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Roma, 22 settembre
2014
Circolare n. 166/2014
Oggetto: Autotrasporto – Incentivi
per acquisto autoveicoli ecologici e semirimorchi per l’intermodalità –
Scadenza del 30 novembre 2014 - D.M. 3.7.2014, su G.U. n.218 del 19.9.2014.
Fino al 30 novembre
prossimo sono aperti i termini per la presentazione da parte delle imprese di
autotrasporto in conto terzi delle domande per gli incentivi all’acquisto di
veicoli; la misura ha una dotazione finanziaria complessiva di 15 milioni di
euro. Le domande verranno messe in graduatoria secondo l’ordine di arrivo.
Soggetti beneficiari: Possono
presentare domanda di incentivo le imprese di qualsiasi dimensione in regola
con i requisiti e l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale; sono ammesse
anche le domande da parte di consorzi e cooperative.
Autoveicoli e semirimorchi incentivabili: I benefici sono
applicabili agli acquisti, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli
nuovi di fabbrica adibiti al trasporto di merci a trazione alternativa a gas
naturale o biometano di peso da 3,5 a 7 tonnellate, ovvero pari o superiore a
16 tonnellate. Sono inoltre incentivabili gli acquisti, anche mediante
locazione finanziaria, di semirimorchi nuovi di fabbrica per il trasporto
combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-% e per il trasporto
combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO. Sono esclusi dal beneficio i veicoli
immatricolati all’estero. I veicoli acquistati con l’incentivo devono rimanere
nella disponibilità del beneficiario fino al 31 dicembre 2017, pena la revoca
dell’agevolazione.
Misura degli incentivi: L’importo
dell’incentivo (contributi a fondo perduto) è pari a 2.400 euro per gli
autoveicoli da 3,5 a 7 tonnellate, mentre per gli autoveicoli di peso pari o
superiore a 16 tonnellate, l’incentivo è pari a 9.200 euro. Relativamente ai
semirimorchi l’incentivo è pari al 20 per cento dell’intero costo di
acquisizione con un tetto massimo di 4.500 euro; qualora contestualmente
all’acquisizione del semirimorchio si rottami un rimorchio o semirimorchio con
oltre 10 anni di età, ovvero qualora il semirimorchio acquistato sia dotato di
pneumatici che consentono l’efficienza energetica (classe C3, efficienza energetica
da A ad E, dotati di TPMS), l’incentivo è pari al 25 per cento del costo di
acquisizione, con un massimo di 6.000 euro. L’importo massimo ammissibile per
singola impresa non può superare 500 mila euro; tale soglia potrà essere
superata solo in caso di accertata disponibilità delle risorse rispetto alle
richieste pervenute e dichiarate ammissibili.
Maggiorazione per le P.M.I: Le piccole e medie
imprese (meno di 250 addetti e fatturato annuo fino a 50 milioni di euro) possono
chiedere una maggiorazione del 10 per cento dell’incentivo.
Tempistica degli acquisti: Sono
incentivabili solo gli acquisti avviati a partire dal 19 settembre 2014 (data
di pubblicazione sulla G.U. del decreto in oggetto) e conclusi entro il 31
maggio 2015. Gli acquisti di veicoli non omologati alla data del 19 settembre
possono essere conclusi entro il 30 novembre 2015.
Presentazione delle domande: Le domande vanno
presentate entro il termine perentorio del 30 novembre 2014 tramite
raccomandata A.R. o a mano al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione Generale per il trasporto
stradale e per l’intermodalità, via Giuseppe Caraci 36 – 00157 Roma. Deve
essere utilizzato esclusivamente il modulo predisposto dal Ministero riepiendo
a pena di nullità tutti i campi e corredandolo con tutta la documentazione
prevista. Alla domanda deve essere allegata copia del contratto di acquisizione
da cui risulti anche il prezzo pattuito; l’ammissibilità al contributo è
subordinata alla dimostrazione dell’avvenuto perfezionamento dell’acquisto.
Daniela Dringoli |
Allegato
uno |
Responsabile di
Area |
D/d |
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totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla Confetra. |
GU n.218 del 19-9-2014
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 3 luglio 2014
Modalita' operative di
erogazione dei contributi finanziari a
favore
dell'ammodernamento delle
dotazioni capitali delle
imprese di
autotrasporto finalizzato
alla tutela ambientale.
IL
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di
applicazione
1. Le
disposizioni del presente
decreto disciplinano la
ripartizione e le modalita' di erogazione delle risorse finanziarie,
nel limite di spesa pari a 15 milioni di euro, di
cui all'art. 1,
comma 1, lettera d), del decreto interministeriale prot. 224
in data
20 maggio 2014, destinate
agli investimenti ed
alle iniziative
imprenditoriali come di seguito specificati.
a) Acquisizione
anche mediante locazione
finanziaria, di
autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al
trasporto di merci
di
massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7
tonnellate a trazione
alternativa a gas naturale o biometano.
b) Acquisizione
anche mediante locazione
finanziaria, di
autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al
trasporto di merci
di
massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 tonnellate
a
trazione alternativa a gas naturale o biometano.
c) Acquisizione,
anche mediante locazione
finanziaria, di
semirimorchi, nuovi di
fabbrica, per il
trasporto combinato
ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il
trasporto
combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla
normativa
IMO;
2. I beni di cui al
punto 1 non possono essere alienati e
devono
rimanere nella disponibilita' del beneficiario del contributo
fino al
31 Dicembre 2017. Non si
potra' pertanto procedere
al cambio di
intestazione di detti veicoli e a tal fine
il Dipartimento per i
trasporti, la
navigazione, gli affari
generali ed il
personale
provvede alle necessarie procedure presso il Centro elaborazione
dati
della motorizzazione.
3. I beni di cui
all'art. 1, lettera c) devono essere destinati
in
via prevalente al trasporto combinato. L'Amministrazione a tal
fine
procedera' con controlli
a campione e
potra' richiedere ai
beneficiari, per tutta la durata del periodo di
inalienabilita' di
cui al comma
precedente, di fornire
documentazione idonea per
comprovare tale utilizzo.
4. La misura
d'incentivazione di cui al presente
decreto rispetta
le condizioni previste
in via generale
dal Regolamento della
Commissione europea in materia di esenzione che consente agli
Stati
membri di mettere in atto regimi di aiuti alle proprie
imprese senza
dover attendere l'approvazione preventiva della Commissione
europea;
5. I contributi sono
erogabili fino ad esaurimento delle
risorse
disponibili. A tal fine le istanze saranno esaminate solo nel
caso di
accertata disponibilita' di risorse utilizzabili. Il
raggiungimento
di detto limite sara' verificato dall'Amministrazione, avuto
riguardo
alla somma degli
importi richiesti nelle
domande pervenute, e
comunicato con avviso da pubblicarsi nel sito internet del
Ministero.
Non saranno prese in considerazione le istanze trasmesse oltre
quella
data o comunque
a risorse esaurite,
ne' sara' dovuta
alcuna
comunicazione individuale a tale riguardo.
Art. 2
Beneficiari, costi ammissibili e
intensita' d'aiuto
1 Beneficiari
della presente misura
d'incentivazione sono le
imprese di autotrasporto di merci, di qualsiasi
dimensione, attive
sul territorio italiano, in regola con i requisiti di iscrizione
al
Registro elettronico nazionale e all'Albo degli
autotrasportatori di
cose per conto di terzi.
2. Relativamente agli
investimenti di cui all'art.
1, comma 1,
lettera a), del presente decreto, sono finanziabili
esclusivamente le
acquisizioni, anche
mediante locazione finanziaria,
di automezzi
industriali pesanti, di massa complessiva a pieno carico
da a 3,5
tonnellate a 7 tonnellate a trazione alternativa a
gas naturale o
biometano, avviati a partire dalla data di pubblicazione del
presente
decreto e conclusi entro il 31 maggio 2015 corrispondente a
6 mesi
dalla scadenza del termine per presentare la domanda. Il termine
di
conclusione degli investimenti e' fissato al 30 novembre
2015 per
i
soli veicoli non dotati di omologazione alla data
di pubblicazione
del presente decreto. La concessione del contributo
e' subordinata
alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione sia
avvenuta
in Italia fra la data di pubblicazione del presente
decreto ed il
termine stabilito per la conclusione dell'investimento.
Salvo quanto previsto al
comma 5, l'importo del contributo e'
pari
ad € 2.400,00, calcolato nella misura di circa il 40% del
valore del
sovra-costo rispetto alla
produzione di veicoli
ad alimentazione
diesel, ai sensi del Regolamento della Commissione europea in
materia
di esenzione di cui alle premesse.
3. Relativamente agli
investimenti di cui all'art.
1, comma 1,
lettera b), del presente decreto, sono finanziabili
esclusivamente le
acquisizioni, anche
mediante locazione finanziaria,
di automezzi
industriali pesanti, di massa
complessiva a pieno
carico pari o
superiore a 16 tonnellate a trazione alternativa a
gas naturale o
biometano, avviati a partire dalla data di pubblicazione del
presente
decreto e conclusi entro il 31 maggio 2015 corrispondente a
6 mesi
dalla scadenza del termine per presentare la domanda. Il termine
di
conclusione degli investimenti e' fissato al 30 novembre
2015 per
i
soli veicoli non dotati di omologazione alla data
di pubblicazione
del presente decreto. La concessione del contributo
e' subordinata
alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione sia
avvenuta
in Italia fra la data di pubblicazione del presente
decreto ed il
termine stabilito per la conclusione dell'investimento.
Salvo quanto previsto al
comma 5, l'importo del contributo e'
pari
ad € 9.200,00, calcolato nella misura di circa il 40% del
valore del
sovra-costo rispetto alla
produzione di veicoli
ad alimentazione
diesel, ai sensi del Regolamento della Commissione europea in
materia
di esenzione di cui alle premesse.
4. Relativamente
agli interventi di
cui all'art. 1,
comma 1,
lettera c), del presente decreto, sono finanziabili gli investimenti
sostenuti soltanto nella misura in cui consentono
di innalzare il
livello di tutela ambientale. Ai fini della
definizione dei costi
ammissibili si tiene
conto che in
uno scenario caratterizzato
dall'assenza di incentivi e di norme comunitarie che fissano
soglie
anti-inquinamento,
le imprese non
si sarebbero determinate
a
sostenere tali costi. L'intensita' d'aiuto
e' determinata al 20%
dell'intero costo di acquisizione, con tetto massimo del
contributo
pari a € 4.500,00, salvo quanto previsto al comma 5. Tale contributo
e' aumentato al 25% del costo, con tetto massimo pari a
€ 6.000,00
ove ricorra almeno uno dei seguenti casi:
• il nuovo mezzo
sia dotato di
Pneumatici di classe
C3 con
coefficiente di resistenza al rotolamento inferiore a 8,0kg/g
(classe
di efficienza energetica da A ad E di rolling resistance),
dotati di
Tyre Pressure Monitoring
System (TPMS);
•
contestualmente con l'acquisizione
vi sia radiazione
di un
rimorchio o semirimorchio con piu' di 10 anni di eta'. La radiazione
(ovvero la dichiarazione del demolitore di impegnarsi a richiederla)
dovra' essere di data
successiva rispetto alla
pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Gli investimenti sono
finanziabili purche' avviati a partire
dalla
data di pubblicazione del presente decreto e conclusi
entro il 31
maggio 2015, corrispondente a 6 mesi dalla scadenza del termine
per
presentare la domanda. La concessione del contributo e'
subordinata
alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione sia
avvenuta
in Italia fra la data di pubblicazione del presente
decreto ed il
termine stabilito per la conclusione dell'investimento.
5. Le
intensita' d'aiuto di
cui ai commi
precedenti sono
maggiorate, ove gli interessati ne facciano richiesta nella domanda,
del 10% in caso di piccole e medie imprese, secondo la
definizione di
cui alla normativa europea di riferimento.
6. In nessun caso
saranno prese in considerazione le acquisizioni
di veicoli - di cui ai commi precedenti - effettuate
all'estero ed
ivi immatricolati, anche se successivamente reimmatricolati in
Italia
a chilometri zero.
7. Al fine di garantire
che la
platea dei beneficiari
presenti
sufficienti margini
di rappresentativita' del
settore, l'importo
massimo ammissibile
per singola impresa
non puo' superare
euro
500.000,00. Nel caso
di utilizzo di
tutti i fondi
disponibili,
qualora l'importo superi
tale limite viene
ridotto fino al
raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia e' derogabile
solo
in caso di
accertata disponibilita' delle
risorse finanziarie
rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.
Art. 3
Termini di proposizione delle domande
e requisiti
1. Possono proporre
domanda le imprese di autotrasporto, nonche' le
strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese,
costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o
del libro V,
titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del Codice Civile, ed
iscritte
al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento (CE)
n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre
2009.
Le domande devono comunque contenere, a pena di inammissibilita', i
seguenti elementi:
a) ragione sociale
dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
b) sede dell'impresa o del raggruppamento di
imprese;
c) legale
rappresentante dell'impresa o del
raggruppamento di
imprese;
d) codice fiscale;
e) indirizzo
del legale rappresentante dell'impresa
o del
raggruppamento di imprese;
f) firma
del legale rappresentante dell'impresa o
del
raggruppamento di imprese;
g) numero di
iscrizione al Registro elettronico nazionale;
h) iscrizione alla
Camera di Commercio, Industria ed Artigianato.
2. Ogni impresa, anche se
associata ad un
consorzio o a una
cooperativa, puo' presentare una sola domanda di contributo.
3. Le domande per
accedere ai contributi
devono essere redatte
utilizzando esclusivamente
il modulo che
si allega, come
parte
integrante, al presente decreto (allegato 1), riempiendo, a pena
di
nullita', tutti i campi di
interesse e corredandole
di tutta la
documentazione ivi prevista, ovvero compilando il modello
di domanda
pubblicato in formato
WORD sul sito
del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti,
nella sezione "autotrasporto" -
"contributi ed incentivi", e devono essere presentate,
esclusivamente
ad avvenuto avvio
dell'investimento, a partire
dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, ed entro il termine perentorio del 30
novembre
2014, al Ministero
delle infrastrutture e
dei trasporti -
Dipartimento dei
trasporti terrestri- Direzione
Generale per il
trasporto stradale e per l'intermodalita', Via Giuseppe Caraci,
36 -
00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di
ricevimento, ovvero
mediante consegna a mano, presso la stessa
Direzione generale. In
tale ultima ipotesi, l'ufficio di segreteria della Direzione
generale
rilascera' ricevuta comprovante l'avvenuta consegna. Verranno
prese
in considerazione la data di spedizione della raccomandata o
la data
di consegna a mano.
4. Ai
fini della proponibilita' delle
domande gli aspiranti
beneficiari, dovranno allegare, sempre a pena
di inammissibilita',
copia del contratto di acquisizione dei beni di
cui al precedente
art. 2 - ferme rimanendo le condizioni ed i requisiti ivi
previsti -
da cui risulti anche il prezzo pattuito per gli investimenti
previsti
nel contratto.
L'ammissibilita' del
contributo rimane in ogni
caso subordinata
alla dimostrazione dell'avvenuto
perfezionamento
dell'acquisizione,
nonche' dell'avvenuta immatricolazione (ovvero
della presentazione
della relativa istanza,
debitamente protocollata, all'Ufficio
motorizzazione civile competente) entro i termini stabiliti all'art.
2, commi 2, 3 e 4.
Resta fermo
che, anche in
caso di ammissibilita', non
e'
riconosciuto in favore
dell'impresa richiedente l'importo
del
preventivo di spesa
come risultante dal
contratto allegato alla
domanda, che verra'
considerato come massimale,
mentre per il
riconoscimento del contributo si procedera' alla verifica dei
costi
rendicontati.
5. Entro i termini
stabiliti all'art. 2, commi 2, 3 e
4, tenuto
conto di quanto previsto dall'art. 1,
comma 5, coloro
che hanno
presentato domanda nei termini di cui al comma 3 dovranno
presentare,
a pena di esclusione, con le stesse modalita' indicate
al medesimo
comma 3, i necessari documenti comprovanti l'investimento
effettuato:
fatture comprovanti l'importo complessivo della spesa
sostenuta, e
ogni altro documento che attesti le caratteristiche tecniche
degli
investimenti effettuati. E' inoltre necessario indicare il
numero di
targa del veicolo, rilasciata dall'UMC competente,
ovvero, in via
provvisoria, indicare il numero di protocollo
apposto dall'Ufficio
motorizzazione civile sulla domanda di immatricolazione presentata,
ferma rimanendo la successiva comunicazione del rilascio
della carta
di circolazione con indicazione del numero di targa.
6. Gli aspiranti
beneficiari devono comprovare
il possesso dei
requisiti richiesti, oltre che con il
contratto (obbligatoriamente
allegato alla domanda),
con l'indicazione degli
estremi della
avvenuta immatricolazione presso l'UMC, nonche' allegando
specifica
dichiarazione di conformita'
del costruttore, attestante
la
rispondenza dell'investimento a quanto previsto dall'art. 2,
commi 2,
3 e 4.
Dalla
documentazione prodotta dovra'
risultare comunque che i
veicoli sono stati immatricolati per la prima volta in
Italia, non
ammettendosi i casi di precedenti immatricolazioni all'estero di
beni
successivamente rivenduti in Italia.
Per quanto concerne la
prova della contestuale radiazione
di un
rimorchio o
semirimorchio con piu'
di dieci anni
di eta' per
rottamazione o per esportazione,
l'aspirante beneficiario dovra'
allegare la dichiarazione con la quale il demolitore
si impegna a
provvedere direttamente alla restituzione della targa e a richiedere
la cancellazione del
veicolo presso il
Pubblico registro
automobilistico (art. 46
D.lgs. 22/97), ovvero
una dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000,
con la
quale attesta l'avvenuta radiazione del veicolo per
rottamazione o
per esportazione.
Art. 4
Attivita' istruttoria
1.
L'Amministrazione, avvalendosi della
Commissione di cui al
successivo comma 6, provvede all'istruttoria delle domande
presentate
nei termini e
della documentazione prodotta
a comprova degli
investimenti effettuati ai sensi dell'art. 3, comma
4, e, qualora
sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, le
inserisce in
apposito elenco, secondo l'ordine di spedizione della domanda,
ovvero
di presentazione della domanda in caso di consegna
a mano, giusta
quanto previsto dall'art.
3, comma 2,
e ne da'
comunicazione
all'impresa tramite notifica
del relativo provvedimento di
ammissione.
2. La Commissione,
qualora in esito ad una prima fase
istruttoria,
ravvisi
incompletezza della documentazione allegata
all'istanza,
ovvero lacune comunque
sanabili, puo' richiedere
le opportune
integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio
non
superiore a quindici giorni. Qualora entro detto
termine l'impresa
medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro
non
sia ritenuto soddisfacente, viene
esclusa dal beneficio
con
provvedimento motivato.
3. Nel
caso l'attivita' istruttoria
riveli la mancanza
dei
requisiti, l'Amministrazione
esclude l'impresa dal
beneficio con
provvedimento motivato notificato all'impresa.
4. Le imprese utilmente
collocate nell'elenco di cui al precedente
comma 1, al fine di poter fruire dei benefici, dovranno
comprovare, a
pena di esclusione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di
notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000,
n. 445, di
non rientrare tra
coloro che hanno
ricevuto e,
successivamente non rimborsato,
ovvero depositato in
un conto
bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o
incompatibili dalla
Commissione europea. A tal fine, dovra' essere utilizzato il
modulo
che si allega, come parte integrante, al presente decreto
(allegato
2).
5. L'erogazione dei
contributi avviene in
ogni caso, fino a
concorrenza di 15 milioni di euro.
6. Con
decreto dirigenziale e' nominata
la Commissione per
l'istruttoria delle domande
presentate, nell'ambito del
Ministero
delle infrastrutture e
dei trasporti, composta
dal Presidente,
individuato tra i dirigenti
di II fascia
in servizio presso
il
Dipartimento dei trasporti terrestri, e due componenti,
individuati
tra il personale
di area C,
in servizio presso
il medesimo
Dipartimento,
nonche' da un
funzionario con le
funzioni di
segretario.
7. La Commissione
procede a valutare
le istanze presentate
in
ragione della corrispondenza
degli investimenti effettuati
con i
requisiti di cui agli articoli 1 e 2,
in funzione della
data di
trasmissione delle domande come definita all'art. 3, comma 2.
Art. 5
Divieto di cumulo
1. Le imprese che, negli
anni 2014 e 2015, abbiano gia' beneficiato
o beneficino di contributi di
importo pari o
superiore a quanto
previsto nel presente decreto per l'acquisizione di veicoli
con le
caratteristiche di cui all'art. 1, comma 1, non potranno fruire
dei
contributi di cui al presente decreto. A tal fine,
i soggetti che
intendano beneficiare di tali contributi, devono
produrre apposita
dichiarazione
all'atto della presentazione
della documentazione
comprovante l'investimento effettuato.
Art. 6
Verifiche e controlli
1. E' fatta salva la
facolta' dell'Amministrazione di procedere con
ulteriori accertamenti in
data successiva all'erogazione del
contributo, e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento
della concessione del
contributo, ove in
esito alle verifiche
effettuate emergano gravi irregolarita' in relazione ai
controlli di
cui all'art. 1,
comma 3 o
nelle dichiarazioni sostitutive
rese
dall'acquirente, fatte salve le ulteriori conseguenze
previste dalla
legge penale.
Il presente decreto e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
stesso della sua
pubblicazione
Roma, 3 luglio 2014
Il Ministro: Lupi
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2014
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela
del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 3249
Allegato
uno