Circolare n.50/2014

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Roma, 28 febbraio 2014

 

Circolare n. 50/2014

 

Oggetto: Autotrasporto – Da marzo aumento dell’accisa sul gasolio – Provvedimento Agenzia Dogane n. 145733 del 23.12.2013.

 

In attuazione del decreto del fare (art. 61 del D.L. n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013) che come è noto al fine di dare copertura finanziaria ad una serie di interventi ha previsto l’aumento dell’accisa sulla benzina e sul gasolio per autotrazione, l’Agenzia delle Dogane ha stabilito le seguenti nuove aliquote di accisa in vigore dall’1 marzo al 31 dicembre 2014:

 

-      benzina e benzina con piombo: 730,80 euro per mille litri

 

-      gasolio usato come carburante: 619,80 per mille litri.

 

Come per i precedenti incrementi le imprese di autotrasporto merci, limitatamente ai consumi riferiti ai mezzi superiori a 7,5 ton., potranno recuperare i maggiori oneri con le prossime richieste di rimborso accise trimestrale.

 

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 145/2013

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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Prot. n. RU 145733

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 

Visto l’articolo 61, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio delleconomia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, che, in relazione alla necessità di dare copertura finanziaria agli oneri derivanti dall’attuazione di varie disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilisce, alla lettera e), l’aumento dell’aliquota dellaccisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dellaliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante in modo tale da determinare, per l’anno 2014, maggiori entrate pari a 75 milioni di euro;

 

Visto lAllegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni;

 

Vista la determinazione del Direttore dellAgenzia delle Dogane n. 88789/RU del 9 agosto 2012 che ha fissato, fino al 31 dicembre 2012, le aliquote di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché sul gasolio usato come carburante, confermate, a decorrere dal gennaio 2013, dallart.1, comma 487, della legge 24 dicembre 2012, n.228;

 

Considerato che la predetta lettera e) del comma 1 dell’articolo 61 dispone che la misura dell’aumento è stabilita con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2013;

 

Ritenuto che si rende necessario procedere ad incrementare le aliquote dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonc sul gasolio usato come carburante nella misura di euro 2,40 per mille litri di prodotto, occorrente per assicurare le previste maggiori entrate;

 

 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

 

Articolo 1

 

1.    Le aliquote di accisa di cui allAllegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni, sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché sul gasolio usato come carburante sono fissate, a decorrere dal marzo 2014 e fino 31 dicembre 2014, nella misura di seguito indicata:

 

-  Benzina e benzina con piombo: Euro 730,80 per mille litri;

 

-  Gasolio usato come carburante: Euro 619,80 per mille litri.

 

2.    In base allart.61, comma 1, lettera e) del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, il maggior onere conseguente all’aumento dellaliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante, stabilito dal comma 1 del presente articolo, è rimborsato con le modalità previste dallarticolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.26, nei confronti dei soggetti di cui allarticolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.16.

 

Articolo 2

 

1.La presente determinazione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel sito internet dellAgenzia delle Dogane e dei Monopoli.

 

Roma, 23.12.2013

 

IL DIRETTORE DELLAGENZIA

    Giuseppe Peleggi

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n.39/93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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