Circolare n.196/2014

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Roma, 11 novembre 2014

 

Circolare n. 196/2014

 

Oggetto: Lavoro – Dirigenti - Applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi – Art. 16 della legge 30.10.2014 n. 161, su S.O. alla G.U. n.261 del 10.11.2014.

 

I dirigenti sono stati ricompresi nell’ambito di applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dall’art.24 della legge n.223/91. E’ quanto stabilito dall’art.16 della legge europea 2013 che ha recepito la sentenza della Corte di Giustizia UE del 13 febbraio scorso che aveva dichiarato l’illegittimità della normativa italiana nella parte in cui escludeva la categoria dei dirigenti dalle tutele riconosciute agli altri lavoratori.

 

Come è noto, in base al citato art.24 le regole sui licenziamenti collettivi si applicano esclusivamente alle imprese con oltre 15 dipendenti che intendono effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni. Da parte di tali imprese il licenziamento dei lavoratori in eccedenza può essere legittimamente intimato una volta esaurita la procedura di durata massima di 75 giorni suddivisa in due fasi, di cui la prima sindacale (massimo 45 giorni) e la seconda amministrativa davanti agli uffici del Ministero del Lavoro (massimo 35 giorni).

 

Gli effetti della nuova disciplina sono vari. Anzitutto i dirigenti dovranno essere considerati per la ricorrenza di entrambi i parametri che fanno scattare il licenziamento collettivo e quindi ai fini del computo tanto dei 15 dipendenti di organico aziendale quanto della soglia minima dei 5 licenziamenti. Inoltre le comunicazioni aziendali di avvio della procedura di licenziamento dovranno comprendere anche il sindacato dei dirigenti in modo tale che le eccedenze del personale dirigente possano essere affrontate in appositi incontri. Infine sul piano sanzionatorio l’azienda, qualora venga accertata la violazione della procedura o dei criteri di scelta dei dirigenti da licenziare (ravvisabili, come per gli altri dipendenti, nei carichi di famiglia, nell’anzianità di servizio, nelle esigente produttive o in altri criteri definiti tramite accordo aziendale), sarà tenuta al pagamento di una indennità pro capite compresa tra 12 e 24 mensilità fatte salve diverse previsioni dei contratti collettivi.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.189/2012 e 144/1991

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/n

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S.O. G.U. n.261 del 10.11.2014.

LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161

Disposizioni   per    l'adempimento    degli    obblighi    derivanti

dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  Legge  europea

2013-bis.

 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

                              Promulga

 

                        la seguente legge:

 

                          *****OMISSIS****

 

                               Art. 16

Modifiche all'articolo 24 della legge 23  luglio  1991,  n.  223,  in

  materia di licenziamenti collettivi.  Procedura  di  infrazione  n.

  2007/4652. Sentenza della Corte di  giustizia  dell'Unione  europea

  del 13 febbraio 2014 nella causa C-596/12.

  1. All'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, primo periodo, dopo le  parole:  «piu'  di  quindici

dipendenti» sono inserite le seguenti: «, compresi i dirigenti,»;

  b) dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente:

    «1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il datore di lavoro non

imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui  al  comma  1,  intenda

procedere  al  licenziamento  di  uno  o  piu'   dirigenti,   trovano

applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2,  3,  con

esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,  14,  15  e

15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3,  primo  e  quarto  periodo.

All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, relativo  ai  dirigenti

eccedenti, si procede in appositi incontri. Quando risulta  accertata

la violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12,  o

dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa o  il

datore di lavoro non imprenditore e' tenuto al  pagamento  in  favore

del dirigente di  un'indennita'  in  misura  compresa  tra  dodici  e

ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione  globale  di  fatto,

avuto riguardo alla natura e alla gravita'  della  violazione,  fatte

salve le diverse previsioni sulla  misura  dell'indennita'  contenute

nei contratti e negli accordi collettivi  applicati  al  rapporto  di

lavoro»;

  c) al comma 2, le parole: «commi 1 e 1-bis» sono  sostituite  dalle

seguenti: «commi 1, 1-bis e 1-quinquies».

 

*****OMISSIS****

 

FINE TESTO