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Roma, 10 settembre
2014
Circolare n. 158/2014
Modificando per la seconda volta nel giro di pochi giorni
le proprie indicazioni, l’INPS ha spostato al 16 dicembre (in precedenza 16 novembre) il termine per versare il
contributo dovuto per il periodo gennaio-settembre 2014 al Fondo di solidarietà residuale previsto dalla legge n. 92/2012 per
le imprese con oltre 15 dipendenti non rientranti nell’ambito di applicazione
degli ammortizzatori sociali.
Si
rammenta che sono tenute al versamento del contributo in questione le aziende
con oltre 15 dipendenti inquadrate previdenzialmente nel terziario; in caso di
aziende svolgenti attività di logistica l’obbligo è limitato a quelle tra 16 e
50 dipendenti, ovvero anche di dimensione superiore qualora non abbiano esercitato
la facoltà riconosciuta dall’INPS con la circolare n.58/2000 di rientrare nel
campo di applicazione degli ammortizzatori sociali previsti per le imprese
commerciali (CIGS e mobilità).
Fabio Marrocco |
Per riferimenti
confronta circ.re conf.le n.154/2014
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Allegato uno |
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M/n |
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INPS
Direzione Generale
Messaggio n. 6897 dell’8.9.2014
OGGETTO: chiarimenti circolare n. 100 del 2 settembre 2014.
Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato
del lavoro in una prospettiva di crescita”. Articolo 3, commi da 4 a 47. Fondo
di solidarietà residuale.
Con riferimento alla circolare n.
100 del 2 settembre 2014, avente ad oggetto le disposizioni del decreto
ministeriale n. 79141 del 2014, istitutivo del Fondo di solidarietà residuale
di cui all’articolo 3, comma 19, della Legge n. 92/2012, tenuto conto delle
difficoltà tecniche nell’aggiornamento delle procedure informatiche
dell’Istituto, si comunica che le aziende potranno versare il contributo
ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014, entro il giorno
16 dicembre 2014, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Ai fini della compilazione del
flusso Uniemens relativo al versamento del contributo
ordinario dovuto per le predette mensilità rimangono valide le istruzioni
fornite al punto 6.2 della circolare n. 100/2014.
Al presente messaggio è allegata
una tabella in cui sono esposte le caratteristiche delle aziende (CSC: codice
statistico contributivo, C.A.: codice di autorizzazione e codice Ateco2007)
rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo. Si evidenzia che il possesso
delle citate caratteristiche non determina automaticamente l’iscrizione al
Fondo residuale, che rimane subordinata alla verifica dei requisiti previsti
dalla normativa. L’Istituto procederà alla modifica della predetta tabella al
variare del quadro normativo di riferimento.
Si fa riserva di fornire
successive istruzioni in merito alle aziende operanti nel settore 6 “credito,
assicurazione e tributi”, successivamente alla emanazione dei decreti
ministeriali di adeguamento dei Fondi di solidarietà istituiti in tale settore
ai sensi della legge n. 662/1996.
Il Direttore
Generale
Nori
Allegato omissis