Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 17 novembre 2014

 

Circolare n.200/2014

 

Oggetto: Porti – Piano strategico nazionale – Art. 29 del D.L. 12.9.2014, n.133 come convertito dalla legge 11.11.2014, n. 164, su S.O. alla G.U. n.262 dell’11.11.2014.

 

L’art. 29 della legge “Sblocca Italia”, allo scopo di avviare il processo di riforma del sistema portuale italiano da tempo fermo in Parlamento, ha previsto l’adozione da parte del Governo entro 90 giorni del “Piano strategico nazionale della portualità e della logistica”.

 

Il Piano sarà volto a migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, ad agevolare la crescita dei traffici e a promuovere l’intermodalità nel traffico di merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e all’accorpamento delle Autorità portuali esistenti.

 

In base alla disposizione in questione entro i prossimi 30 giorni le Autorità portuali dovranno presentare al Governo le proposte di interventi da realizzare corredati dai relativi cronoprogrammi e piani finanziari. Nei successivi 60 giorni il Governo selezionerà le proposte ritenute più utili.

 

Per l’attuazione del Piano è stata costituita presso il Ministero dei Trasporti una apposita Commissione di esperti presieduta dallo stesso Ministro Lupi alla quale è stato chiamato a partecipare anche il Presidente Confetra Nereo Marcucci.

 

Fabio Marrocco

Allegato uno

Responsabile di Area

M/t

 

 

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S.O. G.U. n.262 dell’11.11.2014

LEGGE 11 novembre 2014, n.164

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 recante: «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive.».  

 

Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164  

 

*** Omissis ***

 

Art. 29

Pianificazione strategica della portualita' e della logistica

1. Al fine di migliorare la competitivita' del sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle persone e la promozione dell'intermodalita' nel traffico merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e all'accorpamento delle Autorita' portuali esistenti, da effettuare ai sensi della legge n. 84 del 1994, e' adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il piano strategico nazionale della portualita' e della logistica. Lo schema del decreto recante il piano di cui al presente comma e' trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere e' espresso entro trenta giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque emanato. 

1-bis. All'articolo 5, comma 2-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere valutata, con priorita', la possibile» sono sostituite dalle seguenti: «e' valutata con priorita' la». 

2. Allo scopo di accelerare la realizzazione dei progetti inerenti alla logistica portuale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Autorita' portuali presentano alla Presidenza del Consiglio dei ministri un resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di realizzazione o da intraprendere, corredato dai relativi crono programmi e piani finanziari. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, seleziona, entro i successivi sessanta giorni, gli interventi ritenuti piu' urgenti sulla base delle proposte contenute nei documenti presentati dalle Autorita' portuali, anche al fine di valutarne l'inserimento nel piano strategico di cui al comma 1, ovvero di valutare interventi sostitutivi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 per i progetti volti al miglioramento della competitivita' dei porti italiani per il recupero dei traffici anche tra l'Europa e l'Oriente. 

 

Art. 29 bis

*** Omissis ***

 Fine testo