Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 24 febbraio 2014

 

Circolare n. 40/2014

 

Oggetto: Dogane – Lo sdoganamento veloce è legge – Articolo 5 comma 2 bis D.L. n.145/2013 convertito nella Legge 21.2.2014, n.9, su G.U. n.43 del 21.2.2014.

 

Lo sdoganamento veloce, introdotto in sede di approvazione parlamentare del decreto legge Destinazione Italia con un emendamento il cui primo firmatario è l’on. Roberta Oliaro (SC), è stato confermato in via definitiva con la legge indicata in oggetto.

 

La disposizione prevede che tutte le Amministrazioni Pubbliche coinvolte nel processo di sdoganamento debbano rispettare i tempi massimi di 1 ora per il controllo documentale e di 5 ore per la visita delle merci.

 

Nel caso di prelevamento di campioni, inoltre, gli esiti dovranno essere noti entro 3 giorni. Una rivoluzione, soprattutto per quelle realtà territoriali non servite da laboratori chimici pubblici, dove i tempi di attesa finora potevano arrivare a decine di giorni.

 

Bisognerà ora verificare come questi tempi verranno rispettati dalle varie amministrazioni coinvolte: dogane, Usmaf, servizi fitopatologi, laboratori chimici, Cites, tanto per citare quelle che ricorrono più frequentemente. A questo fine si richiama l’attenzione sull’ultimo periodo della nuova disposizione in cui si prevede che del mancato rispetto dei tempi massimi risponde il responsabile del procedimento ai sensi della legge n.241/90 (disciplina dei procedimenti amministrativi). In pratica la pubblica amministrazione inadempiente potrebbe essere chiamata a rispondere dei danni conseguenti ai ritardi nello sdoganamento.

 

La legge di conversione in oggetto contiene anche una norma sull’apertura H24 degli uffici doganali che peraltro risulta di difficile attuazione. E’ stato infatti previsto che l’apertura non stop possa essere garantita solo dagli uffici dove l’organico è ogni anno in aumento. Una condizione palesemente in contrasto con le vigenti disposizioni di contrazione della spesa pubblica.

 

Per controllare il grado di operatività dello sdoganamento veloce Confetra, le Federazioni nazionali e le associazioni territoriali monitoreranno la situazione nelle varie dogane.

 

 

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.28/2014

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 43 del 21.2.2014 (fonte Guritel)

Testo del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145

coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9  recante: «Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.».

 

                           *****OMISSIS*****

 
                                Art. 5 
   Misure per favorire  l'internazionalizzazione  delle  imprese  ed  in
   materia di facilitazione dell'ingresso e del  soggiorno  in  Italia
               per start-up innovative, ricerca e studio 
 

                          *****OMISSIS*****

 
2. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990,
n. 374, dopo le  parole:  «di  transito.»  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: «Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle  Dogane
e  dei  Monopoli  sono  individuati  gli  uffici  doganali   in   cui
l'operativita' di cui al precedente periodo e' assicurata  anche  per
l'espletamento dei controlli e delle formalita' inerenti le merci che
circolano  in  regimi  diversi  dal  transito,   a   condizione   che
nell'ufficio doganale la consistenza del personale  in  servizio  sia
superiore a quella dell'anno precedente in misura tale  da  garantire
la copertura dell'orario prolungato.». 
 
     2-bis. I procedimenti amministrativi  facenti  capo  all'Agenzia
delle dogane, agli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera,
ai posti di ispezione frontaliera, alle aziende sanitarie locali,  al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  al  Corpo
forestale dello Stato, all'Agecontrol Spa,  ai  servizi  fitosanitari
regionali,  all'ICE  -  Agenzia  per  la  promozione   all'estero   e
l'internazionalizzazione delle imprese  italiane  e  alle  camere  di
commercio, industria, artigianato  e  agricoltura,  che  si  svolgono
contestualmente   alla   presentazione   della    merce    ai    fini
dell'espletamento delle  formalita'  doganali,  sono  conclusi  dalle
amministrazioni competenti nel  termine  massimo  di  un'ora  per  il
controllo documentale e di cinque ore per la visita delle merci.  Nel
caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica,  anche
ove  occorra  il  prelevamento  di  campioni,  i  tempi  tecnici  per
conoscere i relativi esiti non possono superare  i  tre  giorni.  Del
mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma risponde
il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della  legge
7 agosto 1990, n. 241.

 

                        *****OMISSIS*****

 
FINE TESTO