Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 2 dicembre 2014

 

Circolare n. 208/2014

 

Oggetto: Autotrasporto – Tracciabilità del corrispettivo del trasporto - Art. 32 bis D.L. 133/2014 convertito dalla Legge 11.11.2014, n. 164, su S.O. alla G.U. n. 262 dell’11.11.2014.

 

Con le disposizioni indicate in oggetto è stato introdotto l’obbligo di utilizzare metodi tracciabili per pagare il corrispettivo delle prestazioni di trasporto merci su strada.

 

In particolare, il pagamento del servizio deve ora avvenire tramite assegno o bonifico bancario o postale, ovvero attraverso strumenti elettronici di pagamento o comunque con sistemi tracciabili (es. carte di credito, servizi di pagamento on-line), anche quando l’importo non supera i mille euro. Com’è noto infatti, in base alla vigente normativa sull’antiriciclaggio (D.Lgvo n.231/2007), qualsiasi pagamento superiore a mille euro era già tracciato.

 

La nuova disposizione – facendo riferimento ai contratti di trasporto ai sensi del d.lgvo n.286/2005 nel quale il committente è sempre individuato come impresa – dovrebbe applicarsi solo ai rapporti tra imprese (B2B) e pertanto dovrebbero rimanere esclusi dal nuovo obbligo i pagamenti effettuati da privati. Su questo aspetto si fa riserva di chiedere conferma al Ministero dei Trasporti.

 

 

Daniela Dringoli

 

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/t

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S.O. alla G.U. n. 262 dell’11.11.2014

LEGGE 11 novembre 2014, n. 164

Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   12
settembre 2014, n. 133, recante misure  urgenti  per  l'apertura  dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza  del  dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive. 

 

 

                                Capo I

 

                          *****omissis*****

 

                             Art. 32-bis

              Disposizioni in materia di autotrasporto

 

                         *****omissis*****

 

  4. Al fine di assicurare la tracciabilita'  dei  flussi  finanziari

finalizzata alla prevenzione  delle  infiltrazioni  criminali  e  del

riciclaggio del  denaro  derivante  da  traffici  illegali,  tutti  i

soggetti della filiera dei  trasporti  provvedono  al  pagamento  del

corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un  contratto

di trasporto di merci su strada, di cui  al  decreto  legislativo  21

novembre  2005,  n.  286,  utilizzando   strumenti   elettronici   di

pagamento, ovvero il canale  bancario  attraverso  assegni,  bonifici

bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire

la   piena   tracciabilita'   delle   operazioni,   indipendentemente

dall'ammontare  dell'importo  dovuto.   Per   le   violazioni   delle

disposizioni di cui al presente comma si  applicano  le  disposizioni

dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre  2007,

n. 231, e successive modificazioni.    

 

                        *****omissis*****

 

FINE TESTO