Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 2 dicembre 2014

 

Circolare n. 212/2014

 

Oggetto: Autotrasporto - Nuovi compiti del Comitato Centrale dell’Albo - Art. 32 bis D.L. 133/2014 convertito dalla Legge 11.11.2014 n. 164 su S.O. alla G.U. n. 262 dell’11.11.2014.

 

Con la legge di conversione del cosiddetto del decreto Sblocca Italia sono stati assegnati nuovi compiti al Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori.

 

In particolare è stato previsto che il Comitato debba decidere sui ricorsi proposti dalle imprese avverso i provvedimenti adottati dagli Uffici della Motorizzazione in merito all’iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione dall’Albo, nonché all’applicazione delle sanzioni disciplinari.

 

 

Daniela Dringoli

 

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/t

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S.O. alla G.U. n. 262 dell’11.11.2014

LEGGE 11 novembre 2014, n. 164

Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   12
settembre 2014, n. 133, recante misure  urgenti  per  l'apertura  dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza  del  dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive. 

 

                                Capo I

                          *****omissis*****

 

                            Art. 32-bis 
              Disposizioni in materia di autotrasporto 
 

                          *****omissis*****

 
  3. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo  21  novembre
2005, n. 284, e successive modificazioni, dopo la  lettera  l-quater)
e' aggiunta la seguente: 
  «l-quinquies) decide sui ricorsi proposti dagli interessati avverso
i provvedimenti adottati dagli uffici della motorizzazione civile  in
materia  di  iscrizione,  sospensione,  cancellazione  e   radiazione
dall'albo degli  autotrasportatori,  nonche'  di  applicazione  delle
sanzioni disciplinari. Il  ricorso  non  ha  effetto  sospensivo  del
provvedimento impugnato. Le  decisioni  del  comitato  centrale  sono
definitive e devono essere notificate  al  ricorrente  e  all'ufficio
della motorizzazione civile competente. I provvedimenti definitivi di
cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati  al
competente ufficio della motorizzazione civile per  la  revoca  o  la

sospensione dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori».

 

                          *****omissis*****

 

FINE TESTO