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della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel.
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Roma, 9 settembre
2014
Circolare n. 155/2014
Oggetto: Autotrasporto –
Finanziamenti per formazione professionale – Scadenza del 15 ottobre 2014 –
DD.MM. 19.6.2014 e 7.7.2014 su G.U. n.208 dell’8.9.2014.
Entro il 15 ottobre
2014 le imprese di autotrasporto merci in conto terzi possono presentare
istanza di finanziamento di progetti formativi.
Si tratta, com’è
noto, di una misura operativa già da alcuni anni che nell’attuale edizione gode
di uno stanziamento pari a 10 milioni di euro.
Soggetti beneficiari – Possono
presentare domanda di finanziamento le imprese nazionali di autotrasporto di
merci in conto terzi, e loro cooperative e consorzi, regolarmente iscritte al
REN (ovvero all’Albo nel caso di imprese che esercitano l’attività
esclusivamente con veicoli di peso fino a 1,5 tonnellate). La formazione deve
essere rivolta a titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti e addetti
regolarmente inquadrati nel CCNL. Non è finanziabile la formazione obbligatoria
(es. corsi per l’accesso alla professione, corsi CQC, corsi patente, ecc.).
Ciascuna impresa può presentare una sola istanza di finanziamento.
Enti attuatori – Possono essere
proposti per il finanziamento piani formativi aziendali, interaziendali,
territoriali e strutturati per filiera; i soggetti attuatori devono essere enti
di diretta emanazione di associazioni presenti nel Comitato Centrale dell’Albo,
ovvero essere associazioni temporanee di imprese o di scopo comprendenti i
suddetti enti.
Misura del finanziamento – Il contributo
massimo erogabile per l’attività formativa è pari a 150 mila euro per impresa,
ed è limitato a determinati massimali: non più di 30 ore di formazione per
singolo soggetto; non oltre 120 euro/ora per compenso ai docenti; non oltre 30
euro/ora per compenso tutor; non oltre il 20% del totale dei costi ammissibili
può essere destinato a servizi di consulenza; la formazione a distanza non può
superare il 10% del totale delle ore di formazione. L’erogazione del contributo
avverrà al termine della realizzazione del progetto formativo.
Durata dei progetti formativi – La formazione non
dovrà essere avviata prima del 31 dicembre 2014 e dovrà terminare entro il 21
giugno 2015; entro il 28 giugno 2015 dovrà essere inviata la relativa
rendicontazione. Sono finanziabili costi di preparazione ed elaborazione del
piano formativo sostenuti antecedentemente all’inizio della formazione, ma
comunque dopo la pubblicazione del decreto in esame (8 settembre).
Modelli per le istanze – Le richieste di
finanziamento devono essere redatte – a pena di inammissibilità – utilizzando il
modello approvato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, compilando tutti i
campi d interesse e allegando tutta la documentazione prevista. La
presentazione deve avvenire entro il 15 ottobre prossimo al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e
per l’intermodalità, via Giuseppe Caraci 36, 00157 Roma; è ammessa la
Raccomandata con Ricevuta di Ritorno, ovvero la consegna a mano. L’eventuale
inammissibilità delle richieste viene comunicata entro fine novembre da RAM
(Rete Autostrade Mediterranee Spa), la società che gestisce le istruttorie per
conto del Ministero.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n. 141/2013
|
Responsabile di
Area |
Allegati
due |
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D/d |
© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla Confetra. |
G.U. n.208 dell’8.9.2014
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 19 giugno 2014
Modalita' per l'erogazione
dei contributi a favore delle iniziative
per la
formazione professionale nel
settore dell'autotrasporto.
IL
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Decreta:
Art. 1
Finalita', beneficiari e intensita'
del contributo
1. Le risorse da
destinare all'agevolazione per nuove
azioni di
formazione
professionale specifica o
generale nel settore
dell'autotrasporto
di cui al
presente decreto, ammontano
complessivamente ad euro 10 milioni, per effetto dell'art. 1,
comma
1, lettera c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle
finanze, prot. 224 in data 20 maggio 2014.
2. I soggetti
destinatari della presente misura
incentivante e,
quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le
imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi,
i cui titolari,
soci,
amministratori, nonche' dipendenti o addetti purche' inquadrati
nel
Contratto Collettivo Nazionale
Logistica, Trasporto e
Spedizioni,
partecipino ad iniziative
di formazione o aggiornamento
professionale,
generale o specifico,
volte all'acquisizione di
competenze adeguate alla gestione d'impresa ed alle nuove
tecnologie,
allo scopo di
promuovere lo sviluppo
della competitivita',
l'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza
sul
lavoro, con esclusione
dei corsi di
formazione finalizzati
all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione
o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per
l'esercizio di
una determinata attivita' di autotrasporto.
3. Le iniziative di cui
al comma 1 sono realizzate attraverso piani
formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati
per
filiere, con riferimento alle attivita' di cui all'art. 1, comma
2,
del decreto ministeriale 6 novembre 2009, nel rispetto dei requisiti
previsti all'art. 2 del presente decreto. Indipendentemente dal
piano
formativo proposto, potranno
essere oggetto di
finanziamento
esclusivamente le attivita' di formazione dirette ai destinatari che
possiedano i requisiti richiesti al precedente comma 2.
4. Ai fini del
finanziamento, l'attivita' formativa
potra' essere
avviata soltanto a partire dal 1° dicembre 2014 e va
in ogni caso
terminata entro e non oltre il termine di cui al successivo art.
3,
comma 3. Potranno
essere ammessi costi
di preparazione ed
elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a
tale data,
purche' successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale
del presente decreto.
5. Ai fini dell'erogazione del
contributo di cui
al presente
decreto,
l'intensita' massima del
contributo, le relative
maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in base
a quanto
previsto dall'art. 31
del Regolamento generale
in materia di
esenzione dagli aiuti di Stato adottato dalla Commissione
europea in
data 21 maggio 2014.
Art. 2
Termine di proposizione delle domande
e requisiti
1. Possono proporre
domanda di accesso ai contributi:
a) le imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi aventi
sede principale o
secondaria in Italia
iscritte al Registro
Elettronico Nazionale istituito dal Regolamento (CE) n.
1071/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio
del 21 ottobre
2009 ovvero,
relativamente alle imprese che esercitano esclusivamente
con veicoli
di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, all'Albo
nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi;
b) le strutture societarie
iscritte nella sezione speciale
del
predetto Albo ai sensi del comma 5-bis dell'art. 1 del decreto-legge
6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30
marzo 1987, n. 132, risultanti dall'aggregazione delle imprese
di cui
al precedente punto a), costituite a norma del libro
V titolo VI,
capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e
II-bis, del
codice civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto di
merci
per conto di terzi iscritte nella citata sezione speciale
dell'Albo.
2. Ogni impresa
richiedente, anche se associata ad un consorzio o a
una cooperativa, deve rispettare quanto previsto dall'art. 1,
comma 2
e dal comma 1 del presente articolo, puo' presentare una sola
domanda
di contributo e, a tal fine, puo' conferire delega alla
presentazione
della domanda di ammissione al contributo al soggetto
prescelto come
attuatore dell'azione formativa, fermo restando che
l'erogazione del
contributo avverra' esclusivamente a favore dell'impresa
medesima.
3. Le domande,
redatte utilizzando esclusivamente - a pena
di
inammissibilita' - il modulo che si allega, come parte
integrante, al
presente decreto (Allegato 1), riempiendo tutti i campi di interesse
e corredandole di tutta la documentazione ivi prevista, devono
essere
presentate successivamente alla data di pubblicazione
del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale ed entro il termine perentorio
del
15 settembre 2014 al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti -
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita',
Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con
avviso
di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la Direzione
generale medesima. In tale ultima ipotesi, l'ufficio
di segreteria
della Direzione generale rilascera' ricevuta comprovante
l'avvenuta
consegna.
4. Nella domanda devono
essere obbligatoriamente indicati - a
pena
di inammissibilita' - gli elementi previsti dall'art. 5, comma
1, del
decreto del Presidente
della Repubblica 29
maggio 2009, n. 83,
nonche' il soggetto attuatore delle azioni formative,
conformemente
all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
29
maggio 2009, n. 83, il
quale non potra'
in alcun caso
essere
modificato. In nessun caso l'ente attuatore
designato puo' a sua
volta delegare una o piu' operazioni inerenti all'attivita'
formativa
a soggetti che non siano
in possesso dei
requisiti previsti dal
citato all'art. 3,
comma 2, del
decreto del Presidente
della
Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pena l'esclusione del
progetto dal
finanziamento. Ove la domanda sia proposta dai soggetti di cui
alla
lettera b) del comma 1 del presente articolo, dovra' essere allegato
obbligatoriamente - a pena
di inammissibilita' -
l'elenco delle
imprese partecipanti all'attivita' formativa,
con indicazione del
numero di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale
istituito dal
Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese che
esercitano
esclusivamente con veicoli di massa complessiva conto di terzi
fino a
1,5 tonnellate, all'Albo nazionale degli autotrasportatori di
cose
per conto di terzi. Durante lo svolgimento dell'attivita' formativa
non sono ammesse sostituzioni
di imprese associate
o consorziate
superiori al 10% dei partecipanti, come risultanti dall'elenco
di cui
al periodo che precede.
5. Il contributo
massimo erogabile per
l'attivita' formativa,
fissato in euro 150.000 per impresa o, nel caso di
raggruppamento di
imprese, per ogni impresa che all'interno del raggruppamento stesso
concretamente partecipi all'attivita' formativa, e' comunque
limitato
ai seguenti massimali:
Ore di formazione:
trenta per ciascun partecipante;
Compenso della docenza
in aula: centoventi euro/ora;
Compenso dei tutor:
trenta euro/ora;
Servizi di consulenza
a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale
dei costi ammissibili.
Relativamente ad ogni
progetto formativo la formazione a distanza
non potra' superare il 10% del totale delle ore di formazione.
6. Alla
domanda dovranno essere
allegati - a
pena di
inammissibilita' - un programma del corso comprendente le
materie di
insegnamento, la durata dello stesso e il numero
complessivo delle
ore di insegnamento, il numero dei destinatari
dell'iniziativa, il
preventivo della spesa
(suddiviso per formazione
generale e
formazione specifica e nelle seguenti voci: costi della
docenza in
aula, costi dei tutor, altri costi per l'erogazione della
formazione,
spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al progetto,
ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per
la quota da
riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione,
costi
dei servizi di
consulenza relativi all'iniziativa formativa
programmata, costi di personale dei
partecipanti al progetto
di
formazione e spese generali indirette, secondo le modalita'
dettate
dall'art. 31 del Regolamento generale in materia di esenzione
dagli
aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea in data 21
maggio
2014) e il calendario del corso (giorno, ora e sede ove si
svolge il
corso medesimo). Qualsiasi
modifica di uno
o piu' elementi
del
calendario del corso o
spostamento della sede
dello stesso deve
essere comunicata all'indirizzo incentivoformazione@ramspa.it
perentoriamente almeno tre giorni prima
rispetto alla prima
data
utile che si intende modificare, fatti salvi comprovati casi di
forza
maggiore, pena l'esclusione del progetto.
Art. 3
Attivita' istruttoria ed erogazione
dei contributi
1. Per
i profili connessi
all'espletamento dell'attivita'
istruttoria
finalizzata all'erogazione dei
contributi per la
formazione professionale il
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti si avvale,
mediante apposita convenzione,
della Rete
Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM).
2. La Commissione
istituita ai sensi dell'art. 5,
comma 2, del
decreto del Presidente
della Repubblica 29
maggio 2009, n. 83,
avvalendosi della Societa' RAM, procede entro la data del 28
novembre
2014 alla verifica
dei requisiti di
ammissibilita' e comunica
l'eventuale inammissibilita'. Sono inammissibili le istanze:
a) per le quali la
domanda di finanziamento risulti non
conforme
o carente anche di uno solo
dei requisiti previsti
ai precedenti
articoli;
b) per
le quali le
dichiarazioni
autocertificate risultino
mancanti o non conformi o carenti anche di uno
solo dei requisiti
previsti;
c) pervenute oltre i
termini previsti;
d) presentate da
imprese, anche se associate ad un consorzio o
a
una cooperativa, che hanno gia' inoltrato una istanza;
e) nelle quali
il preventivo della
spesa formulato risulti
difforme dai massimali stabiliti all'art. 2, comma 5;
f) nelle quali
l'impresa beneficiaria o il soggetto attuatore non
risultino conformi a quanto richiesto dall'art. 2.
Qualora in esito
all'istruttoria di ammissibilita' emergano
vizi
che possano determinare l'inammissibilita' della domanda,
l'attivita'
formativa non potra' essere avviata fino al completamento
della fase
procedimentale prevista dall'art. 10-bis della legge 7 agosto
1990,
n. 241.
Resta fermo
che, anche in
caso di ammissibilita', non
e'
riconosciuto in favore dell'impresa l'importo del preventivo di
spesa
formulato, che verra' considerato quale
massimale, mentre per il
riconoscimento del contributo si procedera' alla verifica dei
costi
rendicontati e del mantenimento in capo
all'impresa dei requisiti
previsti.
3. L'erogazione del
contributo per le iniziative formative avverra'
al termine della realizzazione del progetto
formativo, che dovra'
essere completato entro il termine perentorio del
22 Maggio 2015.
Entro e non oltre la data del 29 maggio 2015 dovra' essere
inviata,
con le medesime modalita' previste all'art.
2 comma 3,
specifica
rendicontazione dei costi sostenuti, secondo il preventivo
allegato
alla domanda, risultanti dalle fatture in originale o copia
conforme,
accompagnate da idonea documentazione contabile attestante la
prova
certa del loro pagamento, indicate in apposito
elenco, ovvero con
fatture pro-forma unitamente ad una garanzia fideiussoria
«a prima
richiesta», che l'impresa istante stipula a favore dello Stato,
per
il periodo di
un anno, per
l'esatto pagamento delle
spese
rendicontate - e non
ancora pagate -
a fronte dell'iniziativa
formativa effettuata, IVA inclusa. Per la data di invio fara'
fede il
timbro postale o la ricevuta
del Ministero qualora
la consegna
avvenga a mano.
A tale documentazione
dovra' essere allegata una relazione di
fine
attivita' sottoscritta dall'impresa o da soggetto munito di espressa
delega, dalla quale
si evinca la
corrispondenza con il
piano
formativo presentato e con i costi preventivati ovvero i motivi
della
mancata corrispondenza. Dovranno, inoltre, essere allegati i
seguenti
documenti:
1. Elenco dei
partecipanti con, in caso di dipendenti ed addetti,
indicazione del Contratto di lavoro applicato. In caso di
strutture
di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b), andra'
allegato l'elenco
completo delle aziende
partecipanti al progetto
formativo, con
relativo codice partita
IVA e numero
di iscrizione al
Registro
elettronico nazionale delle imprese che esercitano la
professione di
trasportatore su strada (ovvero all'Albo degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi per le imprese che esercitano esclusivamente
con veicoli di
massa complessiva a
pieno carico fino
a 1,5
tonnellate), e, per
ciascuna di esse,
il numero di
singoli
partecipanti e, in caso
di dipendenti ed
addetti, il relativo
Contratto di lavoro applicato;
2. Dettaglio dei
costi per singole
voci relativamente alla
formazione generale e/o specifica;
3. Documentazione
comprovante l'eventuale presenza di
lavoratori
svantaggiati o disabili;
4. Documentazione
comprovante la caratteristica di
piccola o
media impresa;
5. Calendario
definitivo dei corsi svolti;
6. Registri di presenza
firmati dai partecipanti
e vidimati
dall'ente attuatore;
7. Tracciati della
formazione svolta in modalita' e-learning;
8. Dichiarazione
dell'ente di formazione,
resa ai sensi
del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445,
attestante il possesso di competenze da parte dei
docenti rispetto
alle materie oggetto del corso;
9. Dichiarazione, resa
ai sensi del decreto del Presidente
della
Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, con
la quale l'impresa
di
autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa di
autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto
formativo;
10. Coordinate
bancarie dell'impresa.
Qualora in sede di istruttoria
della rendicontazione, l'importo
complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei
parametri di
cui al comma 5 dell'art. 2 del presente decreto venga
superato, il
piano dei costi verra' d'ufficio riparametrato sulla base
dei limiti
massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la
mancanza di
uno o piu' documenti
giustificativi delle attivita'
o dei costi
sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione
saranno
invitati per una sola volta ad integrare la documentazione entro
il
termine perentorio di quindici giorni, decorsi
infruttuosamente il
quale l'istruttoria verra'
conclusa sulla base
della solo
documentazione valida disponibile.
4. La Commissione
istituita ai sensi dell'art. 5,
comma 2, del
decreto del Presidente
della Repubblica 29
maggio 2009, n. 83,
valutati gli esiti dell'attivita' istruttoria sulle
rendicontazioni
presentate, redige
l'elenco delle imprese
ammesse al contributo
medesimo e lo comunica
alla Direzione generale
per il trasporto
stradale e per l'intermodalita', per i conseguenti
adempimenti. La
Commissione valuta
anche l'attivita' di
R.A.M. S.p.A., al
fine
dell'erogazione di quanto ad essa dovuto ai sensi della
Convenzione
di cui al comma 1.
5. L'importo erogato
alle imprese beneficiarie dei
contributi per
la formazione avverra', in ogni caso, nei limiti della capienza
delle
risorse richiamate all'art.
1, comma 1.
Ove al termine
delle
attivita' istruttorie, l'entita' delle risorse finanziarie
non fosse
sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate
ammissibili
per la formazione, al fine di garantire il predetto limite
di spesa,
il contributo da erogarsi sara' proporzionalmente ridotto fra
tutte
le imprese richiedenti.
Art. 4
Verifiche, controlli e revoca dai
contributi
1. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti -
Direzione
generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita'
si riserva
la facolta' di
verificare il corretto
svolgimento dei corsi
di
formazione, durante la
loro effettuazione o
al termine, e di
controllare
l'esatto adempimento dei
costi sostenuti per
l'iniziativa, anche attraverso la verifica delle
registrazioni delle
apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in
formazione.
2. In caso di
accertamento di irregolarita'
o violazioni della
vigente normativa o del presente decreto, di
mancata effettuazione
del corso alla data e nella sede
indicata nel calendario
allegato
alla domanda, come eventualmente modificato ai
sensi dell'art. 2,
comma 6, di una dichiarazione di presenza o frequenza ai
corsi non
corrispondente al vero ovvero di constatazione di una
condotta non
partecipativa degli
iscritti, la Commissione
istituita ai sensi
dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29
maggio 2009, n. 83, provvede ad escludere la domanda
dell'impresa e,
ove il contributo fosse gia' stato erogato, l'impresa
sara' tenuta
alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi
interessi,
ferma restando la denuncia
all'Autorita' Giudiziaria per
i reati
eventualmente configurabili.
3. In caso di
presentazione della garanzia
fideiussoria di cui
all'art. 3, comma 3, l'impresa e' tenuta a trasmettere alla
Direzione
generale per il trasporto stradale, almeno trenta giorni
prima della
scadenza della garanzia stessa, le fatture quietanzate corredate
di
copia del bonifico dei versamenti effettuati a favore
dell'ente di
formazione. In caso di mancato adempimento, la Direzione
Generale per
il trasporto stradale procede, senza indugio, con
l'escussione della
garanzia, fatti salvi i
diritti di regresso
del fideiussore nei
confronti del debitore.
Il presente decreto,
vistato e registrato dai competenti Organi
di
controllo ai sensi di legge, entra in vigore
il giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 19 giugno 2014
Il Ministro: Lupi
Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2014
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare
registro n. 1, foglio n. 3283
Allegato 1
G.U. n.208 dell’8.9.2014
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 7 luglio 2014
Proroga dei termini previsti
dal decreto 19 giugno 2014 relativo alle
modalita' per l'erogazione
dei contributi a favore delle iniziative
per la
formazione professionale nel
settore dell'autotrasporto.
IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Decreta:
Art. 1
Per le ragioni di
cui alle premesse
il termine finale,
gia'
previsto al 15
settembre 2014, per
presentare le domande
di
ammissione ai contributi di cui all'art. 2, comma 3 del decreto
del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 giugno 2014, n.
283,
e' prorogato di trenta giorni.
Sono altresi' prorogati
di trenta
giorni i termini di cui all'art. 1, comma 4, all'art.
3, comma 3,
previsti per l'avvio e
per l'ultimazione dei
percorsi formativi,
nonche' per l'invio della rendicontazione dei corsi.
Il presente decreto,
vistato e registrato dai competenti Organi
di
controllo ai sensi di legge, entra in vigore
il giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 7 luglio 2014
Il Ministro: Lupi