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Roma, 3 marzo 2014
Circolare n. 52/2014
Oggetto: Lavoro – Linee guida in materia di
apprendistato professionalizzante – Accordo Conferenza Stato-Regioni del
20.2.2014.
In
attuazione del decreto Giovannini (art.
2 del D.L. n. 76/2013 convertito nella legge n. 99/2013) Governo e regioni hanno
adottato le “linee guida in materia di
apprendistato professionalizzante” volte ad uniformare sul territorio
nazionale la formazione pubblica che può essere prevista dalle singole regioni per
l’acquisizione delle competenze di base da parte degli apprendisti. Come è noto
tale formazione, ove prevista, integra quella specialistica per la qualificazione
professionale dell’apprendista che viene erogata
direttamente dall’azienda (art.4 del D.lgvo n.
167/2011).
Si
evidenziano di seguito i principali aspetti delle suddette linee guida che
dovranno essere recepite dalle singole regioni entro la fine di agosto 2014:
· è stata prevista la
rimodulazione della durata della formazione pubblica regionale in base al
titolo di studio dell’apprendista; il limite massimo di 120 ore nell’arco del
triennio di apprendistato, attualmente previsto dal citato D.lgvo
167, si applicherà infatti per i soli apprendisti privi di titolo di studio o
in possesso di licenza elementare, mentre per gli apprendisti in possesso del
diploma di scuola secondaria e per quelli laureati tale limite scenderà
rispettivamente a 80 e a 40 ore;
· alle imprese sarà
consentito erogare direttamente la formazione per l’acquisizione delle
competenze di base, in alternativa alle regioni, a condizione che dispongano di
luoghi idonei alla formazione e di risorse umane con adeguate capacità e competenze;
· è stato confermato
l’obbligo in capo alle imprese di definire il piano formativo individuale per la sola formazione specialistica
aziendale nonché di registrare la formazione effettuata e la qualifica
professionale dell’apprendista sul libretto
formativo del cittadino o su altro documento avente gli stessi contenuti
minimi (dati personali dell’apprendista e descrizione delle attività formative
svolte durante l’apprendistato);
· le imprese con sedi
in più regioni potranno scegliere se fare riferimento alla formazione di base
adottata dalle singole regioni in cui hanno sedi operative, ovvero se adottare
per tutte le sedi quella della regione ove è ubicata la sede legale.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti
confronta circ.re conf.le n.210/2013
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