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Roma, 2 dicembre 2014
Circolare n. 210/2014
Oggetto: Autotrasporto – Perfezionata la
procedura sanzionatoria per cabotaggio irregolare – Art. 32 bis D.L. 133/2014
convertito dalla Legge 11.11.2014, n. 164, su S.O.
alla G.U. n. 262 dell’11.11.2014.
Con la
legge indicata in oggetto, di conversione del Decreto Legge Sblocca Italia, è
stata perfezionata la procedura per applicare le sanzioni ai vettori stranieri
che violino le norme sul cabotaggio.
In
particolare, con un’integrazione dell’articolo 46bis della Legge 298/74, è
stato previsto che le Autorità di controllo applichino le sanzioni per cabotaggio
irregolare – già fissate in una sanzione pecuniaria tra 5.000 e 15.000 euro,
nonché nella sanzione accessoria del fermo del mezzo - qualora riscontrino la
mancata corrispondenza tra le registrazioni del tachigrafo e le prove
documentali dell’operazione di cabotaggio, ovvero quando tali prove non vengano
esibite.
Com’è
noto, la documentazione che i vettori comunitari devono conservare a bordo del
mezzo, ai sensi del regolamento comunitario 1072/2009, deve comprovare che
l’ingresso in Italia è avvenuto in virtù di un trasporto internazionale
e che i servizi di cabotaggio non sono più di tre in un periodo di sette giorni
decorrente dall’ultimo scarico effettuato nel corso del trasporto
internazionale.
In
particolare i dati da esibire alle autorità di controllo riguardano:
a) il nome, l’indirizzo e
la firma del mittente;
b) il nome, l’indirizzo e
la firma del trasportatore;
c) il nome e l’indirizzo
del destinatario, nonché la sua firma e la data di consegna una volta che le
merci siano state consegnate;
d) il luogo e la data del
passaggio di consegna delle merci e il luogo di consegna previsto;
e) la denominazione
corrente della natura delle merci e la modalità di imballaggio e, per le merci
pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta nonché il numero di
colli, i contrassegni speciali e i numeri riportati su di essi;
f) la massa lorda o la
quantità altrimenti espressa delle merci;
g) il numero di targa del
veicolo a motore e del rimorchio.
Daniela Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n.106/2010
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Allegato uno |
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D/t |
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S.O. alla G.U. n.
262 dell’11.11.2014
LEGGE 11 novembre 2014, n. 164
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive.
Capo I
*****omissis*****
Art. 32-bis
Disposizioni in materia di
autotrasporto
1. All'articolo 46-bis della
legge 6 giugno
1974, n. 298, e
successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1,
le parole: «regolamento
(CEE) n. 3118/93 del
Consiglio,
del 25 ottobre 1993»
sono sostituite dalle
seguenti:
«regolamento (CE) n.
1072/2009 del Parlamento
europeo e del
Consiglio,
del 21 ottobre 2009»;
b) dopo il comma 1 e'
aggiunto il seguente:
*****omissis*****
FINE TESTO