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Roma, 3 dicembre 2014

 

Circolare n. 214/2014

 

Oggetto: Tributi – Il regime fiscale delle auto aziendali.

 

Su richiesta di alcuni associati, si ritiene utile riepilogare il regime fiscale delle auto aziendali.

 

Tassazione in capo al soggetto che utilizza l’auto

L’auto data in uso promiscuo a dipendenti, collaboratori, amministratori costituisce un fringe benefit che va tassato in capo all’utilizzatore dell’auto stessa. In particolare, in base a quanto previsto dall’articolo 51 comma 4 del Tuir, il reddito tassabile è determinato nella misura del 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato in base ad apposite tabelle che l’Aci aggiorna annualmente. Indipendentemente dalla effettiva percorrenza, dunque, si considera che l’utilizzo privato sia pari forfettariamente a 4.500 chilometri annui. L’importo tassabile va decurtato da eventuali somme trattenute all’utilizzatore. L’ammontare così determinato costituisce reddito tassabile ai fini delle imposte sui redditi e dei contributi previdenziali.

 

Tassazione in capo all’impresa

Per l’impresa l’ammontare del fringe benefit costituisce un costo per prestazioni di lavoro (art.95 Tuir), deducibile dal reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi. Ai fini Irap, com’è noto, i costi per prestazioni di lavoro non sono deducibili, bensì è deducibile dall’imposta sui redditi l’Irap afferente al costo del lavoro.

 

Deducibilità dei costi relativi l’auto aziendale

L’impresa può dedurre dal reddito i costi relativi all’auto aziendale (es. costo d’acquisto, canone leasing, assicurazione, bollo, carburante, manutenzione) nella misura del 70 per cento, purché l’auto sia concessa in uso promiscuo al dipendente, collaboratore o amministratore per un periodo di oltre sei mesi; in caso l’uso promiscuo duri per un periodo inferiore, ovvero l’auto sia utilizzata solo a fini aziendali, la deducibilità è pari al 20 per cento (art.164 Tuir). L’Agenzia delle Entrate, con circolare n.11/2007, ha precisato che l’importo complessivamente deducibile a titolo di fringe benefit e altri costi non può eccedere quello delle spese effettivamente sostenute per l’auto data in uso promiscuo.

 

Detraibilità dell’Iva

L’Iva relativa alle spese inerenti l’auto aziendale è detraibile nella misura del 40 per cento (art.19 bis1 DPR n.633/72).

 

 

Daniela Dringoli

 

Responsabile di Area

D/d

 

 

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