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Roma, 29 ottobre 2014

 

Circolare n. 192/2014

 

Oggetto: Dogane – L’Agenzia interpreta la Sentenza Equoland della Corte di Giustizia UE – Circolare 16/D del 20.10.2014.

 

L’Agenzia delle Dogane ha analizzato la Sentenza Equoland con cui nel luglio scorso la Corte di Giustizia Europea ha giudicato contraria al diritto comunitario la normativa italiana che, nel caso di beni non introdotti fisicamente in deposito, prevede il pagamento dell’Iva nonostante l’imposta sia stata regolarizzata col meccanismo dell’autofattura (Sentenza 17.7.2014 Causa C-272/13).

 

L’Agenzia, ridimensionando la portata della pronuncia della Corte UE, ritiene che:

 

1.  la Sentenza si applichi esclusivamente alle controversie concernenti i depositi Iva;

2.  gli uffici debbano comunque applicare la sanzione ex articolo 13 D.Lgvo 471/97 per ritardato pagamento (pari al 30% dell’Iva);

3.  la sanzione per ritardato pagamento si applichi anche qualora l’autofatturazione avvenga lo stesso giorno di presentazione in dogana della dichiarazione di immissione in libera pratica dei beni destinati al deposito (nella misura di 1/15mo del 30%);

4.  in fase procedimentale gli uffici debbano accertare se vi sia stato “tentativo di frode o di danno al Bilancio dello Stato” e nel qual caso continuare a pretendere il pagamento dell’Iva, oltreché della sanzione.

 

Una siffatta interpretazione suscita forti perplessità, anche tenendo conto che l’Agenzia accenna appena alle ultime modifiche normative in tema di depositi Iva che hanno ridimensionato la “fisicità” del deposito (l’articolo 34 comma 44 del D.L. 179/2012 convertito nella L. n.221/2012 ha stabilito che “l’introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito Iva senza che sia necessaria la preventiva introduzione della merce nel deposito”) e sottace del tutto il fatto che da anni l’Iva sui beni destinati ai depositi Iva è coperta da una garanzia.

 

Ma soprattutto il principio della neutralità dell’Iva ribadito dalla Corte UE non può, come afferma l’Agenzia, essere limitato alla normativa sui depositi Iva, ma si estende chiaramente a tutte le fattispecie in cui l’Iva non versata in dogana all’atto dell’importazione venga comunque regolarizzata all’interno, come ad esempio può accadere nel caso delle royalties.

 

Il tema fondamentale dell’Iva all’importazione formerà oggetto di esame da parte della Commissione Doganale Confetra già convocata per il prossimo 5 novembre, al fine di valutare i passi da intraprendere per ottenere anche su questo aspetto l’allineamento delle prassi amministrative nazionali ai principi contenuti nelle normative europee.

 

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.143/2014

Responsabile di Area

Allegato uno

 

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