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Roma, 3 marzo 2014

 

Circolare n. 52/2014

 

Oggetto: Lavoro – Linee guida in materia di apprendistato professionalizzante – Accordo Conferenza Stato-Regioni del 20.2.2014.

 

In attuazione del decreto Giovannini (art. 2 del D.L. n. 76/2013 convertito nella legge n. 99/2013) Governo e regioni hanno adottato le “linee guida in materia di apprendistato professionalizzante” volte ad uniformare sul territorio nazionale la formazione pubblica che può essere prevista dalle singole regioni per l’acquisizione delle competenze di base da parte degli apprendisti. Come è noto tale formazione, ove prevista, integra quella specialistica per la qualificazione professionale del­l’apprendista che viene erogata direttamente dall’azienda (art.4 del D.lgvo n. 167/2011).

 

Si evidenziano di seguito i principali aspetti delle suddette linee guida che dovranno essere recepite dalle singole regioni entro la fine di agosto 2014:

 

·  è stata prevista la rimodulazione della durata della formazione pubblica regionale in base al titolo di studio dell’apprendista; il limite massimo di 120 ore nell’arco del triennio di apprendistato, attualmente previsto dal citato D.lgvo 167, si applicherà infatti per i soli apprendisti privi di titolo di studio o in possesso di licenza elementare, mentre per gli apprendisti in possesso del diploma di scuola secondaria e per quelli laureati tale limite scenderà rispettivamente a 80 e a 40 ore;

 

·  alle imprese sarà consentito erogare direttamente la formazione per l’acquisizione delle competenze di base, in alternativa alle regioni, a condizione che dispongano di luoghi idonei alla formazione e di risorse umane con adeguate capacità e competenze;

 

·  è stato confermato l’obbligo in capo alle imprese di definire il piano formativo individuale per la sola formazione specialistica aziendale nonché di registrare la formazione effettuata e la qualifica professionale dell’apprendista sul libretto formativo del cittadino o su altro documento avente gli stessi contenuti minimi (dati personali dell’apprendista e descrizione delle attività formative svolte durante l’ap­prendistato);

 

·  le imprese con sedi in più regioni potranno scegliere se fare riferimento alla formazione di base adottata dalle singole regioni in cui hanno sedi operative, ovvero se adottare per tutte le sedi quella della regione ove è ubicata la sede legale.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.210/2013

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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