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Roma, 14 ottobre 2014

 

Circolare n. 181/2014

 

Oggetto: Trasporti eccezionali – Modificato il Disciplinare delle scorte tecniche – D.M. 27.8.2014 su G.U. n.229 del 2.10.2014.

 

Con il decreto indicato in oggetto il Ministero Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno ha apportato modifiche al Disciplinare delle scorte tecniche ai veicoli e trasporti eccezionali.

 

In particolare, è stato riequilibrato il sistema sanzionatorio per le imprese che effettuano le scorte professionali dopo che, con l’ultima modifica del Disciplinare avvenuta nel 2011, era stato fortemente irrigidito. La nuova disposizione, immediatamente in vigore, prevede la sospensione dell’autorizzazione in caso vengano commesse sei violazioni in un biennio, di cui almeno tre commesse dalla stessa persona (in precedenza due violazioni in un biennio).

 

E’ stato inoltre previsto – sia per le imprese che effettuano le scorte professionali, che per le imprese di autotrasporto autorizzate alla scorta in proprio – che i veicoli di scorta eccedenti il parco minimo previsto per l’autorizzazione possano essere acquisiti anche in comodato (documentato con atto scritto avente data certa) e che il relativo personale possa essere assunto a tempo determinato o in modo occasionale.

 

Al fine di evitare il rischio di abusi, la scadenza dell’abilitazione del personale scortista dovrà essere riportata sul titolo abilitativo. Ai fini del rinnovo dell’abilitazione, inoltre, l’esame orale potrà essere sostenuto anche nei cinque mesi precedenti la scadenza, fermo restando che il rinnovo decorrerà dalla data di scadenza.

 

Riguardo il numero di veicoli e il personale che compone la scorta sono state introdotte le seguenti modifiche:

 

·       veicoli eccezionali per lunghezza (fino a 29 m) o per larghezza (fino a 3,20) ovvero con larghezza non superiore a 2,70 metri e lunghezza non superiore a 21 metri che viaggiano su strade a doppio senso di marcia con una sola corsia per senso di marcia: la scorta è composta da un solo veicolo, ma oltre l’autista abilitato deve essere a bordo una seconda persona abilitata;

 

·       scorte miste: è stato introdotto il principio secondo cui l’integrazione della scorta disposta dalla polizia non può essere superiore ad un veicolo e due persone abilitate;

 

Riguardo al preavviso che il caposcorta deve fornire al competente organo di polizia stradale, è stato previsto che possa essere trasmesso anche con strumenti telematici secondo le istruzioni fornite dal Ministero dell’Interno. La comunicazione deve essere diretta all’organo di polizia stradale competente per territorio rispetto al luogo di partenza e deve contenere la data e l’ora di inizio del viaggio e le generalità del caposcorta col suo recapito telefonico. L’invio deve avvenire con un anticipo diversificato (dalle 24 ore a 5 giorni) a seconda del tragitto del trasporto eccezionale, secondo quanto disposto dall’articolo 16 comma 4 del Regolamento al Codice della Strada.

 

Infine è stato espressamente previsto che l’abilitazione al servizio di scorta può essere rilasciata solo a maggiorenni che non abbiano avuto condanne penali (di cui art.11 del TULPS); la disposizione decorrerà dall’1 aprile 2015.

 

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.160/2013

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 229 del 2.10.2014

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 agosto 2014

Modifiche  al  disciplinare  per  le  scorte  tecniche   ai   veicoli

eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalita', approvato

con decreto 18 luglio 1997, e successive modificazioni.

 

          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

                              Decreta:

 

  Al disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai

trasporti in condizioni di eccezionalita', approvato con  decreto  18

luglio 1997, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti

modifiche:

 

                               Art. 1

         Modifiche all'articolo 2 del decreto 18 luglio 1997

  1. All'articolo 2 del decreto 18 luglio 1997, dopo il  comma  1-bis

e' inserito il seguente:

  "1-ter. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui al  comma

1, lettera g3), gli altri veicoli utilizzati dall'impresa autorizzata

possono essere da essa acquisiti anche in comodato,  documentato  con

atto scritto riportante data certa. Fermo  restando  quanto  previsto

dal comma 1, lettera g4), l'impresa autorizzata si puo' avvalere  per

lo svolgimento dell'attivita' di scorta di altro personale abilitato,

assunto anche a tempo determinato o in modo  occasionale,  in  regola

con le disposizioni vigenti in materia  di  lavoro  dipendente  o  di

collaborazione.".

 

                               Art. 2

         Modifiche all'articolo 3 del decreto 18 luglio 1997

  1. All'articolo 3, comma 2, del decreto 18 luglio 1997 e' aggiunto,

in fine, il seguente periodo: "Per gli altri veicoli utilizzati e per

il personale abilitato oltre la soglia  minima,  di  cui  al  periodo

precedente, valgono le disposizioni dell'articolo 2, comma 1-ter.".

 

                               Art. 3

         Modifiche all'articolo 4 del decreto 18 luglio 1997

  1. All'articolo 4, comma 5, del decreto 18  luglio  1997,  l'ultimo

periodo e' sostituito  dal  seguente:  "L'autorizzazione  e'  inoltre

sospesa dal Prefetto che l'ha rilasciata per un periodo  da  quindici

giorni a due mesi  quando,  nell'esecuzione  dei  servizi  di  scorta

tecnica, il personale abilitato dipendente dall'impresa  autorizzata,

assunto anche a tempo determinato o in modo occasionale, sia  incorso

per  almeno  sei  volte  in  un  biennio  nella  violazione  di   cui

all'articolo 10, comma 25-ter,  del  decreto  legislativo  30  aprile

1992, n. 285, e successive modificazioni, di cui  almeno  3  commesse

dalla stessa persona.".

 

                               Art. 4

         Modifiche all'articolo 5 del decreto 18 luglio 1997

  1. All'articolo 5 del decreto 18 luglio  1997,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

  a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

  "1-bis. Le persone, di cui al comma 1, devono possedere un'eta' non

inferiore a 18 anni ed i requisiti  richiesti  dall'articolo  11  del

testo unico di pubblica sicurezza, approvato  con  Regio  decreto  18

giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento diattuazione.";

  b) al comma 3 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "La

scadenza dell'abilitazione e' riportata sul titolo abilitativo.".

 

                              Art. 5

         Modifiche all'articolo 6 del decreto 18 luglio 1997

  1. All'articolo 6 del decreto 18 luglio 1997, dopo il  comma  6  e'

inserito il seguente:

  "6-bis. Il colloquio di cui al comma 6 puo' essere  sostenuto  dopo

la scadenza dell'abilitazione, ovvero  nei  5  mesi  precedenti  alla

scadenza stessa. Se sostenuto in data antecedente alla  scadenza,  la

nuova scadenza  dell'abilitazione  decorre  dalla  data  di  scadenza

precedente. Se  il  candidato  non  supera  il  colloquio  con  esito

favorevole l'abilitazione e' immediatamente revocata.".

 

                               Art. 6

        Modifiche all'articolo 10 del decreto 18 luglio 1997

  1. All'articolo 10, comma  1,  del  decreto  18  luglio  1997  sono

apportate le seguenti modificazioni:

  a) dopo la lettera  a2),  e'  inserita  la  seguente:  "a-2bis)  un

autoveicolo avente le dotazioni e le caratteristiche  indicate  dagli

articoli precedenti, con a bordo una persona munita  di  abilitazione

ai sensi dell'articolo 5 oltre alla persona che guida il veicolo, per

veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di  eccezionalita'  che

hanno larghezza compresa entro i limiti previsti dall'articolo 61 del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e lunghezza non superiore

a m. 29, ovvero larghezza non superiore a m.  2,70  e  lunghezza  non

superiore a m. 21, ovvero larghezza non superiore a m. 3,20,  purche'

la lunghezza sia compresa entro i limiti previsti  dall'art.  61  del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  quando  circolano  sulle

strade a doppio senso di circolazione con una  corsia  per  senso  di

marcia;";

  b) la lettera a3) e' soppressa;

  c) al penultimo periodo, le parole: "Per i veicoli  o  i  trasporti

eccezionali di cui alle lettere c), d) ed e)," sono sostituite  dalle

seguenti:" Per i veicoli  o  i  trasporti  eccezionali  di  cui  alle

lettere b), c), d) ed e),».

 

                               Art. 7

      Modifiche all'articolo 10-bis del decreto 18 luglio 1997

  1. L'articolo 10-bis del decreto 18 luglio 1997 e'  sostituito  dal

seguente:

  «Articolo 10-bis (Servizi di scorta mista). - 1. Nei casi  indicati

dall'articolo 16, comma 5, lettera a),  del  decreto  del  Presidente

della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni,

il numero  dei  veicoli  e  degli  abilitati,  nonche'  del  restante

personale della scorta tecnica che integra,  caso  per  caso,  quella

prevista dall'articolo 10, non puo' essere superiore ad un veicolo ed

a due persone abilitate.

  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi indicati

dall'articolo 16, comma 5, lettera b),  del  decreto  del  Presidente

della  Repubblica  16   dicembre   1992,   n.   495,   e   successive

modificazioni, quando non  e'  ritenuto  necessario  l'intervento  di

personale  dipendente  degli  organi  di  polizia  stradale  di   cui

all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.

285.

  3. Nei casi indicati dall'articolo 16, comma  5,  lettera  b),  del

decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992  n.  495,  e

successive modificazioni, quando e' previsto che  la  scorta  tecnica

sia supportata e coordinata da  personale  dipendente  da  uno  degli

organi di polizia stradale di  cui  all'articolo  12,  comma  1,  del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il numero dei  veicoli  e

degli abilitati della scorta tecnica e' fissato con provvedimento del

responsabile dell'ufficio da  cui  gli  organi  di  polizia  stradale

dipendono.  Salvo  che  siano  necessari  particolari  interventi  di

regolazione del traffico, che sia necessaria la chiusura totale della

strada per tratti aventi lunghezza superiore a km. 2, ovvero che  sia

prevista la formazione di un convoglio  di  piu'  di  tre  veicoli  o

trasporti eccezionali, il  numero  dei  veicoli  e  degli  abilitati,

nonche' del restante personale della scorta tecnica, non puo'  essere

superiore a quello indicato all'articolo 10,  comma  1,  lettera  e),

ovvero comma 2, secondo  periodo.  In  ogni  altro  caso,  il  numero

massimo dei veicoli e delle persone di scorta  tecnica  indicati  nel

periodo precedente non puo' essere incrementato di piu' un veicolo  e

di due persone abilitate.

  4.  Salvo  che  sia  necessario  intervenire  con   interventi   di

regolazione del traffico particolarmente lunghi o complessi, nei casi

indicati dai commi 1 e 2, gli  organi  di  polizia  stradale  di  cui

all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.

285, non possono impiegare piu' di un veicolo e di due dipendenti.

  5. Nel corso dello svolgimento dei servizi  di  scorta  di  cui  al

comma 1, la posizione dei veicoli di scorta  tecnica  e'  determinata

dal caposcorta le cui  funzioni,  ai  sensi  dell'articolo  13,  sono

assunte dal soggetto nominato dal responsabile  dell'ufficio  da  cui

gli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 1,  del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dipendono.".

 

                               Art. 8

        Modifiche all'articolo 14 del decreto 18 luglio 1997

  1. All'articolo 14 del decreto 18 luglio 1997, il  comma  2-bis  e'

sostituito dal seguente:

  "2-bis. Nei casi e con i tempi indicati dall'articolo 16, comma  4,

del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,

e  successive  modificazioni,  il  caposcorta  deve   effettuare   la

comunicazione all'organo di polizia stradale di cui all'articolo  12,

comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive

modificazioni,  competente  per  territorio  rispetto  al  luogo   di

partenza, secondo le modalita' indicate dal  Ministero  dell'interno.

La comunicazione deve contenere la data e l'ora d'inizio del  viaggio

e le  generalita'  del  capo-scorta  designato  ed  il  suo  recapito

telefonico.   Secondo   le   disposizioni   fornite   dal   Ministero

dell'interno, la  comunicazione  puo'  essere  effettuata  anche  con

strumenti telematici.".

 

                              Art. 9

                  Disposizioni transitorie e finali

  1. Le modifiche del disciplinare per le scorte tecniche ai  veicoli

eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita'  previste

dal presente decreto verranno  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana ed entrano in vigore il giorno stesso della

pubblicazione.

  2. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, relative  al  possesso

dei requisiti richiesti dall'articolo 11 del testo unico di  pubblica

sicurezza, entrano in vigore 180 giorni dopo la  pubblicazione  nella

Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   italiana   delle   presenti

modifiche.

    Roma, 27 agosto 2014

 

                                     Il Ministro delle infrastrutture

                                               e dei trasporti       

                                                    Lupi             

 

Il Ministro dell'interno

         Alfano

 

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2014

Ufficio controllo atti  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del  territorio

e del mare, registro n. 1, foglio n. 3498