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Roma, 2 dicembre 2014

 

Circolare n. 210/2014

 

Oggetto: Autotrasporto – Perfezionata la procedura sanzionatoria per cabotaggio irregolare – Art. 32 bis D.L. 133/2014 convertito dalla Legge 11.11.2014, n. 164, su S.O. alla G.U. n. 262 dell’11.11.2014.

 

Con la legge indicata in oggetto, di conversione del Decreto Legge Sblocca Italia, è stata perfezionata la procedura per applicare le sanzioni ai vettori stranieri che violino le norme sul cabotaggio.

 

In particolare, con un’integrazione dell’articolo 46bis della Legge 298/74, è stato previsto che le Autorità di controllo applichino le sanzioni per cabotaggio irregolare – già fissate in una sanzione pecuniaria tra 5.000 e 15.000 euro, nonché nella sanzione accessoria del fermo del mezzo - qualora riscontrino la mancata corrispondenza tra le registrazioni del tachigrafo e le prove documentali dell’operazione di cabotaggio, ovvero quando tali prove non vengano esibite.

 

Com’è noto, la documentazione che i vettori comunitari devono conservare a bordo del mezzo, ai sensi del regolamento comunitario 1072/2009, deve comprovare che l’ingresso in Italia è avvenuto  in virtù di un trasporto internazionale e che i servizi di cabotaggio non sono più di tre in un periodo di sette giorni decorrente dall’ultimo scarico effettuato nel corso del trasporto internazionale.

 

In particolare i dati da esibire alle autorità di controllo riguardano:

a)    il nome, l’indirizzo e la firma del mittente;

b)    il nome, l’indirizzo e la firma del trasportatore;

c)    il nome e l’indirizzo del destinatario, nonché la sua firma e la data di consegna una volta che le merci siano state consegnate;

d)    il luogo e la data del passaggio di consegna delle merci e il luogo di consegna previsto;

e)    la denominazione corrente della natura delle merci e la modalità di imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta nonché il numero di colli, i contrassegni speciali e i numeri riportati su di essi;

f)    la massa lorda o la quantità altrimenti espressa delle merci;

g)    il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.106/2010

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/t

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S.O. alla G.U. n. 262 dell’11.11.2014

LEGGE 11 novembre 2014, n. 164

Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   12
settembre 2014, n. 133, recante misure  urgenti  per  l'apertura  dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza  del  dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive. 

 

                                Capo I

                          *****omissis*****

 

                             Art. 32-bis

              Disposizioni in materia di autotrasporto

  1. All'articolo 46-bis  della  legge  6  giugno  1974,  n.  298,  e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma  1,  le  parole:  «regolamento  (CEE)  n.  3118/93  del

Consiglio, del 25  ottobre  1993»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«regolamento  (CE)  n.  1072/2009  del  Parlamento  europeo   e   del

Consiglio, del 21 ottobre 2009»;

  b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

                             *****omissis*****

 

FINE TESTO