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Roma, 17 novembre
2014
Circolare n.200/2014
Oggetto: Porti – Piano strategico
nazionale – Art. 29 del D.L. 12.9.2014, n.133 come convertito dalla legge
11.11.2014, n. 164, su S.O. alla G.U.
n.262 dell’11.11.2014.
L’art.
29 della legge “Sblocca Italia”, allo
scopo di avviare il processo di riforma del sistema portuale italiano da tempo
fermo in Parlamento, ha previsto l’adozione da parte del Governo entro 90
giorni del “Piano strategico nazionale
della portualità e della logistica”.
Il
Piano sarà volto a migliorare la competitività del sistema portuale e
logistico, ad agevolare la crescita dei traffici e a promuovere l’intermodalità nel traffico di merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e
all’accorpamento delle Autorità portuali esistenti.
In base
alla disposizione in questione entro i prossimi 30 giorni le Autorità portuali
dovranno presentare al Governo le proposte di interventi da realizzare
corredati dai relativi cronoprogrammi e piani finanziari. Nei successivi 60
giorni il Governo selezionerà le proposte ritenute più utili.
Per
l’attuazione del Piano è stata costituita presso il Ministero dei Trasporti una
apposita Commissione di esperti presieduta dallo stesso Ministro Lupi alla
quale è stato chiamato a partecipare anche il Presidente Confetra Nereo
Marcucci.
Fabio Marrocco |
Allegato
uno |
Responsabile di Area |
M/t |
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S.O. G.U. n.262 dell’11.11.2014
LEGGE 11 novembre 2014, n.164
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 recante: «Misure urgenti per l'apertura
dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese,
la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la
ripresa delle attivita' produttive.».
Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 coordinato
con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164
*** Omissis
***
Art. 29
Pianificazione strategica della portualita'
e della logistica
1. Al fine di migliorare la competitivita'
del sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici delle
merci e delle persone e la promozione dell'intermodalita'
nel traffico merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e
all'accorpamento delle Autorita' portuali esistenti,
da effettuare ai sensi della legge n. 84 del 1994, e'
adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 90 giorni dall'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, il piano strategico nazionale della portualita' e della logistica. Lo schema del decreto
recante il piano di cui al presente comma e'
trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti
Commissioni parlamentari. Il parere e' espresso entro
trenta giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque emanato.
1-bis. All'articolo 5, comma 2-bis, della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, le parole: «nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve
essere valutata, con priorita', la possibile» sono
sostituite dalle seguenti: «e' valutata con priorita' la».
2. Allo scopo di accelerare la realizzazione dei progetti
inerenti alla logistica portuale, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le Autorita'
portuali presentano alla Presidenza del Consiglio dei ministri un resoconto
degli interventi correlati a progetti in corso di realizzazione o da
intraprendere, corredato dai relativi crono programmi e piani finanziari. La
Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, seleziona, entro i successivi sessanta giorni,
gli interventi ritenuti piu' urgenti sulla base delle
proposte contenute nei documenti presentati dalle Autorita'
portuali, anche al fine di valutarne l'inserimento nel piano strategico di cui
al comma 1, ovvero di valutare interventi sostitutivi. Resta fermo quanto
disposto dall'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145 convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9
per i progetti volti al miglioramento della competitivita'
dei porti italiani per il recupero dei traffici anche tra l'Europa e
l'Oriente.
Art. 29 bis
*** Omissis
***
Fine testo