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Roma, 15 settembre 2014

 

Circolare n. 163/2014

 

Oggetto: Finanziamenti – Incentivi per Progetti di Ricerca e Sviluppo – Click-day del 30 settembre - D.M. 25.7.2014, su G.U. n. 179 del 4.8.2014 e D.M. 20.6.2013, su G.U. n. 228 del 28.9.2013.

 

Il 30 settembre prossimo si apre il termine per la presentazione delle domande per accedere ai finanziamenti agevolati per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo. Lo stanziamento complessivo dell’intervento è di 300 milioni di euro a valere sul Fondo per la crescita sostenibile (di cui alla legge n. 134/2012).

 

La misura è gestita dal Ministero dello Sviluppo Economico. Di seguito se ne evidenziano gli aspetti principali.

 

Soggetti beneficiari – Possono partecipare al bando le imprese di qualsiasi dimensione. I progetti possono essere presentati dalle imprese sia singolarmente sia in forma congiunta mediante contratto di rete o altre forme di collaborazione (fino ad un massimo di tre soggetti).

 

Progetti ammissibili – Sono finanziabili i progetti che prevedono la realizzazione di nuovi processi o servizi tramite lo sviluppo di tecnologie, tra cui tecnologie dell’informazione e della comunicazione e sistemi di trasporti intelligenti. I progetti devono prevedere un ammontare complessivo di spese ammissibili compreso tra 800 mila e 3 milioni di euro e devono avere una durata compresa tra i 18 mesi ed i 36 mesi (prorogabile di ulteriori 12 mesi).

 

Agevolazioni concedibili – Le agevolazioni sono concesse sotto forma di finanziamento agevolato per una percentuale delle spese ammissibili in base alla dimensione dell’azienda (70% per le piccole imprese, 60% per le medie e 50% per le grandi). Il finanziamento ha una durata massima di 8 anni (oltre ad un periodo facoltativo di preammortamento di 3 anni) e deve essere rimborsato con rate semestrali costanti. Il tasso agevolato è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni.

 

Spese ammissibili – Rientrano tra le spese ammissibili quelle relative al personale dell’impresa (tecnici, ricercatori e ausiliari impiegati nel progetto), agli strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione utilizzati per il progetto, ai servizi di consulenza, alle spese generali derivanti direttamente dal progetto e ai materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

 

Presentazione delle domande – Le domande con la relativa documentazione devono essere presentate in via esclusivamente telematica al Ministero dello Sviluppo economico utilizzando la procedura di compilazione guidata di cui alla sezione “Progetti di R&S negli ambiti tecnologici di Horizon 2020” disponibile sul sito dello stesso Ministero (www.mise.gov.it). Già dal 22 settembre prossimo sarà possibile procedere alla fase di compilazione della domanda. Terminata la disponibilità finanziaria il Ministero, con apposito provvedimento, darà comunicazione della chiusura dello sportello per la presentazione delle domande.

 

Istruttoria – Le domande saranno esaminate da un soggetto gestore sulla base dell’ordine cronologico di presentazione e saranno inserite in una graduatoria stilata in base a criteri predefiniti dal Ministero.

 

Daniela Dringoli

Allegati due

Responsabile di Area

D/d

 

 

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G.U. n. 179 del 4.8.2014

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

DECRETO 25 luglio 2014

Termini e modalita' di presentazione delle domande per l'accesso alle

agevolazioni del Fondo  per  la  crescita  sostenibile  a  favore  di

progetti di ricerca industriale  e  di  sviluppo  sperimentale  negli

ambiti  tecnologici  individuati  dal   programma   «Horizon   2020».

 

                        IL DIRETTORE GENERALE

                   per gli incentivi alle imprese

 

  Visto il decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  8  marzo

2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

del 16 maggio 2013, n. 113, recante l'individuazione delle priorita',

delle  forme  e  delle  intensita'  massime  di   aiuto   concedibili

nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'art.

23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  20  giugno

2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

del 28 settembre 2013, n. 228, recante l'intervento del Fondo per  la

crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli

ambiti tecnologici  identificati  dal  Programma  quadro  comunitario

"Orizzonte  2020",  come  modificato  e  integrato  dal  decreto  del

Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2013,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio 2014,  n.

25;

  Visto, in particolare, l'art. 10, comma 1, del predetto decreto  20

giugno 2013, che prevede che il termine di apertura  e  le  modalita'

per la presentazione delle domande di agevolazioni sono definite  dal

Ministero dello sviluppo economico con successivo decreto a firma del

Direttore   generale    per    l'incentivazione    delle    attivita'

imprenditoriali;

  Visto che lo stesso art. 10, comma 1, prevede che con  il  predetto

decreto direttoriale sono definiti le condizioni, i punteggi  massimi

e le soglie minime per la valutazione delle domande,  gli  indicatori

di impatto dell'intervento e i valori-obiettivo di cui  all'art.  25,

comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del  2012,  le  modalita'  di

presentazione  delle  domande  di  erogazione  e  i  criteri  per  la

determinazione dei costi ammissibili,  nonche'  gli  ulteriori  oneri

informativi a carico delle imprese;

  Visto, altresi', l'art. 3 del medesimo decreto 20 giugno 2013,  che

prevede che gli  adempimenti  tecnici  e  amministrativi  riguardanti

l'istruttoria  delle  domande,   l'erogazione   delle   agevolazioni,

l'esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli  sono  affidati  a

una o piu' societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari  requisiti

tecnici,  organizzativi  e  di  terzieta'  scelti,  sulla   base   di

un'apposita gara, secondo le modalita'  e  le  procedure  di  cui  al

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni

e integrazioni;

  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive

modificazioni  e   integrazioni,   recante   "Disposizioni   per   la

razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,

a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,

n. 59";

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

Modalita'  e  termini  per  la   presentazione   delle   domande   di

                            agevolazione

  1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie previste  dal

decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013  di  cui

alle premesse (nel  seguito  decreto),  i  soggetti  proponenti  sono

tenuti a presentare, secondo le modalita' e nei termini  indicati  al

comma 2, la seguente documentazione:

    a) nel caso in cui il progetto di ricerca e sviluppo sia proposto

da un unico soggetto proponente:

      1)  domanda  di  agevolazione,   contenente   le   informazioni

riportate nello schema di cui all'allegato n. 1;

      2) scheda tecnica, contenente le informazioni  riportate  nello

schema di cui all'allegato n. 2;

      3) piano di  sviluppo,  contenente  le  informazioni  riportate

nello schema di cui all'allegato n. 3;

      4) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio concernente i  dati

contabili utili per il calcolo della capacita'  di  rimborso  di  cui

all'art. 9, comma 1, del  decreto  e  degli  indicatori  relativi  al

criterio di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), del decreto  stesso,

contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato

n. 4. I dati riportati nella  dichiarazione  devono  essere  relativi

agli ultimi due esercizi chiusi  alla  data  di  presentazione  della

domanda di  agevolazione  per  i  quali  il  soggetto  proponente  ha

approvato  e  depositato  il  bilancio,  ovvero,   per   le   imprese

individuali e le societa'  di  persone,  ha  presentato  le  relative

dichiarazioni dei redditi. Nel caso in cui il soggetto proponente sia

costituito  da  meno  di  due  esercizi,  i  dati   riportati   nella

dichiarazione sono relativi solo all'ultimo esercizio per il quale e'

stato  approvato  e  depositato  il  bilancio  ovvero  presentata  la

dichiarazione  dei  redditi.  La  dichiarazione  sostitutiva   d'atto

notorio deve  essere  resa  dal  legale  rappresentante  dell'impresa

proponente e controfirmata  dal  presidente  del  collegio  sindacale

ovvero, nel caso in cui tale organo sociale non sia presente,  da  un

professionista iscritto nell'albo dei revisori  legali,  dei  dottori

commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in  quello  dei

consulenti  del  lavoro,  ovvero  dal  responsabile  del  centro   di

assistenza fiscale;

    b) nel caso in cui il progetto di ricerca e sviluppo sia proposto

congiuntamente da piu' soggetti proponenti:

      1)  domanda  di  agevolazione,   contenente   le   informazioni

riportate nello schema di cui all'allegato  n.  5,  sottoscritta  dal

legale rappresentante del soggetto capofila o da un  suo  procuratore

speciale;

      2)  scheda  tecnica,  per  ciascuno  dei  soggetti  proponenti,

contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato

n. 2;

      3) piano di  sviluppo,  contenente  le  informazioni  riportate

nello schema di cui all'allegato n. 3;

      4) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio concernente i  dati

contabili utili per il calcolo della capacita'  di  rimborso  di  cui

all'art. 9, comma 1, del  decreto  e  degli  indicatori  relativi  al

criterio di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), del decreto  stesso,

contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato

n. 4. Tale dichiarazione deve essere resa da  ciascuno  dei  soggetti

proponenti con esclusione degli organismi di ricerca  che  richiedano

le agevolazioni  nella  forma  del  contributo  alla  spesa.  I  dati

riportati nella dichiarazione devono essere relativi agli ultimi  due

esercizi  chiusi  alla  data  di  presentazione  della   domanda   di

agevolazione per i  quali  il  soggetto  proponente  ha  approvato  e

depositato il bilancio, ovvero,  per  le  imprese  individuali  e  le

societa' di persone, ha  presentato  le  relative  dichiarazioni  dei

redditi. Nel caso in cui il soggetto  proponente  sia  costituito  da

meno di due esercizi,  i  dati  riportati  nella  dichiarazione  sono

relatitivi solo all'ultimo esercizio per il quale e' stato  approvato

e depositato il  bilancio  ovvero  presentata  la  dichiarazione  dei

redditi. La dichiarazione sostitutiva d'atto notorio deve essere resa

dal legale rappresentante dell'impresa proponente e controfirmata dal

presidente del collegio sindacale ovvero, nel caso in cui tale organo

sociale non sia presente, da un professionista iscritto nell'albo dei

revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e  periti

commerciali o  in  quello  dei  consulenti  del  lavoro,  ovvero  dal

responsabile del centro di assistenza fiscale;

      5) dichiarazione sostitutiva d'atto  notorio  di  ciascuno  dei

partecipanti relativa ai requisiti di accesso  previsti  dall'art.  4

del decreto, contenente le informazioni riportate nello schema di cui

all'allegato n. 6 ovvero, per gli organismi di ricerca, nello  schema

di cui all'allegato n. 7;

      6) copia del contratto di  rete  o  di  un'altra  tipologia  di

contratto volta a definire una collaborazione  effettiva,  stabile  e

coerente tra i soggetti proponenti, definito in conformita' a  quanto

previsto dall'art. 4 del decreto.

  2. La domanda di agevolazioni e la documentazione indicata al comma

1 devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica

a partire dalle ore 10.00 del 30 settembre 2014, pena  l'invalidita',

utilizzando la procedura di compilazione guidata di cui alla  sezione

"Progetti di R & S negli ambiti tecnologici di Horizon 2020" del sito

internet  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   (nel   seguito

Ministero), www.mise.gov.it.

  3. Le attivita' inerenti  alla  predisposizione  della  domanda  di

agevolazioni e della documentazione da allegare alla  stessa  possono

essere svolte dai soggetti proponenti anche prima  dell'apertura  del

termine di presentazione delle domande di cui al comma 2. A tal  fine

la procedura di compilazione guidata e'  resa  disponibile  nel  sito

internet del Ministero a partire dal 22 settembre 2014.

 

                               Art. 2

Chiusura  dello  sportello  e  accesso  delle   domande   alla   fase

                             istruttoria

  1.  Le  imprese,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno  diritto  alle  agevolazioni

esclusivamente   nei   limiti   delle   disponibilita'    finanziarie

individuate, sulla base dell'ammontare complessivo disponibile di cui

all'art. 2, comma 3, del decreto, tenendo conto di un  accantonamento

pari al 2 per cento delle stesse risorse  per  la  definizione  dello

strumento di garanzia  delle  anticipazioni  previsto  dall'art.  12,

comma 3, del decreto.

  2. La chiusura dello sportello per la presentazione  delle  domande

e'  disposta  con  provvedimento  del  Direttore  generale  per   gli

incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana e nel sito internet  del  Ministero.  Le  domande

presentate nelle more della chiusura dello sportello che non  trovano

copertura finanziaria si considerano decadute.

  3. Le domande di agevolazione accedono alla fase istruttoria  sulla

base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande

presentate nello  stesso  giorno  sono,  pertanto,  considerate  come

pervenute nello  stesso  istante  indipendentemente  dall'ora  e  dal

minuto di presentazione.

  4. Nel caso in cui le risorse finanziarie  residue  non  consentano

l'accoglimento  integrale  delle  domande  presentate  nello   stesso

giorno, le predette domande sono ammesse all'istruttoria in base alla

posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di  merito

fino a esaurimento, anche in  considerazione  delle  riserve  di  cui

all'art. 2, comma 4, del decreto, delle stesse  risorse  finanziarie.

La graduatoria e' formata dal  Ministero  in  ordine  decrescente  in

relazione al punteggio relativo al criterio di cui all'art. 3,  comma

7, lettera b), del presente decreto, definito, secondo  le  modalita'

indicate nei commi 9 e 10 dello stesso articolo, utilizzando  i  dati

cosi'  come  esposti  dai  soggetti  proponenti  nella  dichiarazione

sostitutiva d'atto notorio di cui all'allegato n. 4.  In  ogni  caso,

non sono ammessi all'istruttoria  i  progetti  che  non  superano  la

soglia minima  prevista  in  relazione  al  predetto  criterio  nella

tabella riportata nell'allegato n. 8. In caso di parita' di punteggio

tra  piu'  programmi,  prevale  il  programma  con  il  minor   costo

presentato.

  5. Ai fini dell'accesso dei progetti di  ricerca  e  sviluppo  alle

riserve di cui all'art. 2, comma 4, del decreto, l'eventuale presenza

di   organismi   di   ricerca   non    influisce    sulla    verifica

dell'appartenenza della maggioranza  delle  imprese  proponenti  alla

categoria di imprese a cui sono destinate le medesime riserve.

 

                               Art. 3

Condizioni, punteggi e soglie minime per la valutazione delle domande

  1. L'attivita' istruttoria di cui all'art. 11 del decreto e' svolta

dal soggetto gestore sulla base della  documentazione  allegata  alla

domanda presentata dal soggetto proponente, fatta salva  la  facolta'

del soggetto gestore di richiedere, su aspetti specifici del progetto

proposto, integrazioni e chiarimenti. Tale attivita'  istruttoria  e'

articolata nelle seguenti fasi:

    a) verifica della completezza  della  documentazione  presentata,

dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita';

    b) valutazione della  domanda  sulla  base  dei  criteri  di  cui

all'art. 9, comma  2,  del  decreto  e  svolgimento  delle  ulteriori

attivita' previste dall'art. 11, comma 3, del decreto.

  2. Nell'ambito dell'attivita' di cui al comma  1,  lettera  a),  il

soggetto gestore, oltre a  riscontrare  la  completezza  di  tutti  i

documenti di  cui  all'art.  1,  comma  1,  procede  a  verificare  i

requisiti soggettivi  di  ammissibilita',  il  rispetto  dei  vincoli

relativi ai parametri di costo,  secondo  le  modalita'  indicate  al

comma 3, e di durata del progetto, il rispetto delle modalita' e  dei

termini di presentazione delle domande nonche' il  superamento  della

soglia minima prevista  in  relazione  alla  capacita'  del  soggetto

proponente di rimborsare il finanziamento agevolato,  secondo  quanto

indicato ai commi 4, 5 e 6.

  3. Ai fini della verifica dei limiti di costo del progetto previsti

dall'art. 5, comma 2, lettera a),  del  decreto,  e'  effettuata  una

valutazione sulla base dei  costi  ammissibili  esposti  in  sede  di

domanda dal soggetto proponente. Per costi ammissibili si intendono i

costi  rientranti  nelle  categorie   di   spesa   ammissibili   alle

agevolazioni ai  sensi  del  decreto,  come  determinati,  a  seguito

dell'applicazione delle percentuali  di  imputazione,  da  parte  del

soggetto  proponente  in  sede  di  domanda,  senza  considerare   la

congruita' e la pertinenza delle singole voci di spesa.

  4. La capacita' di rimborso di cui all'art. 9, comma 1, del decreto

e' accertata, sulla base  dei  dati  relativi  all'ultimo  esercizio,

individuati ai sensi del comma 8, verificando la seguente relazione:

 

                       Cflow ≥ 0,8 x (CFa / N)

 

  dove:

    a) "Cflow": indica la somma dei valori relativi al  risultato  di

esercizio e agli  ammortamenti,  determinati,  con  riferimento  allo

schema di conto economico di cui all'art.  2425  del  codice  civile,

come segue

      1) il valore relativo al risultato di esercizio e' quello della

voce "risultato prima delle imposte";

      2) il valore degli ammortamenti e' dato dalla somma delle  voci

di cui alla sezione  B,  punto  10,  lettera  A  (ammortamento  delle

immobilizzazioni immateriali) e alla sezione B, punto 10,  lettera  B

(ammortamento delle immobilizzazioni materiali);

    b)  "CFa":  indica  l'importo  del  finanziamento  agevolato   da

restituire determinato ai sensi dell'art. 7 del  decreto  sulla  base

dei costi presentati dal soggetto proponente;

    c)  "N":  indica  il  numero  degli  anni  di  ammortamento   del

finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall'impresa in sede

di  domanda  di  agevolazioni.  A  tal  fine  si   ricorda   che   il

finanziamento agevolato deve essere rimborsato in  un  periodo  della

durata massima di 8 anni.

  5. Nel caso di progetti congiunti la verifica di  cui  al  comma  4

relativa alla capacita' di rimborso e'  accertata  per  ciascuno  dei

soggetti  proponenti  con  riferimento  al  finanziamento   agevolato

corrispondente all'ammontare dei  costi  presentati  a  carico  dello

stesso soggetto proponente.

  6. Qualora il valore del Cflow sia inferiore alla soglia di cui  al

comma 4, anche per uno solo dei  soggetti  proponenti,  nel  caso  di

progetti congiunti,  il  progetto  non  e'  ammesso  alla  successiva

attivita' istruttoria.

  7. Per le attivita' di cui al comma  1,  lettera  b),  il  soggetto

gestore effettua la valutazione della domanda analizzando i  seguenti

criteri di valutazione:

    a) caratteristiche del soggetto proponente e fattibilita' tecnica

del progetto, valutato sulla base dei seguenti elementi:

      1)  capacita'  di  realizzazione  del  progetto  di  ricerca  e

sviluppo con risorse interne: tale elemento e'  valutato  sulla  base

delle competenze  e  delle  esperienze  del  proponente  rispetto  al

settore/ambito in cui il progetto ricade, con particolare riferimento

alla presenza di personale qualificato, di strutture interne dedicate

all'attivita'  di  ricerca  e  sviluppo,  alle   tipologie   e   alla

numerosita' dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nei 3  anni

precedenti  la  presentazione  della  domanda   di   agevolazione   e

all'ammontare delle spese  di  ricerca  e  sviluppo  sostenute  nello

stesso periodo;

      2) qualita' delle collaborazioni:  tale  elemento  e'  valutato

sulla base delle collaborazioni con  organismi  di  ricerca,  sia  in

qualita' di co-proponenti che in qualita' di fornitori di servizi  di

consulenza,  con  particolare  riferimento  alle  competenze  e  alle

esperienze  specifiche  degli  organismi  di  ricerca  rispetto  alle

tecnologie al cui sviluppo e'  finalizzato  il  progetto  presentato,

all'attinenza delle attivita' previste a carico  degli  organismi  di

ricerca all'ambito della ricerca industriale piuttosto che  a  quello

dello sviluppo sperimentale e alla misura in cui le  attivita'  degli

organismi   di   ricerca   risultano   necessarie   per   l'effettiva

realizzazione del progetto. Nel caso in cui  l'organismo  di  ricerca

sia  coinvolto  come  fornitore  di  servizi   di   consulenza   sono

considerate solo le  collaborazioni  almeno  pari  al  10  per  cento

dell'ammontare complessivo delle spese del progetto;

      3) fattibilita' tecnica del progetto: tale elemento e' valutato

sulla   base   dell'adeguatezza   delle   risorse    strumentali    e

organizzative. Le risorse strumentali sono valutate  con  particolare

riferimento all'idoneita' e alla  rispondenza  delle  apparecchiature

scientifiche e delle strutture dedicate alle attivita' di  ricerca  e

sviluppo, gia' in possesso del proponente. Le risorse strumentali  di

nuovo acquisto sono valutate in  relazione  alla  congruita'  e  alla

pertinenza delle relative spese ed anche in  relazione  al  grado  di

dettaglio con il quale sono identificate dal soggetto proponente.  Le

risorse organizzative  sono  valutate  in  relazione  alle  procedure

organizzative (routines) utilizzate dal proponente per la gestione di

progetti di ricerca e sviluppo, all'esperienza e professionalita' del

responsabile  tecnico  del  progetto,  da  valutare  sulla  base  del

curriculum, alla tempistica di realizzazione  prevista  in  relazione

alle risorse strumentali, alle attivita' di  ricerca  e  sviluppo  in

essere,  anche  in  considerazione   di   eventuali   sovrapposizioni

temporali con altri progetti;

    b) sostenibilita' economico-finanziaria  del  progetto,  valutato

sulla base dei seguenti indicatori:

      1)   copertura   finanziaria   delle   immobilizzazioni:   tale

indicatore e' determinato come rapporto dato dalla  somma  dei  mezzi

propri  e  dei  debiti  a  medio-lungo  termine  sul   totale   delle

immobilizzazioni. I predetti valori sono determinati, secondo  quanto

previsto  al  comma  8,  con  riferimento  allo   schema   di   stato

patrimoniale di cui all'art. 2424 del codice civile, come segue:

        - il valore relativo ai mezzi propri  e'  quello  del  totale

della voce A del passivo "patrimonio netto";

        - il valore relativo  ai  debiti  a  medio-lungo  termine  e'

quello dato dalla somma degli  importi  esigibili  oltre  l'esercizio

successivo della voce D del passivo "debiti";

        - il valore relativo  alle  immobilizzazioni  e'  quello  del

totale della voce B dell'attivo "immobilizzazioni";

      2) indipendenza finanziaria:  tale  indicatore  e'  determinato

come rapporto tra i mezzi propri e il totale del passivo. I  predetti

valori sono determinati, secondo quanto  previsto  al  comma  8,  con

riferimento allo schema di stato patrimoniale di  cui  all'art.  2424

del codice civile, come segue:

        - il valore relativo ai mezzi propri  e'  quello  del  totale

della voce A del passivo "patrimonio netto";

        - il valore relativo al passivo  e'  quello  del  totale  del

"passivo";

      3)  incidenza  degli  oneri  finanziari  sul  fatturato:   tale

indicatore e' determinato come rapporto tra gli oneri finanziari e il

fatturato.  I  predetti  valori  sono  determinati,  secondo   quanto

previsto al comma 8, con riferimento allo schema di  conto  economico

di cui all'art. 2425 del codice civile, come segue:

        - il valore degli oneri finanziari e' quello della voce C  17

"interessi e altri oneri finanziari";

        - il valore del fatturato e' quello del totale della  voce  A

"valore della produzione";

      4) incidenza della gestione caratteristica sul fatturato:  tale

indicatore e' determinato come  rapporto  tra  il  margine  operativo

lordo e il fatturato. I predetti  valori  sono  determinati,  secondo

quanto previsto al comma 8, con  riferimento  allo  schema  di  conto

economico di cui all'art. 2425 del codice civile, come segue:

        - il valore del margine operativo lordo (MOL) e'  determinato

come differenza tra il valore del totale della voce A  "valore  della

produzione" e le seguenti voci:

  voce B 6 "costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di

consumo e merci";

  voce B 7 "costo della produzione per servizi";

  voce B 8 "costo della produzione per godimento di beni di terzi";

  voce B 9 "costo della produzione per il personale";

  voce B 11 "costo della produzione per variazioni delle rimanenze di

materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";

  voce B 14 "costo della produzione per oneri diversi di gestione";

        - il valore del fatturato e' quello del totale della  voce  A

"valore della produzione";

      c) qualita' tecnica  del  progetto,  valutata  sulla  base  dei

seguenti elementi:

        1) risultati attesi: tale elemento  e'  valutato  sulla  base

della  rilevanza,  utilita'  e  originalita'  rispetto   allo   stato

dell'arte e sulla capacita' del progetto  di  generare  miglioramenti

tecnologici nel settore/ambito di riferimento nel quale la tecnologia

innovativa puo' essere  utilizzata.  L'elemento  di  originalita'  e'

valutato rispetto al contesto internazionale di riferimento, ovvero a

quello nazionale per le piccole e medie  imprese,  e,  comunque,  non

puo'  essere  riconducibile  a  modifiche  di  routine  o   modifiche

periodiche apportate ai prodotti o ai processi di  produzione,  anche

se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti per il soggetto

proponente;

        2) tipologia di innovazione: tale elemento  e'  valutato  con

riferimento alla capacita' del progetto di introdurre dei cambiamenti

tecnologici radicali nei prodotti o nei processi produttivi ovvero di

generare dei notevoli miglioramenti nei prodotti o nei processi,  con

una graduazione del punteggio in misura crescente, a seconda  che  si

tratti di notevole miglioramento di processo, notevole  miglioramento

di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto;

      d) impatto del  progetto,  valutato  sulla  base  dei  seguenti

elementi:

        1) interesse industriale: tale  elemento  e'  valutato  sulla

base  dell'interesse  industriale  all'esecuzione  del  progetto   da

determinare in relazione all'impatto economico dei risultati  attesi,

con particolare riferimento alla capacita' del progetto  di  generare

soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare i bisogni esistenti e/o

di generare nuovi bisogni nei mercati in cui l'impresa opera, nonche'

di penetrare in nuovi mercati;

        2) potenzialita' di sviluppo: tale elemento e' valutato sulla

base della capacita' del progetto di sviluppare il settore/ambito  di

riferimento  e  di  generare  ricadute  industriali  anche  in  altri

ambiti/settori attraverso cambiamenti nell'architettura dei  prodotti

o dei processi o nelle modalita' con le quali le singole parti  e  le

tecnologie specifiche insite nei prodotti o processi  sono  collegate

tra di loro.

  8. Ai fini della verifica della capacita' di  rimborso  di  cui  al

comma 4 e del  calcolo  degli  indicatori  relativi  al  criterio  di

valutazione di cui al comma 7, lettera  b),  i  dati  contabili  sono

desunti  dalla  dichiarazione,  redatta  secondo  lo  schema  di  cui

all'allegato n. 4, allegata alla domanda di agevolazione.  Tali  dati

devono essere relativi agli ultimi due esercizi chiusi alla  data  di

presentazione della domanda di agevolazione per i quali  il  soggetto

proponente ha approvato e depositato  il  bilancio,  ovvero,  per  le

imprese individuali e  le  societa'  di  persone,  ha  presentato  le

relative dichiarazioni dei redditi.  Nel  caso  in  cui  il  soggetto

proponente sia costituito da meno di due esercizi, i  dati  riportati

nella dichiarazione sono relativi solo all'ultimo  esercizio  per  il

quale e' stato approvato e depositato il bilancio  ovvero  presentata

la  dichiarazione  dei  redditi.  Il  soggetto  gestore  procede   ad

effettuare la  verifica  dei  predetti  dati,  acquisendo  i  bilanci

depositati dei proponenti o, nel caso di  imprese  individuali  e  di

societa' di persone, richiedendo ai  proponenti  stessi  le  relative

dichiarazioni dei  redditi.  Nel  caso  in  cui  nel  corso  di  tali

verifiche emergano dati difformi rispetto  a  quelli  dichiarati  dai

soggetti proponenti, e' anche ridefinita  la  posizione  assunta  dal

progetto nell'eventuale graduatoria di accesso alla fase  istruttoria

di cui all'art. 2, comma 4.

  9. In relazione a ciascuno dei criteri di  valutazione  di  cui  al

comma 7, il soggetto gestore  procede  ad  attribuire  un  punteggio,

secondo quanto previsto nella tabella riportata nell'allegato  n.  8,

arrotondato alla seconda cifra decimale. Per gli indicatori  relativi

al criterio di cui al comma 7, lettera b), il punteggio  e'  ottenuto

come media dei punteggi calcolati sui dati relativi a ciascuno  degli

ultimi due esercizi individuati ai  sensi  del  comma  8  ovvero  con

riferimento solo all'ultimo esercizio nel caso  in  cui  il  soggetto

proponente sia costituito da meno di due esercizi.

  10. Nel caso di progetti congiunti i criteri di  cui  al  comma  7,

lettere a), c) e d), sono valutati complessivamente in  relazione  al

progetto presentato; gli indicatori relativi al criterio  di  cui  al

comma 7, lettera b), sono, invece, calcolati,  secondo  le  modalita'

indicate  al  comma  9,  con  riferimento  a  ciascuno  dei  soggetti

proponenti, con esclusione degli organismi di ricerca, e il  relativo

punteggio e'  ottenuto  come  media  dei  punteggi  riferiti  a  tali

soggetti, ponderata in relazione all'ammontare dei costi  ammissibili

a carico di ciascuno di essi senza considerare la parte  di  progetto

realizzata da organismi di ricerca in qualita' di co-proponenti.

  11.  L'attivita'  istruttoria  delle  domande  di  agevolazione  e'

conclusa positivamente qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti

condizioni:

    a) il punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione, fatto

salvo quanto previsto dal comma 12  per  i  progetti  congiunti,  sia

almeno pari alla  soglia  minima  indicata  nella  tabella  riportata

nell'allegato n. 8;

    b) il punteggio complessivo, ottenuto dalla  somma  dei  punteggi

relativi ai singoli criteri di valutazione,  sia  almeno  pari  a  70

punti.

  12. Nel caso di progetti congiunti, in  relazione  al  criterio  di

valutazione di cui al  comma  7,  lettera  b),  il  soggetto  gestore

provvede, in caso di mancato  raggiungimento  del  valore  minimo  di

soglia indicato nella tabella riportata nell'allegato n. 8 anche  per

uno solo dei soggetti proponenti, a  concludere  l'esame  istruttorio

con esito negativo, senza procedere alla  valutazione  dei  rimanenti

criteri.

  13. In ogni caso, anche qualora sia superato il  valore  minimo  di

soglia previsto in relazione al criterio di  valutazione  di  cui  al

comma  7,  lettera  b),  il  soggetto  gestore,  tenuto  conto  della

situazione  economico-patrimoniale  del  soggetto  proponente,   puo'

proporre al Ministero di  subordinare  l'emanazione  del  decreto  di

concessione ad opportune condizioni.

 

                               Art. 4

      Adempimenti connessi alla concessione delle agevolazioni

  1. Il soggetto  gestore,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  5,  del

decreto, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di

agevolazione,  invia  le  risultanze  dell'attivita'  istruttoria  al

Ministero. In caso di esito negativo di tale attivita', il Ministero,

attraverso il soggetto gestore, da' comunicazione dei motivi ostativi

all'accoglimento  della  domanda  al  soggetto  proponente  ai  sensi

dell'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241  e  successive

modificazioni   e   integrazioni.   In   caso   di   esito   positivo

dell'attivita' istruttoria, il soggetto gestore provvede a comunicare

tale esito al  soggetto  proponente,  richiedendo  la  presentazione,

entro un termine non superiore a  10  giorni  dal  ricevimento  della

richiesta, della seguente documentazione  necessaria  per  l'adozione

del decreto di concessione:

    a) dichiarazione,  resa  secondo  le  modalita'  stabilite  dalla

Prefettura competente, in merito ai dati necessari per  la  richiesta

delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla  verifica

di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

    b) indicazione del soggetto a cui  sono  assegnati  i  poteri  di

firma per la sottoscrizione del decreto di concessione;

    c) eventuale richiesta, per le sole imprese di  piccole  e  medie

dimensioni, di accesso alla garanzia del fondo di  cui  all'art.  12,

comma 3, del decreto per l'ottenimento dell'anticipazione della prima

quota di agevolazione, contenente l'autorizzazione per  il  Ministero

di trattenere dall'ammontare dell'anticipazione una quota pari  al  2

per cento;

    d) nel caso di progetti congiunti,  mandato  conferito  per  atto

pubblico  o  scrittura  privata  autenticata   ove   non   presentato

unitamente alla domanda di agevolazioni.

  2. Il Ministero, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del decreto, entro

30 giorni dal ricevimento della documentazione  di  cui  al  comma  1

trasmessa dal soggetto gestore, procede all'adozione del  decreto  di

concessione  e  lo  trasmette   al   soggetto   beneficiario   ovvero

esclusivamente al soggetto capofila nel caso di  progetti  congiunti.

Il soggetto beneficiario ovvero il soggetto capofila provvede,  entro

10 giorni  dalla  ricezione  del  decreto  di  concessione,  pena  la

decadenza dalle agevolazioni, a restituire al  Ministero  il  decreto

debitamente sottoscritto per accettazione, inviandone contestualmente

una copia al soggetto gestore. Nel  caso  di  progetti  congiunti  il

decreto di concessione deve essere sottoscritto da tutti  i  soggetti

proponenti.

  3. Il soggetto beneficiario, ovvero il soggetto capofila  nel  caso

di progetti congiunti, e' tenuto, ai  sensi  dell'art.  5,  comma  2,

lettera b), del decreto, a comunicare al soggetto gestore l'avvio del

progetto, che deve intervenire, pena la  revoca  delle  agevolazioni,

non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione.  A  tal  fine

deve essere inviata, entro 30 giorni dalla data del primo  titolo  di

spesa ammissibile ovvero dalla  data  di  inizio  dell'attivita'  del

personale interno, una specifica dichiarazione resa  ai  sensi  degli

articoli 47 e 76 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28

dicembre 2000, n. 445.

 

                               Art. 5

                          Costi ammissibili

  1. Le spese e  i  costi  ammissibili,  ai  sensi  dell'art.  6  del

decreto, sono quelli relativi a:

    a) il personale dipendente del soggetto proponente, o in rapporto

di  collaborazione  con  contratto  a  progetto,  con  contratto   di

somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico  assegno  di

ricerca, limitatamente a  tecnici,  ricercatori  ed  altro  personale

ausiliario, nella misura in cui sono  impiegati  nelle  attivita'  di

ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del

personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

    b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione,  nella

misura e per il periodo in cui sono utilizzati  per  il  progetto  di

ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo  di  utilizzo  per  il

progetto  degli  strumenti  e  delle   attrezzature   sia   inferiore

all'intera vita utile del bene, sono ammissibili  solo  le  quote  di

ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del

progetto di ricerca e sviluppo;

    c) i servizi di consulenza e gli  altri  servizi  utilizzati  per

l'attivita'   del   progetto   di   ricerca   e   sviluppo,   inclusa

l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati  di  ricerca,

dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata  alle

normali  condizioni  di  mercato  e  che  non  comporti  elementi  di

collusione;

    d) le spese  generali  derivanti  direttamente  dal  progetto  di

ricerca e sviluppo,  effettivamente  sostenute  ovvero  imputate  con

calcolo pro-rata sulla base del rapporto tra  il  valore  complessivo

delle  spese  generali  e  il  valore  complessivo  delle  spese  del

personale dell'impresa. Le predette spese devono essere calcolate con

riferimento ai bilanci di esercizio del periodo  di  svolgimento  del

progetto e, comunque, non possono essere imputate in misura superiore

al 50 per cento delle spese per il personale di cui alla lettera a);

    e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

  2. I costi di  cui  al  comma  1,  determinati  secondo  i  criteri

riportati  nell'allegato  n.  9,  sono  ammissibili  solo  in  quanto

sostenuti per competenza nel periodo di svolgimento del  progetto,  a

condizione  che  sia  stato  effettuato  il  pagamento  prima   della

presentazione della richiesta di erogazione. In ogni  caso  non  sono

ammesse le spese relative a beni di importo inferiore a 500,00  euro,

al netto di IVA.

  3. I pagamenti dei titoli di spesa di cui al comma 1,  lettere  b),

c) ed e),  devono  essere  effettuati  esclusivamente  per  mezzo  di

bonifici bancari o attraverso  SEPA  Credit  Transfer,  con  causale:

"Bene/servizio acquisito ai sensi del Decreto MISE 20/06/2013". Per i

pagamenti effettuati in valuta  diversa  dall'euro,  il  controvalore

sara'  determinato  sulla  base  del  tasso  giornaliero  di  cambio,

relativo al giorno di effettivo pagamento.

 

                               Art. 6

       Modalita' di presentazione delle domande di erogazione

  1. Le agevolazioni sono erogate dal soggetto gestore in non piu' di

5  soluzioni,  piu'  l'ultima  a  saldo,  in  relazione  a  stati  di

avanzamento del progetto relativi a un periodo temporale  pari  a  un

semestre o a un multiplo di semestre a partire dalla data del decreto

di concessione ovvero, nel  caso  in  cui  il  progetto  sia  avviato

successivamente all'adozione del decreto di  concessione,  a  partire

dalla data di effettivo avvio  delle  attivita'  come  comunicata  ai

sensi dell'art. 4, comma 3. La prima  richiesta  di  erogazione  puo'

riguardare il periodo temporale che va dall'avvio del  progetto  fino

alla data del decreto di concessione, indipendentemente dalla cadenza

semestrale.

  2.  Ai  fini  dell'erogazione  delle  agevolazioni,   il   soggetto

beneficiario presenta la richiesta relativa alle spese  del  progetto

sostenute nel periodo di riferimento. Nel caso di progetti  congiunti

la richiesta  deve  essere  presentata  esclusivamente  dal  soggetto

capofila e deve riferirsi alle spese sostenute da  tutti  i  soggetti

proponenti nel periodo di riferimento. Unitamente alla  richiesta  di

erogazione deve essere presentata la seguente documentazione:

    a) rapporto tecnico sulle attivita' svolte;

    b) quadro riassuntivo dei costi sostenuti, suddiviso per voci  di

spesa e per tipologia di  attivita'  svolta  (ricerca  industriale  e

sviluppo sperimentale). Nel caso  di  progetti  congiunti  il  quadro

riassuntivo  dei  costi  deve  dare  evidenza  oltre  che  dei  costi

complessivi del progetto anche dei costi sostenuti  da  ciascuno  dei

soggetti co-proponenti;

    c) schede di registrazione delle ore prestate dal  personale  per

le attivita' di ricerca e sviluppo;

    d) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio  concernente  i  dati

contabili  utili  per  la  verifica  delle  spese  generali,  qualora

imputate pro-rata;

    e) documentazione di spesa, consistente nelle copie delle fatture

d'acquisto  o  nei   documenti   contabili   di   valore   probatorio

equivalente, relativa al periodo temporale per il quale e'  richiesta

l'erogazione e dei relativi documenti attestanti il pagamento;

    f) nel caso di richiesta a titolo di  anticipazione  della  prima

quota, in alternativa a quanto  indicato  nelle  lettere  precedenti,

fideiussione bancaria o polizza  assicurativa;  qualora  il  soggetto

beneficiario abbia richiesto l'accesso alla garanzia del fondo di cui

all'art. 12, comma 3, del decreto, l'erogazione dell'anticipazione e'

disposta a seguito della comunicazione di avvio del progetto  di  cui

all'art. 4, comma 3;

    g) nel caso di  richiesta  di  erogazione  dell'ultimo  stato  di

avanzamento, in  aggiunta  ai  documenti  sopra  elencati,  relazione

tecnica finale sull'intero progetto concernente le attivita' svolte e

gli  obiettivi  raggiunti  e  un  quadro  riassuntivo   delle   spese

complessivamente sostenute.

  3. Le modalita' per la presentazione delle richieste di  erogazione

e gli schemi in base ai quali deve essere redatta la  richiesta  sono

definiti con circolare del Direttore generale per gli incentivi  alle

imprese.

  4. La richiesta di erogazione del primo stato di avanzamento lavori

deve essere presentata entro  18  mesi  dalla  data  del  decreto  di

concessione  e  la  richiesta  di  erogazione  dell'ultimo  stato  di

avanzamento entro 3 mesi dalla data di ultimazione del  progetto.  Il

mancato  rispetto   dei   predetti   termini   comporta   la   revoca

dell'agevolazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettere  f)  e  h),

del decreto. La richiesta di  erogazione  per  anticipazione  non  e'

considerata utile ai fini del rispetto del termine  di  presentazione

relativo al primo stato di avanzamento lavori.

 

                               Art. 7

                  Verifiche, controlli e ispezioni

  1. Il soggetto gestore effettua, ai sensi dell'art.  12,  comma  9,

lettera f), del decreto, una verifica intermedia in  loco  di  natura

tecnica sullo stato di attuazione del progetto di ricerca e sviluppo.

Tale verifica e' indirizzata  a  valutare,  rispetto  agli  obiettivi

realizzativi individuati  nel  piano  di  sviluppo  e  approvati  dal

soggetto gestore, lo stato di svolgimento del progetto, le  eventuali

criticita' tecniche riscontrate e  le  modifiche  apportate  rispetto

alle attivita' previste, o che sarebbe utile apportare ai fini  della

positiva conclusione del progetto. Nel caso in  cui  la  verifica  si

concluda con esito negativo il soggetto gestore propone al  Ministero

la  revoca  delle  agevolazioni.  Il  soggetto  gestore  effettua  la

verifica a meta' del periodo di realizzazione previsto,  calcolato  a

partire dalla data di avvio comunicata ai sensi dell'art. 4, comma 3,

indipendentemente dalla presentazione di stati di avanzamento lavori.

  2. Il soggetto gestore, entro 30 giorni dalla data di  trasmissione

dell'ultimo stato  di  avanzamento  lavori  e  prima  dell'erogazione

corrispondente, effettua, ai sensi dell'art. 12, comma 9, lettera g),

del decreto, una  verifica  finale  volta  ad  accertare  l'effettiva

realizzazione  del  progetto,  il  raggiungimento   degli   obiettivi

tecnologici previsti e la pertinenza e congruita' dei relativi costi.

In esito a tale verifica finale, il soggetto  gestore  trasmette  una

relazione tecnica al  Ministero  che  si  conclude  con  un  giudizio

positivo o negativo sul progetto realizzato.

  3. Sulla base  della  relazione  tecnica  del  soggetto  gestore  e

dell'intera documentazione tecnica e di spesa trasmessa dal  soggetto

proponente o dal soggetto capofila in caso di progetti congiunti,  il

Ministero provvede  ad  effettuare  l'accertamento  finale  ai  sensi

dell'art. 14 del decreto.

  4. In ogni fase del  procedimento  il  Ministero  puo'  effettuare,

anche per il tramite del  soggetto  gestore,  controlli  e  ispezioni

sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le  condizioni  per

la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche'  lo  stato

di attuazione degli interventi finanziati.

 

                               Art. 8

       Indicatori di impatto, valori-obiettivo e monitoraggio

  1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto  8  marzo  2013,  gli

impatti attesi del decreto sono determinati tramite gli indicatori  e

i  relativi  valori-obiettivo  individuati  nella  tabella  riportata

nell'allegato n. 10.

  2. Gli indicatori e i relativi valori obiettivo di cui al  comma  1

possono  essere  rideterminati  in  funzione  di  cambiamenti   della

situazione di contesto, o a  seguito  di  modifiche  procedurali  che

incidano  sulla  tempistica  e  sulle  modalita'   di   realizzazione

dell'intervento e dei progetti finanziati.

  3. Ai fini del monitoraggio e della valutazione  dei  risultati,  i

soggetti beneficiari delle agevolazioni sono  tenuti  a  trasmettere,

attraverso la procedura informatica predisposta dal soggetto gestore,

con riferimento al primo  e  al  secondo  esercizio  successivi  alla

conclusione del progetto, le seguenti informazioni:

    a) dati di bilancio inerenti alle spese di ricerca e sviluppo, al

fatturato, con specifica indicazione della parte relativa al  settore

produttivo oggetto della ricerca, e ai  costi  connessi  al  processo

produttivo per la quantificazione dell'efficientamento dello stesso a

seguito della realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;

    b) dati inerenti al personale  qualificato,  ossia  il  personale

dipendente  iscritto  nel  libro  unico   del   lavoro   dell'impresa

proponente in possesso di una  laurea  (laurea  di  primo  livello  o

titolo di diploma di laurea di vecchio ordinamento, ovvero titoli  di

laurea ad  esso  equipollenti  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il

Ministro per la pubblica amministrazione e  l'innovazione,  9  luglio

2009, laurea specialistica o  magistrale)  in  discipline  di  ambito

tecnico  o  scientifico  come  individuate  nell'allegato  n.  2  del

decreto-legge 26 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

 

                               Art. 9

                          Oneri informativi

  1. In ottemperanza all'art. 7 della legge 11 novembre 2011 n. 180 e

all'art.  34  del  decreto  legislativo  14  marzo   2013,   n.   33,

nell'allegato n. 11 e' riportato  l'elenco  degli  oneri  informativi

gravanti  sulle  imprese  introdotti  dal  decreto  e  dal   presente

provvedimento.

  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana.

    Roma, 25 luglio 2014

 

                                       Il direttore generale: Sappino

FINE TESTO

 

 

 

G.U. n.228 del 28.9.2013

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

DECRETO 20 giugno 2013

Intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti

di ricerca e  sviluppo  negli  ambiti  tecnologici  identificati  dal

Programma quadro comunitario «Orizzonte 2020».

 

                             IL MINISTRO

                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

  Vista la legge 17 febbraio  1982,  n.  46,  che,  all'art.  14,  ha

istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  "Misure

urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'art. 23, che

stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui  all'art.  14  della

legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso  il  Ministero  dello

sviluppo economico, assume la denominazione di "Fondo per la crescita

sostenibile" ed e' destinato, sulla base  di  obiettivi  e  priorita'

periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei  vincoli   derivanti

dall'appartenenza all'ordinamento comunitario,  al  finanziamento  di

programmi  e  interventi  con  un  impatto  significativo  in  ambito

nazionale  sulla   competitivita'   dell'apparato   produttivo,   con

particolare riguardo alle seguenti finalita':

    a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo  e  innovazione

di rilevanza strategica per  il  rilancio  della  competitivita'  del

sistema produttivo, anche tramite  il  consolidamento  dei  centri  e

delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

    b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo  di

impianti produttivi e il rilancio di aree che versano  in  situazioni

di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite  la  sottoscrizione

di accordi di programma;

    c) la promozione della presenza internazionale  delle  imprese  e

l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in  raccordo  con  le

azioni che  saranno  attivate  dall'ICE  Agenzia  per  la  promozione

all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113

del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma

3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state  individuate

le priorita', le forme e le intensita' massime di  aiuto  concedibili

nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

  Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8  marzo  2013,

che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita  sostenibile

sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro  dello  sviluppo

economico, che individuano, tra l'altro,  l'ammontare  delle  risorse

disponibili, i requisiti di  accesso  dei  soggetti  beneficiari,  le

condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese

ammissibili, la forma e l'intensita' delle  agevolazioni,  nonche'  i

termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i  criteri

di valutazione dei  programmi  o  progetti  e  le  modalita'  per  la

concessione ed erogazione degli aiuti;

  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante

"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";

  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e

integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive

modificazioni  e   integrazioni,   recante   "Disposizioni   per   la

razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,

a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,

n. 59";

  Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  "Norme  per  la

tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese";

  Considerata  l'esigenza  di  favorire,   nell'attuale   congiuntura

economica, la competitivita' dell'intero sistema paese attraverso  un

intervento in grado di suscitare e raccogliere le proposte innovative

provenienti dalle imprese, in particolare  da  quelle  di  piccole  e

medie dimensioni;

  Ritenuto che per il raggiungimento  della  predetta  finalita'  sia

necessario un intervento che contemperi  l'esigenza  di  una  elevata

qualita' delle proposte  con  l'opportunita'  di  rivolgersi  ad  una

platea di imprese non ristretta a specifici settori e/o territori,  e

che tale intervento possa essere coerentemente realizzato mediante la

procedura valutativa a sportello di cui  all'art.  5,  comma  3,  del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

  Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato

nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie

di aiuti compatibili con il  mercato  comune  in  applicazione  degli

articoli 87 e 88 del Trattato CE (Regolamento generale  di  esenzione

per categoria)  e,  in  particolare,  l'art.  31  che  stabilisce  le

condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune  ed  esenti

dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo;

  Visto il decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  in  pari

data, con il quale e' stata attribuita alla sezione del Fondo per  la

crescita sostenibile relativa alla  finalita'  di  cui  all'art.  23,

comma 2, lettera a), del citato decreto-legge  n.  83  del  2012  una

quota delle risorse disponibili  nel  medesimo  Fondo,  pari  a  euro

300.000.000,00 (trecentomilioni), destinata al  finanziamento  di  un

primo intervento per la promozione di progetti di ricerca e  sviluppo

di rilevanza strategica per il sistema produttivo e, in  particolare,

per la  competitivita'  delle  piccole  e  medie  imprese,  aventi  i

requisiti stabiliti nel piu'  volte  citato  decreto  8  marzo  2013,

Titolo II;

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

                             Definizioni

  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti

definizioni:

    a) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;

    b) "Soggetto gestore": una o piu' societa'  o  enti  a  cui  sono

affidati i compiti di cui all'art. 3 del presente decreto;

    c) "Fondo per la crescita sostenibile": il Fondo di cui  all'art.

23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

    d) "Regolamento GBER": il  Regolamento  (CE)  n.  800/2008  della

Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del  9

agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con

il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato

CE (regolamento generale di esenzione  per  categoria)  e  successive

modifiche e integrazioni;

    e) "PMI": le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato

1 del "Regolamento GBER";

    f) "Contratto di rete": il contratto di  cui  all'art.  3,  comma

4-ter, del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con

modificazioni, dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33,  e  successive

modifiche e integrazioni;

    g) "Programma Orizzonte 2020": il Programma quadro di  ricerca  e

innovazione di  cui  alla  Comunicazione  della  Commissione  europea

COM(2011) 808 definitivo del 30 novembre 2011;

    h) "Ricerca industriale": ricerca pianificata o indagini critiche

miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare  per  mettere  a

punto nuovi prodotti, processi o servizi  o  permettere  un  notevole

miglioramento  dei  prodotti,  processi  o  servizi  esistenti.  Essa

comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria

ai fini della ricerca industriale, in particolare per la  validazione

di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;

    i)   "Sviluppo   sperimentale":    acquisizione,    combinazione,

strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita'  esistenti  di

natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo  scopo  di

produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi  o  servizi

nuovi,  modificati  o  migliorati.  Puo'  trattarsi  anche  di  altre

attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione

e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi.

Tali  attivita'  possono  comprendere  l'elaborazione  di   progetti,

disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano destinati  a

uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione

di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti  pilota

destinati  a  esperimenti  tecnologici  e/o  commerciali,  quando  il

prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il  suo

costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a

fini  di  dimostrazione  e  di  convalida.   L'eventuale,   ulteriore

sfruttamento di progetti di dimostrazione  o  di  progetti  pilota  a

scopo commerciale comporta la deduzione dei  redditi  cosi'  generati

dai  costi  ammissibili.  Lo  sviluppo  sperimentale  non   comprende

tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche  apportate

a prodotti, linee di produzione, processi di  fabbricazione,  servizi

esistenti e altre operazioni in corso, anche  quando  tali  modifiche

rappresentino miglioramenti;

    l) "Organismi di ricerca": i soggetti senza scopo di lucro, quali

universita' o istituti di ricerca, indipendentemente dal loro  status

giuridico (costituiti secondo il diritto privato o pubblico) o  fonte

di finanziamento, i)  la  cui  finalita'  principale  consiste  nello

svolgere attivita' di ricerca di base, di ricerca  industriale  o  di

sviluppo  sperimentale  e  nel  diffonderne  i  risultati,   mediante

l'insegnamento, la pubblicazione o il  trasferimento  di  tecnologie,

ii) i cui utili  sono  interamente  reinvestiti  nelle  attivita'  di

ricerca, nella diffusione dei loro risultati  o  nell'insegnamento  e

iii) le cui capacita' di ricerca e i cui risultati prodotti non  sono

accessibili in via preferenziale alle imprese in grado di  esercitare

un'influenza  sugli  stessi  soggetti,  ad  esempio  in  qualita'  di

azionisti o membri.

 

                               Art. 2

               Ambito operativo e risorse disponibili

  1. Il presente decreto disciplina,  ai  sensi  di  quanto  previsto

dall'art. 15 del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo  2013

le procedure per la concessione ed erogazione delle  agevolazioni  in

favore di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica  per

il sistema produttivo e, in particolare, per la competitivita'  delle

piccole e medie imprese. Con successivi decreti sono disciplinate  le

procedure, con piu'  elevata  selettivita',  per  la  concessione  ed

erogazione delle agevolazioni in favore di progetti coerenti  con  le

capacita' finanziarie e le strategie  di  ricerca  e  sviluppo  delle

imprese di maggiori dimensioni.

  2. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  concesse  sulla

base di una procedura  valutativa  con  procedimento  a  "sportello",

secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

  3. Le risorse finanziarie  disponibili  per  la  concessione  delle

agevolazioni  previste  dal  presente  decreto   ammontano   a   euro

300.000.000,00 (trecentomilioni) a valere sulle risorse del Fondo per

la crescita sostenibile.

  4. Una quota pari al 60 per cento delle risorse di cui al  comma  3

e' riservata ai progetti di ricerca e sviluppo proposti dalle  micro,

piccole e medie imprese e dalle reti di imprese, purche' le  predette

imprese rappresentino la maggioranza dei proponenti. Il 25 per  cento

di tale riserva e' destinato alle micro e piccole imprese.

 

                               Art. 3

                          Soggetto gestore

  1.   Gli   adempimenti   tecnici   e   amministrativi   riguardanti

l'istruttoria  delle  domande,   l'erogazione   delle   agevolazioni,

l'esecuzione di monitoraggi, di  ispezioni  e  controlli  di  cui  al

presente decreto, sono affidati a una  o  piu'  societa'  o  enti  in

possesso  dei  necessari  requisiti  tecnici,  organizzativi   e   di

terzieta'  scelti,  sulla  base  di  un'apposita  gara,  secondo   le

modalita' e le procedure di cui  al  decreto  legislativo  12  aprile

2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni.

 

                               Art. 4

                        Soggetti beneficiari

  1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente

decreto i seguenti soggetti:

    a) le imprese che esercitano le attivita' di  cui  all'art.  2195

del codice civile, numeri 1) e 3);

    b)  le  imprese  agro-industriali  che  svolgono  prevalentemente

attivita' industriale;

    c) le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8

agosto 1985, n. 443;

    d) centri di ricerca con personalita' giuridica;

    e) organismi di ricerca, limitatamente ai progetti  congiunti  di

cui al comma 2.

  2. I soggetti di cui al comma 1, fino a un numero massimo  di  tre,

possono presentare progetti anche congiuntamente tra  loro.  In  tali

casi, i progetti devono essere realizzati mediante  il  ricorso  allo

strumento del contratto di rete o  ad  altre  forme  contrattuali  di

collaborazione, quali,  a  titolo  esemplificativo,  il  consorzio  e

l'accordo di partenariato. Il contratto di  rete  o  le  altre  forme

contrattuali di collaborazione devono configurare una  collaborazione

effettiva,  stabile  e  coerente  rispetto  all'articolazione   delle

attivita', espressamente finalizzata alla realizzazione del  progetto

proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:

    a) la suddivisione delle competenze, dei costi e  delle  spese  a

carico di ciascun partecipante;

    b)  la  definizione  degli  aspetti  relativi  alla   proprieta',

all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di  ricerca

e sviluppo;

    c) l'individuazione del soggetto capofila, che agisce in veste di

mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte  dei

medesimi, con atto pubblico o scrittura privata  autenticata,  di  un

mandato collettivo con rappresentanza per tutti  i  rapporti  con  il

Ministero;

    d) una clausola con la quale le parti, nel caso di recesso ovvero

esclusione di uno dei soggetti  partecipanti  ovvero  di  risoluzione

contrattuale, si impegnano alla completa realizzazione  del  progetto

di ricerca e sviluppo, prevedendo una ripartizione delle attivita'  e

dei  relativi  costi  tra  gli  altri  soggetti  e   ricorrendo,   se

necessario, a servizi di consulenza.

  3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di  presentazione  della

domanda, devono possedere i seguenti requisiti:

    a) avere una stabile organizzazione in Italia;

    b) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro  delle

imprese;

    c) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non

essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure

concorsuali;

    d) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria;

    e)  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,

successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,

gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla

Commissione europea;

    f) essere in regola  con  la  restituzione  di  somme  dovute  in

relazione a provvedimenti di  revoca  di  agevolazioni  concesse  dal

Ministero;

    g) non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in

difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento GBER.

  4. Le disposizioni di cui  al  comma  3  si  applicano  anche  agli

Organismi di ricerca, ove compatibili in  ragione  della  loro  forma

giuridica.

 

                               Art. 5

                        Progetti ammissibili

  1. I progetti ammissibili alle  agevolazioni  devono  prevedere  la

realizzazione di attivita'  di  ricerca  industriale  e  di  sviluppo

sperimentale,  finalizzate  alla  realizzazione  di  nuovi  prodotti,

processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti,  processi

o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle  tecnologie  riportate

in allegato al presente decreto.

  2. Ai fini dell'ammissibilita'  alle  agevolazioni  i  progetti  di

ricerca e sviluppo devono:

    a) prevedere spese ammissibili non inferiori  a  euro  800.000,00

(ottocentomila) e non superiori a euro 3.000.000,00 (tremilioni);

    b)  essere  avviati  successivamente  alla  presentazione   della

domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi

dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio del progetto

di ricerca e sviluppo si intende la data del primo  titolo  di  spesa

ammissibile ovvero la data di inizio attivita' del personale interno.

La predetta data di avvio  deve  essere  espressamente  indicata  dal

soggetto beneficiario,  che  e'  tenuto  a  trasmettere  al  Soggetto

gestore specifica dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

entro  trenta  giorni  dalla  data  del  primo  titolo  di  spesa   o

dell'inizio attivita' del personale interno;

    c) avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a  36

mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario,  il  Ministero

puo' concedere una proroga del termine di  ultimazione  del  progetto

non superiore a 12 mesi;

    d) qualora presentati congiuntamente da piu' soggetti,  prevedere

che ciascun proponente sostenga almeno il  10  per  cento  dei  costi

complessivi ammissibili.

 

                               Art. 6

                      Spese e costi ammissibili

  1. Le spese e i costi ammissibili sono quelli relativi a:

    a) il personale dipendente del soggetto proponente, o in rapporto

di  collaborazione  con  contratto  a  progetto,  con  contratto   di

somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico  assegno  di

ricerca, limitatamente a  tecnici,  ricercatori  ed  altro  personale

ausiliario, nella misura in cui sono  impiegati  nelle  attivita'  di

ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del

personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

    b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione,  nella

misura e per il periodo in cui sono utilizzati  per  il  progetto  di

ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo  di  utilizzo  per  il

progetto  degli  strumenti  e  delle   attrezzature   sia   inferiore

all'intera vita utile del bene, sono ammissibili  solo  le  quote  di

ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del

progetto di ricerca e sviluppo;

    c) i servizi di consulenza e gli  altri  servizi  utilizzati  per

l'attivita'   del   progetto   di   ricerca   e   sviluppo,   inclusa

l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati  di  ricerca,

dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata  alle

normali  condizioni  di  mercato  e  che  non  comporti  elementi  di

collusione;

    d) le spese  generali  derivanti  direttamente  dal  progetto  di

ricerca e sviluppo, imputate con calcolo  pro  rata  sulla  base  del

rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e  il  valore

complessivo delle spese del personale dell'impresa. Le predette spese

devono essere calcolate con riferimento ai bilanci di  esercizio  del

periodo di svolgimento del progetto e, comunque, non  possono  essere

imputate in misura superiore al 50  per  cento  delle  spese  per  il

personale di cui alla lettera a);

    e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

 

                               Art. 7

                      Agevolazioni concedibili

  1. Le agevolazioni  sono  concesse,  nei  limiti  delle  intensita'

massime di aiuto stabilite dall'art. 31 e dall'art. 6 del Regolamento

GBER, nella forma del finanziamento  agevolato  per  una  percentuale

nominale delle spese ammissibili complessive articolata, in relazione

alla dimensione di impresa, come segue:

    a) 70 per cento per le imprese di piccola dimensione;

    b) 60 per cento per le imprese di media dimensione;

    c) 50 per cento per le imprese di grande dimensione.

  2. In alternativa a quanto previsto al comma 1, limitatamente  agli

Organismi di ricerca le  agevolazioni  possono  essere  concesse,  su

richiesta  del  soggetto  proponente  e  fatti  salvi  i  vincoli  di

bilancio, nella forma del  contributo  diretto  alla  spesa  per  una

percentuale nominale delle spese ammissibili complessive pari  al  25

per cento.

  3.  Il  finanziamento  agevolato  non  e'  assistito  da  forme  di

garanzia, fermo restando che i  crediti  nascenti  dalla  ripetizione

delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai

sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

  4. Il finanziamento agevolato ha una  durata  massima  di  8  anni,

oltre un periodo di preammortamento della durata massima  di  3  anni

decorrenti  dalla  data  del  decreto  di  concessione.  E'  facolta'

dell'impresa  rinunciare,  in  tutto  o  in  parte,  al  periodo   di

preammortamento. Il  rimborso  del  finanziamento  agevolato  avviene

secondo  un  piano  di  ammortamento  a  rate   semestrali   costanti

posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.  Gli

interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

  5. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al 20 per cento  del

tasso  di  riferimento,  vigente  alla  data  di  concessione   delle

agevolazioni,  fissato  sulla  base   di   quello   stabilito   dalla

Commissione    europea    e    pubblicato    sul    sito     Internet

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates

.html. In ogni caso il tasso agevolato non potra' essere inferiore  a

0,8 per cento.

  6. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione  determinata  ai

sensi del presente  articolo  superi  l'intensita'  massima  prevista

dalla disciplina comunitaria  indicata  al  comma  1,  l'importo  del

finanziamento agevolato  o  del  contributo  diretto  alla  spesa  e'

ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensita'.

  7. L'ammontare  delle  agevolazioni  e'  rideterminato  al  momento

dell'erogazione a saldo e non puo' essere superiore a quanto previsto

nel decreto di concessione.

  8. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di  ricerca  e

sviluppo di cui al presente decreto non  sono  cumulabili  con  altre

agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle

concesse  sulla  base  del  Regolamento  (CE)  n.   1998/2006   della

Commissione del 15  dicembre  2006  relativo  all'applicazione  degli

articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore  ("de

minimis").

 

                               Art. 8

                    Condizioni di utilizzo delle

                   risorse finanziarie comunitarie

  1. Qualora per l'attuazione dell'intervento previsto  dal  presente

decreto vengano rese disponibili risorse  finanziarie  comunitarie  o

cofinanziate dall'Unione europea nell'ambito dei  fondi  strutturali,

tali risorse potranno essere utilizzate nel rispetto delle condizioni

stabilite dai relativi regolamenti comunitari.

  2. In caso di  utilizzo  delle  risorse  di  cui  al  comma  1,  il

Ministero puo' altresi' concedere,  fatto  salvo  il  rispetto  delle

intensita'  massime  di  aiuto  di  cui  all'art.  7,  comma  1,  una

maggiorazione delle agevolazioni nella forma  di  contributo  diretto

alla spesa fino a un massimo del 10 per cento delle spese ammissibili

complessive del progetto.

 

                               Art. 9

         Soglia di ammissibilita' e criteri di valutazione

  1.  Le  domande  di  agevolazioni  sono   ammissibili   alla   fase

istruttoria di valutazione solo qualora  la  capacita'  del  soggetto

beneficiario di rimborsare il finanziamento  agevolato,  da  valutare

sulla base dei dati desumibili dall'ultimo  bilancio  approvato,  sia

tale  da  assicurare   il   rispetto   della   seguente   soglia   di

ammissibilita':

    Cflow  ≥ 0,8 x Fa / N)

  dove:

    "Cflow": indica la somma dei  valori  relativi  al  risultato  di

esercizio (utile/perdita dell'esercizio) e degli ammortamenti;

    "Fa": indica l'importo del finanziamento agevolato determinato ai

sensi dell'art. 7;

    "N":  indica  il  numero   degli   anni   di   ammortamento   del

finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall'impresa in sede

di domanda di agevolazioni.

  2.  Le  domande  di  agevolazioni   che   superano   la   fase   di

ammissibilita' sono valutate,  tramite  l'attribuzione  di  punteggi,

sulla base dei seguenti criteri:

    a) caratteristiche del soggetto proponente e fattibilita' tecnica

del progetto. Tale criterio  e'  valutato  sulla  base  dei  seguenti

elementi:

      1)  capacita'  di  realizzazione  del  progetto  di  ricerca  e

sviluppo con risorse interne, da valutare sulla base delle competenze

e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito  in  cui

il progetto ricade;

      2) qualita' delle collaborazioni, con  particolare  riferimento

agli Organismi di ricerca coinvolti, sia in  qualita'  di  proponenti

che in qualita' di consulenti;

      3)  fattibilita'  tecnica   del   progetto,   con   riferimento

all'adeguatezza delle  risorse  strumentali  e  organizzative  e  con

particolare riguardo alla congruita' e pertinenza dei  costi  e  alla

tempistica prevista;

    b)  sostenibilita'  economico-finanziaria  del   progetto.   Tale

criterio e' valutato sulla base dei seguenti indicatori:

      1) copertura finanziaria delle immobilizzazioni, da determinare

sulla base del rapporto dato dalla somma dei mezzi propri e i  debiti

a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni;

      2) indipendenza finanziaria,  da  determinare  sulla  base  del

rapporto tra i mezzi propri e il totale del passivo;

      3)  incidenza  degli  oneri  finanziari   sul   fatturato,   da

determinare sulla base del rapporto tra gli  oneri  finanziari  e  il

fatturato;

      4) incidenza gestione caratteristica sul fatturato, da valutare

sulla  base  del  rapporto  tra  il  margine  operativo  lordo  e  il

fatturato;

    c) qualita' tecnica del progetto. Tale criterio e' valutato sulla

base dei seguenti elementi:

      1) rilevanza e originalita' dei risultati attesi rispetto  allo

stato dell'arte nazionale e internazionale;

      2) tipologia di innovazione apportata, con una graduazione  del

punteggio in misura crescente, a secondo che si  tratti  di  notevole

miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto,  nuovo

processo o nuovo prodotto;

    d) impatto del progetto. Tale criterio e' valutato sulla base dei

seguenti elementi:

      1)  interesse  industriale  all'esecuzione  del  programma,  in

relazione all'impatto economico dei risultati attesi;

      2) potenzialita' di sviluppo del settore/ambito di  riferimento

e  capacita'  di  generare   ricadute   positive   anche   in   altri

ambiti/settori.

  3. I punteggi massimi e, ove necessario, le soglie minime  relative

ai criteri di cui al comma 2 sono stabiliti con il  provvedimento  di

cui all'art. 10, comma 1.

 

                               Art. 10

                        Procedura di accesso

  1. Il termine di apertura e le modalita' per la presentazione delle

domande di agevolazioni sono definite dal  Ministero  con  successivo

decreto a firma del Direttore generale della Direzione  generale  per

l'incentivazione delle attivita'  imprenditoriali.  Con  il  medesimo

provvedimento sono definiti le condizioni, i punteggi  massimi  e  le

soglie minime per la valutazione delle  domande,  gli  indicatori  di

impatto dell'intervento e i  valori-obiettivo  di  cui  all'art.  25,

comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  le  modalita'  di

presentazione  delle  domande  di  erogazione  e  i  criteri  per  la

determinazione dei costi ammissibili,  nonche'  gli  ulteriori  oneri

informativi a carico delle imprese.

  2. Ciascun soggetto, sia  in  forma  singola  che  congiunta,  puo'

presentare nell'ambito del presente intervento una  sola  domanda  di

accesso alle agevolazioni nell'arco temporale di 365 giorni.

  3.  La  domanda  di  agevolazioni  deve  essere   corredata   della

documentazione indicata nel decreto di cui al comma 1,  tra  cui,  in

particolare, quella concernente:

    a) la scheda tecnica contenente dati e informazioni sul  soggetto

proponente;

    b) il piano di sviluppo del progetto;

    c) il contratto di collaborazione, nel caso di progetto  proposto

congiuntamente da piu' soggetti.

  4. La domanda di agevolazioni e la documentazione di cui al comma 3

devono  essere  presentate  secondo  gli  schemi  che  saranno   resi

disponibili con il provvedimento di cui al comma 1.

  5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto  legislativo  n.  123

del 1998, le imprese hanno diritto alle  agevolazioni  esclusivamente

nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili.  Il  Ministero

comunica tempestivamente, con avviso a firma del  Direttore  generale

della  Direzione  generale  per  l'incentivazione   delle   attivita'

imprenditoriali  da  pubblicare  nella   Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie

disponibili.

 

                               Art. 11

              Istruttoria delle domande di agevolazioni

                  e concessione delle agevolazioni

  1. Il Soggetto gestore procede  all'istruttoria  delle  domande  di

agevolazioni nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.

  2. L'attivita' istruttoria e' diretta in primo luogo alla  verifica

dei requisiti e  delle  condizioni  di  ammissibilita'  previste  dal

presente decreto, quali  il  possesso  dei  requisiti  soggettivi  di

ammissibilita', il rispetto dei  vincoli  relativi  ai  parametri  di

costo e di durata del progetto, il rispetto  delle  modalita'  e  dei

termini individuati con il provvedimento di cui all'art. 10, comma 1,

il superamento della soglia minima  prevista  all'art.  9,  comma  1.

Detta verifica si conclude entro il termine di 30 giorni  dalla  data

di ricezione della domanda di agevolazioni.

  3.  Per  le  domande  ritenute  ammissibili  alla  successiva  fase

istruttoria, il  Soggetto  gestore  procede  allo  svolgimento  delle

attivita' dirette, in particolare, a:

    a) valutare le  caratteristiche  del  soggetto  proponente  e  la

fattibilita' tecnica,  la  sostenibilita'  economico-finanziaria,  la

qualita' tecnica e l'impatto del progetto di ricerca e sviluppo sulla

base dei criteri indicati all'art. 9, comma 2, assegnando agli stessi

un punteggio sulla base  di  quanto  stabilito  nel  decreto  di  cui

all'art. 10, comma 1, e  verificando  il  superamento  o  meno  delle

soglie di ammissibilita' fissate nel medesimo decreto;

    b) valutare la pertinenza e la congruita'  delle  spese  previste

dal progetto di ricerca e sviluppo e determinare il costo complessivo

ammissibile;

    c)  determinare  le  agevolazioni  nelle  forme  e  nelle  misure

previste dal presente decreto e nel rispetto delle intensita' massime

di aiuto indicate all'art. 7;

    d) con riferimento alle imprese di grandi dimensioni,  verificare

l'effetto di incentivazione delle agevolazioni ai sensi  dell'art.  8

del Regolamento GBER.

  4. Nel caso di esito negativo delle attivita' istruttorie di cui ai

commi 2  e  3,  la  domanda  di  agevolazioni  e'  rigettata,  previa

comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.

241 e successive modifiche e  integrazioni  e  secondo  le  modalita'

determinate con il decreto di cui all'art. 10, comma 1.

  5.  Il  Soggetto  gestore  comunica  al  Ministero  le   risultanze

dell'attivita' istruttoria entro  90  giorni  dalla  ricezione  delle

domande, invitando contemporaneamente i soggetti che hanno presentato

domanda in forma congiunta a produrre il mandato conferito  per  atto

pubblico o scrittura privata  autenticata,  ove  non  precedentemente

allegato alla domanda  di  agevolazioni.  Il  predetto  mandato  deve

pervenire al Soggetto gestore e, in copia,  al  Ministero,  entro  15

giorni dal ricevimento della richiesta, pena il rigetto della domanda

di  agevolazioni,  e  costituisce  condizione  per  l'emanazione  del

decreto di concessione di cui al comma 6.

  6. Per le domande la cui attivita' istruttoria si e'  conclusa  con

esito positivo, il Ministero procede entro 30 giorni dal  ricevimento

della documentazione trasmessa dal Soggetto gestore all'adozione  del

decreto di concessione, contenente il piano  degli  investimenti  con

l'indicazione delle spese ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni

concedibili, gli impegni a carico dell'impresa beneficiaria anche  in

ordine  agli  obiettivi,  tempi  e  modalita'  di  realizzazione  del

progetto,  la  restituzione  delle   quote   di   preammortamento   e

ammortamento, nonche' le condizioni di revoca.

 

 

 

                               Art. 12

                    Erogazione delle agevolazioni

  1. Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto  gestore,  sulla  base

delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiari,  in

non piu' di 5 soluzioni, piu' l'ultima a saldo, in relazione a  stati

di avanzamento del progetto.

  2. Ai fini dell'erogazione per stati  di  avanzamento  il  soggetto

beneficiario deve presentare  idonea  documentazione,  relativa  alle

attivita' svolte e alle spese effettivamente sostenute in un  periodo

temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre,  a  partire

dalla data del decreto di concessione ovvero,  nel  caso  in  cui  il

progetto sia avviato successivamente al  decreto  di  concessione,  a

partire dalla data di effettivo avvio delle attivita'.

  3. La prima erogazione puo' riguardare spese  sostenute  fino  alla

data del decreto  di  concessione,  indipendentemente  dalla  cadenza

semestrale. Limitatamente ai progetti proposti dalle piccole e  medie

imprese, la  prima  erogazione  puo'  essere  disposta  a  titolo  di

anticipazione nel limite massimo del 25 per cento  del  totale  delle

agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione  bancaria

o polizza assicurativa. Al fine di  garantire  le  somme  erogate  in

anticipazione, il Ministero  puo'  procedere  all'istituzione  di  un

apposito strumento di garanzia, mediante la trattenuta di  una  quota

non superiore al 2 per cento dell'ammontare delle risorse finanziarie

di cui all'art. 2, comma 3.  Le  imprese  che,  in  alternativa  alla

presentazione delle citate garanzie, intendono avvalersi del predetto

strumento sono tenute  a  contribuire  con  una  quota  proporzionale

all'anticipazione richiesta, nella  misura  che  sara'  definita  dal

decreto di cui all'art. 10, comma 1.

  4. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a  stato  di

avanzamento  lavori  non  puo'  superare  il  90  per   cento   delle

agevolazioni  concesse.   Il   residuo   10   per   cento,   detratto

dall'erogazione relativa  all'ultimo  stato  di  avanzamento  e,  ove

necessario, da quella precedente, viene erogato a  saldo,  una  volta

effettuati gli accertamenti previsti dall'art. 14.

  5. Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario

trasmette al Soggetto gestore, entro 3 mesi dalla data di ultimazione

del   progetto,   un   rapporto   tecnico   finale   concernente   il

raggiungimento degli obiettivi  e  la  documentazione  relativa  alle

spese complessive sostenute.

  6. Le erogazioni sono disposte  entro  60  giorni  dalla  ricezione

dello stato di avanzamento e  della  relativa  documentazione,  fatta

salva l'erogazione a saldo che e' disposta entro 6 mesi dalla data di

ricezione della documentazione finale di spesa.

  7. Il Ministero trasferisce periodicamente al Soggetto  gestore  le

somme necessarie per le erogazioni di cui al presente articolo, sulla

base del relativo fabbisogno.

  8. Gli schemi per le richieste di erogazione nonche' i criteri  per

la determinazione dei costi ammissibili saranno resi disponibili  con

il decreto di cui all'art. 10, comma 1.

  9. Entro  60  giorni  dalla  ricezione  di  ciascuna  richiesta  di

erogazione, il Soggetto gestore provvede a:

    a) verificare, dall'esame della documentazione tecnica prevista a

corredo della domanda, il corretto andamento delle attivita';

    b) verificare la pertinenza e la congruita' della  documentazione

di spesa presentata;

    c)  verificare   la   regolarita'   contributiva   del   soggetto

beneficiario;

    d) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola  con  il

rimborso  delle  rate  relative  ad  eventuali  altri   finanziamenti

ottenuti a valere sul  fondo  di  cui  all'art.  14  della  legge  17

febbraio 1982, n. 46;

    e) calcolare le agevolazioni spettanti;

    f) effettuare una verifica intermedia in loco  volta  a  valutare

l'andamento delle attivita' e le  prospettive  di  realizzazione  del

progetto;

    g) effettuare, con riferimento all'ultimo stato  di  avanzamento,

una verifica in loco volta ad accertare l'effettiva realizzazione del

progetto di ricerca e sviluppo  e  la  pertinenza  e  congruita'  dei

relativi costi;

    h) erogare le quote di agevolazioni, come  determinate  ai  sensi

del presente articolo.

 

                               Art. 13

                             Variazioni

  1. Le variazioni ai progetti di ricerca e  sviluppo  devono  essere

tempestivamente comunicate al Soggetto gestore  con  una  argomentata

relazione corredata da idonea documentazione.

  2.  Relativamente  alle   variazioni   conseguenti   a   operazioni

societarie o a cessioni, a qualsiasi titolo,  dell'attivita',  ovvero

relative agli obiettivi  del  progetto  di  ricerca  e  sviluppo,  il

Soggetto gestore procede nel termine di  30  giorni  dal  ricevimento

della  comunicazione  di  variazione  alle  opportune   verifiche   e

valutazioni, nonche' alle conseguenti proposte al Ministero  al  fine

dell'espressione da parte di quest'ultimo dell'eventuale assenso.

  3. Fino a quando le proposte di variazione di cui al  comma  2  non

siano state assentite dal Ministero,  il  Soggetto  gestore  sospende

l'erogazione delle agevolazioni.

  4. Tutte le altre variazioni, compresa l'eventuale  modifica  della

tempistica di realizzazione, sono valutate dal Soggetto gestore  che,

in caso di approvazione, informa  entro  30  giorni  dal  ricevimento

della comunicazione di  variazione  il  soggetto  beneficiario  e  il

Ministero,   procedendo   alla   regolare   prosecuzione    dell'iter

agevolativo.

 

                               Art. 14

                  Accertamenti sulla realizzazione

                 dei progetti, controlli e ispezioni

  1. Il Ministero dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione di

ciascun progetto, ai quali continuano ad applicarsi  le  disposizioni

di cui alla direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio

2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

n. 212 del 10 settembre 2008.

  2. In ogni fase del  procedimento  il  Ministero  puo'  effettuare,

anche per il tramite del  Soggetto  gestore,  controlli  e  ispezioni

sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le  condizioni  per

la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche'  lo  stato

di attuazione degli interventi finanziati.

 

                               Art. 15

                               Revoche

  1. Le  agevolazioni  sono  revocate,  in  tutto  o  in  parte,  con

provvedimento del Ministero, adottato sulla base  delle  verifiche  e

delle valutazioni effettuate dal Soggetto gestore, in caso di:

    a)  verifica  dell'assenza   di   uno   o   piu'   requisiti   di

ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare  per

fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

    b) fallimento  del  soggetto  beneficiario  ovvero  apertura  nei

confronti del medesimo di altra procedura  concorsuale,  fatto  salvo

quanto previsto al comma 5 del presente articolo;

    c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;

    d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti  dal  progetto

di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi  di  forza  maggiore,  caso

fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;

    e) mancato avvio del progetto nei termini  indicati  all'art.  5,

comma 2, lettera b);

    f) mancata presentazione del primo stato  di  avanzamento  lavori

entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione;

    g) mancato rispetto dei termini  massimi  previsti  dall'art.  5,

comma 2, lettera c), per la realizzazione del progetto;

    h) mancata trasmissione  della  documentazione  finale  di  spesa

entro 3 mesi dalla conclusione del progetto;

    i)  mancata  restituzione  protratta  per  oltre  un  anno  degli

interessi di  preammortamento  ovvero  delle  rate  di  finanziamento

concesso;

    l) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione.

  2. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere a),

b), c), d), e) e f), la revoca delle agevolazioni e' totale; in  tali

casi il soggetto beneficiario  non  ha  diritto  alle  quote  residue

ancora da erogare  e  deve  restituire  il  beneficio  gia'  erogato,

maggiorato  degli  interessi  di  legge  e,  ove   ne   ricorrano   i

presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.

9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

  3. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere  g)

e h), la revoca delle agevolazioni  e'  parziale;  in  tali  casi  e'

riconosciuta esclusivamente la quota parte di  agevolazioni  relativa

alle attivita' effettivamente realizzate,  qualora  si  configuri  il

raggiungimento di obiettivi parziali significativi.

  4. Con riferimento al caso di revoca di cui al comma 1, lettera i),

la revoca e' commisurata alla quota di  finanziamento  agevolato  non

restituita.

  5. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario  di

una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Ministero valuta

la compatibilita' della procedura medesima con  la  prosecuzione  del

progetto  di  ricerca  e  sviluppo  interessato  dalle  agevolazioni,

concedendo, ove necessario, una proroga  aggiuntiva  del  termine  di

realizzazione del progetto  non  superiore  a  2  anni.  A  tal  fine

l'istanza,  corredata  di   argomentata   relazione   e   di   idonea

documentazione, e' presentata al Ministero e comunicata  al  Soggetto

gestore, che  verifica  la  documentazione  prodotta  e  sospende  le

erogazioni fino alla determinazione  del  Ministero  in  ordine  alla

revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione  del  progetto  di

ricerca e sviluppo.

 

                               Art. 16

                     Monitoraggio e valutazione

  1.  Il  Ministero  attua  il  monitoraggio  e  la  valutazione  dei

risultati dei progetti di ricerca e sviluppo e  dell'efficacia  degli

interventi di cui al presente decreto, anche in termini  di  ricaduta

economica, finanziaria e occupazionale, sulla base dei criteri di cui

all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

  2. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012

e dell'art. 15, comma 7, del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo

economico 8 marzo 2013 i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono

tenuti a trasmettere al Soggetto gestore la documentazione  utile  al

monitoraggio delle iniziative. I contenuti, le modalita' e i  termini

di trasmissione delle relative informazioni sono indicati nel decreto

di cui all'art. 10, comma 1.

  3. Il decreto di cui all'art. 10, comma 1, determina gli indicatori

e  i  valori-obiettivo  previsti   dall'art.   25,   comma   4,   del

decreto-legge n. 83 del 2012 e dall'art. 3, comma 3, del decreto  del

Ministro  dello  sviluppo  economico  8   marzo   2013   nonche'   le

informazioni che il soggetto beneficiario deve fornire in merito agli

stessi.

  4. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali

relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente  decreto,

comprendenti,  in  particolare,  gli  elenchi  dei  beneficiari  e  i

relativi settori di attivita' economica,  gli  importi  concessi  per

ciascun beneficiario e le corrispondenti intensita' di aiuto.

  5. I soggetti beneficiari sono tenuti a:

    a) corrispondere a tutte le richieste  di  informazioni,  dati  e

rapporti tecnici  periodici  disposte  dal  Soggetto  gestore  e  dal

Ministero;

    b) acconsentire e favorire lo svolgimento di  tutti  i  controlli

disposti dal Ministero,  nonche'  da  competenti  organismi  statali,

dalla Commissione europea  e  da  altri  organi  dell'Unione  europea

competenti in materia, anche mediante ispezioni  e  sopralluoghi,  al

fine di verificare lo stato di  avanzamento  delle  iniziative  e  le

condizioni per il mantenimento delle agevolazioni;

    c) aderire a tutte le forme  di  pubblicizzazione  del  programma

agevolato, con le modalita' allo scopo individuate dal Ministero.

  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

    Roma, 20 giugno 2013

 

                                                Il Ministro: Zanonato

 

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2013

Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 8, foglio n. 287

 

 

                                                       Allegato      

                                                (Articolo 5, comma 1)

 

                       ELENCO DELLE TECNOLOGIE

 

 

  1. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

 

  1.1. Tecnologie connesse  ad  nuova  generazione  di  componenti  e

sistemi (ingegneria dei componenti e  sistemi  integrati  avanzati  e

intelligenti).

  1.2. Tecnologie connesse all'elaborazione di  prossima  generazione

(sistemi e tecnologie informatiche avanzate).

  1.3. Tecnologie connesse  con  l'internet  del  futuro  relative  a

infrastrutture, tecnologie e servizi.

  1.4. Tecnologie di contenuto e gestione dell'informazione (TIC  per

i contenuti e la creativita' digitali).

  1.5. Interfacce avanzate e robot (robotica e locali intelligenti).

  1.6.    Tecnologie    relative    alla    microelettronica,    alla

nanoelettronica e alla fotonica.

 

 

  2. Nanotecnologie

 

  2.1  Nanomateriali,  nanodispositivi  e  nanosistemi  di   prossima

generazione.

  2.2  Strumenti  e  piattaforme  scientifici  convalidati   per   la

valutazione e gestione dei rischi lungo tutto il ciclo  di  vita  dei

nanomateriali e dei nanosistemi.

  2.3 Sviluppo della dimensione sociale delle nanotecnologie.

  2.4 Sintesi e fabbricazione efficaci dei  nanomateriali,  dei  loro

componenti e dei loro sistemi.

  2.5 Tecnologie di supporto  per  lo  sviluppo  e  l'immissione  sul

mercato  di  nanomateriali  e  nanosistemi  complessi  (ad   esempio:

caratterizzazione e manipolazione della materia su scala nanometrica,

la modellizzazione,  la  progettazione  su  computer  e  l'ingegneria

avanzata a livello atomico).

 

 

  3. Materiali avanzati

 

  3.1 Tecnologie connesse ai materiali funzionali, multifunzionali  e

strutturali  (ad   esempio:   materiali   autoriparabili,   materiali

biocompatibili).

  3.2 Sviluppo e trasformazione dei materiali, al  fine  favorire  un

ampliamento di scala efficiente e sostenibile volto a  consentire  la

produzione industriale dei futuri prodotti.

  3.3  Tecnologie  di  gestione  dei  componenti  dei  materiali  (ad

esempio: tecniche e  sistemi  nuovi  e  innovativi  nel  sistema  del

montaggio,  dell'adesione,  della   separazione,   dell'assemblaggio,

dell'autoassemblaggio e del disassemblaggio  della  decomposizione  e

dello smantellamento).

  3.4 Tecnologie connesse ai materiali per un'industria  sostenibile,

in grado di facilitare la produzione a basse emissioni  di  carbonio,

il risparmio energetico, nonche' l'intensificazione dei processi,  il

riciclaggio, il disinquinamento e l'utilizzo dei materiali ad elevato

valore aggiunto provenienti dai residui e dalla ricostruzione.

  3.5 Tecnologie connesse ai materiali per le industrie creative,  in

grado  di  favorire  nuove  opportunita'  commerciali,   inclusa   la

conservazione dei materiali con valore storico o culturale.

  3.6 Metrologia, caratterizzazione, normalizzazione e  controllo  di

qualita' (ad  esempio:  tecnologie  quali  la  caratterizzazione,  la

valutazione non distruttiva e la modellizzazione di  tipo  predittivo

delle prestazioni in grado di consentire progressi  nella  scienza  e

nell'ingegneria dei materiali).

  3.7  Tecnologie   connesse   all'ottimizzazione   dell'impiego   di

materiali, in grado di favorire utilizzi alternativi dei materiali  e

strategie aziendali innovative.

 

 

  4. Biotecnologie

 

  4.1 Biotecnologie d'avanguardia (ad esempio: la biologia sintetica,

la bioinformatica e la biologia dei sistemi).

  4.2  Tecnologie  connesse  a  processi  industriali  basati   sulla

biotecnologia (ad  esempio:  chimica,  salute,  industria  mineraria,

energia, pasta e carta,  tessile,  amido,  trasformazione  alimentare

nonche' della sua dimensione ambientale).

  4.3 Tecnologie di piattaforma innovative e competitive (ad esempio:

genomica, metagenomica, proteomica, strumenti molecolari, in grado di

rafforzare la leadership e il vantaggio competitivo in un'ampia gamma

di settori economici).

 

 

  5. Fabbricazione e trasformazione avanzate

 

  5.1. Tecnologie per le fabbriche del futuro, in grado  di  favorire

incrementi di produttivita' accompagnati da un  minore  utilizzo  dei

materiali e dell'energia, da un minore inquinamento e da  una  minore

produzione di rifiuti.

  5.2.  Tecnologie  per  edifici  efficienti  sul  piano  energetico,

tecnologie di costruzione sostenibili in grado di favorire un maggior

utilizzo  di  sistemi  e  materiali  efficienti  sotto   il   profilo

energetico negli edifici nuovi, rinnovati e ristrutturati.

  5.3. Tecnologie sostenibili e a  basse  emissioni  di  carbonio  in

processi industriali a elevata intensita'  energetica,  in  grado  di

favorire la competitivita', il  miglioramento  dell'efficienza  delle

risorse e dell'energia, la riduzione  dell'impatto  ambientale  delle

industrie di trasformazione  ad  elevata  intensita'  energetica  (ad

esempio: l'industria chimica, della  cellulosa  e  della  carta,  del

vetro, dei metalli non ferrosi e dell'acciaio).

 

 

  6. Spazio

 

  6.1. Tecnologie spaziali in grado  di  favorire  la  competitivita'

europea, la non dipendenza e l'innovazione  del  settore  spaziale  e

tecnologie connesse all'innovazione di terra con base spaziale,  come

ad esempio l'utilizzo dei sistemi di telerilevamento e  dei  dati  di

navigazione.

  6.2. Tecnologie spaziali avanzate e  concetti  operativi  dall'idea

alla dimostrazione nello spazio (ad  esempio:  la  navigazione  e  il

telerilevamento, la protezione dei dispositivi  spaziali  da  minacce

quali detriti spaziali ed eruzioni solari).

  6.3. Tecnologie in grado di favorire l'utilizzo dei dati  spaziali,

inerenti il trattamento, la convalida e la standardizzazione dei dati

provenienti dai satelliti.

 

 

  7.  Tecnologie  volte  a  realizzare  i  seguenti  obiettivi  della

priorita' "Sfide per la societa'" prevista  dal  Programma  Orizzonte

2020

 

  7.1 Migliorare la salute e il benessere della popolazione.

  7.2 Migliorare la sicurezza e la qualita' dei prodotti alimentari e

favorire lo sviluppo di bioindustrie sostenibili e competitive.

  7.3  Realizzare  la  transizione  verso   un   sistema   energetico

affidabile, sostenibile e competitivo.

  7.4 Realizzare un sistema di trasporti  intelligenti,  ecologici  e

integrati.

  7.5  Consentire  la  transizione  verso  un'economia  verde  grazie

all'innovazione ecocompatibile.

 

FINE TESTO