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Roma, 30 aprile
2014
Circolare n. 85/2014
Oggetto: Tributi –
Detassazione su somme erogate per incrementi di produttività – Modalità
attuative – DPCM 19.2.2014, su G.U. n. 98 del 29.4.2014.
In
attuazione della legge di stabilità 2013
(art. 1, commi 481 e 482 della legge n. 228/2012) anche per quest’anno è operativa
la detassazione dei premi di produttività corrisposti ai lavoratori in virtù di
accordi collettivi (aziendali o territoriali).
Come
è noto, la detassazione consiste nell’applicazione sulle somme in questione di
un’imposta del 10% (sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali)
applicabile, entro il limite complessivo di 3.000 euro lordi annui per ciascun
beneficiario (in precedenza 2.500 euro), ai lavoratori che nel 2013 abbiano
percepito un reddito imponibile non superiore a 40.000 euro.
Il
nuovo provvedimento conferma le disposizioni contenute nel precedente DPCM 22.1.2013
(relativo alla detassazione 2013). Di conseguenza, in attesa dei consueti
chiarimenti ministeriali, dovrebbero rimanere validi i criteri di individuazione
delle somme detassabili nonché le modalità e i termini di deposito degli
accordi collettivi che le prevedono.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 104/2013 e 80/2013
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Responsabile di
Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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GU n.98 del 29-4-2014
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio
2014
Modalita' di attuazione delle
misure
sperimentali per l'incremento
della produttivita' del lavoro
nel periodo 1º gennaio - 31 dicembre 2014
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il comma 481 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
(legge di stabilita' 2013), che dispone la proroga nel periodo 1°
gennaio - 31 dicembre 2013 di misure sperimentali per l'incremento
della produttivita' del lavoro, introducendo una speciale
agevolazione, nel limite massimo di 950 milioni di euro nel 2013 e di
400 milioni di euro nel 2014 e prevedendo che con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nel rispetto del richiamato onere
massimo, siano stabilite le relative modalita' di attuazione;
Visto il comma 482 del medesimo art. 1 della legge n. 228 del 2012,
secondo cui le misure di cui al comma 481 si applicano con le
medesime modalita' anche per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31
dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di
euro, prevedendo che il relativo onere non possa essere superiore a
600 milioni di euro per l'anno 2014 e a 200 milioni di euro per
l'anno 2015 e fissando il termine per l'emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al terzo periodo del
medesimo comma 481 al 15 gennaio 2014;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2013, n.
75, con il quale sono state definite le modalita' di attuazione delle
misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del lavoro
nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 1,
comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228;
Considerata la necessita' di definire le predette misure
sperimentali applicabili per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre
2014 entro il limite delle risorse stanziate dal citato comma 482
dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012;
Decreta:
Art. 1
Misura dell'agevolazione
1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014
l'agevolazione di cui all'art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, trova applicazione con esclusivo riferimento al settore
privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non
superiore, nell'anno 2013, ad euro 40.000, al lordo delle somme
assoggettate nel medesimo anno 2013 all'imposta sostitutiva di cui
all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 gennaio 2013.
2. La retribuzione di produttivita' individualmente riconosciuta
che puo' beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, non puo'
comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell'anno 2014,
ad euro 3.000 lordi.
3. Entro il 30 giugno 2014 il Ministero dell'economia e delle
finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministero dello sviluppo economico effettuano un monitoraggio
sull'andamento della speciale agevolazione di cui ai commi 1 e 2,
anche al fine dell'eventuale adozione di specifiche proposte e
iniziative di revisione.
4. Continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, le
disposizioni recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 gennaio 2013.
II presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 febbraio 2014
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Patroni Griffi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Saccomanni
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2014, n. 956