Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 11 settembre 2014

 

Circolare n. 160/2014

 

Oggetto: Trasporto ferroviario – Scongiurato l’aumento del costo dell’energia sul cargo ferroviario – Art.29 D.L. n.91/2014 convertito nella Legge 11.8.2014, n.116, su S.O. alla G.U. n.192 del 20.8.2014.

 

 

Con la legge di conversione, l’articolo 29 del Decreto Legge n.91/2014 (cd Decreto Competitività) è stato modificato facendo salvo il trasporto ferroviario delle merci dall’aumento del costo dell’energia che avrebbe portato al tracollo il settore.

 

Particolare ringraziamento va all’On. Roberta Oliaro che, insieme ad altri parlamentari, ha proposto e sostenuto l’emendamento modificativo.

 

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.120/2014

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

S.O. n.72 G.U. n.192 del 20.8.2014

LEGGE 11 agosto 2014, n.116

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché: per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

 

Omissis

 

Art.29

Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato

 

1.       Il regime tariffario speciale al consumo di RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, è applicato a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai soli consumi di energia elettrica impiegati per i trasporti rientranti nel servizio universale e per il settore del trasporto ferroviario delle merci. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, sentite l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e i servizi idrici e l’Autorità per i trasporti, sono definite le modalità di individuazione dei consumi rilevanti ai fini dell’attuazione del regime. Il decreto viene aggiornato con cadenza biennale, seguendo le medesime modalità previste per la sua adozione.

2.       Fino all’entrata in operatività delle modalità di individuazione dei consumi di cui al comma 1, la componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale di cui al medesimo comma 1, è ridotta sulla parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh di un importo di 80 milioni di euro.

3.       E’ fatto divieto di traslare i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sui prezzi e sui pedaggi praticati nell’ambito del servizio universale e del trasporto ferroviario delle merci. La definizione dei pedaggi per l’uso dell’infrastruttura ferroviaria non rientranti nel servizio universale e nel trasporto ferroviario delle merci tiene conto dei maggiori costi di gestione derivanti dalle disposizioni del presente articolo secondo un criterio di gradualità valido per il primo triennio, in misura non superiore al 50 per cento nell’anno 2015, non superiore al 70 per cento nell’anno 2016 e all’80 per cento nell’anno 2017. L’Autorità per i trasporti vigila sull’osservanza delle disposizioni di cui al primo periodo, anche mediante accertamenti a campione, e sulla corretta applicazione della norma sul mercato.

 

Art. 30

Omissis