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Roma, 5 dicembre 2014

 

Circolare n. 218/2014

 

Oggetto: Tributi – Iva – Black list – Esenti le operazioni fino a 10 mila euro annui – Art.21 D.Lgvo 21.11.2014, n.175, su G.U. n.277 del 28.11.2014.

 

Con il decreto legislativo sulla semplificazione fiscale indicato in oggetto sono stati alleggeriti gli adempimenti relativi alle comunicazioni black list che devono essere presentate all’Agenzia delle Entrate dalle imprese che hanno scambi con operatori residenti nei Paesi a regime fiscale privilegiato.

 

Com’è noto, l’adempimento riguarda in particolare le imprese di spedizione internazionale dal momento che i maggiori porti e aeroporti mondiali per traffico merci sono situati in Stati black list.

 

Le nuove disposizioni hanno previsto – con efficacia già dall’anno in corso - che le comunicazioni black list debbano essere presentate all’Agenzia delle Entrate con decorrenza annuale (oggi la trasmissione avveniva periodicamente a seconda del volume di operazioni black list effettuato). Inoltre sono state escluse dalle comunicazioni le operazioni d’importo complessivo annuo fino a 10 mila euro. L’innalzamento della soglia è sicuramente positivo, anche se per la realtà operativa delle imprese di spedizione si tratta di un ammontare ancora esiguo.

 

Sull’esatta portata delle nuove disposizioni negli adempimenti di quest’ultima parte dell’anno si attendono i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.264/2013

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 277 del 28.11.2014

DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2014, n. 175

Semplificazione fiscale e  dichiarazione  dei  redditi  precompilata.

 

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 

 

                              Capo I

              Semplificazioni per le persone fisiche

                         *****OMISSIS*****

 
                              Art. 21 
              Comunicazione delle operazioni intercorse 
                        con paesi black list 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2010,  n.  73,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  le  parole:  «comunicano  telematicamente   all'Agenzia   delle
entrate» sono sostituite dalle seguenti: «comunicano annualmente  per
via telematica all'Agenzia delle entrate»; 
  b) le parole: «di importo superiore a  euro  500»  sono  sostituite
dalle seguenti: «il cui importo complessivo annuale e'  superiore  ad
euro 10.000». 
  2. Le modifiche di cui al comma  1  si  applicano  alle  operazioni
indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
poste in essere nell'anno solare in corso alla  data  di  entrata  in
vigore del presente provvedimento. 
                        *****OMISSIS*****
FINE TESTO