Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 5 dicembre 2014

 

Circolare n. 219/2014

 

Oggetto: Tributi – Sostituti d’imposta - Trasmissione delle certificazioni uniche dei redditi all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo – Art. 2 D.Lgvo n.175/2014 su G.U. n.277 del 28.11.2014.

 

A decorrere dal 2015 i datori di lavoro dovranno presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo di ciascun anno le Certificazioni Uniche relative a dipendenti, collaboratori e professionisti.

 

Lo ha previsto il Decreto Legislativo sulla semplificazione fiscale, indicato in oggetto, al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate di redigere la nuova dichiarazione dei redditi precompilata delle persone fisiche prevista dallo stesso decreto legislativo.

 

Le Certificazioni Uniche contengono i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati a dipendenti e collaboratori, redditi che finora venivano certificati con i CUD, nonché i compensi di lavoro autonomo erogati a professionisti, compensi che finora venivano certificati in forma libera.

 

Per ogni Certificazione Unica omessa, tardiva o errata è stata prevista una sanzione di 100 euro; l’errata trasmissione della Certificazione potrà essere sanata entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 7 marzo.

 

Confetra, in sede di audizione presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati in merito al Decreto Legislativo sulla semplificazione fiscale, chiese che a fronte del nuovo obbligo per i datori di lavoro di trasmettere le Certificazioni Uniche fosse contestualmente soppresso l’obbligo di trasmettere la dichiarazione modello 770. Non è infatti razionale duplicare gli adempimenti per i datori di lavoro, tenuto conto che il modello 770 si sostanzia nel riepilogo dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche. Per il momento peraltro l’invio del modello 770 (entro il termine di luglio di ciascun anno) resta confermato.

 

La bozza del modello delle nuove Certificazioni Uniche con le relative istruzioni, nonché le specifiche tecniche per l’invio telematico sono pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it seguendo il percorso Home - Strumenti – Modelli – Modelli in bozza).

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

D/d

 

 

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G.U. n. 277 del 28.11.2014

DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2014, n. 175

Semplificazione fiscale e  dichiarazione  dei  redditi  precompilata.
 
                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

                              Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 

 

                              Capo I

              Semplificazioni per le persone fisiche

                         *****OMISSIS*****

 
                               Art. 2 
               Trasmissione all'Agenzia delle entrate 
        delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta 
  1. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio  1998,
n. 322, all'articolo 4,  dopo  il  comma  6-quater,  e'  aggiunto  il
seguente: «6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter  sono
trasmesse in via telematica all'Agenzia  delle  entrate  entro  il  7
marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i  valori  sono
stati corrisposti Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si
applica la sanzione  di  cento  euro  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  472.
Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non
si applica  se  la  trasmissione  della  corretta  certificazione  e'
effettuata entro i cinque giorni successivi  alla  scadenza  indicata
nel primo periodo.». 
  2. Nell'articolo 16, comma  4-bis,  lettera  b),  del  decreto  del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, le parole:  «entro  il
31 marzo dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei  CAF  ed
ha valore fino alla data di revoca;» sono sostituite dalle  seguenti:
«entro il 7 marzo dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei
CAF unitamente alle  certificazioni  di  cui  all'articolo  4,  comma
6-ter, del decreto del Presidente  della  Repubblica  del  22  luglio
1998, n. 322. Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono individuati i termini e le modalita' per  la  variazione
delle scelte da parte dei sostituti d'imposta;». 

                         *****OMISSIS*****

FINE TESTO