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Roma, 5 dicembre 2014
Circolare n.217/2014
Oggetto: Tributi – Dogane –
Dichiarazioni d’intento: in vista la soppressione della presentazione agli
uffici doganali – Art. 20 D.Lgvo
21.11.2014, n.175, su G.U. n.277 del 28.11.2014.
Il decreto
legislativo sulla semplificazione fiscale indicato in oggetto ha modificato la
disciplina delle dichiarazioni d’intento con risvolti positivi per i
rappresentanti doganali.
Com’è
noto, le dichiarazioni d’intento sono emesse dagli esportatori abituali per
effettuare acquisti e importazioni senza versare l’Iva. Al fine di evitare
abusi, attualmente la normativa prevede che i fornitori degli esportatori
abituali comunichino all’Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione
periodica Iva i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute. In base alle nuove
norme, viceversa, a decorrere dal prossimo anno saranno gli stessi esportatori
abituali a dover trasmettere le dichiarazioni d’intento in via telematica
all’Agenzia delle Entrate la quale rilascerà un’apposita ricevuta. Gli
esportatori abituali dovranno quindi consegnare ai loro fornitori, ovvero alla
dogana in caso di importazioni, le dichiarazioni d’intento unitamente alla
ricevuta.
La novità positiva è
che entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della norma, ossia entro la
fine del mese di marzo 2015, la presentazione in dogana della dichiarazione
d’intento non sarà più necessaria perché l’Agenzia delle Entrate metterà a
disposizione dell’Agenzia delle Dogane la propria banca dati.
Auspicando che quel
termine verrà rispettato (l’Agenzia delle Dogane per le vie brevi avrebbe dato
affidamento in tal senso), a breve dovrebbe dunque potersi risolvere alla
radice la problematica delle dichiarazioni d’intento irregolari presentate in
dogana per le quali sono chiamati a rispondere i rappresentanti doganali
indiretti.
Relativamente
al regime sanzionatorio sono state fatte modifiche di coordinamento prevedendo
che i fornitori degli esportatori abituali siano soggetti a sanzione (dal 100
al 200 per cento dell’Iva non applicata) qualora emettano le fatture senza
l’imposta prima di aver ricevuto la dichiarazione d’intento e aver riscontrato
telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate (oggi la
stessa sanzione è prevista per i fornitori che omettono di trasmettere i dati
delle dichiarazioni d’intento).
Daniela Dringoli |
Allegato
uno |
Responsabile di Area |
D/d |
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G.U. n. 277 del 28.11.2014
DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre
2014, n. 175
Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.
Capo I
Semplificazioni
per le persone fisiche
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto legislativo:
*****OMISSIS*****
Art. 20
Comunicazione all'Agenzia delle entrate
dei dati contenuti nelle lettere d'intento
1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29
dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «consegnata o spedita al fornitore o prestatore,
ovvero presentata in dogana» sono sostituite dalle seguenti:
«trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia
apposita ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla
ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate,
sara' consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana. Entro
120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,
l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento per
dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle
predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione.»;
b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Nella prima
ipotesi, il cedente o prestatore riepiloga nella dichiarazione IVA
annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.».
2. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. E' punito con la
sanzione prevista nel comma 3 il cedente o prestatore che effettua
cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la
dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta
presentazione all'Agenzia delle entrate, prevista dall'articolo 1,
comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle
dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione
dell'imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione sono definite le modalita' applicative, anche di natura
tecnica, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e sono definiti i
requisiti cui e' subordinato il rilascio della ricevuta da parte
dell'Agenzia delle entrate. Con successivi provvedimenti possono
essere definiti ulteriori requisiti.
*****OMISSIS*****
FINE TESTO