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Roma, 21 febbraio
2014
Circolare n. 39/2014
Oggetto: Tributi – Ridotto il contributo annuale Antitrust – Delibera AGCM n. 24766 del
22.1.2014, su G.U. n. 39 del 17.2.2014.
Come è noto, dal
2012 le società di capitali con ricavi superiori a 50 milioni di euro devono
versare un contributo per il funzionamento dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (D.L. n. 1/2012).
Il contributo, la
cui misura base è dello 0,08 per mille, viene stabilito annualmente dalla
stessa Autorità Garante.
Per quest’anno
l’AGCM ha ridotto l’aliquota allo 0,06 per mille del fatturato.
Il bilancio di
riferimento è l’ultimo approvato; il tetto massimo di contribuzione è pari a
300 mila euro.
Il contributo dovrà
essere versato entro il 31 luglio prossimo direttamente all’Autorità con le
modalità che saranno stabilite dalla stessa con apposita deliberazione.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.232/2012
Allegato
uno |
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GU n.39 del 17-2-2014 (fonte Guritel)
AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
DELIBERA 22 gennaio 2014
Contributo all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2014.
L'AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Nella sua adunanza del 22 gennaio 2014;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
Visto il comma 7-ter, dell'art. 10 della legge n. 287/90,
introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo
2012, n. 27, il quale stabilisce che all'onere derivante dal
funzionamento dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato
si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per
mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle
societa' di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di
euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16
della legge n. 287/90 e che la soglia massima di contribuzione a
carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la
misura minima;
Visto in particolare il comma 7-quater dell'art. 10 della legge n.
287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24
marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno
2014, il contributo e' versato, entro il 31 luglio di ogni anno,
direttamente all'Autorita' con le modalita' determinate
dall'Autorita' medesima con propria deliberazione. Eventuali
variazioni della misura e delle modalita' di contribuzione possono
essere adottate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione,
nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal
bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma
restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter;
Vista la propria delibera n. 23787 del 18 luglio 2012 concernente
le modalita' per il versamento del contributo per l'anno 2013;
Considerato che in sede di prima applicazione per l'anno 2013 il
contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita' e' stato pari
allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio
approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali superiori a
50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2
dell'art. 16 della legge n. 287/90;
Vista la propria delibera n. 24352 del 9 maggio 2013 la quale ha
rideterminato al ribasso la misura del contributo per l'anno 2014 a
carico delle societa' di capitale al fine di limitare, quanto piu'
possibile, gli oneri a carico degli operatori economici, fissando il
contributo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato, dalle
societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di
euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16
della legge n. 287/90;
Ritenuto di dover confermare alla data odierna la delibera del 9
maggio 2013, avente ad oggetto la riduzione del contributo per l'anno
2014 fissato nella misura dello 0,06 per mille del fatturato,
rispetto al precedente 0,08 per mille;
Delibera:
1. Che per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater della
legge n. 287/90, il contributo e' fissato nella misura dello 0,06 per
mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla
data della presente delibera, dalle societa' di capitale con ricavi
totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri
stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90.
2. che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna
impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima e,
quindi, non superiore a 300 mila euro.
La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, sul Bollettino e sul sito internet
dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato.
Roma, 22 gennaio 2014
Il presidente: Pitruzzella
Il segretario generale: Chieppa