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Roma, 9 maggio 2014
Circolare n. 92/2014
Oggetto: Tributi – Riduzione Irap
– Effetti sull’acconto - Art. 2 D.L. 24.4.2014, n.66, su G.U. n.95 del
24.4.2014.
La riduzione dell’aliquota
dell’Irap, l’imposta regionale sulle attività produttive, introdotta col
recente decreto legge per il rilancio dell’economia indicato in oggetto, ha
effetti sul versamento dell’acconto dell’imposta 2014 parzialmente e solo per
chi adotta il metodo previsionale.
Com’è noto, la
riduzione per le imprese è pari allo 0,4 per cento; l’aliquota di base è
infatti passata a decorrere da quest’anno dal 3,9 al 3,5 per cento. Nelle
Regioni dove l’aliquota di base è stata innalzata si applica comunque la
riduzione di 0,4 punti percentuali.
Per
il calcolo dell’acconto dell’Irap 2014 da versare il prossimo mese di giugno, peraltro,
è stato imposto di non applicare l’aliquota ridotta, bensì un’aliquota
intermedia (di base 3,75 per cento) che vale solo nel caso in cui si adotti il
metodo previsionale, metodo che si utilizza quando si ipotizza un calo
dell’attività per l’anno in corso.
Per
la generalità delle imprese che determinano l’acconto col metodo storico (ad
es. una società di capitali versa il 101,5 per cento dell’Irap dovuta per il 2013),
il beneficio finanziario della riduzione Irap si manifesterà dal prossimo anno.
Daniela Dringoli |
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Responsabile di
Area |
Allegato
uno |
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D/d |
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G.U. n.95 del 24.4.2014
DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014,
n. 66
Misure urgenti per
la competitivita' e
la giustizia sociale.
TITOLO I
Riduzioni di imposte e norme
fiscali
CAPO I
Rilancio dell'economia attraverso la
riduzione del cuneo fiscale
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente
decreto-legge:
Art. 1
OMISSIS
Art. 2
(Disposizioni in materia di
IRAP)
1. A decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso
al 31 dicembre
2013, al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.
446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16,
comma 1, le parole "l'aliquota del
3,9 per
cento" sono
sostituite dalle seguenti:
"l'aliquota del 3,50
per
cento";
b) all'articolo 16, comma 1-bis,
sono apportate le
seguenti
modificazioni:
1) alla lettera a),
le parole "l'aliquota del 4,20 per
cento"
sono sostituite
dalle seguenti: "l'aliquota del 3,80 per cento";
2) alla lettera b),
le parole "l'aliquota del 4,65 per
cento"
sono sostituite
dalle seguenti: "l'aliquota del 4,20 per cento";
3) alla lettera c),
le parole "l'aliquota del 5,90 per cento"
sono sostituite
dalle seguenti: "l'aliquota del 5,30 per cento";
c) all'articolo 45,
comma 1, le parole "nella misura dell'1,9 per
cento" sono
sostituite dalle seguenti: "nella
misura del 1,70
per
cento".
2. Ai fini della
determinazione dell'acconto relativo al periodo di
imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2013
secondo il
criterio previsionale,
di cui all'articolo 4 del
decreto legge 2
marzo 1989, n.
69, convertito con
modificazioni, dalla legge
27
aprile 1989, n. 154,
in luogo delle aliquote di cui alle lettere
a),
b), e c) del
comma 1 applicabili al periodo di imposta
successivo a
quello in corso al 31
dicembre 2013, si tiene conto, rispettivamente,
delle aliquote del
3,75; 4,00; 4,50; 5,70 e 1,80 per cento.
3. All'articolo 16,
comma 3, del decreto legislativo 15
dicembre
1997, n. 446, le parole "fino ad un massimo di un punto percentuale"
sono sostituite
dalle seguenti: "fino ad un massimo
di 0,92 punti
percentuali".
4. Le aliquote
dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive
vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto,
qualora
variate ai sensi
dell'articolo 16, comma 3, del
decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 5,
comma 1, del
decreto
legislativo 6 maggio 2011,
n. 68, sono rideterminate applicando
le
variazioni adottate alle
aliquote previste dal comma 1 del presente
articolo.
CAPO II
Trattamento fiscale dei redditi di
natura finanziaria e altre
disposizioni
fiscali
Art. 3
OMISSIS
Art. 51
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana
e
sara' presentato alle Camere per
la conversione in legge.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello
Stato, sara'
inserito
nella Raccolta
ufficiale degli atti
normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo
e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi'
24 aprile 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Padoan, Ministro dell'economia
e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
ALLEGATI OMISSIS