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Roma, 9 ottobre 2014

 

Circolare n. 176/2014

 

Oggetto: Lavoro – Programma “Garanzia Giovani” – Incentivo economico all’assunzione – Decreto Direttoriale Min. Lavoro dell’8.8.2014 - Circolare INPS n. 118 del 3.10.2014.

 

Come è noto, il Programma “Garanzia Giovani” previsto dalla Raccomandazione UE del 22 aprile 2013 vuole essere la risposta europea alla crisi dell’occupazione giovanile. In particolare l’iniziativa prevede che ogni Stato membro adotti politiche del lavoro volte a garantire che ad ogni giovane disoccupato venga offerto un lavoro, un tirocinio o il proseguimento degli studi. In questo contesto l’Italia ha previsto una serie di iniziative per dare corpo al Programma in questione tra cui un bonus occupazionale per le assunzioni di giovani con specifici requisiti.

 

Il Ministero del Lavoro e l’INPS hanno disciplinato tale incentivo da riconoscere ai datori di lavoro che fino al 30 giugno 2017 assumano a tempo indeterminato o a termine giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni che risultino non occupati né inseriti in percorsi di studio o formazione e che si siano registrati sul portale www.garanziagiovani.gov.it. In particolare è stato precisato che:

 

·  l’importo del bonus va da un minimo di 1.500 ad un massimo di 6.000 euro a seconda della tipologia di contratto stipulato (a tempo indeterminato, a termine con durata tra i 6 e i 12 mesi o a termine con durata superiore) e a seconda della classe di profilazione del giovane (indice attribuito dal Centro per l’Impiego in base ad una stima sulle difficoltà del giovane a trovare lavoro); sono esclusi dall’incentivo, tra gli altri, i contratti di apprendistato e i contratti a termine di durata inferiore ai 6 mesi; il bonus, non cumulabile con altri incentivi economici e contributivi, è fruibile una sola volta per ciascun lavoratore assunto e pertanto non scatta in caso di rinnovo o di proroga del contratto a termine;

 

·  il bonus spetta nei limiti delle risorse stanziate a livello regionale secondo la tabella riportata nel decreto in esame; la regione di pertinenza è individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;

 

·  per beneficiare dell’incentivo il datore di lavoro deve presentare all’INPS, esclusivamente in via telematica, una domanda preliminare di prenotazione il cui modulo sarà reso disponibile a breve sullo stesso sito dell’Istituto; in caso di risposta positiva da parte dell’INPS il datore di lavoro, qualora non lo avesse già fatto, avrà tempo 7 giorni per procedere all’assunzione e 14 giorni per darne comunicazione all’Istituto presentando la domanda definitiva di ammissione al beneficio;

 

·  l’incentivo è autorizzato dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e sarà fruibile tramite conguaglio con le denunce contributive mensili;

 

·  la concessione dell’incentivo è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 296/2006 (regolarità contributiva, osservanza delle disposizioni a tutela della sicurezza dei lavoratori e applicazione dei contratti collettivi) e alla circostanza che il relativo importo non superi i limiti previsti dal regime sugli aiuti de minimis (Regolamento UE n. 1407/2013).

 

Fabio Marrocco
Responsabile di Area

Allegati due:

- Decreto Direttoriale Min. Lavoro dell’8.8.2014
- Circolare INPS n. 118 del 3.10.2014

 

Lc/lc

 

 

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