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Roma, 5 dicembre 2014

 

Circolare n.217/2014

 

Oggetto: Tributi – Dogane – Dichiarazioni d’intento: in vista la soppressione della presentazione agli uffici doganali – Art. 20 D.Lgvo 21.11.2014, n.175, su G.U. n.277 del 28.11.2014.

 

Il decreto legislativo sulla semplificazione fiscale indicato in oggetto ha modificato la disciplina delle dichiarazioni d’intento con risvolti positivi per i rappresentanti doganali.

 

Com’è noto, le dichiarazioni d’intento sono emesse dagli esportatori abituali per effettuare acquisti e importazioni senza versare l’Iva. Al fine di evitare abusi, attualmente la normativa prevede che i fornitori degli esportatori abituali comunichino all’Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione periodica Iva i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute. In base alle nuove norme, viceversa, a decorrere dal prossimo anno saranno gli stessi esportatori abituali a dover trasmettere le dichiarazioni d’intento in via telematica all’Agenzia delle Entrate la quale rilascerà un’apposita ricevuta. Gli esportatori abituali dovranno quindi consegnare ai loro fornitori, ovvero alla dogana in caso di importazioni, le dichiarazioni d’intento unitamente alla ricevuta.

 

La novità positiva è che entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della norma, ossia entro la fine del mese di marzo 2015, la presentazione in dogana della dichiarazione d’intento non sarà più necessaria perché l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dell’Agenzia delle Dogane la propria banca dati.

 

Auspicando che quel termine verrà rispettato (l’Agenzia delle Dogane per le vie brevi avrebbe dato affidamento in tal senso), a breve dovrebbe dunque potersi risolvere alla radice la problematica delle dichiarazioni d’intento irregolari presentate in dogana per le quali sono chiamati a rispondere i rappresentanti doganali indiretti.

 

Relativamente al regime sanzionatorio sono state fatte modifiche di coordinamento prevedendo che i fornitori degli esportatori abituali siano soggetti a sanzione (dal 100 al 200 per cento dell’Iva non applicata) qualora emettano le fatture senza l’imposta prima di aver ricevuto la dichiarazione d’intento e aver riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate (oggi la stessa sanzione è prevista per i fornitori che omettono di trasmettere i dati delle dichiarazioni d’intento).

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

D/d

 

 

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G.U. n. 277 del 28.11.2014

DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2014, n. 175

Semplificazione fiscale e  dichiarazione  dei  redditi  precompilata.

 

                              Capo I

              Semplificazioni per le persone fisiche

 
                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

                              Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 

 

                         *****OMISSIS*****

 

                              Art. 20 
               Comunicazione all'Agenzia delle entrate 
             dei dati contenuti nelle lettere d'intento 
  1. All'articolo 1,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto-legge  29
dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «consegnata o  spedita  al  fornitore  o  prestatore,
ovvero  presentata  in  dogana»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«trasmessa telematicamente all'Agenzia delle  entrate,  che  rilascia
apposita  ricevuta  telematica.  La  dichiarazione,  unitamente  alla
ricevuta di  presentazione  rilasciata  dall'Agenzia  delle  entrate,
sara' consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in  dogana.  Entro
120  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,
l'Agenzia delle  entrate  mette  a  disposizione  dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento per
dispensare dalla  consegna  in  dogana  della  copia  cartacea  delle
predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione.»; 
  b) l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Nella  prima
ipotesi, il cedente o prestatore riepiloga  nella  dichiarazione  IVA
annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.». 
  2. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. E' punito  con  la
sanzione prevista nel comma 3 il cedente o  prestatore  che  effettua
cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 1,  lettera  c),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
prima di aver ricevuto da parte  del  cessionario  o  committente  la
dichiarazione di intento  e  riscontrato  telematicamente  l'avvenuta
presentazione all'Agenzia delle entrate,  prevista  dall'articolo  1,
comma 1, lettera c), del decreto-legge  29  dicembre  1983,  n.  746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.».
  3. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  alle
dichiarazioni d'intento relative  ad  operazioni  senza  applicazione
dell'imposta da effettuare a  decorrere  dal    gennaio  2015.  Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  da  emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione sono definite le modalita' applicative, anche di  natura
tecnica, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e sono  definiti  i
requisiti cui e' subordinato il  rilascio  della  ricevuta  da  parte
dell'Agenzia delle  entrate.  Con  successivi  provvedimenti  possono
essere definiti ulteriori requisiti. 

 

                         *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO