|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 5 febbraio
2014
Circolare n. 27/2014
Oggetto: Notizie in breve.
Previdenza – Massimale dei trattamenti di
cassa integrazione, mobilità e ASPI – Come ogni anno sono
stati rivalutati gli importi massimi mensili dei trattamenti di cassa integrazione,
di mobilità e di indennità di disoccupazione ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) che per il 2014 sono pertanto
pari a 1.165,58 euro (in precedenza
1.152,90 euro). Mentre per i primi due trattamenti il predetto importo è da
considerarsi al lordo dei contributi a carico del datore di lavoro, per l’ASPI
invece si tratta di un importo netto. E’ stata inoltre rivalutata per il 2014
la retribuzione di riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione
ASPI che diventa pari a 1.192,98 euro (in precedenza 1.180,00 euro) – Circolare INPS n. 12
del 29.1.2014.
Prezzo gasolio auto al 3 febbraio 2014 (fonte Ministero
Sviluppo Economico)
euro/litro
Prezzo
al netto |
Accisa |
Iva |
Prezzo
al consumo |
Variazione
da |
Variazione
da |
0,726 |
0,617 |
0,296 |
1,639 |
-- |
- 0,018 |
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n. 31/2013
|
Responsabile di
Area |
Allegato uno |
|
Lc/lc |
© |
INPS
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Roma, 29.01.2014
Circolare n. 12
OGGETTO: Importi massimi dei trattamenti di integrazione
salariale, mobilità, indennità di disoccupazione ASpI
e Mini ASpI ed assegno per attività socialmente utili
relativi all’anno 2014.
SOMMARIO: Si riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2014, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI – al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento – nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
1. Premessa.
L’articolo 1, comma 27, della legge 24
dicembre 2007, n. 247, prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno,
gli aumenti di cui all’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 1 della legge
13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni – c.d.
“tetti” dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità ed indennità di
disoccupazione ASPI e Mini Aspi, relativi agli importi mensili massimi dei
trattamenti ed alla retribuzione mensile, comprensiva dei ratei di mensilità
aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del
massimale più alto – siano determinati nella misura del 100 per cento
dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
2. Trattamenti di
integrazione salariale.
Si riportano gli importi massimi mensili
dei trattamenti di integrazione salariale di cui al combinato disposto della legge
13 agosto 1980, n. 427 (come modificata dall’art. 1, comma 5, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451) e dell’articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n.
247, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile
attribuire il massimale più alto.
Gli importi sono indicati, rispettivamente,
al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento:
Trattamenti di
integrazione salariale |
|||
Retribuzione (euro) |
Tetto |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.098,04 |
Basso |
969,77 |
913,14 |
Superiore a 2.098,04 |
Alto |
1.165,58 |
1.097,51 |
Detti importi massimi devono essere
incrementati, in relazione a quanto disposto dall’art. 2, comma 17, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i
trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del
settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Trattamenti di
integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali) |
|||
Retribuzione (euro) |
Tetto |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.098,04 |
Basso |
1.163,72 |
1.095,76 |
Superiore a 2098,04 |
Alto |
1.398,70 |
1.317,02 |
3. Indennità di
mobilità
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a),
della legge 23 luglio 1991, n. 223, che fissa la misura dell’indennità di
mobilità, per i primi dodici mesi, al cento per cento del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gli importi massimi dell’indennità di
che trattasi corrispondono, per i primi dodici mesi, a quelli indicati al
precedente paragrafo 2, prima parte.
Ciò posto, si riportano gli importi massimi
mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante
per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi
al 31 dicembre 2013, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la
quale è possibile attribuire il massimale più alto.
Gli importi sono indicati, rispettivamente,
al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento:
Indennità di
mobilità |
|||
Retribuzione (euro) |
Tetto |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.098,04 |
Basso |
969,77 |
913,14 |
Superiore a 2.098,04 |
Alto |
1.165,58 |
1.097,51 |
4. Trattamenti
speciali di disoccupazione per l’edilizia
Per i lavoratori che hanno diritto al
trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11,
commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui
all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano
applicazione gli importi indicati nel precedente paragrafo 3.
Per i lavoratori che hanno diritto al
trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6
agosto 1975, n. 427, l’importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell’art. 2,
comma 150, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato, per l’anno 2014,
in: euro 634,07 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari
ad euro 597,04.
5. Indennità di
disoccupazione ASpI e mini-ASpI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2,
comma 7, della legge n. 92 del 2012, la retribuzione da prendere a riferimento
per il calcolo delle indennità di disoccupazione ASpI
e Mini-ASpI è pari, secondo i criteri già indicati
nella circolare n. 142 del 18/12/2012 e a seguito della rivalutazione annuale,
ad euro 1.192,98 per il 2014.
L’importo massimo mensile delle suddette
indennità, per le quali non opera la riduzione di cui all’art. 26 della legge
n. 41 del 1986, non può in ogni caso superare, per il 2014, euro 1.165,58.
Lo stesso importo massimo previsto per
l’indennità di disoccupazione ASpI si applica anche
nel caso di erogazione della prestazione ai lavoratori sospesi ai sensi
dell’articolo 3, comma 17, della citata legge n. 92 del 2012.
6. Indennità di
disoccupazione agricola
Per quanto riguarda l’indennità di
disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno
2014 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2013,
trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi
massimi stabiliti per tale ultimo anno.
Pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 2,
del citato decreto-legge n. 299 del 1994, come convertito con modificazioni
dalla legge n. 451 del 1994, che estende al trattamento ordinario di
disoccupazione la disciplina dell’importo massimo di cui all’articolo unico,
secondo comma, della legge n. 427 del 1980, tali importi sono pari a quelli
indicati nella circolare n. 14 del 30 gennaio 2013 con riferimento ai
trattamenti di integrazione salariale, vale a dire ad euro 1152,90 (per
ciò che riguarda il massimale più alto) e ad euro 959,22 (quanto al
massimale più basso).
7. Assegno per
attività socialmente utili
L’importo mensile dell’assegno spettante ai
lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2014,
ad euro 578,98. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di
cui all’art. 26 della legge n. 41/86.
Il
Direttore Generale
Nori