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Roma, 2 dicembre 2014
Circolare n. 212/2014
Oggetto: Autotrasporto - Nuovi compiti del
Comitato Centrale dell’Albo - Art. 32 bis D.L. 133/2014 convertito dalla Legge
11.11.2014 n. 164 su S.O. alla G.U. n. 262
dell’11.11.2014.
Con la
legge di conversione del cosiddetto del decreto Sblocca Italia sono stati assegnati nuovi compiti al Comitato
Centrale dell’Albo Autotrasportatori.
In
particolare è stato previsto che il Comitato debba decidere sui ricorsi
proposti dalle imprese avverso i provvedimenti adottati dagli Uffici della
Motorizzazione in merito all’iscrizione, sospensione, cancellazione e
radiazione dall’Albo, nonché all’applicazione delle sanzioni disciplinari.
Daniela Dringoli |
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Responsabile di Area |
Allegato uno |
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D/t |
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S.O. alla G.U. n.
262 dell’11.11.2014
LEGGE 11 novembre 2014, n. 164
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive.
Capo I
*****omissis*****
Art. 32-bis
Disposizioni in materia di autotrasporto
*****omissis*****
3. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 284, e successive modificazioni, dopo la lettera l-quater)
e' aggiunta la seguente:
«l-quinquies) decide sui ricorsi proposti dagli interessati avverso
i provvedimenti adottati dagli uffici della motorizzazione civile in
materia di iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione
dall'albo degli autotrasportatori, nonche' di applicazione delle
sanzioni disciplinari. Il ricorso non ha effetto sospensivo del
provvedimento impugnato. Le decisioni del comitato centrale sono
definitive e devono essere notificate al ricorrente e all'ufficio
della motorizzazione civile competente. I provvedimenti definitivi di
cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati al
competente ufficio della motorizzazione civile per la revoca o la
sospensione dell'iscrizione all'albo
degli autotrasportatori».
*****omissis*****
FINE TESTO