Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 22 settembre 2014

 

Circolare n. 166/2014

 

Oggetto: Autotrasporto – Incentivi per acquisto autoveicoli ecologici e semirimorchi per l’intermodalità – Scadenza del 30 novembre 2014 - D.M. 3.7.2014, su G.U. n.218 del 19.9.2014.

 

 

Fino al 30 novembre prossimo sono aperti i termini per la presentazione da parte delle imprese di autotrasporto in conto terzi delle domande per gli incentivi all’acquisto di veicoli; la misura ha una dotazione finanziaria complessiva di 15 milioni di euro. Le domande verranno messe in graduatoria secondo l’ordine di arrivo.

 

Soggetti beneficiari: Possono presentare domanda di incentivo le imprese di qualsiasi dimensione in regola con i requisiti e l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale; sono ammesse anche le domande da parte di consorzi e cooperative.

 

Autoveicoli e semirimorchi incentivabili: I benefici sono applicabili agli acquisti, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli nuovi di fabbrica adibiti al trasporto di merci a trazione alternativa a gas naturale o biometano di peso da 3,5 a 7 tonnellate, ovvero pari o superiore a 16 tonnellate. Sono inoltre incentivabili gli acquisti, anche mediante locazione finanziaria, di semirimorchi nuovi di fabbrica per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-% e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO.  Sono esclusi dal beneficio i veicoli immatricolati all’estero. I veicoli acquistati con l’incentivo devono rimanere nella disponibilità del beneficiario fino al 31 dicembre 2017, pena la revoca dell’agevolazione.

 

Misura degli incentivi: L’importo dell’incentivo (contributi a fondo perduto) è pari a 2.400 euro per gli autoveicoli da 3,5 a 7 tonnellate, mentre per gli autoveicoli di peso pari o superiore a 16 tonnellate, l’incentivo è pari a 9.200 euro. Relativamente ai semirimorchi l’incentivo è pari al 20 per cento dell’intero costo di acquisizione con un tetto massimo di 4.500 euro; qualora contestualmente all’acquisizione del semirimorchio si rottami un rimorchio o semirimorchio con oltre 10 anni di età, ovvero qualora il semirimorchio acquistato sia dotato di pneumatici che consentono l’efficienza energetica (classe C3, efficienza energetica da A ad E, dotati di TPMS), l’incentivo è pari al 25 per cento del costo di acquisizione, con un massimo di 6.000 euro. L’importo massimo ammissibile per singola impresa non può superare 500 mila euro; tale soglia potrà essere superata solo in caso di accertata disponibilità delle risorse rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.

 

Maggiorazione per le P.M.I: Le piccole e medie imprese (meno di 250 addetti e fatturato annuo fino a 50 milioni di euro) possono chiedere una maggiorazione del 10 per cento dell’incentivo.

 

Tempistica degli acquisti: Sono incentivabili solo gli acquisti avviati a partire dal 19 settembre 2014 (data di pubblicazione sulla G.U. del decreto in oggetto) e conclusi entro il 31 maggio 2015. Gli acquisti di veicoli non omologati alla data del 19 settembre possono essere conclusi entro il 30 novembre 2015.

 

Presentazione delle domande: Le domande vanno presentate entro il termine perentorio del 30 novembre 2014 tramite raccomandata A.R. o a mano al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione Generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità, via Giuseppe Caraci 36 – 00157 Roma. Deve essere utilizzato esclusivamente il modulo predisposto dal Ministero riepiendo a pena di nullità tutti i campi e corredandolo con tutta la documentazione prevista. Alla domanda deve essere allegata copia del contratto di acquisizione da cui risulti anche il prezzo pattuito; l’ammissibilità al contributo è subordinata alla dimostrazione dell’avvenuto perfezionamento dell’acquisto.

 

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

D/d

 

 

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

GU n.218 del 19-9-2014

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 luglio 2014

Modalita' operative di erogazione dei contributi finanziari a  favore

dell'ammodernamento  delle  dotazioni  capitali  delle   imprese   di

autotrasporto finalizzato alla tutela ambientale.

 

 

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

                           E DEI TRASPORTI

                              Decreta:

 

                               Art. 1

                 Finalita' e ambito di applicazione

  1.  Le  disposizioni   del   presente   decreto   disciplinano   la

ripartizione e le modalita' di erogazione delle risorse  finanziarie,

nel limite di spesa pari a 15 milioni di euro,  di  cui  all'art.  1,

comma 1, lettera d), del decreto interministeriale prot. 224 in  data

20 maggio  2014,  destinate  agli  investimenti  ed  alle  iniziative

imprenditoriali come di seguito specificati.

    a)  Acquisizione  anche  mediante   locazione   finanziaria,   di

autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti  al  trasporto  di  merci  di

massa complessiva a pieno carico da 3,5 a  7  tonnellate  a  trazione

alternativa a gas naturale o biometano.

    b)  Acquisizione  anche  mediante   locazione   finanziaria,   di

autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti  al  trasporto  di  merci  di

massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16  tonnellate  a

trazione alternativa a gas naturale o biometano.

    c)  Acquisizione,  anche  mediante  locazione   finanziaria,   di

semirimorchi,  nuovi  di  fabbrica,  per   il   trasporto   combinato

ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per  il  trasporto

combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti  alla  normativa

IMO;

  2. I beni di cui al punto 1 non possono essere  alienati  e  devono

rimanere nella disponibilita' del beneficiario del contributo fino al

31 Dicembre 2017. Non si  potra'  pertanto  procedere  al  cambio  di

intestazione di detti veicoli e a tal  fine  il  Dipartimento  per  i

trasporti, la  navigazione,  gli  affari  generali  ed  il  personale

provvede alle necessarie procedure presso il Centro elaborazione dati

della motorizzazione.

  3. I beni di cui all'art. 1, lettera c) devono essere destinati  in

via prevalente al trasporto combinato. L'Amministrazione a  tal  fine

procedera'  con  controlli  a  campione  e   potra'   richiedere   ai

beneficiari, per tutta la durata del periodo  di  inalienabilita'  di

cui  al  comma  precedente,  di  fornire  documentazione  idonea  per

comprovare tale utilizzo.

  4. La misura d'incentivazione di cui al presente  decreto  rispetta

le  condizioni  previste  in  via  generale  dal  Regolamento   della

Commissione europea in materia di esenzione che consente  agli  Stati

membri di mettere in atto regimi di aiuti alle proprie imprese  senza

dover attendere l'approvazione preventiva della Commissione europea;

  5. I contributi sono erogabili fino ad  esaurimento  delle  risorse

disponibili. A tal fine le istanze saranno esaminate solo nel caso di

accertata disponibilita' di risorse utilizzabili.  Il  raggiungimento

di detto limite sara' verificato dall'Amministrazione, avuto riguardo

alla  somma  degli  importi  richiesti  nelle  domande  pervenute,  e

comunicato con avviso da pubblicarsi nel sito internet del Ministero.

Non saranno prese in considerazione le istanze trasmesse oltre quella

data  o  comunque  a  risorse  esaurite,  ne'  sara'  dovuta   alcuna

comunicazione individuale a tale riguardo.

 

                               Art. 2

         Beneficiari, costi ammissibili e intensita' d'aiuto

  1  Beneficiari  della  presente  misura  d'incentivazione  sono  le

imprese di autotrasporto di merci, di  qualsiasi  dimensione,  attive

sul territorio italiano, in regola con i requisiti di  iscrizione  al

Registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori  di

cose per conto di terzi.

  2. Relativamente agli investimenti di  cui  all'art.  1,  comma  1,

lettera a), del presente decreto, sono finanziabili esclusivamente le

acquisizioni, anche  mediante  locazione  finanziaria,  di  automezzi

industriali pesanti, di massa complessiva a pieno  carico  da  a  3,5

tonnellate a 7 tonnellate a trazione alternativa  a  gas  naturale  o

biometano, avviati a partire dalla data di pubblicazione del presente

decreto e conclusi entro il 31 maggio 2015 corrispondente  a  6  mesi

dalla scadenza del termine per presentare la domanda. Il  termine  di

conclusione degli investimenti e' fissato al 30 novembre 2015  per  i

soli veicoli non dotati di omologazione alla  data  di  pubblicazione

del presente decreto. La concessione del  contributo  e'  subordinata

alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione sia avvenuta

in Italia fra la data di pubblicazione del  presente  decreto  ed  il

termine stabilito per la conclusione dell'investimento.

  Salvo quanto previsto al comma 5, l'importo del contributo e'  pari

ad € 2.400,00, calcolato nella misura di circa il 40% del valore  del

sovra-costo rispetto alla  produzione  di  veicoli  ad  alimentazione

diesel, ai sensi del Regolamento della Commissione europea in materia

di esenzione di cui alle premesse.

  3. Relativamente agli investimenti di  cui  all'art.  1,  comma  1,

lettera b), del presente decreto, sono finanziabili esclusivamente le

acquisizioni, anche  mediante  locazione  finanziaria,  di  automezzi

industriali pesanti, di massa  complessiva  a  pieno  carico  pari  o

superiore a 16 tonnellate a trazione alternativa  a  gas  naturale  o

biometano, avviati a partire dalla data di pubblicazione del presente

decreto e conclusi entro il 31 maggio 2015 corrispondente  a  6  mesi

dalla scadenza del termine per presentare la domanda. Il  termine  di

conclusione degli investimenti e' fissato al 30 novembre 2015  per  i

soli veicoli non dotati di omologazione alla  data  di  pubblicazione

del presente decreto. La concessione del  contributo  e'  subordinata

alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione sia avvenuta

in Italia fra la data di pubblicazione del  presente  decreto  ed  il

termine stabilito per la conclusione dell'investimento.

  Salvo quanto previsto al comma 5, l'importo del contributo e'  pari

ad € 9.200,00, calcolato nella misura di circa il 40% del valore  del

sovra-costo rispetto alla  produzione  di  veicoli  ad  alimentazione

diesel, ai sensi del Regolamento della Commissione europea in materia

di esenzione di cui alle premesse.

  4. Relativamente agli  interventi  di  cui  all'art.  1,  comma  1,

lettera c), del presente decreto, sono finanziabili gli  investimenti

sostenuti soltanto nella misura in cui  consentono  di  innalzare  il

livello di tutela ambientale. Ai fini  della  definizione  dei  costi

ammissibili  si  tiene  conto  che  in  uno  scenario  caratterizzato

dall'assenza di incentivi e di norme comunitarie che  fissano  soglie

anti-inquinamento,  le  imprese  non  si  sarebbero   determinate   a

sostenere tali costi. L'intensita'  d'aiuto  e'  determinata  al  20%

dell'intero costo di acquisizione, con tetto massimo  del  contributo

pari a € 4.500,00, salvo quanto previsto al comma 5. Tale  contributo

e' aumentato al 25% del costo, con tetto massimo pari  a    6.000,00

ove ricorra almeno uno dei seguenti casi:

    • il nuovo mezzo sia  dotato  di  Pneumatici  di  classe  C3  con

coefficiente di resistenza al rotolamento inferiore a 8,0kg/g (classe

di efficienza energetica da A ad E di rolling resistance), dotati  di

Tyre Pressure Monitoring System (TPMS);

    • contestualmente con l'acquisizione  vi  sia  radiazione  di  un

rimorchio o semirimorchio con piu' di 10 anni di eta'. La  radiazione

(ovvero la dichiarazione del demolitore di impegnarsi a  richiederla)

dovra' essere di data  successiva  rispetto  alla  pubblicazione  del

presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

  Gli investimenti sono finanziabili purche' avviati a partire  dalla

data di pubblicazione del presente decreto e  conclusi  entro  il  31

maggio 2015, corrispondente a 6 mesi dalla scadenza del  termine  per

presentare la domanda. La concessione del contributo  e'  subordinata

alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione sia avvenuta

in Italia fra la data di pubblicazione del  presente  decreto  ed  il

termine stabilito per la conclusione dell'investimento.

  5.  Le  intensita'  d'aiuto  di  cui  ai  commi   precedenti   sono

maggiorate, ove gli interessati ne facciano richiesta nella  domanda,

del 10% in caso di piccole e medie imprese, secondo la definizione di

cui alla normativa europea di riferimento.

  6. In nessun caso saranno prese in considerazione  le  acquisizioni

di veicoli - di cui ai commi precedenti -  effettuate  all'estero  ed

ivi immatricolati, anche se successivamente reimmatricolati in Italia

a chilometri zero.

  7. Al fine di garantire che  la  platea  dei  beneficiari  presenti

sufficienti margini  di  rappresentativita'  del  settore,  l'importo

massimo ammissibile  per  singola  impresa  non  puo'  superare  euro

500.000,00. Nel caso  di  utilizzo  di  tutti  i  fondi  disponibili,

qualora  l'importo  superi  tale  limite  viene   ridotto   fino   al

raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia e'  derogabile  solo

in  caso  di  accertata  disponibilita'  delle  risorse   finanziarie

rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.

 

                               Art. 3

          Termini di proposizione delle domande e requisiti

  1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto, nonche' le

strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette  imprese,

costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I,  o  del  libro  V,

titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del Codice Civile, ed iscritte

al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento  (CE)  n.

1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

Le domande devono comunque contenere, a pena di  inammissibilita',  i

seguenti elementi:

    a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

    b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

    c) legale rappresentante dell'impresa  o  del  raggruppamento  di

imprese;

    d) codice fiscale;

    e)  indirizzo  del  legale  rappresentante  dell'impresa  o   del

raggruppamento di imprese;

    f)  firma  del   legale   rappresentante   dell'impresa   o   del

raggruppamento di imprese;

    g) numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale;

    h) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato.

  2. Ogni impresa, anche  se  associata  ad  un  consorzio  o  a  una

cooperativa, puo' presentare una sola domanda di contributo.

  3. Le domande per accedere  ai  contributi  devono  essere  redatte

utilizzando esclusivamente  il  modulo  che  si  allega,  come  parte

integrante, al presente decreto (allegato 1), riempiendo, a  pena  di

nullita', tutti i campi di  interesse  e  corredandole  di  tutta  la

documentazione ivi prevista, ovvero compilando il modello di  domanda

pubblicato  in  formato   WORD   sul   sito   del   Ministero   delle

infrastrutture e  dei  trasporti,  nella  sezione  "autotrasporto"  -

"contributi ed incentivi", e devono essere presentate, esclusivamente

ad  avvenuto  avvio  dell'investimento,  a  partire  dalla  data   di

pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana, ed entro il termine perentorio del  30  novembre

2014,  al  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti   -

Dipartimento dei  trasporti  terrestri-  Direzione  Generale  per  il

trasporto stradale e per l'intermodalita', Via Giuseppe Caraci, 36  -

00157 Roma, tramite raccomandata con avviso  di  ricevimento,  ovvero

mediante consegna a mano, presso la  stessa  Direzione  generale.  In

tale ultima ipotesi, l'ufficio di segreteria della Direzione generale

rilascera' ricevuta comprovante l'avvenuta consegna.  Verranno  prese

in considerazione la data di spedizione della raccomandata o la  data

di consegna a mano.

  4.  Ai  fini  della  proponibilita'  delle  domande  gli  aspiranti

beneficiari, dovranno allegare, sempre a  pena  di  inammissibilita',

copia del contratto di acquisizione dei beni  di  cui  al  precedente

art. 2 - ferme rimanendo le condizioni ed i requisiti ivi previsti  -

da cui risulti anche il prezzo pattuito per gli investimenti previsti

nel contratto.

  L'ammissibilita' del contributo rimane  in  ogni  caso  subordinata

alla dimostrazione dell'avvenuto  perfezionamento  dell'acquisizione,

nonche' dell'avvenuta immatricolazione  (ovvero  della  presentazione

della  relativa  istanza,   debitamente   protocollata,   all'Ufficio

motorizzazione civile competente) entro i termini stabiliti  all'art.

2, commi 2, 3 e 4.

  Resta  fermo  che,  anche  in  caso  di  ammissibilita',   non   e'

riconosciuto  in  favore  dell'impresa  richiedente   l'importo   del

preventivo di spesa  come  risultante  dal  contratto  allegato  alla

domanda,  che  verra'  considerato  come  massimale,  mentre  per  il

riconoscimento del contributo si procedera' alla verifica  dei  costi

rendicontati.

  5. Entro i termini stabiliti all'art. 2, commi 2,  3  e  4,  tenuto

conto di quanto previsto dall'art.  1,  comma  5,  coloro  che  hanno

presentato domanda nei termini di cui al comma 3 dovranno presentare,

a pena di esclusione, con le stesse modalita'  indicate  al  medesimo

comma 3, i necessari documenti comprovanti l'investimento effettuato:

fatture comprovanti l'importo complessivo della  spesa  sostenuta,  e

ogni altro documento che attesti le  caratteristiche  tecniche  degli

investimenti effettuati. E' inoltre necessario indicare il numero  di

targa del veicolo, rilasciata dall'UMC  competente,  ovvero,  in  via

provvisoria, indicare il numero di  protocollo  apposto  dall'Ufficio

motorizzazione civile sulla domanda di  immatricolazione  presentata,

ferma rimanendo la successiva comunicazione del rilascio della  carta

di circolazione con indicazione del numero di targa.

  6. Gli aspiranti beneficiari  devono  comprovare  il  possesso  dei

requisiti richiesti, oltre che con  il  contratto  (obbligatoriamente

allegato  alla  domanda),  con  l'indicazione  degli  estremi   della

avvenuta immatricolazione presso l'UMC, nonche'  allegando  specifica

dichiarazione  di  conformita'   del   costruttore,   attestante   la

rispondenza dell'investimento a quanto previsto dall'art. 2, commi 2,

3 e 4.

  Dalla documentazione  prodotta  dovra'  risultare  comunque  che  i

veicoli sono stati immatricolati per la prima volta  in  Italia,  non

ammettendosi i casi di precedenti immatricolazioni all'estero di beni

successivamente rivenduti in Italia.

  Per quanto concerne la prova della  contestuale  radiazione  di  un

rimorchio o  semirimorchio  con  piu'  di  dieci  anni  di  eta'  per

rottamazione o  per  esportazione,  l'aspirante  beneficiario  dovra'

allegare la dichiarazione con la quale il  demolitore  si  impegna  a

provvedere direttamente alla restituzione della targa e a  richiedere

la  cancellazione   del   veicolo   presso   il   Pubblico   registro

automobilistico (art. 46  D.lgs.  22/97),  ovvero  una  dichiarazione

sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.  445/2000,  con  la

quale attesta l'avvenuta radiazione del veicolo  per  rottamazione  o

per esportazione.

                               Art. 4

                        Attivita' istruttoria

  1. L'Amministrazione,  avvalendosi  della  Commissione  di  cui  al

successivo comma 6, provvede all'istruttoria delle domande presentate

nei  termini  e  della  documentazione  prodotta  a  comprova   degli

investimenti effettuati ai sensi dell'art. 3,  comma  4,  e,  qualora

sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, le inserisce in

apposito elenco, secondo l'ordine di spedizione della domanda, ovvero

di presentazione della domanda in caso di  consegna  a  mano,  giusta

quanto  previsto  dall'art.  3,  comma  2,  e  ne  da'  comunicazione

all'impresa  tramite   notifica   del   relativo   provvedimento   di

ammissione.

  2. La Commissione, qualora in esito ad una prima fase  istruttoria,

ravvisi  incompletezza  della  documentazione  allegata  all'istanza,

ovvero  lacune  comunque  sanabili,  puo'  richiedere  le   opportune

integrazioni agli interessati, fissando  un  termine  perentorio  non

superiore a quindici giorni. Qualora entro  detto  termine  l'impresa

medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero detto  riscontro  non

sia  ritenuto  soddisfacente,  viene  esclusa   dal   beneficio   con

provvedimento motivato.

  3.  Nel  caso  l'attivita'  istruttoria  riveli  la  mancanza   dei

requisiti, l'Amministrazione  esclude  l'impresa  dal  beneficio  con

provvedimento motivato notificato all'impresa.

  4. Le imprese utilmente collocate nell'elenco di cui al  precedente

comma 1, al fine di poter fruire dei benefici, dovranno comprovare, a

pena di esclusione, mediante dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di

notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28  dicembre  2000,

n.  445,  di  non  rientrare  tra  coloro  che  hanno   ricevuto   e,

successivamente  non  rimborsato,  ovvero  depositato  in  un   conto

bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili  dalla

Commissione europea. A tal fine, dovra' essere utilizzato  il  modulo

che si allega, come parte integrante, al presente  decreto  (allegato

2).

  5. L'erogazione  dei  contributi  avviene  in  ogni  caso,  fino  a

concorrenza di 15 milioni di euro.

  6.  Con  decreto  dirigenziale e'  nominata  la   Commissione   per

l'istruttoria delle domande  presentate,  nell'ambito  del  Ministero

delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  composta  dal  Presidente,

individuato tra i dirigenti  di  II  fascia  in  servizio  presso  il

Dipartimento dei trasporti terrestri, e due  componenti,  individuati

tra  il  personale  di  area  C,  in  servizio  presso  il   medesimo

Dipartimento,  nonche'  da  un  funzionario  con   le   funzioni   di

segretario.

  7. La Commissione procede  a  valutare  le  istanze  presentate  in

ragione della corrispondenza  degli  investimenti  effettuati  con  i

requisiti di cui agli articoli 1 e  2,  in  funzione  della  data  di

trasmissione delle domande come definita all'art. 3, comma 2.

 

                               Art. 5

                          Divieto di cumulo

  1. Le imprese che, negli anni 2014 e 2015, abbiano gia' beneficiato

o beneficino di contributi di  importo  pari  o  superiore  a  quanto

previsto nel presente decreto per l'acquisizione di  veicoli  con  le

caratteristiche di cui all'art. 1, comma 1, non potranno  fruire  dei

contributi di cui al presente decreto. A tal  fine,  i  soggetti  che

intendano beneficiare di tali contributi,  devono  produrre  apposita

dichiarazione  all'atto  della  presentazione  della   documentazione

comprovante l'investimento effettuato.

 

                               Art. 6

                        Verifiche e controlli

  1. E' fatta salva la facolta' dell'Amministrazione di procedere con

ulteriori  accertamenti  in  data   successiva   all'erogazione   del

contributo, e di procedere, in via di autotutela, con  l'annullamento

della  concessione  del  contributo,  ove  in  esito  alle  verifiche

effettuate emergano gravi irregolarita' in relazione ai controlli  di

cui all'art. 1,  comma  3  o  nelle  dichiarazioni  sostitutive  rese

dall'acquirente, fatte salve le ulteriori conseguenze previste  dalla

legge penale.

  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana ed entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua

pubblicazione

    Roma, 3 luglio 2014

 

                                                    Il Ministro: Lupi

 

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2014

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del

mare, registro n. 1, foglio n. 3249

 

 

 

   

 

 

 

                                                             Allegato uno