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Roma, 16 giugno
2014
Circolare n. 116/2014
Oggetto: Tributi –
Il Ministero delle
Finanze ha comunicato la proroga della odierna scadenza dei versamenti
derivanti dalla dichiarazione dei redditi.
Unico e Irap slittano al 7 luglio - Sono interessate
le imprese che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi
di settore. Le imprese del mondo confederale possono tutte usufruire della
proroga. Il
nuovo termine è il 7 luglio. Dall’8 luglio al 20 agosto si potrà pagare con una
maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse.
TASI - Anche per quanto riguarda il nuovo
tributo comunale per i servizi indistinti – TASI – per il quale la maggior
parte dei comuni non ha ancora approvato la relativa aliquota, è arrivata la
proroga dei versamenti. La prima rata potrà essere pagata il 16 ottobre
prossimo. Qualora il comune non deliberi l’aliquota entro la prima decade di
settembre, inoltre, la TASI dovrà essere pagata in un’unica soluzione entro il
16 dicembre applicando l’aliquota di base dell’1 per mille e nel rispetto della
misura complessiva TASI più IMU del 10,6 per mille. La proroga è contenuta nel
decreto legge n.88/2014 in via di conversione parlamentare.
Daniela Dringoli |
Allegati
due |
Responsabile di
Area |
D/d |
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO STAMPA N.
144 DEL 14.6.2014
Proroga
al 7 luglio per i versamenti delle dichiarazioni fiscali.
Interessati
tutti i contribuenti con studi di settore
Slitta
dal 16 giugno al 7 luglio 2014, il termine per effettuare i versamenti
derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla
dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano
attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Lo
prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan,
che e' stato firmato dal premier Matteo Renzi e che e' in corso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La
proroga riguarda anche i contribuenti che, pur facendo parte delle categorie
per le quali sono previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione
o inapplicabilità (ad esempio, nel caso di non normale svolgimento di attività,
o per il primo anno di attività) o i contribuenti che rientrano nel regime
fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in
mobilità.
Usufruiscono
inoltre della proroga i contribuenti che partecipano a società, associazioni e
imprese soggette agli studi di settore.
Dopo
il 7 luglio e fino al 20 agosto 2014 i versamenti possono essere eseguiti con
una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.
G.U. n. 132 del 10.6.2014
DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n. 88
Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI
per l'anno 2014.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'interno;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014
1. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, gli ultimi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "A
decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo
disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro
richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi
modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del
presente comma, il versamento della prima rata della TASI e'
effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni,
esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al
citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio
2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto
termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI
e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni
concernenti le aliquote e le detrazioni, nonche' dei regolamenti
della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto
legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal
fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette
deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10
settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso
di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10
settembre 2014, il versamento della TASI e' effettuato in un'unica
soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base
dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del
limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al
quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per
ciascuna tipologia di immobile non puo' essere superiore all'aliquota
massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione
alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante,
nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine
del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della
percentuale di cui al comma 681, e' pari al 10 per cento
dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento
alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato
invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio
2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla
Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno,
entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di
solidarieta' comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito
annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per
ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,
da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno
comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli
eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove
le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo
spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale.
L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i
comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite
il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati
dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di
ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo
di solidarieta' comunale nel medesimo anno.".
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 9 giugno 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Alfano, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Orlando