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Roma,
5 febbraio 2014
Circolare n. 26/2014
Oggetto: Previdenza – Agevolazioni per l’assunzione nel
2012 di lavoratori svantaggiati – DM n. 75866 del 2.9.2013, su G.U. n. 25 del 31.1.2014.
Come
è noto, la legge n. 183/2011 ha prorogato anche per il 2012 le agevolazioni
contributive previste dalla legge n. 191/2009 a favore delle imprese che
assumono particolari categorie di lavoratori svantaggiati (lavoratori
licenziati beneficiari dell’indennità di disoccupazione, disoccupati over 50 e
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità con almeno 35 anni di anzianità
contributiva beneficiari in entrambi i casi dell’indennità di disoccupazione).
Come già avvenuto lo scorso anno tali agevolazioni peraltro sono rimaste sino
ad oggi inutilizzate per mancanza delle disposizioni attuative.
Un
primo passo in avanti è stato ora fatto dal Ministero del Lavoro che con il
decreto in oggetto ha sostanzialmente confermato le modalità attuative già
definite nel 2010 (DD.MM. nn.
53344/2010 e 53343/2010). A questo punto per il godimento delle agevolazioni in
questione bisognerà solo attendere le istruzioni operative dell’INPS.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 136/2012
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Allegato uno |
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G.U. n.25 del 31.1.2014 fonte Guritel
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI
DECRETO 2 settembre 2013
Proroga, per l'anno 2012, dei benefici per
le assunzioni di cui
all'articolo 2, commi 131, 132, 133, 134,
135 e 151 della legge
23
dicembre 2009, n. 191. (Decreto n.
75866).
IL
MINISTRO DEL LAVORO
E
DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Decreta:
Art. 1
E' prorogato, per
l'anno 2012, l'intervento a
carattere
sperimentale di cui
all'art. 2, comma 131, della legge 23
dicembre
2009, n. 191, nel limite della spesa sostenuta dall'Inps
nell'anno
2011 per il medesimo intervento, pari ad € 6.132.079,00.
Art. 2
E' prorogato, per
l'anno 2012, l'intervento a
carattere
sperimentale di cui
all'art. 2, comma 132, della legge 23
dicembre
2009, n. 191, nel limite della spesa sostenuta dall'Inps
nell'anno
2010 per il medesimo intervento, pari ad € 20.000.
Per il riconoscimento
del beneficio di cui al comma
precedente si
applicano le modalita' definite nel decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, del
30 luglio 2010.
Art. 3
E' prorogato, per
l'anno 2012, l'intervento a
carattere
sperimentale di cui
all'art. 2, comma 134, primo periodo, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, consistente nella riduzione contributiva a
favore dei
datori di lavoro
che assumono lavoratori
beneficiari
dell'indennita' di disoccupazione non
agricola con requisiti normali,
che abbiano almeno
cinquanta anni di eta'.
Per il riconoscimento
del beneficio di cui al comma
precedente si
applicano le modalita' definite nel titolo I del decreto del Ministro
del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con
il Ministro
dell'economia e delle
finanze, n. 53343 del 26 luglio 2010,
i cui
termini sono prorogati
al 31 dicembre 2012.
Il beneficio e' riconosciuto, per l'anno 2012,
nel limite della
spesa prevista
dall'Inps nell'anno 2011 per il
medesimo intervento,
pari ad €
769.453,38.
Art. 4
E' prorogato, per
l'anno 2012, l'intervento a
carattere
sperimentale di cui
all'art. 2, comma 134, secondo
periodo, della
legge 23 dicembre
2009, n. 191, consistente nel prolungamento della
riduzione contributiva a
favore dei datori di lavoro
che assumono
lavoratori in mobilita' o
che beneficiano dell'indennita' di
disoccupazione
non agricola
con requisiti normali,
che abbiano
maturato almeno
trentacinque anni di anzianita' contributiva.
Per il riconoscimento
del beneficio di cui al comma
precedente si
applicano le modalita' definite
nel titolo II
del decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, n. 53343 del 26 luglio 2010,
i cui termini
indicati sono prorogati al 31 dicembre 2012.
Il beneficio e' riconosciuto, per l'anno 2012,
nel limite della
spesa sostenuta
dall'Inps nell'anno 2011 per il medesimo
intervento,
pari ad €
37.506,17.
Art. 5
E' prorogato, per
l'anno 2012, l'intervento a
carattere
sperimentale di cui
all'art. 2, comma 151, della legge 23
dicembre
2009, n. 191, consistente nella concessione, a favore dei datori di
lavoro che assumono
a tempo
pieno ed indeterminato
i lavoratori
destinatari dell'indennita' di
disoccupazione non agricola
con
requisiti normali o dell'indennita' speciale di disoccupazione edile,
di un incentivo
pari all'indennita' riconosciuta al lavoratore e non
ancora erogata.
Per il riconoscimento
del beneficio di cui al comma
precedente si
applicano le modalita' definite nel decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, n.
53344 del 26 luglio
2010, i cui
termini sono
prorogati al 31 dicembre
2012.
Il beneficio e' riconosciuto, per l'anno 2012,
nel limite della
spesa sostenuta
dall'Inps nell'anno 2011 per il medesimo
intervento,
pari ad € 794.629
Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione
alla Corte dei
Conti e sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica
italiana.
Roma, 2 settembre 2013
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Giovannini
Il Ministro dell'economia
e
delle finanze
Saccomanni
Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, registro n.
14, foglio n. 384