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Roma, 3 dicembre 2014
Circolare n. 214/2014
Oggetto: Tributi – Il regime
fiscale delle auto aziendali.
Su richiesta di
alcuni associati, si ritiene utile riepilogare il regime fiscale delle auto
aziendali.
Tassazione in capo al soggetto che utilizza l’auto
L’auto data in uso
promiscuo a dipendenti, collaboratori, amministratori costituisce un fringe benefit che va tassato in capo
all’utilizzatore dell’auto stessa. In particolare, in base a quanto previsto
dall’articolo 51 comma 4 del Tuir, il reddito tassabile
è determinato nella misura del 30 per cento dell’importo corrispondente ad una
percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato in base ad apposite
tabelle che l’Aci aggiorna annualmente. Indipendentemente dalla effettiva
percorrenza, dunque, si considera che l’utilizzo privato sia pari
forfettariamente a 4.500 chilometri annui. L’importo tassabile va decurtato da
eventuali somme trattenute all’utilizzatore. L’ammontare così determinato
costituisce reddito tassabile ai fini delle imposte sui redditi e dei
contributi previdenziali.
Tassazione in capo all’impresa
Per l’impresa
l’ammontare del fringe benefit
costituisce un costo per prestazioni di lavoro (art.95 Tuir),
deducibile dal reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi. Ai fini
Irap, com’è noto, i costi per prestazioni di lavoro non sono deducibili, bensì
è deducibile dall’imposta sui redditi l’Irap afferente al costo del lavoro.
Deducibilità dei costi relativi l’auto aziendale
L’impresa può dedurre
dal reddito i costi relativi all’auto aziendale (es. costo d’acquisto, canone
leasing, assicurazione, bollo, carburante, manutenzione) nella misura del 70
per cento, purché l’auto sia concessa in uso promiscuo al dipendente,
collaboratore o amministratore per un periodo di oltre sei mesi; in caso l’uso
promiscuo duri per un periodo inferiore, ovvero l’auto sia utilizzata solo a
fini aziendali, la deducibilità è pari al 20 per cento (art.164 Tuir). L’Agenzia delle Entrate, con circolare n.11/2007, ha
precisato che l’importo complessivamente deducibile a titolo di fringe benefit e altri costi non può
eccedere quello delle spese effettivamente sostenute per l’auto data in uso
promiscuo.
Detraibilità dell’Iva
L’Iva relativa
alle spese inerenti l’auto aziendale è detraibile nella misura del 40 per cento
(art.19 bis1 DPR n.633/72).
Daniela Dringoli |
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Responsabile di Area |
D/d |
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