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Roma, 26 febbraio
2014
Circolare n. 46/2014
Oggetto: Logistica – Circolazione stradale dei
carrelli elevatori – Art.13 bis D.L. n.145/2013 convertito con la Legge
21.2.2014, n.9, su G.U. n.43 del 21.2.2014 - D.M. 14.1.2014, su G.U. n. 28 del 4.2.2014.
La
legge di conversione del decreto Destinazione Italia ha confermato la
possibilità per i carrelli elevatori (cd muletti) privi di immatricolazione di
poter circolare sulle strade per brevi e saltuari spostamenti previa
autorizzazione della Motorizzazione Civile.
Com’è
noto, la circolazione saltuaria dei carrelli elevatori era già consentita tramite
autorizzazione della Motorizzazione, secondo quanto stabilito dal decreto
ministeriale 28 dicembre 1989. Nel giugno dello scorso anno, tuttavia, il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva ritenuto che quel decreto fosse
implicitamente abrogato (perché emanato in base al precedente Codice della
Strada) e dunque che i carrelli per poter circolare dovessero essere
immatricolati e essere muniti di carta di circolazione (circolare ministeriale
14906 del 10 giugno 2013).
Col
decreto legge Destinazione Italia, convertito con la legge in oggetto, è stata
colmata la lacuna legislativa; inoltre le prescrizioni tecniche per
l’autorizzazione alla circolazione già previste dal decreto del 1989 sono state
riformulate sostanzialmente inalterate col decreto ministeriale 14 gennaio
2014.
Lo
stesso decreto dello scorso gennaio ha stabilito che le autorizzazioni alla
circolazione rilasciate in conformità alla precedente disciplina restano in
vigore ed è consentita la proroga della loro validità con le precedenti
modalità (ad eccezione di quelle scadute entro il 31 dicembre 2007 e non più
rinnovate, relative evidentemente a carrelli che non venivano più utilizzati).
Daniela Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.22/2014
Allegati due |
Responsabile di
Area |
D/d |
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© |
G.U. n. 43 del 21.2.2014 (fonte Guritel)
Testo del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145
coordinato con la legge di conversione 21 febbraio
2014, n. 9 recante:
«Interventi urgenti
di avvio del piano
"Destinazione Italia",
per il
contenimento delle tariffe elettriche e del
gas, per l'internazionaliz-
zazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle
imprese, nonche' misure
per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO
2015.».
*****OMISSIS****
Art. 13-bis
Disposizioni urgenti recanti modifiche al codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. All'articolo 114 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo
il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai
carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), qualora
circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a
carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono stabilite le relative prescrizioni
tecniche per l'immissione in circolazione».
2. All'articolo 85, comma 2, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) i velocipedi».
******OMISSIS******
FINE TESTO
GU n.28 del 4-2-2014 (fonte Guritel)
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 14 gennaio 2014
Prescrizioni tecniche per
l'immissione in circolazione dei carrelli
elevatori, trasportatori o
trattori, non immatricolati e sprovvisti
di carta di circolazione che
circolano su strada per brevi e saltuari
spostamenti a vuoto o a
carico.
IL
DIRETTORE GENERALE
per la Motorizzazione
Decreta:
Art. 1
1. I carrelli di cui
all'art. 58 comma 2, lettera c) del
decreto
legislativo 30
aprile 1992, n.
285, elevatori, trasportatori
o
trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di
circolazione in
quanto destinati ad
operare prevalentemente all'interno
di
stabilimenti, magazzini, depositi ed aree
aeroportuali, per poter
collegare piu' reparti dei medesimi ovvero per poter
provvedere ad
operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada
brevi e
saltuari spostamenti
a vuoto o a pieno
carico alle condizioni
stabilite nei successivi articoli.
Art. 2
1. Ai fini di quanto
stabilito all'art. 1, il carrello:
a) deve essere
munito di una
scheda tecnica sottoscritta
in
originale dal costruttore contenente
i seguenti dati:
nome del
costruttore, tipo, numero di serie, dimensioni (lunghezza,
larghezza,
altezza, interassi, sbalzi); masse (a vuoto, a pieno
carico, massime
ammesse per ogni asse,
eventuale massa rimorchiabile); pneumatici
ammessi; anno di costruzione; tipo di motore
e alimentazione, con
relativi estremi dell'omologazione se di tipo termico;
b) deve essere munito
dei dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione previsti per le macchine operatrici di cui
all'art. 58,
comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile
1992, n. 285
e del
dispositivo
supplementare di cui
all'art. 266 del
decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
c) deve essere
dotato di pannelli
retroriflettenti a strisce
bianche e rosse (o di analoghi sistemi) atti a segnalare
l'ingombro
dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di
sezione
ridotta;
d) deve essere
munito di almeno
un dispositivo retrovisore
collocato sul lato sinistro che
consenta la visibilita'
verso il
retro nonche', se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo
tergicristallo;
e) deve essere munito
di un
sistema di frenatura,
agente su
almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo;
g) deve
essere munito delle
certificazioni, rilasciate dal
costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine, alla
normativa
sulla compatibilita' elettromagnetica;
f) deve essere munito
dello specifico simbolo
attestante la
rispondenza alla
direttiva 2006/42/CE e
successive modificazioni
(direttiva macchine);
h) deve essere
accompagnato da personale a terra, che coadiuvi il
conducente; tale
obbligo non ricorre
quando sono rispettate
le
prescrizioni di cui ai punti
1.3 e 2.2
dell'allegato tecnico al
decreto ministeriale 14 giugno 1985 e l'ingombro
trasversale degli
oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la larghezza
massima
del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di
2,55 m.
I
limiti di altezza del carico trasportato che garantiscono il
rispetto
della visibilita' da parte del conducente, come prescritto
al citato
punto 1.3, dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e
riprodotti
su targhetta applicata in maniera visibile e permanente sul
veicolo.
Art. 3
1. I trasferimenti su
strada sono consentiti
a velocita' non
superiore a 10 km/h.
Art. 4
1. L'Ufficio
motorizzazione civile competente
per territorio, al
quale va presentata la domanda per l'autorizzazione alla
circolazione
saltuaria del carrello,
provvedera', previo benestare
dell'Ente
proprietario della Strada,
a rilasciare al
richiedente
un'autorizzazione su un modello conforme al fac-simile
allegato al
presente decreto.
2. Detta
autorizzazione avra' validita'
massima di un
anno
prorogabile.
3. Restano in vigore
le autorizzazioni alla
circolazione gia'
rilasciate in conformita' al decreto del Ministero dei
trasporti del
28 dicembre 1989, ed e' consentita la proroga della loro
validita',
con le medesime
modalita' in vigore
all'atto della precedente
autorizzazione, purche' la stessa non sia scaduta in data
antecedente
al 31 dicembre 2007.
Il presente decreto
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 gennaio 2014
Il direttore generale: Vitelli