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Roma, 10 settembre 2014

 

Circolare n. 158/2014

 

Oggetto: Previdenza – Estensione degli ammortizzatori sociali – Fondo di solidarietà residuale – Termine del 16 dicembre per il primo versamento del contributo – Messaggio INPS n. 6897 dell’8.9.2014.

 

Modificando per la seconda volta nel giro di pochi giorni le proprie indicazioni, l’INPS ha spostato al 16 dicembre (in precedenza 16 novembre) il termine per versare il contributo dovuto per il periodo gennaio-settembre 2014 al Fondo di solidarietà residuale previsto dalla legge n. 92/2012 per le imprese con oltre 15 dipendenti non rientranti nell’ambito di applicazione degli ammortizzatori sociali.

 

Si rammenta che sono tenute al versamento del contributo in questione le aziende con oltre 15 dipendenti inquadrate previdenzialmente nel terziario; in caso di aziende svolgenti attività di logistica l’obbligo è limitato a quelle tra 16 e 50 dipendenti, ovvero anche di dimensione superiore qualora non abbiano esercitato la facoltà riconosciuta dall’INPS con la circolare n.58/2000 di rientrare nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali previsti per le imprese commerciali (CIGS e mobilità).

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.154/2014

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/n

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INPS

Direzione Generale

 

Messaggio n. 6897 dell’8.9.2014

 

OGGETTO:     chiarimenti circolare n. 100 del 2 settembre 2014. Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”. Articolo 3, commi da 4 a 47. Fondo di solidarietà residuale.

 

Con riferimento alla circolare n. 100 del 2 settembre 2014, avente ad oggetto le disposizioni del decreto ministeriale n. 79141 del 2014, istitutivo del Fondo di solidarietà residuale di cui all’articolo 3, comma 19, della Legge n. 92/2012, tenuto conto delle difficoltà tecniche nell’aggiornamento delle procedure informatiche dell’Istituto, si comunica che le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014, entro il giorno 16 dicembre 2014, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

 

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens relativo al versamento del contributo ordinario dovuto per le predette mensilità rimangono valide le istruzioni fornite al punto 6.2 della circolare n. 100/2014.

 

Al presente messaggio è allegata una tabella in cui sono esposte le caratteristiche delle aziende (CSC: codice statistico contributivo, C.A.: codice di autorizzazione e codice Ateco2007) rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo. Si evidenzia che il possesso delle citate caratteristiche non determina automaticamente l’iscrizione al Fondo residuale, che rimane subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa. L’Istituto procederà alla modifica della predetta tabella al variare del quadro normativo di riferimento.

 

Si fa riserva di fornire successive istruzioni in merito alle aziende operanti nel settore 6 “credito, assicurazione e tributi”, successivamente alla emanazione dei decreti ministeriali di adeguamento dei Fondi di solidarietà istituiti in tale settore ai sensi della legge n. 662/1996.

 

Il Direttore Generale

Nori

Allegato omissis