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Roma, 5 dicembre 2014
Circolare n. 219/2014
Oggetto: Tributi – Sostituti
d’imposta - Trasmissione delle certificazioni uniche dei redditi all’Agenzia
delle Entrate entro il 7 marzo – Art. 2 D.Lgvo n.175/2014
su G.U. n.277 del 28.11.2014.
A decorrere dal 2015
i datori di lavoro dovranno presentare in via telematica all’Agenzia delle
Entrate entro il 7 marzo di ciascun anno le Certificazioni Uniche relative a
dipendenti, collaboratori e professionisti.
Lo
ha previsto il Decreto Legislativo sulla semplificazione fiscale, indicato in
oggetto, al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate di redigere la nuova
dichiarazione dei redditi precompilata delle persone fisiche prevista dallo
stesso decreto legislativo.
Le Certificazioni
Uniche contengono i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati
erogati a dipendenti e collaboratori, redditi che finora venivano certificati
con i CUD, nonché i compensi di lavoro autonomo
erogati a professionisti, compensi che finora venivano certificati in forma
libera.
Per ogni
Certificazione Unica omessa, tardiva o errata è stata prevista una sanzione di
100 euro; l’errata trasmissione della Certificazione potrà essere sanata entro
i cinque giorni successivi alla scadenza del 7 marzo.
Confetra, in sede di
audizione presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati in merito al
Decreto Legislativo sulla semplificazione fiscale, chiese che a fronte del
nuovo obbligo per i datori di lavoro di trasmettere le Certificazioni Uniche
fosse contestualmente soppresso l’obbligo di trasmettere la dichiarazione
modello 770. Non è infatti razionale duplicare gli adempimenti per i datori di
lavoro, tenuto conto che il modello 770 si sostanzia nel riepilogo dei dati
contenuti nelle Certificazioni Uniche. Per il momento peraltro l’invio del
modello 770 (entro il termine di luglio di ciascun anno) resta confermato.
La
bozza del modello delle nuove Certificazioni Uniche con le relative istruzioni,
nonché le specifiche tecniche per l’invio telematico sono pubblicate sul sito
dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it seguendo il percorso
Home - Strumenti – Modelli – Modelli in bozza).
Daniela Dringoli |
Allegato
uno |
Responsabile di Area |
D/d |
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Confetra. |
G.U. n. 277 del 28.11.2014
DECRETO LEGISLATIVO 21
novembre 2014, n. 175
Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Semplificazioni per le persone
fisiche
*****OMISSIS*****
Art. 2
Trasmissione all'Agenzia delle entrate
delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998,
n. 322, all'articolo 4, dopo il comma 6-quater, e' aggiunto il
seguente: «6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono
trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 7
marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono
stati corrisposti Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si
applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto
dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non
si applica se la trasmissione della corretta certificazione e'
effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata
nel primo periodo.».
2. Nell'articolo 16, comma 4-bis, lettera b), del decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, le parole: «entro il
31 marzo dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF ed
ha valore fino alla data di revoca;» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 7 marzo dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei
CAF unitamente alle certificazioni di cui all'articolo 4, comma
6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio
1998, n. 322. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono individuati i termini e le modalita' per la variazione
delle scelte da parte dei sostituti d'imposta;».
*****OMISSIS*****
FINE TESTO