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Roma, 9 maggio 2014

 

Circolare n. 92/2014

 

Oggetto: Tributi – Riduzione Irap – Effetti sull’acconto - Art. 2 D.L. 24.4.2014, n.66, su G.U. n.95 del 24.4.2014.

 

La riduzione dell’aliquota dell’Irap, l’imposta regionale sulle attività produttive, introdotta col recente decreto legge per il rilancio dell’economia indicato in oggetto, ha effetti sul versamento dell’acconto dell’imposta 2014 parzialmente e solo per chi adotta il metodo previsionale.

 

Com’è noto, la riduzione per le imprese è pari allo 0,4 per cento; l’aliquota di base è infatti passata a decorrere da quest’anno dal 3,9 al 3,5 per cento. Nelle Regioni dove l’aliquota di base è stata innalzata si applica comunque la riduzione di 0,4 punti percentuali.

 

Per il calcolo dell’acconto dell’Irap 2014 da versare il prossimo mese di giugno, peraltro, è stato imposto di non applicare l’aliquota ridotta, bensì un’aliquota intermedia (di base 3,75 per cento) che vale solo nel caso in cui si adotti il metodo previsionale, metodo che si utilizza quando si ipotizza un calo dell’attività per l’anno in corso.

 

Per la generalità delle imprese che determinano l’acconto col metodo storico (ad es. una società di capitali versa il 101,5 per cento dell’Irap dovuta per il 2013), il beneficio finanziario della riduzione Irap si manifesterà dal prossimo anno.

 

 

Daniela Dringoli

 

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n.95 del 24.4.2014

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Misure  urgenti  per  la  competitivita'  e  la  giustizia   sociale.

 

                               TITOLO I

               Riduzioni di imposte e norme fiscali

                                CAPO I

    Rilancio dell'economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

                                Emana

 

il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1

                               OMISSIS

 

                               Art. 2

                   (Disposizioni in materia di IRAP)

   1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello  in  corso

al 31 dicembre 2013, al decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.

446,  sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 16, comma 1, le parole "l'aliquota  del  3,9  per

cento" sono sostituite  dalle  seguenti:  "l'aliquota  del  3,50  per

cento";

    b) all'articolo 16,  comma  1-bis,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

      1) alla lettera a), le parole "l'aliquota del 4,20  per  cento"

sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 3,80 per cento";

      2) alla lettera b), le parole "l'aliquota del 4,65  per  cento"

sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 4,20 per cento";

      3) alla lettera c), le parole "l'aliquota del 5,90  per  cento"

sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 5,30 per cento";

    c) all'articolo 45, comma 1, le parole "nella misura dell'1,9 per

cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella  misura  del  1,70  per

cento".

  2. Ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di

imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013  secondo  il

criterio previsionale, di cui all'articolo  4  del  decreto  legge  2

marzo 1989, n. 69,  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  27

aprile 1989, n. 154, in luogo delle aliquote di cui alle lettere  a),

b), e c) del comma 1 applicabili al periodo di imposta  successivo  a

quello in corso al 31 dicembre 2013, si tiene conto, rispettivamente,

delle aliquote del 3,75; 4,00; 4,50; 5,70 e 1,80 per cento.

  3. All'articolo 16, comma 3, del  decreto legislativo  15  dicembre

1997, n. 446, le parole "fino ad un massimo di un punto  percentuale"

sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo  di  0,92   punti

percentuali".

  4. Le aliquote dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive

vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,  qualora

variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del  decreto  legislativo

15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo  5,  comma  1,  del  decreto

legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono  rideterminate  applicando  le

variazioni adottate alle aliquote previste dal comma 1  del  presente

articolo.

 

                               CAPO II
     Trattamento fiscale dei redditi di natura finanziaria e altre
                       disposizioni fiscali

 

                               Art. 3

                               OMISSIS

 

                               Art. 51

                          (Entrata in vigore)

   1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

    Il presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'

inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

 

      Dato a Roma, addi' 24 aprile 2014

 

                                  NAPOLITANO

 

                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei

                                  ministri

 

                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e

                                  delle finanze

 

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

ALLEGATI OMISSIS