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Roma, 11 settembre
2014
Circolare n. 160/2014
Oggetto: Trasporto ferroviario –
Scongiurato l’aumento del costo dell’energia sul cargo ferroviario – Art.29
D.L. n.91/2014 convertito nella Legge 11.8.2014, n.116, su S.O. alla G.U. n.192
del 20.8.2014.
Con la legge di
conversione, l’articolo 29 del Decreto Legge n.91/2014 (cd Decreto
Competitività) è stato modificato facendo salvo il trasporto ferroviario delle
merci dall’aumento del costo dell’energia che avrebbe portato al tracollo il
settore.
Particolare
ringraziamento va all’On. Roberta Oliaro che, insieme
ad altri parlamentari, ha proposto e sostenuto l’emendamento modificativo.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.120/2014
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Responsabile di
Area |
Allegato
uno |
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D/d |
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S.O. n.72 G.U. n.192 del 20.8.2014
LEGGE 11 agosto 2014, n.116
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, recante disposizioni
urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento
energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché:
per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
Omissis
Art.29
Rimodulazione
del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato
1.
Il regime tariffario speciale
al consumo di RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, è applicato a decorrere dal
1° gennaio 2015 ai soli consumi di energia elettrica impiegati per i trasporti
rientranti nel servizio universale e per il settore del trasporto ferroviario
delle merci. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare
entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, sentite
l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e i servizi idrici e l’Autorità per
i trasporti, sono definite le modalità di individuazione dei consumi rilevanti
ai fini dell’attuazione del regime. Il decreto viene aggiornato con cadenza
biennale, seguendo le medesime modalità previste per la sua adozione.
2.
Fino all’entrata in
operatività delle modalità di individuazione dei consumi di cui al comma 1, la
componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime
tariffario speciale di cui al medesimo comma 1, è ridotta sulla parte eccedente
il quantitativo di 3300 GWh di un importo di 80
milioni di euro.
3.
E’ fatto divieto di traslare
i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo sui prezzi e sui pedaggi praticati nell’ambito del servizio
universale e del trasporto ferroviario delle merci. La definizione dei pedaggi
per l’uso dell’infrastruttura ferroviaria non rientranti nel servizio
universale e nel trasporto ferroviario delle merci tiene conto dei maggiori
costi di gestione derivanti dalle disposizioni del presente articolo secondo un
criterio di gradualità valido per il primo triennio, in misura non superiore al
50 per cento nell’anno 2015, non superiore al 70 per cento nell’anno 2016 e
all’80 per cento nell’anno 2017. L’Autorità per i trasporti vigila
sull’osservanza delle disposizioni di cui al primo periodo, anche mediante
accertamenti a campione, e sulla corretta applicazione della norma sul mercato.
Art. 30
Omissis