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Roma, 29 ottobre 2014
Circolare n. 192/2014
Oggetto: Dogane – L’Agenzia interpreta
la Sentenza Equoland della Corte di Giustizia UE – Circolare
16/D del 20.10.2014.
L’Agenzia delle
Dogane ha analizzato la Sentenza Equoland con cui
nel luglio scorso la Corte di Giustizia Europea ha giudicato contraria al diritto
comunitario la normativa italiana che, nel caso di beni non introdotti
fisicamente in deposito, prevede il pagamento dell’Iva nonostante l’imposta sia
stata regolarizzata col meccanismo dell’autofattura (Sentenza 17.7.2014 Causa
C-272/13).
L’Agenzia,
ridimensionando la portata della pronuncia della Corte UE, ritiene che:
1. la Sentenza si applichi
esclusivamente alle controversie concernenti i depositi Iva;
2. gli uffici debbano comunque
applicare la sanzione ex articolo 13 D.Lgvo 471/97 per
ritardato pagamento (pari al 30% dell’Iva);
3. la sanzione per
ritardato pagamento si applichi anche qualora l’autofatturazione
avvenga lo stesso giorno di presentazione in dogana della dichiarazione di
immissione in libera pratica dei beni destinati al deposito (nella misura di
1/15mo del 30%);
4. in fase procedimentale
gli uffici debbano accertare se vi sia stato “tentativo di frode o di danno al
Bilancio dello Stato” e nel qual caso continuare a pretendere il pagamento
dell’Iva, oltreché della sanzione.
Una siffatta interpretazione
suscita forti perplessità, anche tenendo conto che l’Agenzia accenna appena alle
ultime modifiche normative in tema di depositi Iva che hanno ridimensionato la “fisicità”
del deposito (l’articolo 34 comma 44 del D.L. 179/2012 convertito nella L.
n.221/2012 ha stabilito che “l’introduzione
si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito Iva senza che sia
necessaria la preventiva introduzione della merce nel deposito”) e sottace
del tutto il fatto che da anni l’Iva sui beni destinati ai depositi Iva è
coperta da una garanzia.
Ma
soprattutto il principio della neutralità dell’Iva ribadito dalla Corte UE non può,
come afferma l’Agenzia, essere limitato alla normativa sui depositi Iva, ma si
estende chiaramente a tutte le fattispecie in cui l’Iva non versata in dogana
all’atto dell’importazione venga comunque regolarizzata all’interno, come ad
esempio può accadere nel caso delle royalties.
Il
tema fondamentale dell’Iva all’importazione formerà oggetto di esame da parte
della Commissione Doganale Confetra già convocata per
il prossimo 5 novembre, al fine di valutare i passi da intraprendere per
ottenere anche su questo aspetto l’allineamento delle prassi amministrative
nazionali ai principi contenuti nelle normative europee.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.143/2014 |
Responsabile di Area |
Allegato
uno |
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D/d |
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