|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel.
068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 9 settembre
2014
Circolare n. 156/2014
Oggetto: Funzione pubblica –
Misure di riforma della P.A. – Legge 11.8.2014, n.114, di conversione del D.L.
n.90/2014, su S.O. alla G.U. n.190 del 18.8.2014.
Sono divenute
definitive le misure di riordino e razionalizzazione della Pubblica
Amministrazione contenute nel decreto legge n.90/2014. Purtroppo la legge di
conversione ha reso meno incisivo il provvedimento.
Di seguito si
evidenziano le disposizioni di piů diretto interesse delle imprese del settore.
Razionalizzazione delle Autoritŕ
indipendenti (art.22)
– Sono stati mantenuti i vincoli di riduzione delle spese imposti alle Autoritŕ
indipendenti, ma sono stati alleggeriti gli obblighi di razionalizzazione sull’utilizzo
dei locali in cui le autoritŕ risiedono. Inoltre non č piů previsto che
l’Autoritŕ di Regolamentazione dei Trasporti debba lasciare la sede di Torino.
La riduzione della spesa va certamente nella giusta direzione, ma, com’č noto,
l’istanza del mondo confederale resta quella di sopprimere l’obbligo per le
imprese di sostenere oneri per il funzionamento delle Autoritŕ.
Riduzione del diritto camerale (art.28) – La legge di
conversione ha previsto che la riduzione del 50% del diritto camerale avvenga
gradualmente in un triennio, anziché a decorrere dal prossimo anno come era
previsto nel decreto legge. Per l’anno 2015 il diritto sarŕ ridotto del 35%,
nel 2016 del 40% e solo a partire dal 2017 sarŕ dimezzato. Com’č noto, le
imprese pagano ogni anno alle Camere di Commercio il diritto calcolato in
percentuale sul fatturato.
White list antimafia (art.29) – E’ stata
confermata la disposizione che prevede l’obbligo di utilizzare negli appalti
pubblici solo le imprese iscritte nelle white list antimafia tenute dalle
Prefetture. L’obbligo riguarda le attivitŕ ad alto rischio di infiltrazioni
mafiose, tra cui l’autotrasporto in conto terzi.
Tar regionali (art.30) – E’ stato
previsto che in assenza di un piano di riassetto organizzativo dei tribunali
amministrativi regionali redatto entro la fine di quest’anno, a decorrere dal
luglio 2015 saranno comunque ridotte le sezioni distaccate dei Tar regionali.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.120/2014
|
Responsabile di
Area |
Allegato
uno |
|
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale č consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla Confetra. |
S.O. n.70 G.U. n.190 del 18.8.2014
LEGGE 11 agosto 2014, n. 114
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge
24 giugno
2014, n. 90, recante misure
urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici
giudiziari.
Titolo I
Misure urgenti per l'efficienza della p.a.
e per il sostegno
dell'occupazione
Capo I
Misure urgenti in materia di lavoro
pubblico
Art. 1
Disposizioni per
il ricambio generazionale nelle
pubbliche
amministrazioni
1. Sono abrogati l'art.
16 del
decreto legislativo 30
dicembre
1992, n. 503, l'art. 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge
25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto
2008, n. 133, e l'art. 9. comma 31, del decreto-legge 31 maggio
2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n.
122.
2. Salvo quanto previsto
dal comma 3, i trattenimenti in servizio
in essere alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono
fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino
alla loro scadenza
se
prevista in data anteriore.
I trattenimenti in
servizio disposti
dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma
2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci
alla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono
revocati.
3. Al
fine di salvaguardare
la funzionalita' degli
uffici
giudiziari, i trattenimenti
in servizio, pur
se ancora non
disposti,
per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili
e
militari
che alla data di entrata in vigore del presente
decreto ne
abbiano
i requisiti ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 30
dicembre
1992, n. 503, e successive modificazioni, sono
fatti
salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista
in data anteriore.
3-bis. In applicazione dell'art. 59,
comma 9,
della legge 27
dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, e
al fine di
salvaguardare
la continuita' didattica e di garantire l'immissione in
servizio
fin dal 1° settembre,
i trattenimenti in
servizio del
personale
della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino
alla
loro scadenza se prevista in data anteriore.
3-ter. Con le procedure di cui all'art. 107
del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti
lo statuto speciale
per il
Trentino-Alto Adige,
di cui al
decreto del Presidente
della
Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, si provvede all'adeguamento del
decreto
del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426,
alle
disposizioni
di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more del
suddetto
adeguamento e della successiva
nomina dei consiglieri
di
Stato
di cui all'art. 14 del medesimo decreto
del Presidente della
Repubblica
n. 426 del 1984, i consiglieri di Stato gia' nominati alla
data
di entrata in vigore del presente decreto, di
cui allo stesso
art.
14, rimangono comunque in servizio fino al 31 dicembre 2015 ove
abbiano
raggiunto l'eta' per il collocamento in quiescenza.
4. (Soppresso).
5.
All'art. 72 del
decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive
modificazioni, il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11.
Con decisione motivata
con riferimento alle
esigenze
organizzative
e ai criteri di scelta applicati e senza
pregiudizio
per la
funzionale erogazione dei
servizi, le pubbliche
amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo
30
marzo 2001, n.
165, e successive
modificazioni, incluse le
autorita'
indipendenti, possono, a decorrere
dalla maturazione del
requisito
di anzianita' contributiva per l'accesso al
pensionamento,
come
rideterminato a decorrere dal 1° gennaio
2012 dall'art. 24,
commi
10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il
rapporto
di lavoro e il contratto
individuale anche del personale
dirigenziale,
con un preavviso di sei mesi e comunque non
prima del
raggiungimento
di un'eta' anagrafica che possa dare luogo a riduzione
percentuale ai
sensi del citato
comma 10 dell'art.
24. Le
disposizioni
del presente comma non si applicano
al personale di
magistratura, ai
professori universitari e ai responsabili
di
struttura
complessa del Servizio sanitario nazionale e si
applicano,
non
prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta', ai
dirigenti
medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del
presente comma
si applicano altresi'
ai soggetti che
abbiano
beneficiato
dell'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre
2003, n.
350,
e successive modificazioni.».
6. All'onere derivante
dal presente articolo pari a 2,6 milioni
di
euro per l'anno 2014, 75,2 milioni di
euro per
l'anno
2015, 113,4 milioni di
euro per l'anno 2016, 123,2 milioni
di
euro per l'anno 2017 e 152,9 milioni di euro
a decorrere
dall'anno 2018, si provvede con le seguenti modalita':
a) all'art. 1, comma
427, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147,
come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b) del
decreto legge
del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge
28 marzo 2014, n. 50, le parole:
«a 1.372,8 milioni
di euro per
l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e
2017 e
a
1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018» sono
sostituite
dalle seguenti: «a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015, a
1.988,1
milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per
l'anno
2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;
b) all'art. 1, comma
428, primo periodo, della legge 27
dicembre
2013, n. 147, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera
c) del
decreto legge del
28 gennaio 2014
n. 4, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole «a
1.028,8
milioni di euro per l'anno
2015, a 1.186,7
milioni di euro a
decorrere dal 2016» sono sostituite dalle seguenti «a 1.104
milioni
di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l'anno
2016, a
1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di
euro a
decorrere dal 2018»;
c) l'allegato
3 alla legge
27 dicembre 2013,
n. 147, e'
sostituito dall'allegato 1 al presente decreto;
d) quanto
a 2,6 milioni
di euro per
l'anno 2014 con
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'art.
9, comma 8,
del decreto-legge n.
30 dicembre 1997,
n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.
30.
7. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1-bis
Rifinanziamento dell'accesso
alla pensione di vecchiaia
anticipata
per i giornalisti
1. Per le finalita' di cui all'art. 41-bis,
comma 7, primo periodo,
del decreto-legge
30 dicembre 2008,
n. 207, convertito,
con
modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' autorizzata la
spesa
di 3 milioni di euro per l'anno 2014, 9
milioni di euro
per
l'anno
2015, 13 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di
euro
per
l'anno 2017, 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di
euro
per l'anno 2019. Con riferimento al primo periodo del
presente
comma
si applica quanto previsto dal
secondo periodo del
comma 7
dell'art.
41-bis del predetto decreto-legge n.
207 del 2008.
Al
secondo periodo
del comma 7
dell'art. 41-bis del
predetto
decreto-legge
n. 207 del 2008, le parole: «all'importo massimo di 20
milioni
di euro annui» sono sostituite dalle
seguenti: «all'importo
massimo
di 20 milioni di euro annui fino all'anno 2013, 23 milioni di
euro
nell'anno 2014, 29 milioni di euro nell'anno 2015, 33 milioni di
euro
nell'anno 2016, 33 milioni di euro nell'anno 2017, 30,8 milioni
di
euro nell'anno 2018, 23 milioni di euro nell'anno
2019 e 20
milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di
cui all'art. 37, comma
1,
lettera b), della legge 5 agosto
1981, n. 416,
e successive
modificazioni,
finanziati ai sensi del presente articolo sono erogati
in
favore di giornalisti dipendenti da aziende che
hanno presentato
al Ministero
del lavoro e
delle politiche sociali
piani di
ristrutturazione
o riorganizzazione in data anteriore
alla data di
entrata
in vigore del presente decreto e a condizione che prevedano,
anche mediante
integrazione dei piani
di ristrutturazione o
riorganizzazione
aziendale gia' presentati, la contestuale assunzione
di
personale giornalistico in possesso
di competenze professionali
coerenti
con la realizzazione dei programmi di
rilancio e sviluppo
aziendale,
nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato
ogni
tre prepensionamenti. Tale
condizione non si
applica alle
imprese i
cui accordi prevedano
un massimo di
cinque
prepensionamenti.
3. L'instaurazione di rapporti di lavoro
dipendente o autonomo di
cui
agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in
forma
di
collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione
di
contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti
che abbiano
optato per i
trattamenti di vecchiaia
anticipata
finanziati
ai sensi del presente articolo,
comporta la revoca
del
finanziamento
concesso, anche nel caso in cui il rapporto
di lavoro
sia
instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo
editoriale.
4. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 1 si provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno
2014, a 9 milioni di euro
per
l'anno 2015 e a 6,8 milioni di euro
per l'anno 2016,
mediante
corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo di cui all'art. 1,
comma
261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
b) quanto a 6,2 milioni di euro per l'anno
2016, a 13 milioni
di
euro
per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e
a 3
milioni
di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente versamento
all'entrata
del bilancio dello Stato, per pari importo
e per i
medesimi
anni, delle risorse disponibili su
apposita contabilita'
speciale,
su cui affluiscono 22 milioni di euro per l'anno 2014 e 11
milioni
di euro per l'anno 2015 della
dotazione del Fondo
di cui
all'art.
1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Alla compensazione dei conseguenti effetti
finanziari sui saldi
di finanza
pubblica recati dal
comma 4 si
provvede mediante
corrispondente
utilizzo del Fondo di cui all'art.
6, comma 2, del
decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni,
dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, pari
a
6,2 milioni di euro per l'anno 2016,
a 13 milioni
di euro per
l'anno
2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di
euro
per l'anno 2019.
6. Il Fondo di cui all'art. 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre
2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre
2008,
n. 189, e successive modificazioni, e'
incrementato di 22
milioni
di euro per l'anno 2014 e di 11 milioni di
euro per l'anno
2015.
7. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato
ad
apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 2
Incarichi direttivi ai
magistrati
1. Dopo il comma 1
dell'art. 13 del decreto
legislativo 5 aprile
2006, n. 160,
sono inseriti i
seguenti: «1-bis. Il
Consiglio
superiore della Magistratura provvede al conferimento delle funzioni
direttive e semidirettive:
a) nel caso di
collocamento a riposo del titolare
per raggiunto
limite di eta' o di decorrenza del termine ottennale previsto
dagli
articoli 45 e 46 del presente decreto, entro la data di vacanza
del
relativo ufficio;
b) negli altri casi,
entro sei
mesi dalla
pubblicazione
della vacanza.
1-ter. In caso di inosservanza dei
termini di cui
al comma
1-bis,
il Presidente della Commissione referente, entro il termine di
trenta
giorni provvede alla formulazione della proposta.».
1-bis. Al terzo periodo del
secondo comma dell'art.
30 del
decreto
del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e
successive
modificazioni, le parole: «Prima che siano
trascorsi due
anni»
sono sostituite dalle seguenti: «Prima
che sia trascorso
un
anno».
2. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter
dell'art. 13
del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, introdotte dal comma 1
del
presente articolo, si applicano alle procedure
concorsuali
relative a vacanze successive alla data di entrata in
vigore della
legge di conversione del presente decreto.
3. In deroga a quanto
previsto dagli articoli
34-bis e 35 del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per il
conferimento delle
funzioni direttive e semidirettive relative alle vacanze
pubblicate
sino al 30 giugno 2015, i magistrati concorrenti
devono assicurare
almeno tre anni di servizio dalla
vacanza prima della
data di
collocamento a riposo.
4. Al secondo comma
dell'art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195,
dopo le parole: «del
processo amministrativo», sono
aggiunti i
seguenti periodi: «Per la tutela giurisdizionale nei confronti dei
provvedimenti
concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e
semidirettivi si segue, per quanto applicabile, il rito
abbreviato
disciplinato dall'art. 119 del codice del processo
amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Nel caso
di azione
di ottemperanza, il giudice amministrativo, qualora sia
accolto il
ricorso, ordina l'ottemperanza ed assegna al Consiglio superiore
un
termine per provvedere. Non si applicano le lettere a) e c) del
comma
4 dell'art. 114 del codice del
processo amministrativo di
cui al
decreto legislativo n. 104 del 2010.».
4-bis. Al comma 4 dell'art. 16 del
decreto-legge 24 aprile 2014,
n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89,
le parole: «15 luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti:
«15
ottobre
2014».
Art. 3
Semplificazione e flessibilita' nel
turn over
1. Le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli
di
cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.
165 e successive modificazione, possono procedere, per l'anno
2014,
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una
spesa
pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo
cessato
nell'anno precedente. La predetta facolta' ad
assumere e' fissata
nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento
per
l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento
a
decorrere dall'anno 2018. Ai
Corpi di polizia, al Corpo nazionale
dei
vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle universita' si
applica
la normativa di settore.
2. Gli enti di ricerca,
la cui spesa per il personale di ruolo
del
singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate
correnti
complessive, come risultanti
dal bilancio consuntivo
dell'anno
precedente, possono procedere,
per gli anni
2014 e 2015,
ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
nel limite di
un contingente di
personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella
relativa
al personale di
ruolo cessato nell'anno
precedente. La predetta
facolta' ad assumere
e' fissata nella
misura del 60
per cento
nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100
per cento
a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 1 gennaio
2014 non si
tiene conto del criterio di calcolo di cui all'art. 35, comma
3, del
decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
3. Le assunzioni di cui
ai commi 1 e 2 sono
autorizzate con il
decreto e le procedure di cui
all'art. 35, comma
4, del decreto
legislativo 30 marzo
2001, n. 165,
previa richiesta delle
amministrazioni
interessate, predisposta sulla
base della
programmazione del fabbisogno, corredata da analitica
dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e
delle conseguenti
economie e dall'individuazione delle
unita' da assumere
e dei
correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il
cumulo
delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non
superiore a tre
anni, nel rispetto
della programmazione del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.
3-bis. Al fine di incrementare i
servizi di prevenzione
e di
controllo
del territorio connessi allo
svolgimento di Expo
Milano
2015,
le Forze di polizia, in deroga a quanto previsto dall'art. 2199
del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo
15
marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni,
sono autorizzate,
in
via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali,
ai
sensi del medesimo art. 2199, allo scorrimento
delle graduatorie
dei
concorsi indetti per l'anno 2013, approvate entro il 31
ottobre
2014,
ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata
quadriennale,
ai sensi del comma 4, lettera b), dello
stesso art.
2199,
relative ai predetti concorsi.
Alle assunzioni di
cui al
presente
comma si provvede nell'ambito delle autorizzazioni previste
dalla
normativa vigente.
3-ter. Per la Polizia di Stato, le assunzioni
di cui al comma 3-bis
del
presente articolo sono disposte con decorrenza dal 1°
settembre
2014, nell'ambito
delle autorizzazioni alle
assunzioni di cui
all'art.
1, comma 464, della legge 27
dicembre 2013, n.
147, e
dell'apposito
fondo ivi previsto per la parte relativa
alla Polizia
di
Stato.
3-quater. I vincitori del concorso per
allievo agente della Polizia
di
Stato indetto nell'anno 2014 ai sensi dell'art. 2199 del codice di
cui
al decreto legislativo 15
marzo 2010, n.
66, e successive
modificazioni,
sono assunti con decorrenza
dal 1° gennaio
2015,
nell'ambito
delle residue autorizzazioni alle assunzioni
di cui al
comma
3-ter del presente articolo e di quelle
gia' previste, per
l'anno
2015, dall'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25
giugno
2008,
n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6
agosto
2008,
n. 133, e successive modificazioni.
3-quinquies. Per il Corpo di polizia
penitenziaria, le assunzioni
di
cui al comma 3-bis del presente articolo
sono disposte, entro
l'anno
2014, con i fondi delle autorizzazioni alle assunzioni di cui
all'art.
1, comma 464, della legge 27
dicembre 2013, n.
147, e
dell'apposito
fondo ivi previsto per la parte relativa
alla polizia
penitenziaria.
3-sexies.
Le assunzioni di
personale nel Corpo
di polizia
penitenziaria,
gia' previste per l'anno 2015
dall'art. 66, comma
9-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 6 agosto
2008, n. 133,
e successive
modificazioni,
sono effettuate a
decorrere dal 1°
gennaio 2015
utilizzando
la graduatoria dei concorsi indicati al comma
3-bis del
presente
articolo.
3-septies. All'attuazione di
quanto previsto dai
commi 3-bis,
3-ter,
3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si provvede nell'ambito delle
risorse
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori
oneri
per la finanza pubblica.
3-octies. Per garantire gli standard
operativi e i
livelli di
efficienza
e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco,
la
dotazione organica della
qualifica di vigile
del fuoco del
predetto
Corpo e' incrementata di 1.030 unita';
conseguentemente la
dotazione
organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella
A
allegata al decreto
legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, e
successive
modificazioni, e' incrementata di 1.030 unita'.
3-novies. Per la copertura dei
posti portati in
aumento nella
qualifica
di vigile del fuoco
ai sensi del
comma 3-octies, e'
autorizzata
l'assunzione di 1.000 unita' mediante
il ricorso, in
parti
uguali, alle graduatorie di cui all'art. 8 del decreto-legge 31
agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30
ottobre
2013, n. 125, e di 30 unita'
secondo le modalita'
di cui
all'art.
148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per le
finalita'
ivi previste.
3-decies. Gli oneri derivanti dalle
disposizioni di cui ai
commi
3-octies
e 3-novies sono determinati nel limite
massimo complessivo
di
euro 130.843 per l'anno 2014, di euro 24.276.826 per l'anno 2015 e
di euro
42.051.482 a decorrere dall'anno 2016. Ai predetti oneri
si
provvede
mediante corrispondente riduzione
degli stanziamenti di
spesa per
la retribuzione del
personale volontario del
Corpo
nazionale
dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di
previsione
del
Ministero dell'interno, nell'ambito
della missione «Soccorso
civile».
3-undecies. L'impiego del personale
volontario, ai sensi dell'art.
9
del decreto legislativo
8 marzo 2006,
n. 139, e
successive
modificazioni,
e' disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di
spesa,
pari a euro 48.850.356 per l'anno 2015 e a euro
31.075.700 a
decorrere
dall'anno 2016.
4. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri --
Dipartimento della
funzione pubblica e il Ministero dell'economia e
delle finanze --
Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato
operano
annualmente un monitoraggio sull'andamento delle
assunzioni e dei
livelli
occupazionali che si
determinano per effetto
delle
disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in cui
dal monitoraggio si
rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi
e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro
per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il
Ministro
dell'economia e delle
finanze, sono adottate
misure
correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato
economico
del personale cessato nel calcolo delle economie da
destinare alle
assunzioni previste dal regime vigente.
4-bis. Per l'assoluta esigenza di assicurare
la funzionalita' e
l'efficienza
dell'area produttiva industriale
e, in particolare,
degli
arsenali e degli stabilimenti militari, in deroga all'art.
2,
comma
11, alinea, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e
successive modificazioni, il Ministero
della difesa, nell'anno
2014,
anche in presenza di posizioni soprannumerarie, e' autorizzato
ad
assumere i ventiquattro vincitori del
concorso per assistente
tecnico
del settore motoristico
e meccanico, di
cui all'avviso
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4Ş serie speciale, n. 59 del 27
luglio
2007, risultanti dalle graduatorie
di merito approvate
con
decreto
dirigenziale in data 15 dicembre 2008. Per
l'attuazione del
presente
comma e' autorizzata la spesa di
434.000 euro per
l'anno
2014
e di 866.382 euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo
onere,
pari a 434.000 euro per l'anno 2014 e a 866.382 euro annui
a
decorrere dall'anno
2015, si provvede
mediante corrispondente
riduzione
dello stanziamento del fondo
speciale di parte
corrente
iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2014-2016,
nell'ambito del
programma
«Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da
ripartire»
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze
per l'anno 2014,
allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
Il Ministro
dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,
le occorrenti variazioni di
bilancio. Il Ministero
della
difesa comunica
alla Presidenza del
Consiglio dei ministri
-
Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e
delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le
assunzioni
effettuate ai sensi del presente comma e i relativi oneri.
5. Negli anni 2014 e
2015 le regioni e gli enti locali sottoposti
al patto di stabilita' interno procedono ad assunzioni di
personale a
tempo indeterminato nel
limite di un
contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per
cento di
quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno
precedente.
Resta fermo quanto disposto dall'art. 16, comma 9, del
decreto legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7
agosto 2012, n. 135. La predetta
facolta' ad assumere
e' fissata
nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100
per
cento a decorrere
dall'anno 2018. Restano
ferme le disposizioni
previste dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della
legge 27
dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e'
consentito il
cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale
non superiore a tre
anni, nel rispetto
della programmazione del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'art. 76, comma
7,
del decreto-legge 25
giugno 2008, n.
112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133 e' abrogato.
Le
amministrazioni di cui al
presente comma coordinano
le politiche
assunzionali dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2-bis, del
citato
decreto-legge n. 112 del 2008
al fine di
garantire anche per i
medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale
tra spese
di personale e spese correnti ,
fermo restando quanto previsto dal
medesimo
art. 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato
dal comma
5-quinquies
del presente articolo.
5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'art. 1
della legge 27 dicembre
2006,
n. 296, e' inserito il seguente:
«557-quater. Ai fini dell'applicazione del
comma 557, a decorrere
dall'anno
2014 gli enti assicurano, nell'ambito della
programmazione
triennale
dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di
personale
con riferimento al valore medio del
triennio precedente
alla
data di entrata in vigore della presente disposizione».
5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5
del presente articolo
si
applicano i principi di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge
31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre
2013, n. 125, attraverso la comunicazione
al Dipartimento
della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri
per
quanto di competenza dello stesso.
5-quater.
Fermi restando i
vincoli generali sulla
spesa di
personale,
gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese
di
personale sulla spesa corrente e'
pari o inferiore
al 25 per
cento,
possono procedere ad assunzioni
a tempo indeterminato, a
decorrere
dal 1° gennaio 2014, nel limite
dell'80 per cento
della
spesa
relativa al personale di ruolo cessato dal
servizio nell'anno
precedente
e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.
5-quinquies. All'art. 18, comma 2-bis, del
decreto-legge 25 giugno
2008,
n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto
2008,
n. 133, e successive modificazioni, le parole: «fermo restando
il
contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014» sono soppresse.
6. I limiti di cui
al presente articolo
non si applicano
alle
assunzioni di personale appartenente alle categorie protette
ai fini
della copertura delle quote d'obbligo.
6-bis. I contratti di lavoro a tempo
determinato delle province,
prorogati
fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 4, comma 9, del
decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni,
dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, possono
essere ulteriormente
prorogati, alle
medesime finalita' e
condizioni, fino
all'insediamento
dei nuovi soggetti istituzionali cosi' come previsto
dalla
legge 7 aprile 2014, n. 56. Dall'attuazione del presente comma
non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
7. All'art. 3, comma
102, della legge 24 dicembre 2007, n.
244 le
parole «Per il quinquennio 2010-2014» sono sostituite dalle seguenti
«Per il quadriennio 2010-2013».
8. All'art.
66 del decreto-legge
25 giugno 2008,
n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) e' abrogato il
comma 9;
b) al comma 14 e'
soppresso l'ultimo periodo.
9.
All'art. 9 del
decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 e' abrogato;
b) al comma 28, dopo il secondo periodo sono
inseriti i seguenti:
«I
limiti di cui al primo e al secondo periodo
non si applicano,
anche
con riferimento ai lavori socialmente
utili, ai lavori
di
pubblica
utilita' e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il
costo
del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da
fondi
dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti
medesimi
non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata
da
altri soggetti».
10. All'art. 35, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo
e' sostituito dal seguente: «Con
decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il
Ministro
dell'economia e delle
finanze, sono autorizzati
l'avvio delle
procedure concorsuali e le relative assunzioni del
personale delle
amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle
agenzie e degli enti pubblici non economici.»;
b) al terzo periodo,
dopo le parole: «all'avvio delle procedure
concorsuali» sono inserite le seguenti: «e alle relative
assunzioni».
10-bis. Il rispetto degli adempimenti e delle
prescrizioni di
cui
al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato
dai
revisori dei conti
nella relazione di
accompagnamento alla
delibera
di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso
di
mancato
adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero
dell'interno.
Con la medesima relazione viene altresi' verificato il
rispetto
delle prescrizioni di cui al
comma 4 dell'art.
11 del
presente
decreto.
Art. 4
Mobilita' obbligatoria e
volontaria
1. I commi da 1 a 2
dell'art. 30 del decreto legislativo
30 marzo
2001, n. 165 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le amministrazioni
possono ricoprire posti vacanti in
organico
mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'art. 2,
comma 2,
appartenenti a una qualifica
corrispondente e in
servizio presso
altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento, previo
assenso dell'amministrazione
di appartenenza. Le
amministrazioni,
fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali
richieste ,
pubblicano sul proprio
sito istituzionale, per un
periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono
indicati i
posti che intendono
ricoprire attraverso passaggio
diretto di
personale di altre amministrazioni, con indicazione dei
requisiti da
possedere. In via sperimentale e fino
all'introduzione di nuove
procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale
delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento
tra le sedi
centrali di
differenti ministeri, agenzie
ed enti pubblici
non
economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione
di appartenenza, la quale dispone il trasferimento
entro due mesi
dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi
i
termini per il preavviso e
a condizione che
l'amministrazione di
destinazione abbia una
percentuale di posti
vacanti superiore
all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le
procedure di
mobilita' la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica
istituisce un portale
finalizzato
all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'.
1-bis.
L'amministrazione di destinazione provvede
alla
riqualificazione
dei dipendenti la cui domanda di trasferimento
e'
accolta,
eventualmente avvalendosi, ove sia necessario
predisporre
percorsi
specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale
dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma
si provvede
utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza
pubblica.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'art. 2, comma
2,
i dipendenti possono essere trasferiti
all'interno della stessa
amministrazione
o, previo accordo tra le amministrazioni interessate,
in
altra amministrazione, in sedi collocate
nel territorio dello
stesso
comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri
dalla
sede cui sono adibiti. Ai fini
del presente comma
non si
applica
il terzo periodo del primo comma dell'art.
2103 del codice
civile. Con decreto del Ministro
per la semplificazione e la
pubblica
amministrazione, previa
consultazione con le
confederazioni
sindacali rappresentative e previa
intesa, ove
necessario, in sede di conferenza unificata di cui
all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono
essere fissati
criteri per realizzare i processi di cui al presente comma,
anche con
passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza
preventivo
accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni
istituzionali da
parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni
di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con
figli
di eta' inferiore a tre anni, che hanno
diritto al congedo
parentale,
e ai soggetti di cui all'art. 33, comma 3, della legge
5
febbraio
1992, n. 104, e successive modificazioni,
con il consenso
degli
stessi alla prestazione della propria attivita'
lavorativa in
un'altra
sede.
2.1. Nei casi di cui ai
commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un
trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.
2.2. Sono nulli gli
accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e
2.
2.3. Al fine di favorire
i processi di cui ai commi
1 e 2, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e
delle finanze, un fondo destinato al miglioramento
dell'allocazione
del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione
di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di
30 milioni di
euro a
decorrere dall'anno 2015,
da attribuire alle
amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresi',
le risorse corrispondenti al
cinquanta per cento
del trattamento
economico spettante al
personale trasferito mediante
versamento
all'entrata dello
Stato da parte
dell'amministrazione cedente e
corrispondente riassegnazione al fondo ovvero
mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente.
I
criteri di utilizzo e le modalita' di gestione - delle
risorse del
fondo sono stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
In sede di
prima applicazione, nell'assegnazione delle
risorse
vengono
prioritariamente valutate le
richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli
uffici giudiziari che
presentino
rilevanti carenze di
personale e
conseguentemente alla piena
applicazione
della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile
2014,
n. 56. Le risorse sono assegnate
alle amministrazioni di
destinazione sino al momento di effettiva permanenza in
servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. Le risorse
sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al
momento
di effettiva permanenza
in servizio del
personale oggetto delle
procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a
15
milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro
a decorrere
dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro
per l'anno
2014 e a
9 milioni di
euro a decorrere
dal 2015 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'art.
3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9
milioni
di euro a decorrere
dal 2014 mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di
spesa di cui
all'art. 1, comma
14, del
decreto-legge del 3 ottobre 2006,
n. 262 convertito
con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e
quanto a 12
milioni di euro
a decorrere dal
2015 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,
comma 527,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno
2015,
il
fondo di cui al comma 2.3 puo' essere rideterminato ai
sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009,
n.
196. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e'
autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio per
l'attuazione del presente articolo.».
1-bis. Ai fini della predisposizione di
un piano
di revisione
dell'utilizzo
del personale comandato e nelle more della
definizione
delle
procedure di mobilita', sono fatti salvi,
anche per l'anno
scolastico
2014/2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di
cui
all'art. 1, comma 58, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, e
successive
modificazioni.
1-ter. All'onere derivante
dall'attuazione del comma
1-bis si
provvede,
per un importo pari a 3,3 milioni di
euro, di cui
1,1
milioni
di euro per l'anno 2014 e 2,2
milioni di euro
per l'anno
2015,
a valere sui risparmi
di cui all'art.
58, comma 5, del
decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni,
dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98.
1-quater. Per agevolare il transito
dell'erogazione dei servizi di
volo
dell'ambito militare alla societa' ENAV Spa negli aeroporti
di
Roma
- Ciampino, Verona - Villafranca, Brindisi -
Casale, Rimini e
Treviso,
il personale militare, in possesso delle
abilitazioni di
controllore
del traffico militare ivi impiegato, puo'
transitare, a
domanda,
nei corrispondenti ruoli del personale civile dell'ENAV Spa,
entro
il limite del
relativo fabbisogno, secondo
i criteri di
mobilita'
geografica e di anzianita' di servizio e
senza limite di
eta'
anagrafica, nonche' nei limiti della sostenibilita' finanziaria
consentita
dal bilancio della medesima societa'. L'inquadramento del
personale
avviene sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra
i livelli
di inquadramento previsti
dal contratto collettivo
nazionale
di lavoro relativo al personale civile
dell'ENAV Spa e
quelli
del personale appartenente al corpo militare.
Dall'attuazione
del
presente comma non devono derivare nuovi
o maggiori oneri
a
carico
della finanza pubblica.
2. E' abrogato l'art. 1,
comma 29, del
decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre
2011, n. 148.
3. Il decreto di cui
all'art. 29-bis del decreto
legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e' adottato, secondo la procedura
ivi indicata,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di
conversione del presente decreto. Decorso il
suddetto termine, la
tabella di equiparazione ivi prevista e' adottata
con decreto del
Ministro delegato per
la semplificazione e
la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle
finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la
procedura di
cui al citato art. 29-bis.
Art.
5
Assegnazione di nuove
mansioni
1. All'art. 34 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e'
inserito il seguente: «3-bis. Gli elenchi
di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito
istituzionale delle
amministrazioni competenti.»;
b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi:
«Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza
del termine di cui
all'art. 33, comma 8, il personale in disponibilita' puo'
presentare,
alle amministrazioni di
cui ai commi
2 e 3,
istanza di
ricollocazione, in deroga
all'art. 2103 del
codice civile,
nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche
in una qualifica
inferiore o in
posizione economica inferiore
della stessa o di
inferiore area o categoria di un
solo livello per ciascuna delle
suddette fattispecie, al
fine di ampliare
le occasioni di
ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non puo' avvenire
prima
dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine
di cui
all'art. 33, comma 8. Il
personale ricollocato ai
sensi del
periodo
precedente non ha diritto all'indennita' di cui all'art. 33,
comma
8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato
nella
propria originaria qualifica e
categoria di inquadramento,
anche
attraverso le procedure di mobilita' volontaria di cui all'art.
30.
In sede
di contrattazione collettiva
con le organizzazioni
sindacali maggiormente
rappresentative possono essere
stabiliti
criteri
generali per l'applicazione delle disposizioni
di cui al
quinto
e al sesto periodo.».
c) il comma 6 e'
sostituito dal seguente: «6.
Nell'ambito della
programmazione triennale del personale di cui all'art. 39 della
legge
27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, l'avvio
di
procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato
o
determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate
alla verificata impossibilita' di
ricollocare il personale
in
disponibilita' iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti
iscritti
negli elenchi di cui al presente articolo possono essere
assegnati,
nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione
di comando
presso amministrazioni che ne
facciano richiesta o
presso quelle
individuate ai sensi dell'art.
34-bis, comma 5-bis.
Gli stessi
dipendenti possono, altresi', avvalersi della
disposizione di cui
all'art. 23-bis. Durante
il periodo in
cui i dipendenti
sono
utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione
di comando presso altre
amministrazioni pubbliche o
si avvalgono
dell'art. 23-bis il termine di cui all'art. 33 comma 8 resta sospeso
e l'onere retributivo e' a carico dall'amministrazione o
dell'ente
che utilizza il dipendente.».
2. All'art. 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo
il comma
567 e' inserito il seguente:
«567-bis. Le procedure
di cui ai commi 566 e
567 si concludono
rispettivamente entro 60 e 90
giorni dall'avvio. Entro
15 giorni
dalla conclusione delle
suddette procedure il
personale puo'
presentare istanza alla
societa' da cui
e' dipendente o
all'amministrazione
controllante per una
ricollocazione, in via
subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa societa'
o in
altra societa'.».
Art. 6
Divieto di incarichi dirigenziali a
soggetti in quiescenza
1. All'art. 5, comma 9,
del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, le
parole da «a soggetti, gia' appartenenti ai ruoli delle
stesse» fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «a
soggetti gia'
lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette
amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai medesimi
soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in
organi di
governo delle amministrazioni di
cui al primo periodo e degli enti
e
societa' da esse controllati, ad
eccezione dei componenti
delle
giunte
degli enti territoriali e dei componenti
o titolari degli
organi
elettivi degli enti di cui
all'art. 2, comma
2-bis, del
decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni,
dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono
consentiti,
esclusivamente a titolo gratuito e
per una durata
non
superiore
a un anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna
amministrazione.
Devono essere rendicontati eventuali
rimborsi di
spese, corrisposti
nei limiti fissati
dall'organo competente
dell'amministrazione interessata.
Gli organi costituzionali si
adeguano
alle disposizioni del
presente comma nell'ambito
della
propria
autonomia».
2. Le disposizioni
dell'art. 5, comma 9, del
decreto-legge n. 95
del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano
agli incarichi
conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente
decreto.
Art. 7
Prerogative sindacali nelle pubbliche
amministrazioni
1. Ai
fini della razionalizzazione e
riduzione della spesa
pubblica, a decorrere
dal 1ş settembre
2014, i contingenti
complessivi dei distacchi, aspettative e
permessi sindacali, gia'
attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e
contrattuali
vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, ivi compreso quello dell'art. 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono
ridotti del cinquanta
per cento per
ciascuna associazione sindacale.
1-bis. Per le Forze di polizia ad
ordinamento civile e per il
Corpo
nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 19 della legge 4
novembre
2010, n. 183, in sostituzione della riduzione
di cui al
comma
1 del presente articolo
e con la
stessa decorrenza, per
ciascuna riunione
sindacale, tenuta su
convocazione
dell'amministrazione, un
solo rappresentante per
ciascuna
organizzazione
puo' gravare sui permessi di cui all'art. 32, comma 4,
del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164,
per
le Forze di polizia ad ordinamento civile. Per il Corpo nazionale
dei vigili
del fuoco, un
solo rappresentante per
ciascuna
organizzazione
puo' gravare sui permessi di cui all'art. 40, comma 4,
del
decreto del Presidente della Repubblica 7
maggio 2008, recante
«Recepimento
dell'accordo sindacale integrativo per il personale non
direttivo
e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»,
pubblicato
nel supplemento ordinario n. 173 alla
Gazzetta Ufficiale
n.
168 del 19 luglio 2008, per il personale
non direttivo e non
dirigente,
e di cui all'art. 23, comma 4, del decreto del
Presidente
della
Repubblica 7 maggio 2008, recante
«Recepimento dell'accordo
sindacale
integrativo per il personale direttivo
e dirigente del
Corpo
nazionale dei vigili
del fuoco», pubblicato
nel medesimo
supplemento
ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n.
168 del 19
luglio
2008, per il
personale direttivo e
dirigente. Eventuali
ulteriori
permessi per le predette finalita' devono essere computati
nel
monte ore di cui al comma 2 dei citati articoli 40 e 23, a carico
di
ciascuna organizzazione sindacale.
2. Per ciascuna
associazione sindacale, la rideterminazione
dei distacchi di cui al comma 1 e' operata con arrotondamento delle
eventuali frazioni all'unita' superiore e
non opera nei
casi di
assegnazione di un solo distacco.
3. Con
le procedure contrattuali
e negoziali previste
dai
rispettivi ordinamenti puo' essere modificata
la ripartizione dei
contingenti ridefiniti ai sensi dei commi 1 e 2 tra le
associazioni
sindacali. In tale ambito e' possibile
definire, con invarianza di
spesa,
forme di
utilizzo compensativo tra
distacchi e permessi
sindacali.
Art. 8
Incarichi negli uffici di diretta
collaborazione
1. All'art. 1, comma 66,
della legge 6 novembre 2012 n. 190, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «compresi quelli di
titolarita' dell'ufficio di
gabinetto,» sono
sostituite dalle seguenti:
«compresi quelli,
comunque
denominati, negli uffici di
diretta collaborazione, ivi
inclusi
quelli di consulente giuridico, nonche' quelli di componente
degli
organismi indipendenti di valutazione,»;
b) dopo il primo
periodo e' inserito il seguente: «E' escluso
il
ricorso all'istituto dell'aspettativa.».
2. Gli incarichi di cui
all'art. 1, comma 66, della legge n. 190
del 2012, come modificato dal comma 1, in corso alla data
di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
cessano di
diritto se nei
trenta giorni successivi
non e' adottato
il
provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.
3. Sono fatti salvi i
provvedimenti di collocamento in aspettativa
gia' concessi alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. Sui
siti istituzionali degli
uffici giudiziari ordinari,
amministrativi, contabili e militari nonche' sul sito
dell'Avvocatura
dello Stato sono pubblicate
le statistiche annuali
inerenti alla
produttivita' dei magistrati e degli avvocati dello Stato in
servizio
presso l'ufficio. Sono pubblicati sui medesimi
siti i periodi
di
assenza riconducibili all'assunzione di incarichi conferiti.
Art.
9
Riforma degli onorari
dell'Avvocatura generale dello
Stato e delle
avvocature degli enti
pubblici
1.
I compensi professionali
corrisposti dalle amministrazioni
pubbliche
di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30
marzo 2001,
n. 165, e
successive modificazioni, agli
avvocati
dipendenti
delle amministrazioni stesse, ivi incluso
il personale
dell'Avvocatura dello
Stato, sono computati
ai fini del
raggiungimento
del limite retributivo di cui
all'art. 23-ter del
decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
2. Sono abrogati il comma 457 dell'art. 1
della legge 27 dicembre
2013,
n. 147, e il terzo comma dell'art. 21 del testo unico di cui al
regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
L'abrogazione del citato
terzo
comma ha
efficacia relativamente alle
sentenze depositate
successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole
con recupero delle
spese
legali
a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite
tra
gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1,
esclusi
gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con
le modalita'
stabilite dai rispettivi
regolamenti e dalla
contrattazione
collettiva ai sensi
del comma 5
e comunque nel
rispetto
dei limiti di cui al comma 7.
La parte rimanente
delle
suddette
somme e' riversata nel bilancio dell'amministrazione.
4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole
con recupero delle
spese
legali
a carico delle controparti, il
50 per cento
delle somme
recuperate
e' ripartito tra gli avvocati e
procuratori dello Stato
secondo
le previsioni regolamentari
dell'Avvocatura dello Stato,
adottate
ai sensi del comma 5. Un
ulteriore 25 per
cento delle
suddette
somme e' destinato a borse di studio
per lo svolgimento
della
pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire
previa
procedura di valutazione
comparativa. Il rimanente
25 per
cento
e' destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale,
di
cui all'art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
successive
modificazioni.
5. I regolamenti dell'Avvocatura dello
Stato e
degli altri enti
pubblici
e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle
somme
di cui al primo periodo del comma 3
e al primo
periodo del
comma 4
in base al
rendimento individuale, secondo
criteri
oggettivamente misurabili
che tengano conto
tra l'altro della
puntualita'
negli adempimenti processuali. I suddetti
regolamenti e
contratti
collettivi definiscono altresi' i criteri
di assegnazione
degli
affari consultivi e contenziosi,
da operare ove
possibile
attraverso sistemi
informatici, secondo principi
di parita' di
trattamento
e di specializzazione professionale.
6. In tutti i casi di pronunciata
compensazione integrale delle
spese,
ivi compresi quelli di transazione
dopo sentenza favorevole
alle
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai
dipendenti, ad
esclusione del
personale dell'Avvocatura dello
Stato, sono
corrisposti
compensi professionali in base alle norme regolamentari o
contrattuali
vigenti e nei limiti dello stanziamento
previsto, il
quale
non puo'
superare il corrispondente stanziamento
relativo
all'anno
2013. Nei giudizi di cui all'art. 152 delle disposizioni per
l'attuazione del
codice di procedura
civile e disposizioni
transitorie,
di cui al regio decreto 18
dicembre 1941, n.
1368,
possono
essere corrisposti compensi professionali in base alle norme
regolamentari
o contrattuali delle relative amministrazioni e nei
limiti
dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non puo'
superare
il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.
7. I compensi professionali di cui al comma 3
e al
primo periodo
del
comma 6 possono essere corrisposti
in modo da
attribuire a
ciascun
avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico
complessivo.
8. Il primo periodo del comma 6 si applica
alle sentenze depositate
successivamente
alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
I
commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonche'
il
comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti
e
dei contratti collettivi di cui al comma 5, da
operare entro tre
mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del
presente
decreto. In assenza del suddetto
adeguamento, a decorrere
dal
1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma
1
non possono
corrispondere compensi professionali
agli avvocati
dipendenti
delle amministrazioni stesse, ivi incluso
il personale
dell'Avvocatura
dello Stato.
9. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare minori
risparmi
rispetto a quelli gia' previsti a legislazione
vigente e
considerati
nei saldi tendenziali di finanza pubblica.
Art. 10
Abrogazione dei
diritti di rogito
del segretario comunale
e
provinciale e abrogazione
della ripartizione del provento annuale dei
diritti di segreteria.
1. L'art. 41, quarto
comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312,
e'
abrogato.
2. L'art. 30, secondo
comma, della legge 15 novembre 1973, n.
734,
e' sostituito con il seguente: «Il provento annuale dei
diritti di
segreteria e' attribuito integralmente al comune o alla
provincia.».
2-bis. Negli enti locali
privi di dipendenti
con qualifica
dirigenziale,
e comunque a tutti i segretari comunali che
non hanno
qualifica
dirigenziale, una quota del provento annuale
spettante al
comune
ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre
1973,
n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per
gli
atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5
della tabella D
allegata
alla
legge 8 giugno 1962, n. 604, e
successive modificazioni, e'
attribuita
al segretario comunale rogante, in misura non superiore a
un
quinto dello stipendio in godimento.
2-ter. Le norme di cui al presente articolo
non si applicano per le
quote
gia' maturate alla data di entrata
in vigore del
presente
decreto.
2-quater. All'art. 97, comma 4, lettera c),
del testo unico di cui
al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, le parole:
«puo'
rogare
tutti i contratti nei quali l'ente e'
parte ed autenticare»
sono
sostituite dalle seguenti: «roga, su
richiesta dell'ente, i
contratti
nei quali l'ente e' parte e autentica».
Art. 11
Disposizioni sul personale delle regioni e
degli enti locali
1. All'art. 110 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1
dell'articolo e' sostituito dal
seguente: «1. Lo
statuto puo' prevedere che la copertura dei posti di
responsabili dei
servizi o degli
uffici, di qualifiche
dirigenziali o di
alta
specializzazione,
possa avvenire mediante
contratto a tempo
determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale,
il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la
quota degli
stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque
in misura non superiore al 30 per cento dei
posti istituiti nella
dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per
almeno
una unita'. Fermi restando i requisiti richiesti per la
qualifica da
ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente
comma sono
conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in
capo ai
soggetti interessati, il
possesso di comprovata
esperienza
pluriennale e specifica
professionalita' nelle materie
oggetto
dell'incarico.»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Per il periodo di durata degli incarichi
di cui ai commi 1 e 2
del
presente articolo nonche' dell'incarico di cui
all'art. 108, i
dipendenti delle
pubbliche amministrazioni sono
collocati in
aspettativa
senza assegni, con
riconoscimento
dell'anzianita' di
servizio.».
2. Il
comma 6-quater dell'art. 19 del decreto
legislativo 30
marzo
2001, n. 165, e' sostituito dal seguente:
«6-quater.
Per gli enti
di ricerca di
cui all'art. 8 del
regolamento
di cui al decreto
del Presidente del
Consiglio dei
ministri
30 dicembre 1993, n.
593, il numero
complessivo degli
incarichi
conferibili ai sensi del comma 6 e' elevato rispettivamente
al
20 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti
alla
prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica
dei
dirigenti
appartenenti alla seconda fascia, a
condizione che gli
incarichi
eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti
a
personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo
previa
selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata
esperienza
pluriennale e specifica professionalita' da
parte dei
soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito
delle
risorse disponibili a legislazione vigente».
3. Per la dirigenza
regionale e la dirigenza professionale, tecnica
ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio
sanitario
nazionale, il limite dei posti
di dotazione organica
attribuibili
tramite assunzioni a tempo determinato ai sensi
dell'art. 19,
comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,
nonche' ai sensi di disposizioni normative di
settore
riguardanti incarichi
della medesima natura,
previa selezione
pubblica
ai sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico di cui al
decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma
1,
lettera a), del presente articolo, puo' raggiungere
il
livello
massimo del dieci per cento.
4. All'art. 90 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo
il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. Resta
fermo il
divieto di effettuazione di attivita' gestionale anche nel
caso in
cui nel contratto individuale di
lavoro il trattamento
economico,
prescindendo dal possesso del titolo di
studio, e' parametrato
a
quello dirigenziale.».
4-bis. All'art. 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010,
n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122,
e successive modificazioni, dopo le parole: «art. 70, comma
1,
del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»
e' inserito il
seguente
periodo: «Le limitazioni previste dal presente comma non si
applicano
agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle
spese
di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge
27
dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, nell'ambito
delle
risorse disponibili a legislazione vigente».
4-ter. Nei confronti dei comuni colpiti dal
sisma del 20 e del 29
maggio
2012, i vincoli alla spesa di personale di cui
al comma 557
dell'art.
1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296,
e successive
modificazioni,
a decorrere dall'anno 2014 e per
tutto il periodo
dello
stato di emergenza, si applicano con riferimento alla spesa di
personale
dell'anno 2011. Nei confronti dei predetti
comuni colpiti
dal
sisma, i vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'art. 9 del
decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni,
dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, come
da ultimo modificato
dal
presente
articolo, non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e per
tutto
il predetto periodo dello stato di emergenza.
4-quater All'art. 16 del decreto-legge 13
agosto 2011, n.
138,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
e
successive modificazioni, dopo il comma 31 e' aggiunto il seguente:
«31-bis. A decorrere dall'anno 2014, le
disposizioni dell'art. 1,
comma
557, della legge 27
dicembre 2006, n.
296, e successive
modificazioni,
in materia di riduzione delle spese di personale, non
si
applicano ai comuni con popolazione compresa
tra 1.001 e
5.000
abitanti
per le sole spese di personale stagionale assunto con forme
di
contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a
garantire
l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di
motivate
caratteristiche socio-economiche e territoriali
connesse a
significative presenze
di turisti, nell'ambito
delle risorse
disponibili
a legislazione vigente».
Art. 12
Copertura assicurativa
dei soggetti beneficiari
di forme di
integrazione e
sostegno del reddito
coinvolti in attivita'
di
volontariato a fini di utilita'
sociale.
1. In via sperimentale,
per il
biennio 2014-2015, e'
istituito
presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali un Fondo
finalizzato a reintegrare
l'INAIL dell'onere conseguente
alla
copertura degli obblighi assicurativi
contro le malattie
e gli
infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4 della
legge 11
agosto 1991, n.
266, in favore
dei soggetti beneficiari
di
ammortizzatori e di
altre forme di
integrazione e sostegno
del
reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attivita'
di
volontariato a fini di utilita' sociale in favore di Comuni
o enti
locali.
1-bis. Una quota del Fondo di cui al
comma 1
non superiore a
100.000
euro per ciascuno degli anni 2014 e
2015 e' destinata
a
reintegrare
gli oneri assicurativi di cui all'art. 4 della
legge 11
agosto
1991, n. 266, relativi alle
organizzazioni di volontariato,
gia'
costituite alla data di
entrata in vigore
della legge di
conversione del
presente decreto, che
esercitano attivita' di
utilita'
sociale nei territori montani.
2. Alla dotazione del
Fondo di cui al comma 1,
non superiore a
dieci milioni di euro,
per l'importo di
5 milioni di
euro per
ciascuno degli anni 2014
e 2015, si
provvede con corrispondente
riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione,
di cui
all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009,
n. 2. Con decreto del Ministero dell'Economia e
delle Finanze, su
proposta del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, sono
apportate le necessarie variazioni di bilancio.
3. Al
fine di promuovere
la prestazione di
attivita' di
volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 1, i Comuni
e gli
altri enti locali
interessati promuovono le
opportune iniziative
informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i
progetti di
utilita' sociale in corso
con le associazioni
di volontariato.
L'INPS, su richiesta di Comuni o degli altri enti locali,
verifica la
sussistenza del requisito soggettivo di cui al comma 1.
4. Con decreto del
Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali
sono stabiliti modalita' e criteri per la
valorizzazione, ai fini
della certificazione dei crediti formativi, dell'attivita' prestata
ai sensi del comma 1.
Art. 13
Abrogazione dei commi 5 e 6
dell'art. 92 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, in materia di incentivi per la
progettazione.
1. I commi 5 e 6 dell'art. 92 del codice
dei contratti pubblici
relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono abrogati.
Art. 13-bis
Fondi per la progettazione e
l'innovazione
1. Dopo il comma 7 dell'art. 93
del codice di
cui al decreto
legislativo
12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:
«7-bis.
A valere sugli
stanziamenti di cui
al comma 7, le
amministrazioni
pubbliche destinano ad un fondo per la
progettazione
e
l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per
cento
degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro;
la
percentuale effettiva e' stabilita da
un regolamento adottato
dall'amministrazione,
in rapporto all'entita' e
alla complessita'
dell'opera
da realizzare.
7-ter. L'80 per cento delle risorse
finanziarie del fondo per la
progettazione
e l'innovazione e' ripartito, per
ciascuna opera o
lavoro, con
le modalita' e i criteri
previsti in sede
di
contrattazione
decentrata integrativa del personale
e adottati nel
regolamento di
cui al comma
7-bis, tra il
responsabile del
procedimento
e gli incaricati della redazione del progetto, del piano
della
sicurezza, della direzione dei lavori,
del collaudo, nonche'
tra
i loro collaboratori; gli importi sono
comprensivi anche degli
oneri
previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il
regolamento
definisce i criteri di riparto delle risorse
del fondo,
tenendo conto
delle responsabilita' connesse
alle specifiche
prestazioni da
svolgere, con particolare
riferimento a quelle
effettivamente
assunte e non rientranti nella qualifica
funzionale
ricoperta,
della complessita' delle opere,
escludendo le attivita'
manutentive,
e dell'effettivo rispetto, in
fase di realizzazione
dell'opera,
dei tempi e dei costi previsti dal quadro
economico del
progetto
esecutivo. Il regolamento stabilisce altresi' i criteri e le
modalita'
per la riduzione delle risorse
finanziarie connesse alla
singola
opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi
o
dei
costi previsti dal quadro
economico del progetto
esecutivo,
redatto
nel rispetto dell'art. 16 del regolamento di cui al
decreto
del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del
ribasso
d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del
terzo periodo
del
presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei
lavori
i tempi conseguenti a sospensioni per
accadimenti elencati
all'art.
132, comma 1, lettere a), b), c) e d).
La corresponsione
dell'incentivo
e' disposta dal
dirigente o dal
responsabile di
servizio
preposto alla struttura
competente, previo accertamento
positivo
delle specifiche attivita' svolte dai
predetti dipendenti.
Gli
incentivi complessivamente corrisposti
nel corso dell'anno
al
singolo
dipendente, anche da diverse amministrazioni, non
possono
superare l'importo
del 50 per
cento del trattamento
economico
complessivo
annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti
a
prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate
a personale
esterno all'organico dell'amministrazione medesima,
ovvero
prive del predetto accertamento,
costituiscono economie. Il
presente comma
non si applica
al personale con
qualifica
dirigenziale.
7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse
finanziarie del
fondo
per la progettazione e l'innovazione e' destinato all'acquisto
da
parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
progetti
di innovazione, di implementazione delle banche dati per il
controllo
e il miglioramento della capacita' di spesa per
centri di
costo
nonche' all'ammodernamento e all'accrescimento
dell'efficienza
dell'ente
e dei servizi ai cittadini.
7-quinquies. Gli organismi di diritto
pubblico e i soggetti di cui
all'art.
32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare
con proprio
provvedimento
criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter
e
7-quater del presente articolo».
Art. 14
Conclusione delle procedure
in corso per l'abilitazione scientifica
nazionale
1. I lavori delle
commissioni nominate ai sensi del
decreto del
Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n.
222 riferiti
alla tornata 2013 dell'abilitazione scientifica nazionale
proseguono,
senza soluzione di continuita', fino alla data del 30 settembre
2014.
2. Agli
oneri organizzativi e
finanziari derivanti dalle
disposizioni di cui al
comma 1 si
provvede mediante le
risorse
ordinarie attribuite dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca
alle Universita' sedi
delle procedure per il
conseguimento dell'abilitazione, ai sensi dell'art. 5 del
decreto del
Presidente della Repubblica del 14 settembre
2011, n. 222, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le
procedure previste dall'art. 3, comma 1,
del regolamento
di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011,
n.
222, relative all'anno 2014, sono indette
entro il 28
febbraio
2015,
previa revisione del regolamento di cui all'art. 16, comma
2,
della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3-bis. Alla legge 30 dicembre 2010,
n. 240, sono
apportate le
seguenti
modificazioni:
a) all'art. 15, comma 2,
la parola: «trenta» e' sostituita
dalla
seguente: «venti»;
b) all'art. 16:
1) al comma 1, le
parole: «durata quadriennale»
sono sostituite
dalle seguenti: «durata di
sei anni»;
2) al comma 3:
2.1) alla lettera
a), la
parola: «analitica» e'
soppressa, le
parole: «area disciplinare»
sono sostituite dalle
seguenti:
«settore
concorsuale» e sono
aggiunte, in fine,
le seguenti
parole: «, sentiti il CUN e
l'ANVUR»;
2.2) alla lettera
b), la
parola: «dodici» e'
sostituita dalla
seguente: «dieci»;
2.3) alla
lettera c), le
parole: «con apposito
decreto
ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «con la
medesima
procedura
adottata per la loro definizione; la
prima verifica e'
effettuata
dopo il primo biennio»;
2.4) la lettera d) e'
sostituita dalla seguente:
«d)
la presentazione della
domanda per il
conseguimento
dell'abilitazione senza
scadenze prefissate, con
le modalita'
individuate nel
regolamento medesimo; il
regolamento disciplina
altresi'
il termine entro il
quale inderogabilmente deve
essere
conclusa
la valutazione di ciascuna
domanda e le
modalita' per
l'eventuale
ritiro della stessa a seguito della conoscibilita' dei
parametri
utilizzati dalla commissione
per il singolo
candidato
nell'ambito
dei criteri e dei parametri di cui alla lettera a)»;
2.5) alla lettera f),
la parola: «quattro»
e' sostituita dalla
seguente: «cinque»
, le parole
da: «e sorteggio
di un
commissario» fino a: «(OCSE)» sono soppresse
e sono aggiunte,
in
fine, le seguenti parole: «.
Nel rispetto della
rappresentanza
proporzionale
di cui alla lettera i) e fatta salva la durata biennale
della
commissione, il regolamento di cui
al presente comma
puo'
disciplinare
la graduale sostituzione dei membri della
commissione»;
2.6) alla lettera g), le
parole da: «la corresponsione» fino alla
fine della lettera sono soppresse;
2.7) alla lettera
i), le parole
da: «il sorteggio»
fino a:
«ordinari» sono sostituite dalle seguenti: «il
sorteggio di cui
alla
lettera h) garantisce la
rappresentanza fin dove
possibile
proporzionale
dei settori scientifico-disciplinari all'interno della
commissione
e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun
settore
scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al
quale
afferiscano almeno dieci professori ordinari;» e
dopo le
parole: «delle caratteristiche di cui alla lettera h);» sono
inserite
le seguenti: «il parere e' obbligatorio
nel caso di
candidati
afferenti
ad un settore
scientifico-disciplinare non rappresentato
nella
commissione;»;
2.8) alla lettera m), le
parole da: «a partecipare» fino alla
fine
della lettera sono sostituite dalle seguenti: «a
presentare una
nuova
domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa
fascia o
per la fascia
superiore, nel corso
dei dodici mesi
successivi
alla data di presentazione della domanda
e, in caso
di
conseguimento
dell'abilitazione, a presentare una
nuova domanda di
abilitazione,
per lo stesso settore e per
la stessa fascia,
nei
quarantotto
mesi successivi al conseguimento della stessa»;
2.9) dopo la lettera m)
e' inserita la seguente:
«m-bis) l'applicazione alle procedure di
abilitazione, in quanto
compatibili,
delle norme previste dall'art. 9
del decreto-legge 21
aprile
1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21
giugno
1995, n. 236».
3-ter.
I candidati che
hanno presentato domanda,
con esito
negativo, per
il conseguimento dell'abilitazione scientifica
nazionale
nella tornata 2012 e in quella 2013 possono
ripresentare
domanda
a decorrere dal 1° marzo 2015. La durata
dell'abilitazione
scientifica
nazionale conseguita nelle tornate 2012 e 2013 e' di sei
anni.
3-quater. All'art. 1, comma 9, della legge 4
novembre 2005, n. 230,
le
parole da: «previo parere di una commissione»
a: «proposta la
chiamata» sono
sostituite dalle seguenti:
«previo parere della
commissione nominata
per l'espletamento delle
procedure di
abilitazione
scientifica nazionale, di cui all'art.
16, comma 3,
lettera
f), della legge 30 dicembre
2010, n. 240,
e successive
modificazioni,
per il settore per il quale e' proposta
la chiamata,
da esprimere
entro trenta giorni
dalla richiesta del
medesimo
parere».
3-quinquies.
La qualita' della
produzione scientifica dei
professori reclutati
dagli atenei all'esito
dell'abilitazione
scientifica
nazionale e' considerata
prioritaria nell'ambito della
valutazione
delle politiche di reclutamento previste
dall'art. 5,
commi
1, lettera c), e 5, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, e
dall'art.
9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.
4. Le chiamate relative
al piano straordinario per la chiamata
dei
professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 a
valere sulle
risorse di cui all'art. 29, comma 9, della legge 30 dicembre
2010, n.
240, sono effettuate entro il 30
giugno 2015.
Art. 15
Disposizioni urgenti relative
a borse di studio per
le scuole di
specializzazione medica
1. Al comma 3-bis
dell'art. 20 del decreto
legislativo 17 agosto
1999, n. 368, le parole: «da emanare entro il 31
marzo 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «da
emanare entro il 31 dicembre 2014».
1-bis. Il comma
3-ter dell'art. 20 del decreto
legislativo 17
agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, e'
sostituito dal
seguente:
«3-ter. La durata dei corsi di formazione
specialistica, come
definita
dal decreto di cui al comma 3-bis, si
applica a decorrere
dall'anno accademico
2014/2015 di riferimento
per i corsi
di
specializzazione.
Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che
iniziano
l'ultimo anno di specialita' nell'anno accademico 2014/2015,
per
i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, devono optare
tra
il nuovo ordinamento e
l'ordinamento previgente con
modalita'
determinate
dal medesimo decreto di cui al comma 3-bis».
2. Per le finalita' di
cui al titolo VI del decreto legislativo
17
agosto 1999, n. 368, e
successive modificazioni, e'
autorizzata
l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014, di 40
milioni
di euro per l'anno 2015, e di 1,8 milioni di euro per l'anno
2016. Al
relativo onere si provvede, per l'anno 2014,
con una quota delle
entrate di cui all'art. 7, comma 39 del decreto-legge 6
luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n.
135, per un importo pari a 6 milioni di
euro che resta
acquisita
all'erario, per l'anno 2015
mediante corrispondente riduzione
del
Fondo per interventi strutturali
di politica economica,
di cui
all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307 e
per l'anno 2016 mediante riduzione per euro 1,8 milioni del
fondo di
cui all'art. 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre
1993, n.
537.
3. La procedura di cui
all'art. 4, comma
45, della legge
12
novembre 2011 n. 183, si applica anche alle prove di
ammissione alle
scuole di specializzazione in medicina di cui all'art. 36, comma
1,
del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive
modificazioni. A
tal fine l'importo massimo richiesto al singolo candidato
non puo'
eccedere la somma di 100 euro e le corrispondenti entrate,
relative
alle prove di ammissione alle predette scuole
di specializzazione,
sono versate all'entrata
del bilancio dello
Stato per essere
riassegnate al pertinente capitolo dello
stato di previsione
del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e
destinate alla copertura
degli oneri connessi
alle prove di
ammissione.
3-bis. All'art. 36 del decreto legislativo
17 agosto 1999,
n.
368,
e successive modificazioni, dopo il comma
1 e' inserito
il
seguente:
«1-bis. Sono fatte salve le disposizioni
normative delle province
autonome di
Trento e di
Bolzano relative all'assegnazione dei
contratti di
formazione specialistica finanziati
dalle medesime
province autonome
attraverso convenzioni
stipulate con le
universita'».
Capo II
Misure in materia di organizzazione
della PA
Art. 16
Nomina dei dipendenti nelle societa'
partecipate
1. All'art. 4 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Fatta salva la facolta' di nomina di un
amministratore unico, i
consigli
di amministrazione delle societa' controllate direttamente o
indirettamente
dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1,
comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,
che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da
prestazione di
servizi a favore
di amministrazioni pubbliche
superiore al
90 per cento
dell'intero fatturato devono
essere
composti
da non piu' di tre membri, ferme restando le disposizioni in
materia
di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi di cui al
decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1° gennaio
2015,
il costo annuale sostenuto per i compensi degli
amministratori
di
tali societa', ivi compresa la remunerazione di
quelli investiti
di
particolari cariche, non puo' superare l'80 per
cento del costo
complessivamente
sostenuto nell'anno 2013. In virtu' del principio di
onnicomprensivita' della
retribuzione, qualora siano
nominati
dipendenti dell'amministrazione titolare
della partecipazione, o
della
societa' controllante in caso di partecipazione indiretta o del
titolare
di poteri di indirizzo e
di vigilanza, fatto
salvo il
diritto alla
copertura assicurativa e al rimborso
delle spese
documentate,
nel rispetto del limite di spesa di
cui al precedente
periodo,
essi hanno l'obbligo
di riversare i
relativi compensi
all'amministrazione o
alla societa' di
appartenenza e, ove
riassegnabili,
in base alle vigenti disposizioni,
al fondo per il
finanziamento
del trattamento economico accessorio»;
b) il comma 5 e'
sostituito dal seguente:
«5.
Fermo restando quanto diversamente
previsto da specifiche
disposizioni
di legge e fatta salva la facolta'
di nomina di un
amministratore
unico, i
consigli di amministrazione delle
altre
societa'
a totale
partecipazione pubblica, diretta
o indiretta,
devono
essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della
rilevanza e
della complessita' delle
attivita' svolte. A tali
societa'
si applica quanto previsto dal secondo e dal
terzo periodo
del
comma 4».
2. Fatto salvo quanto previsto in materia di
limite ai compensi,
le disposizioni del comma 1 si applicano a
decorrere dal primo
rinnovo dei consigli
di amministrazione successivo
alla data di
entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 17
Ricognizione degli enti
pubblici e unificazione delle
banche dati
delle societa' partecipate
1. Al fine
di procedere ad
una razionalizzazione degli
enti
pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via
ordinaria,
il Dipartimento della
funzione pubblica della
Presidenza del
Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di
entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
predispone
un sistema informatico
di acquisizione di
dati e proposte
di
razionalizzazione in ordine
ai predetti enti. Il
sistema
informatico
si avvale di un software
libero con codice
sorgente
aperto. Le
amministrazioni statali inseriscono
i dati e le
proposte con riferimento
a ciascun ente
pubblico o privato,
da
ciascuna di esse
finanziato o vigilato.
Decorsi
tre mesi
dall'abilitazione all'inserimento, l'elenco
delle amministrazioni
adempienti
e di quelle non adempienti all'obbligo di
inserimento e'
pubblicato
nel sito internet istituzionale del
Dipartimento della
funzione
pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, e' vietato
alle
suddette amministrazioni, con riferimento agli enti per
i quali i
dati e le proposte
non siano stati
immessi, il compimento
di
qualsiasi atto nei confronti
dei suddetti enti,
ivi compresi il
trasferimento di fondi e la
nomina di titolari
e componenti dei
relativi organi.
2. Al fine di
procedere ad una
razionalizzazione dei servizi
strumentali
all'attivita' delle amministrazioni statali,
con le
modalita' di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
predispone un sistema
informatico di
acquisizione di dati
relativi alla modalita'
di
gestione dei servizi
strumentali, con particolare
riferimento ai
servizi esternalizzati. Il sistema
informatico si avvale
di un
software
libero con codice sorgente aperto. Nello stesso termine e
con le stesse modalita' di cui al comma 1, le amministrazioni
statali
inseriscono i relativi dati. Il mancato inserimento rileva
ai fini
della responsabilita' dirigenziale del dirigente competente.
2-bis.
I dati di cui ai commi 1 e 2 sono
inseriti nella banca
dati di
cui al comma
3, consultabile e
aggiornabile dalle
amministrazioni pubbliche
coinvolte nella rilevazione. Il
Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio
dei ministri
consente altresi', con le stesse
modalita', la
consultazione
dei dati di cui all'art. 60,
comma 3, del
decreto
legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2-ter. Entro il 15 febbraio 2015 sono
pubblicati nel sito internet
istituzionale del
Dipartimento della funzione
pubblica della
Presidenza
del Consiglio dei ministri l'elenco delle
amministrazioni
adempienti
e di quelle non adempienti all'obbligo di
inserimento di
cui
al comma 2 e i dati inviati a norma del medesimo comma.
3. A
decorrere dal 1ş
gennaio 2015, nella
banca dati del
Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze,
di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.
191,
confluiscono, secondo le modalita' fissate dal
decreto di cui al
comma 4, le informazioni di cui all'art. 60, comma
3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,
nonche'
quelle acquisite fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 1,
comma
587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Tali informazioni sono
rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
di
cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al
Dipartimento
della funzione pubblica
e' garantito l'accesso
alle informazioni
contenute nella banca dati in cui confluiscono i dati di cui al
primo
periodo ai fini
dello svolgimento delle
relative attivita'
istituzionali.
4. A decorrere dal 1°
gennaio 2015, il Ministero dell'economia
e
delle finanze acquisisce le informazioni relative alle
partecipazioni
in societa' ed enti di diritto
pubblico e di
diritto privato
detenute direttamente
o indirettamente dalle
amministrazioni
pubbliche
individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi
dell'art.
1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196,
e successive
modificazioni,
e da quelle di cui all'art. 1, comma
2, del decreto
legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
L'acquisizione delle predette informazioni puo' avvenire
attraverso
banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte
delle
citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle
societa' da
esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili
alla banca
dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della
legge
31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro
dell'economia e
delle finanze, di concerto con
il Ministro delegato
per la
semplificazione e la
pubblica amministrazione, da
adottare entro
novanta giorni dalla
data di entrata
in vigore della
legge di
conversione del presente decreto, sono indicate le informazioni
che
le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le
modalita'
tecniche di attuazione
del presente comma.
L'elenco delle
amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti
all'obbligo di
comunicazione e' pubblicato sul sito istituzionale del
Dipartimento
del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e
su quello
del Dipartimento della
funzione pubblica della
Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
5. A decorrere dal 1ş
gennaio 2015, i commi da 587 a 591 dell'art.
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.
Art. 17-bis
Divieto per le pubbliche amministrazioni di
richiedere dati gia'
presenti nell'Anagrafe
nazionale della popolazione residente.
1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma
2, del
decreto legislativo
30 marzo 2001,
n. 165, e
successive
modificazioni,
non possono richiedere ai cittadini
informazioni e
dati gia'
presenti nell'Anagrafe nazionale
della popolazione
residente
di cui all'art. 62 del codice di cui al decreto legislativo
7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
Art. 18
Soppressione delle
sezioni staccate di
Tribunale amministrativo
regionale e
del Magistrato delle
acque, Tavolo permanente
per
l'innovazione e l'Agenda digitale
italiana.
1.
Nelle more della rideterminazione dell'assetto
organizzativo
dei
tribunali amministrativi regionali, in
assenza di misure
di
attuazione
del piano di cui al comma 1-bis, a decorrere dal 1° luglio
2015
sono soppresse le sezioni staccate di
tribunale amministrativo
regionale
aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello,
ad
eccezione della sezione autonoma della provincia di Bolzano.
Con
decreto del
Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito
il
Consiglio
di Presidenza della giustizia amministrativa,
da adottare
entro il
31 marzo 2015,
sono stabilite le
modalita' per il
trasferimento
del contenzioso pendente presso le
sezioni soppresse,
nonche' delle
risorse umane e
finanziarie, al tribunale
amministrativo
della relativa regione. Dal 1° luglio 2015, i
ricorsi
sono
depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo
regionale.
1-bis. Entro il 31 dicembre 2014 il Governo,
sentito il Consiglio
di
Presidenza della giustizia amministrativa,
presenta alle Camere
una
relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi
regionali,
che comprende un'analisi dei fabbisogni, dei
costi delle
sedi
e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di
ciascuna sezione,
nonche' del grado
di informatizzazione. Alla
relazione
e' allegato un piano
di riorganizzazione, che prevede
misure di
ammodernamento e razionalizzazione della
spesa e
l'eventuale
individuazione di sezioni da
sopprimere, tenendo conto
della collocazione geografica,
del carico di
lavoro e
dell'organizzazione
degli uffici giudiziari.
2. A decorrere dal 1°
luglio 2015, all'art. 1 della
legge 6
dicembre 1971, n. 1034 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al terzo comma,
le parole: «Emilia-Romagna, Lazio,
Abruzzi,»
sono soppresse;
b) al quinto comma, le
parole: «, oltre una sezione
staccata,»
sono soppresse.
3. E'
soppresso il magistrato delle acque per le province venete
e
di Mantova, istituito ai sensi della legge 5 maggio 1907, n.
257.
Le
funzioni, i compiti e le attribuzioni gia' svolti dal
magistrato
delle
acque sono trasferiti al provveditorato interregionale per le
opere
pubbliche competente per territorio. E' altresi' soppresso
il
Comitato
tecnico di magistratura, di cui all'art.
4 della citata
legge
n. 257 del 1907. Il comitato
tecnico-amministrativo istituito
presso
il provveditorato di cui al primo periodo
e' competente a
pronunciarsi
sui progetti di cui all'art. 9, comma 7, lettera a), del
regolamento
di cui al decreto
del Presidente del
Consiglio dei
ministri
11 febbraio 2014, n. 72, anche quando
il relativo importo
ecceda
i 25 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei
ministri, da adottare entro il 31
marzo 2015 su
proposta del
Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il
Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede
di
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le
funzioni gia'
esercitate dal citato
magistrato delle acque
da
trasferire
alla citta' metropolitana
di Venezia, in
materia di
salvaguardia
e di risanamento della citta' di Venezia e dell'ambiente
lagunare,
di polizia lagunare e di organizzazione della
vigilanza
lagunare,
nonche' di tutela dall'inquinamento
delle acque. Con il
medesimo decreto
sono individuate, altresi',
le risorse umane,
finanziarie e
strumentali da assegnare
alla stessa citta'
metropolitana
in relazione alle funzioni trasferite.
4. All'art. 47, comma 2, quarto periodo,
del decreto-legge 9
febbraio
2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge
4
aprile
2012, n. 35, le parole da: «, presieduto»
fino a
«Ministri»
sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del predetto
Tavolo e'
individuato dal Ministro
delegato per la
semplificazione e la
pubblica amministrazione».
Art. 19
Soppressione dell'Autorita'
per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori,
servizi e forniture
e definizione delle
funzioni
dell'Autorita' nazionale
anticorruzione.
1. L'Autorita' di vigilanza
sui contratti pubblici
di lavori,
servizi e forniture, di cui all'art. 6 del
decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, e'
soppressa ed i
relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata
in vigore
del presente decreto.
2. I compiti e le
funzioni svolti dall'Autorita' di
vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture sono trasferiti
all'Autorita' nazionale anticorruzione e per
la valutazione e la
trasparenza (ANAC), di cui all'art. 13 del
decreto legislativo 27
ottobre 2009, n.
150, che e'
ridenominata Autorita' nazionale
anticorruzione.
3. Il Presidente
dell'Autorita' nazionale anticorruzione, entro
il
31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio dei
ministri
un piano per il riordino dell'Autorita' stessa, che contempla:
a) il trasferimento
definitivo delle risorse umane, finanziarie e
strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni
di cui
al
comma 2, specificando che il personale
attualmente in servizio
presso
l'ANAC, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche
di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,
e successive modificazioni, confluisce in un unico ruolo insieme
con
il personale della soppressa Autorita'
per la vigilanza
sui
contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture
individuato nel
piano
di riordino di cui all'alinea del presente comma;
b) la riduzione non
inferiore al venti per cento del
trattamento
economico accessorio del personale dipendente, inclusi i
dirigenti;
c) la riduzione delle
spese di funzionamento non
inferiore al
venti per cento.
4. Il piano di
cui al comma
3 acquista efficacia
a seguito
dell'approvazione
con decreto del
Presidente del Consiglio
dei
ministri, da emanare, previo parere
delle competenti Commissioni
parlamentari,
entro sessanta giorni dalla presentazione del
medesimo
piano
al Presidente del Consiglio dei ministri.
5. In aggiunta ai
compiti di cui al comma 2, l'Autorita'
nazionale
anticorruzione:
a) riceve notizie e
segnalazioni di illeciti, anche
nelle forme
di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
a-bis) riceve notizie e segnalazioni da
ciascun avvocato dello
Stato
il quale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 13 del
testo
unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a
conoscenza
di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o
di
altre anomalie o irregolarita' relative ai contratti che rientrano
nella
disciplina del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile
2006,
n. 163. Per gli avvocati dello
Stato segnalanti resta
fermo
l'obbligo
di denuncia di cui all'art. 331 del codice
di procedura
penale;
b) salvo che il fatto
costituisca reato, applica, nel
rispetto
delle norme previste dalla
legge 24 novembre
1981, n. 689,
una
sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro
1.000 e
non
superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso
in cui il soggetto
obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della
corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei
codici di
comportamento.
5-bis. Per le controversie aventi ad oggetto
le sanzioni di cui
al
comma 5, lettera b), e' competente il
tribunale in composizione
monocratica.
5-ter. Nella relazione di cui all'art. 1,
comma 2, lettera
g),
della legge
6 novembre 2012,
n. 190, l'Autorita'
nazionale
anticorruzione
da' altresi' conto dell'attivita' svolta ai sensi dei
commi
2, 3, 4 e 5 del presente
articolo, indicando le
possibili
criticita'
del quadro amministrativo e
normativo che rendono
il
sistema
dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a
fenomeni
di
corruzione.
6. Le
somme versate a
titolo di pagamento
delle sanzioni
amministrative di cui
al comma 5
lett. b), restano
nella
disponibilita'
dell'Autorita' nazionale anticorruzione e
sono
utilizzabili per le proprie attivita' istituzionali. Le stesse
somme
vengono rendicontate ogni sei
mesi e pubblicate
nel sito
internet istituzionale dell'Autorita' nazionale
anticorruzione
specificando
la sanzione applicata e le modalita'
di impiego delle
suddette somme,
anche in caso
di accantonamento o
di mancata
utilizzazione.
7. Il Presidente
dell'Autorita' nazionale anticorruzione formula
proposte al Commissario unico delegato del Governo per
l'Expo Milano
2015 ed alla Societa' Expo 2015 p.a. per la corretta gestione
delle
procedure d'appalto per
la realizzazione dell'evento. Il
presidente dell'Autorita' nazionale
anticorruzione segnala
all'autorita'
amministrativa di cui all'art. 47, comma 3, del decreto
legislativo
14 marzo 2013, n.
33, le violazioni
in materia di
comunicazione delle
informazioni e dei
dati e di
obblighi di
pubblicazione
previste nel citato art. 47, ai fini dell'esercizio del
potere
sanzionatorio di cui al medesimo articolo.
8. Allo svolgimento dei
compiti di cui
ai commi 2
e 5, il
Presidente dell'ANAC provvede con le risorse
umane, strumentali e
finanziarie della soppressa
Autorita' di vigilanza
sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle more
dell'approvazione
del piano di cui al comma 4.
9. Al fine di
concentrare l'attivita' dell'Autorita' nazionale
anticorruzione sui compiti di
trasparenza e di
prevenzione della
corruzione nelle pubbliche
amministrazioni, le funzioni
della
predetta Autorita' in materia
di misurazione e
valutazione della
performance, di cui agli articoli 7, 8,
9, 10, 12, 13 e 14 del
decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150,
sono trasferite al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge
di conversione del
presente decreto. Con riguardo
al solo
trasferimento
delle funzioni di cui all'art. 13, comma 6, lettere m)
e
p), del decreto legislativo n. 150
del 2009, relativamente
ai
progetti sperimentali
e al Portale
della trasparenza, detto
trasferimento di
funzioni deve avvenire
previo accordo tra il
Dipartimento della
funzione pubblica e
l'Autorita' nazionale
anticorruzione,
anche al fine di individuare i progetti
che possono
piu'
opportunamente rimanere nell'ambito della
medesima Autorita'
nazionale
anticorruzione.
10. Con regolamento da
emanare ai sensi dell'art.
17, comma 2,
della legge
23 agosto 1988,
n. 400 ,
entro 180 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo
provvede a
riordinare le funzioni di cui al comma 9 in materia di
misurazione e
valutazione della performance,
sulla base delle
seguenti norme
generali regolatrici della materia:
a) revisione e semplificazione degli
adempimenti a carico
delle amministrazioni pubbliche,
al fine di
valorizzare le
premialita'
nella valutazione della
performance, organizzativa e
individuale, anche
utilizzando le risorse
disponibili ai sensi
dell'art.
16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b) progressiva
integrazione del ciclo della
performance con la
programmazione finanziaria;
c) raccordo con il
sistema dei controlli interni;
d) valutazione indipendente dei sistemi e risultati;
e) conseguente
revisione della disciplina
degli organismi
indipendenti di valutazione.
11. Il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza
del
Consiglio dei ministri puo' avvalersi ai sensi dell'art.
17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in
posizione di
fuori ruolo o di comando per lo svolgimento delle funzioni
relative
alla misurazione e valutazione della performance.
12. Il comma 7,
dell'art. 13, del decreto
legislativo 27 ottobre
2009, n. 150 e' abrogato.
13. All'art. 11 del
decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e'
abrogato;
b) al comma 5, secondo
periodo, le parole:
«sino a diversa
disposizione adottata ai sensi del comma 2,» sono soppresse.
14. Il Comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 1
del decreto
del Presidente della
Repubblica 12 dicembre
2006, n. 315
e'
soppresso.
14-bis. Le funzioni di supporto
dell'autorita' politica delegata
per il
coordinamento in materia
di controllo strategico
nelle
amministrazioni dello
Stato sono attribuite
all'Ufficio per il
programma
di Governo della Presidenza del Consiglio
dei ministri.
L'Ufficio
provvede alle funzioni trasferite
con le risorse
umane,
strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
15. Le funzioni del Dipartimento
della funzione pubblica
della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza
e
prevenzione della corruzione di cui all'art. 1 , commi 4, 5 e 8,
della legge 6 novembre 2012 n. 190, e
le funzioni di cui
all'art.
48 del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, sono
trasferite all'Autorita' nazionale anticorruzione.
16. Dall'applicazione
del presente articolo non
devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 20
Associazione Formez PA
1. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro delegato per la semplificazione e
la pubblica
amministrazione propone all'assemblea dell'Associazione Formez
PA, di
cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.
6, lo scioglimento
dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario
straordinario.
A far data dalla nomina del Commissario straordinario
decadono gli
organi dell'Associazione Formez PA in carica,
fatta eccezione per
l'assemblea e il collegio dei revisori. Il Commissario
assicura la
continuita' nella gestione delle
attivita' dell'Associazione e la
prosecuzione dei progetti in corso. Entro
il 31 ottobre
2014 il
Commissario propone al suddetto Ministro un piano delle
politiche di
sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti
territoriali,
che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio
e
gli equilibri
finanziari dell'Associazione e
individui eventuali
nuove forme per il perseguimento delle suddette politiche. Il
piano
e' presentato dal Ministro medesimo
all'assemblea ai fini
delle
determinazioni conseguenti.
1-bis. Dall'attuazione del presente articolo
non devono derivare
nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 21
Unificazione delle Scuole di
formazione
1. Al fine di
razionalizzare il sistema delle scuole di
formazione
delle amministrazioni
centrali, eliminando la
duplicazione degli
organismi esistenti, la
Scuola superiore dell'economia e delle
finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il
Centro di formazione
della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi
sociali
ed economiche, nonche' le
sedi distaccate della
Scuola nazionale
dell'amministrazione prive di centro residenziale sono
soppresse. Le
funzioni di reclutamento
e di formazione
degli organismi
soppressi sono attribuite alla Scuola nazionale dell'amministrazione
e assegnate ai corrispondenti dipartimenti, individuati ai
sensi del
comma 3. Le
risorse finanziarie gia'
stanziate e destinate
all'attivita' di formazione
sono attribuite, nella
misura
dell'ottanta per cento, alla Scuola nazionale dell'amministrazione e
versate, nella misura del venti per cento, all'entrata del
bilancio
dello Stato. La stessa Scuola subentra nei rapporti di lavoro a
tempo
determinato e di collaborazione coordinata
e continuativa o di
progetto in essere presso gli organismi soppressi, che cessano
alla
loro naturale scadenza.
2. All'art. 6, comma 1,
del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «dal
Capo del Dipartimento per la
digitalizzazione
della pubblica amministrazione
e l'innovazione tecnologica,»
sono
soppresse;
2) le parole: «da due
rappresentanti» fino alla
fine del
periodo sono
sostituite dalle seguenti:
«da tre rappresentanti
nominati dal
Ministro per la
semplificazione e la
pubblica
amministrazione, di
cui uno su
indicazione del Presidente
dell'Istituto
nazionale di statistica, da un rappresentante
nominato
dal
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, da
uno
nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro
dell'economia
e delle finanze, da uno nominato dal
Ministro degli
affari
esteri, da uno nominato dal Ministro della
difesa e da non
piu'
di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del
Presidente
del Consiglio dei Ministri».
3. Entro centoventi
giorni dall'entrata in vigore della legge
di
conversione del presente
decreto, la Scuola
nazionale
dell'amministrazione
adegua il proprio
ordinamento ai seguenti
principi:
1) organizzazione in
dipartimenti, assegnando, in particolare, le
funzioni degli organismi
soppressi ai sensi
del comma 1 ad
altrettanti dipartimenti;
2) collaborazione con
gli organi costituzionali, le
autorita'
indipendenti, le istituzioni universitarie e l'Istituto
nazionale di
statistica, anche attraverso convenzioni relative allo
svolgimento di
attivita' di formazione iniziale e permanente.
4. I docenti ordinari e
i ricercatori dei ruoli a esaurimento della
Scuola Superiore dell'economia
e delle finanze,
di cui all'art.
4-septies, comma 4,
del decreto-legge 3
giugno 2008, n.
97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
2008, n. 129,
sono trasferiti alla Scuola
nazionale dell'amministrazione e agli
stessi e' applicato lo
stato giuridico dei
professori o dei
ricercatori
universitari. Il trattamento economico
e' rideterminato
con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, al fine
di
renderlo
omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale
dell'amministrazione,
che viene determinato dallo stesso decreto
del
Presidente
del Consiglio dei ministri sulla
base del trattamento
economico
spettante, rispettivamente, ai professori o ai
ricercatori
universitari a
tempo pieno con
corrispondente anzianita'.
Dall'attuazione
del presente comma
non devono derivare
nuovi o
maggiori
oneri per la finanza pubblica.
5. Il personale non
docente anche in
servizio in posizione
di
comando o fuori ruolo presso gli organismi soppressi di cui
al comma
1, entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore della legge
di
conversione del presente decreto, rientra nelle
amministrazioni di
appartenenza. Il personale non docente in servizio
presso le sedi
distaccate o periferiche, anche
in posizione di
comando o fuori
ruolo, puo' transitare nei ruoli delle amministrazioni
pubbliche con
posti vacanti nella
dotazione organica o,
in subordine, in
sovrannumero, con preferenza nelle amministrazioni aventi
sede nella
stessa Regione. Il personale trasferito ai sensi del presente
comma
mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza e allo
stesso
si applica il trattamento
giuridico e economico,
compreso quello
accessorio,
previsto dai contratti
collettivi vigenti
nell'amministrazione di destinazione.
6. Con decreto del
Presidente del Consiglio
dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuate
e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
le risorse
finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle
funzioni
trasferite ai sensi del presente articolo. Fino
all'adozione del
decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al
primo
periodo,
le attivita' formative e
amministrative degli organismi
soppressi
di cui al comma 1 del presente articolo
sono regolate da
accordi
conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e
successive modificazioni, tra
la Scuola nazionale
dell'amministrazione
e le amministrazioni di riferimento degli organi
soppressi,
senza pregiudizio per la continuita' e il compimento delle
attivita'
formative, di reclutamento e concorsuali
gia' disposte,
autorizzate
o comunque in essere presso
le Scuole di
formazione
medesime
secondo i rispettivi ordinamenti.
Art. 21-bis
Riorganizzazione del Ministero
dell'interno
1. In conseguenza delle riduzioni previste
dall'art. 2, comma
1,
lettere
a) e b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, da
definire
entro
il 31 ottobre 2014,
il Ministero dell'interno
provvede a
predisporre,
entro il 31 dicembre 2014, il decreto del Presidente del
Consiglio
dei ministri di cui all'art. 2, comma 7, del
decreto-legge
31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre
2013, n. 125, e successive modificazioni. Il termine di cui
all'art.
2, comma 11, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del
2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,
e
successive
modificazioni, e' differito al
31 dicembre 2014,
con
conseguente
riassorbimento, nel successivo biennio,
degli effetti
derivanti
dalle predette riduzioni.
Art. 22
Razionalizzazione delle autorita'
indipendenti
1. I componenti
dell'Autorita' garante della
concorrenza e del
mercato, della Commissione nazionale per le
societa' e la borsa,
dell'Autorita' di regolazione
dei trasporti, dell'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la
protezione dei
dati personali, dell'Autorita' nazionale
anticorruzione, della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della
Commissione di
garanzia dell'attuazione
della legge sullo
sciopero nei servizi
pubblici essenziali, alla
cessazione dall'incarico, non
possono
essere nuovamente nominati componenti di una autorita' indipendente,
a pena di decadenza, per un periodo pari a cinque
anni.
2. Nel capo III del titolo IV della legge 28
dicembre 2005, n.
262,
dopo l'art. 29
e' aggiunto il
seguente: «Art. 29-bis.
-
(Incompatibilita'
per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati
dall'incarico). - 1. I componenti degli organi
di vertice e i
dirigenti della Commissione nazionale per le societa' e la
borsa,
nei
due anni successivi alla cessazione
dell'incarico, non possono
intrattenere,
direttamente o indirettamente, rapporti
di
collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti
regolati
ne'
con societa' controllate
da questi ultimi.
I contratti
conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Le
disposizioni
del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli
ultimi
due
anni di servizio sono stati
responsabili esclusivamente di
uffici di supporto. Le disposizioni
del presente articolo
si
applicano
ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della
Banca
d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni
per
un periodo, non superiore a due anni, stabilito con decreto
del
Presidente
del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della
Banca
centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla
data
di entrata in vigore della presente disposizione».
3. All'art. 2, comma 9,
della legge 14 novembre 1995, n. 481,
sono
apportate le seguenti modificazioni:
0a) al primo periodo, la
parola: «quattro» e'
sostituita
dalla seguente: «due»;
a) dopo le parole: «i
componenti» sono inserite le seguenti: «e i
dirigenti»;
b) e' aggiunto in fine
il seguente periodo: «Le disposizioni
del
presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi
quattro
anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di
uffici di
supporto.».
4. Le procedure
concorsuali per il reclutamento di personale
degli
organismi di cui al comma
1 sono gestite
unitariamente, previa
stipula di apposite
convenzioni tra gli
stessi organismi, che
assicurino la trasparenza e
l'imparzialita' delle procedure
e la
specificita' delle professionalita' di ciascun organismo.
Sono nulle
le procedure concorsuali
avviate dopo l'entrata
in vigore del
presente decreto e prima della stipula delle convenzioni o poste
in
essere, successivamente alla predetta stipula, in
violazione degli
obblighi di cui
al presente comma
e le successive
eventuali
assunzioni. Restano valide le procedure concorsuali
in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
5. A decorrere dal 1ş
luglio 2014, gli organismi di cui al comma
1
provvedono, nell'ambito dei propri ordinamenti, a una riduzione
non
inferiore al venti per cento del trattamento economico
accessorio del
personale dipendente, inclusi i dirigenti.
6. A decorrere dal 1ş
ottobre 2014, gli organismi di cui al comma 1
riducono in misura non inferiore al cinquanta per cento, rispetto
a
quella complessivamente sostenuta nel 2013, la spesa per
incarichi di
consulenza, studio e ricerca e quella per gli organi collegiali
non
previsti dalla legge. Gli incarichi e
i contratti in
corso sono
rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della
legge di conversione del presente decreto al fine di
assicurare il
rispetto dei limiti di cui al periodo precedente.
7. Gli organismi di cui
al comma 1 gestiscono i servizi strumentali
in modo unitario,
mediante la stipula
di convenzioni o la
costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi. Entro
il 31
dicembre 2014, i predetti organismi provvedono ai
sensi del primo
periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali,
servizi
finanziari e
contabili, acquisti e
appalti, amministrazione del
personale, gestione del
patrimonio, servizi tecnici
e logistici,
sistemi informativi ed informatici. Dall'applicazione del
presente
comma devono derivare, entro l'anno 2015, risparmi complessivi
pari
ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta dagli
stessi organismi per i medesimi servizi nell'anno 2013.
8. Alla legge 27
dicembre 2006, n. 296 sono apportate
le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 1, comma
449, al secondo periodo, dopo le
parole «e
successive modificazioni,» sono aggiunte le
seguenti: «nonche' le
autorita' indipendenti,»;
b) all'art. 1, comma
450, al secondo periodo, dopo le parole: «le
altre
amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1
del decreto
legislativo 30 marzo
2001, n. 165,»
sono aggiunte le
seguenti:
«nonche' le autorita' indipendenti,».
9.
Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i
propri servizi
logistici
in modo da rispettare i seguenti criteri:
a) sede in edificio di proprieta' pubblica o
in uso gratuito, salve
le spese
di funzionamento, o
in locazione a
condizioni piu'
favorevoli
rispetto a quelle degli edifici demaniali disponibili;
b) concentrazione degli uffici nella sede
principale, salvo che per
oggettive esigenze
di diversa collocazione
in relazione alle
specifiche
funzioni di singoli uffici;
c) esclusione di locali adibiti ad abitazione
o foresteria per i
componenti
e il personale;
d) spesa complessiva per sedi secondarie,
rappresentanza, trasferte
e
missioni non superiore al 20 per cento della spesa complessiva;
e) presenza effettiva del
personale nella sede
principale non
inferiore
al 70 per cento del totale su base annuale, tranne che per
la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
f) spesa complessiva per incarichi di
consulenza, studio e ricerca
non
superiore al 2 per cento della spesa complessiva.
9-bis. Gli organismi di cui al comma 1
assicurano il rispetto dei
criteri
di cui allo stesso comma 1 entro
un anno dalla
data di
entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto
e
ne
danno conto nelle successive relazioni annuali, che sono trasmesse
anche
alla Corte dei conti. Nell'ipotesi di
violazione di uno
dei
criteri
di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 9, entro l'anno
solare successivo
a quello della
violazione il Ministero
dell'economia e
delle finanze, tramite
l'Agenzia del demanio,
individua
uno o piu' edifici di proprieta' pubblica
da adibire a
sede,
eventualmente comune, delle relative
autorita'. L'organismo
interessato
trasferisce i propri uffici
nei sei mesi
successivi
all'individuazione.
Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri
di
cui
alle lettere d), e)
e f) del
citato comma 9,
l'organismo
interessato
trasferisce al Ministero dell'economia
e delle finanze
una somma
corrispondente all'entita' dello
scostamento o della
maggiore
spesa, che rimane acquisita all'erario.
10. L'art. 2, comma 3,
della legge 14 novembre 1995, n.
481, e'
abrogato.
11. (Soppresso).
12. (Soppresso).
13. Dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del
presente decreto, l'art. 23, comma 1, lettera e), del
decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22
dicembre 2011,
n. 214, e' soppresso.
14. Al decreto-legge 8
aprile 1974, n. 95, come convertito
dalla
legge 7 giugno
1974, n. 216,
sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) all'art. 1, nono
comma, e' inserito, prima delle
parole «I
predetti regolamenti», il seguente periodo: «Le deliberazioni
della
Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi
sono
adottate con non meno di quattro voti favorevoli.»;
b) all'art. 2, quarto
comma, terzo periodo,
le parole «dalla
Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «con non meno di
quattro
voti favorevoli.»;
c) all'art. 2, quarto
comma, quarto periodo, dopo le
parole «su
proposta del Presidente» sono inserite le seguenti: «e con non
meno
di quattro voti favorevoli.»;
d) all'art. 2, ottavo
comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente
periodo: «Le relative deliberazioni sono adottate con
non meno di
quattro voti favorevoli.».
15. Ai maggiori oneri di
cui al comma 13,
pari a 480.000
euro
annui, si fa fronte nell'ambito del bilancio della Consob
che a
tal
fine effettua corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori
rispetto a
quelli previsti a
legislazione vigente, senza
incrementare il
contributo a carico dei soggetti vigilati.
16. Le disposizioni di
cui al comma 14 si applicano dalla
data di
nomina dell'ultimo dei cinque componenti della Consob.
Art. 23
Interventi urgenti in
materia di riforma
delle province e
delle
citta' metropolitane nonche' norme speciali sul
procedimento di
istituzione della citta'
metropolitana di Venezia e
disposizioni in
materia di funzioni fondamentali dei
comuni.
1. All'art. 1 della
legge 7 aprile 2014, n. 56, sono
apportate le
seguenti modificazioni:
«0a)
al comma 14:
1) le parole
da: «, comunque»
fino a: «"testo
unico",» sono
soppresse;
2) al quarto periodo, dopo le
parole: «Restano a
carico della
provincia»
sono inserite le seguenti: «, anche nel
caso di cui al
comma
82 del presente articolo,» e
le parole: «di
cui agli
articoli 80 e 86 del testo unico» sono sostituite dalle
seguenti: «di
cui agli articoli 80, 84,
85 e 86
del testo unico
delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18
agosto 2000, n.
267, e successive
modificazioni, di seguito
denominato "testo unico"»;
a) al comma 15, al
primo periodo, le parole: «30 settembre
2014»
sono sostituite
dalle seguenti: «12
ottobre 2014» e
all'ultimo
periodo le parole: «il consiglio metropolitano» sono sostituite
con
le seguenti: «la conferenza metropolitana»;
a-bis) al comma 24, secondo
periodo, le parole:
«di cui agli
articoli 80 e 86 del testo unico» sono sostituite dalle seguenti:
«di
cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico»;
a-ter) al comma 26, dopo
le parole: «non inferiore alla
meta' dei
consiglieri da eleggere» sono inserite le seguenti: «e comunque
non
superiore al numero dei consiglieri da eleggere»;
b) al comma 49, sono
apportate le seguenti modifiche:
1) nel primo
periodo, dopo le parole: «Provincia
di Milano»
sono inserite le seguenti: «e le
partecipazioni azionarie detenute
dalla Provincia di Monza e Brianza».
2) dopo il primo
periodo e' inserito il seguente: «Entro il
30
giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari
per il
trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al
primo periodo
alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime
di esenzione
fiscale.»;
3) l'ultimo periodo
e' sostituito con il seguente:
«Alla data
del 31 dicembre 2016 le partecipazioni originariamente detenute
dalla
provincia di Milano sono trasferite in regime di
esenzione fiscale
alla citta' metropolitana
e le partecipazioni originariamente
detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono
trasferite in
regime di esenzione fiscale
alla nuova provincia
di Monza e di
Brianza»;
c) dopo il comma 49
sono inseriti i seguenti:
«49-bis. Il subentro
della regione Lombardia, anche
mediante
societa' dalla
stessa controllate, nelle
partecipazioni detenute
dalla provincia di Milano
e dalla Provincia
di Monza e
Brianza
avviene a titolo gratuito, ferma
restando l'appostazione contabile
del relativo valore. Con perizia resa da uno o piu' esperti nominati
dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito
Albo dei periti, viene operata la valutazione e
l'accertamento del
valore delle partecipazioni riferito al momento del
subentro della
Regione nelle
partecipazioni e, successivamente, al
momento del
trasferimento alla citta' metropolitana. Gli oneri delle
attivita' di
valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico
della
Regione Lombardia e della citta' metropolitana. Il valore
rivestito
dalle partecipazioni al momento
del subentro nelle
partecipazioni
della Regione Lombardia,
come sopra accertato,
e' quanto dovuto
rispettivamente alla citta' metropolitana e alla nuova Provincia
di
Monza e Brianza. L'eventuale differenza tra il valore rivestito
dalle
partecipazioni al momento del
trasferimento,
rispettivamente, alla
citta' metropolitana e alla nuova Provincia di
Monza e Brianza
e
quello accertato al momento
del subentro da
parte della Regione
Lombardia
costituisce il saldo,
positivo o negativo,
del
trasferimento delle medesime partecipazioni a
favore della citta'
metropolitana e della
nuova Provincia, che
sara' oggetto di
regolazione tra le parti. Dal
presente comma non
devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
49-ter. Contestualmente al
subentro da parte
della regione
Lombardia, anche mediante societa' dalla stessa
controllate, nelle
societa' partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia
di
Monza e della Brianza di
cui al primo
periodo del comma
49, i
componenti degli organi di amministrazione e di controllo
di dette
societa' decadono e si provvede alla ricostituzione di detti
organi
nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti
sociali. Per
la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell'art.
4
del decreto-legge 6
luglio 2012, n.
95, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando
quanto previsto dal comma 4 del medesimo art.
4. La decadenza
ha
effetto dal momento
della ricostituzione dei
nuovi organi.
Analogamente i
componenti degli organi
di amministrazione e di
controllo delle societa' partecipate nominati
ai sensi del primo
periodo del comma 49-bis
decadono contestualmente al
successivo
trasferimento delle relative partecipazioni in favore
della citta'
metropolitana e della nuova Provincia previsto dal terzo
periodo del
comma 49, provvedendosi alla ricostituzione di detti organi
nei modi
e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La decadenza
ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi»;
c-bis)
dopo il comma 61 e'
inserito il seguente:
«61-bis. All'art. 14, comma 1, primo periodo,
della legge 21
marzo
1990, n. 53, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge
25
maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni," sono inserite le
seguenti:
"nonche' per le elezioni
previste dalla legge
7 aprile
2014,
n. 56,"»;
c-ter)
al comma 74, primo
periodo, le parole:
«ai singoli
candidati all'interno delle liste» sono sostituite dalle
seguenti:
«a
liste di candidati concorrenti»;
c-quater)
al comma 76, le parole:
«un solo voto per uno dei
candidati» sono sostituite dalle seguenti: «un
voto» ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun
elettore puo'
esprimere,
inoltre, nell'apposita riga della
scheda, un voto
di
preferenza
per un candidato alla carica di consigliere
provinciale
compreso
nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia,
il
nome e il cognome; il valore del voto e' ponderato ai
sensi dei
commi
32, 33 e 34»;
c-quinquies) il comma 77 e' sostituito dal seguente:
«77.
L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio,
determina
la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra
individuale
ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei
seggi
tra le liste e alle relative
proclamazioni, secondo quanto
previsto
dai commi 36, 37 e 38»;
d) al comma 79, le
parole «l'elezione ai sensi dei commi da 67
a
78 del consiglio
provinciale, presieduto dal
presidente della
provincia o dal commissario,
e' indetta» sono
sostituite dalle
seguenti «l'elezione del presidente della provincia e del
consiglio
provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 e' indetta e si
svolge»
e
alla lettera a) le parole: «30 settembre
2014» sono sostituite
dalle seguenti: «12
ottobre 2014»;
e) al comma 81 sono
soppressi il secondo e terzo periodo;
f) il comma 82, e'
sostituito con il seguente: «82. Nel
caso di
cui al comma 79, lettera a),
in deroga alle
disposizioni di cui
all'art. 1, comma 325, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, il
presidente della provincia in carica alla data di entrata in
vigore
della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora
la provincia
sia commissariata, il commissario a
partire dal !°
luglio 2014,
assumendo anche le funzioni del
consiglio provinciale, nonche'
la
giunta provinciale, restano
in carica a
titolo gratuito per
l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili,
fino all'insediamento del presidente della provincia eletto
ai sensi
dei commi da 58 a 78». Conseguentemente, al secondo periodo del
comma
14 sono aggiunte infine le seguenti parole «, secondo
le modalita'
previste dal comma 82»;
f-bis)
al comma 84, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
«Restano
a carico della provincia gli oneri connessi con le attivita'
in
materia di status degli
amministratori, relativi ai
permessi
retribuiti,
agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di
cui
agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico»;
f-ter)
dopo il comma 118 e'
inserito il seguente:
«118-bis. L'art. 20 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
sostituito
dal seguente:
"Art.
20 (Disposizioni per
favorire la fusione
di comuni e
razionalizzazione
dell'esercizio delle funzioni
comunali). - 1. A
decorrere
dall'anno 2013, il contributo straordinario ai
comuni che
danno
luogo alla fusione, di cui all'art.
15, comma 3,
del testo
unico
di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000,
n. 267, e
successive
modificazioni, o alla fusione per
incorporazione di cui
all'art.
1, comma
130, della legge
7 aprile 2014,
n. 56, e'
commisurato
al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per
l'anno
2010, nel limite degli stanziamenti finanziari
previsti in
misura
comunque non superiore a 1,5 milioni di euro".
2. Alle fusioni per incorporazione, ad
eccezione di quanto per esse
specificamente
previsto, si applicano tutte le norme previste per le
fusioni
di cui all'art. 15, comma 3, del
testo unico di
cui al
decreto legislativo
18 agosto 2000,
n. 267, e
successive
modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano per le fusioni di
comuni
realizzate negli anni 2012 e successivi.
4.
Con decreto di
natura non regolamentare del
Ministro
dell'interno sono
disciplinati le modalita'
e i termini
per
l'attribuzione
dei contributi alla fusione dei comuni e alla
fusione
per
incorporazione di cui ai commi 1 e 3.
5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse
le
disposizioni
del regolamento concernente i
criteri di riparto
dei
fondi
erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione
tra
i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al
decreto del
Ministro dell'interno 1°
settembre 2000, n.
318,
incompatibili
con le disposizioni di cui ai commi
1, 3 e
4 del
presente
articolo"»;
f-quater) dopo il comma 130 e' inserito il
seguente:
«130-bis. Non si applica ai
consorzi socio-assistenziali quanto
previsto
dal comma 28 dell'art. 2 della legge 24
dicembre 2007, n.
244,
e successive modificazioni»;
g) al comma 143,
aggiungere alla fine il seguente periodo
«Gli
eventuali incarichi commissariali successivi all'entrata
in vigore
della presente legge sono comunque esercitati a titolo
gratuito».
1-bis. All'allegato A, annesso alla legge 7
aprile 2014, n. 56,
alla
lettera e), le parole: «, con approssimazione alla terza
cifra
decimale,» sono
soppresse e dopo
le parole: «medesima
fascia
demografica,»
sono inserite le seguenti: «approssimato
alla terza
cifra
decimale e».
1-ter. In considerazione dell'anticipato
scioglimento del consiglio
comunale
di Venezia, disposto ai
sensi dell'art. 141,
comma 1,
lettera
b), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo
18
agosto 2000, n. 267, le procedure per l'entrata in funzione della
citta'
metropolitana di Venezia sono ridefinite nel modo seguente:
a) le elezioni del consiglio
metropolitano si svolgono
entro il
termine
di sessanta giorni dalla
proclamazione degli eletti
del
consiglio comunale
di Venezia da
tenere nel turno
elettorale
ordinario
del 2015;
b) la citta'
metropolitana di Venezia
subentra alla provincia
omonima,
con gli effetti successori di cui all'art.
1, comma 16,
della
legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data
di insediamento del
consiglio
metropolitano; alla stessa data
il sindaco del
comune
capoluogo
assume le funzioni di sindaco metropolitano e si insedia la
conferenza metropolitana
che approva lo
statuto della citta'
metropolitana
nei successivi centoventi giorni;
c) nel caso di mancata approvazione dello
statuto entro il termine
di
cui alla lettera b), si applica la procedura per l'esercizio
del
potere
sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 5
giugno 2003, n.
131.
1-quater. Ferme restando le disposizioni di
cui all'art. 1, comma
14,
della legge 7 aprile 2014, n. 56, come
modificato dal presente
articolo,
dal 1° gennaio 2015 le attivita' ivi previste a cui occorra
dare continuita'
fino all'entrata in
funzione della citta'
metropolitana
di Venezia sono assicurate da un
commissario nominato
ai
sensi dell'art. 19 del testo unico di cui al regio decreto 3 marzo
1934,
n. 383, e successive modificazioni.
1-quinquies.
All'art. 14, comma
31-ter, lettera b),
del
decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni,
dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, le
parole: «30
giugno 2014» sono
sostituite dalle seguenti:
«30
settembre
2014».
Art. 23-bis
Modifica all'art. 33 del
codice di cui al
decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, in
materia di acquisizione di lavori,
beni e
servizi da parte dei
comuni.
1. Al comma 3-bis dell'art.
33 del codice
di cui al
decreto
legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, e'
aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Per
i Comuni istituiti
a
seguito
di fusione l'obbligo di cui al primo
periodo decorre dal
terzo
anno successivo a quello di istituzione».
Art. 23-ter
Ulteriori disposizioni in
materia di acquisizione di lavori,
beni e
servizi da parte degli enti
pubblici
1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis
dell'art. 33 del codice di
cui
al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163,
modificato da
ultimo
dall'art. 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1°
gennaio
2015, quanto all'acquisizione di beni
e servizi, e
il 1°
luglio
2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve
le
procedure
avviate alla data di entrata in
vigore della legge
di
conversione
del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis
dell'art. 33 del codice di
cui
al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163,
modificato da
ultimo
dall'art. 23-bis del presente decreto, non si
applicano alle
acquisizioni
di lavori, servizi e forniture
da parte degli enti
pubblici
impegnati nella ricostruzione delle
localita' dell'Abruzzo
indicate
nel decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito,
con
modificazioni,
dalla legge 24 giugno
2009, n. 77,
e di quelle
dell'Emilia-Romagna
indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
3. I comuni con popolazione superiore a
10.000 abitanti possono
procedere
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di
valore
inferiore a 40.000 euro.
Art. 23-quater
Disposizioni finanziarie in
materia
di citta' metropolitane e
province
1. All'art. 47, comma 4 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le
parole: «mese
di luglio» sono
sostituite dalle seguenti:
«10
ottobre».
Art.
23-quinquies
Interventi urgenti
per garantire il
regolare avvio dell'anno
scolastico
1. Nelle more
del riordino e
della costituzione degli
organi
collegiali
della scuola, sono
fatti salvi tutti
gli atti e i
provvedimenti
adottati in assenza del parere
dell'organo collegiale
consultivo
nazionale della scuola; dalla data di
entrata in vigore
della legge
di conversione del
presente decreto e
fino alla
ricostituzione
dei suddetti organi, comunque non oltre
il 30 marzo
2015,
non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi.
2. Le elezioni del Consiglio superiore della
pubblica istruzione
sono
bandite entro il 31 dicembre 2014. In via di prima applicazione
e
nelle more del riordino degli organi collegiali, l'ordinanza di cui
all'art.
2, comma 9, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233,
stabilisce
le modalita' di elezione del
predetto organo, anche
in
deroga
a quanto stabilito al comma 5, lettera a), del citato art. 2».
Titolo II
Interventi urgenti di
semplificazione
Capo I
Accesso dei cittadini e delle
imprese ai servizi
della pubblica
amministrazione
Art. 24
Agenda della semplificazione
amministrativa
e moduli standard
1. Entro il 31 ottobre
2014, il Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione,
previa intesa con la Conferenza
unificata di cui
all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva
l'Agenda per la
semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente le
linee di
indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e
autonomie
locali e il cronoprogramma per la loro attuazione. L'Agenda
per la
semplificazione contempla, tra l'altro, la sottoscrizione
di accordi
e intese ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto
1997,
n. 281 e dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al
fine di
coordinare le iniziative
e le attivita'
delle amministrazioni
interessate e di proseguire l'attivita' per
l'attuazione condivisa
delle misure contenute nel
decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.
35. A
tal fine, mediante gli accordi e le intese di cui al
presente comma,
e' istituito, presso la Conferenza unificata di cui all'art.
8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, un apposito
comitato
interistituzionale e sono
individuate le forme di
consultazione
dei
cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Il
Ministro
per
la semplificazione e la pubblica
amministrazione illustra alla
Commissione parlamentare
per la semplificazione i
contenuti
dell'Agenda
per la semplificazione entro quarantacinque giorni dalla
sua
approvazione da parte del Consiglio dei ministri e riferisce sul
relativo
stato di attuazione entro il 30 aprile di ciascun anno.
2. Entro centottanta
giorni dall'entrata in vigore
del presente
decreto le amministrazioni statali, ove non abbiano gia' provveduto,
adottano con decreto del Ministro competente,
di concerto con il
Ministro delegato per
la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata, moduli
unificati e
standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione
di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte
dei cittadini e
delle imprese, che possono
essere utilizzati da
cittadini e
imprese decorsi
trenta giorni dalla
pubblicazione dei relativi
decreti.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo
sono applicabili
nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento
e
di Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti e
delle
relative norme di attuazione, con particolare
riferimento a
quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988,
n. 574.
3. Il Governo, le regioni
e gli enti locali,
in attuazione del
principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza
unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo 28
agosto 1997, n. 281 o intese ai
sensi dell'art. 8
della legge 5
giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo
conto delle specifiche
normative regionali, una modulistica unificata e
standardizzata su
tutto il territorio nazionale per la
presentazione alle pubbliche
amministrazioni
regionali e agli
enti locali di
istanze,
dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e
all'avvio
di attivita' produttive. Le
pubbliche amministrazioni regionali
e
locali utilizzano i moduli unificati e
standardizzati nei termini
fissati con i suddetti accordi o intese; i
cittadini e le imprese
li
possono comunque utilizzare decorsi
trenta giorni dai
medesimi
termini.
3-bis. Entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore
della
legge di conversione del presente decreto,
le amministrazioni
di
cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di
informatizzazione delle
procedure per
la presentazione di
istanze, dichiarazioni e
segnalazioni
che permetta la compilazione
on line con
procedure
guidate
accessibili tramite autenticazione con
il Sistema pubblico
per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e
imprese. Le
procedure
devono permettere il completamento
della procedura, il
tracciamento
dell'istanza con individuazione del
responsabile del
procedimento
e, ove applicabile, l'indicazione dei
termini entro i
quali
il richiedente ha diritto ad ottenere una
risposta. Il piano
deve
prevedere una completa informatizzazione.
4. Ai sensi dell'art.
117, secondo comma, lettere e),
m) e r),
della Costituzione, gli accordi sulla
modulistica per l'edilizia e
per
l'avvio di attivita' produttive conclusi in sede di
Conferenza
unificata sono rivolti
ad assicurare la
libera concorrenza,
costituiscono livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto
il
territorio
nazionale, assicurano il
coordinamento informativo
statistico e informatico
dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti
dall'estero.
4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e
3 e'
pubblicata nel
portale
www.impresainungiorno.gov.it ed e' resa
disponibile per la
compilazione
delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro
sessanta
giorni dalla sua approvazione.
4-ter.
All'art. 62, comma
3, del codice
di cui al
decreto
legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il
primo
periodo e' inserito il seguente: «Tali funzioni, ad
eccezione
di
quelle anagrafiche, possono altresi' essere svolte utilizzando
i
dati anagrafici,
costantemente allineati all'ANPR,
eventualmente
conservati
dai comuni, nelle basi di dati locali».
Art.
24-bis
Obblighi di trasparenza per le pubbliche
amministrazioni
1. L'art. 11 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n.
33, e'
sostituito
dal seguente:
«Art. 11 (Ambito soggettivo di
applicazione). - 1.
Ai fini del
presente
decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte
le amministrazioni di
cui all'art. 1,
comma 2, del
decreto
legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi
comprese le
autorita' amministrative indipendenti
di garanzia,
vigilanza
e regolazione.
2. La medesima disciplina prevista per le
pubbliche amministrazioni
di
cui al comma 1 si applica anche:
a) agli
enti di diritto
pubblico non territoriali
nazionali,
regionali o
locali, comunque denominati,
istituiti, vigilati,
finanziati
dalla pubblica amministrazione che conferisce
l'incarico,
ovvero
i cui amministratori siano da questa nominati;
b) limitatamente all'attivita' di
pubblico interesse disciplinata
dal
diritto nazionale o dell'Unione europea,
agli enti di
diritto
privato
in controllo pubblico, ossia alle societa' e agli altri enti
di
diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attivita'
di
produzione di beni e
servizi a favore
delle amministrazioni
pubbliche
o di gestione di servizi pubblici, sottoposti
a controllo
ai
sensi dell'art. 2359 del codice civile
da parte di
pubbliche
amministrazioni,
oppure agli enti nei quali siano
riconosciuti alle
pubbliche
amministrazioni, anche in assenza di
una partecipazione
azionaria,
poteri di nomina dei
vertici o dei
componenti degli
organi.
3. Alle societa' partecipate dalle pubbliche
amministrazioni di cui
al comma
1, in caso
di partecipazione non
maggioritaria, si
applicano, limitatamente all'attivita' di
pubblico interesse
disciplinata dal
diritto nazionale o
dell'Unione europea, le
disposizioni
dell'art. 1, commi da 15 a 33, della
legge 6 novembre
2012,
n. 190».
Art. 24-ter
Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda
digitale italiana
1.
Le regole tecniche
previste per l'attuazione
dell'Agenda
digitale
italiana, come definita dall'art.
47 del decreto-legge
9
febbraio
2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge
4
aprile
2012, n. 35, e successive modificazioni, sono adottate con le
modalita' previste
dall'art. 71 del
codice di cui
al decreto
legislativo
7 marzo 2005, n. 82,
come da ultimo
modificato dal
presente
articolo. Qualora non ancora adottate
e decorsi ulteriori
novanta
giorni dalla data di
entrata in vigore
della legge di
conversione
del presente decreto, le regole tecniche per l'attuazione
del
codice dell'amministrazione digitale possono essere dettate
con
decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non
sia
pervenuto
il concerto dei Ministri interessati.
2. Al comma 1 dell'art. 71 del codice di cui
al decreto legislativo
7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,
sono aggiunti, in
fine, i
seguenti periodi: «Le
amministrazioni competenti, la
Conferenza unificata
e il Garante
per la protezione
dei dati
personali
rispondono entro trenta giorni dalla richiesta
di parere.
In
mancanza di risposta nel termine indicato nel periodo precedente,
il
parere si intende interamente favorevole».
Art. 24-quater
Servizi in rete e basi di dati delle
pubbliche amministrazioni
1. A decorrere dal centottantesimo giorno
successivo alla data di
entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
pubbliche amministrazioni che
non rispettano quanto
prescritto
dall'art.
63 e dall'art. 52, comma 1, del codice di
cui al decreto
legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, sono
soggette
alla sanzione prevista dall'art. 19, comma
5, lettera b),
del
presente decreto.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge
di
conversione del presente decreto, i soggetti di
cui all'art. 2,
comma
2, del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n.
82,
e successive modificazioni, comunicano all'Agenzia per
l'Italia
digitale,
esclusivamente per via telematica, l'elenco delle basi
di
dati
in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano.
Art.
24-quinquies
Comunicazioni tra le pubbliche
amministrazioni
1. Il comma 2 dell'art. 58 del codice di cui
al decreto legislativo
7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,
e' sostituito dal
seguente:
«2. Le pubbliche amministrazioni comunicano
tra loro attraverso la
messa
a disposizione a titolo gratuito
degli accessi alle
proprie
basi
di dati alle altre amministrazioni mediante
la cooperazione
applicativa
di cui all'art. 72, comma 1, lettera
e). L'Agenzia per
l'Italia
digitale, sentiti il Garante per la
protezione dei dati
personali e
le amministrazioni interessate
alla comunicazione
telematica, definisce
entro novanta giorni
gli standard di
comunicazione
e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni
devono
conformarsi».
2. Il comma 3 dell'art. 58 del codice di cui
al decreto legislativo
7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,
e' sostituito dal
seguente:
«3.
L'Agenzia per l'Italia
digitale provvede al
monitoraggio
dell'attuazione
del presente articolo,
riferendo annualmente con
apposita
relazione al Presidente del
Consiglio dei ministri
e al
Ministro
delegato».
3. Il comma 3-bis dell'art.
58 del codice
di cui al
decreto
legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e' abrogato.
Art. 25
Semplificazione per i soggetti con
invalidita'
01.
All'art. 330, comma 5, primo periodo, del regolamento di cui
al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
dopo
le parole: «sia richiesto»
sono inserite le seguenti: «da
disabili
sensoriali o».
1. All'art.
330, comma 5,
del decreto del
Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, dopo le
parole: «laurea in
ingegneria» sono inserite
le seguenti: «, nonche'
dal
rappresentante dell'associazione di
persone con invalidita'
individuata
dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La
partecipazione del rappresentante di
quest'ultima e' comunque a
titolo gratuito».
2. All'art. 119, comma
4, lettera a), del decreto legislativo
30
aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive
modificazioni e integrazioni,
e' aggiunto, in
fine, il seguente
periodo: «Qualora,
all'esito della visita
di cui al
precedente
periodo, la commissione medica locale certifichi che
il conducente
presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate
e non suscettibili di aggravamento ne' di modifica delle
prescrizioni
o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validita' della
patente di guida posseduta
potranno essere esperiti
secondo le
procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui
all'art. 126,
commi 2, 3 e 4.».
3. All'art. 381, comma
5, terzo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 16
dicembre 1992, n.
495, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le parole:
«Il
comune puo' inoltre stabilire» sono sostituite dalle
seguenti: «Il
comune inoltre stabilisce»; dopo le parole: «n. 503, e» e'
inserita
la parola: «puo'».
4. Al decreto-legge 27
agosto 1993, n. 324, convertito dalla
legge
27 ottobre 1993, n. 423, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al
comma 2 dell'art.
2, sono apportate
le seguenti
modificazioni:
1) la
parola «novanta» e'
sostituita dalla parola
«quarantacinque»;
2) le parole «ai
soli fini previsti dall'art. 33
della stessa
legge» sono sostituite dalle seguenti: «ai soli fini previsti
dagli
articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'art.
42
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».
2-bis) dopo le parole: «da un medico
specialista nella patologia
denunciata»
sono inserite le seguenti: «ovvero da medici
specialisti
nelle
patologie denunciate».
b) al comma
3-bis dell'art. 2,
la parola «centottanta»
e'
sostituita dalla parola «novanta»;
c) dopo il comma
3-ter dell'art. 2,
e' inserito il
seguente
comma: «3-quater. Ai
fini delle agevolazioni
lavorative previste
dagli articoli 21 e 33
della legge 5
febbraio 1992, n.
104, e
dall'art. 42 del decreto
legislativo 26 marzo
2001, n. 151,
la
Commissione medica competente, previa
richiesta motivata
dell'interessato, e' autorizzata
a rilasciare un
certificato
provvisorio al
termine della visita.
Il certificato provvisorio
produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo
da
parte della Commissione medica dell'INPS.».
5. Ai minori gia'
titolari di indennita' di frequenza, che
abbiano
provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro
i sei
mesi antecedenti il compimento della maggiore eta', sono
riconosciute
in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di eta',
le
prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni.
Rimane fermo, al
raggiungimento della maggiore eta', l'accertamento delle
condizioni
sanitarie e degli
altri requisiti previsti
dalla normativa di
settore.
6. Ai
minori titolari dell'indennita' di accompagnamento per
invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980,
n. 18, ovvero
dell'indennita' di accompagnamento per ciechi
civili di cui
alla
legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio
1970, n. 382,
ovvero dell'indennita' di comunicazione di cui all'art. 4 della
legge
21 novembre 1988, n. 508,
nonche' ai soggetti
riconosciuti dalle
Commissioni mediche, individuate
dall'art. 20, comma
1, del
decreto-legge 1 luglio 2009,
n. 78, convertito
con modificazioni
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle
patologie di cui
all'art. 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
sono
attribuite al compimento
della maggiore eta'
le prestazioni
economiche erogabili agli
invalidi maggiorenni, senza
ulteriori
accertamenti sanitari, ferma
restando la sussistenza
degli altri
requisiti previsti dalla normativa di settore.
6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle
eventuali visite di
revisione
e del relativo iter di verifica, i
minorati civili e le
persone
con handicap in possesso di verbali
in cui sia
prevista
rivedibilita'
conservano tutti i diritti acquisiti
in materia di
benefici, prestazioni
e agevolazioni di
qualsiasi natura. La
convocazione
a visita, nei casi di verbali per i quali
sia prevista
la
rivedibilita', e' di competenza
dell'Istituto nazionale della
previdenza
sociale (INPS).
7. All'art. 42-ter,
comma 1, del decreto-legge 21 giugno
2013, n.
69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.
98, le
parole «che hanno ottenuto
il riconoscimento dell'indennita' di
accompagnamento o di comunicazione» sono soppresse.
8. All'art. 97, comma 2,
della legge 23 dicembre 2000, n.
388, il
primo periodo e' soppresso.
9. All'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e'
aggiunto in
fine il seguente comma:
«2-bis. La persona
handicappata affetta da invalidita'
uguale o
superiore all'80% non e' tenuta a sostenere
la prova preselettiva
eventualmente prevista.».
9-bis. All'art. 16, comma 2, della legge 12
marzo 1999, n. 68,
le
parole: «se non versino
in stato di
disoccupazione e» sono
soppresse.
Art. 26
Semplificazione per la
prescrizione dei medicinali per il trattamento
di patologie croniche
1. All'art. 9,
del decreto-legge 18
settembre 2001, n.
347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405,
dopo il comma 1, e' inserito
il seguente: «1-bis.
Fermo restando
quanto previsto dal comma
1, nelle more
della messa a
regime
sull'intero territorio nazionale della ricetta
dematerializzata di
cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze del 2
novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 264 del 12
novembre 2011, per le patologie croniche individuate dai regolamenti
di cui al comma 1, il medico puo' prescrivere medicinali
fino ad
un
massimo di sei pezzi
per ricetta, purche'
gia' utilizzati dal
paziente da almeno
sei mesi. In
tal caso, la
durata della
prescrizione non puo' comunque superare i 180 giorni di
terapia.».
Art. 27
Disposizioni di
semplificazione e razionalizzazione in
materia
sanitaria
1. All'art. 3, del
decreto legge 13
settembre 2012, n.
158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.
189,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera
a), primo periodo, dopo
le parole «di
garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le
professioni
sanitarie» sono aggiunte le
seguenti: «,
anche nell'esercizio
dell'attivita'
libero-professionale intramuraria, nei limiti delle
risorse del fondo stesso»;
b) al comma 2, lettera
a), secondo periodo, le parole «in
misura
definita in sede di contrattazione collettiva» sono
sostituite dalle
seguenti: «nella misura determinata dal soggetto gestore del
fondo di
cui alla lettera b)»;
c) al comma 4, primo
periodo, le parole «Per i contenuti»
sono
sostituite dalle
seguenti: «Nel rispetto
dell'ambito applicativo
dell'art. 3, comma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto
2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n.
148, per i contenuti».
1-bis. A
ciascuna azienda del
Servizio sanitario nazionale
(SSN),
a ciascuna struttura
o ente privato
operante in regime
autonomo
o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente che,
a
qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi, e'
fatto
obbligo di dotarsi
di copertura assicurativa
o di altre
analoghe
misure per la responsabilita' civile verso terzi (RCT) e per
la
responsabilita' civile verso prestatori d'opera
(RCO), a tutela
dei
pazienti e del personale. Dall'attuazione del presente comma non
devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2.(Soppresso).
3. All'art. 7, comma 1,
primo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, le parole «da quaranta»
sono
sostituite dalle seguenti: «da trenta».
4. Al trentesimo giorno
dalla data di
entrata in vigore
del
presente decreto, i componenti in carica del Consiglio superiore
di
sanita' decadono automaticamente. Entro
il medesimo termine,
con
decreto del Ministro della salute il Consiglio superiore di
sanita'
e' ricostituito nella composizione di cui all'art. 7, comma
1, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.
44, come
modificato dal comma 3 del presente articolo.
Art. 27-bis
Procedura per ristorare i
soggetti danneggiati da
trasfusione con
sangue infetto, da somministrazione di
emoderivati infetti o da
vaccinazioni obbligatorie.
1. Ai soggetti di cui
all'art. 2, comma
361, della legge
24
dicembre
2007, n. 244, che hanno presentato
entro la data
del 19
gennaio
2010 domanda di adesione alla procedura transattiva, nonche'
ai
loro aventi causa nel caso in cui nelle more
sia intervenuto il
decesso,
e' riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma di
denaro,
in un'unica soluzione, determinata
nella misura di
euro
100.000
per i danneggiati da trasfusione
con sangue infetto
e da
somministrazione
di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000
per
i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento e'
subordinato
alla verifica del possesso dei requisiti di cui
all'art.
2,
comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al
decreto del
Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile
2009,
n. 132, e alla verifica della
ricevibilita' dell'istanza. La
liquidazione
degli importi e' effettuata entro il 31
dicembre 2017,
in
base al criterio della gravita'
dell'infermita' derivatane agli
aventi
diritto e, in caso di pari
entita', secondo l'ordine
del
disagio economico,
accertato con le
modalita' previste dal
regolamento
di cui al decreto
del Presidente del
Consiglio dei
ministri
5 dicembre 2013, n. 159, nei limiti
della disponibilita'
annuale
di bilancio.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la
corresponsione delle
somme
di cui
al comma 1
e' subordinata alla
formale rinuncia
all'azione risarcitoria
intrapresa, ivi comprese
le procedure
transattive,
e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei
confronti
dello Stato anche in sede sovranazionale. La corresponsione
e' effettuata
al netto di
quanto gia' percepito
a titolo di
risarcimento
del danno a seguito di sentenza esecutiva.
3. La procedura transattiva di cui
all'art. 2, comma
361, della
legge
24 dicembre 2007, n. 244, prosegue per
i soggetti che
non
intendano avvalersi
della somma di
denaro, a titolo
di equa
riparazione,
di cui al comma 1 del presente articolo. Per i
medesimi
soggetti
si applicano, in un'unica soluzione, nei tempi e secondo
i
criteri
di cui al medesimo comma 1, i moduli transattivi allegati al
decreto
del Ministro della salute 4 maggio 2012,
pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012.
4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di
cui al
comma 1 si
provvede nei
limiti delle risorse
finanziarie disponibili a
legislazione
vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero
della
salute, di cui all'art. 2, comma 361, della legge 24
dicembre
2007,
n. 244.
Art. 28
Riduzione del
diritto annuale delle
camere di commercio
e
determinazione del criterio
di calcolo delle tariffe e dei diritti di
segreteria.
1. Nelle more del riordino del sistema delle
camere di commercio,
industria,
artigianato e agricoltura, l'importo del
diritto annuale
di
cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni,
come determinato per l'anno 2014,
e' ridotto, per
l'anno
2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a
decorrere
dall'anno 2017, del 50 per cento.
2. Le tariffe e i diritti di cui all'art. 18,
comma 1, lettere b),
d)
ed e), della legge
29 dicembre 1993,
n. 580, e
successive
modificazioni,
sono fissati sulla base di costi standard definiti dal
Ministero
dello sviluppo economico, sentite la Societa' per gli studi
di
settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza
da
conseguire anche attraverso
l'accorpamento degli enti
e degli
organismi
del sistema camerale e lo
svolgimento delle funzioni
in
forma
associata.
3. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi
o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Titolo III
Misure urgenti per l'incentivazione
della trasparenza
e correttezza delle procedure nei
lavori pubblici
Capo I
Misure di controllo
preventivo
Art. 29
Nuove norme in materia
di iscrizione nell'elenco
dei fornitori,
prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativo
di infiltrazione mafiosa.
1. All'art. 1 della
legge 6 novembre 2012, n. 190, il comma
52 e'
sostituito dai seguenti:
«52. Per le attivita'
imprenditoriali di cui
al comma 53 la
comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da
acquisire
indipendentemente
dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto
legislativo 6
settembre 2011, n.
159, e' obbligatoriamente
acquisita dai soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del
decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso
la consultazione,
anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori
di servizi ed
esecutori di lavori
non soggetti a
tentativi di
infiltrazione mafiosa operanti
nei medesimi settori.
Il suddetto
elenco e' istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco
e' disposta dalla prefettura
della provincia in
cui il soggetto
richiedente ha la propria sede. Si applica l'art. 92, commi 2
e 3,
del citato decreto legislativo
n. 159 del
2011. La prefettura
effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza
dei
tentativi di infiltrazione mafiosa e, in
caso di esito
negativo,
dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
52-bis. L'iscrizione
nell'elenco di cui al comma 52
tiene luogo
della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria
anche
ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti
o
subcontratti relativi ad attivita' diverse da quelle
per le quali
essa e' stata disposta.».
2. In prima
applicazione, e comunque per un periodo non superiore a
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
i
soggetti di cui
all'art. 83, commi
1 e 2,
del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011, per le attivita' indicate
all'art. 1,
comma 53, della
predetta legge n.
190 del 2012,
procedono
all'affidamento di contratti
o all'autorizzazione di
subcontratti
previo accertamento della avvenuta presentazione
della domanda di
iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. In
caso di sopravvenuto
diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e
subcontratti cui
e' stata data esecuzione le disposizioni di cui all'art. 94,
commi 2
e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del
2011. In
prima
applicazione, la
stazione appaltante che
abbia aggiudicato e
stipulato
il contratto o autorizzato il
subappalto esclusivamente
sulla
base della domanda di iscrizione e' obbligata
a informare la
competente
prefettura-ufficio territoriale del Governo di
essere in
attesa
del provvedimento definitivo.
Capo II
Misure relative all'esecuzione di
opere pubbliche,
servizi e forniture
Art. 30
Unita' operativa speciale per
Expo 2015
1. In prima
applicazione, e comunque per un periodo non superiore a
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
i
soggetti di cui all'art. 83,
commi 1 e
2, del citato
decreto
legislativo n. 159 del 2011, per le attivita' indicate
all'art. 1,
comma 53, della
predetta legge n.
190 del 2012,
procedono
all'affidamento di contratti
o all'autorizzazione di
subcontratti
previo accertamento della avvenuta presentazione
della domanda di
iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. In
caso di sopravvenuto
diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e
subcontratti cui
e' stata data esecuzione le disposizioni di cui all'art. 94,
commi 2
e 3, del citato decreto legislativo n.
159 del 2011. Per
le
finalita'
di cui al presente comma l'Unita' operativa speciale opera
fino
alla completa esecuzione dei contratti
di appalto di
lavori,
servizi e forniture per
la realizzazione delle
opere e delle
attivita'
connesse allo svolgimento del
grande evento Expo
Milano
2015
e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
2. Per le finalita' di
cui al comma 1, il
Presidente dell'ANAC,
avvalendosi della predetta Unita', in aggiunta ai compiti attribuiti
all'ANAC in conseguenza
della soppressione dell'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici:
a) verifica, in
via preventiva, la
legittimita' degli atti
relativi all'affidamento ed all'esecuzione dei contratti di
lavori,
servizi e forniture
per la realizzazione
delle opere e
delle
attivita' connesse allo svolgimento del grande
evento EXPO Milano
2015, con particolare riguardo
al rispetto delle
disposizioni in
materia di trasparenza della legge 6 novembre 2012 n. 190,
nonche',
per la parte di competenza, il corretto adempimento, da parte
della
Societa' Expo 2015 p.a. e
delle altre stazioni
appaltanti, degli
accordi in materia di legalita' sottoscritti con
la Prefettura di
Milano;
b) dispone dei poteri
ispettivi e di accesso alle
banche dati
gia' attribuiti alla soppressa Autorita' di vigilanza sui
contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al comma 9, dell'art.
6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi compresi
poteri
di accesso alla banca dati di cui all'art. 97, comma 1, del
decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
3. Il
Presidente dell'ANAC puo'
partecipare, altresi', alle
riunioni della sezione specializzata del Comitato
di coordinamento
per l'alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal
Prefetto di
Milano ai sensi dell'art. 3-quinquies, comma 2, del
decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20
novembre 2009, n. 166.
4. All'attuazione del presente articolo si
provvede con le
risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio dell'ANAC
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
Art. 31
Modifiche all'art. 54-bis del decreto
legislativo n. 165 del 2001
1. Al comma 1, dell'art.
54-bis del decreto legislativo 30
marzo
2001, n. 165, dopo le parole: «Corte dei conti,»
sono inserite le
seguenti «o all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC),».
Art. 32
Misure straordinarie di
gestione, sostegno e monitoraggio di
imprese
nell'ambito della prevenzione della
corruzione.
1. Nell'ipotesi in
cui l'autorita' giudiziaria
proceda per i
delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319
c.p., 319-bis
c.p., 319-ter c.p.,
319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p.,
322-bis,
c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza
di
rilevate situazioni
anomale e comunque
sintomatiche di condotte
illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa
aggiudicataria
di un appalto per la realizzazione di
opere pubbliche, servizi
o
forniture ovvero ad un concessionario di
lavori pubblici o ad un
contraente
generale , il Presidente
dell'ANAC ne
informa il
procuratore
della Repubblica e , in presenza
di fatti gravi
e
accertati anche ai sensi dell'art. 19, comma
5 , lett.
a) del
presente decreto, propone al Prefetto competente in
relazione al
luogo
in cui ha sede la stazione appaltante , alternativamente:
a) di ordinare la
rinnovazione degli organi sociali
mediante la
sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non
si adegui
nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea
gestione
dell'impresa appaltatrice limitatamente alla
completa
esecuzione del contratto d'appalto o
della concessione;
b) di provvedere
direttamente alla straordinaria
e temporanea
gestione
dell'impresa appaltatrice limitatamente alla
completa
esecuzione del contratto di appalto o
della concessione.
2. Il Prefetto, previo
accertamento dei presupposti
indicati al
comma 1 e
valutata la particolare
gravita' dei fatti
oggetto
dell'indagine, intima all'impresa di
provvedere al rinnovo
degli
organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove
l'impresa non
si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi
piu' gravi,
provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di
uno o
piu' amministratori, in numero
comunque non superiore
a tre, in
possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita'
di cui
al
regolamento adottato ai sensi dell'art. 39,
comma 1, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto
stabilisce la
durata della misura
in ragione delle
esigenze funzionali alla
realizzazione dell'opera pubblica , al
servizio o alla fornitura
oggetto del contratto e
comunque non oltre il collaudo.
3. Per
la durata della
straordinaria e temporanea
gestione
dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri
e le
funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed e'
sospeso
l'esercizio dei
poteri di disposizione
e gestione dei
titolari
dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria,
i
poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata della
misura.
4. L'attivita' di
temporanea e straordinaria gestione
dell'impresa
e' considerata di
pubblica utilita' ad
ogni effetto e
gli
amministratori rispondono delle eventuali diseconomie dei
risultati
solo nei casi di dolo o colpa grave.
5. Le misure di cui al
comma 2 sono revocate e cessano comunque
di
produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la
confisca, il
sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa
nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione
ovvero dispone
l'archiviazione del
procedimento. L'autorita'
giudiziaria
conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal
Prefetto.
6. Agli
amministratori di cui
al comma 2
spetta un compenso
quantificato con il
decreto di nomina
sulla base delle
tabelle
allegate al decreto di cui
all'art. 8 del
decreto legislativo 4
febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale
compenso
sono a carico dell'impresa.
7. Nel periodo di
applicazione della misura
di straordinaria e
temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti all'impresa
sono
corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli
amministratori di
cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante dalla
conclusione dei
contratti d'appalto di cui al
comma 1, determinato
anche in via
presuntiva dagli amministratori, e' accantonato in apposito fondo
e
non puo' essere distribuito ne' essere soggetto a
pignoramento, sino
all'esito dei giudizi in sede penale ovvero, nei casi di
cui al
comma 10,
dei giudizi di impugnazione o
cautelari riguardanti
l'informazione
antimafia interdittiva.
8. Nel caso in cui le
indagini di cui
al comma 1
riguardino
componenti di organi societari diversi da quelli di cui al
medesimo
comma e' disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa.
Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le modalita'
di
cui al comma 2, alla nomina di uno o piu' esperti, in numero
comunque
non superiore a tre, in possesso dei requisiti di
professionalita' e
onorabilita' di cui al regolamento adottato ai sensi
dell'art. 39,
comma 1, del decreto legislativo
8 luglio 1999,
n. 270, con il
compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio
dell'impresa.
A tal fine,
gli esperti forniscono
all'impresa prescrizioni
operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori
e modelli di
trasparenza,
riferite agli ambiti
organizzativi, al sistema
di
controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo.
9. Agli esperti di cui
al comma 8 spetta un compenso,
quantificato
con il decreto di nomina, non superiore al cinquanta
per cento di
quello liquidabile sulla base delle tabelle allegate al
decreto di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010
n. 14. Gli
oneri relativi al
pagamento di tale
compenso sono a
carico
dell'impresa.
10. Le disposizioni di
cui al presente articolo si applicano
anche
nei casi in cui
sia stata emessa
dal Prefetto un'informazione
antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessita' di assicurare
il completamento dell'esecuzione del
contratto, ovvero la
sua
prosecuzione al fine
di garantire la
continuita' di funzioni
e
servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonche'
per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrita' dei
bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i presupposti di cui
all'art.
94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
In tal
caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal
Prefetto che
ne informa il Presidente dell'ANAC. Le stesse misure sono
revocate e
cessano comunque di
produrre effetti in
caso di passaggio
in
giudicato di sentenza
di annullamento dell'informazione antimafia
interdittiva, di ordinanza
che dispone, in
via definitiva,
l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta
ovvero
di aggiornamento dell'esito
della predetta informazione
ai sensi
dell'art. 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n.
159, e successive modificazioni,
anche a seguito
dell'adeguamento
dell'impresa alle indicazioni degli esperti.
Art. 33
Parere su transazione di
controversie
1. La
societa' Expo 2015
p.a. nel caso
di transazione di
controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione
dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, puo'
chiedere
che l'Avvocatura Generale dello Stato esprima il proprio parere
sulla
proposta transattiva entro
dieci giorni dal
ricevimento della
richiesta.
Art. 34
Contabilita' speciale per Expo
Milano 2015
1. Gli eventuali
compensi o rimborsi spese dei componenti della
segreteria del Commissario Unico delegato del Governo per Expo
Milano
2015 ovvero quelli
per ulteriori incarichi
per specifiche
professionalita', individuate dal medesimo Commissario, di
durata non
superiore al suo mandato, restano a carico delle disponibilita'
della
contabilita' speciale intestata
al Commissario, nell'ambito
delle
spese di funzionamento previste per l'Evento Expo Milano 2015, con
l'obbligo
di pubblicazione di tali
spese sul sito
istituzionale
dell'Evento Expo
Milano 2015 in
modo che siano
accessibili e
periodicamente
aggiornate.
1-bis. Dall'attuazione del comma 1 non
devono derivare nuovi o
maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Art. 35
Divieto di transazioni della
pubblica amministrazione con societa' o
enti esteri aventi sede in
Stati che non permettono l'identificazione
dei soggetti che ne detengono la
proprieta' o il controllo.
1. Al
fine di assicurare
la trasparenza e la
legalita'
nell'attivita'
amministrativa e contrattuale delle
pubbliche
amministrazioni, fino al recepimento delle direttive del
Parlamento
europeo e del Consiglio n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE
del 26 febbraio
2014, e' vietata
ogni operazione economica
o
finanziaria tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e societa'
o enti
esteri, per i quali, in virtu' della legislazione dello Stato
in cui
hanno sede, non e' possibile
l'identificazione dei soggetti
che
detengono quote di proprieta' del capitale o comunque il
controllo.
Rimane ferma la possibilita' della stazione appaltante di richiedere
documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle
procedure
di evidenza pubblica.
2. La disposizione del
comma 1 non
si applica qualora
siano
osservati gli obblighi di adeguata verifica del
titolare effettivo
della societa' o dell'ente di cui al medesimo comma 1 in conformita'
alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231.
Art. 36
Monitoraggio finanziario
dei lavori relativi
a infrastrutture
strategiche e insediamenti
produttivi
1. Per i lavori di cui
alla Parte II, Titolo
III, Capo IV del
decreto legislativo 12
aprile 2006, n.
163, e successive
modificazioni, il controllo
dei flussi finanziari
di cui agli
articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e),
del medesimo
decreto legislativo n. 163 del 2006 e' attuato secondo le
modalita' e
le procedure, anche informatiche, individuate dalla deliberazione
5
maggio 2011, n.
45, del Comitato
Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE). A tal fine, a decorrere dalla
data
di entrata in vigore del presente decreto,
le stazioni appaltanti
adeguano gli atti generali di propria competenza alle
modalita' di
monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n. 45 del
2011
del CIPE, nonche'
alle ulteriori prescrizioni
contenute nella
delibera dello stesso organismo da adottare ai sensi del comma
3.
2. Per i contratti
stipulati anteriormente alla data di entrata
in
vigore del presente decreto, le modalita' di controllo dei
flussi
finanziari sono adeguate alle indicazioni della citata deliberazione
n. 45 del 2011 del CIPE entro sei mesi dalla predetta data.
3. Con delibera,
adottata ai sensi del predetto art. 176, comma
3,
lettera e), il CIPE aggiorna le modalita' di esercizio del
sistema di
monitoraggio finanziario di cui alla deliberazione n. 45 del
2011 del
CIPE al fine di dare attuazione al presente articolo e ne
definisce i
tempi di attuazione, sulla base anche di quanto previsto
dai decreti
legislativi 29 dicembre 2011, n. 228, e 29 dicembre 2011,
n. 229,
e
dalla delibera CIPE n. 124 del 2012.
4. Alla copertura degli
oneri necessari per
l'implementazione del
sistema di monitoraggio finanziario di cui al presente articolo,
pari
a 1.321.000 euro per l'anno 2014, si provvede con una quota di
pari
importo del fondo
di cui all'art.
2, comma 6-sexies,
del
decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnata per la
medesima annualita' con le procedure di cui all'art. 5, comma
1, del
decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
5. Le risorse derivanti
dall'attuazione dell'art. 176,
comma 3,
lettera e), ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile
2006,
n. 163, a
decorrere dall'anno 2014
sono versate dai
soggetti
aggiudicatari, annualmente e
fino alla messa
in esercizio degli
interventi, nella quota dello 0,0006 per
cento dell'importo degli
interventi stessi, all'entrata del bilancio dello Stato
per essere
riassegnate, nel limite massimo di 617.000 euro
annui complessivi,
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze,
per sostenere gli oneri di gestione del sistema di
monitoraggio di
cui al presente articolo. Tali risorse sono trasferite
ad apposito
capitolo di spesa da istituire nel bilancio autonomo della
Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'economia e delle
finanze
e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti,
le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 37
Trasmissione ad ANAC delle varianti in
corso d'opera
1. Fermo restando quanto
previsto in merito
agli obblighi di
comunicazione
all'Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a
lavori,
servizi e forniture previsti dall'art. 7 del codice di cui al
decreto legislativo
12 aprile 2006,
n. 163, e
successive
modificazioni,
per gli appalti di importo
pari o superiore
alla
soglia
comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'art. 132,
comma
1, lettere b), c) e d), del medesimo codice di cui al
decreto
legislativo
n. 163 del 2006, di importo eccedente
il 10 per
cento
dell'importo
originario del contratto sono trasmesse,
unitamente al
progetto
esecutivo, all'atto di validazione e ad
apposita relazione
del
responsabile del procedimento,
all'ANAC entro trenta
giorni
dall'approvazione da
parte della stazione
appaltante per le
valutazioni
e gli eventuali provvedimenti di competenza.
2. Per gli appalti di importo inferiore alla
soglia comunitaria, le
varianti
in corso d'opera di cui all'art. 132 del codice
di cui al
decreto legislativo
12 aprile 2006,
n. 163, e
successive
modificazioni, sono
comunicate all'Osservatorio dei
contratti
pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, tramite
le sezioni
regionali,
entro trenta giorni
dall'approvazione da parte
della
stazione
appaltante per le valutazioni e gli eventuali
provvedimenti
di
competenza dell'ANAC. In caso di
inadempimento si applicano
le
sanzioni
previste dall'art. 6, comma 11, del citato codice di cui al
decreto
legislativo n. 163 del 2006.
Titolo IV
Misure per lo snellimento del processo
amministrativo e l'attuazione
Capo I
Processo amministrativo
Art. 38
Processo amministrativo
digitale
1. Il decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri di cui
all'art. 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n.
104, e' adottato entro sessanta
giorni dalla data
di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Consiglio
di Presidenza della giustizia amministrativa e l'Agenzia per
l'Italia
digitale rendono il loro avviso entro trenta giorni dalla richiesta,
decorsi i quali si puo' procedere in assenza dello stesso.
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il
comma 2-bis dell'art.
136
del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al
decreto legislativo
2 luglio 2010,
n. 104, e' sostituito dal
seguente:
«2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti
del giudice, dei
suoi
ausiliari,
del personale degli uffici giudiziari e delle
parti sono
sottoscritti
con firma digitale. Dall'attuazione del
presente comma
non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Art. 39
Semplificazione degli oneri
formali nella partecipazione a procedure
di affidamento di contratti
pubblici
1. All'art. 38 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo
il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. La mancanza,
l'incompletezza e ogni
altra irregolarita'
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di
cui al comma 2 obbliga
il concorrente che
vi ha dato
causa al
pagamento, in favore
della stazione appaltante,
della sanzione
pecuniaria stabilita dal bando
di gara, in
misura non inferiore
all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del
valore della
gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il
cui versamento e'
garantito dalla
cauzione provvisoria. In
tal caso, la
stazione
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a
dieci
giorni, perche' siano
rese, integrate o
regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti
che
le devono rendere. Nei casi di irregolarita' non essenziali,
ovvero
di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la
stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione,
ne' applica
alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine
di cui al
secondo periodo il concorrente e' escluso dalla gara. Ogni
variazione
che intervenga, anche
in conseguenza di
una pronuncia
giurisdizionale,
successivamente alla fase
di ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai
fini del
calcolo di medie nella
procedura, ne' per
l'individuazione della
soglia di anomalia delle offerte.».
2. All'art. 46 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo
il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
«1-ter. Le disposizioni
di cui all'art.
38, comma 2-bis,
si
applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o
irregolarita'
degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi,
che devono essere prodotte dai concorrenti in base
alla legge, al
bando o al disciplinare di gara.».
3. Le disposizioni
di cui
ai commi 1
e 2 si
applicano alle
procedure di affidamento indette successivamente alla data di
entrata
in vigore del presente decreto.
3-bis. Al comma 3 dell'art. 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014,
n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89,
l'ultimo periodo e' soppresso.
Art. 40
Misure per l'ulteriore
accelerazione dei giudizi
in materia di
appalti pubblici
1. All'art. 120
dell'allegato 1 del decreto
legislativo 2 luglio
2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 6 e'
sostituito dal seguente: «6. Il giudizio,
ferma
la possibilita' della
sua definizione immediata
nell'udienza
cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque
definito con
sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio
e da
tenersi entro quarantacinque
giorni dalla scadenza del termine
per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della
data di
udienza e' dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria,
a mezzo posta
elettronica certificata. In
caso di esigenze
istruttorie o quando e' necessario integrare
il contraddittorio o
assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del
merito
viene rinviata, con
l'ordinanza che dispone
gli adempimenti
istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio
per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una
udienza da
tenersi non oltre trenta giorni. Al
fine di consentire lo spedito
svolgimento
del giudizio in coerenza con il principio di sinteticita'
di
cui all'art. 3, comma 2, le parti contengono le
dimensioni del
ricorso
e degli altri atti
difensivi nei termini
stabiliti con
decreto
del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti
il Consiglio
nazionale
forense e l'Avvocato generale
dello Stato, nonche'
le
associazioni di
categoria riconosciute degli
avvocati
amministrativisti.
Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi
per
i
quali, per specifiche ragioni, puo' essere
consentito superare i
relativi
limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione
dei limiti
dimensionali
del ricorso e degli atti difensivi,
tiene conto del
valore
effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del
valore
dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti.
Dai suddetti
limiti sono escluse le
intestazioni e le
altre
indicazioni
formali dell'atto. Il giudice e' tenuto a esaminare tutte
le
questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il
mancato
esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello
avverso
la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di
appello»;
b) dopo il comma 8, e'
inserito il seguente: «8-bis. Il collegio,
quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell'art.
119,
ne puo' subordinare l'efficacia,
anche qualora dalla decisione non
derivino
effetti irreversibili, alla
prestazione, anche mediante
fideiussione,
di una
cauzione di importo
commisurato al valore
dell'appalto
e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto
valore. Tali misure sono disposte per una durata
non superiore a
sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza,
fermo
restando quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 119»;
c) il comma 9 e'
sostituito dal seguente:
«9. Il Tribunale
amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce
il giudizio entro trenta giorni dall'udienza
di discussione,
ferma restando la possibilita' di chiedere l'immediata pubblicazione
del dispositivo entro due giorni.».
2. Le disposizioni di
cui al
comma 1 si
applicano ai giudizi
introdotti con ricorso depositato, in primo
grado o in
grado di
appello, in data successiva
alla data di
entrata in vigore
del
presente decreto.
2-bis. Le disposizioni relative al
contenimento del numero delle
pagine,
stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio di
Stato
di
cui alla lettera a) del comma 1 sono applicate in via sperimentale
per
due anni
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
conversione
del presente decreto. Al termine di
un anno decorrente
dalla
medesima data, il Consiglio
di presidenza della
giustizia
amministrativa effettua
il monitoraggio degli
esiti di tale
sperimentazione.
Art. 41
Misure per il contrasto all'abuso
del processo
1. All'art. 26
dell'allegato 1 (Codice del processo amministrativo)
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, sono apportate
le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, in
fine, e' aggiunto il seguente periodo: «In ogni
caso, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresi' condannare
la parte
soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una
somma
equitativamente determinata, comunque non
superiore al doppio
delle spese
liquidate, in presenza
di motivi manifestamente
infondati»;
b) al comma 2, dopo il
primo periodo e' inserito
il seguente:
«Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli
119,
lettera a), e 120 l'importo della sanzione
pecuniaria puo' essere
elevato fino all'uno
per cento del
valore del contratto,
ove
superiore al suddetto limite.».
Art. 42
Comunicazioni e
notificazioni per via
telematica nel processo
amministrativo
1. All'art.
16 del decreto-legge
18 ottobre 2012,
n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221,
dopo il comma 17 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«17-bis. Le disposizioni
di cui ai commi 4, 6, 7, 8, 12 e
13 si
applicano anche nel processo amministrativo.».
Art. 43
Disposizioni in tema di
informatizzazione
del processo contabile
1. I giudizi dinanzi
alla Corte dei conti possono essere svolti con
modalita' informatiche e telematiche e i relativi
atti processuali
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
legge, purche' sia
garantita la riferibilita' soggettiva, l'integrita' dei contenuti
e
la riservatezza dei dati
personali, in conformita'
ai principi
stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive
modificazioni. Le relative
regole tecniche e
procedurali sono
stabilite con i decreti di cui all'art. 20 bis del decreto-legge
18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17
dicembre 2012, n. 221.
2. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 16, 16-ter e 16-quater del decreto-legge 18 ottobre
2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n.
221, in base
alle indicazioni tecniche,
operative e temporali
stabilite con i decreti di cui al comma 1.
3. Il pubblico
ministero contabile puo'
effettuare, secondo le
regole stabilite con i decreti di cui al comma 1,
le notificazioni
previste dall'ordinamento direttamente ad
uno degli indirizzi
di
posta elettronica certificata
di cui all'art.
16-ter del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Capo II
Disposizioni per garantire l'effettivita'
del processo telematico
Art. 44
Obbligatorieta' del deposito
telematico
degli atti processuali
1. Le disposizioni di
cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 16-bis
del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano
esclusivamente ai
procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal
30 giugno
2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente
iniziati prima
del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a
decorrere
dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi
previsti dai
commi 1, 2 e 3 dell'art. 16-bis del decreto-legge 18 ottobre
2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n.
221, gli atti processuali ed i documenti possono
essere depositati
con modalita' telematiche e in tal caso il
deposito si perfeziona
esclusivamente con tali modalita'.
2. All'art. 16-bis
del decreto-legge 18
ottobre 2012, n.
179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e'
aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per
difensori non si intendono
i dipendenti di
cui si avvalgono
le
pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.»;
b) il comma 5 e'
sostituito dal seguente:
«5. Con uno o piu'
decreti aventi natura non regolamentare, da
adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello
Stato, il Consiglio
nazionale forense ed
i consigli dell'ordine
degli avvocati
interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata
la funzionalita' dei servizi di
comunicazione, puo' individuare
i
tribunali nei quali
viene anticipato, nei
procedimenti civili
iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a
specifiche
categorie di procedimenti,
il termine fissato
dalla legge per
l'obbligatorieta' del deposito telematico.».
c) dopo il comma
9-bis, introdotto dall'art. 52, comma 1, lettera
a), del presente decreto, e' aggiunto il seguente:
«9-ter. A decorrere
dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili,
contenziosi o di volontaria
giurisdizione, innanzi alla
corte di
appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti
da parte
dei difensori delle
parti precedentemente costituite
ha luogo
esclusivamente con modalita'
telematiche, nel rispetto
della
normativa anche regolamentare
concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Allo stesso
modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da
parte
dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le
parti
provvedono, con le modalita' di cui al presente comma, a
depositare
gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse
nominati. Con
uno o piu' decreti aventi
natura non regolamentare, da
adottarsi
sentiti l'Avvocatura generale dello Stato,
il Consiglio nazionale
forense ed i consigli
dell'ordine degli avvocati
interessati, il
Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la
funzionalita'
dei servizi di comunicazione, puo' individuare le corti
di appello
nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili
iniziati prima
del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie
di
procedimenti, il termine fissato dalla legge
per l'obbligatorieta'
del deposito telematico.».
Art. 45
Modifiche al codice di
procedura civile in materia di contenuto e
di
sottoscrizione del
processo verbale e di comunicazione della
sentenza.
1. Al codice
di procedura civile
sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) all'art. 126, il
secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il
processo verbale e' sottoscritto dal cancelliere. Se vi
sono altri
intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti,
da' loro lettura del processo verbale.»;
b) all'art. 133,
secondo comma, le parole: «il dispositivo»
sono
sostituite dalle seguenti: «il testo integrale della sentenza» ed
e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La comunicazione non e'
idonea
a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art.
325»;
c) all'art. 207,
secondo comma, le parole: «che le sottoscrive»
sono soppresse.
1-bis.
Alle disposizioni per
l'attuazione del codice
di
procedura
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto
18
dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 111, secondo comma, e' aggiunto,
in fine, il seguente
periodo: «Quando
le comparse sono
depositate con modalita'
telematiche,
il presente comma non si applica»;
b) all'art. 137, primo comma, e'
aggiunto, in fine,
il seguente
periodo:
«Quando il ricorso o il controricorso
sono depositati con
modalita'
telematiche, il presente comma non si applica».
Art. 45-bis
Disposizioni in materia di
contenuto degli atti
di parte e di
comunicazioni e notificazioni con
modalita' telematiche.
1. All'art. 125, primo comma, del codice
di procedura civile,
il
secondo
periodo e' sostituito
dal seguente: «Il
difensore deve
altresi'
indicare il proprio numero di fax».
2. Al decreto-legge 18
ottobre 2012, n.
179, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
sono apportate
le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 16-ter:
1) al comma 1, le
parole: «dall'art. 16
del decreto-legge 29
novembre
2008, n. 185, convertito con modificazioni
dalla legge 28
gennaio
2009, n. 2» sono sostituite dalle
seguenti: «dall'art. 16,
comma
6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;
2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le
disposizioni del comma
1 si applicano
anche alla
giustizia
amministrativa»;
b) dopo l'art. 16-sexies e' inserito il
seguente:
«Art.
16-septies (Tempo delle
notificazioni con modalita'
telematiche).
- 1. La
disposizione dell'art. 147
del codice di
procedura
civile si applica anche alle notificazioni
eseguite con
modalita' telematiche.
Quando e' eseguita
dopo le ore
21, la
notificazione si
considera perfezionata alle
ore 7 del
giorno
successivo».
3. All'art. 136 del codice del
processo amministrativo, di cui
all'allegato
1 al decreto legislativo 2
luglio 2010, n.
104, e
successive
modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I difensori indicano nel ricorso o nel
primo atto difensivo un
recapito
di fax,
che puo' essere
anche diverso da
quello del
domiciliatario. La
comunicazione a mezzo
fax e' eseguita
esclusivamente
qualora sia impossibile effettuare la
comunicazione
all'indirizzo
di posta elettronica certificata risultante da pubblici
elenchi,
per mancato funzionamento del
sistema informatico della
giustizia
amministrativa. E' onere dei
difensori comunicare alla
segreteria
e alle parti costituite ogni variazione
del recapito di
fax».
4. All'art. 13, comma 3-bis, del testo
unico delle disposizioni
legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui
al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e
successive
modificazioni, le parole: «Ove il difensore non indichi il
proprio
indirizzo di posta elettronica
certificata e il
proprio
numero
di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di
procedura
civile» sono sostituite dalle seguenti: «Ove
il difensore
non
indichi il proprio numero di fax ai sensi
dell'art. 125, primo
comma,
del codice di procedura civile».
Art. 46
Modifiche alla legge 21 gennaio
1994, n. 53
1. Alla legge 21 gennaio
1994, n. 53, sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) all'art. 1 sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole:
«ovvero a mezzo di posta elettronica certificata»
sono soppresse;
2) dopo il primo
periodo e' aggiunto, in fine,
il seguente:
«Quando ricorrono i requisiti di cui al
periodo precedente, fatta
eccezione per l'autorizzazione del
consiglio dell'ordine, la
notificazione degli atti
in materia civile,
amministrativa e
stragiudiziale puo' essere eseguita a
mezzo di posta
elettronica
certificata.»;
b) all'art. 3-bis,
comma 5, la lettera b) e' soppressa;
c) all'art. 7 dopo il
comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. Le
disposizioni del presente articolo
non si applicano
alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica
certificata.»;
c-bis) all'art. 9, dopo il comma 1-bis e'
aggiunto il seguente:
«1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato
debba fornire prova della
notificazione
e non sia possibile fornirla con modalita' telematiche,
procede
ai sensi del comma 1-bis»;
d) all'art. 10,
comma 1,
l'ultimo periodo e'
sostituito dal
seguente: «Quando l'atto e' notificato a norma
dell'art. 3-bis il
pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non e'
dovuto.».
2. All'art. 16-quater
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221,
dopo il comma 3, e'
aggiunto, in fine,
il seguente: «3-bis.
Le
disposizioni dei
commi 2 e
3 non si
applicano alla giustizia
amministrativa.».
Art. 47
Modifiche in materia di
indirizzi di posta elettronica
certificata
della pubblica
amministrazione
1. All'art. 16, comma
12, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n.
221, al primo periodo, le parole: «entro
centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre
2014».
Art. 48
Vendita delle cose mobili pignorate con
modalita' telematiche
1. All'art. 530 del
codice di procedura civile, il sesto
comma e'
sostituito dal seguente:
«Il giudice
dell'esecuzione stabilisce che
il versamento della
cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della
gara
tra gli offerenti, ai sensi dell'art. 532, nonche' il pagamento
del
prezzo, siano effettuati con
modalita' telematiche, salvo
che le
stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o
per il
sollecito svolgimento della procedura.».
2. Le disposizioni del
comma 1 si applicano alle vendite disposte a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla
entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
Art. 49
Disposizioni in materia di
informatizzazione del processo
tributario
e di notificazione
dell'invito al pagamento del contributo unificato.
1. Al decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono
apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'art. 16, comma
1-bis, ultimo periodo,
dopo le parole:
«atto difensivo» sono aggiunte le seguenti: «; nei procedimenti
nei
quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo
di posta di posta elettronica certificata non risulta
dai pubblici
elenchi la stessa puo' indicare l'indirizzo di posta al
quale vuol
ricevere le comunicazioni.»;
b) all'art. 17, dopo
il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis.
In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di
posta elettronica
certificata ovvero di mancata consegna
del messaggio di
posta
elettronica certificata per
cause imputabili al
destinatario, le
comunicazioni sono eseguite
esclusivamente mediante deposito
in
segreteria della Commissione tributaria.».
2. All'art. 248 del
decreto del Presidente
della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Salvo quanto
previsto dall'art. 1, comma 367,
della legge 24
dicembre 2007, n. 244, l'invito e' notificato, a cura
dell'ufficio e
anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto
o,
nel caso di mancata
elezione di domicilio,
e' depositato presso
l'ufficio.».
Art. 50
Ufficio per il processo
1. Al decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, dopo l'art.
16-septies e' inserito il seguente:
«Art. 16-octies (Ufficio
per il processo).
- 1. Al
fine di
garantire la ragionevole
durata del processo,
attraverso
l'innovazione dei modelli
organizzativi ed assicurando
un piu'
efficiente impiego delle
tecnologie dell'informazione e
della
comunicazione sono
costituite, presso le
corti di appello
e i
tribunali ordinari, strutture organizzative denominate "ufficio
per
il processo", mediante l'impiego del personale di cancelleria
e di
coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio
formativo
a norma dell'art. 73 del
decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
o la
formazione professionale dei
laureati a
norma dell'art. 37,
comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111. Fanno altresi'
parte dell'ufficio per il processo costituito
presso le corti
di
appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e
seguenti del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e
dell'ufficio per il
processo
costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale
di cui
agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio
1941, n.
12.
2. Il Consiglio
Superiore della Magistratura e il Ministro
della
giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione
alle disposizioni di
cui al comma
1, nell'ambito delle
risorse
disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza
pubblica.».
1-bis.
Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di
concerto con
il Ministro dell'economia
e delle finanze,
sono
determinati,
nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili
a
legislazione vigente,
il numero nonche'
i criteri per
l'individuazione
dei soggetti che
hanno completato il
tirocinio
formativo
di cui all'art. 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio
2011,
n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15
luglio
2011,
n. 111, e successive modificazioni, che
possono far parte
dell'ufficio
per il processo, tenuto
conto delle valutazioni
di
merito
e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari.
2.
All'art. 73 del
decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo
le parole: «i
tribunali ordinari,» sono
inserite le
seguenti:
«gli uffici requirenti di primo e secondo grado,»;
2) il secondo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. L'esito positivo dello stage, come
attestato a norma del
comma
11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato
ordinario,
a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n.
160, e
successive modificazioni. Costituisce
altresi' titolo
idoneo per
l'accesso al concorso
per magistrato ordinario
lo
svolgimento
del tirocinio professionale per
diciotto mesi presso
l'Avvocatura
dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito
di cui
al comma 1
e che sia
attestato l'esito positivo
del
tirocinio».
Art. 50-bis
Modifiche all'art. 73 del
decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98.
1. Dopo il comma 8 dell'art. 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013,
n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n.
98,
sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Agli ammessi allo stage e'
attribuita, ai sensi del comma
8-ter,
una borsa di studio determinata in
misura non superiore
ad
euro
400 mensili e,
comunque, nei limiti
della quota prevista
dall'art.
2, comma 7, lettera b), del
decreto-legge 16 settembre
2008,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008,
n. 181.
8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro
dell'economia e
delle finanze, con
decreto di natura
non
regolamentare, determina
annualmente l'ammontare delle
risorse
destinate
all'attuazione degli interventi di cui al comma
8-bis del
presente articolo
sulla base delle
risorse disponibili di cui
all'art.
2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008,
n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008,
n.
181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui
al
comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione economica
equivalente
(ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti
nell'ambito
del diritto allo studio universitario, nonche' i termini
e
le modalita' di
presentazione della dichiarazione
sostitutiva
unica».
Art. 51
Razionalizzazione degli
uffici di cancelleria e notificazioni per via
telematica
1. All'art. 162, primo
comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196,
e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le
cancellerie delle
corti di appello e dei tribunali ordinari sono
aperte al pubblico
almeno quattro ore
nei giorni feriali,
secondo l'orario
stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle
cancellerie
interessate.».
2. All'art. 16-bis
del decreto-legge 18
ottobre 2012, n.
179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221,
al comma 7 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le
parole: «di cui ai commi da 1 a 4» sono
sostituite dalle
seguenti:
«con modalita' telematiche»;
b) sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi:
«Il deposito e'
tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna
e'
generata entro la fine del giorno di
scadenza e si
applicano le
disposizioni di cui all'art. 155, quarto e quinto comma, del
codice
di procedura civile.
Quando il messaggio
di posta elettronica
certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle
specifiche
tecniche del responsabile per i sistemi informativi
automatizzati del
ministero della giustizia, il deposito degli atti
o dei documenti
puo' essere eseguito mediante gli invii di piu'
messaggi di posta
elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e'
eseguito
entro la fine del giorno di scadenza.».
Art. 52
Poteri di autentica dei
difensori
e degli ausiliari del giudice
1. Al decreto-legge 18
ottobre 2012, n.
179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono
apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'art. 16-bis
dopo il comma 9 e'
aggiunto, in fine,
il
seguente:
«9-bis. Le copie
informatiche, anche per
immagine, di atti
processuali di parte
e degli ausiliari
del giudice nonche'
dei
provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli
informatici dei
procedimenti
indicati nel presente
articolo, equivalgono
all'originale anche se prive della firma digitale del
cancelliere. Il
difensore, il consulente tecnico,
il professionista delegato,
il
curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita'
telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche
degli atti e
dei provvedimenti di
cui al periodo
precedente ed attestare
la
conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti
contenuti nel
fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche,
anche per
immagine, estratte dal
fascicolo informatico e
munite
dell'attestazione di conformita'
a norma del
presente comma,
equivalgono
all'originale. Il
duplicato informatico di
un
documento informatico
deve essere prodotto
mediante processi e
strumenti
che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo
stesso
sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la
stessa
sequenza di bit del documento informatico di
origine. Le
disposizioni di cui al presente comma non
si applicano agli
atti
processuali che contengono provvedimenti giudiziali che
autorizzano
il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del
giudice.»;
b) dopo l'art.
16-quinquies e' inserito il seguente:
«Art. 16-sexies
(Domicilio digitale). - 1. Salvo quanto
previsto
dall'art. 366 del codice di procedura civile, quando la legge
prevede
che le notificazioni degli atti in materia civile al
difensore siano
eseguite, ad istanza di parte,
presso la cancelleria
dell'ufficio
giudiziario, alla notificazione
con le predette
modalita' puo'
procedersi
esclusivamente quando non
sia possibile, per
causa
imputabile al destinatario, la notificazione presso
l'indirizzo di
posta elettronica certificata,
risultante dagli elenchi
di cui
all'art. 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
nonche'
dal registro generale
degli indirizzi elettronici,
gestito dal
ministero della giustizia.».
2. Al decreto del
Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 40, dopo
il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:
«1-quater. Il
diritto di copia
senza certificazione di
conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta dal
fascicolo
informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.
1-quinquies. Il diritto
di copia autentica non e' dovuto
nei casi
previsti dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge
18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221.»;
b) all'art. 268, dopo
il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il diritto di
copia autentica non e'
dovuto nei casi
previsti dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge
18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221.»;
c) all'art. 269, il
comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Il diritto di
copia senza certificazione di conformita'
non e' dovuto quando la copia e' estratta dal fascicolo
informatico
dai soggetti abilitati ad accedervi.».
Art. 53
Norma di copertura
finanziaria
1. Alla copertura delle
minori entrate derivanti
dall'attuazione
delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni
di euro
per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015,
di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014 e
10 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015 per
l'attuazione dell'art. 46,
comma 1,
lettera d), 15 milioni di euro per l'anno 2014 e
42,53 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'art.
52, comma
2, lettere a), b) e c), si provvede con le maggiori entrate
derivanti
dall'aumento del contributo unificato di cui all'art. 13
del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al quale
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 13, comma
1, alla lettera a) le parole:
«euro 37»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 43»;
b) all'art. 13, comma
1, alla lettera b) le parole:
«euro 85»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 98»;
c) all'art. 13, comma
1, alla lettera c) le parole: «euro
206»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 237»;
d) all'art. 13, comma
1, alla lettera d) le parole: «euro
450»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 518»;
e) all'art. 13, comma
1, alla lettera e) le parole: «euro
660»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 759»;
f) all'art. 13, comma
1, alla lettera f) le parole: «euro
1.056»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.214»;
g) all'art. 13, comma
1, alla lettera g) le parole: «euro
1.466»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.686»;
h) all'art. 13, il
comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per
i
processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto
e' pari a
euro 278. Per gli altri
processi esecutivi lo
stesso importo e'
ridotto della meta'. Per i processi esecutivi
mobiliari di valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 43.
Per i
processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto
e'
pari a euro 168.»;
i) all'art. 13, comma
5, le parole: «euro 740» sono
sostituite
dalle seguenti: «euro 851».
2. Ai sensi dell'art.
17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009,
n. 196, il Ministro della giustizia provvede al
monitoraggio delle
minori entrate di cui al
presente capo e riferisce in merito al
Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso
si verifichino o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle
previsioni
di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro
dell'economia e
delle finanze, sentito il
Ministro della giustizia
provvede, con
proprio decreto, all'aumento
del contributo unificato
di cui al
medesimo comma 1, nella misura necessaria alla copertura finanziaria
delle minori entrate risultanti dall'attivita' di monitoraggio.
3. Il Ministro
dell'economia e delle
finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause
degli
scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al secondo
periodo.
4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 54
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in
vigore il giorno
successivo a
quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione
in legge.
Allegato omissis