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Roma, 14 ottobre
2014
Circolare n. 181/2014
Oggetto: Trasporti eccezionali –
Modificato il Disciplinare delle scorte tecniche – D.M. 27.8.2014 su G.U. n.229
del 2.10.2014.
Con il decreto
indicato in oggetto il Ministero Infrastrutture e Trasporti di concerto con il
Ministero dell’Interno ha apportato modifiche al Disciplinare delle scorte
tecniche ai veicoli e trasporti eccezionali.
In particolare, è
stato riequilibrato il sistema sanzionatorio per le imprese che effettuano le
scorte professionali dopo che, con l’ultima modifica del Disciplinare avvenuta
nel 2011, era stato fortemente irrigidito. La nuova disposizione,
immediatamente in vigore, prevede la sospensione dell’autorizzazione in caso
vengano commesse sei violazioni in un biennio, di cui almeno tre commesse dalla
stessa persona (in precedenza due violazioni in un biennio).
E’ stato inoltre
previsto – sia per le imprese che effettuano le scorte professionali, che per
le imprese di autotrasporto autorizzate alla scorta in proprio – che i veicoli
di scorta eccedenti il parco minimo previsto per l’autorizzazione possano
essere acquisiti anche in comodato (documentato con atto scritto avente data
certa) e che il relativo personale possa essere assunto a tempo determinato o
in modo occasionale.
Al fine di evitare
il rischio di abusi, la scadenza dell’abilitazione del personale scortista
dovrà essere riportata sul titolo abilitativo. Ai fini del rinnovo dell’abilitazione,
inoltre, l’esame orale potrà essere sostenuto anche nei cinque mesi precedenti
la scadenza, fermo restando che il rinnovo decorrerà dalla data di scadenza.
Riguardo il numero di
veicoli e il personale che compone la scorta sono state introdotte le seguenti
modifiche:
·
veicoli eccezionali
per lunghezza (fino a 29 m) o per larghezza (fino a 3,20) ovvero con larghezza
non superiore a 2,70 metri e lunghezza non superiore a 21 metri che viaggiano
su strade a doppio senso di marcia con una sola corsia per senso di marcia: la scorta è
composta da un solo veicolo, ma oltre l’autista abilitato deve essere a bordo
una seconda persona abilitata;
·
scorte miste: è stato
introdotto il principio secondo cui l’integrazione della scorta disposta dalla
polizia non può essere superiore ad un veicolo e due persone abilitate;
Riguardo
al preavviso che il caposcorta deve fornire al competente organo di polizia
stradale, è stato previsto che possa essere trasmesso anche con strumenti
telematici secondo le istruzioni fornite dal Ministero dell’Interno. La
comunicazione deve essere diretta all’organo di polizia stradale competente per
territorio rispetto al luogo di partenza e deve contenere la data e l’ora di
inizio del viaggio e le generalità del caposcorta col suo recapito telefonico.
L’invio deve avvenire con un anticipo diversificato (dalle 24 ore a 5 giorni) a
seconda del tragitto del trasporto eccezionale, secondo quanto disposto
dall’articolo 16 comma 4 del Regolamento al Codice della Strada.
Infine
è stato espressamente previsto che l’abilitazione al servizio di scorta può
essere rilasciata solo a maggiorenni che non abbiano avuto condanne penali (di
cui art.11 del TULPS); la disposizione decorrerà dall’1 aprile 2015.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.160/2013
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G.U. n. 229 del 2.10.2014
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 27 agosto 2014
Modifiche al
disciplinare per le
scorte tecniche ai veicoli
eccezionali e ai trasporti in
condizioni di eccezionalita', approvato
con decreto 18 luglio 1997, e
successive modificazioni.
IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Decreta:
Al disciplinare per le
scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai
trasporti in condizioni di eccezionalita', approvato con decreto
18
luglio 1997, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti
modifiche:
Art. 1
Modifiche all'articolo 2 del decreto
18 luglio 1997
1. All'articolo 2 del
decreto 18 luglio 1997, dopo il
comma 1-bis
e' inserito il seguente:
"1-ter. Fatto salvo
il rispetto delle disposizioni di cui al
comma
1, lettera g3), gli altri veicoli utilizzati dall'impresa
autorizzata
possono essere da essa acquisiti anche in comodato, documentato
con
atto scritto riportante data certa. Fermo restando
quanto previsto
dal comma 1, lettera g4), l'impresa autorizzata si puo'
avvalere per
lo svolgimento dell'attivita' di scorta di altro personale
abilitato,
assunto anche a tempo determinato o in modo occasionale,
in regola
con le disposizioni vigenti in materia di
lavoro dipendente o di
collaborazione.".
Art. 2
Modifiche all'articolo 3 del decreto
18 luglio 1997
1. All'articolo 3, comma
2, del decreto 18 luglio 1997 e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Per gli altri veicoli
utilizzati e per
il personale abilitato oltre la soglia minima,
di cui al periodo
precedente, valgono le disposizioni dell'articolo 2, comma
1-ter.".
Art. 3
Modifiche all'articolo 4 del decreto
18 luglio 1997
1. All'articolo 4, comma
5, del decreto 18 luglio 1997,
l'ultimo
periodo e' sostituito
dal seguente: "L'autorizzazione e'
inoltre
sospesa dal Prefetto che l'ha rilasciata per un periodo da
quindici
giorni a due mesi
quando, nell'esecuzione dei
servizi di scorta
tecnica, il personale abilitato dipendente dall'impresa autorizzata,
assunto anche a tempo determinato o in modo occasionale,
sia incorso
per almeno sei
volte in un
biennio nella violazione
di cui
all'articolo 10, comma 25-ter,
del decreto legislativo
30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, di cui almeno
3 commesse
dalla stessa persona.".
Art. 4
Modifiche all'articolo 5 del decreto
18 luglio 1997
1. All'articolo 5 del
decreto 18 luglio 1997, sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
"1-bis. Le persone,
di cui al comma 1, devono possedere un'eta' non
inferiore a 18 anni ed i requisiti richiesti
dall'articolo 11 del
testo unico di pubblica sicurezza, approvato con
Regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento diattuazione.";
b) al comma 3 e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo:
"La
scadenza dell'abilitazione e' riportata sul titolo
abilitativo.".
Art. 5
Modifiche all'articolo 6 del decreto
18 luglio 1997
1. All'articolo 6 del
decreto 18 luglio 1997, dopo il comma 6 e'
inserito il seguente:
"6-bis. Il
colloquio di cui al comma 6 puo' essere
sostenuto dopo
la scadenza dell'abilitazione, ovvero nei
5 mesi precedenti
alla
scadenza stessa. Se sostenuto in data antecedente alla scadenza,
la
nuova scadenza dell'abilitazione decorre
dalla data di
scadenza
precedente. Se il candidato
non supera il
colloquio con esito
favorevole l'abilitazione e' immediatamente revocata.".
Art. 6
Modifiche all'articolo 10 del decreto
18 luglio 1997
1. All'articolo 10,
comma 1,
del decreto 18
luglio 1997 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a2),
e' inserita la
seguente: "a-2bis) un
autoveicolo avente le dotazioni e le caratteristiche indicate
dagli
articoli precedenti, con a bordo una persona munita di
abilitazione
ai sensi dell'articolo 5 oltre alla persona che guida il
veicolo, per
veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalita' che
hanno larghezza compresa entro i limiti previsti dall'articolo
61 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e lunghezza non
superiore
a m. 29, ovvero larghezza non superiore a m. 2,70
e lunghezza non
superiore a m. 21, ovvero larghezza non superiore a m.
3,20, purche'
la lunghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art.
61 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando
circolano sulle
strade a doppio senso di circolazione con una corsia
per senso di
marcia;";
b) la lettera a3) e'
soppressa;
c) al penultimo periodo,
le parole: "Per i veicoli o i
trasporti
eccezionali di cui alle lettere c), d) ed e)," sono
sostituite dalle
seguenti:" Per i veicoli
o i trasporti
eccezionali di cui
alle
lettere b), c), d) ed e),».
Art. 7
Modifiche all'articolo 10-bis del decreto
18 luglio 1997
1. L'articolo 10-bis del
decreto 18 luglio 1997 e'
sostituito dal
seguente:
«Articolo 10-bis
(Servizi di scorta mista). - 1. Nei casi
indicati
dall'articolo 16, comma 5, lettera a), del
decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, e successive
modificazioni,
il numero dei veicoli
e degli abilitati,
nonche' del restante
personale della scorta tecnica che integra, caso
per caso, quella
prevista dall'articolo 10, non puo' essere superiore ad un
veicolo ed
a due persone abilitate.
2. Le disposizioni del
comma 1 si applicano anche nei casi indicati
dall'articolo 16, comma 5, lettera b), del
decreto del Presidente
della Repubblica 16
dicembre 1992, n.
495, e successive
modificazioni, quando non
e' ritenuto necessario
l'intervento di
personale dipendente degli
organi di polizia
stradale di cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
3. Nei casi indicati
dall'articolo 16, comma 5, lettera
b), del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n.
495, e
successive modificazioni, quando e' previsto che la
scorta tecnica
sia supportata e coordinata da
personale dipendente da
uno degli
organi di polizia stradale di
cui all'articolo 12,
comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il numero dei veicoli
e
degli abilitati della scorta tecnica e' fissato con
provvedimento del
responsabile dell'ufficio da
cui gli organi
di polizia stradale
dipendono. Salvo che
siano necessari particolari
interventi di
regolazione del traffico, che sia necessaria la chiusura totale
della
strada per tratti aventi lunghezza superiore a km. 2, ovvero
che sia
prevista la formazione di un convoglio di
piu' di tre
veicoli o
trasporti eccezionali, il
numero dei veicoli
e degli abilitati,
nonche' del restante personale della scorta tecnica, non
puo' essere
superiore a quello indicato all'articolo 10, comma
1, lettera e),
ovvero comma 2, secondo
periodo. In ogni
altro caso, il
numero
massimo dei veicoli e delle persone di scorta tecnica
indicati nel
periodo precedente non puo' essere incrementato di piu' un
veicolo e
di due persone abilitate.
4. Salvo
che sia necessario
intervenire con interventi
di
regolazione del traffico particolarmente lunghi o complessi, nei
casi
indicati dai commi 1 e 2, gli
organi di polizia
stradale di cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n.
285, non possono impiegare piu' di un veicolo e di due
dipendenti.
5. Nel corso dello
svolgimento dei servizi di scorta
di cui al
comma 1, la posizione dei veicoli di scorta tecnica
e' determinata
dal caposcorta le cui
funzioni, ai sensi
dell'articolo 13, sono
assunte dal soggetto nominato dal responsabile dell'ufficio
da cui
gli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma
1, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dipendono.".
Art. 8
Modifiche all'articolo 14 del decreto
18 luglio 1997
1. All'articolo 14 del
decreto 18 luglio 1997, il comma 2-bis
e'
sostituito dal seguente:
"2-bis. Nei casi e
con i tempi indicati dall'articolo 16, comma
4,
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495,
e successive modificazioni, il
caposcorta deve effettuare
la
comunicazione all'organo di polizia stradale di cui
all'articolo 12,
comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive
modificazioni,
competente per territorio
rispetto al luogo
di
partenza, secondo le modalita' indicate dal Ministero
dell'interno.
La comunicazione deve contenere la data e l'ora d'inizio
del viaggio
e le generalita' del
capo-scorta designato ed
il suo recapito
telefonico. Secondo le
disposizioni fornite dal
Ministero
dell'interno, la
comunicazione puo' essere
effettuata anche con
strumenti telematici.".
Art. 9
Disposizioni transitorie e
finali
1. Le modifiche del
disciplinare per le scorte tecniche ai
veicoli
eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita' previste
dal presente decreto verranno
pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica italiana ed entrano in vigore il giorno stesso
della
pubblicazione.
2. Le disposizioni
dell'articolo 4, comma 1, relative
al possesso
dei requisiti richiesti dall'articolo 11 del testo unico di pubblica
sicurezza, entrano in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione
nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana delle
presenti
modifiche.
Roma, 27 agosto 2014
Il
Ministro delle infrastrutture
e dei
trasporti
Lupi
Il Ministro dell'interno
Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2014
Ufficio controllo atti
del Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio
e del mare, registro n. 1, foglio n. 3498