Circolare n.46/2014

Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 26 febbraio 2014

 

Circolare n. 46/2014

 

Oggetto: Logistica – Circolazione stradale dei carrelli elevatori – Art.13 bis D.L. n.145/2013 convertito con la Legge 21.2.2014, n.9, su G.U. n.43 del 21.2.2014 - D.M. 14.1.2014, su G.U. n. 28 del 4.2.2014.

 

La legge di conversione del decreto Destinazione Italia ha confermato la possibilità per i carrelli elevatori (cd muletti) privi di immatricolazione di poter circolare sulle strade per brevi e saltuari spostamenti previa autorizzazione della Motorizzazione Civile.

 

Com’è noto, la circolazione saltuaria dei carrelli elevatori era già consentita tramite autorizzazione della Motorizzazione, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 28 dicembre 1989. Nel giugno dello scorso anno, tuttavia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva ritenuto che quel decreto fosse implicitamente abrogato (perché emanato in base al precedente Codice della Strada) e dunque che i carrelli per poter circolare dovessero essere immatricolati e essere muniti di carta di circolazione (circolare ministeriale 14906 del 10 giugno 2013).

 

Col decreto legge Destinazione Italia, convertito con la legge in oggetto, è stata colmata la lacuna legislativa; inoltre le prescrizioni tecniche per l’autorizzazione alla circolazione già previste dal decreto del 1989 sono state riformulate sostanzialmente inalterate col decreto ministeriale 14 gennaio 2014.

 

Lo stesso decreto dello scorso gennaio ha stabilito che le autorizzazioni alla circolazione rilasciate in conformità alla precedente disciplina restano in vigore ed è consentita la proroga della loro validità con le precedenti modalità (ad eccezione di quelle scadute entro il 31 dicembre 2007 e non più rinnovate, relative evidentemente a carrelli che non venivano più utilizzati).

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.22/2014

Allegati due

Responsabile di Area

D/d

 

 

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

 

G.U. n. 43 del 21.2.2014 (fonte Guritel)

Testo del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145

coordinato con la legge di  conversione 21  febbraio  2014, n. 9 recante:

«Interventi urgenti  di avvio  del piano "Destinazione  Italia", per  il

contenimento delle tariffe elettriche e del gas,   per l'internazionaliz-

zazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure

per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.».

 

                         *****OMISSIS****

 

                          Art. 13-bis 
Disposizioni urgenti recanti modifiche al codice della strada, di cui
            al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 
  1. All'articolo 114 del codice della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,  dopo
il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Le prescrizioni di cui al  comma  2  non  si  applicano  ai
carrelli di  cui  all'articolo  58,  comma  2,  lettera  c),  qualora
circolino su strada per brevi e saltuari  spostamenti  a  vuoto  o  a
carico.  Con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
della presente disposizione, sono stabilite le relative  prescrizioni
tecniche per l'immissione in circolazione». 
  2. All'articolo 85, comma 2, del codice della  strada,  di  cui  al
decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive
modificazioni, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
    «b-bis) i velocipedi».    

 

                        ******OMISSIS******

 

FINE TESTO

GU n.28 del 4-2-2014 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 gennaio 2014

Prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione  dei  carrelli

elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati  e  sprovvisti

di carta di circolazione che circolano su strada per brevi e saltuari

spostamenti a vuoto o a carico.

 

                        IL DIRETTORE GENERALE

                        per la Motorizzazione

                              Decreta:

 

                               Art. 1

  1. I carrelli di cui all'art. 58 comma 2, lettera  c)  del  decreto

legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  elevatori,  trasportatori  o

trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione  in

quanto  destinati   ad   operare   prevalentemente   all'interno   di

stabilimenti, magazzini, depositi ed  aree  aeroportuali,  per  poter

collegare piu' reparti dei medesimi ovvero per  poter  provvedere  ad

operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada brevi  e

saltuari spostamenti  a  vuoto  o  a  pieno  carico  alle  condizioni

stabilite nei successivi articoli.

 

                               Art. 2

  1. Ai fini di quanto stabilito all'art. 1, il carrello:

    a) deve essere munito  di  una  scheda  tecnica  sottoscritta  in

originale dal  costruttore  contenente  i  seguenti  dati:  nome  del

costruttore, tipo, numero di serie, dimensioni (lunghezza, larghezza,

altezza, interassi, sbalzi); masse (a vuoto, a pieno carico,  massime

ammesse per ogni asse,  eventuale  massa  rimorchiabile);  pneumatici

ammessi; anno di costruzione; tipo di  motore  e  alimentazione,  con

relativi estremi dell'omologazione se di tipo termico;

    b) deve essere munito dei dispositivi di segnalazione visiva e di

illuminazione previsti per le macchine operatrici di cui all'art. 58,

comma 2, del decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285  e  del

dispositivo  supplementare  di  cui  all'art.  266  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

    c) deve essere dotato  di  pannelli  retroriflettenti  a  strisce

bianche e rosse (o di analoghi sistemi) atti a  segnalare  l'ingombro

dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo  di  sezione

ridotta;

    d) deve  essere  munito  di  almeno  un  dispositivo  retrovisore

collocato sul lato sinistro che  consenta  la  visibilita'  verso  il

retro nonche', se munito di cabina con parabrezza, di un  dispositivo

tergicristallo;

    e) deve essere munito di  un  sistema  di  frenatura,  agente  su

almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo;

    g)  deve  essere  munito  delle  certificazioni,  rilasciate  dal

costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine,  alla  normativa

sulla compatibilita' elettromagnetica;

    f) deve essere  munito  dello  specifico  simbolo  attestante  la

rispondenza alla  direttiva  2006/42/CE  e  successive  modificazioni

(direttiva macchine);

    h) deve essere accompagnato da personale a terra, che coadiuvi il

conducente; tale  obbligo  non  ricorre  quando  sono  rispettate  le

prescrizioni di cui ai punti  1.3  e  2.2  dell'allegato  tecnico  al

decreto ministeriale 14 giugno 1985 e  l'ingombro  trasversale  degli

oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la  larghezza  massima

del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,55  m.  I

limiti di altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto

della visibilita' da parte del conducente, come prescritto al  citato

punto 1.3, dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti

su targhetta applicata in maniera visibile e permanente sul veicolo.

 

                               Art. 3

  1. I trasferimenti  su  strada  sono  consentiti  a  velocita'  non

superiore a 10 km/h.

 

                               Art. 4

  1. L'Ufficio motorizzazione civile competente  per  territorio,  al

quale va presentata la domanda per l'autorizzazione alla circolazione

saltuaria  del  carrello,  provvedera',  previo  benestare  dell'Ente

proprietario   della   Strada,   a    rilasciare    al    richiedente

un'autorizzazione su un modello conforme al  fac-simile  allegato  al

presente decreto.

  2.  Detta  autorizzazione  avra'  validita'  massima  di  un   anno

prorogabile.

  3. Restano in  vigore  le  autorizzazioni  alla  circolazione  gia'

rilasciate in conformita' al decreto del Ministero dei trasporti  del

28 dicembre 1989, ed e' consentita la proroga della  loro  validita',

con  le  medesime  modalita'  in  vigore  all'atto  della  precedente

autorizzazione, purche' la stessa non sia scaduta in data antecedente

al 31 dicembre 2007.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

 

    Roma, 14 gennaio 2014

 

                                       Il direttore generale: Vitelli