emerga che
il soggetto beneficiario
abbia fruito di
agevolazioni pubbliche
concesse per i medesimi beni e per le medesime
spese oltre i limiti
delle intensita' massime
previste nei
regolamenti comunitari
applicabili;
h) intervenga la
risoluzione o decadenza
del contratto di
finanziamento, tranne nel
caso di rimborso anticipato o, nel caso
di
leasing, di riscatto
anticipato;
i) sussistano le ulteriori condizioni di
revoca previste dal
provvedimento di concessione
delle agevolazioni.
Art. 13
Disposizioni finanziarie
1. I contributi di cui
all'art. 6 del presente decreto sono erogati
nei limiti delle disponibilita' dell'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 2, comma 8, del
decreto-legge n. 69/2013.
Il Ministero
provvede agli adempimenti
previsti dal presente
decreto con le
risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione
vigente.
Art. 14
Disposizioni per la prima
attuazione
1. Il Ministero, con
circolare pubblicata nel
sito web
www.mise.gov.it,
fornisce le
istruzioni utili alla
migliore
attuazione degli
interventi e definisce gli schemi di
domanda e di
dichiarazione, nonche' l'ulteriore documentazione da presentare
per
la concessione ed
erogazione del contributo di cui all'art. 6. Con la
medesima circolare e' altresi' individuato il
termine iniziale per la
richiesta dei
finanziamenti e dei contributi
previsti dal presente
decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei
conti per la
registrazione e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana.
Roma, 27 novembre 2013
Il Ministro
dello sviluppo economico
Zanonato
Il Ministro dell'economia
e
delle finanze
Saccomanni
Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2014
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 3