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Roma, 28 ottobre 2014
Circolare n. 191/2014
Oggetto: Previdenza – Regime
contributivo della contrattazione di secondo livello – Istruzioni per il
recupero degli sgravi sui premi 2013 – Messaggio INPS n. 7978 del 24.10.2014.
L’INPS ha fornito le istruzioni operative per recuperare gli
sgravi contributivi sui premi di risultato 2013 aziendali o territoriali (leggi
n. 92/2012 e n. 247/2007 e D.M. attuativo 14.2.2014).
In particolare le aziende che entro il 7 agosto scorso hanno
presentato le domande di sgravio e che hanno successivamente ricevuto dall’INPS
l’ammissione allo stesso avranno tempo fino al 16 gennaio 2015 per effettuare le operazioni di recupero.
Si rammenta che per l’azienda la misura dello sgravio è pari
a 25 punti percentuali dell’aliquota INPS a proprio carico mentre è invece
totale per il lavoratore.
Fabio Marrocco |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.129/2014
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Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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MESSAGGIO INPS N. 7978 del 24.10.2014
Oggetto: Sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello. Decreto interministeriale 14 febbraio 2014. Modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo.
Il Decreto interministeriale
14 febbraio 2014 ha disciplinato, per l’anno 2014, lo sgravio contributivo per
l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, previsto dalle leggi n.92/2012
e n.247/2007.
Con la circolare n. 78 del
17 giugno 2014 - alla quale si rimanda per gli aspetti di carattere normativo -
sono stati illustrati i contenuti del beneficio contributivo e fornite,
altresì, le prime indicazioni per richiedere lo sgravio previsto dalla legge.
Con il messaggio n. 5887 dell’8 luglio 2014 è stata, quindi, rilasciata la
procedura di acquisizione e trasmissione domande relative allo sgravio
contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello,
riferito agli importi corrisposti nell'anno 2013.
Portate a termine le
operazioni richieste dalla norma, l’Istituto ha provveduto a comunicare ad
aziende ed intermediari l’avvenuta ammissione al beneficio. Con il presente
messaggio si illustrano, quindi, le modalità operative che i datori di lavoro
dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo ex lege n. 247/2007.
1. Generalità.
Con riguardo all’entità
dello sgravio, si premette che gli importi comunicati ai soggetti ammessi
costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile.
Ove - infatti - le aziende,
per motivazioni connesse all’impianto stesso della contrattazione di secondo
livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un importo
inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente
spettante.
Si precisa, altresì, che -
per il calcolo dello sgravio - deve essere presa in considerazione l’aliquota
in vigore nel mese di corresponsione del premio.
Si ricorda, inoltre, che la
fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all’articolo 1, comma
1175, della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di
rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
2. Particolarità.
Coesistenza di premi
Per i lavoratori ai quali
sono corrisposti premi previsti da entrambe le tipologie di contrattazione
(aziendale e territoriale), ai fini dell’applicazione dello sgravio, il
beneficio dovrà essere fruito in proporzione.
Es: Lavoratore con
retribuzione annua (comprensiva dei premi) pari a € 30.000
Premio contrattazione
aziendale € 700,00
Premio contrattazione
territoriale € 500,00
Misura massima di premio
sgravabile € 675,00 (€ 30.000*2,25%)
Sgravio azienda € 169,00 (€
675*25%)
Sgravio lavoratore € 62,00
(€ 675*9,19%)
Proporzionalità:
sgravio sul premio contratto aziendale (€ 700/€
700+€ 500) = 58%
sgravio sul premio contratto territoriale (€
500/€ 700+€ 500) = 42%
Ripartizione:
sgravio azienda sul premio contratto aziendale
= € 98,02 (€ 169*58%)
sgravio lavoratore sul premio contratto
aziendale = € 35,96 (€ 62*58%)
sgravio azienda sul premio contratto
territoriale = € 70,98 (€ 169*42%)
sgravio lavoratore sul premio contratto
territoriale = € 26,04 (€ 62*42%)
Operazioni societarie
Nelle ipotesi di operazioni
societarie (es: fusione), che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi
dell'art. 2112 c.c. - intervenute nelle more dell’ammissione allo sgravio
dell’azienda incorporata, le operazioni di conguaglio dello sgravio dovranno
essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio
complessivamente corrisposto nell'anno al lavoratore, ancorché in parte erogato
dal precedente datore di lavoro che, ovviamente, non accederà all’incentivo.
A tal fine, le aziende interessate
provvederanno a richiedere alla sede dell’Istituto territorialmente competente
l’attribuzione del codice di autorizzazione previsto (vedi punto 6), corredando
la richiesta degli elementi utili all’ammissione al beneficio contributivo.
Aziende cessate
Le aziende - autorizzate
allo sgravio contributivo per l’anno 2013 - che, nelle more del provvedimento
di ammissione, hanno sospeso/cessato l’attività, ai fini della fruizione
dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni
contributive (UniEmens/vig);
si precisa che, nella fattispecie suddetta, i datori di lavoro/committenti con
obbligo di versamento della contribuzione IVS alla
Gestione ex ENPALS potranno ottenere il rimborso delle somme loro spettanti
presentando apposita istanza alla competente sede territoriale dell’INPS -
Gestione ex ENPALS.
Analogamente, i datori di
lavoro iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici autorizzati allo sgravio
contributivo per l’anno 2013 che abbiano, nelle more del provvedimento di
ammissione, sospeso/cessato l’attività, potranno ottenere il rimborso delle
somme loro spettanti presentando apposita istanza alla competente sede
territoriale dell’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici.
3. Lavoratori iscritti all’Inps Gestione ex Inpdap.
Stante l’esclusione
esplicita, stabilita dall’art. 2, comma 8, del Decreto Interministeriale 27
dicembre 2012, in ordine all’applicazione dello sgravio contributivo in
questione alle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D.lvo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni,
rappresentate dall’Aran in sede di contrattazione collettiva, si precisa che
destinatari sono i datori di lavoro iscritti all’Inps - Gestione Dipendenti
Pubblici, aventi natura giuridica di "impresa privata" ammesse al
beneficio per gli importi corrisposti nell’anno 2013. Per il solo personale che
ha mantenuto l’iscrizione originaria ad una delle gestioni ex INPDAP si forniscono di seguito le modalità per
il recupero.
Il recupero di quanto
spettante deve essere effettuato con il flusso UniEmens
(ListaPosPA), utilizzando l’elemento
<E0_PeriodoNelMese>, per i dipendenti in servizio, ovvero, l’elemento
<V1_PeriodoPrecedente> Causale 1 per i dipendenti cessati, mediante
l’indicazione, da parte dei datori di lavoro che hanno ottenuto il
riconoscimento del beneficio contributivo, del contributo da recuperare
nell’elemento <Importo> di Recupero Sgravi, valorizzando l’anno di
corresponsione degli importi oggetto dello sgravio in <AnnoRif> e il Codice Recupero con il valore 2 (legge
247/2007).
Si ricorda che per le
imprese con lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici lo sgravio
contributivo è così articolato:
- innanzi tutto entro il
limite massimo di 23,80 punti per iscritti alle gestioni pensionistiche CPDEL, CPI, CPS ovvero di 24,20 per gli
iscritti alla gestione pensionistica CTPS, al netto
delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate
- solo in caso di successiva
capienza, in relazione alle "contribuzioni minori", da versare alla
competente Gestione INPS¸ rispettando il limite complessivo del 25%, per la
quota residua secondo le specifiche modalità operative.
Per quel che riguarda lo
sgravio della contribuzione a carico del lavoratore, lo sgravio è pari
all’8,85%% per la gestione CPDEL; CPS, CPI; all’ 8,80% per la gestione CTPS.
Non costituisce oggetto di
sgravio il contributo (1%) ex art. 3 ter della legge n. 438/1992.
Si rammenta, infine, che non
sono oggetto di sgravio i contributi dovuti alla Gestione Unitaria delle
Attività Sociali e Creditizie e all’Assicurazione Sociale Vita.
4. Lavoratori iscritti all’Inps Gestione ex Enpals.
Ai fini della fruizione del
beneficio contributivo relativo alle erogazioni previste dai contratti di
secondo livello corrisposte ai lavoratori iscritti ai Fondi
pensioni della Gestione ex Enpals, si rammenta che non costituisce oggetto di
sgravio il contributo di solidarietà previsto, con riferimento ai lavoratori
iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, dall’art. 1,
commi 8 e 14, del D.Lgs. n. 182/1997 e, con riguardo
ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti,
dall’art. 1, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 166/1997,
dovuto, pertanto, secondo le rispettive quote, sia dal datore di lavoro che dal
lavoratore.
Lo stesso dicasi per il
contributo aggiuntivo (1%) ex art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito con
legge n. 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della
prima fascia di retribuzione pensionabile.
Si fa, inoltre presente che
fermo restando il limite massimo del 25%, lo sgravio sarà applicato, innanzi
tutto, sull’aliquota datoriale relativa alla contribuzione IVS
da versare alla Gestione ex Enpals e, solo in caso di successiva capienza, in
relazione alle "contribuzioni minori" da versare alla competente
Gestione INPS, operando lo sgravio sulla relativa posizione contributiva in
essere presso l’Istituto limitatamente alla quota residua spettante sulle
medesime contribuzioni, con le modalità di cui al successivo par. 6.
Pertanto, in relazione alla
generalità dei lavoratori iscritti alla Gestione ex Enpals, lo sgravio della
contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 23,81% in relazione alla
contribuzione IVS e all’1,19% in relazione alle
"contribuzioni minori". Con particolare riferimento ai lavoratori
tersicorei e ballerini iscritti alla Gestione ex Enpals successivamente al
31.12.1995, si sottolinea che lo sgravio della contribuzione IVS è del 25% (e non dell’intera aliquota IVS prevista pari al 25,81% - tab.
aliquota R3 e X3) e, pertanto, non va operato alcuno sgravio sulle
"contribuzioni minori".
Per ciò che riguarda,
invece, lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore si rammenta che
il medesimo è pari al 9,19% (in relazione ai lavoratori tersicorei e ballerini
iscritti alla Gestione ex Enpals successivamente al 31.12.1995, lo sgravio è
del 9,89% - tab. aliquota R3 e X3).
Con specifico riferimento
alla retribuzione annua da considerare ai fini della determinazione del tetto
del 2,25% entro cui operare lo sgravio, si precisa quanto segue:
- con riguardo ai lavoratori
dello spettacolo e dello sport professionistico iscritti a forme pensionistiche
obbligatorie successivamente al 31.12.1995, trovando applicazione un massimale
annuo per la base contributiva e pensionabile, la retribuzione da considerare
trova il suo limite nel massimale medesimo (pari, per l’anno 2013, a €
99.034,00);
- per
quanto concerne i lavoratori dello spettacolo già iscritti al 31.12.1995 a
forme pensionistiche obbligatorie, trovando applicazione un massimale di
retribuzione giornaliera imponibile, la retribuzione da considerare trova, in
questo caso, il suo limite nel massimale giornaliero imponibile relativo alla
prima fascia di retribuzione (pari, per l’anno 2013, a € 721,96) moltiplicato
per i giorni di prestazione lavorativa effettuati sino ad un massimo di 312;
- con riferimento, infine,
agli sportivi professionisti già iscritti al 31.12.1995 a forme pensionistiche
obbligatorie, trovando applicazione un massimale di retribuzione giornaliera
imponibile, la retribuzione da considerare trova, in questo caso, il suo limite
nel massimale giornaliero imponibile (pari per l’anno 2013 a € 317,42)
moltiplicato per i giorni di prestazione lavorativa effettuati sino ad un
massimo di 312.
Sul piano operativo, le
imprese ammesse allo sgravio potranno fruire del medesimo operando una
compensazione, mediante un minor versamento dei contributi obbligatori, entro i
limiti autorizzati, da effettuarsi su una o più mensilità purché entro il
giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione del presente messaggio.
A tal fine l’Istituto
provvederà tempestivamente a contattare i datori di lavoro ammessi allo sgravio
al fine di reperire le informazioni necessarie a definire le modalità di
conguaglio della contribuzione versata in eccesso. Con apposito messaggio PEI,
verranno fornite agli Uffici le istruzioni operative in merito.
Detta compensazione, da
effettuarsi mediante i modelli di pagamento F24/I24, dovrà riportare
l’indicazione della competenza dei mesi che hanno generato il credito ed i
relativi importi compensati.
Naturalmente, all’atto del
conguaglio dello sgravio, i datori di lavoro avranno l’obbligo di restituire al
lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
I datori di lavoro che per
diversi motivi, quali, ad esempio, la sospensione o cessazione dell’attività
dell’impresa, non siano in grado di fruire della predetta compensazione,
potranno richiedere il rimborso di quanto spettante presentando apposita
istanza, come innanzi specificato al par. 2.
5. Lavoratori iscritti ad Enti pensionistici diversi
Il Decreto interministeriale
14 febbraio 2014 ha affidato all’Istituto la gestione del beneficio
contributivo, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri Enti
previdenziali (INPGI). Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo
riferito ai lavoratori in questione, le aziende autorizzate provvederanno a
rivolgersi direttamente al citato Ente.
6. Istruzioni operative.
Con
riguardo ai lavoratori per i quali i datori di lavoro assolvono all’Inps le
"contribuzioni minori", lo sgravio dovrà essere operato sulla
posizione contributiva in essere presso l’Istituto, limitatamente alla quota
spettante sulle medesime contribuzioni. Alle posizioni contributive riferite
alle aziende - diverse dai datori di lavoro agricoli - autorizzate allo sgravio
in esame, è stato automaticamente assegnato il già previsto codice di
autorizzazione "9D".
7. Modalità di recupero.
7.1 Datori di lavoro non agricoli.
I datori di lavoro ammessi
allo sgravio, per il recupero dell’incentivo in oggetto, potranno avvalersi dei
seguenti nuovi codici causale, differenti in ragione della tipologia
contrattuale (aziendale/territoriale):
Contrattazione aziendale |
Contrattazione
territoriale |
||
L924 |
Sgr.
aziendale ex. DI 14-02-2014 quota a favore del D.L. |
L926 |
Sgr. territoriale
ex. DI 14-02-2014 quota a favore del D.L. |
L925 |
Sgr.
aziendale ex. DI 14-02-2014 quota a favore del
lavoratore |
L927 |
Sgr.
territoriale ex. DI 14-02-2014 quota a favore del
lavoratore |
da valorizzare nell’Elemento <Denuncia
Aziendale>, <AltrePartiteACredito>,
<CausaleACredito>,
del flusso UniEmens.
All’atto del conguaglio
dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la
quota di beneficio di sua competenza.
7.2 Restituzione quote eccedenti.
Per la restituzione di
eventuali somme fruite in eccedenza rispetto alle quote di beneficio spettanti,
le aziende potranno utilizzare il previsto codice causale "M964" -
avente il significato di "restituzione sgravio contrattazione secondo
livello" - da valorizzare nell’Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteADebito>, <CausaleADebito>,
del flusso UniEmens.
Le operazioni sopra
descritte dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese
successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio, in applicazione di
quanto stabilito nella Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione
dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.
7.3 Datori di lavoro agricoli.
Per le aziende agricole con
dipendenti, relativamente agli adempimenti a carico delle aziende e a carico
delle Sedi, si fa riferimento alle disposizioni già impartite con circolare n.
111 del 14/10/2009.
Allegato
Modello per la presentazione
dell’istanza di sgravio
Omissis