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Roma, 11 novembre 2014
Circolare n. 196/2014
Oggetto: Lavoro – Dirigenti
- Applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi – Art. 16 della
legge 30.10.2014 n. 161, su S.O. alla G.U. n.261 del 10.11.2014.
I dirigenti sono stati ricompresi nell’ambito di applicazione
della disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dall’art.24 della legge
n.223/91. E’ quanto stabilito dall’art.16 della legge europea 2013 che ha recepito la sentenza della Corte di
Giustizia UE del 13 febbraio scorso che aveva dichiarato l’illegittimità della
normativa italiana nella parte in cui escludeva la categoria dei dirigenti dalle
tutele riconosciute agli altri lavoratori.
Come è noto, in base al citato art.24 le regole sui
licenziamenti collettivi si applicano esclusivamente alle imprese con oltre 15
dipendenti che intendono effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120
giorni. Da parte di tali imprese il licenziamento dei lavoratori in eccedenza
può essere legittimamente intimato una volta esaurita la procedura di durata
massima di 75 giorni suddivisa in due fasi, di cui la prima sindacale (massimo
45 giorni) e la seconda amministrativa davanti agli uffici del Ministero del Lavoro
(massimo 35 giorni).
Gli effetti della nuova disciplina sono vari. Anzitutto i
dirigenti dovranno essere considerati per la ricorrenza di entrambi i parametri
che fanno scattare il licenziamento collettivo e quindi ai fini del computo tanto
dei 15 dipendenti di organico aziendale quanto della soglia minima dei 5 licenziamenti.
Inoltre le comunicazioni aziendali di avvio della procedura di licenziamento
dovranno comprendere anche il sindacato dei dirigenti in modo tale che le
eccedenze del personale dirigente possano essere affrontate in appositi
incontri. Infine sul piano sanzionatorio l’azienda, qualora venga accertata la violazione
della procedura o dei criteri di scelta dei dirigenti da licenziare (ravvisabili,
come per gli altri dipendenti, nei carichi di famiglia, nell’anzianità di
servizio, nelle esigente produttive o in altri criteri definiti tramite accordo
aziendale), sarà tenuta al pagamento di una indennità pro capite compresa tra
12 e 24 mensilità fatte salve diverse previsioni dei contratti collettivi.
Fabio Marrocco |
Per
riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.189/2012 e
144/1991
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Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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M/n |
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S.O. G.U. n.261 del
10.11.2014.
LEGGE 30
ottobre 2014, n. 161
Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi
derivanti
dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea
- Legge europea
2013-bis.
La Camera dei
deputati ed il
Senato della Repubblica
hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
*****OMISSIS****
Art. 16
Modifiche
all'articolo 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223, in
materia di
licenziamenti collettivi. Procedura di infrazione
n.
2007/4652. Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea
del 13 febbraio 2014
nella causa C-596/12.
1.
All'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 1, primo periodo, dopo le parole: «piu' di
quindici
dipendenti» sono inserite le seguenti: «, compresi i
dirigenti,»;
b) dopo
il comma 1-quater e' inserito il seguente:
«1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il datore di lavoro non
imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al
comma 1, intenda
procedere al licenziamento
di uno o piu'
dirigenti, trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi
2, 3,
con
esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
12, 14,
15 e
15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, primo e
quarto periodo.
All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai dirigenti
eccedenti, si procede in appositi incontri. Quando risulta accertata
la violazione delle procedure richiamate
all'articolo 4, comma 12, o
dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma
1, l'impresa o il
datore di lavoro non imprenditore e'
tenuto al pagamento in
favore
del dirigente di
un'indennita'
in misura compresa
tra dodici e
ventiquattro mensilita'
dell'ultima retribuzione globale di
fatto,
avuto riguardo alla natura e alla gravita' della violazione,
fatte
salve le diverse previsioni sulla misura
dell'indennita' contenute
nei contratti e negli accordi collettivi applicati
al rapporto di
lavoro»;
c) al
comma 2, le parole: «commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 1, 1-bis e 1-quinquies».
*****OMISSIS****
FINE TESTO