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Roma, 2 ottobre 2014

 

Circolare n. 173/2014

 

Oggetto: Autotrasporto – Aperti i termini per il rimborso accise – Note Agenzia Dogane e Monopoli nn. 106795 e 108048 del 30.9.2014.

 

Dall’1 al 31 ottobre sono aperti i termini per richiedere il rimborso delle accise sui consumi di gasolio da parte delle imprese di autotrasporto merci. L’Agenzia Dogane e Monopoli ha comunicato la disponibilità del software per la compilazione delle istanze (www.agenziadoganemonopoli.gov.it alla voce “Accise” “Benefici gasolio per autotrazione”).

 

Beneficiari: possono usufruire del rimborso accise (art.61 DL n.1/2012 convertito con modificazioni dalla L. n.27/2012) le imprese di autotrasporto merci con riferimento ai consumi di gasolio riferiti ai soli veicoli di peso pari o superiore a 7,5 tonnellate.

 

Importo rimborsabile: la misura del beneficio è pari a 216,58609 euro per mille litri di prodotto con riferimento ai consumi del periodo 1 luglio – 30 settembre 2014.

 

Presentazione delle istanze: per ottenere il rimborso le imprese interessate devono redigere la dichiarazione dei consumi e presentarla in via telematica tramite il servizio EDI doganale, ovvero in via cartacea unitamente alla riproduzione su supporto informatico, utilizzando il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Dogane. I consumi di gasolio devono essere documentati tramite le fatture d’acquisto.

 

Uffici doganali competenti a ricevere le istanze: le imprese nazionali devono presentare le istanze all’Ufficio doganale territorialmente competente rispetto alla sede legale dell’impresa; le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia presentano l’istanza all’ufficio doganale competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa; per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, l’ufficio doganale competente è quello di Roma I.

 

Utilizzo del credito: il rimborso può essere usufruito come credito d’imposta da compensare tramite il modello di versamento unificato F24; il relativo codice tributo è 6740; la compensazione non ha limiti di ammontare; in alternativa al credito d’imposta, è possibile chiedere il rimborso in denaro.

 

Termini di utilizzo del credito maturato nel II trimestre 2014: i crediti relativi ai precedenti trimestri di quest’anno possono essere utilizzati in compensazione fino al 31 dicembre 2015; da quella data le eventuali eccedenze non compensate potranno essere chieste come rimborso in denaro entro il 30 giugno 2016.

 

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.125/2014

Responsabile di Area

Allegati due

 

Lc/lc

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