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Roma, 24 febbraio
2014
Circolare n. 40/2014
Oggetto: Dogane – Lo sdoganamento
veloce è legge – Articolo 5 comma 2 bis D.L. n.145/2013 convertito nella Legge
21.2.2014, n.9, su G.U. n.43 del 21.2.2014.
Lo
sdoganamento veloce, introdotto in sede di approvazione parlamentare del
decreto legge Destinazione Italia con un emendamento il cui primo firmatario è
l’on. Roberta Oliaro (SC), è stato confermato in via
definitiva con la legge indicata in oggetto.
La
disposizione prevede che tutte le Amministrazioni Pubbliche coinvolte nel
processo di sdoganamento debbano rispettare i tempi massimi di 1 ora per il
controllo documentale e di 5 ore per la visita delle merci.
Nel
caso di prelevamento di campioni, inoltre, gli esiti dovranno essere noti entro
3 giorni. Una rivoluzione, soprattutto per quelle realtà territoriali non
servite da laboratori chimici pubblici, dove i tempi di attesa finora potevano
arrivare a decine di giorni.
Bisognerà
ora verificare come questi tempi verranno rispettati dalle varie
amministrazioni coinvolte: dogane, Usmaf, servizi
fitopatologi, laboratori chimici, Cites, tanto per
citare quelle che ricorrono più frequentemente. A questo fine si richiama
l’attenzione sull’ultimo periodo della nuova disposizione in cui si prevede che
del mancato rispetto dei tempi massimi risponde il responsabile del
procedimento ai sensi della legge n.241/90 (disciplina dei procedimenti
amministrativi). In pratica la pubblica amministrazione inadempiente potrebbe
essere chiamata a rispondere dei danni conseguenti ai ritardi nello
sdoganamento.
La
legge di conversione in oggetto contiene anche una norma sull’apertura H24
degli uffici doganali che peraltro risulta di difficile attuazione. E’ stato
infatti previsto che l’apertura non stop possa essere garantita solo dagli
uffici dove l’organico è ogni anno in aumento. Una condizione palesemente in
contrasto con le vigenti disposizioni di contrazione della spesa pubblica.
Per
controllare il grado di operatività dello sdoganamento veloce Confetra, le
Federazioni nazionali e le associazioni territoriali monitoreranno la
situazione nelle varie dogane.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.28/2014
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Responsabile di
Area |
Allegato
uno |
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D/d |
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alla Confetra. |
G.U. n. 43 del 21.2.2014 (fonte Guritel)
Testo del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145
coordinato con la legge
di conversione 21 febbraio 2014, n. 9 recante:
«Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento
delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e
la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per
la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.».
*****OMISSIS*****
Art. 5
Misure per favorire l'internazionalizzazione delle imprese ed in
materia di facilitazione dell'ingresso e del soggiorno in Italia
per start-up innovative, ricerca e studio
*****OMISSIS*****
2. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990,
n. 374, dopo le parole: «di transito.» e' aggiunto il seguente
periodo: «Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui
l'operativita' di cui al precedente periodo e' assicurata anche per
l'espletamento dei controlli e delle formalita' inerenti le merci che
circolano in regimi diversi dal transito, a condizione che
nell'ufficio doganale la consistenza del personale in servizio sia
superiore a quella dell'anno precedente in misura tale da garantire
la copertura dell'orario prolungato.».
2-bis. I procedimenti amministrativi facenti capo all'Agenzia
delle dogane, agli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera,
ai posti di ispezione frontaliera, alle aziende sanitarie locali, al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Corpo
forestale dello Stato, all'Agecontrol Spa, ai servizi fitosanitari
regionali, all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane e alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, che si svolgono
contestualmente alla presentazione della merce ai fini
dell'espletamento delle formalita' doganali, sono conclusi dalle
amministrazioni competenti nel termine massimo di un'ora per il
controllo documentale e di cinque ore per la visita delle merci. Nel
caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica, anche
ove occorra il prelevamento di campioni, i tempi tecnici per
conoscere i relativi esiti non possono superare i tre giorni. Del
mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma risponde
il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241.
*****OMISSIS*****
FINE TESTO