Circolare n.85/2014

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Roma, 30 aprile 2014

 

Circolare n. 85/2014

 

Oggetto: Tributi – Detassazione su somme erogate per incrementi di produttività – Modalità attuative – DPCM 19.2.2014, su G.U. n. 98 del 29.4.2014.

 

In attuazione della legge di stabilità 2013 (art. 1, commi 481 e 482 della legge n. 228/2012) anche per quest’anno è operativa la detassazione dei premi di produttività corrisposti ai lavoratori in virtù di accordi collettivi (aziendali o territoriali).

 

Come è noto, la detassazione consiste nell’applicazione sulle somme in questione di un’imposta del 10% (sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali) applicabile, entro il limite complessivo di 3.000 euro lordi annui per ciascun beneficiario (in precedenza 2.500 euro), ai lavoratori che nel 2013 abbiano percepito un reddito imponibile non superiore a 40.000 euro.

 

Il nuovo provvedimento conferma le disposizioni contenute nel precedente DPCM 22.1.2013 (relativo alla detassazione 2013). Di conseguenza, in attesa dei consueti chiarimenti ministeriali, dovrebbero rimanere validi i criteri di individuazione delle somme detassabili nonché le modalità e i termini di deposito degli accordi collettivi che le prevedono.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 104/2013 e 80/2013

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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GU n.98 del 29-4-2014

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 2014

Modalita'  di attuazione  delle  misure  sperimentali  per  l'incremento

della produttivita' del lavoro nel periodo 1º gennaio - 31 dicembre 2014

 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il comma 481 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
(legge di stabilita' 2013), che dispone la  proroga  nel  periodo  
gennaio - 31 dicembre 2013 di misure  sperimentali  per  l'incremento
della   produttivita'   del   lavoro,   introducendo   una   speciale
agevolazione, nel limite massimo di 950 milioni di euro nel 2013 e di
400 milioni di euro  nel  2014  e  prevedendo  che  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  nel  rispetto  del  richiamato  onere
massimo, siano stabilite le relative modalita' di attuazione; 
  Visto il comma 482 del medesimo art. 1 della legge n. 228 del 2012,
secondo cui le misure di  cui  al  comma  481  si  applicano  con  le
medesime modalita' anche per il periodo dal 1°  gennaio  2014  al  31
dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 800  milioni  di
euro, prevedendo che il relativo onere non possa essere  superiore  a
600 milioni di euro per l'anno 2014 e  a  200  milioni  di  euro  per
l'anno 2015 e fissando il termine per l'emanazione  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui  al  terzo  periodo  del
medesimo comma 481 al 15 gennaio 2014; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo  2013,  n.
75, con il quale sono state definite le modalita' di attuazione delle
misure sperimentali per l'incremento della produttivita'  del  lavoro
nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre  2013,  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
  Considerata  la  necessita'  di   definire   le   predette   misure
sperimentali applicabili per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre
2014 entro il limite delle risorse stanziate  dal  citato  comma  482
dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012; 
 
                             Decreta: 
 
                               Art. 1 
                      Misura dell'agevolazione 
  1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e  il  31  dicembre  2014
l'agevolazione di cui all'art. 1, comma 481, della legge 24  dicembre
2012, n. 228, trova applicazione con esclusivo riferimento al settore
privato e  per  i  titolari  di  reddito  da  lavoro  dipendente  non
superiore, nell'anno 2013, ad  euro  40.000,  al  lordo  delle  somme
assoggettate nel medesimo anno 2013 all'imposta  sostitutiva  di  cui
all'art. 1, comma 1, del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 22 gennaio 2013. 
  2. La retribuzione di  produttivita'  individualmente  riconosciuta
che puo' beneficiare dell'agevolazione di cui al comma  1,  non  puo'
comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell'anno 2014,
ad euro 3.000 lordi. 
  3. Entro il 30 giugno  2014  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  il
Ministero  dello  sviluppo  economico  effettuano   un   monitoraggio
sull'andamento della speciale agevolazione di cui ai  commi  1  e  2,
anche al  fine  dell'eventuale  adozione  di  specifiche  proposte  e
iniziative di revisione. 
  4. Continuano  ad  essere  applicate,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni recate dal decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 22 gennaio 2013. 
  II presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 19 febbraio 2014 
 
                                                 p. Il Presidente     
                                           del Consiglio dei Ministri 
                                                 Patroni Griffi       
 
Il Ministro dell'economia 
      e delle finanze 
         Saccomanni  
 
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2014, n. 956