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Roma, 9 dicembre 2014

 

Circolare n. 220/2014

 

Oggetto: Tributi – Lavoro – Soppresso l’obbligo di controllo fiscale negli appalti – Art.28 D.Lgvo n.175/2014 su G.U. n.277 del 28.11.2014.

 

Il Decreto Legislativo sulla semplificazione fiscale indicato in oggetto contiene disposizioni in materia di appalti.

 

In particolare, da una parte, è stato soppresso l’obbligo per i committenti di effettuare il controllo sulla regolarità fiscale dell’appaltatore relativamente alle ritenute sui redditi dei dipendenti occupati negli appalti stessi (soppressi i commi da 28 a  28-ter dell’articolo 35 DL n.223/06 convertito nella L. n.248/06).

 

Dall’altra, è stata irrigidita la disciplina della responsabilità solidale retributiva e contributiva dei committenti prevista dall’articolo 29 del D. Lgvo n.276/03. E’ stato infatti previsto che il committente sia tenuto, ove previsto, ad assumere la veste di sostituto d’imposta.

 

La portata di quest’ultima disposizione non è chiara; inoltre non è chiaro come le nuove norme, che entrano in vigore a decorrere dal 13 dicembre (data di entrata in vigore del Decreto Legislativo in oggetto), abbiano efficacia sugli appalti in essere.

 

Si fa dunque riserva di tornare sull’argomento alla luce degli opportuni chiarimenti ministeriali che interverranno sulla materia.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.246/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 277 del 28.11.2014

DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2014, n. 175

Semplificazione fiscale e  dichiarazione  dei  redditi  precompilata.
 
                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

                              Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 

 

                              Capo I

              Semplificazioni per le persone fisiche

                         *****OMISSIS*****

 
                             Art. 28 
         Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione 
          di disposizioni in materia di obblighi tributari 
  1. All'articolo  35  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248,  i
commi da 28 a 28-ter sono abrogati. 
  2.  All'articolo  29,  comma  2,  ultimo   periodo,   del   decreto
legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  dopo  le   parole:   «Il
committente che ha eseguito il pagamento» sono inserite le  seguenti:
«e' tenuto, ove previsto, ad assolvere  gli  obblighi  del  sostituto
d'imposta ai sensi delle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e». 
  3. Al fine di potenziare le attivita'  di  controllo  sul  corretto
adempimento degli obblighi fiscali in materia di  ritenute  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, l'Istituto nazionale della previdenza sociale rende  disponibile
all'Agenzia delle entrate, con cadenza mensile, i dati relativi  alle
aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite
dall'Istituto stesso. 
  4. Ai soli fini della validita'  e  dell'efficacia  degli  atti  di
liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei  tributi  e
contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della societa' di  cui
all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque  anni
dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese. 
  5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma primo e' sostituito dal seguente:  «I  liquidatori  dei
soggetti all'imposta sul reddito delle  persone  giuridiche  che  non
adempiono all'obbligo di pagare, con le attivita' della liquidazione,
le imposte dovute per il periodo della liquidazione  medesima  e  per
quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se
non provano di aver soddisfatto  i  crediti  tributari  anteriormente
all'assegnazione di  beni  ai  soci  o  associati,  ovvero  di  avere
soddisfatto crediti di ordine  superiore  a  quelli  tributari.  Tale
responsabilita' e' commisurata all'importo dei crediti d'imposta  che
avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.»; 
  b) al comma terzo e' aggiunto il seguente periodo: «Il  valore  del
denaro e  dei  beni  sociali  ricevuti  in  assegnazione  si  presume
proporzionalmente equivalente alla quota  di  capitale  detenuta  dal
socio od associato, salva la prova contraria.». 
  6. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e  5
non discendono obblighi di dichiarazione nuovi o diversi  rispetto  a
quelli vigenti. 
  7. All'articolo 19, comma 1, del decreto  legislativo  26  febbraio
1999, n. 46, le parole: «, 36» sono soppresse.
 

FINE TESTO