Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 9 settembre 2014

 

Circolare n. 156/2014

 

Oggetto: Funzione pubblica – Misure di riforma della P.A. – Legge 11.8.2014, n.114, di conversione del D.L. n.90/2014, su S.O. alla G.U. n.190 del 18.8.2014.

 

Sono divenute definitive le misure di riordino e razionalizzazione della Pubblica Amministrazione contenute nel decreto legge n.90/2014. Purtroppo la legge di conversione ha reso meno incisivo il provvedimento.

 

Di seguito si evidenziano le disposizioni di piů diretto interesse delle imprese del settore.

 

Razionalizzazione delle Autoritŕ indipendenti (art.22) – Sono stati mantenuti i vincoli di riduzione delle spese imposti alle Autoritŕ indipendenti, ma sono stati alleggeriti gli obblighi di razionalizzazione sull’utilizzo dei locali in cui le autoritŕ risiedono. Inoltre non č piů previsto che l’Autoritŕ di Regolamentazione dei Trasporti debba lasciare la sede di Torino. La riduzione della spesa va certamente nella giusta direzione, ma, com’č noto, l’istanza del mondo confederale resta quella di sopprimere l’obbligo per le imprese di sostenere oneri per il funzionamento delle Autoritŕ.

 

Riduzione del diritto camerale (art.28) – La legge di conversione ha previsto che la riduzione del 50% del diritto camerale avvenga gradualmente in un triennio, anziché a decorrere dal prossimo anno come era previsto nel decreto legge. Per l’anno 2015 il diritto sarŕ ridotto del 35%, nel 2016 del 40% e solo a partire dal 2017 sarŕ dimezzato. Com’č noto, le imprese pagano ogni anno alle Camere di Commercio il diritto calcolato in percentuale sul fatturato.

 

White list antimafia (art.29) – E’ stata confermata la disposizione che prevede l’obbligo di utilizzare negli appalti pubblici solo le imprese iscritte nelle white list antimafia tenute dalle Prefetture. L’obbligo riguarda le attivitŕ ad alto rischio di infiltrazioni mafiose, tra cui l’autotrasporto in conto terzi.

 

Tar regionali (art.30) – E’ stato previsto che in assenza di un piano di riassetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali redatto entro la fine di quest’anno, a decorrere dal luglio 2015 saranno comunque ridotte le sezioni distaccate dei Tar regionali.

 

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.120/2014

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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S.O. n.70 G.U. n.190 del 18.8.2014

LEGGE 11 agosto 2014, n. 114

Conversione in legge, con  modificazioni, del  decreto-legge 24 giugno

2014, n. 90,  recante  misure  urgenti per  la  semplificazione  e  la

trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

 

 

                             Titolo I

    Misure urgenti per l'efficienza della p.a. e per il sostegno

                          dell'occupazione

 

                              Capo I

            Misure urgenti in materia di lavoro pubblico

 

                               Art. 1

Disposizioni  per   il   ricambio   generazionale   nelle   pubbliche

                           amministrazioni

  1. Sono abrogati l'art. 16  del  decreto  legislativo  30  dicembre

1992, n. 503, l'art. 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25  giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto

2008, n. 133, e l'art. 9. comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.

122.

  2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti  in  servizio

in essere alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  sono

fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o  fino  alla  loro  scadenza  se

prevista in data anteriore.  I  trattenimenti  in  servizio  disposti

dalle amministrazioni pubbliche di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla

data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati.

  3.  Al  fine  di  salvaguardare  la  funzionalita'   degli   uffici

giudiziari,     i  trattenimenti  in  servizio,  pur  se  ancora  non

disposti, per i  magistrati  ordinari,  amministrativi,  contabili  e

militari che alla data di entrata in vigore del presente  decreto  ne

abbiano i requisiti ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo  30

dicembre 1992, n. 503, e  successive  modificazioni,      sono  fatti

salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se  prevista

in data anteriore.

     3-bis. In applicazione dell'art. 59, comma  9,  della  legge  27

dicembre 1997, n. 449, e  successive  modificazioni,  e  al  fine  di

salvaguardare la continuita' didattica e di garantire l'immissione in

servizio fin dal    settembre,  i  trattenimenti  in  servizio  del

personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino

alla loro scadenza se prevista in data anteriore.

  3-ter. Con le procedure di cui all'art. 107 del testo  unico  delle

leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il

Trentino-Alto  Adige,  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della

Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si  provvede  all'adeguamento  del

decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n.  426,  alle

disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more  del

suddetto adeguamento e della successiva  nomina  dei  consiglieri  di

Stato di cui all'art. 14 del medesimo decreto  del  Presidente  della

Repubblica n. 426 del 1984, i consiglieri di Stato gia' nominati alla

data di entrata in vigore del presente decreto, di  cui  allo  stesso

art. 14, rimangono comunque in servizio fino al 31 dicembre 2015  ove

abbiano raggiunto l'eta' per il collocamento in quiescenza.    

  4. (Soppresso).

     5. All'art.  72  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e

successive modificazioni, il comma 11 e' sostituito dal seguente:

  «11.  Con  decisione  motivata  con   riferimento   alle   esigenze

organizzative e ai criteri di scelta applicati  e  senza  pregiudizio

per   la   funzionale   erogazione   dei   servizi,   le    pubbliche

amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo

30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  incluse  le

autorita' indipendenti, possono, a decorrere  dalla  maturazione  del

requisito di anzianita' contributiva per l'accesso al  pensionamento,

come rideterminato a decorrere dal    gennaio  2012  dall'art.  24,

commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il

rapporto di lavoro e il contratto  individuale  anche  del  personale

dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non  prima  del

raggiungimento di un'eta' anagrafica che possa dare luogo a riduzione

percentuale  ai  sensi  del  citato  comma  10   dell'art.   24.   Le

disposizioni del presente comma non  si  applicano  al  personale  di

magistratura,  ai  professori  universitari  e  ai  responsabili   di

struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si  applicano,

non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta',  ai

dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni  del

presente  comma  si  applicano  altresi'  ai  soggetti  che   abbiano

beneficiato dell'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre  2003,  n.

350, e successive modificazioni.».    

  6. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2,6 milioni    

di euro    per l'anno 2014, 75,2 milioni    di  euro      per  l'anno

2015, 113,4 milioni    di euro    per l'anno 2016, 123,2  milioni    

di euro    per l'anno 2017 e 152,9 milioni    di euro    a  decorrere

dall'anno 2018, si provvede con le seguenti modalita':

    a) all'art. 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,

come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b)  del  decreto  legge

del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla  legge

28 marzo 2014, n. 50, le parole:  «a  1.372,8  milioni  di  euro  per

l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017  e  a

1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»  sono  sostituite

dalle seguenti: «a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015,  a  1.988,1

milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno

2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

    b) all'art. 1, comma 428, primo periodo, della legge 27  dicembre

2013, n. 147, come modificato dall'art. 2, comma 1,  lettera  c)  del

decreto  legge  del  28  gennaio   2014   n.   4,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole «a 1.028,8

milioni di euro  per  l'anno  2015,  a  1.186,7  milioni  di  euro  a

decorrere dal 2016» sono sostituite dalle seguenti «a  1.104  milioni

di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a

1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a

decorrere dal 2018»;

    c)  l'allegato  3  alla  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  e'

sostituito dall'allegato 1 al presente decreto;

    d)  quanto  a  2,6  milioni  di  euro   per   l'anno   2014   con

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.

9,  comma  8,  del  decreto-legge  n.  30  dicembre  1997,  n.   457,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

                               Art. 1-bis

Rifinanziamento dell'accesso alla pensione  di  vecchiaia  anticipata

                          per i giornalisti

  1. Per le finalita' di cui all'art. 41-bis, comma 7, primo periodo,

del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' autorizzata la

spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014, 9  milioni  di  euro  per

l'anno 2015, 13 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni  di  euro

per l'anno 2017, 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni  di

euro per l'anno 2019. Con riferimento al primo periodo  del  presente

comma si applica quanto previsto dal  secondo  periodo  del  comma  7

dell'art. 41-bis del predetto  decreto-legge  n.  207  del  2008.  Al

secondo  periodo  del  comma  7   dell'art.   41-bis   del   predetto

decreto-legge n. 207 del 2008, le parole: «all'importo massimo di  20

milioni di euro annui» sono sostituite dalle  seguenti:  «all'importo

massimo di 20 milioni di euro annui fino all'anno 2013, 23 milioni di

euro nell'anno 2014, 29 milioni di euro nell'anno 2015, 33 milioni di

euro nell'anno 2016, 33 milioni di euro nell'anno 2017, 30,8  milioni

di euro nell'anno 2018, 23  milioni  di  euro  nell'anno  2019  e  20

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

  2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'art. 37,  comma

1, lettera b), della legge  5  agosto  1981,  n.  416,  e  successive

modificazioni, finanziati ai sensi del presente articolo sono erogati

in favore di giornalisti dipendenti da aziende che  hanno  presentato

al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   piani   di

ristrutturazione o riorganizzazione in data anteriore  alla  data  di

entrata in vigore del presente decreto e a condizione che  prevedano,

anche  mediante  integrazione  dei  piani   di   ristrutturazione   o

riorganizzazione aziendale gia' presentati, la contestuale assunzione

di personale giornalistico in possesso  di  competenze  professionali

coerenti con la realizzazione dei programmi di  rilancio  e  sviluppo

aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato

ogni tre  prepensionamenti.  Tale  condizione  non  si  applica  alle

imprese   i   cui   accordi   prevedano   un   massimo   di    cinque

prepensionamenti.

  3. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o  autonomo  di

cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche  in  forma

di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione

di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i  giornalisti

che  abbiano  optato  per  i  trattamenti  di  vecchiaia   anticipata

finanziati ai sensi del presente articolo,  comporta  la  revoca  del

finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto  di  lavoro

sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo

editoriale.

  4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede:

  a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 9 milioni di  euro

per l'anno 2015 e a 6,8 milioni di euro  per  l'anno  2016,  mediante

corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'art. 1,

comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

  b) quanto a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, a  13  milioni  di

euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018  e  a  3

milioni di euro per l'anno 2019, mediante  corrispondente  versamento

all'entrata del bilancio dello  Stato,  per  pari  importo  e  per  i

medesimi anni, delle risorse  disponibili  su  apposita  contabilita'

speciale, su cui affluiscono 22 milioni di euro per l'anno 2014 e  11

milioni di euro per l'anno 2015 della  dotazione  del  Fondo  di  cui

all'art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  5. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui  saldi

di  finanza  pubblica  recati  dal  comma  4  si  provvede   mediante

corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'art.  6,  comma  2,  del

decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, pari

a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016,  a  13  milioni  di  euro  per

l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni  di

euro per l'anno 2019.

  6. Il Fondo di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre

2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre

2008, n. 189, e  successive  modificazioni,  e'  incrementato  di  22

milioni di euro per l'anno 2014 e di 11 milioni di  euro  per  l'anno

2015.

  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.

   

 

                               Art. 2

                  Incarichi direttivi ai magistrati

  1. Dopo il comma 1 dell'art. 13 del decreto  legislativo  5  aprile

2006,  n.  160,  sono  inseriti  i  seguenti:  «1-bis.  Il  Consiglio

superiore della Magistratura provvede al conferimento delle  funzioni

direttive e semidirettive:

    a) nel caso di collocamento a riposo del titolare  per  raggiunto

limite di eta' o di decorrenza del termine ottennale  previsto  dagli

articoli 45 e 46 del presente decreto, entro la data di  vacanza  del

relativo ufficio;

    b) negli altri casi, entro    sei  mesi      dalla  pubblicazione

della vacanza.

     1-ter. In caso di inosservanza  dei  termini  di  cui  al  comma

1-bis, il Presidente della Commissione referente, entro il termine di

trenta giorni provvede alla formulazione della proposta.».    

     1-bis. Al terzo periodo  del  secondo  comma  dell'art.  30  del

decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916,  e

successive modificazioni, le parole: «Prima che siano  trascorsi  due

anni» sono sostituite dalle seguenti: «Prima  che  sia  trascorso  un

anno».    

  2.    Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e  1-ter  dell'art.  13

del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, introdotte dal comma 1

del presente articolo, si applicano      alle  procedure  concorsuali

relative a vacanze successive alla data di entrata  in  vigore  della

legge di conversione del presente decreto.

  3. In deroga a quanto previsto  dagli  articoli  34-bis  e  35  del

decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per il conferimento  delle

funzioni direttive e semidirettive relative alle  vacanze  pubblicate

sino al 30 giugno 2015, i magistrati  concorrenti  devono  assicurare

almeno    tre anni di servizio dalla vacanza    prima della  data  di

collocamento a riposo.

  4. Al secondo comma dell'art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195,

dopo le  parole:  «del  processo  amministrativo»,  sono  aggiunti  i

seguenti periodi: «Per la tutela giurisdizionale nei confronti    dei

provvedimenti concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e

semidirettivi    si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato

disciplinato dall'art. 119 del codice del processo amministrativo  di

cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Nel caso di  azione

di ottemperanza, il giudice amministrativo, qualora  sia  accolto  il

ricorso, ordina l'ottemperanza ed assegna al Consiglio  superiore  un

termine per provvedere. Non si applicano le lettere a) e c) del comma

4 dell'art. 114 del codice del  processo  amministrativo  di  cui  al

decreto legislativo n. 104 del 2010.».

     4-bis. Al comma 4 dell'art. 16 del decreto-legge 24 aprile 2014,

n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.

89, le parole: «15 luglio 2014» sono sostituite dalle  seguenti:  «15

ottobre 2014».    

 

                               Art. 3

            Semplificazione e flessibilita' nel turn over

  1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,

le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi  quelli  di

cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.

165 e successive modificazione, possono procedere, per  l'anno  2014,

ad assunzioni di personale a tempo indeterminato  nel  limite  di  un

contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa

pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato

nell'anno precedente. La predetta facolta'  ad  assumere  e'  fissata

nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per  cento  per

l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per  cento  a

decorrere dall'anno 2018.    Ai Corpi di polizia, al Corpo  nazionale

dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle universita'  si

applica la normativa di settore.    

  2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo  del

singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti

complessive,  come  risultanti  dal  bilancio  consuntivo   dell'anno

precedente,  possono  procedere,  per  gli  anni  2014  e  2015,   ad

assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato

nel  limite  di  un   contingente   di   personale   complessivamente

corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di  quella  relativa

al personale di  ruolo  cessato  nell'anno  precedente.  La  predetta

facolta' ad assumere  e'  fissata  nella  misura  del  60  per  cento

nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per  cento

a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 1  gennaio  2014  non  si

tiene conto del criterio di calcolo di cui all'art. 35, comma 3,  del

decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

  3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e  2  sono  autorizzate  con  il

decreto e le procedure di cui  all'art.  35,  comma  4,  del  decreto

legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   previa   richiesta   delle

amministrazioni   interessate,   predisposta   sulla    base    della

programmazione del fabbisogno, corredata da  analitica  dimostrazione

delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti

economie  e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei

correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito  il  cumulo

delle risorse destinate alle assunzioni per  un  arco  temporale  non

superiore  a  tre  anni,  nel  rispetto  della   programmazione   del

fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

     3-bis. Al fine di incrementare i servizi  di  prevenzione  e  di

controllo del territorio connessi allo  svolgimento  di  Expo  Milano

2015, le Forze di polizia, in deroga a quanto previsto dall'art. 2199

del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo

15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni,  sono  autorizzate,

in via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali,

ai sensi del medesimo art. 2199, allo scorrimento  delle  graduatorie

dei concorsi indetti per l'anno 2013, approvate entro il  31  ottobre

2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma  prefissata

quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera  b),  dello  stesso  art.

2199, relative ai  predetti  concorsi.  Alle  assunzioni  di  cui  al

presente comma si provvede nell'ambito delle autorizzazioni  previste

dalla normativa vigente.

  3-ter. Per la Polizia di Stato, le assunzioni di cui al comma 3-bis

del presente articolo sono disposte con decorrenza dal    settembre

2014,  nell'ambito  delle  autorizzazioni  alle  assunzioni  di   cui

all'art. 1, comma 464, della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  e

dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa  alla  Polizia

di Stato.

  3-quater. I vincitori del concorso per allievo agente della Polizia

di Stato indetto nell'anno 2014 ai sensi dell'art. 2199 del codice di

cui al decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  e  successive

modificazioni, sono assunti  con  decorrenza  dal    gennaio  2015,

nell'ambito delle residue autorizzazioni alle assunzioni  di  cui  al

comma 3-ter del presente articolo e  di  quelle  gia'  previste,  per

l'anno 2015, dall'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge  25  giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto

2008, n. 133, e successive modificazioni.

  3-quinquies. Per il Corpo di polizia penitenziaria,  le  assunzioni

di cui al comma 3-bis del  presente  articolo  sono  disposte,  entro

l'anno 2014, con i fondi delle autorizzazioni alle assunzioni di  cui

all'art. 1, comma 464, della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  e

dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa  alla  polizia

penitenziaria.

  3-sexies.  Le  assunzioni  di  personale  nel  Corpo   di   polizia

penitenziaria, gia' previste per  l'anno  2015  dall'art.  66,  comma

9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive

modificazioni, sono  effettuate  a  decorrere  dal    gennaio  2015

utilizzando la graduatoria dei concorsi indicati al comma  3-bis  del

presente articolo.

  3-septies. All'attuazione  di  quanto  previsto  dai  commi  3-bis,

3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si provvede nell'ambito delle

risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi  o  maggiori

oneri per la finanza pubblica.

  3-octies. Per garantire gli  standard  operativi  e  i  livelli  di

efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,

la dotazione  organica  della  qualifica  di  vigile  del  fuoco  del

predetto Corpo e' incrementata di 1.030 unita';  conseguentemente  la

dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella

A allegata  al  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  e

successive modificazioni, e' incrementata di 1.030 unita'.

  3-novies. Per la copertura  dei  posti  portati  in  aumento  nella

qualifica di vigile  del  fuoco  ai  sensi  del  comma  3-octies,  e'

autorizzata l'assunzione di 1.000  unita'  mediante  il  ricorso,  in

parti uguali, alle graduatorie di cui all'art. 8 del decreto-legge 31

agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30

ottobre 2013, n. 125, e di 30 unita'  secondo  le  modalita'  di  cui

all'art. 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per  le

finalita' ivi previste.

  3-decies. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di  cui  ai  commi

3-octies e 3-novies sono determinati nel limite  massimo  complessivo

di euro 130.843 per l'anno 2014, di euro 24.276.826 per l'anno 2015 e

di euro 42.051.482 a decorrere dall'anno 2016. Ai predetti  oneri  si

provvede mediante  corrispondente  riduzione  degli  stanziamenti  di

spesa  per  la  retribuzione  del  personale  volontario  del   Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello  stato  di  previsione

del Ministero  dell'interno,  nell'ambito  della  missione  «Soccorso

civile».

  3-undecies. L'impiego del personale volontario, ai sensi  dell'art.

9 del  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  e  successive

modificazioni, e' disposto nel limite dell'autorizzazione annuale  di

spesa, pari a euro 48.850.356 per l'anno 2015 e a euro  31.075.700  a

decorrere dall'anno 2016.    

  4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri --  Dipartimento  della

funzione pubblica e il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  --

Dipartimento  della   ragioneria   generale   dello   Stato   operano

annualmente un monitoraggio sull'andamento  delle  assunzioni  e  dei

livelli  occupazionali  che  si   determinano   per   effetto   delle

disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in  cui  dal  monitoraggio  si

rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli  obiettivi

e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per  la

semplificazione e la pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il

Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono   adottate   misure

correttive volte a neutralizzare l'incidenza del  maturato  economico

del personale cessato nel calcolo delle economie  da  destinare  alle

assunzioni previste dal regime vigente.

     4-bis. Per l'assoluta esigenza di assicurare la funzionalita'  e

l'efficienza dell'area  produttiva  industriale  e,  in  particolare,

degli arsenali e degli stabilimenti militari, in deroga  all'art.  2,

comma 11, alinea, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

e successive modificazioni,  il  Ministero  della  difesa,  nell'anno

2014, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, e'  autorizzato

ad assumere i ventiquattro  vincitori  del  concorso  per  assistente

tecnico del  settore  motoristico  e  meccanico,  di  cui  all'avviso

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4Ş serie speciale, n. 59 del  27

luglio 2007, risultanti dalle graduatorie  di  merito  approvate  con

decreto dirigenziale in data 15 dicembre 2008. Per  l'attuazione  del

presente comma e' autorizzata la spesa di  434.000  euro  per  l'anno

2014 e di 866.382 euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al  relativo

onere, pari a 434.000 euro per l'anno 2014 e a 866.382 euro  annui  a

decorrere  dall'anno  2015,  si  provvede   mediante   corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,  nell'ambito  del

programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da

ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e

delle   finanze   per   l'anno   2014,   allo    scopo    utilizzando

l'accantonamento  relativo  al  medesimo   Ministero.   Il   Ministro

dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.  Il  Ministero  della

difesa  comunica  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -

Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero  dell'economia  e

delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le

assunzioni effettuate ai sensi del presente comma e i relativi oneri.

   

  5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti  locali  sottoposti

al patto di stabilita' interno procedono ad assunzioni di personale a

tempo  indeterminato  nel  limite  di  un  contingente  di  personale

complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento  di

quella relativa al personale di ruolo cessato  nell'anno  precedente.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 16, comma 9, del decreto  legge

6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7

agosto 2012, n. 135. La predetta  facolta'  ad  assumere  e'  fissata

nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del  100  per

cento a decorrere  dall'anno  2018.  Restano  ferme  le  disposizioni

previste dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter,  della  legge  27

dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014  e'  consentito  il

cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco  temporale

non superiore a tre  anni,  nel  rispetto  della  programmazione  del

fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'art. 76,  comma  7,

del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133  e'  abrogato.  Le

amministrazioni di cui al  presente  comma  coordinano  le  politiche

assunzionali dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2-bis, del citato

decreto-legge n. 112 del 2008  al  fine  di  garantire  anche  per  i

medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra  spese

di personale e spese correnti   , fermo restando quanto previsto  dal

medesimo art. 18, comma 2-bis, come da ultimo  modificato  dal  comma

5-quinquies del presente articolo.    

     5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre

2006, n. 296, e' inserito il seguente:

  «557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557,  a  decorrere

dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della  programmazione

triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di

personale con riferimento al valore  medio  del  triennio  precedente

alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

  5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo

si applicano i principi di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge

31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

ottobre 2013, n. 125, attraverso  la  comunicazione  al  Dipartimento

della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei  ministri

per quanto di competenza dello stesso.

  5-quater.  Fermi  restando  i  vincoli  generali  sulla  spesa   di

personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese

di personale sulla spesa corrente e'  pari  o  inferiore  al  25  per

cento, possono procedere  ad  assunzioni  a  tempo  indeterminato,  a

decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite  dell'80  per  cento  della

spesa relativa al personale di ruolo cessato dal  servizio  nell'anno

precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

  5-quinquies. All'art. 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25  giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto

2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «fermo  restando

il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014» sono  soppresse.

   

  6. I limiti di cui al  presente  articolo  non  si  applicano  alle

assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai  fini

della copertura delle quote d'obbligo.

     6-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato delle province,

prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 4, comma 9, del

decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125,  possono  essere  ulteriormente

prorogati,   alle   medesime    finalita'    e    condizioni,    fino

all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali cosi' come previsto

dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. Dall'attuazione del presente  comma

non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.

   

  7. All'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.  244  le

parole «Per il quinquennio 2010-2014» sono sostituite dalle  seguenti

«Per il quadriennio 2010-2013».

  8.  All'art.  66  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,

sono apportate le seguenti modifiche:

    a) e' abrogato il comma 9;

    b) al comma 14 e' soppresso l'ultimo periodo.

      9.  All'art.  9  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) il comma 8 e' abrogato;

  b) al comma 28, dopo il secondo periodo sono inseriti  i  seguenti:

«I limiti di cui al primo e al  secondo  periodo  non  si  applicano,

anche con riferimento ai  lavori  socialmente  utili,  ai  lavori  di

pubblica utilita' e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui  il  costo

del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o  da

fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i  limiti

medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota  finanziata

da altri soggetti».    

  10. All'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Con  decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro

dell'economia  e  delle  finanze,  sono  autorizzati  l'avvio   delle

procedure concorsuali e le relative assunzioni  del  personale  delle

amministrazioni dello Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  delle

agenzie e degli enti pubblici non economici.»;

    b) al terzo periodo, dopo le parole: «all'avvio  delle  procedure

concorsuali» sono inserite le seguenti: «e alle relative assunzioni».

     10-bis. Il rispetto degli adempimenti e  delle  prescrizioni  di

cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato

dai revisori  dei  conti  nella  relazione  di  accompagnamento  alla

delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In  caso  di

mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al  Ministero

dell'interno. Con la medesima relazione viene altresi' verificato  il

rispetto delle prescrizioni di  cui  al  comma  4  dell'art.  11  del

presente decreto.    

 

                               Art. 4

                 Mobilita' obbligatoria e volontaria

  1. I commi da 1 a 2 dell'art. 30 del decreto legislativo  30  marzo

2001, n. 165 sono sostituiti dai seguenti:

  «1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in  organico

mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'art. 2, comma  2,

appartenenti a una qualifica  corrispondente  e  in  servizio  presso

altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento,  previo

assenso dell'amministrazione  di  appartenenza.  Le  amministrazioni,

fissando preventivamente i    requisiti e le competenze professionali

richieste   , pubblicano  sul  proprio  sito  istituzionale,  per  un

periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati  i

posti  che  intendono  ricoprire  attraverso  passaggio  diretto   di

personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti  da

possedere. In via sperimentale e    fino all'introduzione    di nuove

procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di  personale

delle amministrazioni pubbliche, per il  trasferimento  tra  le  sedi

centrali di  differenti  ministeri,  agenzie  ed  enti  pubblici  non

economici nazionali non e' richiesto  l'assenso  dell'amministrazione

di appartenenza, la quale dispone il  trasferimento  entro  due  mesi

dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti  salvi  i

termini per il preavviso e  a  condizione  che  l'amministrazione  di

destinazione  abbia  una  percentuale  di  posti  vacanti   superiore

all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare  le  procedure  di

mobilita' la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento

della   funzione   pubblica   istituisce   un   portale   finalizzato

all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'.

      1-bis.  L'amministrazione   di   destinazione   provvede   alla

riqualificazione dei dipendenti la cui domanda  di  trasferimento  e'

accolta, eventualmente avvalendosi, ove  sia  necessario  predisporre

percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale

dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma  si  provvede

utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica.    

  2.    Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art.  2,  comma

2, i dipendenti possono essere trasferiti  all'interno  della  stessa

amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate,

in altra amministrazione, in  sedi  collocate  nel  territorio  dello

stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta  chilometri

dalla sede cui sono adibiti.  Ai  fini  del  presente  comma  non  si

applica il terzo periodo del primo comma dell'art.  2103  del  codice

civile.    Con decreto del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la

pubblica   amministrazione,        previa   consultazione   con    le

confederazioni sindacali rappresentative  e      previa  intesa,  ove

necessario, in sede di conferenza unificata di  cui  all'art.  8  del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  possono  essere  fissati

criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con

passaggi diretti di personale tra  amministrazioni  senza  preventivo

accordo, per garantire l'esercizio delle  funzioni  istituzionali  da

parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.    Le

disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti  con

figli di eta' inferiore a tre anni,  che  hanno  diritto  al  congedo

parentale, e ai soggetti di cui all'art. 33, comma 3, della  legge  5

febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni,  con  il  consenso

degli stessi alla prestazione della propria attivita'  lavorativa  in

un'altra sede.    

  2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia  necessario  un

trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.

  2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole  dei  contratti

collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

  2.3. Al fine di favorire i processi di cui  ai  commi  1  e  2,  e'

istituito, nello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e

delle finanze, un fondo destinato al  miglioramento  dell'allocazione

del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una  dotazione

di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e  di  30  milioni  di  euro  a

decorrere  dall'anno  2015,  da   attribuire   alle   amministrazioni

destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,  altresi',

le risorse corrispondenti al  cinquanta  per  cento  del  trattamento

economico  spettante  al  personale  trasferito  mediante  versamento

all'entrata dello  Stato  da  parte  dell'amministrazione  cedente  e

corrispondente riassegnazione al fondo  ovvero  mediante  contestuale

riduzione dei trasferimenti statali  all'amministrazione  cedente.  I

criteri di utilizzo e le modalita' di gestione -  delle  risorse  del

fondo sono stabiliti con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.

In  sede  di  prima  applicazione,  nell'assegnazione  delle  risorse

vengono   prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate

all'ottimale funzionamento degli  uffici  giudiziari  che  presentino

rilevanti carenze di  personale      e  conseguentemente  alla  piena

applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7  aprile

2014, n. 56.    Le risorse sono  assegnate  alle  amministrazioni  di

destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio  del

personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.  Le  risorse

sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino  al  momento

di effettiva permanenza  in  servizio  del  personale  oggetto  delle

procedure di cui ai commi 1 e 2.

  2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a  15

milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di  euro  a  decorrere

dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di  euro  per  l'anno

2014  e  a  9  milioni  di  euro  a  decorrere  dal   2015   mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.

3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni

di euro  a  decorrere  dal  2014  mediante  corrispondente  riduzione

dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'art.  1,  comma  14,  del

decreto-legge  del  3   ottobre   2006,   n.   262   convertito   con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286  e  quanto  a  12

milioni  di  euro  a  decorrere  dal  2015  mediante   corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma  527,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015,    

il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere rideterminato      ai  sensi

dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,  n.

196. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per

l'attuazione del presente articolo.».

     1-bis. Ai fini della predisposizione di un  piano  di  revisione

dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della  definizione

delle procedure di mobilita', sono  fatti  salvi,  anche  per  l'anno

scolastico 2014/2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo  di

cui all'art. 1, comma 58, della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  e

successive modificazioni.

  1-ter. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1-bis  si

provvede, per un importo pari a 3,3  milioni  di  euro,  di  cui  1,1

milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2  milioni  di  euro  per  l'anno

2015, a valere  sui  risparmi  di  cui  all'art.  58,  comma  5,  del

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

  1-quater. Per agevolare il transito dell'erogazione dei servizi  di

volo dell'ambito militare alla societa' ENAV Spa negli  aeroporti  di

Roma - Ciampino, Verona - Villafranca, Brindisi -  Casale,  Rimini  e

Treviso, il personale militare, in  possesso  delle  abilitazioni  di

controllore del traffico militare ivi impiegato, puo'  transitare,  a

domanda, nei corrispondenti ruoli del personale civile dell'ENAV Spa,

entro il  limite  del  relativo  fabbisogno,  secondo  i  criteri  di

mobilita' geografica e di anzianita' di servizio e  senza  limite  di

eta' anagrafica, nonche' nei limiti della sostenibilita'  finanziaria

consentita dal bilancio della medesima societa'. L'inquadramento  del

personale avviene sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra

i  livelli  di  inquadramento  previsti  dal   contratto   collettivo

nazionale di lavoro relativo al  personale  civile  dell'ENAV  Spa  e

quelli del personale appartenente al corpo militare.  Dall'attuazione

del presente comma non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a

carico della finanza pubblica.    

  2. E' abrogato l'art. 1, comma  29,  del  decreto-legge  13  agosto

2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre

2011, n. 148.

  3. Il decreto di cui all'art. 29-bis  del  decreto  legislativo  30

marzo 2001, n. 165 e' adottato, secondo la  procedura  ivi  indicata,

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di

conversione del presente decreto. Decorso  il  suddetto  termine,  la

tabella di equiparazione ivi prevista e'  adottata  con  decreto  del

Ministro   delegato   per   la   semplificazione   e   la    pubblica

amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle

finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di

cui al citato art. 29-bis.

 

                               Art. 5

                   Assegnazione di nuove mansioni

  1. All'art. 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis.  Gli  elenchi

di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul  sito  istituzionale  delle

amministrazioni competenti.»;

    b)    al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:   

«Nei sei mesi anteriori alla data di  scadenza  del  termine  di  cui

all'art. 33, comma 8, il personale in disponibilita' puo' presentare,

alle  amministrazioni  di  cui  ai  commi   2   e   3,   istanza   di

ricollocazione,  in  deroga  all'art.   2103   del   codice   civile,

nell'ambito dei posti vacanti in organico,  anche  in  una  qualifica

inferiore o in  posizione  economica  inferiore  della  stessa  o  di

inferiore area o categoria    di un solo livello per  ciascuna  delle

suddette  fattispecie,      al  fine  di  ampliare  le  occasioni  di

ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non puo' avvenire prima

dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di  cui

all'art. 33, comma 8.      Il  personale  ricollocato  ai  sensi  del

periodo precedente non ha diritto all'indennita' di cui all'art.  33,

comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente  ricollocato

nella propria originaria  qualifica  e  categoria  di  inquadramento,

anche attraverso le procedure di mobilita' volontaria di cui all'art.

30. In  sede  di  contrattazione  collettiva  con  le  organizzazioni

sindacali  maggiormente  rappresentative  possono  essere   stabiliti

criteri generali per l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al

quinto e al sesto periodo.».    

    c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6.  Nell'ambito  della

programmazione triennale del personale di cui all'art. 39 della legge

27 dicembre 1997, n. 449,  e  successive  modificazioni,  l'avvio  di

procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo  indeterminato  o

determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono  subordinate

alla  verificata  impossibilita'  di  ricollocare  il  personale   in

disponibilita' iscritto nell'apposito elenco. I  dipendenti  iscritti

negli elenchi di cui al presente articolo possono  essere  assegnati,

nell'ambito dei posti vacanti in organico, in  posizione  di  comando

presso amministrazioni che ne  facciano  richiesta  o  presso  quelle

individuate ai  sensi  dell'art.  34-bis,  comma  5-bis.  Gli  stessi

dipendenti possono, altresi', avvalersi  della  disposizione  di  cui

all'art.  23-bis.  Durante  il  periodo  in  cui  i  dipendenti  sono

utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in  posizione

di comando presso altre  amministrazioni  pubbliche  o  si  avvalgono

dell'art. 23-bis il termine di cui all'art. 33 comma 8 resta  sospeso

e l'onere retributivo e' a carico  dall'amministrazione  o  dell'ente

che utilizza il dipendente.».

  2. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo  il  comma

567 e' inserito il seguente:

  «567-bis. Le procedure di cui ai commi  566  e  567  si  concludono

rispettivamente entro 60 e 90  giorni  dall'avvio.  Entro  15  giorni

dalla  conclusione  delle  suddette  procedure  il   personale   puo'

presentare  istanza  alla   societa'   da   cui   e'   dipendente   o

all'amministrazione  controllante  per  una  ricollocazione,  in  via

subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa  societa'  o  in

altra societa'.».

 

                               Art. 6

     Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza

  1. All'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le

parole da «a soggetti, gia' appartenenti ai ruoli delle stesse»  fino

alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «a soggetti  gia'

lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle  suddette

amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai  medesimi

soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche  in  organi  di

governo delle amministrazioni    di cui al primo periodo e degli enti

e societa' da esse controllati, ad  eccezione  dei  componenti  delle

giunte degli enti territoriali e  dei  componenti  o  titolari  degli

organi elettivi degli enti  di  cui  all'art.  2,  comma  2-bis,  del

decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni  sono

consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e  per  una  durata  non

superiore a un anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna

amministrazione. Devono essere  rendicontati  eventuali  rimborsi  di

spese,  corrisposti  nei  limiti   fissati   dall'organo   competente

dell'amministrazione  interessata.  Gli  organi   costituzionali   si

adeguano alle  disposizioni  del  presente  comma  nell'ambito  della

propria autonomia».    

  2. Le disposizioni dell'art. 5, comma 9, del  decreto-legge  n.  95

del 2012, come modificato dal comma 1, si  applicano  agli  incarichi

conferiti a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente

decreto.

 

                               Art. 7

        Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni

  1.  Ai  fini  della  razionalizzazione  e  riduzione  della   spesa

pubblica,  a  decorrere  dal    settembre   2014,   i   contingenti

complessivi dei distacchi, aspettative  e  permessi  sindacali,  gia'

attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali

vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui  all'art.

1, comma 2, ivi compreso quello dell'art. 3, del decreto  legislativo

30 marzo 2001, n. 165, sono  ridotti  del  cinquanta  per  cento  per

ciascuna associazione sindacale.

     1-bis. Per le Forze di polizia ad ordinamento civile  e  per  il

Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 19 della legge 4

novembre 2010, n. 183, in sostituzione  della  riduzione  di  cui  al

comma 1 del  presente  articolo  e  con  la  stessa  decorrenza,  per

ciascuna    riunione    sindacale,     tenuta     su     convocazione

dell'amministrazione,   un   solo   rappresentante    per    ciascuna

organizzazione puo' gravare sui permessi di cui all'art. 32, comma 4,

del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,  n.  164,

per le Forze di polizia ad ordinamento civile. Per il Corpo nazionale

dei  vigili  del  fuoco,  un   solo   rappresentante   per   ciascuna

organizzazione puo' gravare sui permessi di cui all'art. 40, comma 4,

del decreto del Presidente della Repubblica 7  maggio  2008,  recante

«Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale  non

direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco»,

pubblicato nel supplemento ordinario n. 173 alla  Gazzetta  Ufficiale

n. 168 del 19 luglio 2008, per  il  personale  non  direttivo  e  non

dirigente, e di cui all'art. 23, comma 4, del decreto del  Presidente

della Repubblica 7 maggio  2008,  recante  «Recepimento  dell'accordo

sindacale integrativo per il  personale  direttivo  e  dirigente  del

Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco»,  pubblicato  nel  medesimo

supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n.  168  del  19

luglio 2008,  per  il  personale  direttivo  e  dirigente.  Eventuali

ulteriori permessi per le predette finalita' devono essere  computati

nel monte ore di cui al comma 2 dei citati articoli 40 e 23, a carico

di ciascuna organizzazione sindacale.    

  2. Per ciascuna associazione sindacale, la     rideterminazione   

dei distacchi di cui al comma 1 e' operata con  arrotondamento  delle

eventuali frazioni all'unita' superiore  e  non  opera  nei  casi  di

assegnazione di un solo distacco.

  3.  Con  le  procedure  contrattuali  e  negoziali   previste   dai

rispettivi ordinamenti puo' essere  modificata  la  ripartizione  dei

contingenti ridefiniti ai sensi dei commi 1 e 2 tra  le  associazioni

sindacali.    In tale ambito e' possibile definire, con invarianza di

spesa, forme  di  utilizzo  compensativo  tra  distacchi  e  permessi

sindacali.    

 

                               Art. 8

          Incarichi negli uffici di diretta collaborazione

  1. All'art. 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012 n.  190,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

       a) le parole: «compresi quelli di titolarita' dell'ufficio  di

gabinetto,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «compresi   quelli,

comunque denominati, negli  uffici  di  diretta  collaborazione,  ivi

inclusi quelli di consulente giuridico, nonche' quelli di  componente

degli organismi indipendenti di valutazione,»;    

    b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «E' escluso  il

ricorso all'istituto dell'aspettativa.».

  2. Gli incarichi di cui all'art. 1, comma 66, della  legge  n.  190

del 2012, come modificato dal comma 1, in corso alla data di  entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di

diritto  se  nei  trenta  giorni  successivi  non  e'   adottato   il

provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.

  3. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento in  aspettativa

gia' concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  4.  Sui  siti  istituzionali  degli  uffici  giudiziari   ordinari,

amministrativi, contabili e militari nonche' sul sito dell'Avvocatura

dello Stato sono pubblicate  le  statistiche  annuali  inerenti  alla

produttivita' dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio

presso l'ufficio. Sono pubblicati sui  medesimi  siti  i  periodi  di

assenza riconducibili all'assunzione di incarichi conferiti.

 

                                 Art. 9

Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello  Stato  e  delle

                   avvocature degli enti pubblici

  1.  I  compensi  professionali  corrisposti  dalle  amministrazioni

pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30

marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  agli  avvocati

dipendenti delle amministrazioni stesse,  ivi  incluso  il  personale

dell'Avvocatura   dello   Stato,   sono   computati   ai   fini   del

raggiungimento del limite retributivo  di  cui  all'art.  23-ter  del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

  2. Sono abrogati il comma 457 dell'art. 1 della legge  27  dicembre

2013, n. 147, e il terzo comma dell'art. 21 del testo unico di cui al

regio decreto 30 ottobre 1933,  n.  1611.  L'abrogazione  del  citato

terzo comma  ha  efficacia  relativamente  alle  sentenze  depositate

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con  recupero  delle  spese

legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite

tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma  1,

esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e  con

le  modalita'  stabilite   dai   rispettivi   regolamenti   e   dalla

contrattazione collettiva  ai  sensi  del  comma  5  e  comunque  nel

rispetto dei limiti di cui al  comma  7.  La  parte  rimanente  delle

suddette somme e' riversata nel bilancio dell'amministrazione.

  4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con  recupero  delle  spese

legali a carico delle  controparti,  il  50  per  cento  delle  somme

recuperate e' ripartito tra gli avvocati e  procuratori  dello  Stato

secondo le  previsioni  regolamentari  dell'Avvocatura  dello  Stato,

adottate ai sensi del comma  5.  Un  ulteriore  25  per  cento  delle

suddette somme e' destinato a borse  di  studio  per  lo  svolgimento

della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da  attribuire

previa procedura di valutazione  comparativa.  Il  rimanente  25  per

cento e' destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale,

di cui all'art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e

successive modificazioni.

  5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato  e  degli  altri  enti

pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto  delle

somme di cui al primo periodo del comma 3  e  al  primo  periodo  del

comma  4  in  base  al  rendimento   individuale,   secondo   criteri

oggettivamente  misurabili  che  tengano  conto  tra  l'altro   della

puntualita' negli adempimenti processuali. I suddetti  regolamenti  e

contratti collettivi definiscono altresi' i criteri  di  assegnazione

degli affari consultivi  e  contenziosi,  da  operare  ove  possibile

attraverso  sistemi  informatici,  secondo  principi  di  parita'  di

trattamento e di specializzazione professionale.

  6. In tutti i casi di  pronunciata  compensazione  integrale  delle

spese, ivi compresi quelli di transazione  dopo  sentenza  favorevole

alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai  dipendenti,  ad

esclusione  del   personale   dell'Avvocatura   dello   Stato,   sono

corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o

contrattuali vigenti e nei limiti  dello  stanziamento  previsto,  il

quale non  puo'  superare  il  corrispondente  stanziamento  relativo

all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'art. 152 delle disposizioni per

l'attuazione  del  codice  di   procedura   civile   e   disposizioni

transitorie, di cui al regio  decreto  18  dicembre  1941,  n.  1368,

possono essere corrisposti compensi professionali in base alle  norme

regolamentari o contrattuali delle  relative  amministrazioni  e  nei

limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non puo'

superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

  7. I compensi professionali di cui al comma 3 e  al  primo  periodo

del comma 6 possono  essere  corrisposti  in  modo  da  attribuire  a

ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico

complessivo.

  8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate

successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto.

I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6  nonche'

il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei  regolamenti

e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da  operare  entro  tre

mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del

presente decreto. In assenza del suddetto  adeguamento,  a  decorrere

dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al  comma  1

non  possono  corrispondere  compensi  professionali  agli   avvocati

dipendenti delle amministrazioni stesse,  ivi  incluso  il  personale

dell'Avvocatura dello Stato.

  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori

risparmi rispetto a quelli gia' previsti  a  legislazione  vigente  e

considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.    

 

                               Art. 10

Abrogazione  dei  diritti  di  rogito  del  segretario   comunale   e

provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei

                       diritti di segreteria.

  1. L'art. 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312,  e'

abrogato.

  2. L'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n.  734,

e' sostituito con il seguente: «Il provento annuale  dei  diritti  di

segreteria e' attribuito integralmente al comune o alla provincia.».

     2-bis. Negli enti  locali  privi  di  dipendenti  con  qualifica

dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che  non  hanno

qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale  spettante  al

comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15  novembre

1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo,  per

gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5  della  tabella  D  allegata

alla legge 8 giugno 1962, n.  604,  e  successive  modificazioni,  e'

attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore  a

un quinto dello stipendio in godimento.

  2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le

quote gia' maturate alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto.

  2-quater. All'art. 97, comma 4, lettera c), del testo unico di  cui

al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  le  parole:  «puo'

rogare tutti i contratti nei quali l'ente e'  parte  ed  autenticare»

sono sostituite dalle seguenti:  «roga,  su  richiesta  dell'ente,  i

contratti nei quali l'ente e' parte e autentica».    

 

                               Art. 11

    Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali

  1. All'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 1 dell'articolo e' sostituito dal  seguente:  «1.  Lo

statuto puo' prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei

servizi  o  degli  uffici,  di  qualifiche  dirigenziali  o  di  alta

specializzazione,  possa  avvenire   mediante   contratto   a   tempo

determinato. Per i posti di qualifica  dirigenziale,  il  regolamento

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota  degli

stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato,  comunque

in misura non superiore al 30 per cento  dei  posti  istituiti  nella

dotazione organica della medesima qualifica e, comunque,  per  almeno

una unita'. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica  da

ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al  presente  comma  sono

conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare,  in  capo  ai

soggetti  interessati,   il   possesso   di   comprovata   esperienza

pluriennale  e  specifica  professionalita'  nelle  materie   oggetto

dell'incarico.»;

       b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

  «5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e  2

del presente articolo nonche' dell'incarico di cui  all'art.  108,  i

dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni   sono   collocati   in

aspettativa senza  assegni,  con  riconoscimento  dell'anzianita'  di

servizio.».    

     2. Il comma 6-quater dell'art. 19  del  decreto  legislativo  30

marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente:

  «6-quater.  Per  gli  enti  di  ricerca  di  cui  all'art.  8   del

regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 30 dicembre  1993,  n.  593,  il  numero  complessivo  degli

incarichi conferibili ai sensi del comma 6 e' elevato rispettivamente

al 20 per cento della dotazione organica dei  dirigenti  appartenenti

alla prima fascia e al 30 per  cento  della  dotazione  organica  dei

dirigenti appartenenti alla seconda  fascia,  a  condizione  che  gli

incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano  conferiti

a personale in servizio con  qualifica  di  ricercatore  o  tecnologo

previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata

esperienza pluriennale e  specifica  professionalita'  da  parte  dei

soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito

delle risorse disponibili a legislazione vigente».    

  3. Per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica

ed amministrativa degli enti e delle aziende del  Servizio  sanitario

nazionale, il limite dei posti  di  dotazione  organica  attribuibili

tramite assunzioni a tempo determinato      ai  sensi  dell'art.  19,

comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive

modificazioni, nonche' ai sensi di disposizioni normative di  settore

riguardanti  incarichi  della  medesima  natura,   previa   selezione

pubblica ai sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico di  cui  al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma

1, lettera a), del presente  articolo,          puo'  raggiungere  il

livello massimo del    dieci per cento.

  4. All'art. 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo

il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. Resta fermo il

divieto di effettuazione di attivita' gestionale anche  nel  caso  in

cui nel contratto individuale di  lavoro  il  trattamento  economico,

prescindendo dal possesso del titolo  di  studio,  e'  parametrato  a

quello dirigenziale.».

     4-bis. All'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31  maggio  2010,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.

122, e successive modificazioni, dopo le parole: «art. 70,  comma  1,

del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»  e'  inserito  il

seguente periodo: «Le limitazioni previste dal presente comma non  si

applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle

spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della  legge

27 dicembre 2006, n. 296,  e  successive  modificazioni,  nell'ambito

delle risorse disponibili a legislazione vigente».

  4-ter. Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e  del  29

maggio 2012, i vincoli alla spesa di personale di cui  al  comma  557

dell'art. 1 della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive

modificazioni, a decorrere dall'anno 2014  e  per  tutto  il  periodo

dello stato di emergenza, si applicano con riferimento alla spesa  di

personale dell'anno 2011. Nei confronti dei predetti  comuni  colpiti

dal sisma, i vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'art. 9  del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come  da  ultimo  modificato  dal

presente articolo, non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e  per

tutto il predetto periodo dello stato di emergenza.

  4-quater All'art. 16 del decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,

e successive modificazioni, dopo il comma 31 e' aggiunto il seguente:

  «31-bis. A decorrere dall'anno 2014, le disposizioni  dell'art.  1,

comma 557, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive

modificazioni, in materia di riduzione delle spese di personale,  non

si applicano ai comuni con popolazione compresa  tra  1.001  e  5.000

abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con  forme

di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie  a

garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione  di

motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali  connesse  a

significative  presenze  di  turisti,   nell'ambito   delle   risorse

disponibili a legislazione vigente».    

 

                               Art. 12

Copertura  assicurativa  dei  soggetti  beneficiari   di   forme   di

integrazione  e  sostegno  del  reddito  coinvolti  in  attivita'  di

              volontariato a fini di utilita' sociale.

  1. In via sperimentale, per  il  biennio  2014-2015,  e'  istituito

presso il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  un  Fondo

finalizzato  a  reintegrare  l'INAIL  dell'onere   conseguente   alla

copertura degli  obblighi  assicurativi  contro  le  malattie  e  gli

infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4 della legge 11

agosto  1991,  n.  266,  in  favore  dei  soggetti   beneficiari   di

ammortizzatori e di  altre  forme  di  integrazione  e  sostegno  del

reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in  attivita'  di

volontariato a fini di utilita' sociale in favore di  Comuni  o  enti

locali.

     1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma  1  non  superiore  a

100.000 euro per ciascuno degli anni  2014  e  2015  e'  destinata  a

reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'art. 4 della  legge  11

agosto 1991, n. 266, relativi alle  organizzazioni  di  volontariato,

gia' costituite alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione  del  presente  decreto,  che  esercitano  attivita'   di

utilita' sociale nei territori montani.    

  2. Alla dotazione del Fondo di cui al  comma  1,  non  superiore  a

dieci milioni di euro,  per  l'importo  di  5  milioni  di  euro  per

ciascuno degli anni 2014  e  2015,  si  provvede  con  corrispondente

riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui

all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,

n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,

n. 2. Con decreto del Ministero dell'Economia  e  delle  Finanze,  su

proposta del Ministero del Lavoro e  delle  Politiche  Sociali,  sono

apportate le necessarie variazioni di bilancio.

  3.  Al  fine  di  promuovere  la  prestazione   di   attivita'   di

volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 1, i Comuni e  gli

altri enti locali  interessati  promuovono  le  opportune  iniziative

informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti  di

utilita' sociale  in  corso  con  le  associazioni  di  volontariato.

L'INPS, su richiesta di Comuni o degli altri enti locali, verifica la

sussistenza del requisito soggettivo di cui al comma 1.

  4. Con decreto del Ministro del Lavoro e  delle  Politiche  Sociali

sono stabiliti modalita' e criteri per  la  valorizzazione,  ai  fini

della certificazione dei crediti formativi,  dell'attivita'  prestata

ai sensi del comma 1.

 

                                Art. 13

Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 92 del codice di cui al decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di  incentivi  per  la

                           progettazione.

  1. I commi 5 e 6 dell'art. 92 del  codice  dei  contratti  pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono abrogati.  

 

                              Art. 13-bis

             Fondi per la progettazione e l'innovazione

  1. Dopo il comma 7 dell'art.  93  del  codice  di  cui  al  decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:

  «7-bis.  A  valere  sugli  stanziamenti  di  cui  al  comma  7,  le

amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la  progettazione

e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2  per

cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un  lavoro;

la percentuale effettiva e'  stabilita  da  un  regolamento  adottato

dall'amministrazione, in rapporto  all'entita'  e  alla  complessita'

dell'opera da realizzare.

  7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del  fondo  per  la

progettazione e l'innovazione e'  ripartito,  per  ciascuna  opera  o

lavoro,  con  le  modalita'  e  i  criteri  previsti   in   sede   di

contrattazione decentrata integrativa del personale  e  adottati  nel

regolamento  di  cui  al  comma  7-bis,  tra  il   responsabile   del

procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano

della sicurezza, della direzione dei lavori,  del  collaudo,  nonche'

tra i loro collaboratori; gli importi sono  comprensivi  anche  degli

oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il

regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse  del  fondo,

tenendo  conto  delle  responsabilita'   connesse   alle   specifiche

prestazioni  da  svolgere,  con  particolare  riferimento  a   quelle

effettivamente assunte e non rientranti  nella  qualifica  funzionale

ricoperta, della complessita' delle opere,  escludendo  le  attivita'

manutentive, e dell'effettivo  rispetto,  in  fase  di  realizzazione

dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro  economico  del

progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresi' i criteri e le

modalita' per la riduzione delle risorse  finanziarie  connesse  alla

singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei  tempi  o

dei costi previsti  dal  quadro  economico  del  progetto  esecutivo,

redatto nel rispetto dell'art. 16 del regolamento di cui  al  decreto

del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato  del

ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del  terzo  periodo

del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione  dei

lavori i tempi conseguenti a  sospensioni  per  accadimenti  elencati

all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c)  e  d).  La  corresponsione

dell'incentivo e'  disposta  dal  dirigente  o  dal  responsabile  di

servizio preposto  alla  struttura  competente,  previo  accertamento

positivo delle specifiche attivita' svolte dai  predetti  dipendenti.

Gli incentivi complessivamente corrisposti  nel  corso  dell'anno  al

singolo dipendente, anche da  diverse  amministrazioni,  non  possono

superare  l'importo  del  50  per  cento  del  trattamento  economico

complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti

a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto  affidate

a  personale  esterno  all'organico  dell'amministrazione   medesima,

ovvero prive del predetto accertamento,  costituiscono  economie.  Il

presente  comma  non  si   applica   al   personale   con   qualifica

dirigenziale.

  7-quater. Il restante 20 per cento delle  risorse  finanziarie  del

fondo per la progettazione e l'innovazione e' destinato  all'acquisto

da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali  a

progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per  il

controllo e il miglioramento della capacita' di spesa per  centri  di

costo nonche' all'ammodernamento e all'accrescimento  dell'efficienza

dell'ente e dei servizi ai cittadini.

  7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di  cui

all'art. 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare  con  proprio

provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis,  7-ter

e 7-quater del presente articolo».    

 

                               Art. 14

Conclusione delle procedure in corso per  l'abilitazione  scientifica

                              nazionale

  1. I lavori delle commissioni nominate ai  sensi  del  decreto  del

Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011,  n.  222  riferiti

alla tornata 2013 dell'abilitazione scientifica nazionale proseguono,

senza soluzione di continuita', fino alla data del 30 settembre 2014.

  2.  Agli  oneri  organizzativi   e   finanziari   derivanti   dalle

disposizioni di cui al  comma  1  si  provvede  mediante  le  risorse

ordinarie attribuite dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'

e  della  ricerca  alle  Universita'  sedi  delle  procedure  per  il

conseguimento dell'abilitazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto del

Presidente della Repubblica del 14  settembre  2011,  n.  222,  senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     3. Le procedure previste dall'art. 3, comma 1,  del  regolamento

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre  2011,

n. 222, relative all'anno 2014, sono indette  entro  il  28  febbraio

2015, previa revisione del regolamento di cui all'art. 16,  comma  2,

della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

  3-bis. Alla legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:    

  a) all'art. 15, comma 2, la parola: «trenta»  e'  sostituita  dalla

seguente:    «venti»;    

  b) all'art. 16:

  1) al comma 1, le parole:  «durata  quadriennale»  sono  sostituite

dalle seguenti:    «durata di sei anni»;    

  2) al comma 3:

  2.1) alla lettera a),  la  parola:  «analitica»  e'  soppressa,  le

parole:  «area  disciplinare»  sono  sostituite  dalle  seguenti:    

«settore concorsuale»     e  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti

parole:    «, sentiti il CUN e l'ANVUR»;    

  2.2) alla lettera b),  la  parola:  «dodici»  e'  sostituita  dalla

seguente:    «dieci»;    

  2.3)  alla  lettera  c),   le   parole:   «con   apposito   decreto

ministeriale» sono sostituite dalle seguenti:      «con  la  medesima

procedura adottata per la loro  definizione;  la  prima  verifica  e'

effettuata dopo il primo biennio»;    

  2.4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

      «d)  la  presentazione  della  domanda  per  il   conseguimento

dell'abilitazione  senza  scadenze  prefissate,  con   le   modalita'

individuate  nel  regolamento  medesimo;  il  regolamento  disciplina

altresi' il termine  entro  il  quale  inderogabilmente  deve  essere

conclusa la valutazione  di  ciascuna  domanda  e  le  modalita'  per

l'eventuale ritiro della stessa a seguito  della  conoscibilita'  dei

parametri utilizzati  dalla  commissione  per  il  singolo  candidato

nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera a)»;    

  2.5) alla lettera f), la  parola:  «quattro»  e'  sostituita  dalla

seguente:      «cinque»    ,  le  parole  da:  «e  sorteggio  di   un

commissario» fino a: «(OCSE)» sono  soppresse  e  sono  aggiunte,  in

fine, le seguenti parole:    «.  Nel  rispetto  della  rappresentanza

proporzionale di cui alla lettera i) e fatta salva la durata biennale

della commissione, il regolamento  di  cui  al  presente  comma  puo'

disciplinare la graduale sostituzione dei membri della  commissione»;

   

  2.6) alla lettera g), le parole da: «la corresponsione»  fino  alla

fine della lettera sono soppresse;

  2.7) alla  lettera  i),  le  parole  da:  «il  sorteggio»  fino  a:

«ordinari» sono sostituite dalle seguenti:    «il  sorteggio  di  cui

alla lettera h)  garantisce  la  rappresentanza  fin  dove  possibile

proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno  della

commissione e la partecipazione di almeno un commissario per  ciascun

settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale  al

quale afferiscano almeno dieci professori ordinari;»      e  dopo  le

parole: «delle caratteristiche di cui alla lettera h);» sono inserite

le seguenti:    «il parere e'  obbligatorio  nel  caso  di  candidati

afferenti ad un settore  scientifico-disciplinare  non  rappresentato

nella commissione;»;    

  2.8) alla lettera m), le parole da: «a partecipare» fino alla  fine

della lettera sono sostituite dalle seguenti:     «a  presentare  una

nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la  stessa

fascia  o  per  la  fascia  superiore,  nel  corso  dei  dodici  mesi

successivi alla data di presentazione della domanda  e,  in  caso  di

conseguimento dell'abilitazione, a presentare una  nuova  domanda  di

abilitazione, per lo stesso settore  e  per  la  stessa  fascia,  nei

quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa»;    

  2.9) dopo la lettera m) e' inserita la seguente:

     «m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione, in quanto

compatibili, delle norme previste dall'art. 9  del  decreto-legge  21

aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21

giugno 1995, n. 236».

  3-ter.  I  candidati  che  hanno  presentato  domanda,  con   esito

negativo,  per   il   conseguimento   dell'abilitazione   scientifica

nazionale nella tornata 2012 e in quella  2013  possono  ripresentare

domanda a decorrere dal 1° marzo 2015.  La  durata  dell'abilitazione

scientifica nazionale conseguita nelle tornate 2012 e 2013 e' di  sei

anni.

  3-quater. All'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230,

le parole da: «previo parere di  una  commissione»  a:  «proposta  la

chiamata»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «previo  parere  della

commissione  nominata   per   l'espletamento   delle   procedure   di

abilitazione scientifica nazionale, di  cui  all'art.  16,  comma  3,

lettera f), della legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  e  successive

modificazioni, per il settore per il quale e' proposta  la  chiamata,

da  esprimere  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta  del  medesimo

parere».

  3-quinquies.  La  qualita'   della   produzione   scientifica   dei

professori  reclutati  dagli   atenei   all'esito   dell'abilitazione

scientifica nazionale e' considerata  prioritaria  nell'ambito  della

valutazione delle politiche di  reclutamento  previste  dall'art.  5,

commi 1, lettera c), e 5, della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  e

dall'art. 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.    

  4. Le chiamate relative al piano straordinario per la chiamata  dei

professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 a valere  sulle

risorse di cui all'art. 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n.

240, sono effettuate entro il    30 giugno 2015.    

 

                               Art. 15

Disposizioni urgenti relative a borse di  studio  per  le  scuole  di

                       specializzazione medica

  1. Al comma 3-bis dell'art. 20 del decreto  legislativo  17  agosto

1999, n. 368, le parole: «da emanare entro il  31  marzo  2014»  sono

sostituite dalle seguenti:    «da emanare entro il 31 dicembre 2014».

   

  1-bis. Il comma 3-ter  dell'art.  20  del  decreto  legislativo  17

agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni,  e'  sostituito  dal

seguente:

     «3-ter. La durata dei corsi di  formazione  specialistica,  come

definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si  applica  a  decorrere

dall'anno  accademico  2014/2015  di  riferimento  per  i  corsi   di

specializzazione. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che

iniziano l'ultimo anno di specialita' nell'anno accademico 2014/2015,

per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, devono  optare

tra il nuovo ordinamento e  l'ordinamento  previgente  con  modalita'

determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-bis».    

  2. Per le finalita' di cui al titolo VI del decreto legislativo  17

agosto 1999, n.  368,  e  successive  modificazioni,  e'  autorizzata

l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni

di euro per l'anno 2015, e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016. Al

relativo onere si provvede, per l'anno  2014,  con  una  quota  delle

entrate di cui all'art. 7, comma 39 del decreto-legge 6 luglio  2012,

n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.

135, per un importo pari a 6 milioni  di  euro  che  resta  acquisita

all'erario, per l'anno 2015  mediante  corrispondente  riduzione  del

Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui

all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,  n.  282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e

per l'anno 2016 mediante riduzione per euro 1,8 milioni del fondo  di

cui all'art. 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993,  n.

537.

  3. La procedura di  cui  all'art.  4,  comma  45,  della  legge  12

novembre 2011 n. 183, si applica anche alle prove di ammissione  alle

scuole di specializzazione in medicina di cui all'art. 36,  comma  1,

del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni. A

tal fine l'importo massimo richiesto al singolo  candidato  non  puo'

eccedere la somma di 100 euro e le corrispondenti  entrate,  relative

alle prove di ammissione alle predette  scuole  di  specializzazione,

sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere

riassegnate al pertinente capitolo  dello  stato  di  previsione  del

Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e

destinate  alla  copertura  degli  oneri  connessi  alle   prove   di

ammissione.

     3-bis. All'art. 36 del decreto legislativo 17  agosto  1999,  n.

368, e successive modificazioni, dopo  il  comma  1  e'  inserito  il

seguente:

  «1-bis. Sono fatte salve le disposizioni normative  delle  province

autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  relative  all'assegnazione  dei

contratti  di  formazione  specialistica  finanziati  dalle  medesime

province   autonome   attraverso   convenzioni   stipulate   con   le

universita'».    

 

 

                                Capo II

            Misure in materia di organizzazione della PA

 

                               Art. 16

          Nomina dei dipendenti nelle societa' partecipate

  1. All'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono  apportate

le seguenti modificazioni:

       a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

  «4. Fatta salva la facolta' di nomina di un amministratore unico, i

consigli di amministrazione delle societa' controllate direttamente o

indirettamente dalle amministrazioni pubbliche  di  cui  all'art.  1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive

modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato  da

prestazione  di  servizi  a  favore  di   amministrazioni   pubbliche

superiore  al  90  per  cento  dell'intero  fatturato  devono  essere

composti da non piu' di tre membri, ferme restando le disposizioni in

materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi di cui al

decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1°  gennaio

2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli  amministratori

di tali societa', ivi compresa la remunerazione di  quelli  investiti

di particolari cariche, non puo' superare l'80 per  cento  del  costo

complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtu' del principio di

onnicomprensivita'  della  retribuzione,   qualora   siano   nominati

dipendenti  dell'amministrazione  titolare  della  partecipazione,  o

della societa' controllante in caso di partecipazione indiretta o del

titolare di poteri di  indirizzo  e  di  vigilanza,  fatto  salvo  il

diritto  alla  copertura  assicurativa  e  al  rimborso  delle  spese

documentate, nel rispetto del limite di spesa di  cui  al  precedente

periodo, essi  hanno  l'obbligo  di  riversare  i  relativi  compensi

all'amministrazione  o  alla  societa'   di   appartenenza   e,   ove

riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni,  al  fondo  per  il

finanziamento del trattamento economico accessorio»;    

    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

     «5. Fermo restando quanto diversamente  previsto  da  specifiche

disposizioni di legge e fatta salva  la  facolta'  di  nomina  di  un

amministratore unico,  i  consigli  di  amministrazione  delle  altre

societa' a  totale  partecipazione  pubblica,  diretta  o  indiretta,

devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della

rilevanza  e  della  complessita'  delle  attivita'  svolte.  A  tali

societa' si applica quanto previsto dal secondo e dal  terzo  periodo

del comma 4».    

  2.    Fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi,

   le disposizioni del comma 1 si applicano  a  decorrere  dal  primo

rinnovo dei consigli  di  amministrazione  successivo  alla  data  di

entrata in vigore    del presente    decreto.

 

                               Art. 17

Ricognizione degli enti pubblici e  unificazione  delle  banche  dati

                     delle societa' partecipate

  1. Al  fine  di  procedere  ad  una  razionalizzazione  degli  enti

pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria,

il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della   Presidenza   del

Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone

un  sistema  informatico  di  acquisizione  di  dati  e  proposte  di

razionalizzazione  in  ordine  ai  predetti  enti.       Il   sistema

informatico si avvale di  un  software  libero  con  codice  sorgente

aperto.     Le  amministrazioni  statali  inseriscono  i  dati  e  le

proposte con riferimento  a  ciascun  ente  pubblico  o  privato,  da

ciascuna  di  esse  finanziato  o  vigilato.      Decorsi  tre   mesi

dall'abilitazione  all'inserimento,  l'elenco  delle  amministrazioni

adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di  inserimento  e'

pubblicato nel sito internet  istituzionale  del  Dipartimento  della

funzione pubblica della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri.   

Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, e'  vietato  alle

suddette amministrazioni, con riferimento agli enti  per  i  quali  i

dati e  le  proposte  non  siano  stati  immessi,  il  compimento  di

qualsiasi atto nei confronti  dei  suddetti  enti,  ivi  compresi  il

trasferimento di fondi e la  nomina  di  titolari  e  componenti  dei

relativi organi.

  2. Al fine  di  procedere  ad  una  razionalizzazione  dei  servizi

strumentali  all'attivita'  delle  amministrazioni  statali,  con  le

modalita' di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione  pubblica

della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  predispone  un  sistema

informatico di  acquisizione  di  dati  relativi  alla  modalita'  di

gestione dei servizi  strumentali,  con  particolare  riferimento  ai

servizi esternalizzati.    Il sistema informatico  si  avvale  di  un

software libero con codice sorgente aperto.    Nello stesso termine e

con le stesse modalita' di cui al comma 1, le amministrazioni statali

inseriscono i relativi dati. Il mancato inserimento  rileva  ai  fini

della responsabilita' dirigenziale del dirigente competente.

     2-bis. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono  inseriti  nella  banca

dati  di  cui  al  comma  3,  consultabile   e   aggiornabile   dalle

amministrazioni   pubbliche   coinvolte   nella    rilevazione.    Il

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio

dei  ministri  consente  altresi',  con  le  stesse   modalita',   la

consultazione dei dati di cui  all'art.  60,  comma  3,  del  decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

  2-ter. Entro il 15 febbraio 2015 sono pubblicati nel sito  internet

istituzionale  del  Dipartimento  della   funzione   pubblica   della

Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco delle  amministrazioni

adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di  inserimento  di

cui al comma 2 e i dati inviati a norma del medesimo comma.    

  3.  A  decorrere  dal    gennaio  2015,  nella  banca  dati   del

Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle  finanze,

di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,

confluiscono, secondo le modalita' fissate  dal  decreto  di  cui  al

comma 4, le informazioni di cui all'art. 60,  comma  3,  del  decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonche'

quelle acquisite fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 1, comma

587, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.  Tali  informazioni  sono

rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni  pubbliche  di

cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al Dipartimento

della funzione pubblica  e'  garantito  l'accesso  alle  informazioni

contenute nella banca dati in cui confluiscono i dati di cui al primo

periodo  ai  fini  dello   svolgimento   delle   relative   attivita'

istituzionali.

  4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il  Ministero  dell'economia  e

delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni

   in societa' ed enti di  diritto  pubblico  e  di  diritto  privato

detenute  direttamente   o   indirettamente   dalle   amministrazioni

pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai  sensi

dell'art. 1 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e  successive

modificazioni, e da quelle di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni.   

L'acquisizione delle predette informazioni puo'  avvenire  attraverso

banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle

citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte  delle  societa'  da

esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla  banca

dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13  della  legge

31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e

delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  delegato   per   la

semplificazione e la  pubblica  amministrazione,  da  adottare  entro

novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto, sono indicate le  informazioni  che

le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite  le  modalita'

tecniche  di  attuazione   del   presente   comma.   L'elenco   delle

amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo  di

comunicazione e' pubblicato sul sito istituzionale  del  Dipartimento

del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze  e  su  quello

del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della  Presidenza   del

Consiglio dei Ministri.

  5. A decorrere dal 1ş gennaio 2015, i commi da 587 a 591  dell'art.

1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.

 

                              Art. 17-bis

Divieto per le pubbliche  amministrazioni  di  richiedere  dati  gia'

presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente.

  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.  1,  comma  2,  del

decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive

modificazioni, non possono richiedere  ai  cittadini  informazioni  e

dati  gia'  presenti  nell'Anagrafe   nazionale   della   popolazione

residente di cui all'art. 62 del codice di cui al decreto legislativo

7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.    

 

                               Art. 18

Soppressione  delle  sezioni  staccate  di  Tribunale  amministrativo

regionale  e  del  Magistrato  delle  acque,  Tavolo  permanente  per

             l'innovazione e l'Agenda digitale italiana.

     1. Nelle more della rideterminazione dell'assetto  organizzativo

dei tribunali amministrativi  regionali,  in  assenza  di  misure  di

attuazione del piano di cui al comma 1-bis, a decorrere dal 1° luglio

2015 sono soppresse le sezioni staccate di  tribunale  amministrativo

regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello,

ad eccezione della sezione autonoma della provincia di  Bolzano.  Con

decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il

Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa,  da  adottare

entro  il  31  marzo  2015,  sono  stabilite  le  modalita'  per   il

trasferimento del contenzioso pendente presso le  sezioni  soppresse,

nonche'   delle   risorse   umane   e   finanziarie,   al   tribunale

amministrativo della relativa regione. Dal 1° luglio 2015, i  ricorsi

sono depositati presso la sede centrale del tribunale  amministrativo

regionale.

  1-bis. Entro il 31 dicembre 2014 il Governo, sentito  il  Consiglio

di Presidenza della giustizia amministrativa,  presenta  alle  Camere

una relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi

regionali, che comprende un'analisi dei fabbisogni, dei  costi  delle

sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e  di

ciascuna  sezione,  nonche'  del  grado  di  informatizzazione.  Alla

relazione e' allegato  un  piano  di  riorganizzazione,  che  prevede

misure  di  ammodernamento  e   razionalizzazione   della   spesa   e

l'eventuale individuazione di sezioni da  sopprimere,  tenendo  conto

della   collocazione   geografica,   del   carico   di    lavoro    e

dell'organizzazione degli uffici giudiziari.    

  2. A decorrere dal 1° luglio 2015, all'art.      1  della  legge  6

dicembre 1971, n. 1034 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)  al  terzo  comma,  le  parole:  «Emilia-Romagna,   Lazio,

Abruzzi,» sono soppresse;    

    b) al quinto comma, le parole: «, oltre  una  sezione  staccata,»

sono soppresse.

     3. E' soppresso il magistrato delle acque per le province venete

e di Mantova, istituito ai sensi della legge 5 maggio 1907,  n.  257.

Le funzioni, i compiti e le attribuzioni gia' svolti  dal  magistrato

delle acque sono trasferiti al provveditorato interregionale  per  le

opere pubbliche competente per territorio. E' altresi'  soppresso  il

Comitato tecnico di magistratura, di  cui  all'art.  4  della  citata

legge n. 257 del 1907. Il comitato  tecnico-amministrativo  istituito

presso il provveditorato di cui al  primo  periodo  e'  competente  a

pronunciarsi sui progetti di cui all'art. 9, comma 7, lettera a), del

regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 11 febbraio 2014, n. 72, anche quando  il  relativo  importo

ecceda i 25 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, da adottare entro il 31  marzo  2015  su  proposta  del

Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con  il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in  sede

di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo  28

agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate  le

funzioni  gia'  esercitate  dal  citato  magistrato  delle  acque  da

trasferire alla  citta'  metropolitana  di  Venezia,  in  materia  di

salvaguardia e di risanamento della citta' di Venezia e dell'ambiente

lagunare, di polizia lagunare e  di  organizzazione  della  vigilanza

lagunare, nonche' di tutela dall'inquinamento  delle  acque.  Con  il

medesimo  decreto  sono  individuate,  altresi',  le  risorse  umane,

finanziarie  e  strumentali   da   assegnare   alla   stessa   citta'

metropolitana in relazione alle funzioni trasferite.    

  4.    All'art. 47, comma 2, quarto  periodo,  del  decreto-legge  9

febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4

aprile 2012, n. 35, le parole da: «, presieduto»    fino a «Ministri»

sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del predetto Tavolo e'

individuato  dal  Ministro  delegato  per  la  semplificazione  e  la

pubblica amministrazione».

 

                               Art. 19

Soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici

di  lavori,  servizi  e  forniture  e  definizione   delle   funzioni

              dell'Autorita' nazionale anticorruzione.

  1. L'Autorita' di  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,

servizi e forniture, di cui all'art. 6  del  decreto  legislativo  12

aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni,  e'  soppressa  ed  i

relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in  vigore

del presente decreto.

  2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorita' di  vigilanza  sui

contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture  sono  trasferiti

all'Autorita' nazionale anticorruzione e  per  la  valutazione  e  la

trasparenza (ANAC), di cui all'art. 13  del  decreto  legislativo  27

ottobre  2009,  n.  150,  che  e'  ridenominata  Autorita'  nazionale

anticorruzione.

  3. Il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione, entro  il

31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio  dei  ministri

un piano per il riordino dell'Autorita' stessa, che contempla:

    a) il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e

strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di  cui  al

comma 2,    specificando che il  personale  attualmente  in  servizio

presso l'ANAC, appartenente ai ruoli delle amministrazioni  pubbliche

di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, e successive modificazioni, confluisce in un unico ruolo insieme

con il personale della  soppressa  Autorita'  per  la  vigilanza  sui

contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture  individuato  nel

piano di riordino di cui all'alinea del presente comma;    

    b) la riduzione non inferiore al venti per cento del  trattamento

economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti;

    c) la riduzione delle spese di  funzionamento  non  inferiore  al

venti per cento.

  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  acquista  efficacia  a  seguito

dell'approvazione  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri,    da emanare, previo parere delle  competenti  Commissioni

parlamentari, entro sessanta giorni dalla presentazione del  medesimo

piano al Presidente del Consiglio dei ministri.    

  5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorita'  nazionale

anticorruzione:

    a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche  nelle  forme

di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     a-bis) riceve notizie e segnalazioni da ciascun  avvocato  dello

Stato il quale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 13  del

testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a

conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento  o

di altre anomalie o irregolarita' relative ai contratti che rientrano

nella disciplina del codice di cui al decreto legislativo  12  aprile

2006, n. 163. Per gli avvocati dello  Stato  segnalanti  resta  fermo

l'obbligo di denuncia di cui all'art. 331  del  codice  di  procedura

penale;    

    b) salvo che il fatto costituisca reato,  applica,  nel  rispetto

delle norme previste dalla  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  una

sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000  e  non

superiore nel massimo a euro 10.000, nel  caso  in  cui  il  soggetto

obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione  della

corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o  dei  codici  di

comportamento.

     5-bis. Per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni di  cui

al comma 5, lettera b), e' competente il  tribunale  in  composizione

monocratica.

  5-ter. Nella relazione di cui all'art.  1,  comma  2,  lettera  g),

della  legge  6  novembre  2012,  n.   190,   l'Autorita'   nazionale

anticorruzione da' altresi' conto dell'attivita' svolta ai sensi  dei

commi 2, 3, 4 e 5  del  presente  articolo,  indicando  le  possibili

criticita' del quadro  amministrativo  e  normativo  che  rendono  il

sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile  a  fenomeni

di corruzione.    

  6.  Le  somme  versate  a  titolo  di  pagamento   delle   sanzioni

amministrative  di  cui  al  comma  5   lett.   b),   restano   nella

disponibilita'  dell'Autorita'  nazionale   anticorruzione   e   sono

utilizzabili per le proprie attivita'  istituzionali.      Le  stesse

somme vengono rendicontate  ogni  sei  mesi  e  pubblicate  nel  sito

internet  istituzionale   dell'Autorita'   nazionale   anticorruzione

specificando la sanzione applicata e le modalita'  di  impiego  delle

suddette  somme,  anche  in  caso  di  accantonamento  o  di  mancata

utilizzazione.    

  7. Il Presidente dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  formula

proposte al Commissario unico delegato del Governo per l'Expo  Milano

2015 ed alla Societa' Expo 2015 p.a. per la corretta  gestione  delle

procedure  d'appalto  per  la  realizzazione   dell'evento.        Il

presidente   dell'Autorita'    nazionale    anticorruzione    segnala

all'autorita' amministrativa di cui all'art. 47, comma 3, del decreto

legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  le  violazioni  in  materia  di

comunicazione  delle  informazioni  e  dei  dati  e  di  obblighi  di

pubblicazione previste nel citato art. 47, ai fini dell'esercizio del

potere sanzionatorio di cui al medesimo articolo.    

  8. Allo svolgimento  dei  compiti  di  cui  ai  commi  2  e  5,  il

Presidente dell'ANAC provvede con le  risorse  umane,  strumentali  e

finanziarie della soppressa  Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle more dell'approvazione

del piano di cui al comma 4.

  9. Al fine  di  concentrare  l'attivita'  dell'Autorita'  nazionale

anticorruzione sui compiti di  trasparenza  e  di  prevenzione  della

corruzione  nelle  pubbliche  amministrazioni,  le   funzioni   della

predetta Autorita' in materia  di  misurazione  e  valutazione  della

performance, di cui agli articoli 7,    8, 9,    10, 12, 13 e 14  del

decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  sono  trasferite  al

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio

dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge

di  conversione  del  presente  decreto.      Con  riguardo  al  solo

trasferimento delle funzioni di cui all'art. 13, comma 6, lettere  m)

e p), del decreto legislativo  n.  150  del  2009,  relativamente  ai

progetti  sperimentali  e  al  Portale   della   trasparenza,   detto

trasferimento  di  funzioni  deve  avvenire  previo  accordo  tra  il

Dipartimento  della  funzione  pubblica   e   l'Autorita'   nazionale

anticorruzione, anche al fine di individuare i progetti  che  possono

piu' opportunamente rimanere  nell'ambito  della  medesima  Autorita'

nazionale anticorruzione.    

  10. Con regolamento da emanare ai  sensi  dell'art.  17,  comma  2,

della      legge  23  agosto  1988,  n.  400    ,  entro  180  giorni

dall'entrata in vigore del presente decreto, il  Governo  provvede  a

riordinare le funzioni di cui al comma 9 in materia di misurazione  e

valutazione  della  performance,  sulla  base  delle  seguenti  norme

generali regolatrici della materia:

       a) revisione e  semplificazione  degli  adempimenti  a  carico

delle  amministrazioni  pubbliche,  al   fine   di   valorizzare   le

premialita' nella  valutazione  della  performance,  organizzativa  e

individuale,  anche  utilizzando  le  risorse  disponibili  ai  sensi

dell'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;    

    b) progressiva integrazione del ciclo della  performance  con  la

programmazione finanziaria;

    c) raccordo con il sistema dei controlli interni;

    d)    valutazione indipendente    dei sistemi e risultati;

    e)  conseguente  revisione  della  disciplina   degli   organismi

indipendenti di valutazione.

  11. Il Dipartimento della funzione pubblica  della  Presidenza  del

Consiglio dei ministri puo' avvalersi ai sensi  dell'art.  17,  comma

14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione  di

fuori ruolo o di comando per lo svolgimento delle  funzioni  relative

alla misurazione e valutazione della performance.

  12. Il comma 7, dell'art. 13, del decreto  legislativo  27  ottobre

2009, n. 150 e' abrogato.

  13. All'art. 11 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  286,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 2 e' abrogato;

    b) al comma 5,  secondo  periodo,  le  parole:  «sino  a  diversa

disposizione adottata ai sensi del comma 2,» sono soppresse.

  14. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 1  del  decreto

del  Presidente  della  Repubblica  12  dicembre  2006,  n.  315   e'

soppresso.

     14-bis. Le funzioni di supporto dell'autorita' politica delegata

per  il  coordinamento  in  materia  di  controllo  strategico  nelle

amministrazioni  dello  Stato  sono  attribuite  all'Ufficio  per  il

programma di Governo della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.

L'Ufficio provvede alle funzioni trasferite  con  le  risorse  umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.    

  15. Le funzioni del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della

Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di    trasparenza  e

   prevenzione della corruzione di cui all'art. 1   , commi 4, 5 e 8,

   della legge 6 novembre 2012 n.  190,      e  le  funzioni  di  cui

all'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,      sono

trasferite all'Autorita' nazionale anticorruzione.

  16. Dall'applicazione del presente  articolo  non  devono  derivare

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

                               Art. 20

                       Associazione Formez PA

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, il Ministro delegato per la semplificazione  e  la  pubblica

amministrazione propone all'assemblea dell'Associazione Formez PA, di

cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010,  n.  6,  lo  scioglimento

dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario.

A far data dalla nomina del Commissario  straordinario  decadono  gli

organi dell'Associazione Formez PA in  carica,  fatta  eccezione  per

l'assemblea e il collegio dei revisori. Il  Commissario  assicura  la

continuita' nella gestione delle  attivita'  dell'Associazione  e  la

prosecuzione dei progetti in corso.  Entro  il  31  ottobre  2014  il

Commissario propone al suddetto Ministro un piano delle politiche  di

sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali,

che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in  servizio  e

gli equilibri  finanziari  dell'Associazione  e  individui  eventuali

nuove forme per il perseguimento delle suddette politiche.  Il  piano

e' presentato dal  Ministro  medesimo  all'assemblea  ai  fini  delle

determinazioni conseguenti.

     1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.    

 

                               Art. 21

               Unificazione delle Scuole di formazione

  1. Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di  formazione

delle amministrazioni  centrali,  eliminando  la  duplicazione  degli

organismi  esistenti,  la  Scuola  superiore  dell'economia  e  delle

finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola  superiore

dell'amministrazione dell'interno (SSAI),  il  Centro  di  formazione

della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali

ed economiche, nonche' le  sedi  distaccate  della  Scuola  nazionale

dell'amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse.  Le

funzioni    di  reclutamento  e  di  formazione      degli  organismi

soppressi sono attribuite alla Scuola nazionale  dell'amministrazione

e assegnate ai corrispondenti dipartimenti, individuati ai sensi  del

comma  3.  Le  risorse  finanziarie  gia'   stanziate   e   destinate

all'attivita'   di   formazione   sono   attribuite,   nella   misura

dell'ottanta per cento, alla Scuola nazionale dell'amministrazione  e

versate, nella misura del venti per cento, all'entrata  del  bilancio

dello Stato. La stessa Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo

determinato e  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  o  di

progetto in essere presso gli organismi soppressi, che  cessano  alla

loro naturale scadenza.

  2. All'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n.

178, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole: «dal Capo del Dipartimento per la  digitalizzazione

della pubblica amministrazione  e  l'innovazione  tecnologica,»  sono

soppresse;

       2) le parole: «da  due  rappresentanti»  fino  alla  fine  del

periodo  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da  tre  rappresentanti

nominati  dal  Ministro  per  la  semplificazione   e   la   pubblica

amministrazione,  di  cui   uno   su   indicazione   del   Presidente

dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante  nominato

dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  da

uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal  Ministro

dell'economia e delle finanze, da uno  nominato  dal  Ministro  degli

affari esteri, da uno nominato dal Ministro della  difesa  e  da  non

piu' di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto  del

Presidente del Consiglio dei Ministri».    

  3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore  della  legge  di

conversione   del   presente    decreto,    la    Scuola    nazionale

dell'amministrazione  adegua  il  proprio  ordinamento  ai   seguenti

principi:

    1) organizzazione in dipartimenti, assegnando, in particolare, le

funzioni  degli  organismi  soppressi  ai  sensi  del  comma   1   ad

altrettanti dipartimenti;

    2) collaborazione con gli  organi  costituzionali,  le  autorita'

indipendenti, le istituzioni universitarie e l'Istituto nazionale  di

statistica, anche attraverso convenzioni relative allo svolgimento di

attivita' di formazione iniziale e permanente.

  4. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della

Scuola Superiore dell'economia  e  delle  finanze,  di  cui  all'art.

4-septies,  comma  4,  del  decreto-legge  3  giugno  2008,  n.   97,

convertito, con modificazioni, dalla legge 2  agosto  2008,  n.  129,

sono trasferiti alla Scuola  nazionale  dell'amministrazione  e  agli

stessi    e' applicato  lo  stato  giuridico  dei  professori  o  dei

ricercatori universitari. Il trattamento economico  e'  rideterminato

con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  al  fine  di

renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale

dell'amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto  del

Presidente del Consiglio dei  ministri  sulla  base  del  trattamento

economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai  ricercatori

universitari   a   tempo   pieno   con   corrispondente   anzianita'.

Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o

maggiori oneri per la finanza pubblica.    

  5. Il personale non docente  anche  in  servizio  in  posizione  di

comando o fuori ruolo presso gli organismi soppressi di cui al  comma

1, entro centoventi giorni dall'entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto, rientra  nelle  amministrazioni  di

appartenenza. Il personale non docente in  servizio  presso  le  sedi

distaccate o periferiche, anche  in  posizione  di  comando  o  fuori

ruolo, puo' transitare nei ruoli delle amministrazioni pubbliche  con

posti  vacanti  nella  dotazione  organica  o,   in   subordine,   in

sovrannumero, con preferenza nelle amministrazioni aventi sede  nella

stessa Regione. Il personale trasferito ai sensi del  presente  comma

mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza e  allo  stesso

si applica il trattamento  giuridico  e  economico,  compreso  quello

accessorio,    previsto    dai    contratti    collettivi     vigenti

nell'amministrazione di destinazione.

  6. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate

e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  le  risorse

finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio  delle  funzioni

trasferite ai sensi del presente articolo.    Fino  all'adozione  del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui  al  primo

periodo, le attivita'  formative  e  amministrative  degli  organismi

soppressi di cui al comma 1 del presente articolo  sono  regolate  da

accordi conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990,  n.

241,  e   successive   modificazioni,   tra   la   Scuola   nazionale

dell'amministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi

soppressi, senza pregiudizio per la continuita' e il compimento delle

attivita' formative, di reclutamento  e  concorsuali  gia'  disposte,

autorizzate o comunque in  essere  presso  le  Scuole  di  formazione

medesime secondo i rispettivi ordinamenti.    

 

                              Art. 21-bis

             Riorganizzazione del Ministero dell'interno

  1. In conseguenza delle riduzioni previste dall'art.  2,  comma  1,

lettere a) e b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  da  definire

entro il 31  ottobre  2014,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a

predisporre, entro il 31 dicembre 2014, il decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri di cui all'art. 2, comma 7, del  decreto-legge

31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni. Il termine  di  cui

all'art. 2, comma 11, lettera b), del citato decreto-legge n. 95  del

2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del  2012,  e

successive modificazioni, e'  differito  al  31  dicembre  2014,  con

conseguente riassorbimento, nel  successivo  biennio,  degli  effetti

derivanti dalle predette riduzioni.    

 

                               Art. 22

           Razionalizzazione delle autorita' indipendenti

  1. I componenti dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del

mercato, della Commissione nazionale per  le  societa'  e  la  borsa,

dell'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti,  dell'Autorita'  per

l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,  dell'Autorita'  per

le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per  la  protezione  dei

dati  personali,  dell'Autorita'  nazionale   anticorruzione,   della

Commissione di vigilanza sui fondi pensione e  della  Commissione  di

garanzia dell'attuazione  della  legge  sullo  sciopero  nei  servizi

pubblici  essenziali,  alla  cessazione  dall'incarico,  non  possono

essere nuovamente nominati componenti di una autorita'  indipendente,

a pena di decadenza, per un periodo pari a    cinque    anni.

  2.    Nel capo III del titolo IV della legge 28 dicembre  2005,  n.

262, dopo  l'art.  29  e'  aggiunto  il  seguente:  «Art.  29-bis.  -

(Incompatibilita' per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati

dall'incarico).    - 1. I componenti degli  organi  di  vertice  e  i

dirigenti della Commissione nazionale per le societa' e la borsa,    

nei due anni successivi    alla cessazione dell'incarico, non possono

intrattenere,   direttamente   o    indirettamente,    rapporti    di

collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati   

ne' con  societa'  controllate  da  questi  ultimi.      I  contratti

conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Le disposizioni

del presente comma non si applicano ai dirigenti che    negli  ultimi

due anni    di servizio sono  stati  responsabili  esclusivamente  di

uffici di supporto.     Le  disposizioni  del  presente  articolo  si

applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti  della

Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza  sulle  assicurazioni

per un periodo, non superiore a due anni, stabilito con  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della

Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente disposizione».    

  3. All'art. 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

     0a)    al primo periodo,  la  parola:  «quattro»  e'  sostituita

dalla seguente:    «due»;    

    a) dopo le parole: «i componenti» sono inserite le seguenti: «e i

dirigenti»;

    b) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni  del

presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro

anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici  di

supporto.».

  4. Le procedure concorsuali per il reclutamento di personale  degli

organismi di cui  al  comma  1  sono  gestite  unitariamente,  previa

stipula  di  apposite  convenzioni  tra  gli  stessi  organismi,  che

assicurino la trasparenza e  l'imparzialita'  delle  procedure  e  la

specificita' delle professionalita' di ciascun organismo. Sono  nulle

le  procedure  concorsuali  avviate  dopo  l'entrata  in  vigore  del

presente decreto e prima della stipula delle convenzioni o  poste  in

essere, successivamente alla predetta stipula,  in  violazione  degli

obblighi  di  cui  al  presente  comma  e  le  successive   eventuali

assunzioni. Restano valide le procedure  concorsuali  in  corso  alla

data di entrata in vigore del presente decreto.

  5. A decorrere dal 1ş luglio 2014, gli organismi di cui al comma  1

provvedono, nell'ambito dei propri ordinamenti, a una  riduzione  non

inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del

personale dipendente, inclusi i dirigenti.

  6. A decorrere dal 1ş ottobre 2014, gli organismi di cui al comma 1

riducono in misura non inferiore al cinquanta per cento,  rispetto  a

quella complessivamente sostenuta nel 2013, la spesa per incarichi di

consulenza, studio e ricerca e quella per gli organi  collegiali  non

previsti dalla legge. Gli incarichi  e  i  contratti  in  corso  sono

rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto al fine  di  assicurare  il

rispetto dei limiti di cui al periodo precedente.

  7. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i servizi strumentali

in  modo  unitario,  mediante  la  stipula  di   convenzioni   o   la

costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi.  Entro  il  31

dicembre 2014, i predetti organismi provvedono  ai  sensi  del  primo

periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi

finanziari e  contabili,  acquisti  e  appalti,  amministrazione  del

personale, gestione del  patrimonio,  servizi  tecnici  e  logistici,

sistemi informativi ed informatici.  Dall'applicazione  del  presente

comma devono derivare, entro l'anno 2015, risparmi  complessivi  pari

ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta  dagli

stessi organismi per i medesimi servizi nell'anno 2013.

  8. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a) all'art. 1, comma 449, al secondo periodo, dopo le  parole  «e

successive modificazioni,» sono aggiunte  le  seguenti:  «nonche'  le

autorita' indipendenti,»;

    b) all'art. 1, comma 450, al secondo periodo, dopo le parole: «le

altre  amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art.  1  del  decreto

legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,»  sono  aggiunte  le  seguenti:

«nonche' le autorita' indipendenti,».

     9. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i  propri  servizi

logistici in modo da rispettare i seguenti criteri:

  a) sede in edificio di proprieta' pubblica o in uso gratuito, salve

le  spese  di  funzionamento,  o  in  locazione  a  condizioni   piu'

favorevoli rispetto a quelle degli edifici demaniali disponibili;

  b) concentrazione degli uffici nella sede principale, salvo che per

oggettive  esigenze  di  diversa  collocazione  in   relazione   alle

specifiche funzioni di singoli uffici;

  c) esclusione di locali adibiti ad abitazione o  foresteria  per  i

componenti e il personale;

  d) spesa complessiva per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte

e missioni non superiore al 20 per cento della spesa complessiva;

  e) presenza effettiva  del  personale  nella  sede  principale  non

inferiore al 70 per cento del totale su base annuale, tranne che  per

la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;

  f) spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio e  ricerca

non superiore al 2 per cento della spesa complessiva.

  9-bis. Gli organismi di cui al comma 1 assicurano il  rispetto  dei

criteri di cui allo stesso comma  1  entro  un  anno  dalla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e

ne danno conto nelle successive relazioni annuali, che sono trasmesse

anche alla Corte dei conti. Nell'ipotesi di  violazione  di  uno  dei

criteri di cui alle lettere a), b) e c) del  comma  9,  entro  l'anno

solare  successivo   a   quello   della   violazione   il   Ministero

dell'economia  e  delle  finanze,  tramite  l'Agenzia  del   demanio,

individua uno o piu' edifici di  proprieta'  pubblica  da  adibire  a

sede, eventualmente comune,  delle  relative  autorita'.  L'organismo

interessato trasferisce i  propri  uffici  nei  sei  mesi  successivi

all'individuazione. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri  di

cui alle lettere  d),  e)  e  f)  del  citato  comma  9,  l'organismo

interessato trasferisce al Ministero dell'economia  e  delle  finanze

una  somma  corrispondente  all'entita'  dello  scostamento  o  della

maggiore spesa, che rimane acquisita all'erario.    

  10. L'art. 2, comma 3, della legge 14 novembre  1995,  n.  481,  e'

abrogato.

  11. (Soppresso).

  12. (Soppresso).

  13. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  del

presente decreto, l'art. 23, comma 1, lettera e), del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre  2011,

n. 214, e' soppresso.

  14. Al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,  come  convertito  dalla

legge  7  giugno  1974,  n.   216,   sono   apportate   le   seguenti

modificazioni:

    a) all'art. 1, nono comma, e' inserito,  prima  delle  parole  «I

predetti regolamenti», il seguente periodo: «Le  deliberazioni  della

Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono

adottate con non meno di quattro voti favorevoli.»;

    b) all'art. 2, quarto comma,  terzo  periodo,  le  parole  «dalla

Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «con non meno di quattro

voti favorevoli.»;

    c) all'art. 2, quarto comma, quarto periodo, dopo le  parole  «su

proposta del Presidente» sono inserite le seguenti: «e con  non  meno

di quattro voti favorevoli.»;

    d) all'art. 2, ottavo comma, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente

periodo: «Le relative deliberazioni sono adottate  con  non  meno  di

quattro voti favorevoli.».

  15. Ai maggiori oneri di cui al  comma  13,  pari  a  480.000  euro

annui, si fa fronte nell'ambito del bilancio della Consob che  a  tal

fine effettua corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto  a

quelli  previsti  a  legislazione  vigente,  senza  incrementare   il

contributo a carico dei soggetti vigilati.

  16. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano dalla  data  di

nomina dell'ultimo dei cinque componenti della Consob.

 

 

 

                               Art. 23

Interventi urgenti in materia  di  riforma  delle  province  e  delle

citta' metropolitane    nonche' norme speciali  sul  procedimento  di

istituzione della citta' metropolitana di Venezia e  disposizioni  in

           materia di funzioni fondamentali dei comuni.    

  1. All'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

     «0a) al comma 14:

  1) le parole  da:  «,  comunque»  fino  a:  «"testo  unico",»  sono

soppresse;

  2) al quarto periodo, dopo  le  parole:  «Restano  a  carico  della

provincia» sono inserite le seguenti: «, anche nel  caso  di  cui  al

comma 82 del presente  articolo,»      e  le  parole:  «di  cui  agli

articoli 80 e 86 del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di

cui agli articoli 80, 84,  85  e  86  del  testo  unico  delle  leggi

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18

agosto  2000,  n.  267,  e  successive  modificazioni,   di   seguito

denominato "testo unico"»;

    a) al comma 15, al primo periodo, le parole: «30 settembre  2014»

sono sostituite  dalle  seguenti:  «12  ottobre  2014»  e  all'ultimo

periodo le parole: «il consiglio metropolitano» sono  sostituite  con

le seguenti: «la conferenza metropolitana»;

  a-bis) al comma 24,  secondo  periodo,  le  parole:  «di  cui  agli

articoli 80 e 86 del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di

cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico»;

  a-ter) al comma 26, dopo le parole: «non inferiore alla  meta'  dei

consiglieri da eleggere» sono inserite le seguenti: «e  comunque  non

superiore al numero dei consiglieri da eleggere»;    

    b) al comma 49, sono apportate le seguenti modifiche:

      1) nel primo periodo, dopo le  parole:  «Provincia  di  Milano»

sono inserite le seguenti: «e le  partecipazioni  azionarie  detenute

dalla Provincia di Monza e Brianza».

      2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Entro il  30

giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per  il

trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo  periodo

alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in  regime  di  esenzione

fiscale.»;

      3) l'ultimo periodo e' sostituito con il seguente:  «Alla  data

del 31 dicembre 2016 le partecipazioni originariamente detenute dalla

provincia di Milano sono trasferite in regime  di  esenzione  fiscale

alla  citta'  metropolitana  e  le   partecipazioni   originariamente

detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite  in

regime di esenzione fiscale  alla  nuova  provincia  di  Monza  e  di

Brianza»;

    c) dopo il comma 49 sono inseriti i seguenti:

      «49-bis. Il subentro della regione  Lombardia,  anche  mediante

societa' dalla  stessa  controllate,  nelle  partecipazioni  detenute

dalla provincia di Milano  e  dalla  Provincia  di  Monza  e  Brianza

avviene a titolo gratuito, ferma  restando  l'appostazione  contabile

del relativo valore. Con perizia resa da uno o piu' esperti  nominati

dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti  all'apposito

Albo dei periti, viene operata la valutazione  e  l'accertamento  del

valore delle partecipazioni riferito al momento  del  subentro  della

Regione nelle  partecipazioni  e,  successivamente,  al  momento  del

trasferimento alla citta' metropolitana. Gli oneri delle attivita' di

valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della

Regione Lombardia e della citta' metropolitana. Il  valore  rivestito

dalle partecipazioni al momento  del  subentro  nelle  partecipazioni

della Regione Lombardia,  come  sopra  accertato,  e'  quanto  dovuto

rispettivamente alla citta' metropolitana e alla nuova  Provincia  di

Monza e Brianza. L'eventuale differenza tra il valore rivestito dalle

partecipazioni al momento del  trasferimento,  rispettivamente,  alla

citta' metropolitana e alla nuova Provincia  di  Monza  e  Brianza  e

quello accertato al momento  del  subentro  da  parte  della  Regione

Lombardia  costituisce   il   saldo,   positivo   o   negativo,   del

trasferimento delle medesime partecipazioni  a  favore  della  citta'

metropolitana  e  della  nuova  Provincia,  che  sara'   oggetto   di

regolazione tra le parti. Dal  presente  comma  non  devono  derivare

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  49-ter.  Contestualmente  al  subentro  da  parte   della   regione

Lombardia, anche mediante societa' dalla  stessa  controllate,  nelle

societa' partecipate dalla provincia di Milano e dalla  provincia  di

Monza e della Brianza di  cui  al  primo  periodo  del  comma  49,  i

componenti degli organi di amministrazione e di  controllo  di  dette

societa' decadono e si provvede alla ricostituzione di  detti  organi

nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali.  Per

la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5  dell'art.  4

del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,       convertito,   con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,     fermo  restando

quanto previsto dal comma 4 del medesimo  art.  4.  La  decadenza  ha

effetto  dal  momento  della   ricostituzione   dei   nuovi   organi.

Analogamente i  componenti  degli  organi  di  amministrazione  e  di

controllo delle societa' partecipate  nominati  ai  sensi  del  primo

periodo del  comma  49-bis  decadono  contestualmente  al  successivo

trasferimento delle relative partecipazioni in  favore  della  citta'

metropolitana e della nuova Provincia previsto dal terzo periodo  del

comma 49, provvedendosi alla ricostituzione di detti organi nei  modi

e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La  decadenza

ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi»;

     c-bis)    dopo il comma 61 e' inserito il seguente:

     «61-bis. All'art. 14, comma 1, primo  periodo,  della  legge  21

marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge

25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni," sono inserite le

seguenti: "nonche' per le elezioni  previste  dalla  legge  7  aprile

2014, n. 56,"»;    

     c-ter)    al comma 74, primo periodo,  le  parole:  «ai  singoli

candidati all'interno delle liste» sono sostituite dalle seguenti:   

«a liste di candidati concorrenti»;    

     c-quater)    al comma 76, le parole: «un solo voto per  uno  dei

candidati» sono sostituite dalle seguenti:     «un  voto»      ed  e'

aggiunto, in fine, il seguente periodo:      «Ciascun  elettore  puo'

esprimere, inoltre, nell'apposita  riga  della  scheda,  un  voto  di

preferenza per un candidato alla carica  di  consigliere  provinciale

compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di  omonimia,

il nome e il cognome; il valore del voto e' ponderato  ai  sensi  dei

commi 32, 33 e 34»;    

     c-quinquies)    il comma 77 e' sostituito dal seguente:

     «77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio,

determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la  cifra

individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto  dei

seggi tra le liste e  alle  relative  proclamazioni,  secondo  quanto

previsto dai commi 36, 37 e 38»;    

    d) al comma 79, le parole «l'elezione ai sensi dei commi da 67  a

78  del  consiglio  provinciale,  presieduto  dal  presidente   della

provincia o  dal  commissario,  e'  indetta»  sono  sostituite  dalle

seguenti «l'elezione del presidente della provincia e  del  consiglio

provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 e' indetta e si svolge»    

e alla lettera a)    le parole: «30 settembre 2014»  sono  sostituite

dalle seguenti:    «12 ottobre 2014»;    

    e) al comma 81 sono soppressi il secondo e terzo periodo;

    f) il comma 82, e' sostituito con il seguente: «82. Nel  caso  di

cui al comma 79, lettera a),  in  deroga  alle  disposizioni  di  cui

all'art. 1, comma 325, della legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  il

presidente della provincia in carica alla data di entrata  in  vigore

della presente legge ovvero, in tutti i casi,  qualora  la  provincia

sia commissariata, il commissario  a  partire  dal    luglio  2014,

assumendo anche le funzioni del  consiglio  provinciale,  nonche'  la

giunta  provinciale,  restano  in  carica  a  titolo   gratuito   per

l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti  e  indifferibili,

fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai  sensi

dei commi da 58 a 78». Conseguentemente, al secondo periodo del comma

14 sono aggiunte infine le seguenti parole «,  secondo  le  modalita'

previste dal comma 82»;

     f-bis) al comma 84, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:

«Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attivita'

in materia di  status  degli  amministratori,  relativi  ai  permessi

retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di

cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico»;    

     f-ter)    dopo il comma 118 e' inserito il seguente:

     «118-bis. L'art. 20 del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'

sostituito dal seguente:

  "Art.  20  (Disposizioni  per  favorire  la  fusione  di  comuni  e

razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni  comunali).  -  1.  A

decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai  comuni  che

danno luogo alla fusione, di cui all'art.  15,  comma  3,  del  testo

unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e

successive modificazioni, o alla fusione per  incorporazione  di  cui

all'art. 1,  comma  130,  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  e'

commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per

l'anno 2010, nel limite degli  stanziamenti  finanziari  previsti  in

misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro".

  2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse

specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per  le

fusioni di cui all'art. 15, comma  3,  del  testo  unico  di  cui  al

decreto  legislativo  18  agosto   2000,   n.   267,   e   successive

modificazioni.

  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di

comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

  4.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro

dell'interno  sono  disciplinati  le  modalita'  e  i   termini   per

l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla  fusione

per incorporazione di cui ai commi 1 e 3.

  5. A decorrere dall'anno 2013 sono  conseguentemente  soppresse  le

disposizioni del regolamento concernente i  criteri  di  riparto  dei

fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di  fusione

tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui  al

decreto  del  Ministro  dell'interno    settembre  2000,  n.   318,

incompatibili con le disposizioni di cui  ai  commi  1,  3  e  4  del

presente articolo"»;

  f-quater) dopo il comma 130 e' inserito il seguente:

  «130-bis. Non si applica  ai  consorzi  socio-assistenziali  quanto

previsto dal comma 28 dell'art. 2 della legge 24  dicembre  2007,  n.

244, e successive modificazioni»;    

    g) al comma 143, aggiungere alla fine il  seguente  periodo  «Gli

eventuali incarichi commissariali successivi  all'entrata  in  vigore

della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito».

     1-bis. All'allegato A, annesso alla legge 7 aprile 2014, n.  56,

alla lettera e), le parole: «, con approssimazione alla  terza  cifra

decimale,»  sono  soppresse  e  dopo  le  parole:  «medesima   fascia

demografica,» sono inserite le  seguenti:  «approssimato  alla  terza

cifra decimale e».

  1-ter. In considerazione dell'anticipato scioglimento del consiglio

comunale di Venezia,  disposto  ai  sensi  dell'art.  141,  comma  1,

lettera b), numero 3), del testo unico di cui al decreto  legislativo

18 agosto 2000, n. 267, le procedure per l'entrata in funzione  della

citta' metropolitana di Venezia sono ridefinite nel modo seguente:

  a) le elezioni del consiglio metropolitano  si  svolgono  entro  il

termine di sessanta  giorni  dalla  proclamazione  degli  eletti  del

consiglio  comunale  di  Venezia  da  tenere  nel  turno   elettorale

ordinario del 2015;

  b) la citta'  metropolitana  di  Venezia  subentra  alla  provincia

omonima, con gli effetti successori di  cui  all'art.  1,  comma  16,

della legge 7 aprile 2014, n. 56,  dalla  data  di  insediamento  del

consiglio metropolitano; alla  stessa  data  il  sindaco  del  comune

capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e si insedia la

conferenza  metropolitana  che  approva  lo  statuto   della   citta'

metropolitana nei successivi centoventi giorni;

  c) nel caso di mancata approvazione dello statuto entro il  termine

di cui alla lettera b), si applica la procedura per  l'esercizio  del

potere sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 5  giugno  2003,  n.

131.

  1-quater. Ferme restando le disposizioni di cui all'art.  1,  comma

14, della legge 7 aprile 2014, n. 56, come  modificato  dal  presente

articolo, dal 1° gennaio 2015 le attivita' ivi previste a cui occorra

dare  continuita'  fino  all'entrata   in   funzione   della   citta'

metropolitana di Venezia sono assicurate da un  commissario  nominato

ai sensi dell'art. 19 del testo unico di cui al regio decreto 3 marzo

1934, n. 383, e successive modificazioni.

  1-quinquies.  All'art.  14,   comma   31-ter,   lettera   b),   del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e  successive  modificazioni,  le

parole:  «30  giugno  2014»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «30

settembre 2014».    

 

                              Art. 23-bis

Modifica all'art. 33 del codice di  cui  al  decreto  legislativo  12

aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione  di  lavori,  beni  e

                    servizi da parte dei comuni.

  1. Al comma 3-bis  dell'art.  33  del  codice  di  cui  al  decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e  successive  modificazioni,  e'

aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per  i  Comuni  istituiti  a

seguito di fusione l'obbligo di cui  al  primo  periodo  decorre  dal

terzo anno successivo a quello di istituzione».    

 

                              Art. 23-ter

Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori,  beni  e

                servizi da parte degli enti pubblici

  1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del codice di

cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  modificato  da

ultimo dall'art. 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1°

gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni  e  servizi,  e  il 

luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte  salve  le

procedure avviate alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto.

  2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del codice di

cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  modificato  da

ultimo dall'art. 23-bis del presente decreto, non si  applicano  alle

acquisizioni di lavori, servizi  e  forniture  da  parte  degli  enti

pubblici impegnati nella ricostruzione delle  localita'  dell'Abruzzo

indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge  24  giugno  2009,  n.  77,  e  di  quelle

dell'Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

  3. I comuni con popolazione superiore  a  10.000  abitanti  possono

procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di

valore inferiore a 40.000 euro.    

 

                             Art. 23-quater

                 Disposizioni finanziarie in materia

                 di citta' metropolitane e province

  1. All'art. 47, comma 4 del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  le

parole:  «mese  di  luglio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «10

ottobre».    

 

                           Art. 23-quinquies

Interventi  urgenti  per  garantire  il  regolare   avvio   dell'anno

                             scolastico

  1. Nelle more  del  riordino  e  della  costituzione  degli  organi

collegiali della  scuola,  sono  fatti  salvi  tutti  gli  atti  e  i

provvedimenti adottati in assenza del parere  dell'organo  collegiale

consultivo nazionale della scuola; dalla data di  entrata  in  vigore

della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  e  fino   alla

ricostituzione dei suddetti organi, comunque non oltre  il  30  marzo

2015, non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi.

  2. Le elezioni del Consiglio superiore  della  pubblica  istruzione

sono bandite entro il 31 dicembre 2014. In via di prima  applicazione

e nelle more del riordino degli organi collegiali, l'ordinanza di cui

all'art. 2, comma 9, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n.  233,

stabilisce le modalita' di elezione del  predetto  organo,  anche  in

deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera a), del citato art. 2».

   

 

 

                                Titolo II

                 Interventi urgenti di semplificazione

 

                                 Capo I

            Accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi

                     della pubblica amministrazione

 

                               Art. 24

             Agenda della semplificazione amministrativa

                          e moduli standard

  1. Entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta

del Ministro per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,

previa intesa con la Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva l'Agenda  per  la

semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente  le  linee  di

indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie

locali e il cronoprogramma per la loro attuazione.  L'Agenda  per  la

semplificazione contempla, tra l'altro, la sottoscrizione di  accordi

e intese ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281 e dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131,  al  fine  di

coordinare  le  iniziative  e  le  attivita'  delle   amministrazioni

interessate e di proseguire l'attivita'  per  l'attuazione  condivisa

delle misure contenute nel  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35.  A

tal fine, mediante gli accordi e le intese di cui al presente  comma,

e' istituito, presso la Conferenza unificata di cui  all'art.  8  del

decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  un  apposito  comitato

interistituzionale    e sono individuate le  forme  di  consultazione

dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni.  Il  Ministro

per la semplificazione e la pubblica  amministrazione  illustra  alla

Commissione  parlamentare  per   la   semplificazione   i   contenuti

dell'Agenda per la semplificazione entro quarantacinque giorni  dalla

sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri e riferisce  sul

relativo stato di attuazione entro il 30 aprile di ciascun anno.    

  2. Entro centottanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente

decreto le amministrazioni statali, ove non abbiano gia'  provveduto,

adottano con decreto del Ministro  competente,  di  concerto  con  il

Ministro   delegato   per   la   semplificazione   e   la    pubblica

amministrazione, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati  e

standardizzati su tutto il territorio nazionale per la  presentazione

di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da  parte  dei  cittadini  e

delle imprese,     che  possono  essere  utilizzati  da  cittadini  e

imprese  decorsi  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  dei  relativi

decreti.    

     2-bis. Le disposizioni del presente  articolo  sono  applicabili

nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di  Trento

e di Bolzano compatibilmente con le norme dei  rispettivi  statuti  e

delle relative norme di attuazione,  con  particolare  riferimento  a

quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio

1988, n. 574.    

  3. Il Governo, le regioni e gli  enti  locali,  in  attuazione  del

principio di leale collaborazione, concludono, in sede di  Conferenza

unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del  decreto  legislativo  28

agosto 1997, n. 281 o intese ai  sensi  dell'art.  8  della  legge  5

giugno 2003, n. 131, per adottare,  tenendo  conto  delle  specifiche

normative regionali, una modulistica unificata  e  standardizzata  su

tutto il territorio nazionale per  la  presentazione  alle  pubbliche

amministrazioni  regionali   e   agli   enti   locali   di   istanze,

dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio

di attivita' produttive. Le  pubbliche  amministrazioni  regionali  e

locali utilizzano i moduli unificati  e  standardizzati  nei  termini

fissati con i suddetti accordi o intese;    i cittadini e le  imprese

li possono comunque utilizzare decorsi  trenta  giorni  dai  medesimi

termini.    

     3-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore

della legge di conversione del presente decreto,  le  amministrazioni

di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di  informatizzazione  delle

procedure  per  la  presentazione   di   istanze,   dichiarazioni   e

segnalazioni che permetta  la  compilazione  on  line  con  procedure

guidate accessibili tramite autenticazione con  il  Sistema  pubblico

per la gestione dell'identita' digitale di cittadini  e  imprese.  Le

procedure devono permettere  il  completamento  della  procedura,  il

tracciamento dell'istanza con  individuazione  del  responsabile  del

procedimento e, ove applicabile, l'indicazione dei  termini  entro  i

quali il richiedente ha diritto ad ottenere una  risposta.  Il  piano

deve prevedere una completa informatizzazione.    

  4. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma,  lettere  e),  m)  e  r),

della Costituzione, gli accordi    sulla modulistica per l'edilizia e

per l'avvio di attivita' produttive    conclusi in sede di Conferenza

unificata  sono  rivolti  ad  assicurare   la   libera   concorrenza,

costituiscono livelli  essenziali  delle  prestazioni  concernenti  i

diritti civili e sociali che devono  essere  garantiti  su  tutto  il

territorio  nazionale,  assicurano   il   coordinamento   informativo

statistico  e  informatico  dei  dati  dell'amministrazione  statale,

regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di  investimenti

dall'estero.

     4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3  e'  pubblicata  nel

portale www.impresainungiorno.gov.it ed e' resa  disponibile  per  la

compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese  entro

sessanta giorni dalla sua approvazione.

  4-ter.  All'art.  62,  comma  3,  del  codice  di  cui  al  decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo  il

primo periodo e' inserito il seguente: «Tali funzioni,  ad  eccezione

di quelle anagrafiche, possono altresi' essere svolte  utilizzando  i

dati  anagrafici,  costantemente  allineati  all'ANPR,  eventualmente

conservati dai comuni, nelle basi di dati locali».    

 

                              Art. 24-bis

      Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni

  1. L'art. 11 del decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  e'

sostituito dal seguente:

  «Art. 11 (Ambito soggettivo di applicazione).  -  1.  Ai  fini  del

presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono  tutte

le  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  ivi

comprese  le  autorita'  amministrative  indipendenti  di   garanzia,

vigilanza e regolazione.

  2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni

di cui al comma 1 si applica anche:

  a) agli  enti  di  diritto  pubblico  non  territoriali  nazionali,

regionali  o  locali,  comunque  denominati,   istituiti,   vigilati,

finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce  l'incarico,

ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

  b) limitatamente all'attivita' di pubblico  interesse  disciplinata

dal diritto nazionale o dell'Unione europea,  agli  enti  di  diritto

privato in controllo pubblico, ossia alle societa' e agli altri  enti

di diritto privato che esercitano funzioni amministrative,  attivita'

di produzione di  beni  e  servizi  a  favore  delle  amministrazioni

pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti  a  controllo

ai sensi dell'art. 2359 del  codice  civile  da  parte  di  pubbliche

amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano  riconosciuti  alle

pubbliche amministrazioni, anche in  assenza  di  una  partecipazione

azionaria, poteri di  nomina  dei  vertici  o  dei  componenti  degli

organi.

  3. Alle societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui

al  comma  1,  in  caso  di  partecipazione  non  maggioritaria,   si

applicano,  limitatamente   all'attivita'   di   pubblico   interesse

disciplinata  dal  diritto  nazionale  o  dell'Unione   europea,   le

disposizioni dell'art. 1, commi da 15 a 33, della  legge  6  novembre

2012, n. 190».   

 

                              Art. 24-ter

   Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana

  1.  Le  regole  tecniche  previste  per  l'attuazione   dell'Agenda

digitale italiana, come definita dall'art.  47  del  decreto-legge  9

febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4

aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, sono adottate con  le

modalita'  previste  dall'art.  71  del  codice  di  cui  al  decreto

legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  come  da  ultimo  modificato  dal

presente articolo. Qualora non ancora adottate  e  decorsi  ulteriori

novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto, le regole tecniche per l'attuazione

del codice dell'amministrazione digitale possono essere  dettate  con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anche ove  non  sia

pervenuto il concerto dei Ministri interessati.

  2. Al comma 1 dell'art. 71 del codice di cui al decreto legislativo

7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,  sono  aggiunti,  in

fine,  i  seguenti  periodi:  «Le  amministrazioni   competenti,   la

Conferenza  unificata  e  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati

personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta  di  parere.

In mancanza di risposta nel termine indicato nel periodo  precedente,

il parere si intende interamente favorevole».    

 

                             Art. 24-quater

   Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni

  1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le

pubbliche  amministrazioni  che  non  rispettano  quanto   prescritto

dall'art. 63 e dall'art. 52, comma 1, del codice di  cui  al  decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e  successive  modificazioni,  sono

soggette alla sanzione prevista dall'art. 19, comma  5,  lettera  b),

del presente decreto.

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge

di conversione del presente decreto, i soggetti di  cui  all'art.  2,

comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.

82, e successive modificazioni, comunicano all'Agenzia  per  l'Italia

digitale, esclusivamente per via telematica, l'elenco delle  basi  di

dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano.    

 

                           Art. 24-quinquies

           Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni

  1. Il comma 2 dell'art. 58 del codice di cui al decreto legislativo

7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,  e'  sostituito  dal

seguente:

  «2. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso  la

messa a disposizione a titolo gratuito  degli  accessi  alle  proprie

basi di dati alle  altre  amministrazioni  mediante  la  cooperazione

applicativa di cui all'art. 72, comma 1, lettera  e).  L'Agenzia  per

l'Italia digitale, sentiti il Garante  per  la  protezione  dei  dati

personali  e  le  amministrazioni  interessate   alla   comunicazione

telematica,  definisce  entro  novanta   giorni   gli   standard   di

comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni

devono conformarsi».

  2. Il comma 3 dell'art. 58 del codice di cui al decreto legislativo

7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,  e'  sostituito  dal

seguente:

  «3.  L'Agenzia  per  l'Italia  digitale  provvede  al  monitoraggio

dell'attuazione del  presente  articolo,  riferendo  annualmente  con

apposita relazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  al

Ministro delegato».

  3. Il comma 3-bis  dell'art.  58  del  codice  di  cui  al  decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' abrogato.    

 

                               Art. 25

           Semplificazione per i soggetti con invalidita'

     01. All'art. 330, comma 5, primo periodo, del regolamento di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,

dopo le parole:  «sia  richiesto»  sono  inserite  le  seguenti:  «da

disabili sensoriali o».    

  1.  All'art.  330,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,  dopo  le  parole:  «laurea  in

ingegneria»  sono  inserite  le   seguenti:        «,   nonche'   dal

rappresentante   dell'associazione   di   persone   con   invalidita'

individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario.     La

partecipazione del rappresentante    di quest'ultima    e' comunque a

titolo gratuito».

  2. All'art. 119, comma 4, lettera a), del  decreto  legislativo  30

aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e  successive

modificazioni e integrazioni,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente

periodo: «Qualora,  all'esito  della  visita  di  cui  al  precedente

periodo, la commissione medica locale certifichi  che  il  conducente

presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica  stabilizzate

e non suscettibili di aggravamento ne' di modifica delle prescrizioni

o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validita'  della

patente di  guida  posseduta  potranno  essere  esperiti  secondo  le

procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'art.  126,

commi 2, 3 e 4.».

  3. All'art. 381, comma 5, terzo periodo, del decreto del Presidente

della  Repubblica  16   dicembre   1992,   n.   495,   e   successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le  parole:  «Il

comune puo' inoltre stabilire» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Il

comune inoltre stabilisce»; dopo le parole: «n. 503, e»  e'  inserita

la parola: «puo'».

  4. Al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla  legge

27 ottobre 1993, n. 423, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a)  al  comma  2  dell'art.  2,  sono   apportate   le   seguenti

modificazioni:

      1)   la   parola   «novanta»   e'   sostituita   dalla   parola

«quarantacinque»;

      2) le parole «ai soli fini previsti dall'art. 33  della  stessa

legge» sono sostituite dalle seguenti: «ai soli fini  previsti  dagli

articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e  dall'art.  42

del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

     2-bis) dopo le parole: «da un medico specialista nella patologia

denunciata» sono inserite le seguenti: «ovvero da medici  specialisti

nelle patologie denunciate».    

    b) al  comma  3-bis  dell'art.  2,  la  parola  «centottanta»  e'

sostituita dalla parola «novanta»;

    c) dopo il comma 3-ter  dell'art.  2,  e'  inserito  il  seguente

comma: «3-quater. Ai  fini  delle  agevolazioni  lavorative  previste

dagli articoli 21 e 33  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  e

dall'art. 42 del decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  la

Commissione   medica   competente,    previa    richiesta    motivata

dell'interessato,  e'  autorizzata  a   rilasciare   un   certificato

provvisorio al  termine  della  visita.  Il  certificato  provvisorio

produce effetto fino all'emissione  dell'accertamento  definitivo  da

parte della Commissione medica dell'INPS.».

  5. Ai minori gia' titolari di indennita' di frequenza, che  abbiano

provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i  sei

mesi antecedenti il compimento della maggiore eta', sono riconosciute

in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di  eta',  le

prestazioni erogabili agli invalidi  maggiorenni.  Rimane  fermo,  al

raggiungimento della maggiore eta', l'accertamento  delle  condizioni

sanitarie  e  degli  altri  requisiti  previsti  dalla  normativa  di

settore.

  6.  Ai  minori  titolari  dell'indennita'  di  accompagnamento  per

invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio  1980,  n.  18,  ovvero

dell'indennita' di accompagnamento per  ciechi  civili  di  cui  alla

legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27  maggio  1970,  n.  382,

ovvero dell'indennita' di comunicazione di cui all'art. 4 della legge

21 novembre 1988, n. 508,  nonche'  ai  soggetti  riconosciuti  dalle

Commissioni  mediche,  individuate  dall'art.  20,   comma   1,   del

decreto-legge 1 luglio 2009,  n.  78,  convertito  con  modificazioni

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti  dalle  patologie  di  cui

all'art. 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono

attribuite  al  compimento  della  maggiore   eta'   le   prestazioni

economiche  erogabili  agli  invalidi  maggiorenni,  senza  ulteriori

accertamenti sanitari, ferma  restando  la  sussistenza  degli  altri

requisiti previsti dalla normativa di settore.

     6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali  visite  di

revisione e del relativo iter di verifica, i  minorati  civili  e  le

persone con handicap in possesso  di  verbali  in  cui  sia  prevista

rivedibilita' conservano tutti i  diritti  acquisiti  in  materia  di

benefici,  prestazioni  e  agevolazioni  di  qualsiasi   natura.   La

convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali  sia  prevista

la rivedibilita', e'  di  competenza  dell'Istituto  nazionale  della

previdenza sociale (INPS).    

  7. All'art. 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.

69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le

parole «che  hanno  ottenuto  il  riconoscimento  dell'indennita'  di

accompagnamento o di comunicazione» sono soppresse.

  8. All'art. 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  il

primo periodo e' soppresso.

  9. All'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e'  aggiunto  in

fine il seguente comma:

  «2-bis. La persona handicappata affetta  da  invalidita'  uguale  o

superiore all'80% non e' tenuta a  sostenere  la  prova  preselettiva

eventualmente prevista.».

     9-bis. All'art. 16, comma 2, della legge 12 marzo 1999,  n.  68,

le parole: «se  non  versino  in  stato  di  disoccupazione    sono

soppresse.    

 

                               Art. 26

Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento

                        di patologie croniche

  1. All'art.  9,  del  decreto-legge  18  settembre  2001,  n.  347,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.  405,

dopo il comma 1, e' inserito  il  seguente:  «1-bis.  Fermo  restando

quanto previsto  dal  comma  1,  nelle  more  della  messa  a  regime

sull'intero territorio nazionale della  ricetta  dematerializzata  di

cui al decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  2

novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  264  del  12

novembre 2011, per le patologie croniche individuate dai  regolamenti

di cui al comma 1, il medico puo' prescrivere medicinali fino  ad  un

massimo di  sei  pezzi  per  ricetta,  purche'  gia'  utilizzati  dal

paziente  da  almeno  sei  mesi.  In  tal  caso,  la   durata   della

prescrizione non puo' comunque superare i 180 giorni di terapia.».

 

                               Art. 27

Disposizioni  di  semplificazione  e  razionalizzazione  in   materia

                              sanitaria

  1. All'art. 3,  del  decreto  legge  13  settembre  2012,  n.  158,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,

sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 2, lettera a), primo  periodo,  dopo  le  parole  «di

garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni

sanitarie» sono aggiunte le  seguenti:      «,  anche  nell'esercizio

dell'attivita' libero-professionale intramuraria,    nei limiti delle

risorse del fondo stesso»;

    b) al comma 2, lettera a), secondo periodo, le parole «in  misura

definita in sede di contrattazione collettiva» sono sostituite  dalle

seguenti: «nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di

cui alla lettera b)»;

    c) al comma 4, primo periodo, le parole «Per  i  contenuti»  sono

sostituite dalle  seguenti:  «Nel  rispetto  dell'ambito  applicativo

dell'art. 3, comma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n.

138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.

148, per i contenuti».

     1-bis. A  ciascuna  azienda  del  Servizio  sanitario  nazionale

(SSN), a  ciascuna  struttura  o  ente  privato  operante  in  regime

autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente  che,

a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi, e'

fatto obbligo  di  dotarsi  di  copertura  assicurativa  o  di  altre

analoghe misure per la responsabilita' civile verso terzi (RCT) e per

la responsabilita' civile verso prestatori d'opera  (RCO),  a  tutela

dei pazienti e del personale. Dall'attuazione del presente comma  non

devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.    

  2.(Soppresso).

  3. All'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto  del  Presidente

della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, le parole «da  quaranta»  sono

sostituite dalle seguenti: «da trenta».

  4. Al trentesimo  giorno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, i componenti in carica del Consiglio  superiore  di

sanita' decadono automaticamente.  Entro  il  medesimo  termine,  con

decreto del Ministro della salute il Consiglio superiore  di  sanita'

e' ricostituito nella composizione di cui all'art. 7,  comma  1,  del

decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.  44,  come

modificato dal comma 3 del presente articolo.

 

                              Art. 27-bis

Procedura per ristorare i soggetti  danneggiati  da  trasfusione  con

sangue infetto, da  somministrazione  di  emoderivati  infetti  o  da

                     vaccinazioni obbligatorie.

  1. Ai soggetti di  cui  all'art.  2,  comma  361,  della  legge  24

dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato  entro  la  data  del  19

gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva,  nonche'

ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more  sia  intervenuto  il

decesso, e' riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma  di

denaro, in un'unica  soluzione,  determinata  nella  misura  di  euro

100.000 per i danneggiati da trasfusione  con  sangue  infetto  e  da

somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000

per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento  e'

subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui  all'art.

2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui  al  decreto  del

Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile

2009, n. 132, e alla verifica della  ricevibilita'  dell'istanza.  La

liquidazione degli importi e' effettuata entro il 31  dicembre  2017,

in base al criterio della gravita'  dell'infermita'  derivatane  agli

aventi diritto e, in caso  di  pari  entita',  secondo  l'ordine  del

disagio  economico,  accertato  con   le   modalita'   previste   dal

regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 5 dicembre 2013, n. 159,  nei  limiti  della  disponibilita'

annuale di bilancio.

  2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la corresponsione  delle

somme di  cui  al  comma  1  e'  subordinata  alla  formale  rinuncia

all'azione  risarcitoria  intrapresa,  ivi  comprese   le   procedure

transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei

confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. La corresponsione

e'  effettuata  al  netto  di  quanto  gia'  percepito  a  titolo  di

risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva.

  3. La procedura transattiva di cui all'art.  2,  comma  361,  della

legge 24 dicembre 2007, n. 244,  prosegue  per  i  soggetti  che  non

intendano  avvalersi  della  somma  di  denaro,  a  titolo  di   equa

riparazione, di cui al comma 1 del presente articolo. Per i  medesimi

soggetti si applicano, in un'unica soluzione, nei tempi e  secondo  i

criteri di cui al medesimo comma 1, i moduli transattivi allegati  al

decreto del Ministro della salute 4  maggio  2012,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012.

  4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui  al  comma  1  si

provvede  nei  limiti  delle  risorse   finanziarie   disponibili   a

legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero

della salute, di cui all'art. 2, comma 361, della legge  24  dicembre

2007, n. 244.    

 

                                Art. 28

Riduzione  del  diritto  annuale  delle   camere   di   commercio   e

determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di

                             segreteria.

  1. Nelle more del riordino del sistema delle camere  di  commercio,

industria, artigianato e agricoltura, l'importo del  diritto  annuale

di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive

modificazioni, come determinato per  l'anno  2014,  e'  ridotto,  per

l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a

decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.

  2. Le tariffe e i diritti di cui all'art. 18, comma 1, lettere  b),

d) ed e),  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e  successive

modificazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal

Ministero dello sviluppo economico, sentite la Societa' per gli studi

di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di  efficienza

da conseguire anche attraverso  l'accorpamento  degli  enti  e  degli

organismi del sistema camerale e lo  svolgimento  delle  funzioni  in

forma associata.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.    

 

 

                            Titolo III

         Misure urgenti per l'incentivazione della trasparenza

          e correttezza delle procedure nei lavori pubblici

 

                              Capo I

                  Misure di controllo preventivo

 

                               Art. 29

Nuove norme in  materia  di  iscrizione  nell'elenco  dei  fornitori,

prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo

                      di infiltrazione mafiosa.

  1. All'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il comma  52  e'

sostituito dai seguenti:

  «52. Per le  attivita'  imprenditoriali  di  cui  al  comma  53  la

comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria    da  acquisire

indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto

legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,      e'  obbligatoriamente

acquisita dai soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2,  del  decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  attraverso  la  consultazione,

anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori,  prestatori

di servizi ed  esecutori  di  lavori  non  soggetti  a  tentativi  di

infiltrazione mafiosa operanti  nei  medesimi  settori.  Il  suddetto

elenco e' istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione  nell'elenco

e' disposta dalla prefettura  della  provincia  in  cui  il  soggetto

richiedente ha la propria sede. Si applica l'art. 92, commi  2  e  3,

del citato  decreto  legislativo  n.  159  del  2011.  La  prefettura

effettua verifiche periodiche circa la perdurante  insussistenza  dei

tentativi di infiltrazione mafiosa e,  in  caso  di  esito  negativo,

dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

  52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al  comma  52  tiene  luogo

della comunicazione e dell'informazione antimafia  liberatoria  anche

ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di  contratti  o

subcontratti relativi ad attivita' diverse da  quelle  per  le  quali

essa e' stata disposta.».

  2. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a

dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  i

soggetti di cui  all'art.  83,  commi  1  e  2,  del  citato  decreto

legislativo n. 159 del 2011, per le attivita'  indicate  all'art.  1,

comma  53,  della  predetta  legge  n.  190   del   2012,   procedono

all'affidamento di contratti  o  all'autorizzazione  di  subcontratti

previo accertamento della avvenuta  presentazione  della  domanda  di

iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.  In  caso  di  sopravvenuto

diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui

e' stata data esecuzione le disposizioni di cui all'art. 94, commi  2

e 3, del citato decreto legislativo n. 159  del  2011.      In  prima

applicazione,  la  stazione  appaltante  che  abbia   aggiudicato   e

stipulato il contratto o  autorizzato  il  subappalto  esclusivamente

sulla base della domanda di iscrizione e' obbligata  a  informare  la

competente prefettura-ufficio territoriale del Governo di  essere  in

attesa del provvedimento definitivo.    

 

 

                               Capo II

            Misure relative all'esecuzione di opere pubbliche,

                         servizi e forniture

 

                               Art. 30

               Unita' operativa speciale per Expo 2015

  1. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a

dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  i

soggetti di cui  all'art.  83,  commi  1  e  2,  del  citato  decreto

legislativo n. 159 del 2011, per le attivita'  indicate  all'art.  1,

comma  53,  della  predetta  legge  n.  190   del   2012,   procedono

all'affidamento di contratti  o  all'autorizzazione  di  subcontratti

previo accertamento della avvenuta  presentazione  della  domanda  di

iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.  In  caso  di  sopravvenuto

diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui

e' stata data esecuzione le disposizioni di cui all'art. 94, commi  2

e 3, del citato decreto legislativo  n.  159  del  2011.      Per  le

finalita' di cui al presente comma l'Unita' operativa speciale  opera

fino alla completa esecuzione dei contratti  di  appalto  di  lavori,

servizi  e  forniture  per  la  realizzazione  delle  opere  e  delle

attivita' connesse allo svolgimento del  grande  evento  Expo  Milano

2015 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.    

  2. Per le finalita' di cui al comma  1,  il  Presidente  dell'ANAC,

avvalendosi della predetta Unita', in aggiunta ai compiti  attribuiti

all'ANAC in conseguenza  della  soppressione  dell'Autorita'  per  la

vigilanza sui contratti pubblici:

    a) verifica,  in  via  preventiva,  la  legittimita'  degli  atti

relativi all'affidamento ed all'esecuzione dei contratti  di  lavori,

servizi  e  forniture  per  la  realizzazione  delle  opere  e  delle

attivita' connesse allo svolgimento del  grande  evento  EXPO  Milano

2015, con particolare riguardo  al  rispetto  delle  disposizioni  in

materia di trasparenza della legge 6 novembre 2012 n.  190,  nonche',

per la parte di competenza, il corretto adempimento, da  parte  della

Societa' Expo 2015 p.a. e  delle  altre  stazioni  appaltanti,  degli

accordi in materia di legalita' sottoscritti  con  la  Prefettura  di

Milano;

    b) dispone dei poteri ispettivi e di  accesso  alle  banche  dati

gia' attribuiti alla soppressa Autorita' di vigilanza  sui  contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al comma 9,  dell'art.

6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi compresi poteri

di accesso alla banca dati di cui all'art. 97, comma 1,  del  decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

  3.  Il  Presidente  dell'ANAC  puo'  partecipare,  altresi',   alle

riunioni della sezione specializzata del  Comitato  di  coordinamento

per l'alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di

Milano ai sensi dell'art. 3-quinquies, comma 2, del decreto-legge  25

settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20

novembre 2009, n. 166.

  4.    All'attuazione del presente articolo    si  provvede  con  le

risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio  dell'ANAC

   e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

   

                               Art. 31

  Modifiche all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001

  1. Al comma 1, dell'art. 54-bis del decreto  legislativo  30  marzo

2001, n. 165, dopo le parole: «Corte dei  conti,»  sono  inserite  le

seguenti «o all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC),».

 

                               Art. 32

Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di  imprese

  nell'ambito della prevenzione della corruzione.

  1. Nell'ipotesi  in  cui  l'autorita'  giudiziaria  proceda  per  i

delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p.,  319  c.p.,  319-bis

c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p.,  322,  c.p.,  322-bis,

c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in  presenza  di

rilevate situazioni  anomale  e  comunque  sintomatiche  di  condotte

illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria

di un appalto per la realizzazione  di  opere  pubbliche,  servizi  o

forniture    ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o  ad  un

contraente generale   , il Presidente  dell'ANAC      ne  informa  il

procuratore della Repubblica e   ,  in  presenza  di  fatti  gravi  e

accertati anche ai sensi dell'art. 19,    comma 5   ,  lett.  a)  del

presente decreto, propone al Prefetto competente    in  relazione  al

luogo in cui ha sede la stazione appaltante   , alternativamente:

    a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali  mediante  la

sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa  non  si  adegui

nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e  temporanea

gestione  dell'impresa  appaltatrice  limitatamente   alla   completa

esecuzione del contratto d'appalto    o della concessione;    

    b) di provvedere direttamente  alla  straordinaria  e  temporanea

gestione  dell'impresa  appaltatrice  limitatamente   alla   completa

esecuzione del contratto di appalto    o della concessione.    

  2. Il Prefetto, previo accertamento  dei  presupposti  indicati  al

comma  1  e  valutata  la  particolare  gravita'  dei  fatti  oggetto

dell'indagine, intima all'impresa  di  provvedere  al  rinnovo  degli

organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l'impresa  non

si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei  casi  piu'  gravi,

provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o

piu' amministratori, in numero  comunque  non  superiore  a  tre,  in

possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' di  cui  al

regolamento adottato ai sensi dell'art.  39,  comma  1,  del  decreto

legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce  la

durata  della  misura  in  ragione  delle  esigenze  funzionali  alla

realizzazione dell'opera pubblica    , al servizio o  alla  fornitura

   oggetto del contratto    e comunque non oltre il collaudo.    

  3.  Per  la  durata  della  straordinaria  e  temporanea   gestione

dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le

funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed  e'  sospeso

l'esercizio dei  poteri  di  disposizione  e  gestione  dei  titolari

dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma  societaria,  i

poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata della misura.

  4. L'attivita' di temporanea e straordinaria gestione  dell'impresa

e'  considerata  di  pubblica  utilita'  ad  ogni   effetto   e   gli

amministratori rispondono delle eventuali diseconomie  dei  risultati

solo nei casi di dolo o colpa grave.

  5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque  di

produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il

sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di

procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione    

ovvero  dispone   l'archiviazione   del   procedimento.   L'autorita'

giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati  dal

Prefetto.    

  6. Agli amministratori  di  cui  al  comma  2  spetta  un  compenso

quantificato con il  decreto  di  nomina  sulla  base  delle  tabelle

allegate al decreto di cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo  4

febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso

sono a carico dell'impresa.

  7. Nel periodo di applicazione  della  misura  di  straordinaria  e

temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti  all'impresa  sono

corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di

cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante  dalla  conclusione  dei

contratti d'appalto di cui al  comma  1,  determinato  anche  in  via

presuntiva dagli amministratori, e' accantonato in apposito  fondo  e

non puo' essere distribuito ne' essere soggetto a pignoramento,  sino

all'esito dei giudizi in sede penale    ovvero, nei casi  di  cui  al

comma  10,  dei  giudizi  di  impugnazione  o  cautelari  riguardanti

l'informazione antimafia interdittiva.    

  8. Nel caso in cui  le  indagini  di  cui  al  comma  1  riguardino

componenti di organi societari diversi da quelli di cui  al  medesimo

comma e' disposta la misura di sostegno e monitoraggio  dell'impresa.

Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le  modalita'  di

cui al comma 2, alla nomina di uno o piu' esperti, in numero comunque

non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalita'  e

onorabilita' di cui al regolamento adottato ai  sensi  dell'art.  39,

comma 1, del decreto legislativo  8  luglio  1999,  n.  270,  con  il

compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa.

A  tal  fine,  gli  esperti   forniscono   all'impresa   prescrizioni

operative, elaborate secondo riconosciuti  indicatori  e  modelli  di

trasparenza,  riferite  agli  ambiti  organizzativi,  al  sistema  di

controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo.

  9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso,  quantificato

con il decreto di nomina, non superiore al  cinquanta  per  cento  di

quello liquidabile sulla base delle tabelle allegate  al  decreto  di

cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio  2010  n.  14.  Gli

oneri  relativi  al  pagamento  di  tale  compenso  sono   a   carico

dell'impresa.

  10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  anche

nei casi  in  cui  sia  stata  emessa  dal  Prefetto  un'informazione

antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessita' di  assicurare

il  completamento  dell'esecuzione  del  contratto,  ovvero  la   sua

prosecuzione al fine  di  garantire  la  continuita'  di  funzioni  e

servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali,  nonche'

per la salvaguardia dei livelli occupazionali o  dell'integrita'  dei

bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i presupposti di  cui  all'art.

94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal

caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto  che

ne informa il Presidente dell'ANAC. Le stesse misure sono revocate  e

cessano  comunque  di  produrre  effetti  in  caso  di  passaggio  in

giudicato di sentenza  di  annullamento  dell'informazione  antimafia

interdittiva,  di  ordinanza  che   dispone,   in   via   definitiva,

l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente  proposta  ovvero

di aggiornamento dell'esito  della  predetta  informazione  ai  sensi

dell'art. 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.

159, e successive modificazioni,  anche  a  seguito  dell'adeguamento

dell'impresa alle indicazioni degli esperti.

 

                               Art. 33

                Parere su transazione di controversie

  1.  La  societa'  Expo  2015  p.a.  nel  caso  di  transazione   di

controversie relative a diritti soggettivi derivanti  dall'esecuzione

dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture,  puo'  chiedere

che l'Avvocatura Generale dello Stato esprima il proprio parere sulla

proposta  transattiva  entro  dieci  giorni  dal  ricevimento   della

richiesta.

 

                               Art. 34

             Contabilita' speciale per Expo Milano 2015

  1. Gli eventuali compensi o rimborsi  spese  dei  componenti  della

segreteria del Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano

2015  ovvero  quelli   per   ulteriori   incarichi   per   specifiche

professionalita', individuate dal medesimo Commissario, di durata non

superiore al suo mandato, restano a carico delle disponibilita' della

contabilita' speciale intestata  al  Commissario,  nell'ambito  delle

spese di funzionamento previste per l'Evento Expo Milano 2015,    con

l'obbligo di pubblicazione  di  tali  spese  sul  sito  istituzionale

dell'Evento  Expo  Milano  2015  in  modo  che  siano  accessibili  e

periodicamente aggiornate.    

     1-bis. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare  nuovi  o

maggiori oneri per la finanza pubblica.    

 

                               Art. 35

Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con societa'  o

enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione

     dei soggetti che ne detengono la proprieta' o il controllo.

  1.  Al  fine  di  assicurare  la   trasparenza   e   la   legalita'

nell'attivita'  amministrativa   e   contrattuale   delle   pubbliche

amministrazioni, fino al recepimento delle direttive  del  Parlamento

europeo e del Consiglio n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n.  2014/25/UE

del  26  febbraio  2014,  e'  vietata  ogni  operazione  economica  o

finanziaria tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e  societa'  o  enti

esteri, per i quali, in virtu' della legislazione dello Stato in  cui

hanno sede, non  e'  possibile  l'identificazione  dei  soggetti  che

detengono quote di proprieta' del capitale o comunque  il  controllo.

Rimane ferma la possibilita' della stazione appaltante di  richiedere

documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure

di evidenza pubblica.

  2. La disposizione  del  comma  1  non  si  applica  qualora  siano

osservati gli obblighi di adeguata verifica  del  titolare  effettivo

della societa' o dell'ente di cui al medesimo comma 1 in  conformita'

alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

 

                               Art. 36

Monitoraggio  finanziario  dei  lavori  relativi   a   infrastrutture

                strategiche e insediamenti produttivi

  1. Per i lavori di cui alla Parte  II,  Titolo  III,  Capo  IV  del

decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive

modificazioni,  il  controllo  dei  flussi  finanziari  di  cui  agli

articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera  e),  del  medesimo

decreto legislativo n. 163 del 2006 e' attuato secondo le modalita' e

le procedure, anche informatiche, individuate dalla  deliberazione  5

maggio  2011,  n.  45,  del   Comitato   Interministeriale   per   la

Programmazione Economica (CIPE). A tal fine, a decorrere  dalla  data

di entrata in vigore del presente  decreto,  le  stazioni  appaltanti

adeguano gli atti generali di propria competenza  alle  modalita'  di

monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n. 45  del  2011

del  CIPE,  nonche'  alle  ulteriori  prescrizioni  contenute   nella

delibera dello stesso organismo da adottare ai sensi del comma 3.

  2. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata  in

vigore del presente decreto, le modalita'  di  controllo  dei  flussi

finanziari sono adeguate alle indicazioni della citata  deliberazione

n. 45 del 2011 del CIPE entro sei mesi dalla predetta data.

  3. Con delibera, adottata ai sensi del predetto art. 176, comma  3,

lettera e), il CIPE aggiorna le modalita' di esercizio del sistema di

monitoraggio finanziario di cui alla deliberazione n. 45 del 2011 del

CIPE al fine di dare attuazione al presente articolo e ne definisce i

tempi di attuazione, sulla base anche di quanto previsto dai  decreti

legislativi 29 dicembre 2011, n. 228, e 29 dicembre 2011, n.  229,  e

dalla delibera CIPE n. 124 del 2012.

  4. Alla copertura degli oneri necessari per  l'implementazione  del

sistema di monitoraggio finanziario di cui al presente articolo, pari

a 1.321.000 euro per l'anno 2014, si provvede con una quota  di  pari

importo  del  fondo  di  cui  all'art.   2,   comma   6-sexies,   del

decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnata per  la

medesima annualita' con le procedure di cui all'art. 5, comma 1,  del

decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.

  5. Le risorse derivanti dall'attuazione  dell'art.  176,  comma  3,

lettera e), ultimo periodo, del decreto legislativo 12  aprile  2006,

n.  163,  a  decorrere  dall'anno  2014  sono  versate  dai  soggetti

aggiudicatari, annualmente e  fino  alla  messa  in  esercizio  degli

interventi, nella quota dello 0,0006  per  cento  dell'importo  degli

interventi stessi, all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere

riassegnate, nel limite massimo di 617.000  euro  annui  complessivi,

allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,

per sostenere gli oneri di gestione del sistema  di  monitoraggio  di

cui al presente articolo. Tali risorse sono  trasferite  ad  apposito

capitolo di spesa da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza

del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze

e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti

variazioni di bilancio.

 

                                Art. 37

        Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera

  1. Fermo restando  quanto  previsto  in  merito  agli  obblighi  di

comunicazione all'Osservatorio  dei  contratti  pubblici  relativi  a

lavori, servizi e forniture previsti dall'art. 7 del codice di cui al

decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive

modificazioni, per gli appalti  di  importo  pari  o  superiore  alla

soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'art. 132,

comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo codice di cui  al  decreto

legislativo n. 163 del 2006, di importo eccedente  il  10  per  cento

dell'importo originario del contratto sono trasmesse,  unitamente  al

progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad  apposita  relazione

del responsabile  del  procedimento,  all'ANAC  entro  trenta  giorni

dall'approvazione  da  parte  della  stazione   appaltante   per   le

valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

  2. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le

varianti in corso d'opera di cui all'art. 132 del codice  di  cui  al

decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive

modificazioni,  sono  comunicate   all'Osservatorio   dei   contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite  le  sezioni

regionali, entro  trenta  giorni  dall'approvazione  da  parte  della

stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali  provvedimenti

di competenza dell'ANAC. In caso di  inadempimento  si  applicano  le

sanzioni previste dall'art. 6, comma 11, del citato codice di cui  al

decreto legislativo n. 163 del 2006.    

 

 

                              Titolo IV

 Misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione

 

                               Capo I

                        Processo amministrativo

 

                               Art. 38

                  Processo amministrativo digitale

  1. Il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  di  cui

all'art. 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.

104, e' adottato entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in

vigore della legge di conversione del presente decreto. Il  Consiglio

di Presidenza della giustizia amministrativa e l'Agenzia per l'Italia

digitale rendono il loro avviso entro trenta giorni dalla  richiesta,

decorsi i quali si puo' procedere in assenza dello stesso.

     1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il comma 2-bis dell'art.

136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1  al

decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  e'  sostituito  dal

seguente:

  «2-bis. Tutti gli atti e i  provvedimenti  del  giudice,  dei  suoi

ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle  parti  sono

sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del  presente  comma

non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica».

   

 

                               Art. 39

Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a  procedure

                di affidamento di contratti pubblici

  1. All'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo

il comma 2, e' inserito il seguente:

  «2-bis. La mancanza, l'incompletezza  e  ogni  altra  irregolarita'

essenziale    degli elementi e    delle dichiarazioni sostitutive  di

cui al comma 2 obbliga  il  concorrente  che  vi  ha  dato  causa  al

pagamento,  in  favore  della  stazione  appaltante,  della  sanzione

pecuniaria stabilita dal bando  di  gara,  in  misura  non  inferiore

all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore  della

gara e comunque non superiore a 50.000 euro,  il  cui  versamento  e'

garantito dalla  cauzione  provvisoria.  In  tal  caso,  la  stazione

appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore  a  dieci

giorni,  perche'   siano   rese,   integrate   o   regolarizzate   le

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i  soggetti  che

le devono rendere. Nei casi di irregolarita' non  essenziali,  ovvero

di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non  indispensabili,  la

stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne'  applica

alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del  termine  di  cui  al

secondo periodo il concorrente e' escluso dalla gara. Ogni variazione

che   intervenga,   anche   in   conseguenza   di    una    pronuncia

giurisdizionale,   successivamente   alla   fase    di    ammissione,

regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva  ai  fini  del

calcolo di medie nella  procedura,  ne'  per  l'individuazione  della

soglia di anomalia delle offerte.».

  2. All'art. 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo

il comma 1-bis, e' inserito il seguente:

  «1-ter. Le  disposizioni  di  cui  all'art.  38,  comma  2-bis,  si

applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza  o  irregolarita'

   degli elementi e    delle dichiarazioni, anche di soggetti  terzi,

che devono essere prodotte dai concorrenti in  base  alla  legge,  al

bando o al disciplinare di gara.».

  3. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  alle

procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata

in vigore del presente decreto.

     3-bis. Al comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile  2014,

n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.

89, l'ultimo periodo e' soppresso.    

 

                               Art. 40

Misure per  l'ulteriore  accelerazione  dei  giudizi  in  materia  di

                          appalti pubblici

  1. All'art. 120 dell'allegato 1 del decreto  legislativo  2  luglio

2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), sono apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il giudizio,  ferma

la  possibilita'  della  sua   definizione   immediata   nell'udienza

cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con

sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e  da

tenersi    entro quarantacinque giorni    dalla scadenza del  termine

per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di

udienza e' dato immediato avviso alle parti a cura della  segreteria,

a  mezzo  posta  elettronica  certificata.  In   caso   di   esigenze

istruttorie o quando e' necessario  integrare  il  contraddittorio  o

assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito

viene  rinviata,  con  l'ordinanza  che   dispone   gli   adempimenti

istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone  il  rinvio

per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad  una  udienza  da

tenersi non oltre trenta giorni.    Al fine di consentire lo  spedito

svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticita'

di cui all'art. 3, comma 2, le parti  contengono  le  dimensioni  del

ricorso e degli  altri  atti  difensivi  nei  termini  stabiliti  con

decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti  il  Consiglio

nazionale forense e  l'Avvocato  generale  dello  Stato,  nonche'  le

associazioni    di    categoria    riconosciute    degli     avvocati

amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi  per

i quali, per specifiche ragioni, puo' essere  consentito  superare  i

relativi limiti. Il medesimo decreto,  nella  fissazione  dei  limiti

dimensionali del ricorso e degli  atti  difensivi,  tiene  conto  del

valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica  e  del

valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle  parti.

Dai  suddetti  limiti  sono  escluse  le  intestazioni  e  le   altre

indicazioni formali dell'atto. Il giudice e' tenuto a esaminare tutte

le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il

mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di  appello

avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di

appello»;    

    b) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: «8-bis. Il collegio,

quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4  dell'art.  119,

ne    puo' subordinare l'efficacia, anche qualora dalla decisione non

derivino effetti  irreversibili,  alla  prestazione,  anche  mediante

fideiussione, di  una  cauzione  di  importo  commisurato  al  valore

dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto

valore.    Tali misure sono disposte per una durata non  superiore  a

sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa  ordinanza,  fermo

restando quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 119»;

    c) il comma 9  e'  sostituito  dal  seguente:  «9.  Il  Tribunale

amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale  definisce

il giudizio    entro trenta giorni     dall'udienza  di  discussione,

ferma restando la possibilita' di chiedere l'immediata  pubblicazione

del dispositivo entro due giorni.».

  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  ai  giudizi

introdotti con ricorso depositato, in  primo  grado  o  in  grado  di

appello, in data successiva  alla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto.

     2-bis. Le disposizioni relative al contenimento del numero delle

pagine, stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio  di  Stato

di cui alla lettera a) del comma 1 sono applicate in via sperimentale

per due  anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto. Al termine di  un  anno  decorrente

dalla medesima data,  il  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia

amministrativa  effettua  il  monitoraggio  degli   esiti   di   tale

sperimentazione.    

 

                               Art. 41

           Misure per il contrasto all'abuso del processo

  1. All'art. 26 dell'allegato 1 (Codice del processo amministrativo)

del decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «In ogni

caso, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresi' condannare la  parte

soccombente al pagamento, in favore della controparte, di  una  somma

equitativamente determinata,     comunque  non  superiore  al  doppio

delle  spese  liquidate,  in  presenza   di   motivi   manifestamente

infondati»;    

    b) al comma 2, dopo il primo periodo  e'  inserito  il  seguente:

«Nelle controversie in materia di appalti di cui agli  articoli  119,

lettera a), e 120 l'importo della  sanzione  pecuniaria  puo'  essere

elevato  fino  all'uno  per  cento  del  valore  del  contratto,  ove

superiore al suddetto limite.».

 

                               Art. 42

Comunicazioni  e  notificazioni  per  via  telematica  nel   processo

                           amministrativo

  1.  All'art.  16  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,

dopo il comma 17 e' aggiunto, in fine, il seguente:

  «17-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6, 7, 8,  12  e  13  si

applicano anche nel processo amministrativo.».

 

                               Art. 43

              Disposizioni in tema di informatizzazione

                       del processo contabile

  1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti possono essere svolti con

modalita' informatiche e telematiche e i  relativi  atti  processuali

sono validi e rilevanti a tutti gli effetti  di  legge,  purche'  sia

garantita la riferibilita' soggettiva, l'integrita' dei  contenuti  e

la riservatezza  dei  dati  personali,  in  conformita'  ai  principi

stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e  successive

modificazioni.  Le  relative  regole  tecniche  e  procedurali   sono

stabilite con i decreti di cui all'art. 20 bis del  decreto-legge  18

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17

dicembre 2012, n. 221.

  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli

articoli 16, 16-ter e 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.

179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.

221,  in  base  alle  indicazioni  tecniche,  operative  e  temporali

stabilite con i decreti di cui al comma 1.

  3. Il pubblico ministero  contabile  puo'  effettuare,  secondo  le

regole stabilite con i decreti di cui al comma  1,  le  notificazioni

previste dall'ordinamento direttamente  ad  uno  degli  indirizzi  di

posta  elettronica   certificata   di   cui   all'art.   16-ter   del

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

 

 

                               Capo II

   Disposizioni per garantire l'effettivita' del processo telematico

 

                               Art. 44

               Obbligatorieta' del deposito telematico

                       degli atti processuali

  1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3  dell'art.  16-bis  del

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente  ai

procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario  dal  30  giugno

2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati  prima

del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere

dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai

commi 1, 2 e 3 dell'art. 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.

179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.

221, gli atti processuali ed i documenti  possono  essere  depositati

con modalita' telematiche e in tal caso  il  deposito  si  perfeziona

esclusivamente con tali modalita'.

  2. All'art. 16-bis del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Per

difensori non si intendono  i  dipendenti  di  cui  si  avvalgono  le

pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.»;

    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

    «5. Con uno o piu' decreti aventi natura  non  regolamentare,  da

adottarsi sentiti l'Avvocatura generale  dello  Stato,  il  Consiglio

nazionale  forense  ed  i   consigli   dell'ordine   degli   avvocati

interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica,  accertata

la funzionalita' dei servizi di  comunicazione,  puo'  individuare  i

tribunali  nei  quali  viene  anticipato,  nei  procedimenti   civili

iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche

categorie  di  procedimenti,  il  termine  fissato  dalla  legge  per

l'obbligatorieta' del deposito telematico.».

    c) dopo il comma 9-bis, introdotto dall'art. 52, comma 1, lettera

a), del presente decreto, e' aggiunto il seguente:

    «9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei  procedimenti  civili,

contenziosi o di volontaria  giurisdizione,  innanzi  alla  corte  di

appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da  parte

dei  difensori  delle  parti  precedentemente  costituite  ha   luogo

esclusivamente  con  modalita'  telematiche,   nel   rispetto   della

normativa  anche  regolamentare  concernente  la  sottoscrizione,  la

trasmissione e la ricezione dei documenti  informatici.  Allo  stesso

modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti  da  parte

dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti

provvedono, con le modalita' di cui al presente comma,  a  depositare

gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con

uno o piu' decreti aventi  natura  non  regolamentare,  da  adottarsi

sentiti l'Avvocatura generale dello  Stato,  il  Consiglio  nazionale

forense ed i consigli  dell'ordine  degli  avvocati  interessati,  il

Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita'

dei servizi di comunicazione, puo' individuare le  corti  di  appello

nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati  prima

del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche  categorie  di

procedimenti, il termine fissato dalla  legge  per  l'obbligatorieta'

del deposito telematico.».

 

                               Art. 45

Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e  di

sottoscrizione  del  processo  verbale  e  di   comunicazione   della

                              sentenza.

  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a) all'art. 126, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il

processo verbale e' sottoscritto dal cancelliere. Se  vi  sono  altri

intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone  altrimenti,

da' loro lettura del processo verbale.»;

    b) all'art. 133, secondo comma, le parole: «il dispositivo»  sono

sostituite dalle seguenti: «il testo integrale della sentenza»     ed

e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La comunicazione  non  e'

idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui  all'art.

325»;    

    c) all'art. 207, secondo comma, le parole: «che  le  sottoscrive»

sono soppresse.

      1-bis.  Alle  disposizioni  per  l'attuazione  del  codice   di

procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio  decreto

18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) all'art. 111, secondo comma, e' aggiunto, in fine,  il  seguente

periodo:  «Quando  le  comparse   sono   depositate   con   modalita'

telematiche, il presente comma non si applica»;

  b) all'art. 137, primo comma, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente

periodo: «Quando il ricorso o il controricorso  sono  depositati  con

modalita' telematiche, il presente comma non si applica».    

 

                              Art. 45-bis

Disposizioni in materia  di  contenuto  degli  atti  di  parte  e  di

      comunicazioni e notificazioni con modalita' telematiche.

  1. All'art. 125, primo comma, del codice di  procedura  civile,  il

secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il  difensore  deve

altresi' indicare il proprio numero di fax».

  2. Al decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

  a) all'art. 16-ter:

  1) al comma 1,  le  parole:  «dall'art.  16  del  decreto-legge  29

novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni  dalla  legge  28

gennaio 2009, n. 2» sono sostituite dalle  seguenti:  «dall'art.  16,

comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;

  2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

  «1-bis. Le  disposizioni  del  comma  1  si  applicano  anche  alla

giustizia amministrativa»;

  b) dopo l'art. 16-sexies e' inserito il seguente:

  «Art.  16-septies  (Tempo   delle   notificazioni   con   modalita'

telematiche). - 1.  La  disposizione  dell'art.  147  del  codice  di

procedura civile si applica anche  alle  notificazioni  eseguite  con

modalita'  telematiche.  Quando  e'  eseguita  dopo  le  ore  21,  la

notificazione  si  considera  perfezionata  alle  ore  7  del  giorno

successivo».

  3. All'art. 136 del codice  del  processo  amministrativo,  di  cui

all'allegato 1 al decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  e

successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

  «1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo  un

recapito di  fax,  che  puo'  essere  anche  diverso  da  quello  del

domiciliatario.  La   comunicazione   a   mezzo   fax   e'   eseguita

esclusivamente qualora sia impossibile  effettuare  la  comunicazione

all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici

elenchi, per mancato  funzionamento  del  sistema  informatico  della

giustizia amministrativa. E'  onere  dei  difensori  comunicare  alla

segreteria e alle parti costituite ogni variazione  del  recapito  di

fax».

  4. All'art. 13, comma 3-bis, del  testo  unico  delle  disposizioni

legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di  cui

al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,  e

successive modificazioni, le parole: «Ove il difensore non indichi il

proprio indirizzo di  posta  elettronica  certificata  e  il  proprio

numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di

procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «Ove  il  difensore

non indichi il proprio numero di fax ai sensi  dell'art.  125,  primo

comma, del codice di procedura civile».    

 

                               Art. 46

             Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53

  1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a) all'art. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) le parole: «ovvero a mezzo di posta elettronica certificata»

sono soppresse;

      2) dopo il primo periodo e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente:

«Quando ricorrono i requisiti di cui  al  periodo  precedente,  fatta

eccezione  per  l'autorizzazione  del   consiglio   dell'ordine,   la

notificazione  degli  atti  in  materia  civile,   amministrativa   e

stragiudiziale puo' essere eseguita  a  mezzo  di  posta  elettronica

certificata.»;

    b) all'art. 3-bis, comma 5, la lettera b) e' soppressa;

    c) all'art. 7 dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente:

    «4-bis. Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano

alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.»;

     c-bis) all'art. 9, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:

  «1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della

notificazione e non sia possibile fornirla con modalita' telematiche,

procede ai sensi del comma 1-bis»;    

    d) all'art. 10, comma  1,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal

seguente: «Quando l'atto e' notificato a  norma  dell'art.  3-bis  il

pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non e' dovuto.».

  2. All'art. 16-quater del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,

dopo il comma 3, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente:  «3-bis.  Le

disposizioni dei  commi  2  e  3  non  si  applicano  alla  giustizia

amministrativa.».

 

                               Art. 47

Modifiche in materia di indirizzi di  posta  elettronica  certificata

                   della pubblica amministrazione

  1. All'art. 16, comma 12, del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.

179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.

221, al primo periodo, le parole:  «entro  centottanta  giorni  dalla

data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente

decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2014».

 

                               Art. 48

    Vendita delle cose mobili pignorate con modalita' telematiche

  1. All'art. 530 del codice di procedura civile, il sesto  comma  e'

sostituito dal seguente:

  «Il giudice dell'esecuzione  stabilisce  che  il  versamento  della

cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento  della  gara

tra gli offerenti, ai sensi dell'art. 532, nonche' il  pagamento  del

prezzo, siano effettuati con  modalita'  telematiche,  salvo  che  le

stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il

sollecito svolgimento della procedura.».

  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle vendite disposte a

decorrere dal trentesimo giorno successivo  alla  entrata  in  vigore

della legge di conversione del presente decreto.

 

                               Art. 49

Disposizioni in materia di informatizzazione del processo  tributario

e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato.

  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono  apportate

le seguenti modificazioni:

    a) all'art. 16, comma 1-bis,  ultimo  periodo,  dopo  le  parole:

«atto difensivo» sono aggiunte le seguenti: «; nei  procedimenti  nei

quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo  indirizzo

di posta di posta elettronica certificata non  risulta  dai  pubblici

elenchi la stessa puo' indicare l'indirizzo di posta  al  quale  vuol

ricevere le comunicazioni.»;

    b) all'art. 17, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis.

In caso di mancata indicazione dell'indirizzo  di  posta  elettronica

certificata  ovvero  di  mancata  consegna  del  messaggio  di  posta

elettronica certificata per  cause  imputabili  al  destinatario,  le

comunicazioni  sono  eseguite  esclusivamente  mediante  deposito  in

segreteria della Commissione tributaria.».

  2. All'art. 248 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30

maggio 2002, n. 115, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

  «2. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 367,  della  legge  24

dicembre 2007, n. 244, l'invito e' notificato, a cura dell'ufficio  e

anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio  eletto  o,

nel caso di mancata  elezione  di  domicilio,  e'  depositato  presso

l'ufficio.».

 

                               Art. 50

                       Ufficio per il processo

  1. Al decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  dopo  l'art.

16-septies e' inserito il seguente:

  «Art. 16-octies  (Ufficio  per  il  processo).  -  1.  Al  fine  di

garantire   la   ragionevole   durata   del   processo,    attraverso

l'innovazione  dei  modelli  organizzativi  ed  assicurando  un  piu'

efficiente  impiego  delle  tecnologie  dell'informazione   e   della

comunicazione sono  costituite,  presso  le  corti  di  appello  e  i

tribunali ordinari, strutture organizzative denominate  "ufficio  per

il processo", mediante l'impiego del personale di  cancelleria  e  di

coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo

a norma dell'art.  73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la

formazione professionale    dei laureati     a  norma  dell'art.  37,

comma 5, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111.  Fanno  altresi'

parte dell'ufficio per il processo  costituito  presso  le  corti  di

appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62  e  seguenti  del

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  e  dell'ufficio  per  il  processo

costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di  cui

agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n.

12.

  2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e  il  Ministro  della

giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno  attuazione

alle disposizioni di  cui  al  comma  1,  nell'ambito  delle  risorse

disponibili e senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.».

     1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare  di

concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono

determinati, nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a

legislazione   vigente,   il   numero   nonche'   i    criteri    per

l'individuazione dei  soggetti  che  hanno  completato  il  tirocinio

formativo di cui all'art. 37, comma 11, del  decreto-legge  6  luglio

2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio

2011, n. 111, e  successive  modificazioni,  che  possono  far  parte

dell'ufficio per il  processo,  tenuto  conto  delle  valutazioni  di

merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari.    

     2.  All'art.  73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono

apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1:

  1) dopo  le  parole:  «i  tribunali  ordinari,»  sono  inserite  le

seguenti: «gli uffici requirenti di primo e secondo grado,»;

  2) il secondo periodo e' soppresso;

  b) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:

  «11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a  norma  del

comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato

ordinario, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006,

n. 160,  e  successive  modificazioni.  Costituisce  altresi'  titolo

idoneo  per  l'accesso  al  concorso  per  magistrato  ordinario   lo

svolgimento del tirocinio  professionale  per  diciotto  mesi  presso

l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito

di  cui  al  comma  1  e  che  sia  attestato  l'esito  positivo  del

tirocinio».    

 

                              Art. 50-bis

Modifiche all'art. 73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,

  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

  1. Dopo il comma 8 dell'art. 73 del decreto-legge 21  giugno  2013,

n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.

98, sono inseriti i seguenti:

  «8-bis. Agli ammessi allo stage e' attribuita, ai sensi  del  comma

8-ter, una borsa di studio determinata in  misura  non  superiore  ad

euro 400  mensili  e,  comunque,  nei  limiti  della  quota  prevista

dall'art. 2, comma 7, lettera  b),  del  decreto-legge  16  settembre

2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  novembre

2008, n. 181.

  8-ter. Il Ministro della giustizia, di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia  e  delle  finanze,   con   decreto   di   natura   non

regolamentare,  determina  annualmente  l'ammontare   delle   risorse

destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma  8-bis  del

presente  articolo  sulla  base  delle  risorse  disponibili  di  cui

all'art. 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008,

n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre  2008,

n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio  di  cui

al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione economica

equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti

nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonche' i  termini

e le  modalita'  di  presentazione  della  dichiarazione  sostitutiva

unica».    

 

                               Art. 51

Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via

                             telematica

  1. All'art. 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196,

e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Le  cancellerie  delle

corti di appello e dei tribunali ordinari  sono  aperte  al  pubblico

almeno     quattro      ore  nei  giorni  feriali,  secondo  l'orario

stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie

interessate.».

  2. All'art. 16-bis del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,

   al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:    

     a) le parole: «di cui ai commi da 1 a 4» sono  sostituite  dalle

seguenti: «con modalita' telematiche»;    

  b) sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «Il  deposito  e'

tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta  consegna  e'

generata entro la fine del giorno  di  scadenza  e  si  applicano  le

disposizioni di cui all'art. 155, quarto e quinto comma,  del  codice

di  procedura  civile.  Quando  il  messaggio  di  posta  elettronica

certificata eccede la dimensione massima stabilita  nelle  specifiche

tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del

ministero della giustizia, il deposito degli  atti  o  dei  documenti

puo' essere eseguito mediante gli invii di  piu'  messaggi  di  posta

elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito

entro la fine del giorno di scadenza.».

 

                               Art. 52

                  Poteri di autentica dei difensori

                    e degli ausiliari del giudice

  1. Al decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

    a) all'art. 16-bis dopo il comma  9  e'  aggiunto,  in  fine,  il

seguente:

    «9-bis. Le  copie  informatiche,  anche  per  immagine,  di  atti

processuali di parte  e  degli  ausiliari  del  giudice  nonche'  dei

provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei

procedimenti   indicati   nel    presente    articolo,    equivalgono

all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il

difensore, il consulente  tecnico,  il  professionista  delegato,  il

curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con  modalita'

telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli  atti  e

dei provvedimenti di  cui  al  periodo  precedente  ed  attestare  la

conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel

fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per

immagine,   estratte   dal    fascicolo    informatico    e    munite

dell'attestazione  di  conformita'  a  norma  del   presente   comma,

equivalgono  all'originale.      Il  duplicato  informatico   di   un

documento  informatico  deve  essere  prodotto  mediante  processi  e

strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto  sullo

stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga  la

stessa sequenza di bit del documento informatico di  origine.      Le

disposizioni di cui al presente comma  non  si  applicano  agli  atti

processuali che contengono provvedimenti giudiziali  che  autorizzano

il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.»;

    b) dopo l'art. 16-quinquies e' inserito il seguente:

  «Art. 16-sexies (Domicilio digitale). - 1.  Salvo  quanto  previsto

dall'art. 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede

che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore  siano

eseguite, ad istanza di parte,  presso  la  cancelleria  dell'ufficio

giudiziario,  alla  notificazione  con  le  predette  modalita'  puo'

procedersi  esclusivamente  quando  non  sia  possibile,  per   causa

imputabile al destinatario, la notificazione  presso  l'indirizzo  di

posta  elettronica  certificata,  risultante  dagli  elenchi  di  cui

all'art. 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  nonche'

dal  registro  generale  degli  indirizzi  elettronici,  gestito  dal

ministero della giustizia.».

  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.

115, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'art. 40, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

    «1-quater.  Il  diritto  di   copia   senza   certificazione   di

conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta  dal  fascicolo

informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

  1-quinquies. Il diritto di copia autentica non e' dovuto  nei  casi

previsti dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18  ottobre

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre

2012, n. 221.»;

    b) all'art. 268, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

    «1-bis. Il diritto di copia autentica  non  e'  dovuto  nei  casi

previsti dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18  ottobre

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre

2012, n. 221.»;

    c) all'art. 269, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:

    «1-bis. Il diritto di copia senza certificazione  di  conformita'

non e' dovuto quando la copia e' estratta dal  fascicolo  informatico

dai soggetti abilitati ad accedervi.».

 

                               Art. 53

                   Norma di copertura finanziaria

  1. Alla copertura delle minori  entrate  derivanti  dall'attuazione

delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di  euro

per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2015,

di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014  e  10  milioni  di  euro  a

decorrere dall'anno 2015 per  l'attuazione  dell'art.  46,  comma  1,

lettera d), 15 milioni di euro per l'anno 2014  e  42,53  milioni  di

euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'art. 52,  comma

2, lettere a), b) e c), si provvede con le maggiori entrate derivanti

dall'aumento del contributo unificato di cui all'art. 13 del  decreto

del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al quale sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'art. 13, comma 1, alla lettera a)  le  parole:  «euro  37»

sono sostituite dalle seguenti: «euro 43»;

    b) all'art. 13, comma 1, alla lettera b)  le  parole:  «euro  85»

sono sostituite dalle seguenti: «euro 98»;

    c) all'art. 13, comma 1, alla lettera c) le  parole:  «euro  206»

sono sostituite dalle seguenti: «euro 237»;

    d) all'art. 13, comma 1, alla lettera d) le  parole:  «euro  450»

sono sostituite dalle seguenti: «euro 518»;

    e) all'art. 13, comma 1, alla lettera e) le  parole:  «euro  660»

sono sostituite dalle seguenti: «euro 759»;

    f) all'art. 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro  1.056»

sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.214»;

    g) all'art. 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro  1.466»

sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.686»;

    h) all'art. 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per  i

processi di esecuzione immobiliare il contributo  dovuto  e'  pari  a

euro 278. Per gli altri  processi  esecutivi  lo  stesso  importo  e'

ridotto della meta'. Per i processi  esecutivi  mobiliari  di  valore

inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 43. Per  i

processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo  dovuto  e'

pari a euro 168.»;

    i) all'art. 13, comma 5, le parole: «euro  740»  sono  sostituite

dalle seguenti: «euro 851».

  2. Ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge 31  dicembre  2009,

n. 196, il Ministro della giustizia provvede  al  monitoraggio  delle

minori entrate    di cui al presente capo    e riferisce in merito al

Ministro dell'economia e delle finanze. Nel  caso  si  verifichino  o

siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni

di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia  e

delle finanze, sentito il  Ministro  della  giustizia  provvede,  con

proprio decreto, all'aumento  del  contributo  unificato  di  cui  al

medesimo comma 1, nella misura necessaria alla copertura  finanziaria

delle minori entrate risultanti dall'attivita' di monitoraggio.

  3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza

ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli

scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al secondo periodo.

  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

                               Art. 54

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

 

 

Allegato omissis