|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 28 febbraio
2014
Circolare n. 50/2014
Oggetto: Autotrasporto – Da marzo
aumento dell’accisa sul gasolio – Provvedimento Agenzia Dogane n. 145733 del 23.12.2013.
In
attuazione del decreto del fare (art.
61 del D.L. n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013) che come è noto al
fine di dare copertura finanziaria ad una serie di interventi ha previsto
l’aumento dell’accisa sulla benzina e sul gasolio per autotrazione, l’Agenzia
delle Dogane ha stabilito le seguenti nuove aliquote di accisa in vigore dall’1
marzo al 31 dicembre 2014:
-
benzina e benzina con
piombo: 730,80 euro per mille litri
-
gasolio usato come
carburante: 619,80 per mille litri.
Come
per i precedenti incrementi le imprese di autotrasporto merci, limitatamente ai
consumi riferiti ai mezzi superiori a 7,5 ton.,
potranno recuperare i maggiori oneri con le prossime richieste di rimborso accise
trimestrale.
Daniela |
Per riferimenti
confronta circ.re conf.le n. 145/2013
|
Responsabile di Area |
Allegato uno |
|
Lc/lc |
© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla Confetra. |
Prot. n. RU 145733
Visto l’articolo 61, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, che, in relazione alla necessità di dare copertura finanziaria
agli oneri derivanti dall’attuazione di varie disposizioni contenute nel medesimo
decreto-legge, stabilisce, alla lettera e), l’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante in modo tale da determinare, per l’anno 2014, maggiori entrate pari a 75
milioni di euro;
Visto l’Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive
modificazioni;
Vista la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane n. 88789/RU del 9 agosto 2012 che ha fissato, fino al 31 dicembre 2012, le aliquote di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché sul gasolio usato come carburante,
confermate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’art.1, comma 487, della legge 24 dicembre 2012,
n.228;
Considerato che la predetta lettera e) del comma 1 dell’articolo 61 dispone che la misura dell’aumento è stabilita con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Dogane
e dei Monopoli, da adottare
entro il 31 dicembre
2013;
Ritenuto che si rende necessario procedere ad incrementare le aliquote dell’accisa
sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché sul gasolio usato come carburante
nella misura di euro 2,40 per mille litri di prodotto, occorrente per assicurare le previste maggiori entrate;
Articolo 1
1. Le aliquote di accisa di cui all’Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni, sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché sul gasolio usato come
carburante sono fissate, a decorrere dal 1° marzo 2014 e fino 31 dicembre 2014, nella misura di
seguito indicata:
-
Benzina e benzina
con piombo: Euro 730,80 per mille litri;
-
Gasolio usato come
carburante: Euro 619,80
per
mille litri.
2. In base all’art.61, comma 1, lettera e) del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, il maggior onere conseguente all’aumento dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante, stabilito dal comma
1 del presente articolo,
è rimborsato
con le modalità
previste
dall’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.26, nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, limitatamente agli
esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.452, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n.16.
1.La presente determinazione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel sito
internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Roma, 23.12.2013
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Giuseppe Peleggi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2,
del D.Lgs. n.39/93
Direzione centrale Gestione tributi e rapporto con gli utenti Ufficio per le accise, per le esenzioni e per le agevolazioni fiscali
00144 Roma, via Mario Carucci, n. 71 – Telefono +39 06 50246556 – Fax +39 06 50245372
e-mail dogane.tributi.accise@agenziadogane.it