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Roma, 31 gennaio 2014

 

Circolare n. 25/2014

 

Oggetto: Finanziamenti – Per le PMI agevolati gli acquisti di impianti e macchinari – D.M. 27.11.2013, su G.U. n. 19 del 24.1.2014.

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi agevolati per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (art. 2 del DL n. 69/2013). I contributi sono pari agli interessi calcolati sul finanziamento bancario concesso alle imprese a copertura dei suddetti acquisti. Per la loro operatività bisognerà attendere un’apposita circolare ministeriale che fornisca le necessarie istruzioni nonché il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti. Lo stanziamento complessivo è di 191,5 milioni di euro fino al 2021.

 

Soggetti beneficiari – Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI (fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro e numero di dipendenti inferiore a 250) con sede operativa in Italia, che non siano in liquidazione volontaria o soggette a procedure concorsuali e comunque non siano considerate imprese in difficoltà.

 

Vincoli per il finanziamento – Per poter beneficiare del contributo del Ministero l’impresa interessata deve prima ottenere una delibera di finanziamento di una banca o di un intermediario finanziario. In particolare il finanziamento deve essere concesso entro il 31 dicembre 2016 per un periodo massimo di 5 anni, deve essere compreso tra minimo 20 mila e massimo 2 milioni di euro e deve essere erogato in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento.

 

Investimenti ammissibili – Il finanziamento deve essere interamente destinato all’acquisto, o all’acquisizione in caso di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo nonché di hardware, software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare ovunque localizzate nel territorio nazionale. Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso al contributo e possono avere una durata massima di 12 mesi. Non sono agevolabili i costi relativi a commesse interne, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte e tasse, i costi relativi al contratto di finanziamento, nonché i singoli beni di importo inferiore a 500 euro. Per quanto riguarda il settore trasporto le spese relative all’acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono agevolabili solo per le imprese che esercitano attività diverse da quelle del trasporto merci su strada e trasporto aereo.

 

Misura del contributo – Il contributo del Ministero è pari agli interessi calcolati sul finanziamento concesso all’impresa, nei limiti previsti dal regime degli aiuti de minimis che, come è noto, prevede la concessione ad una medesima impresa di aiuti non superiori a 200 mila euro nell’arco di un triennio (100 mila euro per le imprese di autotrasporto). Il contributo sarà erogato in quote annuali nei limiti delle disponibilità finanziarie il cui esaurimento sarà comunicato tramite apposito avviso dello stesso Ministero. Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese purché non superino la soglia del de minimis.   

 

Presentazione delle domande – Le imprese interessate devono presentare alla banca o all’intermediario finanziario la richiesta di finanziamento, corredata dalla domanda di accesso al contributo e dalla relativa documentazione, secondo le modalità stabilite dalla circolare ministeriale di prossima emanazione; le domande incomplete o sprovviste della documentazione necessaria saranno respinte.

 

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 196/2013

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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G.U. n. 19 del 24.1.2014 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 novembre 2013

Attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98  in

materia di finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti

e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.

 

                             IL MINISTRO

                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

                           di concerto con

 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

                           E DELLE FINANZE

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

                             Definizioni

  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti

definizioni:

    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

    b) «regolamento GBER»: il  regolamento  (CE)  n.  800/2008  della

Commissione, del 6 agosto 2008,  che  dichiara  alcune  categorie  di

aiuti  compatibili  con  il  mercato  comune  in  applicazione  degli

articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento  generale  di  esenzione

per categoria) e successive modifiche e integrazioni;

    c) «regolamento (CE) 1857/2006»: il regolamento (CE) n. 1857/2006

della Commissione, del 15 dicembre 2006,  concernente  l'applicazione

degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti di  Stato  a  favore

delle piccole e medie imprese attive nella  produzione  dei  prodotti

agricoli;

    d) «regolamento (CE) 736/2008» il regolamento  (CE)  n.  736/2008

della Commissione, del 22  luglio  2008,  concernente  l'applicazione

degli articoli 107 e 108 del Trattato a favore delle piccole e  medie

imprese  attive  nel  settore  della  produzione,  trasformazione   e

commercializzazione dei prodotti della pesca;

    e) «decreto-legge n. 69/2013»: il decreto-legge 21  giugno  2013,

n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.

98;

    f) «PMI»: le imprese classificate di dimensione micro, piccola  e

media, secondo i criteri indicati dalla  raccomandazione  2003/361/CE

della Commissione del 6 maggio 2003 e nell'allegato 1 al  Regolamento

GBER;

    g) «CDP»: Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

    h) «banca»: la banca italiana o la  succursale  di  banca  estera

comunitaria o  extracomunitaria  operante  in  Italia  e  autorizzata

all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art.  13  del  Testo

Unico Bancario (decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  e

successive modifiche e integrazioni), aderente  alle  convenzioni  di

cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;

    i)    «intermediario    finanziario»:    soggetto     autorizzato

all'esercizio  dell'attivita'  di  leasing  finanziario  e   iscritto

all'albo previsto dall'art. 106, comma 1, del Testo  Unico  Bancario,

purche' garantito da una  banca  aderente  alle  convenzioni  di  cui

all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;

    l) «finanziamento»: il finanziamento,  bancario  o  in  locazione

finanziaria, concesso a una PMI da una banca o  da  un  intermediario

finanziario;

    m) «convenzioni»: le convenzioni stipulate tra il Ministero dello

sviluppo  economico,  sentito  il  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti

S.p.a. ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;

    n) «Fondo di garanzia»: il Fondo di garanzia  per  le  piccole  e

medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),  della  legge

23 dicembre 1996, n. 662.

 

                               Art. 2

                 Finalita' e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce i  requisiti,  le  condizioni  di

accesso e la misura massima dei contributi di cui all'art.  2,  comma

4, del decreto-legge n. 69/2013  e  ne  disciplina  le  modalita'  di

concessione, erogazione  e  controllo,  nonche'  di  raccordo  con  i

finanziamenti previsti dal medesimo  articolo.  Il  presente  decreto

stabilisce altresi', ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge

n. 69/2013, le priorita' di accesso e le  modalita'  semplificate  di

concessione della garanzia del Fondo di garanzia ai finanziamenti  di

cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69/2013.

 

 

 

                               Art. 3

                        Soggetti beneficiari

  1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente

decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2,  le  PMI  che,  alla

data di presentazione della domanda di cui all'art. 8, comma 1:

    a) hanno  una  sede  operativa  in  Italia  e  sono  regolarmente

costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro

delle imprese di pesca;

    b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono

in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

    c)  non  rientrano  tra  i  soggetti  che   hanno   ricevuto   e,

successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli

aiuti individuati quali illegali o  incompatibili  dalla  Commissione

europea;

    d) non si trovano in condizioni  tali  da  risultare  impresa  in

difficolta' cosi' come individuata nel regolamento GBER.

  2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le

imprese operanti nei settori:

    a) dell'industria carboniera;

    b) delle attivita' finanziarie e assicurative  (sezione  K  della

classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007);

    c)  della  fabbricazione  di  prodotti   di   imitazione   o   di

sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

 

                               Art. 4

                  Caratteristiche del finanziamento

  1. La concessione del contributo di cui all'art. 6 e'  condizionata

all'adozione  di  una  delibera  di  finanziamento  con  le  seguenti

caratteristiche:

    a) essere  deliberato  a  copertura  degli  investimenti  di  cui

all'art. 5;

    b)  essere  deliberato  da  una  banca  o  da  un   intermediario

finanziario;

    c) avere durata massima di cinque anni dalla data di stipula  del

contratto   di   finanziamento,   comprensiva    del    periodo    di

preammortamento o di prelocazione;

    d) essere deliberato per un valore non inferiore a ventimila euro

e non superiore a due milioni di euro, anche se  frazionato  in  piu'

iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;

    e) essere erogato in  un'unica  soluzione,  entro  trenta  giorni

dalla stipula del contratto di finanziamento.

  2. Il finanziamento di cui al comma 1 puo' coprire  fino  al  cento

per cento degli investimenti di cui all'art. 5.

  3. Il finanziamento di cui al comma 1  e'  concesso,  entro  il  31

dicembre 2016, dalla banca o dall'intermediario finanziario a  valere

sul  plafond  di  provvista  di  cui  all'art.  2,   comma   2,   del

decreto-legge n. 69/2013, costituito presso la gestione  separata  di

CDP.

 

                               Art. 5

                      Investimenti ammissibili

  1. Il finanziamento di  cui  all'art.  4  deve  essere  interamente

utilizzato per l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di

leasing finanziario, di macchinari,  impianti,  beni  strumentali  di

impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso  produttivo,  nonche'

di  hardware,  software  e   tecnologie   digitali,   classificabili,

nell'attivo dello stato patrimoniale,  alle  voci  B.II.2,  B.II.3  e

B.II.4, dell'art. 2424 del codice civile,  e  destinati  a  strutture

produttive gia' esistenti o da impiantare,  ovunque  localizzate  nel

territorio nazionale.

  2. Gli investimenti ammissibili sono destinati, fatto salvo  quanto

previsto ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, nei limiti  e  alle

condizioni  stabiliti  nel  regolamento  GBER  per  gli  «aiuti  agli

investimenti e all'occupazione alle PMI» a:

    a) creazione di una nuova unita' produttiva;

    b) ampliamento di una unita' produttiva esistente;

    c) diversificazione della produzione di uno stabilimento;

    d)  cambiamento   fondamentale   del   processo   di   produzione

complessivo di una unita' produttiva esistente;

    e) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una  unita'

produttiva, nel caso in cui l'unita' produttiva sia  stata  chiusa  o

sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e  gli  attivi

vengano acquistati da un investitore indipendente.

  3. Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data

della domanda di accesso ai contributi di cui all'art.  8,  comma  1,

ovvero  entro  il  termine  previsto  negli   specifici   regolamenti

comunitari settoriali. Per avvio dell'investimento si intende la data

del primo titolo di spesa ammissibile. Gli investimenti devono essere

conclusi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, della

durata  massima  di  dodici  mesi   dalla   data   di   stipula   del

finanziamento. A  tale  fine  e'  presa  in  considerazione  la  data

dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso  di

operazione in leasing, la data di consegna del bene.

  4. Gli  investimenti,  qualora  non  riferiti  ad  immobilizzazioni

acquisite tramite locazione finanziaria, devono essere  capitalizzati

e figurare nell'attivo dell'impresa per almeno  tre  anni.  Non  sono

ammessi i costi relativi a commesse  interne,  le  spese  relative  a

macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento,

le spese relative a imposte, tasse e scorte, nonche' i costi relativi

al contratto di finanziamento. Non sono altresi' ammissibili  singoli

beni di importo inferiore a cinquecento euro, al netto dell'IVA.

  5. Nel caso di operazioni di leasing finanziario il  costo  ammesso

e'  quello  fatturato  dal  fornitore  dei   beni   all'intermediario

finanziario. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni  di  cui

al   presente   decreto,   l'impresa   locataria   deve    esercitare

anticipatamente, al momento della stipula del contratto  di  leasing,

l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui  effetti

decorrono dal termine della  locazione  finanziaria,  fermo  restando

l'adempimento di tutte le  obbligazioni  contrattuali.  Tale  impegno

puo'  essere  assunto  attraverso   un'appendice   contrattuale   che

costituisce parte integrante del contratto stesso.

  6. Nel settore dei trasporti le  spese  relative  all'acquisto  dei

mezzi  e   delle   attrezzature   di   trasporto   sono   ammissibili

limitatamente alle imprese che esercitano attivita' diverse da quelle

del trasporto merci su strada e del trasporto aereo.

  7. Gli investimenti nelle imprese agricole  devono  perseguire  gli

obiettivi  previsti  all'art.  4,  comma  3,  del  regolamento   (CE)

1857/2006 e sono soggetti alle prescrizioni e ai divieti di cui  allo

stesso  regolamento.  Non  sono  in   ogni   caso   ammissibili   gli

investimenti di mera sostituzione, come definiti dall'art.  2,  punto

17, del suddetto regolamento.

  8. Per gli investimenti nel settore della pesca e  acquacoltura  si

applicano le limitazioni e le condizioni di cui al  regolamento  (CE)

736/2008.

  9. Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli  e

ittici l'aiuto e' subordinato al rispetto  di  eventuali  restrizioni

alle produzioni  o  limitazioni  del  sostegno  comunitario  previste

nell'ambito delle specifiche Organizzazioni comuni di mercato.

  10. Le agevolazioni di cui al presente decreto non  possono  essere

altresi' concesse per attivita' connesse all'esportazione e  per  gli

interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti  interni

rispetto  ai  prodotti  di  importazione,  secondo  quanto   previsto

dall'art. 1, comma 2, del regolamento GBER.

 

                              Art. 6

                      Agevolazioni concedibili

  1. A fronte  del  finanziamento  di  cui  all'art.  4  e'  concessa

un'agevolazione nella  forma  di  un  contributo  pari  all'ammontare

complessivo degli interessi calcolati  in  via  convenzionale  su  un

finanziamento      al      tasso      d'interesse      del       2,75

(duevirgolasettantacinque) per cento, della durata di cinque  anni  e

d'importo  equivalente  al  predetto  finanziamento.   Il   Ministero

provvede a determinare  l'importo  dell'aiuto  secondo  le  modalita'

tecniche di calcolo del contributo rese note con la circolare di  cui

all'art. 14.

  2. Le agevolazioni sono  concesse  nei  limiti  dell'intensita'  di

aiuto massima  concedibile  in  rapporto  agli  investimenti  di  cui

all'art. 5, in conformita' all'art. 15 del regolamento GBER ovvero al

regolamento  (CE)  n.  1857/2006  per  le  imprese  agricole   e   al

regolamento  (CE)  n.  736/2008  per  le  imprese   della   pesca   e

acquacoltura.

  3. La concessione del finanziamento di cui all'art. 4  puo'  essere

assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei  limiti  e  sulla

base delle condizioni di operativita' del Fondo, nella misura massima

dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento. Le richieste

di garanzia del Fondo di garanzia relative ai predetti  finanziamenti

sono esaminate dal Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della  legge

7 agosto 1997, n. 266, in via prioritaria.

  4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31  marzo

1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle  agevolazioni

di  cui  al  presente  articolo  esclusivamente  nei   limiti   delle

disponibilita' finanziarie. Il Ministero comunica, mediante avviso  a

firma del Direttore generale  per  l'incentivazione  delle  attivita'

imprenditoriali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse.

 

                               Art. 7

                      Cumulo delle agevolazioni

  1. Per le imprese diverse da quelle di  cui  ai  commi  2  e  3  le

agevolazioni  sono  cumulabili  con  altre   agevolazioni   pubbliche

concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a  titolo  de

minimis secondo quanto previsto dal  regolamento  (CE)  n.  1998/2006

della Commissione, del 15 dicembre 2006, ivi compresa la garanzia del

Fondo di garanzia, a condizione  che  tale  cumulo  non  comporti  il

superamento  delle  intensita'  massime  previste  dall'art.  15  del

regolamento GBER.

  2. Per le imprese  agricole  le  agevolazioni  non  possono  essere

cumulate con aiuti de  minimis  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.

1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007.  Per  le  medesime

imprese le agevolazioni possono essere cumulate con  altri  aiuti  di

Stato ai sensi dell'art.  107,  paragrafo  1,  del  Trattato,  con  i

contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi  quelli  di

cui all'art. 108, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n.

1698/2005 del Consiglio, del 20  settembre  2005,  con  i  contributi

finanziari comunitari in relazione agli stessi costi  ammissibili,  a

condizione  che  tale  cumulo  non  comporti  il  superamento   delle

intensita' massime fissate dal regolamento di riferimento.

  3. Nel settore della pesca e acquacoltura le  agevolazioni  possono

essere cumulate con altri aiuti esentati in  virtu'  del  regolamento

(CE) 736/2008 o con gli aiuti de minimis che soddisfino le condizioni

di cui al regolamento (CE) n.  875/2007  della  Commissione,  del  24

luglio 2007, ovvero con altri finanziamenti comunitari relativi  agli

stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non  porti  al

superamento dell'intensita' di aiuto o  dell'importo  di  aiuto  piu'

elevati applicabili in base al regolamento (CE) 736/2008.

  4. Qualora l'agevolazione concedibile ai sensi dell'art. 6, sommata

agli eventuali altri aiuti concessi sui medesimi investimenti, superi

l'intensita' massima prevista dai regolamenti di cui ai commi 1, 2  e

3, il Ministero provvede a ricalcolare il contributo nei limiti delle

intensita' massime previste dal regolamento di riferimento.

 

                               Art. 8

Modalita'  di  presentazione  della  domanda  e  procedure   per   la

                     concessione del contributo

  1. Ai fini della concessione del contributo di cui  all'art.  6  le

imprese interessate, a  corredo  della  richiesta  di  finanziamento,

presentano alla banca o all'intermediario finanziario la  domanda  di

accesso al contributo, redatta secondo gli  schemi  definiti  con  la

circolare  di  cui  all'art.  14,  alla  quale  e'  allegata,   oltre

all'ulteriore documentazione indicata nella medesima  circolare,  una

dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale  o  da  un  suo

procuratore speciale ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto  del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  attestante  il

possesso dei requisiti di cui  all'art.  3  e  la  conformita'  degli

investimenti  oggetto  della  richiesta  di  finanziamento  a  quanto

previsto dal presente  decreto.  Il  mancato  utilizzo  dei  predetti

schemi, la sottoscrizione di dichiarazioni  incomplete  e  l'assenza,

anche  parziale,  dei  documenti  e  delle   informazioni   richieste

costituiscono condizioni per l'inammissibilita' al contributo.

  2.  Ciascuna  banca  o  intermediario  finanziario,  verificata  la

regolarita' formale e la completezza della documentazione di  cui  al

comma 1, nonche' la sussistenza dei requisiti  di  natura  soggettiva

relativi alla dimensione di impresa di cui all'art.  3,  trasmette  a

CDP, una sola volta su base mensile, entro il termine stabilito nelle

convenzioni, la richiesta  di  verifica  della  disponibilita'  della

provvista a valere sul plafond di cui all'art. 4, comma  3,  completa

dell'ammontare,   della   durata   e   del   profilo   di    rimborso

dell'operazione in corso di  delibera.  Tale  richiesta  puo'  essere

inoltrata anche per un insieme di operazioni interessate.

  3. A seguito della positiva verifica circa  la  disponibilita'  del

plafond e il  rispetto  dei  limiti  di  utilizzo  stabiliti  con  le

convenzioni,  CDP  provvede  a  prenotare,  per  ciascuna   banca   o

intermediario finanziario, le risorse a valere sul plafond e  inoltra

al Ministero, entro cinque giorni dal termine di ricezione mensile di

cui al comma  2,  con  riferimento  all'insieme  delle  operazioni  e

seguendo l'ordine di presentazione delle  richieste  di  verifica  di

disponibilita', la richiesta di prenotazione delle  risorse  relative

al contributo di cui all'art. 6.

  4. Entro cinque giorni dal termine di cui al comma 3, il  Ministero

comunica  a  CDP,   con   riferimento   a   ciascuna   richiesta   di

disponibilita', l'avvenuta prenotazione,  parziale  o  totale,  delle

risorse relative al contributo di cui all'art.  6.  Le  richieste  di

prenotazione sono soddisfatte,  secondo  l'ordine  di  presentazione,

fino a  concorrenza  della  disponibilita'  delle  risorse  erariali.

Laddove le risorse residue  disponibili  non  consentano  l'integrale

accoglimento di una richiesta di prenotazione, la prenotazione stessa

e' disposta in misura parziale,  fino  a  concorrenza  delle  residue

disponibilita', ed e'  utilizzata,  ai  fini  della  concessione  del

contributo, in modo proporzionale al  fabbisogno  di  ciascuna  delle

operazioni  oggetto  della  richiesta  di   disponibilita'   cui   la

prenotazione parziale si riferisce.

  5. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione  di  cui

al comma 4, CDP provvede a comunicare alla banca o  all'intermediario

finanziario la  disponibilita',  parziale  o  totale,  delle  risorse

erariali e della provvista di cui al comma 2.

  6. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di  ricezione

della comunicazione di cui al comma 5,  la  banca  o  l'intermediario

finanziario, adotta la delibera di finanziamento di cui all'art. 4.

  7. Entro dieci giorni dal termine di cui al comma  6,  la  banca  o

l'intermediario finanziario trasmette a  CDP,  secondo  le  modalita'

definite nelle convenzioni, la proposta di contratto e  la  richiesta

di utilizzo della provvista di scopo  e  al  Ministero  l'elenco  dei

finanziamenti deliberati, con indicazione dei relativi investimenti e

dei  dati  identificativi  dell'impresa  beneficiaria,  dell'importo,

della durata e del profilo di rimborso del  finanziamento,  allegando

la documentazione di cui al comma 1.

  8. La  banca  o  l'intermediario  finanziario,  nel  deliberare  il

finanziamento, ha facolta' di ridurne l'importo e/o rideterminarne la

durata e/o il profilo di rimborso indicati dall'impresa  beneficiaria

in sede  di  richiesta  del  finanziamento,  in  ragione  del  merito

creditizio  dell'impresa  beneficiaria  stessa.   Eventuali   risorse

prenotate in eccedenza a valere  sulla  provvista  e  sui  contributi

rialimentano,  rispettivamente,  la  dotazione  del  plafond  di  cui

all'art. 4, comma 3, e la disponibilita' delle risorse erariali.

 

                               Art. 9

                     Concessione del contributo

  1. Il Ministero, entro trenta giorni  dalla  ricezione  dell'elenco

dei  finanziamenti  deliberati  da  ciascuna  banca  o  intermediario

finanziario e  della  documentazione  ad  esso  allegata,  adotta  il

provvedimento di concessione delle  agevolazioni,  con  l'indicazione

dell'ammontare degli  investimenti  ammissibili,  delle  agevolazioni

concedibili  e  del  relativo  piano  di  erogazione,  nonche'  degli

obblighi e degli impegni a carico  dell'impresa  beneficiaria,  e  lo

trasmette  alla  PMI  e,  a  seconda   dei   casi,   alla   banca   o

all'intermediario finanziario.

  2. Entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo  a  quello  di

erogazione da  parte  di  CDP  della  provvista  prenotata  ai  sensi

dell'art. 8, comma 3, l'impresa stipula il contratto di finanziamento

con  la  banca  o  l'intermediario  finanziario,  pena  la  decadenza

dall'agevolazione concessa.

  3. Qualora il contratto di finanziamento non  sia  stato  stipulato

entro il termine di cui al comma 2 ovvero sia stato stipulato per  un

ammontare inferiore a quello indicato nella delibera di cui  all'art.

4, comma 1, la banca o l'intermediario finanziario e' tenuto a  darne

comunicazione al Ministero entro il giorno 10 di ciascun mese.

  4. La banca o l'intermediario  finanziario  e'  altresi'  tenuto  a

comunicare a CDP, su base mensile ed entro il termine  stabilito  con

le convenzioni, gli importi aggregati relativi alla provvista erogata

da CDP cui non abbia fatto seguito,  parzialmente  o  totalmente,  la

stipula del contratto di finanziamento in favore delle PMI.

 

                               Art. 10

                    Erogazione delle agevolazioni

  1. L'erogazione del contributo di cui all'art. 6 avviene  in  quote

annuali, sulla base delle modalita' definite nella circolare  di  cui

all'art.  14,  secondo  il  piano   di   erogazioni   riportato   nel

provvedimento di concessione ed e' subordinata:

    a) al completamento dell'investimento nei termini di cui all'art.

5, comma 3,  attestato  dall'impresa  al  Ministero,  entro  sessanta

giorni dalla data di conclusione dell'investimento, con dichiarazione

resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  e  redatta  secondo  lo  schema

definito con la circolare di cui all'art. 14;

    b) al regolare rispetto da parte  dell'impresa  beneficiaria  del

piano di rimborso previsto dal finanziamento;

    c) alla presentazione al Ministero della documentazione  indicata

nella circolare di cui all'art. 14.

  2. Il Ministero sospende l'erogazione  del  contributo  all'impresa

qualora la banca o l'intermediario finanziario comunichi  il  mancato

rispetto da  parte  dell'impresa  delle  condizioni  contrattuali  di

rimborso del finanziamento o di corresponsione dei canoni di leasing,

nonche'  in  tutti  i  casi  di  cui  all'art.  12,  nelle  more  del

perfezionamento del provvedimento di revoca.

  3.  Qualora  l'investimento  ammissibile  effettivamente  sostenuto

risulti inferiore al finanziamento di cui all'art.  4,  il  Ministero

provvede  a  rideterminare,  a  conclusione   dell'investimento,   le

agevolazioni calcolate all'atto della concessione del contributo.

  4. Sull'originale di ogni fattura, sia di  acconto  che  di  saldo,

riguardante gli investimenti per  i  quali  sono  state  ottenute  le

agevolazioni di cui al presente decreto,  l'impresa  deve  riportare,

con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo  di  un  apposito

timbro, la dicitura «Spesa di euro ...  realizzata  con  il  concorso

delle  provvidenze   previste   dall'articolo   2,   comma   5,   del

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69». La fattura che,  nel  corso  di

controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non

e'  considerata  valida   e   determina   la   revoca   della   quota

corrispondente di agevolazione.

  5. L'impresa beneficiaria e'  tenuta  a  conservare  ogni  fattura,

documento ed attestazione predisposti ai fini della concessione delle

agevolazioni per un periodo di dieci anni dalla data  di  concessione

delle agevolazioni medesime.

 

                               Art. 11

                 Monitoraggio, controlli e ispezioni

  1. In ogni fase del procedimento il  Ministero  puo'  effettuare  o

disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in

loco,  finalizzati  alla  verifica  della  corretta  fruizione  delle

agevolazioni secondo le modalita' ed  entro  i  limiti  previsti  dal

presente decreto.

  2. Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente

al  Ministero  e  per  conoscenza  alla  banca  o   all'intermediario

finanziario  l'eventuale  perdita,  successivamente  all'accoglimento

dell'istanza di agevolazione, dei requisiti di cui all'art. 3,  comma

1.

 

                               Art. 12

                               Revoche

  1. Il contributo concesso e' revocato dal Ministero in tutto  o  in

parte nel caso in cui:

    a) venga accertato che il soggetto beneficiario in qualunque fase

del procedimento abbia reso  dichiarazioni  mendaci  o  esibito  atti

falsi o contenenti dati non rispondenti a verita';

    b) venga accertata l'assenza,  all'atto  di  presentazione  della

domanda di cui all'art. 8, comma 1, dei requisiti  di  ammissibilita'

previsti all'art. 3, comma 1;

    c) i beni oggetto del finanziamento o del  contratto  di  leasing

siano alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo  previsto  nei

tre anni successivi alla data di completamento dell'investimento;

    d)  venga  accertata  la  non  conformita'   degli   investimenti

realizzati a quanto previsto all'art. 5;

    e) il soggetto beneficiario sia stato oggetto di dichiarazione di

fallimento  prima  che  siano  trascorsi  tre  anni  dalla  data   di

completamento dell'investimento;

    f) il soggetto  beneficiario  non  consenta  lo  svolgimento  dei

controlli di cui all'art. 11;

    g)  emerga  che  il  soggetto  beneficiario   abbia   fruito   di

agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi beni e per le medesime

spese  oltre  i  limiti  delle  intensita'   massime   previste   nei

regolamenti comunitari applicabili;

    h)  intervenga  la  risoluzione  o  decadenza  del  contratto  di

finanziamento, tranne nel caso di rimborso anticipato o, nel caso  di

leasing, di riscatto anticipato;

    i) sussistano le ulteriori  condizioni  di  revoca  previste  dal

provvedimento di concessione delle agevolazioni.

 

                               Art. 13

                      Disposizioni finanziarie

  1. I contributi di cui all'art. 6 del presente decreto sono erogati

nei limiti delle disponibilita' dell'autorizzazione di spesa  di  cui

all'art. 2, comma 8,  del  decreto-legge  n.  69/2013.  Il  Ministero

provvede agli  adempimenti  previsti  dal  presente  decreto  con  le

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione

vigente.

 

                               Art. 14

                Disposizioni per la prima attuazione

  1.  Il  Ministero,  con   circolare   pubblicata   nel   sito   web

www.mise.gov.it,  fornisce  le   istruzioni   utili   alla   migliore

attuazione degli interventi e definisce gli schemi di  domanda  e  di

dichiarazione, nonche' l'ulteriore documentazione da  presentare  per

la concessione ed erogazione del contributo di cui all'art. 6. Con la

medesima circolare e' altresi' individuato il termine iniziale per la

richiesta dei finanziamenti e dei contributi  previsti  dal  presente

decreto.

  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la

registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana.

    Roma, 27 novembre 2013

                                                   Il Ministro       

                                             dello sviluppo economico

                                                    Zanonato         

Il Ministro dell'economia

     e delle finanze

       Saccomanni

 

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2014

Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 3