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Roma, 2 dicembre 2014
Circolare n. 208/2014
Oggetto: Autotrasporto – Tracciabilità del
corrispettivo del trasporto - Art. 32 bis D.L. 133/2014 convertito dalla Legge
11.11.2014, n. 164, su S.O. alla G.U. n. 262
dell’11.11.2014.
Con le
disposizioni indicate in oggetto è stato introdotto l’obbligo di utilizzare
metodi tracciabili per pagare il corrispettivo delle prestazioni di trasporto
merci su strada.
In
particolare, il pagamento del servizio deve ora avvenire tramite assegno o
bonifico bancario o postale, ovvero attraverso strumenti elettronici di
pagamento o comunque con sistemi tracciabili (es. carte di credito, servizi di
pagamento on-line), anche quando l’importo non supera i mille euro. Com’è noto
infatti, in base alla vigente normativa sull’antiriciclaggio (D.Lgvo n.231/2007), qualsiasi pagamento superiore a mille
euro era già tracciato.
La nuova
disposizione – facendo riferimento ai contratti di trasporto ai sensi del d.lgvo n.286/2005 nel quale il committente è sempre
individuato come impresa – dovrebbe applicarsi solo ai rapporti tra imprese
(B2B) e pertanto dovrebbero rimanere esclusi dal nuovo obbligo i pagamenti
effettuati da privati. Su questo aspetto si fa riserva di chiedere conferma al
Ministero dei Trasporti.
Daniela Dringoli |
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Responsabile di Area |
Allegato uno |
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D/t |
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o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
S.O. alla G.U. n.
262 dell’11.11.2014
LEGGE 11 novembre 2014, n. 164
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive.
Capo I
*****omissis*****
Art. 32-bis
Disposizioni in materia di
autotrasporto
*****omissis*****
4. Al fine di assicurare la tracciabilita' dei
flussi finanziari
finalizzata
alla prevenzione delle infiltrazioni
criminali e del
riciclaggio
del denaro derivante
da traffici illegali,
tutti i
soggetti della filiera
dei trasporti provvedono
al pagamento del
corrispettivo
per le prestazioni rese in adempimento di un
contratto
di trasporto di merci su
strada, di cui al decreto
legislativo 21
novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti
elettronici di
pagamento,
ovvero il canale bancario attraverso
assegni, bonifici
bancari o postali, e
comunque ogni altro strumento idoneo a garantire
la piena
tracciabilita' delle
operazioni, indipendentemente
dall'ammontare
dell'importo dovuto.
Per le violazioni
delle
disposizioni
di cui al presente comma si
applicano le disposizioni
dell'articolo
51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n.
231, e successive modificazioni.
*****omissis*****
FINE TESTO