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Roma, 5 maggio 2014
Circolare n. 86/2014
Oggetto: Tributi – Bonus fiscale
per dipendenti e collaboratori – Istruzioni per i sostituti d’imposta -
Circolare Agenzia delle Entrate n.8 del 28.4.2014.
L’Agenzia delle
Entrate ha diramato le istruzioni che i sostituti d’imposta (imprese,
associazioni di categoria) devono seguire per riconoscere a dipendenti e
collaboratori il bonus fiscale introdotto dal Governo Renzi
col recente decreto legge n.66/2014.
Soggetti
beneficiari:
Possono beneficiare del credito fiscale i titolari di reddito di lavoro
dipendente e i titolari di redditi assimilati (es. soci cooperative,
collaboratori coordinati e continuativi); l’importo del reddito 2014, al netto
del reddito derivante dall’abitazione principale, non deve superare i 26 mila
euro; inoltre l’imposta lorda non può essere inferiore all’ammontare delle detrazioni
da lavoro (ex art.13 c.1 Tuir).
Ammontare del bonus: Il bonus è pari a
640 euro per i titolari di redditi fino a 24 mila euro; per i titolari di
redditi oltre 24 mila e fino a 26 mila euro, l’importo del bonus è così
determinato: 640 x (26.000 meno
reddito complessivo) / 2.000.
Ai fini della
determinazione del reddito i sostituti d’imposta devono tener conto del reddito
previsionale che corrisponderanno durante il corrente anno, nonché dei dati in
loro possesso sui redditi di cui il dipendente è titolare per altri rapporti di
lavoro intercorsi durante il 2014.
Periodo di
riconoscimento:
Il bonus deve essere riconosciuto automaticamente dai sostituti d’imposta a
partire dalle retribuzioni erogate a maggio; l’Agenzia delle Entrate ha ammesso
la possibilità che per eccezionali ragioni tecniche legate alle procedure di
pagamento delle retribuzioni, i sostituti possano riconoscere il bonus a
partire dalle retribuzioni erogate a giugno. L’ammontare del bonus deve essere
rapportato alla durata del rapporto di lavoro nell’anno: per i dipendenti che
lavorano l’intero anno l’importo del bonus arriva, com’è noto, a 80 euro
mensili da maggio a dicembre. Per il mantenimento dell’agevolazione nel 2015
saranno necessari ulteriori provvedimenti.
Modalità
di erogazione:
Per erogare il bonus i sostituti d’imposta devono utilizzare l’ammontare
complessivo delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga (oltre alle
ritenute Irpef, quelle delle addizionali regionali e comunali, nonché le
ritenute relative all’imposta sostitutiva sui premi di produttività e al
contributo di solidarietà); in caso di incapienza del monte ritenute che non consenta
l’erogazione a tutti i percipienti, devono essere utilizzati i contributi
previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga (i quali non devono quindi
essere versati all’Inps). L’importo del credito riconosciuto va indicato nel Cud (certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente
e assimilati).
Credito
non spettante:
Spetta ai dipendenti e collaboratori comunicare ai sostituti l’eventuale
mancanza del diritto al bonus, per esempio perché titolari di un reddito
complessivo superiore a 26 mila euro derivante da redditi diversi da quelli
erogati dal sostituto d’imposta. Qualora la comunicazione del dipendente arrivi
in ritardo, il sostituto dovrà recuperare il credito già erogato scomputandolo
dai successivi emolumenti.
Irrilevanza
ai fini Irap: Il
credito non concorre alla formazione del reddito, per cui non costituisce
retribuzione del lavoratore e non deve essere considerato ai fini del calcolo
della base imponibile Irap del sostituto d’imposta.
Daniela Dringoli |
Allegati
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