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Roma, 25 luglio
2014
Circolare n. 143/201
Oggetto: Dogane – Depositi Iva –
Illegittima la richiesta dell’Iva già versata con autofattura – Sentenza Equoland della Corte
di Giustizia UE 17.7.2014, C-272/13.
Un nuovo punto
fermo a favore degli operatori: la Corte di Giustizia Europea, interpellata
dalla Commissione Tributaria della Toscana nell’ambito di un giudizio sui
depositi Iva, ha affermato che in base al principio della neutralità dell’Iva
una normativa nazionale non può imporre il pagamento dell’Iva già regolarizzato
col meccanismo dell’autofattura (cd reverse charge).
La controversia
verteva sulla nota questione della mancata introduzione fisica della merce nel
magazzino Iva, con conseguente applicazione della sanzione del 30 per cento,
nonché pretesa del versamento dell’Iva nonostante l’imposta fosse stata già
assolta all’interno con l’autofattura.
La portata della
sentenza è davvero rilevante perché chiarisce una volta per tutte che non c’è
distinzione tra Iva interna e Iva in dogana, come viceversa riteneva oggi la
nostra Corte di Cassazione (es. Sentenza 19.5.2010, n.12262).
Gli effetti si
esplicheranno non solo sulle controversie in merito ai depositi Iva, ma anche
su altre controversie riguardanti l’Iva non versata in dogana, ma regolarizzata
all’interno con autofattura, come ad esempio l’Iva sulle royalties.
Anche il regime
sanzionatorio doganale, basato sul valore dei diritti doganali compresa l’Iva,
dovrebbe subire modifiche in senso favorevole agli operatori.
Daniela Dringoli |
Allegato
uno |
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D/d |
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Corte di Giustizia UE, sez. VI, sentenza 17 luglio 2014,
C-272/13
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 16 della sesta direttiva 77/388/CEE
del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari
– Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile
uniforme (GU L 145, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2006/18/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2006 (GU L 51, pag.
12; in prosieguo: la «sesta direttiva»), nonché
degli articoli 154 e 157 della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa
al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(GU L 347, pag. 1; in prosieguo:
la «direttiva IVA»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Equoland Soc. coop. arl (in prosieguo: la «Equoland») e l’Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno (in prosieguo: l’«Ufficio») in merito a una decisione di quest’ultima che faceva obbligo alla Equoland di pagare l’imposta sul valore
aggiunto (in prosieguo: l’«IVA») in relazione
all’importazione su merci non introdotte fisicamente in un deposito
fiscale, sebbene
essa avesse già versato
tale imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile («reverse charge»).
Omissis
Ciò premesso, la Commissione
tributaria regionale per la Toscana ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Secondo l’art. 16 della [sesta
direttiva] e gli artt. 154 e 157 della [direttiva IVA] la destinazione dei beni importati
in un regime di deposito diverso da quello doganale, e cioè di deposito IVA, è sufficiente
a consentire l’esenzione del pagamento dell’IVA all’importazione anche laddove l’introduzione avvenga solo cartolarmente e non fisicamente?
2) La [sesta direttiva]
e la [direttiva IVA] ostano alla prassi con cui uno Stato membro riscuote l’IVA all’importazione nonostante questa – per errore o irregolarità – sia stata assolta in reverse charge mediante emissione di autofattura e contestuale registrazione nel registro
delle vendite e degli acquisti?
3) Viola il principio di neutralità dell’IVA la pretesa dello Stato membro di esigere l’IVA
assolta in reverse charge mediante emissione di autofattura e contestuale registrazione nel registro
delle vendite e degli acquisti?».
Omissis
P.Q.M.
la
Corte (Sesta Sezione) dichiara:
2)
La sesta direttiva
77/388, come modificata dalla direttiva 2006/18,
deve essere interpretata nel senso che, conformemente al principio di neutralità
dell’imposta sul valore aggiunto, essa osta
ad una normativa nazionale in forza della quale uno Stato membro richiede il pagamento
dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile, mediante un’autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti
e delle vendite del soggetto passivo.