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Roma, 10 luglio
2014
Circolare n. 130/2014
Oggetto: Finanziamenti – Proroga
al 31 dicembre 2014 della validità dell’Accordo ABI-Associazioni di categoria
per l’accesso al credito delle PMI.
L’ABI e le
principali associazioni di categoria, tra cui Confetra, hanno prorogato fino al
31 dicembre 2014 la validità dell’accordo per favorire l’accesso al credito
alle piccole e medie imprese.
Moratoria dei mutui: Le imprese possono
chiedere la sospensione per 12 mesi del versamento della quota capitale delle
rate di mutuo e dei canoni di leasing immobiliare (6 mesi nel caso di leasing
mobiliare); possono beneficiare della sospensione le imprese che non abbiano
già usufruito dell’analoga misura in base all’accordo del 28 febbraio 2012,
mentre è possibile sospendere nuovamente i finanziamenti che già erano stati
sospesi in base al primo accordo del 3 agosto 2009. Le operazioni di
sospensione sono realizzate allo stesso tasso d’interesse previsto dal
contratto originario.
Allungamento dei finanziamenti: E’ possibile
chiedere l’allungamento della durata dei mutui, nonché il differimento in
avanti fino a 270 giorni delle scadenze dei crediti a breve, quali le
anticipazioni di crediti certi ed esigibili. Anche per questa fattispecie,
possono usufruire della misura le imprese che non ne abbiano già beneficiato in
base all’accordo del 16 febbraio 2011 e del 28 febbraio 2012. I mutui che siano
stati sospesi, al termine del periodo di sospensione possono usufruire
dell’allungamento (le relative domande possono essere presentate fino al 31
dicembre 2014). Le operazioni di allungamento, se accompagnate da un
rafforzamento patrimoniale o da processi aggregativi sono effettuate a
condizioni di tasso invariato; negli altri casi la variazione del tasso non
potrà essere superiore a 2 volte il tasso originario.
Finanziamenti per investimenti: Alle società di
capitali che avviano processi di rafforzamento patrimoniale, le banche
concedono un finanziamento proporzionale all’aumento dei mezzi propri
realizzati dall’impresa.
Come
per il passato, le imprese per essere ammesse alle misure agevolative devono
essere “in bonis”, cioè non devono avere posizioni
debitorie classificate come sofferenze, partite incagliate, esposizioni
ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni, né avere procedure
esecutive in corso.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n. 154/2013
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Responsabile di
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D/d |
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