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Roma,
21 ottobre 2014
Circolare n. 187/2014
Oggetto: Autostrade – Dal
3 novembre al 3 dicembre aperti i termini per chiedere la riduzione dei pedaggi
2013 – Delibera C.C.A.A. 2.10.2014 su G.U. n.242 del 17.10.2014.
Come preannunciato, il Comitato Centrale dell’Albo
Autotrasportatori ha deliberato i criteri e le modalità per la presentazione
delle istanze di riduzione dei pedaggi autostradali relativi al 2013.
I termini per la presentazione delle istanze sono aperti
dalle ore 9,00 del 3 novembre alle ore 14,00 del 3 dicembre 2014. Le istanze
vanno compilate e trasmesse in via telematica, attraverso il sito internet www.alboautotrasporto.it.
Si rammenta che gli sconti sono usufruibili dalle imprese di
autotrasporto in conto terzi e in conto proprio, italiane e comunitarie, nonché
ai relativi raggruppamenti, relativamente ai veicoli Euro3, Euro4, Euro5 e
superiori, appartenenti alle classi B3, B4 e B5 (furgoni, autocarri, autotreni
e autoarticolati).
La percentuale di riduzione è proporzionale all’ammontare
complessivo pagato per pedaggi autostradali e va da un minimo del 4,33% per chi
ha speso da 200 mila a 400 mila euro annui (per importi inferiori non si ha
diritto a riduzione), fino a un massimo del 13% qualora la spesa per pedaggi
sia stata superiore a 5 milioni di euro.
Per i veicoli ecologici la riduzione va calcolata su
fatturati maggiorati in base ad indici moltiplicatori (indice 2 per veicoli
Euro4; indice 2,5 per veicoli Euro5 e superiori). Sui pedaggi relativi a
transiti notturni (ingresso in autostrada dopo le 22,00 ed entro le ore 2,00;
ovvero uscita dopo le ore 2,00 e prima delle ore 6,00) la riduzione è
maggiorata del 10 per cento.
Gli sconti spettano esclusivamente sui pedaggi a riscossione
differita mediante fatturazione e vengono applicati da ciascuna società che
gestisce i sistemi di pagamento differito direttamente sulle fatture intestate
ai soggetti aventi diritto.
Daniela Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.179/2014
|
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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D/cp |
© CONFETRA – La
riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle
organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n. 242 del
17.10.2014
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERA 2 ottobre 2014
Disposizioni relative
alla riduzione compensata
dei pedaggi
autostradali
per i transiti effettuati nell'anno 2013.
(Delibera n.
02 /2014)
IL COMITATO CENTRALE
per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche
che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
Riunitosi nella seduta del 2 ottobre 2014;
Visto
il decreto-legge 28 dicembre 1998,
n. 451, convertito
con
legge 26 febbraio 1999, n .40;
Visto
in particolare l'art.
2, comma 3 del decreto-legge
28
dicembre 1998 n. 451, convertito nella legge
40/99, che assegna
al
Comitato centrale per
l'Albo degli autotrasportatori risorse
da
utilizzare per la protezione ambientale e
per la sicurezza
della
circolazione,
anche con
riferimento all'utilizzo delle
infrastrutture;
Visto
l'art. 45 della legge
23 dicembre 1999
n. 488, che a
decorrere dall'anno 2000 rende strutturali le
misure previste dalle
disposizioni normative teste' citate,
destinando alle stesse la somma
di € 46.481.121,00;
Visto
il decreto-legge 22 giugno
2000, n. 167
convertito con
modifiche nella
legge 10 agosto
2000, n. 229,
che modificando
l'articolo 45 comma 1 lettera c) della legge 23
dicembre 1999 n. 488,
ha elevato la
predetta somma di €
46.481.121,00 portandola a €
67.139.397,00;
Visto
l'art. 16, comma 2, del decreto-legge 30
settembre 2003 n.
269 convertito con modificazioni nella
legge 24
novembre 2003, n.
326,
con il quale,
a decorrere dall'anno
2003, la somma
di
€ 67.139.397,00 e' stata incrementata di €
10.329.138,00;
Vista la direttiva
del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti prot. n. DM 0000117 del 21 marzo
2013, registrata dalla
Corte dei conti in data 15 maggio 2013 reg.
4 -
fogl. 64, con la
quale sono state adottate le disposizioni in
merito all'impiego delle
somme stanziate sul capitolo 1330 di cui alla
legge n. 40/1999 e di
quelle che risultassero assegnate nel corso del
2013;
Vista
la delibera adottata dal Comitato centrale
per l'albo n.
08/2013, con la quale in attuazione della
citata direttiva e' stato
destinato provvisoriamente l'importo di €
67.733.123,00, pari al 90%
delle risorse assegnate, ai sensi della legge
n. 40/99 e successive
modifiche, per gli interventi relativi all'anno
2013 a favore delle
imprese
italiane e comunitarie
di autotrasporto, attraverso
la
stipula di apposite convenzioni con le societa'
che gestiscono le
infrastrutture autostradali, nonche' per la
definizione di eventuali
contenziosi connessi alle procedure di
erogazione dei rimborsi;
Considerato, inoltre, che per fronteggiare il contenzioso legato al
meccanismo di
calcolo del fatturato
rilevante per le riduzioni
compensate dei pedaggi, si rende necessario
accantonare una cifra che
puo' indicativamente stimarsi in € 200.000,00;
Considerato, quindi, che
per favorire l'utilizzo
delle
infrastrutture
autostradali da parte
delle imprese italiane
e
comunitarie di autotrasporto di cose,
risulta disponibile l'importo
di € 67.733.123,00, dal quale andra'
detratto l'importo per
dare
copertura alle spese necessarie
a rendere operativa
la presente
delibera, fermo restando quanto previsto
dalla citata direttiva
n.
0000117 del 21 marzo 2013 e
salve ulteriori somme
che dovessero
residuare dall'ammontare come sopra
preventivato;
Considerata la necessita' di stabilire
l'entita' percentuale dei
rimborsi dei pedaggi autostradali da
applicarsi ai soggetti
aventi
titolo;
Considerato che l'utilizzo della
firma digitale rende
possibile
l'invio
al Comitato centrale,
attraverso il suo
sito internet
www.alboautotrasporto.it, delle domande per
le riduzioni compensate
dei pedaggi autostradali;
Considerato altresi' che occorre stabilire i criteri e le modalita'
per la presentazione delle domande e della relativa
documentazione,
ai fini dell'ottenimento delle riduzioni
compensate dei pedaggi per i
transiti effettuati nell'anno 2013;
Visto
il capitolo di spesa
1330 «Somma assegnata
al Comitato
centrale
per l'albo degli
autotrasportatori per le
attivita'
propedeutiche alla riforma organica del settore
nonche' interventi
per la sicurezza della circolazione»;
Delibera:
Titolo I
Disposizioni
comuni alle domande per le
riduzioni compensate delle
imprese di autotrasporto conto terzi e conto
proprio.
1. I
pedaggi autostradali per i veicoli Euro 3, Euro 4, Euro
5 e
superiori, appartenenti alle classi B3, B4 e
B5, adibiti a svolgere
servizi di autotrasporto di cose in
disponibilita' delle imprese di
cui al successivo punto 4, sono soggetti ad una
riduzione compensata
a partire dal 1° gennaio 2013 fino al 31
dicembre 2013, commisurata
al volume del fatturato annuale in pedaggi.
2. I
pedaggi autostradali per i veicoli di cui al precedente punto
1, sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata
a partire dal
1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2013,
commisurata al volume del
fatturato annuale in pedaggi
effettuati nelle ore
notturne, con
ingresso in autostrada dopo le ore 22,00
ed entro le ore 02,00,
ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle
ore 06,00.
Tale
ulteriore riduzione spetta alle imprese, alle cooperative, ai
consorzi ed alle societa' consortili, definite
nel successivo punto
4, che hanno realizzato almeno il 10%
del fatturato aziendale
di
pedaggi nelle predette ore notturne, secondo le
modalita' indicate al
punto 6 della delibera.
Qualora il raggruppamento (cooperativa
a proprieta' divisa,
consorzio, societa' consortile) non soddisfi
tale ultima condizione,
le singole imprese ad esso aderenti che
abbiano comunque realizzato
almeno il 10% del proprio fatturato nelle
sopracitate ore notturne,
possono beneficiare dell'ulteriore riduzione
compensata purche' detto
raggruppamento fornisca i
dati necessari per
l'elaborazione dei
pedaggi notturni delle suddette imprese.
3. Le
predette riduzioni compensate sono concesse
esclusivamente
per i
pedaggi a riscossione
differita mediante fatturazione,
e
vengono applicate da ciascuna societa' che
gestisce i sistemi
di
pagamento differito del pedaggio, sulle fatture
intestate ai soggetti
aventi titolo alla riduzione.
4. Le
riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono essere
richieste:
a)
dalle imprese che, alla data del 31 dicembre 2012 ovvero
nel
corso dell'anno 2013, risultavano iscritte
all'Albo nazionale delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose
per conto di terzi di cui all'art. 1 della
legge 6 giugno 1974,
n.
298;
b)
dalle cooperative aventi i
requisiti mutualistici di cui
all'art. 26 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, dai consorzi
ed dalle societa' consortili costituiti a norma
del Libro V, titolo
X, capo I, sez. II e II-bis del codice civile,
aventi nell'oggetto
l'attivita' di autotrasporto, iscritti al
predetto Albo nazionale
alla data del 31 dicembre 2012 ovvero durante
il 2013.
Le
imprese, le cooperative, i consorzi
e le societa'
consortili
iscritte all'Albo nazionale dal 1° gennaio
2013, possono richiedere
le
riduzioni di cui
sopra per i
viaggi effettuati dopo
tale
iscrizione;
c)
dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ed
dai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione
Europea
che, alla data del 31 dicembre 2012 ovvero nel
corso dell'anno 2013
risultavano titolari di licenza comunitaria
rilasciata ai sensi del
regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992;
d)
dalle imprese ed dai raggruppamenti aventi
sede in Italia
esercenti attivita' di autotrasporto in conto
proprio che, alla data
del 31 dicembre 2012, ovvero nel corso
dell'anno 2013 risultavano
titolari di apposita licenza in conto proprio
di cui all'art.
32
della legge 298 del 6 giugno
1974, nonche' dalle
imprese e dai
raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione
europea, che
esercitano l'attivita' di autotrasporto in
conto proprio. Le imprese,
le cooperative, i consorzi e
le societa' consortili
titolari di
licenza per il conto proprio dal 1° gennaio
2013, possono richiedere
le riduzioni di cui sopra soltanto per i
viaggi effettuati dopo
la
data di rilascio di detta licenza.
5. La
riduzione compensata di cui al punto 1 si applica secondo
i
seguenti criteri:
a) determinazione del
fatturato totale annuo
realizzato da
ciascun soggetto avente
titolo alla riduzione,
moltiplicando il
fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo
per i seguenti
indici di sconto:
1,00 per i veicoli Euro 3;
2,00 per i veicoli Euro 4;
2,50 per i veicoli Euro 5 e superiori;
b)
applicazione ai seguenti scaglioni di fatturato globale annuo
delle
percentuali di riduzione
compensata secondo il
seguente
prospetto:
=====================================================
|Fatturato globale annuo in |
percentuale di |
| euro | riduzione |
+===========================+=======================+
|- da 200.000 a
| |
|
400.000 euro | 4,33% |
+---------------------------+-----------------------+
|-
da 400.001 a
| |
|1.200.000 euro | 6,50% |
+---------------------------+-----------------------+
|- da 1.200.001 a
| |
|2.500.000 euro | 8,67% |
+---------------------------+-----------------------+
|- da 2.500.001 a
| |
|5.000.000 euro | 10,83% |
+---------------------------+-----------------------+
|- oltre 5.000.000 euro | 13% |
+---------------------------+-----------------------+
6.
L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 2 e' pari
al
10%
dei valori percentuali
riportati nella tabella
di cui al
precedente punto 5, calcolata
sul fatturato relativo
ai pedaggi
notturni.
7. Per
i richiedenti che si sono avvalsi di
sistemi di pagamento
automatizzato di pedaggi a riscossione
differita dopo il 1° gennaio
2013, le riduzioni del pedaggio sono applicate
dalla data a partire
dalla quale tale utilizzo ha avuto inizio.
8. Nel
caso l'ammontare complessivo delle
riduzioni applicabili
(risultante dai rendiconti trasmessi dalle
societa' concessionarie al
Comitato centrale per
l'albo degli autotrasportatori) risultasse
superiore alle disponibilita', lo stesso
Comitato provvede al calcolo
del
coefficiente determinato dal
rapporto tra lo
stanziamento
disponibile e la somma complessiva delle riduzioni
richieste dagli
aventi diritto. Analogamente il Comitato
centrale per l'albo
degli
autotrasportatori provvede al ricalcolo dei
coefficienti di riparto
qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni
relative alle domande
presentate, calcolato come da disposizioni di
cui ai precedenti punti
5 e 6, non pervenga a saturare l'ammontare
disponibile.
Tale coefficiente, applicato
alle percentuali di
riduzione,
fornisce il valore aggiornato delle percentuali
stesse.
9. A pena
di esclusione dal diritto, a partire dalle ore 9,00 del 3
novembre 2014 e fino alle ore 14,00 del 3
dicembre 2014 le imprese di
autotrasporto in conto terzi e quelle in conto
proprio aventi titolo,
interessate alle riduzioni
compensate di cui ai punti
1 e 2,
provvedono a compilare ed a presentare la
domanda esclusivamente in
via telematica. La compilazione
deve avvenire, inserendo
i dati
necessari nelle apposite maschere presenti
nella sezione dedicata del
sito internet www.alboautotrasporto.it.
Allo
scopo di guidare gli
utenti affinche' detta
compilazione
avvenga in maniera corretta, il Comitato
centrale rende disponibile
sul proprio sito internet un manuale utente.
10.
Nella domanda per il conto terzi ed
in quella per il
conto
proprio, devono figurare, a pena
di inammissibilita', i seguenti
dati:
a)
denominazione e sede dell'impresa che richiede il beneficio;
b)
generalita' del titolare, del rappresentante legale
o del
procuratore che la sottoscrive in formato
elettronico;
c) sottoscrizione da
parte del titolare,
ovvero del
rappresentante legale dell'azienda o di un
suo procuratore, con la
procedura della firma elettronica descritta nel
successivo punto 13
della presente delibera. Attraverso questa
sottoscrizione, ai sensi
dell'art. 13 del decreto legislativo n.
196 del 30
giugno 2003,
l'autore autorizza il Comitato centrale e la
Societa' Autostrade per
l'Italia e Telepass S.p.A. al trattamento dei
propri dati personali,
al
fine di consentire
la lavorazione delle
pratiche per il
riconoscimento del beneficio richiesto;
d)
per le imprese o raggruppamenti aventi
sede in altro Paese
dell'U.E., il numero e la data di rilascio
della licenza comunitaria
ottenuta ai sensi del Regolamento CEE 881/1992,
del 26 marzo 1992. La
copia
cartacea della licenza
comunitaria dovra' essere
spedita
soltanto su richiesta del
Comitato centrale e con le
modalita'
specificate da detto organismo.
In
aggiunta a quanto sopra, le imprese in conto terzi e quelle
in
conto proprio devono fornire gli elementi di
cui, rispettivamente, ai
titoli II e III della presente delibera.
11. In
merito alla compilazione in via telematica del prospetto dei
veicoli, l'istante, negli appositi campi, deve
inserire per ciascun
mezzo
a motore la
targa, la classificazione ecologica
Euro
(esclusivamente Euro 3, Euro 4, Euro 5 o
superiore, tenendo presente
la normativa di
riferimento riportata in
allegato alla presente
delibera) ed il numero dell'apparato
telepass ovvero della
tessera
viacard ad esso abbinato nell'anno
2013 (Il numero
dell'apparato
Telepass o delle Tessera Viacard deve essere
formato da 20 caratteri
numerici, qualora il
numero di tali
apparati dovesse risultare
inferiore a 20 occorre inserire tanti zeri
iniziali fino ad arrivare
a 20 caratteri complessivi).
In alternativa
all'inserimento manuale dei
suddetti dati, le
informazioni obbligatorie relative:
a) al
prospetto veicoli;
b) ai
soci appartenenti a raggruppamenti, di
cui al successivo
punto 22, lett. a) della delibera;
c) ai raggruppamenti in
conto terzi che
associano imprese
italiane o comunitarie che esercitano attivita'
di trasporto in conto
proprio, di cui al successivo punto 22, lettera
b) della delibera;
d) ai
raggruppamenti di cui
facciano parte imprese
italiane
titolari di licenza per il trasporto in conto
proprio e/o comunitarie
che eseguono il trasporto in conto proprio,
di cui al
successivo
punto 26 della delibera; potranno essere
fornite al Comitato Centrale
utilizzando
l'apposita applicazione presente
nel sito internet
dell'Albo, nel formato previsto dai tracciati
allegati alla presente
delibera.
12.
L'impresa che intenda chiedere la misura sia per il conto terzi
che per il conto proprio, presenta un'unica
domanda inserendo nelle
apposite maschere i dati necessari per accedere
ai predetti benefici.
13.
Terminata la compilazione sul
sito internet dell'Albo,
la
domanda, a pena di inammissibilita', deve
essere firmata in formato
elettronico
dal titolare, ovvero
dal rappresentante legale
dell'azienda o da un suo procuratore; a
tal fine, l'impresa
deve
dotarsi dell'apposito kit per la firma digitale
(smart card o token
usb ) distribuito dai certificatori abilitati
iscritti nell'elenco
pubblico previsto dall'art. 29, comma 1 del
decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, (es. Poste, Infocamere,
ecc...). L'apposizione di
questa
firma con le
modalita' sopra indicate,
determina il
completamento della domanda che,
da quel momento,
assume valore
legale con le conseguenti responsabilita'
previste dall'art. 76 del
D.P.R del 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di
dichiarazioni mendaci
e di falsita' in atti.
14. Il pagamento
della marca da
bollo va eseguito
tramite
bollettino postale sul c/c 4028 (specifico
per l'autotrasporto). Al
termine della compilazione in formato
elettronico, l'impresa deve
inserire negli appositi campi gli estremi del
versamento (data di
effettuazione del pagamento ed identificativo
dell'ufficio postale),
sui quali il Comitato centrale effettuera' gli
opportuni riscontri. A
tal fine l'impresa e' tenuta a conservare la
ricevuta del pagamento
(da non inviare al Comitato centrale), per
esibirla a richiesta del
medesimo Comitato.
15. Le riduzioni
dei pedaggi si
applicano per i
percorsi
autostradali per i quali risulta adottato, alla
data del 1° gennaio
2013, il sistema di classificazione dei veicoli
basato sul numero
degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.
16. Il
fatturato annuale a cui
vanno commisurate le
riduzioni
compensate
dei pedaggi e'
calcolato unicamente sulla
base
dell'importo lordo dei pedaggi
relativi ai transiti
autostradali
effettuati con veicoli appartenenti alle classi
B3, B4 e B5 nell'anno
2013, per i quali le societa' concessionarie
abbiano emesso fattura
entro il 30 aprile 2014.
17. Le
societa' concessionarie danno
seguito ai rimborsi
ai
soggetti
aventi titolo, secondo
le modalita' previste
dalle
convenzioni stipulate tra le stesse societa' ed
il Comitato centrale.
Titolo II
Disposizioni
specifiche per le domande di riduzione compensata delle
imprese di autotrasporto conto
terzi
18. In
aggiunta agli elementi indicati al
precedente punto 10,
l'impresa di autotrasporto per conto di
terzi che intende
fruire
delle riduzioni compensate, deve fornire le
ulteriori informazioni
indicate nei successivi punti da 19 a 23.
La mancanza o l'errata
indicazione di una di
queste informazioni, comporta
l'esclusione
totale o parziale dai suddetti benefici, a seconda
del caso.
19. Le
imprese di autotrasporto per conto di terzi, devono inserire
negli appositi spazi del sito internet
del Comitato centrale,
le
informazioni di seguito elencate:
numero, data di
iscrizione e di
eventuale cessazione
dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori del
soggetto che
richiede
il beneficio; le
imprese aventi sede
in altro Paese
dell'Unione europea, devono indicare il numero
e la data di rilascio
della licenza comunitaria;
societa' autostradale/i concessionaria/e che
gestisce/ono il
sistema automatizzato di pagamento a
riscossione differita ed il
relativo/i codice/i di
fatturazione intestato/i al
soggetto che
richiede il beneficio. Il codice o i
codici di fatturazione
devono
essere indicati nella loro interezza, che per
la Societa' Autostrade
consiste in nove cifre;
per
ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la riduzione
compensata dei pedaggi autostradali,
l'indicazione della targa, della
categoria
(Euro 3, Euro
4, Euro 5
o superiore), del
numero
dell'apparato Telepass ovvero della tessera
Viacard, ad esso abbinato
nell'anno 2013. Tale indicazione dovra' avvenire
con le modalita'
indicate nel precedente punto 11, a seconda del
numero di veicoli a
motore per i quali e' chiesta la riduzione.
20. Le imprese
iscritte all'Albo nel
corso del 2013
devono
indicare, in un'apposita maschera,
se tale iscrizione
sia stata
ottenuta ai sensi dell'art. 12 della legge n.
298/1974 o dell'art. 15
della stessa legge, ovvero per trasferimento di
sede.
21. Le
imprese o i raggruppamenti aventi sede
in un altro Paese
dell'Unione europea, che abbiano ottenuto una
licenza comunitaria nel
corso dell'anno 2013, devono indicare
in un'apposita maschera
se
trattasi di primo rilascio
ovvero di rinnovo
di una precedente
licenza.
22.
I raggruppamenti italiani
(cooperative, consorzi, societa'
consortili) iscritti all'Albo nazionale degli
autotrasportatori di
cose per conto di terzi, ed i raggruppamenti
esteri aventi sede
in
altro Paese dell'U.E., titolari di licenza
comunitaria, sono chiamati
ad osservare le seguenti disposizioni:
a)
i raggruppamenti formati
esclusivamente da soci
iscritti
all'Albo degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi, ovvero
da imprese titolari di licenza comunitaria con
sede in
altro Paese
dell'U.E.,
devono specificare nell'apposita maschera,
la
denominazione, il numero e la
data di iscrizione
all'Albo degli
autotrasportatori dei rispettivi soci italiani
o, per le imprese
U.E., il numero e la
data di rilascio
delle rispettive licenze
comunitarie;
b) i
raggruppamenti tra i
cui soci compaiano
anche imprese
italiane e/o comunitarie che effettuino
trasporti in conto proprio o
iscritte
al registro delle
imprese per attivita'
diverse
dall'autotrasporto di cose
per conto di
terzi, devono indicare
nell'apposita maschera del sito internet
dell'albo, la parte
del
fatturato autostradale del raggruppamento
ottenuta con detti viaggi
eseguiti dai veicoli di tali aziende, affinche'
il relativo importo
venga scorporato in sede di quantificazione del
beneficio richiesto.
Per ciascuno dei soci italiani titolari di licenza
in conto proprio o
comunitari che esercitano attivita' di
trasporto in conto proprio, il
raggruppamento procede ad elencarli
evidenziandone il fatturato
in
pedaggi maturato nel corso del 2013, sulla base
del quale sara' loro
riconosciuto l'ammontare della riduzione; resta
fermo che per le
imprese socie iscritte all'Albo degli
autotrasportatori e per quelle
straniere titolari di
licenza comunitaria, il
raggruppamento e'
tenuto a fornire, negli appositi campi, le
informazioni di cui alla
precedente lettera a).
23. Le
imprese che hanno aderito o cessato
di aderire a
forme
associate nel corso dell'anno 2013, debbono
presentare una distinta
domanda
a loro nome,
per i transiti
effettuati nei periodi,
rispettivamente, antecedenti alla data di
adesione alla cooperativa,
al consorzio od alla societa'
consortile, ovvero successivi
alla
cessazione del rapporto associativo.
Titolo III
Disposizioni
specifiche per le domande di riduzione compensata delle
imprese di autotrasporto conto proprio.
24. In
aggiunta agli elementi indicati al
precedente punto 10,
l'impresa di autotrasporto in conto proprio
interessata a richiedere
le riduzioni
compensate, deve fornire
le ulteriori informazioni
indicate nei successivi punti 25 e 26.
La
mancanza o l'errata indicazione di una di
queste informazioni,
comporta l'esclusione totale o parziale
dai suddetti benefici,
a
seconda del caso.
25. Le
imprese di autotrasporto in conto proprio,
devono inserire
negli appositi spazi del sito internet
del Comitato centrale,
le
informazioni di seguito elencate:
numero e data di rilascio della licenza in conto proprio di cui
e' titolare il richiedente;
societa' autostradale/i concessionaria/e che
gestisce/ono il
sistema automatizzato di pagamento a
riscossione differita ed il
relativo/i codice/i di
fatturazione intestato/i al
soggetto che
richiede il beneficio. Il codice o i
codici di fatturazione
devono
essere indicati nella loro interezza, che per
la Societa' Autostrade
consiste in nove cifre.
Al fine di
agevolare le operazioni
di
individuazione/riconoscimento dei codici, e'
opportuno che l'impresa
richiedente alleghi copia di
una fattura per
ognuno dei codici
indicati nella domanda;
per
ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la riduzione
compensata dei pedaggi autostradali,
l'indicazione della targa, della
categoria
(Euro 3, Euro
4, Euro 5
o superiore), del numero
dell'apparato Telepass ovvero della tessera
Viacard, ad esso abbinato
nell'anno 2013. Tale indicazione dovra' avvenire
con le modalita'
indicate nel precedente punto 11, a seconda del
numero di veicoli a
motore per i quali e' chiesta la riduzione.
26. I
raggruppamenti che associano
imprese italiane titolari
di
licenza per
il trasporto in
conto proprio e/o
comunitarie che
effettuano
il trasporto in
conto proprio, devono
compilare
un'apposita maschera nella quale elencano le
imprese associate ed il
relativo fatturato autostradale realizzato da
ognuna di queste
nel
2013, sulla base del quale sara' calcolato
la riduzione spettante
alla singola impresa.
27. La
societa' da' seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo,
secondo le modalita' previste dalla
convenzione stipulata tra la
stessa societa' ed il Comitato centrale.
La
presente delibera verra' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma,
2 ottobre 2014
Il Presidente: Fumero
Allegati della Delibera in formato grafico