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Roma, 2 ottobre
2014
Circolare n. 173/2014
Oggetto: Autotrasporto – Aperti i
termini per il rimborso accise – Note Agenzia Dogane e Monopoli nn. 106795 e 108048 del 30.9.2014.
Dall’1 al 31 ottobre
sono aperti i termini per richiedere il rimborso delle accise sui consumi di
gasolio da parte delle imprese di autotrasporto merci. L’Agenzia Dogane e
Monopoli ha comunicato la disponibilità del software per la compilazione delle istanze
(www.agenziadoganemonopoli.gov.it alla voce “Accise”
“Benefici gasolio per autotrazione”).
Beneficiari: possono usufruire
del rimborso accise (art.61 DL n.1/2012 convertito con modificazioni dalla L.
n.27/2012) le imprese di autotrasporto merci con riferimento ai consumi di
gasolio riferiti ai soli veicoli di peso pari o superiore a 7,5 tonnellate.
Importo rimborsabile: la misura del
beneficio è pari a 216,58609 euro per
mille litri di prodotto con riferimento ai consumi del periodo 1 luglio –
30 settembre 2014.
Presentazione delle istanze: per ottenere il
rimborso le imprese interessate devono redigere la dichiarazione dei consumi e
presentarla in via telematica tramite il servizio EDI doganale, ovvero in via
cartacea unitamente alla riproduzione su supporto informatico, utilizzando il
software messo a disposizione dall’Agenzia delle Dogane. I consumi di gasolio
devono essere documentati tramite le fatture d’acquisto.
Uffici doganali competenti a ricevere le
istanze:
le imprese nazionali devono presentare le istanze all’Ufficio doganale
territorialmente competente rispetto alla sede legale dell’impresa; le imprese
comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in
Italia presentano l’istanza all’ufficio doganale competente rispetto alla sede
di rappresentanza dell’impresa; per le imprese comunitarie non obbligate alla
presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, l’ufficio doganale
competente è quello di Roma I.
Utilizzo del credito: il rimborso può
essere usufruito come credito d’imposta da compensare tramite il modello di
versamento unificato F24; il relativo codice tributo è 6740; la compensazione
non ha limiti di ammontare; in alternativa al credito d’imposta, è possibile
chiedere il rimborso in denaro.
Termini di utilizzo del credito maturato
nel II trimestre 2014:
i crediti relativi ai precedenti trimestri di quest’anno possono essere
utilizzati in compensazione fino al 31 dicembre 2015; da quella data le
eventuali eccedenze non compensate potranno essere chieste come rimborso in
denaro entro il 30 giugno 2016.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.125/2014
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Responsabile di
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