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Roma, 4 marzo 2014

 

Circolare n. 55/2014

 

Oggetto: Ambiente – Rifiuti – SISTRI – Moratoria del regime sanzionatorio fino al 31 dicembre 2014 - D.L. 30.12.2013, n.150 come convertito dalla legge 27.2.2.2014, n. 15, su G.U. n. 49 del 28.2.2014.

 

In sede di conversione del decreto milleproroghe è stato ampliato fino al 31 dicembre 2014 (in precedenza 31 luglio 2014) il periodo di moratoria per l’applicazione delle sanzioni relative al SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti). Fino a tale data infatti, continuando ad applicarsi il cosiddetto sistema del doppio binario basato sulla convivenza degli adempimenti telematici propri del SISTRI con quelli cartacei del vecchio regime (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD-Modello Unico Dichiarazione Ambientale), si applicheranno le sole sanzioni relative a questi ultimi adempimenti.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.255/2013

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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G.U. n. 49 del 28.2.2014 (fonte Guritel)

Testo del  decreto-legge 30  dicembre 2013,  n. 150, coordinato

con la legge di conversione 27 febbraio 2014,  n. 15,  recante:

«Proroga  di  termini previsti da  disposizioni legislative.».

 

                            *****OMISSIS*****

 

                                Art. 10

              Proroga di termini in materia ambientale

  1. Il termine di cui all'articolo  6,  comma  1,  lettera  p),  del

 

                            *****OMISSIS*****

 

     3-bis. Al primo periodo del comma  3-bis  dell'articolo  11  del

decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125,  le  parole:  «Nei  dieci  mesi

successivi alla data del    ottobre  2013»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «Fino al 31 dicembre 2014».

  3-ter. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge  26  aprile

2013, n. 43, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno

2013, n. 71, le parole: «fino al 31 dicembre  2013»  sono  sostituite

dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2014».

  3-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare

nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica.   

 

                            *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO