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Roma, 5 dicembre 2014
Circolare n. 218/2014
Oggetto: Tributi – Iva – Black
list – Esenti le operazioni fino a 10 mila euro annui – Art.21 D.Lgvo 21.11.2014, n.175, su G.U. n.277 del
28.11.2014.
Con il decreto
legislativo sulla semplificazione fiscale indicato in oggetto sono stati
alleggeriti gli adempimenti relativi alle comunicazioni black list che devono essere presentate all’Agenzia delle Entrate dalle
imprese che hanno scambi con operatori residenti nei Paesi a regime fiscale privilegiato.
Com’è noto,
l’adempimento riguarda in particolare le imprese di spedizione internazionale
dal momento che i maggiori porti e aeroporti mondiali per traffico merci sono
situati in Stati black list.
Le nuove disposizioni
hanno previsto – con efficacia già dall’anno in corso - che le comunicazioni black list debbano essere presentate all’Agenzia delle
Entrate con decorrenza annuale (oggi la trasmissione avveniva periodicamente a
seconda del volume di operazioni black list
effettuato). Inoltre sono state escluse dalle comunicazioni le operazioni d’importo
complessivo annuo fino a 10 mila euro. L’innalzamento della soglia è
sicuramente positivo, anche se per la realtà operativa delle imprese di
spedizione si tratta di un ammontare ancora esiguo.
Sull’esatta portata
delle nuove disposizioni negli adempimenti di quest’ultima parte dell’anno si
attendono i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.264/2013
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Responsabile di Area |
Allegato
uno |
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D/d |
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G.U. n. 277 del 28.11.2014
DECRETO LEGISLATIVO 21
novembre 2014, n. 175
Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Semplificazioni per le persone fisiche
*****OMISSIS*****
Art. 21
Comunicazione delle operazioni intercorse
con paesi black list
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «comunicano telematicamente all'Agenzia delle
entrate» sono sostituite dalle seguenti: «comunicano annualmente per
via telematica all'Agenzia delle entrate»;
b) le parole: «di importo superiore a euro 500» sono sostituite
dalle seguenti: «il cui importo complessivo annuale e' superiore ad
euro 10.000».
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano alle operazioni
indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento.
*****OMISSIS*****
FINE TESTO