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Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma,
7 febbraio 2014
Circolare n. 30/2014
Oggetto:
Previdenza –
Nuovi valori convenzionali - Circolare Inps n. 20 del 6.2.2014.
L’INPS ha comunicato i nuovi
valori in vigore dall’1 gennaio 2014 relativi a:
1) minimali contributivi;
2) fascia di retribuzione esente dal contributo
aggiuntivo dell'1%;
3) massimale contributivo e pensionabile per i
lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
1) Minimali contributivi. I nuovi minimali
contributivi, sui quali come noto devono essere calcolati i contributi
previdenziali in presenza di retribuzioni inferiori (legge n.389/89), sono:
euro 47,58 e 1.237,08 rispettivamente
minimale giornaliero e mensile per quadri, impiegati e operai;
euro 131,63 e 3.422,38
rispettivamente minimale giornaliero e mensile per dirigenti.
Applicando le retribuzioni minime
previste dai contratti collettivi stipulati nei settori rappresentati dalla
Per
i lavoratori part-time, per i quali si deve far riferimento al minimale orario (ricavabile
moltiplicando quello giornaliero per 6 e dividendo l'importo ottenuto per il
numero di ore settimanali previste dal CCNL), detto minimale è pari a euro 7,32.
Anche in questo caso il minimale orario dovrà essere applicato solo per gli
stessi livelli per i quali si deve far riferimento al minimale mensile.
2) Contributo aggiuntivo dell'1%. La fascia di
retribuzione esente dal contributo aggiuntivo dell'1%, previsto dalla legge
n.438/92 a carico dei lavoratori dipendenti, è stata elevata a euro 46.031,00
annue, corrispondenti a euro mensili 3.836,00 (in precedenza 3.794,00); il
contributo dell'1% dovrà essere calcolato sulla parte di retribuzione eccedente
questo nuovo limite.
3) Massimale contributivo e pensionabile. E’ stato elevato a
euro 100.123,00 annui (in precedenza 99.034,00) il massimale contributivo e
pensionabile introdotto dalla legge n.335/95 per i nuovi assunti dall’
4) Regolarizzazioni.
La regolarizzazione dei versamenti contributivi già effettuati sulla base dei precedenti
valori dovrà essere effettuata entro il 16 maggio prossimo.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n. 39/2013
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Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla |
INPS - Direzione
Centrale Entrate
CIRCOLARE N. 20 DEL
6.2.2014
OGGETTO:
Determinazione per l'anno 2014 del limite minimo di retribuzione giornaliera
ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni
dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.
SOMMARIO: Premessa
Parte I – Datori di lavoro tenuti alla
presentazione della denuncia contributiva mensile Uniemens
1. Minimali di retribuzione giornaliera per la
generalità dei lavoratori
2. Minimale di retribuzione per il personale di volo
dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo volo)
3. Retribuzioni convenzionali in genere
4. Rapporti di lavoro a tempo parziale
5. Art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438. Quota di
retribuzione soggetta nell'anno 2014 all'aliquota aggiuntiva di un punto
percentuale
6. Aggiornamento del massimale annuo della base
contributiva e pensionabile
7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e
figurativi.
8. Importi che non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente
9. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e
maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato.
10. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio
dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
11. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2014
12. Aliquote contributive anno 2014. Aggiornamento
delle tabelle
*****OMISSIS*****
Premessa
Come
noto, per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e
assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a
quelli stabiliti dalla legge.
In
particolare la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere
determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione
minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione
giornaliera stabilito dalla legge.
La
retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza
ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni
stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero
da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una
retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo
(art. 1, comma 1, del D.L. 9.10.989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989, n.
389).
Come
più volte precisato, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto
alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni
sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del
versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei
trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.
Per
trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti
contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.
Inoltre,
con norma interpretativa (art. 2, co. 25, della legge 28.12.1995, n. 549) è
stato disposto che:
"l'art.
1 del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge
7.12.1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di
contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da
assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali
è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative
nella categoria."
Il
predetto minimo contrattuale non sopprime i preesistenti minimali di
retribuzione giornaliera. Pertanto il reddito da lavoro dipendente da
assoggettare a contribuzione, con l’osservanza delle disposizioni in materia di
retribuzione minima imponibile, deve essere adeguato, se inferiore, ai minimali
di retribuzione giornaliera.
Parte
I
Datori
di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia contributiva mensile Uniemens
1.
Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori
Il
legislatore ha previsto per diversi settori i valori minimi di retribuzione
giornaliera ai fini contributivi; tali valori devono essere rivalutati
annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita(2).
Poiché
è stato accertato dall'Istat che, nell'anno 2013, la variazione percentuale ai
fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari all’ 1,1%(3),
si riportano nelle tabelle A e B (v. allegato 1) i limiti di retribuzione
giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso all’ 1.1.2014.
Si
ricorda che tali limiti devono essere ragguagliati, qualora dovessero essere
d'importo inferiore, a € 47,58 (9,5% dell'importo del trattamento minimo
mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore
al 1.1.2014, pari a € 500,88 mensili)(4).
anno 2014 |
Euro |
Trattamento minimo
mensile di pensione a carico del Fpld |
500,88 |
Minimale di
retribuzione giornaliera (9,5%) |
47,58 |
Si
rammenta che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai
fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di
trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al
predetto limite minimo.
Si
richiamano le istruzioni impartite al riguardo con le circolari in nota(5).
1.1.
Lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al DPR 30.4.1970, n. 602.
Come
è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2007(6) la retribuzione
imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali, per i lavoratori in oggetto deve essere determinata secondo le
norme previste per la generalità dei lavoratori.
1.2.
Cooperative sociali.
Come
noto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 787, della L. n. 296/2006,
si è concluso al 31.12.2009 il percorso triennale (2007-2009) di graduale
aumento della retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi per i
lavoratori soci delle cooperative sociali e di altre cooperative per le quali
sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n.
797/55 (T.U. sugli assegni familiari).
Pertanto,
a partire dall’ 1.1.2010(7) anche per i lavoratori soci delle
predette cooperative trovano applicazione, per la determinazione della
retribuzione imponibile ai fini contributivi, le norme previste per la
generalità dei lavoratori.
In
ordine all’individuazione degli elementi retributivi che incidono nella
determinazione della retribuzione imponibile si precisa che, oltre a quelli
costituiti da paga base, indennità di contingenza e elemento distinto della
retribuzione (Edr), devono essere considerati tutti
gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e individuale
dovendosi ormai intendere superato il sistema di calcolo convenzionale previsto
dall’art. 1, comma 787, della L. n. 296/2006.
A
decorrere dal 1° gennaio 2010, con la completa equiparazione delle modalità di
determinazione dell’imponibile contributivo dei predetti lavoratori a quelli di
impresa, è cessata l’operatività del criterio convenzionale di determinazione
dei periodi di occupazione.
Conseguentemente,
come per la generalità dei lavoratori anche per i lavoratori soci delle
cooperative in esame, la retribuzione imponibile ai fini contributivi deve
essere rapportata al numero di giornate di effettiva occupazione.
2.
Minimale di retribuzione per il personale di volo dipendente da aziende di
navigazione aerea (Fondo volo).
In
virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, D.Lgs.
n. 164/1997, recante disposizioni di armonizzazione della normativa del Fondo
Volo a quella vigente nell’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS), la retribuzione imponibile
per il personale iscritto al predetto Fondo, è determinata, a decorrere dal
1.1.1998, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 153/69 e successive
modificazioni e integrazioni.
Il
decreto legislativo in commento prevede inoltre, al comma 10 dell’articolo 1,
l’applicazione per il personale iscritto al Fondo Volo delle disposizioni in
materia di minimo contrattuale valide per la generalità dei lavoratori.
In
assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, precisa la norma (secondo
periodo del comma 10), “i limiti minimi di retribuzione imponibile per
ciascuna categoria professionale sono stabiliti con decreto del Ministro del
lavoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle
categorie professionali che concorrono al Fondo. A tali limiti vanno comunque
adeguate le retribuzioni contrattuali che risultino inferiori agli stessi.”
In
applicazione della citata disposizione con decreto del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale sono stati stabiliti i limiti minimi di retribuzione
imponibile mensile per ciascuna categoria professionale interessata(8).
La
retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo Volo,
determinata secondo le su esposte modalità, non può essere, in ogni caso,
inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera che, per l’anno 2014, è
pari a €47,58.
3.
Retribuzioni convenzionali in genere.
Ai
fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le
retribuzioni in argomento, occorre riferirsi a quanto disposto dall’art. 1 del
D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge n. 537 del 1981, il quale fissa, per
tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale,
ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una
retribuzione minima di € 5,16(9). Il limite minimo di retribuzione
giornaliera per le retribuzioni in argomento(10) é
pari, per l’anno 2014, a € 26,44.
anno 2014: retribuzioni
convenzionali in genere |
Euro |
Retribuzione
giornaliera minima |
26,44 |
3.1.
Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. 413 del
1984).
Per
quanto attiene alle retribuzioni convenzionali degli equipaggi delle navi da
pesca disciplinati dalla legge 26.7.1984, n. 413, si rinvia alle circolari n.
66 del 27/3/2007 e n. 179 del 23/12/2013 (v. p. 5.1, lett.
a).
3.2.
Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e
delle acque interne associati in cooperativa (legge n. 250 del 1958).
Per i
soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13.3.1958, n. 250,
la retribuzione convenzionale per l'anno 2014 è fissata in € 661,00 mensili
(26,44 x 25gg.).
anno 2014: soci delle
cooperative della piccola pesca |
Euro |
Retribuzione
convenzionale mensile |
661,00 |
3.3.
Lavoratori a domicilio.
Il
limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio varia in
relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita in applicazione
dell'art. 22 della legge n. 160 del 1975. Pertanto, considerato che il predetto
indice è pari per l’anno 2013 a 1,1%, il limite minimo di retribuzione
giornaliera per i lavoratori in oggetto è pari, per il 2014, a € 26,44(11).
Detto limite deve essere comunque ragguagliato a € 47,58(12).
Si
rammenta che anche per i lavoranti a domicilio trova applicazione quanto
previsto in materia di minimo contrattuale.
4.
Rapporti di lavoro a tempo parziale
Si
rammenta che anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale, trova
applicazione l'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989, ferma restando la
nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs.
n. 314 del 1997. La retribuzione così determinata deve peraltro essere
ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’ art. 1, co. 4, della
legge n. 389 del 1989, confermato dall'art. 9 del D.Lgs.
n. 61 del 2000.
Dette
norme stabiliscono un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai
fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale, a decorrere
dall’1.1.1989(13).
In
linea generale, nell’ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il
procedimento del calcolo è il seguente: € 47,58 x 6 / 40 = € 7,14
5.
Art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta
nell'anno 2014 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale.
A
decorrere dall’1.1.1993, è dovuta un’aliquota aggiuntiva a carico del
lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione
eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile(14)
in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a
carico del lavoratore inferiori al 10%.
La
prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2014
in € 46.031,00.
Pertanto
a decorrere dall’1.1.2014 l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata
sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 46.031,00 che,
rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.835,91, da arrotondare ad € 3.836,00.
anno 2014 |
Euro |
Prima fascia di
retribuzione pensionabile annua |
46.031,00 |
Importo mensilizzato |
3.836,00 |
Si
ribadisce che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione
deve essere osservato il criterio della mensilizzazione(15).
La
quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione
aggiuntiva devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia
UNIEMENS, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>,
<ContribuzioneAggiuntiva>,
<Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>,
<ContribAggCorrente>.
L’imponibile
della contribuzione aggiuntiva è un di cui dell’elemento <Imponibile> di
<Dati Retributivi>.
6.
Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.
Il
massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2,
co. 18, della legge 8.8.1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 aforme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano
per la pensione con il sistema contributivo(16), rivalutato in base
all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
calcolato nella misura di 1,1%, è pari, per l'anno 2014, a € 100.123,27
che arrotondato all’unità di euro è pari a €100.123,00.
anno 2014 |
Euro |
Massimale annuo
della base contributiva |
100.123,00 |
Si
rammenta che dall’1.1.2003 è stato soppresso il massimale contributivo, di cui
all’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 181/97, previsto
per i dirigenti di aziende industriali.
La
quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative
contribuzioni minori devono essere riportate, a livello individuale, nella
denuncia UNIEMENS, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>,
<EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>,
<ContributoEccMass>.
L‘imponibile
eccedente il massimale non è compreso nell’elemento <Imponibile> di
<Dati Retributivi>.
7.
Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.
Il
limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi(17)
è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al
1° gennaio dell'anno di riferimento.
Detto
parametro, rapportato al trattamento minimo di € 500,88 per l'anno 2014,
risulta pertanto pari ad una retribuzione settimanale di € 200,35.
anno 2014 |
Euro |
trattamento minimo di
pensione |
500,88 |
Limite settimanale
per l’accredito dei contributi (40%) |
200,35 |
Limite annuale per
l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di euro (*) |
10.418,00 |
(*)
Il limite annuo è pari a 200,35 x 52
Si
chiarisce, inoltre, che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 43, comma 3,
della legge 29.12.2001 n. 448, le disposizioni in materia di minimale di
retribuzione giornaliera (punto 1.2.) non si applicano, a partire dal 1°
gennaio 1984, ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne
soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250(18).
8.
Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Si
riportano i predetti importi per l’anno 2013(19), con la
precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs.
n. 314 del 1997.
anno 2014 |
Euro |
Valore delle
prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa |
5,29 |
Fringe benefit
(tetto) |
258,23 |
Indennità di
trasferta intera Italia |
46,48 |
Indennità di
trasferta 2/3 Italia |
30,99 |
Indennità di
trasferta 1/3 Italia |
15,49 |
Indennità di
trasferta intera estero |
77,47 |
Indennità di
trasferta 2/3 estero |
51,65 |
Indennità di
trasferta 1/3 estero |
25,82 |
Indennità di
trasferimento Italia (tetto) |
1.549,37 |
Indennità di
trasferimento estero (tetto) |
4.648,11 |
Azioni offerte ai
dipendenti (tetto) |
2.065,83 |
Per
la materia si rinvia alla circolare n. 263 del 24.12.1997.
In
particolare, per il valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive
della mensa, si veda la circolare n. 104 del 14.05.1998 e la circolare n. 1 del
3 gennaio 2007 mentre per l’azionariato dei dipendenti la circolare n. 11 del 22.01.2001
e la circolare n. 123 dell’11.12.2009.
9.
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori
dello spettacolo con contratto a tempo determinato.
Il
massimale giornaliero, previsto dall’art. 6, comma 15, del D.L. 30.12.87 n. 536
convertito con L. 29.2.88 n. 48, da prendere a riferimento ai fini del calcolo
della contribuzione di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con
contratto a tempo determinato, è confermato, per l’anno 2014, in € 67,14.
anno 2014 |
Euro |
Massimale
giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello
spettacolo a tempo determinato |
67,14 |
10.
Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di
maternità obbligatoria.
Con
riferimento alle istruzioni fornite con circolare n. 181 del 16.12.2002 si
comunica che l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del
bilancio dello Stato ai sensi di quanto disposto dall’art. 78 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 è pari per l’anno 2014 a €
2082,08.
L’importo
dell’indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo, a
livello individuale, deve essere riportato nella denuncia UNIEMENS,
nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>,
<Maternità>, <MatACredito>,
<IndMat1Fascia>.
La
parte eccedente il predetto importo deve essere riportata nell’elemento
<IndMat2Fascia>.
anno 2014 |
Euro |
Importo a carico
del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria |
2.082,08 |
11.
Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2014.
Le
aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2014
non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti
punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5
del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26.3.1993(20).
Detta
regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il
giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente
circolare.
Ai
fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le seguenti
istruzioni.
11.1.
regolarizzazione di cui ai punti da 1) a 5).
Ai
fini della compilazione della denuncia UNIEMENS le aziende si atterranno alle
seguenti modalità:
-
calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’
1.1.2014 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le
differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni
imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da
riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di
<Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali
ottenuti.
11.2.
regolarizzazione di cui al punto 6).
L'importo
della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al
lavoratore, sarà riportato nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>,
<Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.
12.
Aliquote contributive anno 2014. Aggiornamento delle tabelle.
Si
comunica che sono in corso di predisposizione le tabelle delle aliquote
contributive in vigore dal 1° gennaio 2014.
Le
stesse saranno pubblicate con apposito messaggio.
*****OMISSIS*****
Il
Direttore Generale
Nori
Riferimenti
normativi:
(1) Circolare n. 40 del 20.2.1996.
(2) D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge 26.9.1981,
n. 537.
(3) Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle
pensioni sono calcolati applicando all’importo della pensione spettante alla
fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina
rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati relativo all’anno precedente il mese di
decorrenza dell’aumento all’analogo valore medio relativo all’anno precedente
(art. 11, D.Lgs. 30.12.1992, n. 503). L’indice del
1,1% viene utilizzato ai fini contributivi per la determinazione della
retribuzione imponibile al fine di consentire gli adempimenti contributivi su
valori aggiornati. Detti valori acquisiranno, ai fini pensionistici, carattere
di definitività a seguito dell’emanazione (novembre 2013) del decreto
ministeriale del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il
Ministero del lavoro che fissa l’aumento definitivo di perequazione automatica
nell’anno 2014.
Il
predetto valore verrà comunicato dall’Istituto in occasione della circolare di
fine anno sul rinnovo delle pensioni.
(4) Si veda quanto disposto dall’art. 7 della legge
11.11.1983, n. 638, modificato dall’art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989,
convertito nella legge n. 389 del 1989.
(5) Cir. n. 9674 del 06.05.78, cir. n. 806 del 21.07.1986, cir.
n. 205 del 25.07.95, e da ultimo cir. n. 33
dell’8.02.2002, punto 1.1. .
(6) Si veda circolare n. 34 del 6 febbraio 2007.
(7) circolare n. 56 del 9 marzo 2007.
(8) Si veda la circolaren.
156/2000.
(9) La misura giornaliera dei salari medi convenzionali (in
origine fissata in £ 10.000) è rivalutabile, ai sensi dell’art. 22 della legge
3.6.1975, n.160, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della
vita calcolato dall'Istat, fatta eccezione per gli importi che risultano
determinati nell'anno precedente (o perché stabiliti per la prima volta o
perché modificati).
(10) Si veda la circolare n. 100 del 22 maggio 2000.
(11) Cfr. art. 1 della legge n. 537 del 1981.
(12) Cfr. art. 7 della legge n. 638 del 1983, come
modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito in legge n.
389/1989.
(13) Pertanto per tali rapporti di lavoro l’esistenza di un
apposito minimale non esime dall’obbligo del rispetto, ai fini contributivi,
del disposto dell’art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989. Per
l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68 del
10.4.1989.
(14) Determinata ai fini dell’applicazione dell’art. 21,
comma 6, della L.11.03.1988, n. 67, circolare 298 del 30.12. 1992 e circolare
n. 151 del 7.7. 1993.
(15) Si veda la circolare n. 7 del 15.01.2010, punto 3. .
(16) Circolare n. 177/1996, n. 42/2009, n. 7 del 15.01.2010
punto 2. .
(17) Si veda l'art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L.
12.9.1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, della legge n. 389 del 1989.
(18) Si veda la circolare n. 41 del 22.02.2002.
(19) Il co. 9 dell'art. 48 del T.u.i.r.,
approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 314 del 1997), ha previsto che tutti gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il
reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del
valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, supera il 2%
rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo
stesso periodo dell'anno 1998.
(20) Approvata con D.M. 7.10.1993 (cfr. circolare n. 292
del 23.12.1993, punto 1).
(21) Si veda circolare n. 8 del 10.01.2013.
*****OMISSIS*****