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Roma, 15 settembre
2014
Circolare n. 163/2014
Oggetto: Finanziamenti
– Incentivi
per Progetti di Ricerca e Sviluppo – Click-day del 30
settembre - D.M. 25.7.2014, su G.U. n. 179 del 4.8.2014 e D.M. 20.6.2013, su G.U.
n. 228 del 28.9.2013.
Il 30 settembre prossimo si apre il
termine per la presentazione delle domande per accedere ai finanziamenti
agevolati per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo. Lo
stanziamento complessivo dell’intervento è di 300 milioni di euro a valere sul Fondo per la crescita sostenibile (di
cui alla legge n. 134/2012).
La misura è gestita
dal Ministero dello Sviluppo Economico. Di seguito se ne evidenziano gli
aspetti principali.
Soggetti
beneficiari
– Possono partecipare al bando le imprese di qualsiasi dimensione. I progetti
possono essere presentati dalle imprese sia singolarmente sia in forma
congiunta mediante contratto di rete o altre forme di collaborazione (fino ad
un massimo di tre soggetti).
Progetti
ammissibili
– Sono finanziabili i progetti che prevedono la realizzazione di nuovi processi
o servizi tramite lo sviluppo di tecnologie, tra cui tecnologie
dell’informazione e della comunicazione e sistemi di trasporti intelligenti. I
progetti devono prevedere un ammontare complessivo di spese ammissibili
compreso tra 800 mila e 3 milioni di euro e devono avere una durata compresa
tra i 18 mesi ed i 36 mesi (prorogabile di ulteriori 12 mesi).
Agevolazioni
concedibili
– Le agevolazioni sono concesse sotto forma di finanziamento agevolato per una
percentuale delle spese ammissibili in base alla dimensione dell’azienda (70%
per le piccole imprese, 60% per le medie e 50% per le grandi). Il finanziamento
ha una durata massima di 8 anni (oltre ad un periodo facoltativo di
preammortamento di 3 anni) e deve essere rimborsato con rate semestrali
costanti. Il tasso agevolato è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla
data di concessione delle agevolazioni.
Spese ammissibili – Rientrano tra le
spese ammissibili quelle relative al personale dell’impresa (tecnici,
ricercatori e ausiliari impiegati nel progetto), agli strumenti e attrezzature
di nuova fabbricazione utilizzati per il progetto, ai servizi di consulenza, alle
spese generali derivanti direttamente dal progetto e ai materiali utilizzati
per lo svolgimento del progetto.
Presentazione delle
domande –
Le domande con la relativa documentazione devono essere presentate in via
esclusivamente telematica al Ministero dello Sviluppo economico utilizzando la
procedura di compilazione guidata di cui alla sezione “Progetti di R&S negli ambiti tecnologici di Horizon
2020” disponibile sul sito dello stesso Ministero (www.mise.gov.it). Già dal 22
settembre prossimo sarà possibile procedere alla fase di compilazione della
domanda. Terminata la disponibilità finanziaria il Ministero, con apposito
provvedimento, darà comunicazione della chiusura dello sportello per la
presentazione delle domande.
Istruttoria – Le domande saranno
esaminate da un soggetto gestore sulla base dell’ordine cronologico di
presentazione e saranno inserite in una graduatoria stilata in base a criteri
predefiniti dal Ministero.
Daniela Dringoli |
Allegati
due |
Responsabile di
Area |
D/d |
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© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla Confetra. |
DECRETO 25 luglio 2014
Termini e modalita' di presentazione delle domande per l'accesso alle
agevolazioni del Fondo per
la crescita sostenibile
a favore di
progetti di ricerca
industriale e di sviluppo
sperimentale negli
ambiti tecnologici
individuati dal programma
«Horizon
2020».
IL DIRETTORE GENERALE
per gli incentivi alle
imprese
Visto il decreto del
Ministro dello sviluppo
economico 8 marzo
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana
del 16 maggio 2013, n. 113, recante l'individuazione delle priorita',
delle forme e
delle intensita' massime
di aiuto concedibili
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi
dell'art.
23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
Visto il decreto del
Ministro dello sviluppo economico 20
giugno
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana
del 28 settembre 2013, n. 228, recante l'intervento del Fondo
per la
crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo
negli
ambiti tecnologici
identificati dal Programma
quadro comunitario
"Orizzonte
2020", come modificato
e integrato dal
decreto del
Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2013, pubblicato
nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio
2014, n.
25;
Visto, in particolare,
l'art. 10, comma 1, del predetto decreto
20
giugno 2013, che prevede che il termine di apertura e
le modalita'
per la presentazione delle domande di agevolazioni sono
definite dal
Ministero dello sviluppo economico con successivo decreto a
firma del
Direttore generale per
l'incentivazione delle attivita'
imprenditoriali;
Visto che lo stesso art.
10, comma 1, prevede che con il predetto
decreto direttoriale sono definiti le condizioni, i
punteggi massimi
e le soglie minime per la valutazione delle domande, gli
indicatori
di impatto dell'intervento e i valori-obiettivo di cui all'art.
25,
comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2012,
le modalita' di
presentazione delle domande
di erogazione e
i criteri per la
determinazione dei costi ammissibili, nonche' gli
ulteriori oneri
informativi a carico delle imprese;
Visto, altresi', l'art. 3 del medesimo decreto 20 giugno
2013, che
prevede che gli
adempimenti tecnici e
amministrativi riguardanti
l'istruttoria delle domande, l'erogazione
delle agevolazioni,
l'esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli sono
affidati a
una o piu' societa' o
enti in possesso
dei necessari requisiti
tecnici,
organizzativi e di terzieta'
scelti, sulla base
di
un'apposita gara, secondo le modalita' e
le procedure di
cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni
e integrazioni;
Visto il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123
e successive
modificazioni e integrazioni, recante
"Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle
imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997,
n. 59";
Decreta:
Art. 1
Modalita' e
termini per la
presentazione delle domande
di
agevolazione
1. Ai fini dell'accesso
alle agevolazioni finanziarie previste
dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno
2013 di
cui
alle premesse (nel
seguito decreto), i
soggetti proponenti sono
tenuti a presentare, secondo le modalita'
e nei termini indicati al
comma 2, la seguente documentazione:
a) nel caso in cui il
progetto di ricerca e sviluppo sia proposto
da un unico soggetto proponente:
1) domanda
di agevolazione, contenente
le informazioni
riportate nello schema di cui all'allegato n. 1;
2) scheda tecnica,
contenente le informazioni
riportate nello
schema di cui all'allegato n. 2;
3) piano di sviluppo,
contenente le informazioni
riportate
nello schema di cui all'allegato n. 3;
4) dichiarazione
sostitutiva d'atto notorio concernente i
dati
contabili utili per il calcolo della capacita' di
rimborso di cui
all'art. 9, comma 1, del
decreto e degli
indicatori relativi al
criterio di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), del
decreto stesso,
contenente le informazioni riportate nello schema di cui
all'allegato
n. 4. I dati riportati nella
dichiarazione devono essere
relativi
agli ultimi due esercizi chiusi
alla data di
presentazione della
domanda di
agevolazione per i
quali il soggetto
proponente ha
approvato e depositato
il bilancio, ovvero,
per le imprese
individuali e le societa' di
persone, ha presentato
le relative
dichiarazioni dei redditi. Nel caso in cui il soggetto
proponente sia
costituito da meno
di due esercizi,
i dati riportati
nella
dichiarazione sono relativi solo all'ultimo esercizio per il
quale e'
stato approvato e
depositato il bilancio
ovvero presentata la
dichiarazione dei redditi.
La dichiarazione sostitutiva
d'atto
notorio deve essere resa
dal legale rappresentante dell'impresa
proponente e controfirmata
dal presidente del collegio sindacale
ovvero, nel caso in cui tale organo sociale non sia
presente, da un
professionista iscritto nell'albo dei revisori legali,
dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello
dei
consulenti del lavoro,
ovvero dal responsabile
del centro di
assistenza fiscale;
b) nel caso in cui il
progetto di ricerca e sviluppo sia proposto
congiuntamente da piu' soggetti
proponenti:
1) domanda
di agevolazione, contenente
le informazioni
riportate nello schema di cui all'allegato n.
5, sottoscritta dal
legale rappresentante del soggetto capofila o da un suo
procuratore
speciale;
2) scheda
tecnica, per ciascuno
dei soggetti proponenti,
contenente le informazioni riportate nello schema di cui
all'allegato
n. 2;
3) piano di sviluppo,
contenente le informazioni
riportate
nello schema di cui all'allegato n. 3;
4) dichiarazione
sostitutiva d'atto notorio concernente i
dati
contabili utili per il calcolo della capacita' di
rimborso di cui
all'art. 9, comma 1, del
decreto e degli
indicatori relativi al
criterio di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), del
decreto stesso,
contenente le informazioni riportate nello schema di cui
all'allegato
n. 4. Tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno
dei soggetti
proponenti con esclusione degli organismi di ricerca che
richiedano
le agevolazioni
nella forma del
contributo alla spesa.
I dati
riportati nella dichiarazione devono essere relativi agli ultimi due
esercizi chiusi alla
data di presentazione
della domanda di
agevolazione per i
quali il soggetto
proponente ha approvato
e
depositato il bilancio, ovvero,
per le imprese
individuali e le
societa' di persone,
ha presentato le
relative dichiarazioni dei
redditi. Nel caso in cui il soggetto proponente
sia costituito da
meno di due esercizi,
i dati riportati
nella dichiarazione sono
relatitivi solo
all'ultimo esercizio per il quale e' stato approvato
e depositato il
bilancio ovvero presentata
la dichiarazione dei
redditi. La dichiarazione sostitutiva d'atto notorio deve essere
resa
dal legale rappresentante dell'impresa proponente e
controfirmata dal
presidente del collegio sindacale ovvero, nel caso in cui tale
organo
sociale non sia presente, da un professionista iscritto
nell'albo dei
revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri
e periti
commerciali o in quello
dei consulenti del
lavoro, ovvero dal
responsabile del centro di assistenza fiscale;
5) dichiarazione
sostitutiva d'atto notorio di
ciascuno dei
partecipanti relativa ai requisiti di accesso previsti
dall'art. 4
del decreto, contenente le informazioni riportate nello schema
di cui
all'allegato n. 6 ovvero, per gli organismi di ricerca,
nello schema
di cui all'allegato n. 7;
6) copia del
contratto di rete o
di un'altra tipologia
di
contratto volta a definire una collaborazione effettiva,
stabile e
coerente tra i soggetti proponenti, definito in conformita' a quanto
previsto dall'art. 4 del decreto.
2. La domanda di
agevolazioni e la documentazione indicata al comma
1 devono essere redatte e presentate in via esclusivamente
telematica
a partire dalle ore 10.00
del 30 settembre 2014, pena l'invalidita',
utilizzando la procedura di compilazione guidata di cui
alla sezione
"Progetti di R & S negli ambiti tecnologici di Horizon 2020" del sito
internet del Ministero
dello sviluppo economico
(nel seguito
Ministero), www.mise.gov.it.
3. Le attivita' inerenti
alla predisposizione della
domanda di
agevolazioni e della documentazione da allegare alla stessa
possono
essere svolte dai soggetti proponenti anche prima dell'apertura
del
termine di presentazione delle domande di cui al comma 2. A
tal fine
la procedura di compilazione guidata e' resa
disponibile nel sito
internet del Ministero a partire dal 22 settembre 2014.
Art. 2
Chiusura dello
sportello e accesso
delle domande alla
fase
istruttoria
1. Le
imprese, ai sensi
dell'art. 2, comma
3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno diritto
alle agevolazioni
esclusivamente nei limiti
delle disponibilita' finanziarie
individuate, sulla base dell'ammontare complessivo disponibile
di cui
all'art. 2, comma 3, del decreto, tenendo conto di un accantonamento
pari al 2 per cento delle stesse risorse per
la definizione dello
strumento di garanzia
delle anticipazioni previsto
dall'art. 12,
comma 3, del decreto.
2. La chiusura dello
sportello per la presentazione
delle domande
e' disposta
con provvedimento del
Direttore generale per
gli
incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana e nel sito internet del
Ministero. Le domande
presentate nelle more della chiusura dello sportello che
non trovano
copertura finanziaria si considerano decadute.
3. Le domande di
agevolazione accedono alla fase istruttoria
sulla
base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le
domande
presentate nello
stesso giorno sono,
pertanto, considerate come
pervenute nello
stesso istante indipendentemente dall'ora
e dal
minuto di presentazione.
4. Nel caso in cui le risorse
finanziarie residue non
consentano
l'accoglimento
integrale delle domande
presentate nello stesso
giorno, le predette domande sono ammesse all'istruttoria in base
alla
posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria
di merito
fino a esaurimento, anche in
considerazione delle riserve
di cui
all'art. 2, comma 4, del decreto, delle stesse risorse
finanziarie.
La graduatoria e' formata dal Ministero
in ordine decrescente
in
relazione al punteggio relativo al criterio di cui all'art.
3, comma
7, lettera b), del presente decreto, definito, secondo le modalita'
indicate nei commi 9 e 10 dello stesso articolo,
utilizzando i dati
cosi' come
esposti dai soggetti
proponenti nella dichiarazione
sostitutiva d'atto notorio di cui all'allegato n. 4. In
ogni caso,
non sono ammessi all'istruttoria
i progetti che
non superano la
soglia minima
prevista in relazione
al predetto criterio
nella
tabella riportata nell'allegato n. 8. In caso di parita' di punteggio
tra piu' programmi,
prevale il programma
con il minor
costo
presentato.
5. Ai fini dell'accesso
dei progetti di ricerca e
sviluppo alle
riserve di cui all'art. 2, comma 4, del decreto, l'eventuale
presenza
di organismi di
ricerca non influisce
sulla verifica
dell'appartenenza della maggioranza delle
imprese proponenti alla
categoria di imprese a cui sono destinate le medesime riserve.
Art. 3
Condizioni, punteggi e
soglie minime per la valutazione delle domande
1. L'attivita'
istruttoria di cui all'art. 11 del decreto e' svolta
dal soggetto gestore sulla base della documentazione allegata
alla
domanda presentata dal soggetto proponente, fatta salva la facolta'
del soggetto gestore di richiedere, su aspetti specifici del
progetto
proposto, integrazioni e chiarimenti. Tale attivita' istruttoria
e'
articolata nelle seguenti fasi:
a) verifica della
completezza della documentazione presentata,
dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita';
b) valutazione
della domanda sulla
base dei criteri
di cui
all'art. 9, comma 2, del
decreto e svolgimento
delle ulteriori
attivita' previste
dall'art. 11, comma 3, del decreto.
2. Nell'ambito dell'attivita' di cui al comma 1,
lettera a), il
soggetto gestore, oltre a
riscontrare la completezza
di tutti i
documenti di cui all'art.
1, comma 1,
procede a verificare
i
requisiti soggettivi
di ammissibilita', il
rispetto dei vincoli
relativi ai parametri di costo,
secondo le modalita' indicate
al
comma 3, e di durata del progetto, il rispetto delle modalita' e dei
termini di presentazione delle domande nonche'
il superamento della
soglia minima prevista
in relazione alla capacita' del soggetto
proponente di rimborsare il finanziamento agevolato, secondo
quanto
indicato ai commi 4, 5 e 6.
3. Ai fini della
verifica dei limiti di costo del progetto previsti
dall'art. 5, comma 2, lettera a), del
decreto, e' effettuata
una
valutazione sulla base dei
costi ammissibili esposti
in sede di
domanda dal soggetto proponente. Per costi ammissibili si
intendono i
costi rientranti nelle
categorie di spesa
ammissibili alle
agevolazioni ai
sensi del decreto,
come determinati, a
seguito
dell'applicazione delle percentuali di
imputazione, da parte
del
soggetto proponente in
sede di domanda,
senza considerare la
congruita' e la
pertinenza delle singole voci di spesa.
4. La capacita' di rimborso di cui all'art. 9, comma 1, del
decreto
e' accertata,
sulla base dei dati
relativi all'ultimo esercizio,
individuati ai sensi del comma 8, verificando la seguente
relazione:
Cflow ≥ 0,8 x (CFa / N)
dove:
a) "Cflow": indica la somma dei valori relativi al risultato
di
esercizio e agli
ammortamenti, determinati, con
riferimento allo
schema di conto economico di cui all'art. 2425
del codice civile,
come segue
1) il valore
relativo al risultato di esercizio e' quello della
voce "risultato prima delle imposte";
2) il valore degli
ammortamenti e' dato dalla somma delle voci
di cui alla sezione
B, punto 10,
lettera A (ammortamento
delle
immobilizzazioni immateriali) e alla sezione B, punto 10, lettera
B
(ammortamento delle immobilizzazioni materiali);
b) "CFa": indica
l'importo del finanziamento
agevolato da
restituire determinato ai sensi dell'art. 7 del decreto
sulla base
dei costi presentati dal soggetto proponente;
c) "N": indica
il numero degli
anni di ammortamento
del
finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall'impresa in
sede
di domanda di
agevolazioni. A tal
fine si ricorda
che il
finanziamento agevolato deve essere rimborsato in un
periodo della
durata massima di 8 anni.
5. Nel caso di progetti
congiunti la verifica di cui al
comma 4
relativa alla capacita' di rimborso e' accertata per
ciascuno dei
soggetti proponenti con
riferimento al finanziamento agevolato
corrispondente all'ammontare dei
costi presentati a
carico dello
stesso soggetto proponente.
6. Qualora il valore del
Cflow sia inferiore alla soglia di cui al
comma 4, anche per uno solo dei
soggetti proponenti, nel
caso di
progetti congiunti,
il progetto non e' ammesso alla
successiva
attivita' istruttoria.
7. Per le attivita' di cui al comma
1, lettera b),
il soggetto
gestore effettua la valutazione della domanda analizzando i seguenti
criteri di valutazione:
a) caratteristiche del soggetto proponente e fattibilita' tecnica
del progetto, valutato sulla base dei seguenti elementi:
1) capacita' di
realizzazione del progetto
di ricerca e
sviluppo con risorse interne: tale
elemento e'
valutato sulla base
delle competenze e delle
esperienze del proponente
rispetto al
settore/ambito in cui il progetto ricade, con particolare
riferimento
alla presenza di personale qualificato, di strutture interne
dedicate
all'attivita' di
ricerca e sviluppo,
alle tipologie e
alla
numerosita' dei progetti
di ricerca e sviluppo realizzati nei 3
anni
precedenti la presentazione
della domanda di
agevolazione e
all'ammontare delle spese
di ricerca e
sviluppo sostenute nello
stesso periodo;
2) qualita' delle collaborazioni: tale
elemento e' valutato
sulla base delle collaborazioni con organismi
di ricerca, sia in
qualita' di
co-proponenti che in qualita' di fornitori di
servizi di
consulenza, con particolare
riferimento alle competenze
e alle
esperienze
specifiche degli organismi
di ricerca rispetto
alle
tecnologie al cui sviluppo e' finalizzato
il progetto presentato,
all'attinenza delle attivita' previste
a carico degli organismi
di
ricerca all'ambito della ricerca industriale piuttosto che a
quello
dello sviluppo sperimentale e alla misura in cui le attivita' degli
organismi di ricerca
risultano necessarie per
l'effettiva
realizzazione del progetto. Nel caso in cui l'organismo
di ricerca
sia coinvolto come
fornitore di servizi
di consulenza sono
considerate solo le
collaborazioni almeno pari
al 10 per
cento
dell'ammontare complessivo delle spese del progetto;
3) fattibilita' tecnica del progetto: tale
elemento e' valutato
sulla base dell'adeguatezza delle
risorse strumentali e
organizzative. Le risorse strumentali sono valutate con
particolare
riferimento all'idoneita' e alla rispondenza
delle apparecchiature
scientifiche e delle strutture dedicate alle attivita'
di ricerca e
sviluppo, gia' in possesso del
proponente. Le risorse strumentali di
nuovo acquisto sono valutate in
relazione alla congruita' e alla
pertinenza delle relative spese ed anche in relazione
al grado di
dettaglio con il quale sono identificate dal soggetto
proponente. Le
risorse organizzative
sono valutate in
relazione alle procedure
organizzative (routines) utilizzate
dal proponente per la gestione di
progetti di ricerca e sviluppo, all'esperienza e professionalita' del
responsabile tecnico del
progetto, da valutare
sulla base del
curriculum, alla tempistica di realizzazione prevista
in relazione
alle risorse strumentali, alle attivita'
di ricerca e
sviluppo in
essere, anche in
considerazione di eventuali
sovrapposizioni
temporali con altri progetti;
b) sostenibilita' economico-finanziaria del
progetto, valutato
sulla base dei seguenti indicatori:
1) copertura finanziaria
delle immobilizzazioni: tale
indicatore e' determinato come rapporto
dato dalla somma dei
mezzi
propri e dei
debiti a medio-lungo
termine sul totale
delle
immobilizzazioni. I predetti valori sono determinati,
secondo quanto
previsto al comma
8, con riferimento
allo schema di
stato
patrimoniale di cui all'art. 2424 del codice civile, come segue:
- il valore
relativo ai mezzi propri e' quello del
totale
della voce A del passivo "patrimonio netto";
- il valore
relativo ai debiti
a medio-lungo termine
e'
quello dato dalla somma degli
importi esigibili oltre
l'esercizio
successivo della voce D del passivo "debiti";
- il valore
relativo alle immobilizzazioni e' quello
del
totale della voce B dell'attivo "immobilizzazioni";
2) indipendenza
finanziaria: tale indicatore
e'
determinato
come rapporto tra i mezzi propri e il totale del passivo. I predetti
valori sono determinati, secondo quanto previsto
al comma 8, con
riferimento allo schema di stato patrimoniale di cui
all'art. 2424
del codice civile, come segue:
- il valore
relativo ai mezzi propri e' quello del
totale
della voce A del passivo "patrimonio netto";
- il valore
relativo al passivo e' quello
del totale del
"passivo";
3) incidenza
degli oneri finanziari
sul fatturato: tale
indicatore e' determinato come
rapporto tra gli oneri finanziari e il
fatturato. I predetti
valori sono determinati,
secondo quanto
previsto al comma 8, con riferimento allo schema di conto
economico
di cui all'art. 2425 del codice civile, come segue:
- il valore degli
oneri finanziari e' quello della voce C 17
"interessi e altri oneri finanziari";
- il valore del
fatturato e' quello del totale della voce A
"valore della produzione";
4) incidenza della gestione
caratteristica sul fatturato: tale
indicatore e' determinato come rapporto
tra il margine
operativo
lordo e il fatturato. I predetti
valori sono determinati,
secondo
quanto previsto al comma 8, con
riferimento allo schema
di conto
economico di cui all'art. 2425 del codice civile, come segue:
- il valore del
margine operativo lordo (MOL) e' determinato
come differenza tra il valore del totale della voce A "valore
della
produzione" e le seguenti voci:
voce B 6 "costo
della produzione per materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci";
voce B 7 "costo
della produzione per servizi";
voce B 8 "costo
della produzione per godimento di beni di terzi";
voce B 9 "costo
della produzione per il personale";
voce B 11 "costo
della produzione per variazioni delle rimanenze di
materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";
voce B 14 "costo
della produzione per oneri diversi di gestione";
- il valore del
fatturato e' quello del totale della voce A
"valore della produzione";
c) qualita' tecnica
del progetto, valutata
sulla base dei
seguenti elementi:
1) risultati
attesi: tale elemento e' valutato sulla
base
della rilevanza, utilita' e originalita'
rispetto allo stato
dell'arte e sulla capacita' del
progetto di generare
miglioramenti
tecnologici nel settore/ambito di riferimento nel quale la
tecnologia
innovativa puo' essere utilizzata.
L'elemento di originalita' e'
valutato rispetto al contesto internazionale di riferimento,
ovvero a
quello nazionale per le piccole e medie imprese,
e, comunque, non
puo' essere
riconducibile a modifiche
di routine o
modifiche
periodiche apportate ai prodotti o ai processi di produzione,
anche
se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti per il
soggetto
proponente;
2) tipologia di
innovazione: tale elemento e' valutato con
riferimento alla capacita' del
progetto di introdurre dei cambiamenti
tecnologici radicali nei prodotti o nei processi produttivi
ovvero di
generare dei notevoli miglioramenti nei prodotti o nei
processi, con
una graduazione del punteggio in misura crescente, a
seconda che si
tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento
di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto;
d) impatto del
progetto, valutato sulla
base dei seguenti
elementi:
1) interesse
industriale: tale elemento e' valutato
sulla
base dell'interesse industriale
all'esecuzione del progetto
da
determinare in relazione all'impatto economico dei
risultati attesi,
con particolare riferimento alla capacita'
del progetto di generare
soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare i bisogni
esistenti e/o
di generare nuovi bisogni nei mercati in cui l'impresa opera, nonche'
di penetrare in nuovi mercati;
2) potenzialita' di sviluppo: tale elemento e' valutato sulla
base della capacita' del progetto di
sviluppare il settore/ambito di
riferimento e di
generare ricadute industriali
anche in altri
ambiti/settori attraverso cambiamenti nell'architettura dei prodotti
o dei processi o nelle modalita' con
le quali le singole parti e le
tecnologie specifiche insite nei prodotti o processi sono
collegate
tra di loro.
8. Ai fini della
verifica della capacita' di rimborso
di cui al
comma 4 e del
calcolo degli indicatori
relativi al criterio
di
valutazione di cui al comma 7, lettera b),
i dati contabili
sono
desunti dalla dichiarazione, redatta
secondo lo schema
di cui
all'allegato n. 4, allegata alla domanda di agevolazione. Tali
dati
devono essere relativi agli ultimi due esercizi chiusi alla data
di
presentazione della domanda di agevolazione per i quali il
soggetto
proponente ha approvato e depositato il
bilancio, ovvero, per le
imprese individuali e
le societa' di
persone, ha presentato
le
relative dichiarazioni dei redditi. Nel
caso in cui il soggetto
proponente sia costituito da meno di due esercizi, i dati
riportati
nella dichiarazione sono relativi solo all'ultimo esercizio
per il
quale e' stato approvato e depositato
il bilancio ovvero presentata
la dichiarazione dei
redditi. Il soggetto
gestore procede ad
effettuare la
verifica dei predetti
dati, acquisendo i
bilanci
depositati dei proponenti o, nel caso di imprese
individuali e di
societa' di persone,
richiedendo ai proponenti stessi
le relative
dichiarazioni dei
redditi. Nel caso
in cui nel
corso di tali
verifiche emergano dati difformi rispetto a quelli dichiarati
dai
soggetti proponenti, e' anche
ridefinita la posizione
assunta dal
progetto nell'eventuale graduatoria di accesso alla fase istruttoria
di cui all'art. 2, comma 4.
9. In relazione a
ciascuno dei criteri di valutazione di cui al
comma 7, il soggetto gestore
procede ad attribuire
un punteggio,
secondo quanto previsto nella tabella riportata
nell'allegato n. 8,
arrotondato alla seconda cifra decimale. Per gli indicatori relativi
al criterio di cui al comma 7, lettera b), il punteggio e' ottenuto
come media dei punteggi calcolati sui dati relativi a
ciascuno degli
ultimi due esercizi individuati ai sensi
del comma 8
ovvero con
riferimento solo all'ultimo esercizio nel caso in
cui il soggetto
proponente sia costituito da meno di due esercizi.
10. Nel caso di progetti
congiunti i criteri di cui al
comma 7,
lettere a), c) e d), sono valutati complessivamente in relazione
al
progetto presentato; gli indicatori relativi al criterio di
cui al
comma 7, lettera b), sono, invece, calcolati, secondo
le modalita'
indicate al comma
9, con riferimento
a ciascuno dei
soggetti
proponenti, con esclusione degli organismi di ricerca, e il relativo
punteggio e' ottenuto
come media dei
punteggi riferiti a tali
soggetti, ponderata in relazione all'ammontare dei costi ammissibili
a carico di ciascuno di essi senza considerare la parte di
progetto
realizzata da organismi di ricerca in qualita'
di co-proponenti.
11. L'attivita' istruttoria
delle domande di
agevolazione e'
conclusa positivamente qualora siano soddisfatte entrambe le
seguenti
condizioni:
a) il punteggio
relativo ai singoli criteri di valutazione, fatto
salvo quanto previsto dal comma 12 per
i progetti congiunti,
sia
almeno pari alla
soglia minima indicata
nella tabella riportata
nell'allegato n. 8;
b) il punteggio
complessivo, ottenuto dalla somma dei
punteggi
relativi ai singoli criteri di valutazione, sia
almeno pari a 70
punti.
12. Nel caso di progetti
congiunti, in relazione al
criterio di
valutazione di cui al
comma 7, lettera
b), il soggetto
gestore
provvede, in caso di mancato
raggiungimento del valore
minimo di
soglia indicato nella tabella riportata nell'allegato n. 8 anche per
uno solo dei soggetti proponenti, a concludere
l'esame istruttorio
con esito negativo, senza procedere alla valutazione
dei rimanenti
criteri.
13. In ogni caso, anche
qualora sia superato il valore minimo
di
soglia previsto in relazione al criterio di valutazione
di cui al
comma 7, lettera
b), il soggetto
gestore, tenuto conto
della
situazione
economico-patrimoniale del soggetto
proponente, puo'
proporre al Ministero di
subordinare l'emanazione del
decreto di
concessione ad opportune condizioni.
Art. 4
Adempimenti connessi alla concessione
delle agevolazioni
1. Il soggetto gestore,
ai sensi dell'art.
11, comma 5, del
decreto, entro 90 giorni dalla data di presentazione della
domanda di
agevolazione, invia le
risultanze dell'attivita' istruttoria
al
Ministero. In caso di esito negativo di tale attivita',
il Ministero,
attraverso il soggetto gestore, da'
comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento
della domanda al
soggetto proponente ai
sensi
dell'art. 10-bis della legge 7
agosto 1990, n.
241 e successive
modificazioni e integrazioni. In
caso di esito
positivo
dell'attivita' istruttoria,
il soggetto gestore provvede a comunicare
tale esito al
soggetto proponente, richiedendo
la presentazione,
entro un termine non superiore a
10 giorni dal
ricevimento della
richiesta, della seguente documentazione necessaria
per l'adozione
del decreto di concessione:
a) dichiarazione, resa
secondo le modalita' stabilite
dalla
Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la
richiesta
delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica
di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) indicazione del
soggetto a cui sono assegnati
i poteri di
firma per la sottoscrizione del decreto di concessione;
c) eventuale
richiesta, per le sole imprese di
piccole e medie
dimensioni, di accesso alla garanzia del fondo di cui
all'art. 12,
comma 3, del decreto per l'ottenimento dell'anticipazione della
prima
quota di agevolazione, contenente l'autorizzazione per il
Ministero
di trattenere dall'ammontare dell'anticipazione una quota
pari al
2
per cento;
d) nel caso di
progetti congiunti, mandato conferito
per atto
pubblico o scrittura
privata autenticata ove
non presentato
unitamente alla domanda di agevolazioni.
2. Il Ministero, ai
sensi dell'art. 11, comma 6, del decreto, entro
30 giorni dal ricevimento della documentazione di
cui al comma
1
trasmessa dal soggetto gestore, procede all'adozione del decreto
di
concessione e lo
trasmette al soggetto
beneficiario ovvero
esclusivamente al soggetto capofila nel caso di progetti
congiunti.
Il soggetto beneficiario ovvero il soggetto capofila
provvede, entro
10 giorni dalla ricezione
del decreto di
concessione, pena la
decadenza dalle agevolazioni, a restituire al Ministero
il decreto
debitamente sottoscritto per accettazione, inviandone
contestualmente
una copia al soggetto gestore. Nel caso
di progetti congiunti
il
decreto di concessione deve essere sottoscritto da tutti i
soggetti
proponenti.
3. Il soggetto
beneficiario, ovvero il soggetto capofila
nel caso
di progetti congiunti, e' tenuto,
ai sensi
dell'art. 5, comma
2,
lettera b), del decreto, a comunicare al soggetto gestore
l'avvio del
progetto, che deve intervenire, pena la revoca
delle agevolazioni,
non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione. A
tal fine
deve essere inviata, entro 30 giorni dalla data del primo titolo
di
spesa ammissibile ovvero dalla
data di inizio
dell'attivita'
del
personale interno, una specifica dichiarazione resa ai
sensi degli
articoli 47 e 76 del
decreto del Presidente
della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
Art. 5
Costi ammissibili
1. Le spese e i
costi ammissibili, ai
sensi dell'art. 6 del
decreto, sono quelli relativi a:
a) il personale dipendente del soggetto
proponente, o in rapporto
di collaborazione con
contratto a progetto,
con contratto di
somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno
di
ricerca, limitatamente a
tecnici, ricercatori ed
altro personale
ausiliario, nella misura in cui sono impiegati
nelle attivita' di
ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le
spese del
personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
b) gli strumenti e le
attrezzature di nuova fabbricazione,
nella
misura e per il periodo in cui sono utilizzati per
il progetto di
ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di
utilizzo per il
progetto degli strumenti
e delle attrezzature sia
inferiore
all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo
le quote di
ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di
svolgimento del
progetto di ricerca e sviluppo;
c) i servizi di
consulenza e gli altri servizi
utilizzati per
l'attivita' del
progetto di ricerca
e sviluppo, inclusa
l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di
ricerca,
dei brevetti e del know-how, tramite una transazione
effettuata alle
normali condizioni di
mercato e che
non comporti elementi
di
collusione;
d) le spese generali
derivanti direttamente dal
progetto di
ricerca e sviluppo,
effettivamente sostenute ovvero
imputate con
calcolo pro-rata sulla base del rapporto tra il
valore complessivo
delle spese generali
e il valore
complessivo delle spese
del
personale dell'impresa. Le predette spese devono essere
calcolate con
riferimento ai bilanci di esercizio del periodo di
svolgimento del
progetto e, comunque, non possono essere imputate in misura
superiore
al 50 per cento delle spese per il personale di cui alla lettera
a);
e) i materiali
utilizzati per lo svolgimento del progetto.
2. I costi di cui
al comma 1,
determinati secondo i
criteri
riportati
nell'allegato n. 9,
sono ammissibili solo
in quanto
sostenuti per competenza nel periodo di svolgimento del progetto,
a
condizione che sia
stato effettuato il
pagamento prima della
presentazione della richiesta di erogazione. In ogni caso
non sono
ammesse le spese relative a beni di importo inferiore a
500,00 euro,
al netto di IVA.
3. I pagamenti dei
titoli di spesa di cui al comma 1,
lettere b),
c) ed e), devono essere
effettuati esclusivamente per
mezzo di
bonifici bancari o attraverso
SEPA Credit Transfer,
con causale:
"Bene/servizio acquisito ai sensi del Decreto MISE
20/06/2013". Per i
pagamenti effettuati in valuta
diversa dall'euro, il
controvalore
sara' determinato
sulla base del
tasso giornaliero di
cambio,
relativo al giorno di effettivo pagamento.
Art. 6
Modalita' di
presentazione delle domande di erogazione
1. Le agevolazioni sono
erogate dal soggetto gestore in non piu' di
5 soluzioni, piu' l'ultima
a saldo, in
relazione a stati
di
avanzamento del progetto relativi a un periodo temporale pari
a un
semestre o a un multiplo di semestre a partire dalla data del
decreto
di concessione ovvero, nel
caso in cui
il progetto sia
avviato
successivamente all'adozione del decreto di concessione,
a partire
dalla data di effettivo avvio
delle attivita' come
comunicata ai
sensi dell'art. 4, comma 3. La prima richiesta
di erogazione puo'
riguardare il periodo temporale che va dall'avvio del progetto
fino
alla data del decreto di concessione, indipendentemente dalla
cadenza
semestrale.
2. Ai
fini dell'erogazione delle
agevolazioni, il soggetto
beneficiario presenta la richiesta relativa alle spese del
progetto
sostenute nel periodo di riferimento. Nel caso di progetti congiunti
la richiesta deve essere
presentata esclusivamente dal
soggetto
capofila e deve riferirsi alle spese sostenute da tutti
i soggetti
proponenti nel periodo di riferimento. Unitamente alla richiesta
di
erogazione deve essere presentata la seguente documentazione:
a) rapporto tecnico
sulle attivita' svolte;
b) quadro riassuntivo
dei costi sostenuti, suddiviso per voci
di
spesa e per tipologia di attivita'
svolta (ricerca industriale
e
sviluppo sperimentale). Nel caso
di progetti congiunti
il quadro
riassuntivo dei costi
deve dare evidenza
oltre che dei
costi
complessivi del progetto anche dei costi sostenuti da
ciascuno dei
soggetti co-proponenti;
c) schede di
registrazione delle ore prestate dal
personale per
le attivita' di ricerca e sviluppo;
d) dichiarazione
sostitutiva d'atto notorio
concernente i dati
contabili utili per
la verifica delle
spese generali, qualora
imputate pro-rata;
e) documentazione di
spesa, consistente nelle copie delle fatture
d'acquisto o nei
documenti contabili di
valore probatorio
equivalente, relativa al periodo temporale per il quale e' richiesta
l'erogazione e dei relativi documenti attestanti il pagamento;
f) nel caso di
richiesta a titolo di anticipazione della
prima
quota, in alternativa a quanto
indicato nelle lettere
precedenti,
fideiussione bancaria o polizza
assicurativa; qualora il
soggetto
beneficiario abbia richiesto l'accesso alla garanzia del fondo
di cui
all'art. 12, comma 3, del decreto, l'erogazione
dell'anticipazione e'
disposta a seguito della comunicazione di avvio del
progetto di cui
all'art. 4, comma 3;
g) nel caso di richiesta
di erogazione dell'ultimo
stato di
avanzamento, in
aggiunta ai documenti
sopra elencati, relazione
tecnica finale sull'intero progetto concernente le attivita' svolte e
gli obiettivi raggiunti
e un quadro
riassuntivo delle spese
complessivamente sostenute.
3. Le modalita' per la presentazione delle richieste di erogazione
e gli schemi in base ai quali deve essere redatta la richiesta
sono
definiti con circolare del Direttore generale per gli
incentivi alle
imprese.
4. La richiesta di
erogazione del primo stato di avanzamento lavori
deve essere presentata entro
18 mesi dalla
data del decreto
di
concessione e la
richiesta di erogazione
dell'ultimo stato di
avanzamento entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto.
Il
mancato rispetto dei
predetti termini comporta
la revoca
dell'agevolazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettere f)
e h),
del decreto. La richiesta di
erogazione per anticipazione
non e'
considerata utile ai fini del rispetto del termine di
presentazione
relativo al primo stato di avanzamento lavori.
Art. 7
Verifiche, controlli e
ispezioni
1. Il soggetto gestore
effettua, ai sensi dell'art. 12, comma
9,
lettera f), del decreto, una verifica intermedia in loco
di natura
tecnica sullo stato di attuazione del progetto di ricerca e
sviluppo.
Tale verifica e' indirizzata a
valutare, rispetto agli
obiettivi
realizzativi individuati
nel piano di
sviluppo e approvati
dal
soggetto gestore, lo stato di svolgimento del progetto, le eventuali
criticita' tecniche
riscontrate e le modifiche
apportate rispetto
alle attivita' previste, o che sarebbe
utile apportare ai fini della
positiva conclusione del progetto. Nel caso in cui
la verifica si
concluda con esito negativo il soggetto gestore propone al Ministero
la revoca delle
agevolazioni. Il soggetto
gestore effettua la
verifica a meta' del periodo di
realizzazione previsto, calcolato a
partire dalla data di avvio comunicata ai sensi dell'art. 4,
comma 3,
indipendentemente dalla presentazione di stati di avanzamento
lavori.
2. Il soggetto gestore,
entro 30 giorni dalla data di
trasmissione
dell'ultimo stato di avanzamento
lavori e prima
dell'erogazione
corrispondente, effettua, ai sensi dell'art. 12, comma 9,
lettera g),
del decreto, una
verifica finale volta
ad accertare l'effettiva
realizzazione del progetto,
il raggiungimento degli
obiettivi
tecnologici previsti e la pertinenza e congruita'
dei relativi costi.
In esito a tale verifica finale, il soggetto gestore
trasmette una
relazione tecnica al
Ministero che si
conclude con un
giudizio
positivo o negativo sul progetto realizzato.
3. Sulla base della
relazione tecnica del
soggetto gestore e
dell'intera documentazione tecnica e di spesa trasmessa dal soggetto
proponente o dal soggetto capofila in caso di progetti
congiunti, il
Ministero provvede
ad effettuare l'accertamento finale
ai sensi
dell'art. 14 del decreto.
4. In ogni fase del procedimento
il Ministero puo' effettuare,
anche per il tramite del
soggetto gestore, controlli
e ispezioni
sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni
per
la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' lo stato
di attuazione degli interventi finanziati.
Art. 8
Indicatori di impatto, valori-obiettivo
e monitoraggio
1. Ai sensi dell'art. 3,
comma 3, del decreto 8 marzo
2013, gli
impatti attesi del decreto sono determinati tramite gli indicatori e
i relativi valori-obiettivo individuati
nella tabella riportata
nell'allegato n. 10.
2. Gli indicatori e i
relativi valori obiettivo di cui al
comma 1
possono essere rideterminati
in funzione di
cambiamenti della
situazione di contesto, o a
seguito di modifiche
procedurali che
incidano sulla tempistica
e sulle modalita' di
realizzazione
dell'intervento e dei progetti finanziati.
3. Ai fini del
monitoraggio e della valutazione
dei risultati, i
soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti
a trasmettere,
attraverso la procedura informatica predisposta dal soggetto
gestore,
con riferimento al primo
e al secondo
esercizio successivi alla
conclusione del progetto, le seguenti informazioni:
a) dati di bilancio
inerenti alle spese di ricerca e sviluppo, al
fatturato, con specifica indicazione della parte relativa
al settore
produttivo oggetto della ricerca, e ai costi
connessi al processo
produttivo per la quantificazione dell'efficientamento
dello stesso a
seguito della realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;
b) dati inerenti al
personale qualificato, ossia
il personale
dipendente iscritto nel
libro unico del
lavoro dell'impresa
proponente in possesso di una
laurea (laurea di
primo livello o
titolo di diploma di laurea di vecchio ordinamento, ovvero
titoli di
laurea ad esso equipollenti
ai sensi del
decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 9
luglio
2009, laurea specialistica o
magistrale) in discipline
di ambito
tecnico o scientifico
come individuate nell'allegato
n. 2 del
decreto-legge 26 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Art. 9
Oneri informativi
1. In ottemperanza
all'art. 7 della legge 11 novembre 2011 n. 180 e
all'art. 34 del
decreto legislativo 14
marzo 2013, n.
33,
nell'allegato n. 11 e' riportato l'elenco
degli oneri informativi
gravanti sulle imprese
introdotti dal decreto
e dal presente
provvedimento.
Il presente decreto e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2014
Il
direttore generale: Sappino
FINE TESTO
G.U. n.228 del 28.9.2013
MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 20 giugno 2013
Intervento del Fondo per la
crescita sostenibile a favore di progetti
di ricerca e sviluppo
negli ambiti tecnologici
identificati dal
Programma quadro comunitario
«Orizzonte 2020».
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 17 febbraio 1982,
n. 46, che,
all'art. 14, ha
istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione
tecnologica;
Visto il decreto-legge
22 giugno 2012,
n. 83, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, recante "Misure
urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare,
l'art. 23, che
stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art.
14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il
Ministero dello
sviluppo economico, assume la denominazione di "Fondo per
la crescita
sostenibile" ed e' destinato,
sulla base di obiettivi
e priorita'
periodicamente
stabiliti e nel
rispetto dei vincoli
derivanti
dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al
finanziamento di
programmi e interventi
con un impatto
significativo in ambito
nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo,
con
particolare riguardo alle seguenti finalita':
a) la promozione di
progetti di ricerca, sviluppo e innovazione
di rilevanza strategica per
il rilancio della competitivita' del
sistema produttivo, anche tramite il
consolidamento dei centri
e
delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento
della struttura produttiva, il riutilizzo
di
impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in
situazioni
di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la
sottoscrizione
di accordi di programma;
c) la promozione della
presenza internazionale delle imprese
e
l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo
con le
azioni che saranno attivate
dall'ICE Agenzia per
la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
Visto il decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia
e delle finanze,
8 marzo 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 113
del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23,
comma
3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate
le priorita', le forme e le intensita' massime di
aiuto concedibili
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto, in particolare,
l'art. 15 del citato decreto 8
marzo 2013,
che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile
sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello
sviluppo
economico, che individuano, tra l'altro, l'ammontare
delle risorse
disponibili, i requisiti di
accesso dei soggetti
beneficiari, le
condizioni di ammissibilita' dei programmi
e/o dei progetti, le spese
ammissibili, la forma e l'intensita'
delle agevolazioni, nonche' i
termini e le modalita' per la
presentazione delle domande, i criteri
di valutazione dei
programmi o progetti
e le modalita' per la
concessione ed erogazione degli aiuti;
Visto il decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con
modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012,
n. 221, recante
"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";
Vista la legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive
modificazioni e
integrazioni, che detta
norme in materia
di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123
e successive
modificazioni e integrazioni, recante
"Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle
imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997,
n. 59";
Vista la legge 11
novembre 2011, n. 180, recante
"Norme per la
tutela della liberta' d'impresa.
Statuto delle imprese";
Considerata l'esigenza
di favorire, nell'attuale congiuntura
economica, la competitivita'
dell'intero sistema paese attraverso un
intervento in grado di suscitare e raccogliere le proposte
innovative
provenienti dalle imprese, in particolare da
quelle di piccole
e
medie dimensioni;
Ritenuto che per il
raggiungimento della predetta
finalita'
sia
necessario un intervento che contemperi l'esigenza
di una elevata
qualita' delle
proposte con l'opportunita' di
rivolgersi ad una
platea di imprese non ristretta a specifici settori e/o
territori, e
che tale intervento possa essere coerentemente realizzato
mediante la
procedura valutativa a sportello di cui all'art.
5, comma 3, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
Visto il Regolamento
(CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato
nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune
categorie
di aiuti compatibili con il
mercato comune in
applicazione degli
articoli 87 e 88 del Trattato CE (Regolamento generale di
esenzione
per categoria) e, in
particolare, l'art. 31
che stabilisce le
condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed
esenti
dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e
sviluppo;
Visto il decreto del
Ministro dello sviluppo
economico in pari
data, con il quale e' stata attribuita
alla sezione del Fondo per la
crescita sostenibile relativa alla finalita' di
cui all'art. 23,
comma 2, lettera a), del citato decreto-legge n.
83 del 2012
una
quota delle risorse disponibili
nel medesimo Fondo,
pari a euro
300.000.000,00 (trecentomilioni),
destinata al finanziamento di un
primo intervento per la promozione di progetti di ricerca e sviluppo
di rilevanza strategica per il sistema produttivo e, in particolare,
per la competitivita'
delle piccole e
medie imprese, aventi
i
requisiti stabiliti nel piu' volte
citato decreto 8
marzo 2013,
Titolo II;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai
fini del presente
decreto, sono adottate
le seguenti
definizioni:
a)
"Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;
b) "Soggetto
gestore": una o piu' societa' o
enti a cui
sono
affidati i compiti di cui all'art. 3 del presente decreto;
c) "Fondo per la
crescita sostenibile": il Fondo di cui
all'art.
23 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
d) "Regolamento
GBER": il Regolamento (CE)
n. 800/2008 della
Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214
del 9
agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con
il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato
CE (regolamento generale di esenzione per
categoria) e successive
modifiche e integrazioni;
e) "PMI": le
piccole e medie imprese, come definite dall'allegato
1 del "Regolamento GBER";
f) "Contratto di
rete": il contratto di cui all'art.
3, comma
4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito,
con
modificazioni, dalla
legge 9 aprile
2009, n. 33,
e successive
modifiche e integrazioni;
g) "Programma
Orizzonte 2020": il Programma quadro di
ricerca e
innovazione di cui alla
Comunicazione della Commissione
europea
COM(2011) 808 definitivo del 30 novembre 2011;
h) "Ricerca
industriale": ricerca pianificata o indagini critiche
miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per
mettere a
punto nuovi prodotti, processi o servizi o
permettere un notevole
miglioramento dei prodotti,
processi o servizi
esistenti. Essa
comprende la creazione di componenti di sistemi complessi,
necessaria
ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione
di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;
i) "Sviluppo sperimentale": acquisizione, combinazione,
strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti
di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo
di
produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o
servizi
nuovi, modificati o
migliorati. Puo' trattarsi
anche di altre
attivita' destinate
alla definizione concettuale, alla pianificazione
e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e
servizi.
Tali attivita' possono
comprendere l'elaborazione di
progetti,
disegni, piani e altra documentazione, purche'
non siano destinati a
uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la
realizzazione
di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di
progetti pilota
destinati a esperimenti
tecnologici e/o commerciali,
quando il
prototipo e' necessariamente il
prodotto commerciale finale e il suo
costo di fabbricazione e' troppo
elevato per poterlo usare soltanto a
fini di dimostrazione
e di convalida.
L'eventuale, ulteriore
sfruttamento di progetti di dimostrazione o
di progetti pilota
a
scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi
cosi'
generati
dai costi ammissibili.
Lo sviluppo sperimentale
non comprende
tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate
a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi
esistenti e altre operazioni in corso, anche quando
tali modifiche
rappresentino miglioramenti;
l) "Organismi di
ricerca": i soggetti senza scopo di lucro, quali
universita' o istituti di
ricerca, indipendentemente dal loro
status
giuridico (costituiti secondo il diritto privato o pubblico)
o fonte
di finanziamento, i)
la cui finalita' principale
consiste nello
svolgere attivita' di ricerca di base,
di ricerca industriale o di
sviluppo
sperimentale e nel
diffonderne i risultati,
mediante
l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento
di tecnologie,
ii) i cui utili sono interamente
reinvestiti nelle attivita' di
ricerca, nella diffusione dei loro risultati o
nell'insegnamento e
iii) le cui capacita' di ricerca e i
cui risultati prodotti non sono
accessibili in via preferenziale alle imprese in grado di esercitare
un'influenza sugli stessi
soggetti, ad esempio
in qualita' di
azionisti o membri.
Art. 2
Ambito operativo e risorse
disponibili
1. Il presente decreto
disciplina, ai sensi
di quanto previsto
dall'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8
marzo 2013
le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni
in
favore di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza
strategica per
il sistema produttivo e, in particolare, per la competitivita' delle
piccole e medie imprese. Con successivi decreti sono
disciplinate le
procedure, con piu' elevata
selettivita',
per la concessione
ed
erogazione delle agevolazioni in favore di progetti
coerenti con le
capacita' finanziarie e
le strategie di ricerca
e sviluppo delle
imprese di maggiori dimensioni.
2. Le agevolazioni di
cui al presente decreto sono
concesse sulla
base di una procedura
valutativa con procedimento
a "sportello",
secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31
marzo
1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Le risorse
finanziarie disponibili per
la concessione delle
agevolazioni
previste dal presente
decreto ammontano a
euro
300.000.000,00 (trecentomilioni) a
valere sulle risorse del Fondo per
la crescita sostenibile.
4. Una quota pari al 60
per cento delle risorse di cui al
comma 3
e' riservata ai
progetti di ricerca e sviluppo proposti dalle
micro,
piccole e medie imprese e dalle reti di imprese, purche' le predette
imprese rappresentino la maggioranza dei proponenti. Il 25
per cento
di tale riserva e' destinato alle
micro e piccole imprese.
Art. 3
Soggetto gestore
1. Gli
adempimenti tecnici e
amministrativi riguardanti
l'istruttoria delle domande,
l'erogazione delle agevolazioni,
l'esecuzione di monitoraggi, di
ispezioni e controlli
di cui al
presente decreto, sono affidati a una o piu' societa' o enti
in
possesso dei necessari
requisiti tecnici, organizzativi e di
terzieta' scelti,
sulla base di
un'apposita gara, secondo
le
modalita' e le
procedure di cui al decreto
legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 4
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare
delle agevolazioni di
cui al presente
decreto i seguenti soggetti:
a) le imprese che
esercitano le attivita' di cui
all'art. 2195
del codice civile, numeri 1) e 3);
b) le
imprese agro-industriali che
svolgono prevalentemente
attivita' industriale;
c) le imprese
artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443;
d) centri di ricerca
con personalita' giuridica;
e) organismi di
ricerca, limitatamente ai progetti
congiunti di
cui al comma 2.
2. I soggetti di cui al
comma 1, fino a un numero massimo
di tre,
possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro.
In tali
casi, i progetti devono essere realizzati mediante il
ricorso allo
strumento del contratto di rete o ad
altre forme contrattuali
di
collaborazione, quali,
a titolo esemplificativo, il
consorzio e
l'accordo di partenariato. Il contratto di rete
o le altre forme
contrattuali di collaborazione devono configurare una collaborazione
effettiva, stabile e
coerente rispetto all'articolazione delle
attivita',
espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto
proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:
a) la suddivisione
delle competenze, dei costi e delle spese
a
carico di ciascun partecipante;
b) la
definizione degli aspetti
relativi alla proprieta',
all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto
di ricerca
e sviluppo;
c) l'individuazione
del soggetto capofila, che agisce in veste di
mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da
parte dei
medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata,
di un
mandato collettivo con rappresentanza per tutti i
rapporti con il
Ministero;
d) una clausola con la
quale le parti, nel caso di recesso ovvero
esclusione di uno dei soggetti
partecipanti ovvero di
risoluzione
contrattuale, si impegnano alla completa realizzazione del
progetto
di ricerca e sviluppo, prevedendo una ripartizione delle attivita' e
dei relativi costi
tra gli altri
soggetti e ricorrendo,
se
necessario, a servizi di consulenza.
3. I soggetti di cui al
comma 1, alla data di presentazione della
domanda, devono possedere i seguenti requisiti:
a) avere una stabile
organizzazione in Italia;
b) essere regolarmente
costituiti ed iscritti nel Registro
delle
imprese;
c) essere nel pieno e
libero esercizio dei propri diritti,
non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a
procedure
concorsuali;
d) trovarsi in regime
di contabilita' ordinaria;
e) non
rientrare tra le
imprese che hanno
ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato,
gli aiuti individuati
quali illegali o
incompatibili dalla
Commissione europea;
f) essere in
regola con la
restituzione di somme
dovute in
relazione a provvedimenti di
revoca di agevolazioni
concesse dal
Ministero;
g) non trovarsi in
condizioni tali da
risultare impresa in
difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento GBER.
4. Le disposizioni di
cui al
comma 3 si
applicano anche agli
Organismi di ricerca, ove compatibili in ragione
della loro forma
giuridica.
Art. 5
Progetti ammissibili
1. I progetti
ammissibili alle agevolazioni devono
prevedere la
realizzazione di attivita' di
ricerca industriale e di sviluppo
sperimentale, finalizzate alla
realizzazione di nuovi
prodotti,
processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi
o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie
riportate
in allegato al presente decreto.
2. Ai fini dell'ammissibilita'
alle agevolazioni i
progetti di
ricerca e sviluppo devono:
a) prevedere spese
ammissibili non inferiori a euro
800.000,00
(ottocentomila) e non superiori a euro 3.000.000,00 (tremilioni);
b) essere
avviati successivamente alla
presentazione della
domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3
mesi
dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio del
progetto
di ricerca e sviluppo si intende la data del primo titolo
di spesa
ammissibile ovvero la data di inizio attivita'
del personale interno.
La predetta data di avvio
deve essere espressamente
indicata dal
soggetto beneficiario,
che e' tenuto
a trasmettere al
Soggetto
gestore specifica dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47
e 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445,
entro trenta giorni
dalla data del
primo titolo di
spesa o
dell'inizio attivita' del personale
interno;
c) avere una durata
non inferiore a 18 mesi e non superiore a
36
mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il
Ministero
puo' concedere una
proroga del termine di ultimazione del
progetto
non superiore a 12 mesi;
d) qualora presentati
congiuntamente da piu' soggetti, prevedere
che ciascun proponente sostenga almeno il 10
per cento dei
costi
complessivi ammissibili.
Art. 6
Spese e costi ammissibili
1. Le spese e i costi
ammissibili sono quelli relativi a:
a) il personale
dipendente del soggetto proponente, o in rapporto
di collaborazione con
contratto a progetto,
con contratto di
somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno
di
ricerca, limitatamente a
tecnici, ricercatori ed
altro personale
ausiliario, nella misura in cui sono impiegati
nelle attivita' di
ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le
spese del
personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
b) gli strumenti e le
attrezzature di nuova fabbricazione, nella
misura e per il periodo in cui sono utilizzati per
il progetto di
ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di
utilizzo per il
progetto degli strumenti
e delle attrezzature sia
inferiore
all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo
le quote di
ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di
svolgimento del
progetto di ricerca e sviluppo;
c) i servizi di
consulenza e gli altri servizi
utilizzati per
l'attivita' del
progetto di ricerca
e sviluppo, inclusa
l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di
ricerca,
dei brevetti e del know-how, tramite una transazione
effettuata alle
normali condizioni di
mercato e che
non comporti elementi
di
collusione;
d) le spese generali
derivanti direttamente dal
progetto di
ricerca e sviluppo, imputate con calcolo pro
rata sulla base
del
rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e il
valore
complessivo delle spese del personale dell'impresa. Le predette
spese
devono essere calcolate con riferimento ai bilanci di esercizio
del
periodo di svolgimento del progetto e, comunque, non possono
essere
imputate in misura superiore al 50 per
cento delle spese
per il
personale di cui alla lettera a);
e) i materiali
utilizzati per lo svolgimento del progetto.
Art. 7
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni sono
concesse, nei limiti
delle intensita'
massime di aiuto stabilite dall'art. 31 e dall'art. 6 del
Regolamento
GBER, nella forma del finanziamento agevolato
per una percentuale
nominale delle spese ammissibili complessive articolata, in
relazione
alla dimensione di impresa, come segue:
a) 70 per cento per le
imprese di piccola dimensione;
b) 60 per cento per le
imprese di media dimensione;
c) 50 per cento per le
imprese di grande dimensione.
2. In alternativa a
quanto previsto al comma 1, limitatamente
agli
Organismi di ricerca le
agevolazioni possono essere concesse,
su
richiesta del soggetto
proponente e fatti
salvi i vincoli
di
bilancio, nella forma del
contributo diretto alla
spesa per una
percentuale nominale delle spese ammissibili complessive
pari al
25
per cento.
3. Il
finanziamento agevolato non e' assistito da
forme di
garanzia, fermo restando che i
crediti nascenti dalla
ripetizione
delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da
privilegio ai
sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
4. Il finanziamento
agevolato ha una durata massima
di 8 anni,
oltre un periodo di preammortamento della durata massima di
3 anni
decorrenti dalla data
del decreto di
concessione. E' facolta'
dell'impresa
rinunciare, in tutto
o in parte,
al periodo di
preammortamento. Il
rimborso del finanziamento
agevolato avviene
secondo un piano
di ammortamento a
rate semestrali costanti
posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni
anno. Gli
interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime
scadenze.
5. Il tasso agevolato di
finanziamento e' pari al 20 per cento del
tasso di riferimento,
vigente alla data
di concessione delle
agevolazioni,
fissato sulla base
di quello stabilito
dalla
Commissione
europea e pubblicato sul
sito Internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html. In ogni caso il tasso agevolato non potra'
essere inferiore a
0,8 per cento.
6. Qualora il valore
complessivo dell'agevolazione
determinata ai
sensi del presente
articolo superi l'intensita' massima
prevista
dalla disciplina comunitaria
indicata al comma
1, l'importo del
finanziamento agevolato
o del contributo
diretto alla spesa e'
ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensita'.
7. L'ammontare delle
agevolazioni e' rideterminato
al momento
dell'erogazione a saldo e non puo'
essere superiore a quanto previsto
nel decreto di concessione.
8. Le agevolazioni
concesse in relazione ai progetti di
ricerca e
sviluppo di cui al presente decreto non sono
cumulabili con altre
agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse
quelle
concesse sulla base
del Regolamento (CE)
n. 1998/2006 della
Commissione del 15
dicembre 2006 relativo
all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza
minore ("de
minimis").
Art. 8
Condizioni di utilizzo
delle
risorse finanziarie
comunitarie
1. Qualora per
l'attuazione dell'intervento previsto
dal presente
decreto vengano rese disponibili risorse finanziarie comunitarie
o
cofinanziate dall'Unione europea nell'ambito dei fondi
strutturali,
tali risorse potranno essere utilizzate nel rispetto delle
condizioni
stabilite dai relativi regolamenti comunitari.
2. In caso di utilizzo
delle risorse di
cui al comma
1, il
Ministero puo' altresi'
concedere, fatto salvo
il rispetto delle
intensita' massime
di aiuto di
cui all'art. 7,
comma 1, una
maggiorazione delle agevolazioni nella forma di
contributo diretto
alla spesa fino a un massimo del 10 per cento delle spese
ammissibili
complessive del progetto.
Art. 9
Soglia di ammissibilita'
e criteri di valutazione
1. Le
domande di agevolazioni
sono ammissibili alla
fase
istruttoria di valutazione solo qualora la capacita' del soggetto
beneficiario di rimborsare il finanziamento agevolato,
da valutare
sulla base dei dati desumibili dall'ultimo bilancio
approvato, sia
tale da assicurare
il rispetto della
seguente soglia di
ammissibilita':
Cflow ≥ 0,8 x Fa / N)
dove:
"Cflow": indica la somma dei valori
relativi al risultato
di
esercizio (utile/perdita dell'esercizio) e degli ammortamenti;
"Fa": indica
l'importo del finanziamento agevolato determinato ai
sensi dell'art. 7;
"N": indica
il numero degli
anni di ammortamento del
finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall'impresa in
sede
di domanda di agevolazioni.
2. Le
domande di agevolazioni
che superano la fase
di
ammissibilita' sono
valutate, tramite l'attribuzione di
punteggi,
sulla base dei seguenti criteri:
a) caratteristiche
del soggetto proponente e fattibilita' tecnica
del progetto. Tale criterio e' valutato
sulla base dei
seguenti
elementi:
1) capacita' di
realizzazione del progetto
di ricerca e
sviluppo con risorse interne, da valutare sulla base delle
competenze
e delle esperienze del proponente rispetto al
settore/ambito in cui
il progetto ricade;
2) qualita' delle collaborazioni, con particolare
riferimento
agli Organismi di ricerca coinvolti, sia in qualita' di
proponenti
che in qualita' di consulenti;
3) fattibilita' tecnica
del progetto, con
riferimento
all'adeguatezza delle
risorse strumentali e
organizzative e con
particolare riguardo alla congruita' e
pertinenza dei costi e alla
tempistica prevista;
b) sostenibilita' economico-finanziaria del
progetto. Tale
criterio e' valutato sulla base dei
seguenti indicatori:
1) copertura
finanziaria delle immobilizzazioni, da determinare
sulla base del rapporto dato dalla somma dei mezzi propri e
i debiti
a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni;
2) indipendenza
finanziaria, da determinare sulla
base del
rapporto tra i mezzi propri e il totale del passivo;
3) incidenza
degli oneri finanziari
sul fatturato, da
determinare sulla base del rapporto tra gli oneri
finanziari e il
fatturato;
4) incidenza
gestione caratteristica sul fatturato, da valutare
sulla base del
rapporto tra il
margine operativo lordo
e il
fatturato;
c) qualita'
tecnica del progetto. Tale criterio e' valutato
sulla
base dei seguenti elementi:
1) rilevanza e originalita' dei risultati attesi rispetto allo
stato dell'arte nazionale e internazionale;
2) tipologia di
innovazione apportata, con una graduazione
del
punteggio in misura crescente, a secondo
che si tratti di
notevole
miglioramento di processo, notevole miglioramento di
prodotto, nuovo
processo o nuovo prodotto;
d) impatto del
progetto. Tale criterio e' valutato sulla base
dei
seguenti elementi:
1) interesse
industriale all'esecuzione del
programma, in
relazione all'impatto economico dei risultati attesi;
2) potenzialita' di sviluppo del settore/ambito di riferimento
e capacita' di
generare ricadute positive
anche in altri
ambiti/settori.
3. I punteggi massimi e,
ove necessario, le soglie minime
relative
ai criteri di cui al comma 2 sono stabiliti con il provvedimento
di
cui all'art. 10, comma 1.
Art. 10
Procedura di accesso
1. Il termine di
apertura e le modalita' per la presentazione delle
domande di agevolazioni sono definite dal Ministero
con successivo
decreto a firma del Direttore generale della Direzione generale
per
l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali. Con
il medesimo
provvedimento sono definiti le condizioni, i punteggi massimi
e le
soglie minime per la valutazione delle domande,
gli indicatori di
impatto dell'intervento e i
valori-obiettivo di cui
all'art. 25,
comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
le modalita' di
presentazione delle domande
di erogazione e
i criteri per la
determinazione dei costi ammissibili, nonche' gli
ulteriori oneri
informativi a carico delle imprese.
2. Ciascun soggetto,
sia in
forma singola che
congiunta, puo'
presentare nell'ambito del presente intervento una sola
domanda di
accesso alle agevolazioni nell'arco temporale di 365 giorni.
3. La
domanda di agevolazioni
deve essere corredata
della
documentazione indicata nel decreto di cui al comma 1, tra
cui, in
particolare, quella concernente:
a) la scheda tecnica
contenente dati e informazioni sul
soggetto
proponente;
b) il piano di
sviluppo del progetto;
c) il contratto di
collaborazione, nel caso di progetto
proposto
congiuntamente da piu' soggetti.
4. La domanda di
agevolazioni e la documentazione di cui al comma 3
devono essere presentate
secondo gli schemi
che saranno resi
disponibili con il provvedimento di cui al comma 1.
5. Ai sensi dell'art. 2,
comma 3, del decreto legislativo n. 123
del 1998, le imprese hanno diritto alle agevolazioni
esclusivamente
nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili.
Il Ministero
comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore
generale
della Direzione generale
per l'incentivazione delle
attivita'
imprenditoriali da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse
finanziarie
disponibili.
Art. 11
Istruttoria delle domande di
agevolazioni
e concessione delle
agevolazioni
1. Il Soggetto gestore
procede all'istruttoria delle
domande di
agevolazioni nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.
2. L'attivita'
istruttoria e' diretta in primo luogo alla verifica
dei requisiti e
delle condizioni di ammissibilita'
previste dal
presente decreto, quali
il possesso dei
requisiti soggettivi di
ammissibilita', il rispetto
dei vincoli relativi
ai parametri di
costo e di durata del progetto, il rispetto delle modalita' e dei
termini individuati con il provvedimento di cui all'art. 10,
comma 1,
il superamento della soglia minima prevista
all'art. 9, comma
1.
Detta verifica si conclude entro il
termine di 30 giorni dalla data
di ricezione della domanda di agevolazioni.
3. Per
le domande ritenute
ammissibili alla successiva
fase
istruttoria, il
Soggetto gestore procede
allo svolgimento delle
attivita' dirette, in
particolare, a:
a) valutare le caratteristiche del
soggetto proponente e la
fattibilita' tecnica, la sostenibilita'
economico-finanziaria, la
qualita' tecnica e
l'impatto del progetto di ricerca e sviluppo sulla
base dei criteri indicati all'art. 9, comma 2, assegnando agli
stessi
un punteggio sulla base
di quanto stabilito
nel decreto di cui
all'art. 10, comma 1, e
verificando il superamento
o meno delle
soglie di ammissibilita' fissate nel
medesimo decreto;
b) valutare la
pertinenza e la congruita' delle
spese previste
dal progetto di ricerca e sviluppo e determinare il costo
complessivo
ammissibile;
c) determinare
le agevolazioni nelle
forme e nelle
misure
previste dal presente decreto e nel rispetto delle intensita' massime
di aiuto indicate all'art. 7;
d) con riferimento
alle imprese di grandi dimensioni,
verificare
l'effetto di incentivazione delle agevolazioni ai sensi dell'art.
8
del Regolamento GBER.
4. Nel caso di esito
negativo delle attivita' istruttorie di cui ai
commi 2 e 3,
la domanda di
agevolazioni e' rigettata,
previa
comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto
1990, n.
241 e successive modifiche e
integrazioni e secondo
le modalita'
determinate con il decreto di cui all'art. 10, comma 1.
5. Il
Soggetto gestore comunica
al Ministero le
risultanze
dell'attivita' istruttoria
entro 90
giorni dalla ricezione
delle
domande, invitando contemporaneamente i soggetti che hanno
presentato
domanda in forma congiunta a produrre il mandato conferito per
atto
pubblico o scrittura privata
autenticata, ove non
precedentemente
allegato alla domanda
di agevolazioni. Il
predetto mandato deve
pervenire al Soggetto gestore e, in copia, al
Ministero, entro 15
giorni dal ricevimento della richiesta, pena il rigetto della
domanda
di agevolazioni, e
costituisce condizione per
l'emanazione del
decreto di concessione di cui al comma 6.
6. Per le domande la cui
attivita' istruttoria si e' conclusa
con
esito positivo, il Ministero procede entro 30 giorni dal ricevimento
della documentazione trasmessa dal Soggetto gestore
all'adozione del
decreto di concessione, contenente il piano degli
investimenti con
l'indicazione delle spese ammissibili, l'ammontare delle
agevolazioni
concedibili, gli impegni a carico dell'impresa beneficiaria
anche in
ordine agli obiettivi,
tempi e modalita' di
realizzazione del
progetto, la restituzione
delle quote di
preammortamento e
ammortamento, nonche' le condizioni di
revoca.
Art. 12
Erogazione delle
agevolazioni
1. Le agevolazioni sono
erogate dal Soggetto gestore, sulla
base
delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti
beneficiari, in
non piu' di 5 soluzioni, piu' l'ultima a saldo, in relazione a stati
di avanzamento del progetto.
2. Ai fini
dell'erogazione per stati di avanzamento
il soggetto
beneficiario deve presentare
idonea documentazione, relativa
alle
attivita' svolte e alle
spese effettivamente sostenute in un
periodo
temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a
partire
dalla data del decreto di concessione ovvero, nel
caso in cui il
progetto sia avviato successivamente al decreto
di concessione, a
partire dalla data di effettivo avvio delle attivita'.
3. La prima erogazione puo' riguardare spese
sostenute fino alla
data del decreto di concessione,
indipendentemente dalla cadenza
semestrale. Limitatamente ai progetti proposti dalle piccole
e medie
imprese, la prima erogazione
puo'
essere disposta a
titolo di
anticipazione nel limite massimo del 25 per cento del
totale delle
agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione bancaria
o polizza assicurativa. Al fine di garantire
le somme erogate
in
anticipazione, il Ministero
puo'
procedere all'istituzione di un
apposito strumento di garanzia, mediante la trattenuta di una
quota
non superiore al 2 per cento dell'ammontare delle risorse
finanziarie
di cui all'art. 2, comma 3.
Le imprese che,
in alternativa alla
presentazione delle citate garanzie, intendono avvalersi del
predetto
strumento sono tenute
a contribuire con
una quota proporzionale
all'anticipazione richiesta, nella misura
che sara' definita
dal
decreto di cui all'art. 10, comma 1.
4. L'ammontare
complessivo delle erogazioni effettuate a
stato di
avanzamento lavori non puo' superare il
90 per cento
delle
agevolazioni
concesse. Il residuo
10 per cento,
detratto
dall'erogazione relativa
all'ultimo stato di
avanzamento e, ove
necessario, da quella precedente, viene erogato a saldo,
una volta
effettuati gli accertamenti previsti dall'art. 14.
5. Ai fini dell'ultima
erogazione a saldo, il soggetto beneficiario
trasmette al Soggetto gestore, entro 3 mesi dalla data di
ultimazione
del progetto, un
rapporto tecnico finale
concernente il
raggiungimento degli obiettivi
e la documentazione relativa
alle
spese complessive sostenute.
6. Le erogazioni sono
disposte entro 60
giorni dalla ricezione
dello stato di avanzamento e
della relativa documentazione, fatta
salva l'erogazione a saldo che e'
disposta entro 6 mesi dalla data di
ricezione della documentazione finale di spesa.
7. Il Ministero
trasferisce periodicamente al Soggetto
gestore le
somme necessarie per le erogazioni di cui al presente articolo,
sulla
base del relativo fabbisogno.
8. Gli schemi per le
richieste di erogazione nonche' i criteri per
la determinazione dei costi ammissibili saranno resi
disponibili con
il decreto di cui all'art. 10, comma 1.
9. Entro 60
giorni dalla ricezione
di ciascuna richiesta
di
erogazione, il Soggetto gestore provvede a:
a) verificare,
dall'esame della documentazione tecnica prevista a
corredo della domanda, il corretto andamento delle attivita';
b) verificare la
pertinenza e la congruita' della documentazione
di spesa presentata;
c) verificare
la regolarita' contributiva del
soggetto
beneficiario;
d) verificare che il
soggetto beneficiario sia in regola
con il
rimborso delle rate
relative ad eventuali
altri finanziamenti
ottenuti a valere sul
fondo di cui
all'art. 14 della
legge 17
febbraio 1982, n. 46;
e) calcolare le
agevolazioni spettanti;
f) effettuare una
verifica intermedia in loco volta a
valutare
l'andamento delle attivita' e le prospettive
di realizzazione del
progetto;
g) effettuare, con
riferimento all'ultimo stato di avanzamento,
una verifica in loco volta ad accertare l'effettiva
realizzazione del
progetto di ricerca e sviluppo
e la pertinenza
e congruita' dei
relativi costi;
h) erogare le quote di
agevolazioni, come determinate ai
sensi
del presente articolo.
Art. 13
Variazioni
1. Le variazioni ai
progetti di ricerca e sviluppo devono
essere
tempestivamente comunicate al Soggetto gestore con
una argomentata
relazione corredata da idonea documentazione.
2. Relativamente
alle variazioni conseguenti
a operazioni
societarie o a cessioni, a qualsiasi titolo, dell'attivita', ovvero
relative agli obiettivi
del progetto di
ricerca e sviluppo,
il
Soggetto gestore procede nel termine di 30
giorni dal ricevimento
della comunicazione di
variazione alle opportune
verifiche e
valutazioni, nonche' alle conseguenti
proposte al Ministero al fine
dell'espressione da parte di quest'ultimo dell'eventuale
assenso.
3. Fino a quando le
proposte di variazione di cui al
comma 2 non
siano state assentite dal Ministero, il
Soggetto gestore sospende
l'erogazione delle agevolazioni.
4. Tutte le altre
variazioni, compresa l'eventuale
modifica della
tempistica di realizzazione, sono valutate dal Soggetto
gestore che,
in caso di approvazione, informa
entro 30 giorni
dal ricevimento
della comunicazione di
variazione il soggetto
beneficiario e il
Ministero,
procedendo alla regolare
prosecuzione dell'iter
agevolativo.
Art. 14
Accertamenti sulla
realizzazione
dei progetti, controlli e
ispezioni
1. Il Ministero dispone
accertamenti sull'avvenuta realizzazione di
ciascun progetto, ai quali continuano ad applicarsi le
disposizioni
di cui alla direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10
luglio
2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana
n. 212 del 10 settembre 2008.
2. In ogni fase del procedimento
il Ministero puo' effettuare,
anche per il tramite del
Soggetto gestore, controlli
e ispezioni
sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni
per
la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' lo stato
di attuazione degli interventi finanziati.
Art. 15
Revoche
1. Le agevolazioni
sono revocate, in
tutto o in
parte, con
provvedimento del Ministero, adottato sulla base delle
verifiche e
delle valutazioni effettuate dal Soggetto gestore, in caso di:
a) verifica
dell'assenza di uno
o piu' requisiti
di
ammissibilita', ovvero di
documentazione incompleta o irregolare
per
fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non
sanabili;
b) fallimento del
soggetto beneficiario ovvero
apertura nei
confronti del medesimo di altra procedura concorsuale,
fatto salvo
quanto previsto al comma 5 del presente articolo;
c) mancata
realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;
d) mancato
raggiungimento degli obiettivi previsti
dal progetto
di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi di
forza maggiore, caso
fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non
prevedibili;
e) mancato avvio del
progetto nei termini indicati all'art.
5,
comma 2, lettera b);
f) mancata
presentazione del primo stato di avanzamento
lavori
entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione;
g) mancato rispetto
dei termini massimi previsti
dall'art. 5,
comma 2, lettera c), per la realizzazione del progetto;
h) mancata
trasmissione della documentazione finale
di spesa
entro 3 mesi dalla conclusione del progetto;
i) mancata
restituzione protratta per
oltre un anno
degli
interessi di
preammortamento ovvero delle
rate di finanziamento
concesso;
l) in tutti gli altri
casi previsti dal decreto di concessione.
2. Con riferimento ai
casi di revoca di cui al comma 1, lettere a),
b), c), d), e) e f), la revoca delle agevolazioni e' totale; in tali
casi il soggetto beneficiario
non ha diritto
alle quote residue
ancora da erogare e deve
restituire il beneficio
gia'
erogato,
maggiorato degli interessi
di legge e,
ove ne ricorrano
i
presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui
all'art.
9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
3. Con riferimento ai
casi di revoca di cui al comma 1, lettere
g)
e h), la revoca delle agevolazioni e' parziale;
in tali casi e'
riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni
relativa
alle attivita' effettivamente
realizzate, qualora si
configuri il
raggiungimento di obiettivi parziali significativi.
4. Con riferimento al
caso di revoca di cui al comma 1, lettera i),
la revoca e' commisurata alla quota
di finanziamento agevolato
non
restituita.
5. Nel caso di apertura
nei confronti del soggetto beneficiario
di
una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Ministero
valuta
la compatibilita' della procedura
medesima con la prosecuzione
del
progetto di ricerca
e sviluppo interessato
dalle agevolazioni,
concedendo, ove necessario, una proroga aggiuntiva
del termine di
realizzazione del progetto
non superiore a
2 anni. A
tal fine
l'istanza, corredata di
argomentata relazione e
di idonea
documentazione, e' presentata al
Ministero e comunicata al Soggetto
gestore, che
verifica la documentazione prodotta
e sospende le
erogazioni fino alla determinazione del
Ministero in ordine
alla
revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del
progetto di
ricerca e sviluppo.
Art. 16
Monitoraggio e valutazione
1. Il
Ministero attua il
monitoraggio e la
valutazione dei
risultati dei progetti di ricerca e sviluppo e dell'efficacia degli
interventi di cui al presente decreto, anche in termini di
ricaduta
economica, finanziaria e occupazionale, sulla base dei criteri
di cui
all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123.
2. Ai sensi dell'art.
25, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012
e dell'art. 15, comma 7, del
decreto del Ministro
dello sviluppo
economico 8 marzo 2013 i soggetti beneficiari delle agevolazioni
sono
tenuti a trasmettere al Soggetto gestore la documentazione utile
al
monitoraggio delle iniziative. I contenuti, le modalita' e i
termini
di trasmissione delle relative informazioni sono indicati nel
decreto
di cui all'art. 10, comma 1.
3. Il decreto di cui all'art.
10, comma 1, determina gli indicatori
e i valori-obiettivo previsti
dall'art. 25, comma
4, del
decreto-legge n. 83 del 2012 e dall'art. 3, comma 3, del
decreto del
Ministro dello sviluppo
economico 8 marzo
2013 nonche' le
informazioni che il soggetto beneficiario deve fornire in merito
agli
stessi.
4. Il Ministero presenta
alla Commissione europea relazioni annuali
relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto,
comprendenti, in particolare,
gli elenchi dei
beneficiari e i
relativi settori di attivita'
economica, gli importi
concessi per
ciascun beneficiario e le corrispondenti intensita'
di aiuto.
5. I soggetti
beneficiari sono tenuti a:
a) corrispondere a
tutte le richieste di informazioni,
dati e
rapporti tecnici
periodici disposte dal
Soggetto gestore e dal
Ministero;
b) acconsentire e
favorire lo svolgimento di tutti i
controlli
disposti dal Ministero, nonche' da competenti
organismi statali,
dalla Commissione europea
e da altri
organi dell'Unione europea
competenti in materia, anche mediante ispezioni e
sopralluoghi, al
fine di verificare lo stato di
avanzamento delle iniziative
e le
condizioni per il mantenimento delle agevolazioni;
c) aderire a tutte le
forme di
pubblicizzazione del programma
agevolato, con le modalita' allo scopo
individuate dal Ministero.
Il presente
decreto sara' trasmesso
ai competenti organi
di
controllo e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica
italiana.
Roma, 20 giugno 2013
Il Ministro: Zanonato
Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2013
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 8, foglio
n. 287
Allegato
(Articolo 5, comma 1)
ELENCO DELLE TECNOLOGIE
1. Tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC)
1.1. Tecnologie
connesse ad nuova
generazione di componenti
e
sistemi (ingegneria dei componenti e sistemi
integrati avanzati e
intelligenti).
1.2. Tecnologie connesse
all'elaborazione di prossima generazione
(sistemi e tecnologie informatiche avanzate).
1.3. Tecnologie
connesse con l'internet
del futuro relative
a
infrastrutture, tecnologie e servizi.
1.4. Tecnologie di
contenuto e gestione dell'informazione (TIC
per
i contenuti e la creativita'
digitali).
1.5. Interfacce avanzate
e robot (robotica e locali intelligenti).
1.6. Tecnologie relative
alla microelettronica, alla
nanoelettronica e alla fotonica.
2. Nanotecnologie
2.1 Nanomateriali, nanodispositivi e nanosistemi di prossima
generazione.
2.2 Strumenti
e piattaforme scientifici
convalidati per la
valutazione e gestione dei rischi lungo tutto il ciclo di
vita dei
nanomateriali e dei nanosistemi.
2.3 Sviluppo della
dimensione sociale delle nanotecnologie.
2.4 Sintesi e
fabbricazione efficaci dei nanomateriali,
dei loro
componenti e dei loro sistemi.
2.5 Tecnologie di
supporto per lo
sviluppo e l'immissione
sul
mercato di nanomateriali e nanosistemi
complessi (ad esempio:
caratterizzazione e manipolazione della materia su scala
nanometrica,
la modellizzazione,
la progettazione su
computer e l'ingegneria
avanzata a livello atomico).
3. Materiali avanzati
3.1 Tecnologie connesse
ai materiali funzionali, multifunzionali
e
strutturali (ad esempio:
materiali autoriparabili, materiali
biocompatibili).
3.2 Sviluppo e
trasformazione dei materiali, al
fine favorire un
ampliamento di scala efficiente e sostenibile volto a consentire
la
produzione industriale dei futuri prodotti.
3.3 Tecnologie
di gestione dei
componenti dei materiali
(ad
esempio: tecniche e
sistemi nuovi e
innovativi nel sistema
del
montaggio,
dell'adesione, della separazione, dell'assemblaggio,
dell'autoassemblaggio e del disassemblaggio della
decomposizione e
dello smantellamento).
3.4 Tecnologie connesse
ai materiali per un'industria
sostenibile,
in grado di facilitare la produzione a basse emissioni di
carbonio,
il risparmio energetico, nonche'
l'intensificazione dei processi, il
riciclaggio, il disinquinamento e l'utilizzo dei materiali ad
elevato
valore aggiunto provenienti dai residui e dalla ricostruzione.
3.5 Tecnologie connesse
ai materiali per le industrie creative,
in
grado di favorire
nuove opportunita' commerciali,
inclusa la
conservazione dei materiali con valore storico o culturale.
3.6 Metrologia,
caratterizzazione, normalizzazione e
controllo di
qualita' (ad esempio:
tecnologie quali la
caratterizzazione, la
valutazione non distruttiva e la modellizzazione di tipo
predittivo
delle prestazioni in grado di consentire progressi nella
scienza e
nell'ingegneria dei materiali).
3.7 Tecnologie
connesse all'ottimizzazione dell'impiego di
materiali, in grado di favorire utilizzi alternativi dei
materiali e
strategie aziendali innovative.
4. Biotecnologie
4.1 Biotecnologie
d'avanguardia (ad esempio: la biologia sintetica,
la bioinformatica e la biologia dei sistemi).
4.2 Tecnologie
connesse a processi
industriali basati sulla
biotecnologia (ad
esempio: chimica, salute,
industria mineraria,
energia, pasta e carta,
tessile, amido, trasformazione alimentare
nonche' della sua
dimensione ambientale).
4.3 Tecnologie di
piattaforma innovative e competitive (ad esempio:
genomica, metagenomica, proteomica,
strumenti molecolari, in grado di
rafforzare la leadership e il vantaggio competitivo in un'ampia
gamma
di settori economici).
5. Fabbricazione e trasformazione avanzate
5.1. Tecnologie per le
fabbriche del futuro, in grado di favorire
incrementi di produttivita'
accompagnati da un minore utilizzo
dei
materiali e dell'energia, da un minore inquinamento e da una
minore
produzione di rifiuti.
5.2. Tecnologie
per edifici efficienti
sul piano energetico,
tecnologie di costruzione sostenibili in grado di favorire un
maggior
utilizzo di sistemi
e materiali efficienti
sotto il profilo
energetico negli edifici nuovi, rinnovati e ristrutturati.
5.3. Tecnologie
sostenibili e a basse emissioni
di carbonio in
processi industriali a elevata intensita' energetica,
in grado di
favorire la competitivita', il miglioramento
dell'efficienza delle
risorse e dell'energia, la riduzione dell'impatto
ambientale delle
industrie di trasformazione
ad elevata intensita' energetica
(ad
esempio: l'industria chimica, della cellulosa
e della carta,
del
vetro, dei metalli non ferrosi e dell'acciaio).
6. Spazio
6.1. Tecnologie spaziali
in grado di favorire
la competitivita'
europea, la non dipendenza e l'innovazione del
settore spaziale e
tecnologie connesse all'innovazione di terra con base
spaziale, come
ad esempio l'utilizzo dei sistemi di telerilevamento e dei
dati di
navigazione.
6.2. Tecnologie spaziali
avanzate e concetti operativi
dall'idea
alla dimostrazione nello spazio (ad esempio:
la navigazione e il
telerilevamento, la protezione dei dispositivi spaziali
da minacce
quali detriti spaziali ed eruzioni solari).
6.3. Tecnologie in grado
di favorire l'utilizzo dei dati
spaziali,
inerenti il trattamento, la convalida e la standardizzazione dei
dati
provenienti dai satelliti.
7.
Tecnologie volte a
realizzare i seguenti
obiettivi della
priorita' "Sfide per la societa'" prevista
dal Programma Orizzonte
2020
7.1 Migliorare la salute
e il benessere della popolazione.
7.2 Migliorare la
sicurezza e la qualita' dei prodotti alimentari e
favorire lo sviluppo di bioindustrie
sostenibili e competitive.
7.3 Realizzare
la transizione verso
un sistema energetico
affidabile, sostenibile e competitivo.
7.4 Realizzare un
sistema di trasporti intelligenti, ecologici
e
integrati.
7.5 Consentire
la transizione verso
un'economia verde grazie
all'innovazione ecocompatibile.
FINE TESTO