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Roma,
9 ottobre 2014
Circolare n. 176/2014
Oggetto: Lavoro – Programma “Garanzia Giovani” – Incentivo economico
all’assunzione – Decreto Direttoriale Min. Lavoro dell’8.8.2014 - Circolare INPS
n. 118 del 3.10.2014.
Come
è noto, il Programma “Garanzia Giovani”
previsto dalla Raccomandazione UE del 22 aprile 2013 vuole essere la risposta
europea alla crisi dell’occupazione giovanile. In particolare l’iniziativa prevede
che ogni Stato membro adotti politiche del lavoro volte a garantire che ad ogni
giovane disoccupato venga offerto un lavoro, un tirocinio o il proseguimento
degli studi. In questo contesto l’Italia ha previsto una serie di iniziative per
dare corpo al Programma in questione tra cui un bonus occupazionale per le assunzioni di giovani con specifici requisiti.
Il
Ministero del Lavoro e l’INPS hanno disciplinato tale incentivo da riconoscere
ai datori di lavoro che fino al 30 giugno 2017 assumano a tempo indeterminato o
a termine giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni che risultino non
occupati né inseriti in percorsi di studio o formazione e che si siano registrati
sul portale www.garanziagiovani.gov.it.
In particolare è stato precisato che:
· l’importo del bonus
va da un minimo di 1.500 ad un massimo di 6.000 euro a seconda della tipologia
di contratto stipulato (a tempo indeterminato, a termine con durata tra i 6 e i
12 mesi o a termine con durata superiore) e a seconda della classe di profilazione
del giovane (indice attribuito dal Centro per l’Impiego in base ad una stima sulle difficoltà del giovane a
trovare lavoro); sono esclusi dall’incentivo, tra gli altri, i contratti
di apprendistato e i contratti a termine di durata inferiore ai 6 mesi; il
bonus, non cumulabile con altri incentivi economici e contributivi, è fruibile
una sola volta per ciascun lavoratore assunto e pertanto non scatta in caso di
rinnovo o di proroga del contratto a termine;
· il bonus spetta nei
limiti delle risorse stanziate a livello regionale secondo la tabella riportata
nel decreto in esame; la regione di pertinenza è individuata in base al luogo
di svolgimento della prestazione lavorativa;
· per beneficiare
dell’incentivo il datore di lavoro deve presentare all’INPS, esclusivamente in
via telematica, una domanda preliminare di prenotazione il cui modulo sarà reso
disponibile a breve sullo stesso sito dell’Istituto; in caso di risposta positiva
da parte dell’INPS il datore di lavoro, qualora non lo avesse già fatto, avrà
tempo 7 giorni per procedere all’assunzione e 14 giorni per darne comunicazione
all’Istituto presentando la domanda definitiva di ammissione al beneficio;
· l’incentivo è autorizzato
dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e sarà
fruibile tramite conguaglio con le denunce contributive mensili;
· la concessione
dell’incentivo è subordinata al
rispetto delle disposizioni di cui alla legge 296/2006 (regolarità
contributiva, osservanza delle disposizioni a tutela della sicurezza dei
lavoratori e applicazione dei contratti collettivi) e alla circostanza che il
relativo importo non superi i limiti previsti dal regime sugli aiuti de minimis (Regolamento
UE n. 1407/2013).
Fabio Marrocco |
Allegati due: - Decreto Direttoriale Min. Lavoro dell’8.8.2014 |
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Lc/lc |
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