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Roma, 4 dicembre 2014
Circolare n. 215/2014
Oggetto: Dogane – Riscossione lampo – Art.10 Legge 30.10.2014
n.161 su S.O. alla G.U. n.261 del
10.11.2014.
L’articolo 10 della
Legge Europea 2013 bis, indicata in oggetto, ha introdotto disposizioni
restrittive in materia di riscossione coattiva dei dazi doganali e dell’Iva
riscossa in dogana.
In particolare col
comma 1 le azioni esecutive sono state estese agli accertamenti dei diritti
doganali inferiori a 1.000 euro, finora esclusi.
Col comma 2 è stato
stabilito che nei contenziosi tributari con l’Agenzia delle Dogane, la
riscossione dei diritti non è mai sospesa, neanche nel caso l’Agenzia sia
soccombente nei primi gradi di giudizio. Conseguentemente, anche per atti di
accertamento annullati con sentenze non definitive i contribuenti devono
pagare, o comunque garantire con fidejussione, i diritti contestati.
Con il comma 3,
infine, la riscossione dei diritti doganali è stata esclusa dalle norme di favore della Legge di Stabilità 2013 che hanno previsto
la procedura di sospensione immediata delle cartelle di pagamento e il condono
delle cartelle d’importo fino a 2.000 euro iscritte a ruolo fino al 1999.
Le disposizioni
introdotte suscitano perplessità sulla loro compatibilità con i principi
costituzionali, dal momento che non è più garantita la parità delle parti nel giudizio
e viene introdotto l’istituto del “solve
et repete” dichiarato illegittimo dalla Corte
Costituzionale (Sentenza n.21/1961).
Daniela Dringoli |
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Responsabile di Area |
Allegato
uno |
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D/d |
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S.O. 83 G.U. n. 261 del 10.11.2014
LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea
2013-bis.
Capo I
DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI BENI E
DEI SERVIZI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
*****OMISSIS*****
Art. 10
Riscossione coattiva dei debiti aventi ad oggetto entrate che
costituiscono risorse proprie ai sensi della decisione 2007/436/CE,
Euratom del Consiglio.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 544, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, non si applicano alle entrate che
costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione
europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, ne'
all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.
2. All'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse
proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a),
della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno
2007, e dell'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione
resta disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio,
del 12 ottobre 1992, come riformato dal regolamento (UE) n. 952/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle
altre disposizioni dell'Unione europea in materia».
3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 529 e' inserito il seguente:
«529-bis. I commi 527, 528 e 529 non si applicano ai crediti
iscritti a ruolo costituiti da risorse proprie tradizionali di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione
94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato
dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno
2007, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione»;
b) al comma 533, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) i criteri e le linee guida di cui alla lettera a) non
possono escludere o limitare le attivita' di riscossione dei crediti
afferenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2,
paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, e all'imposta sul valore aggiunto
riscossa all'importazione».
*****OMISSIS*****
FINE TESTO