Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 4 dicembre 2014

 

Circolare n. 215/2014

 

Oggetto: Dogane – Riscossione lampo – Art.10 Legge 30.10.2014 n.161 su S.O. alla G.U. n.261 del 10.11.2014.

 

L’articolo 10 della Legge Europea 2013 bis, indicata in oggetto, ha introdotto disposizioni restrittive in materia di riscossione coattiva dei dazi doganali e dell’Iva riscossa in dogana.

 

In particolare col comma 1 le azioni esecutive sono state estese agli accertamenti dei diritti doganali inferiori a 1.000 euro, finora esclusi.

 

Col comma 2 è stato stabilito che nei contenziosi tributari con l’Agenzia delle Dogane, la riscossione dei diritti non è mai sospesa, neanche nel caso l’Agenzia sia soccombente nei primi gradi di giudizio. Conseguentemente, anche per atti di accertamento annullati con sentenze non definitive i contribuenti devono pagare, o comunque garantire con fidejussione, i diritti contestati.

 

Con il comma 3, infine, la riscossione dei diritti doganali è stata esclusa dalle norme di favore della Legge di Stabilità 2013 che hanno previsto la procedura di sospensione immediata delle cartelle di pagamento e il condono delle cartelle d’importo fino a 2.000 euro iscritte a ruolo fino al 1999.

 

Le disposizioni introdotte suscitano perplessità sulla loro compatibilità con i principi costituzionali, dal momento che non è più garantita la parità delle parti nel giudizio e viene introdotto l’istituto del “solve et repete dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale (Sentenza n.21/1961).

 

 

Daniela Dringoli

 

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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S.O. 83 G.U. n. 261 del 10.11.2014

LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161

Disposizioni   per    l'adempimento    degli    obblighi    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  Legge  europea
2013-bis. 

 

                               Capo I

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI BENI E DEI SERVIZI

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
                         la seguente legge: 

 

                        *****OMISSIS*****

 

                             Art. 10 
Riscossione  coattiva  dei  debiti  aventi  ad  oggetto  entrate  che
  costituiscono risorse proprie ai sensi della decisione 2007/436/CE,
  Euratom del Consiglio. 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 544, della legge 24
dicembre  2012,  n.  228,  non  si   applicano   alle   entrate   che
costituiscono  risorse  proprie  iscritte  nel  bilancio  dell'Unione
europea ai sensi dell'articolo 2,  paragrafo  1,  lettera  a),  della
decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007,  ne'
all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione. 
  2. All'articolo 68 del decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.
546, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Il pagamento, in  pendenza  di  processo,  delle  risorse
proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera  a),
della decisione 2007/436/CE, Euratom  del  Consiglio,  del  7  giugno
2007, e dell'imposta sul valore  aggiunto  riscossa  all'importazione
resta disciplinato dal regolamento (CEE) n.  2913/92  del  Consiglio,
del 12 ottobre 1992, come riformato dal regolamento (UE) n.  952/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013,  e  dalle
altre disposizioni dell'Unione europea in materia». 
  3. All'articolo 1 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 529 e' inserito il seguente: 
    «529-bis. I commi 527, 528 e 529  non  si  applicano  ai  crediti
iscritti a ruolo costituiti da risorse proprie  tradizionali  di  cui
all'articolo 2,  paragrafo  1,  lettere  a)  e  b),  della  decisione
94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato
dalla decisione 2007/436/CE, Euratom  del  Consiglio,  del  7  giugno
2007, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione»; 
  b) al comma 533, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    «a-bis) i criteri e le linee guida di cui  alla  lettera  a)  non
possono escludere o limitare le attivita' di riscossione dei  crediti
afferenti alle risorse proprie tradizionali di  cui  all'articolo  2,
paragrafo 1, lettera a), della  decisione  2007/436/CE,  Euratom  del
Consiglio, del 7 giugno  2007,  e  all'imposta  sul  valore  aggiunto
riscossa all'importazione». 

 

                        *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO