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Roma, 10 dicembre 2014

 

Circolare n. 221/2014

 

Oggetto: Tributi – Accertamento fiscale e contributivo dopo la cessazione della società – Responsabilità dei liquidatori – Art. 28 D.lgvo 21.11.2014, n. 175, su G.U. n. 277 del 28.11.2014.

 

Con il decreto legislativo indicato in oggetto sono state introdotte misure per potenziare le azioni di recupero di tributi e contributi nei confronti delle società di capitali che vengono liquidate.

 

In particolare, è stato previsto che gli atti di accertamento, liquidazione, contenzioso e riscossione di tributi e contributi, sanzioni ed interessi, avranno efficacia nei confronti delle società di capitali anche nei 5 anni successivi alla richiesta di cancellazione del Registro Imprese.

 

Inoltre è stato previsto che i liquidatori che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività di liquidazione, le imposte dovute per il periodo della stessa liquidazione e per quelli anteriori, rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione dei beni ai soci, ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari.

 

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

D/t

 

 

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G.U. n. 277 del 28.11.2014

DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2014, n. 175

Semplificazione fiscale e  dichiarazione  dei  redditi  precompilata.
 
                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 

 

                              Capo I

              Semplificazioni per le persone fisiche

                         *****OMISSIS*****

 

                              Capo V

                 Eliminazione di adempimenti superflui

                         *****OMISSIS*****

 

                               Art. 28 
         Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione 
          di disposizioni in materia di obblighi tributari 
  1. All'articolo  35  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248,  i
commi da 28 a 28-ter sono abrogati. 
  2.  All'articolo  29,  comma  2,  ultimo   periodo,   del   decreto
legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  dopo  le   parole:   «Il
committente che ha eseguito il pagamento» sono inserite le  seguenti:
«e' tenuto, ove previsto, ad assolvere  gli  obblighi  del  sostituto
d'imposta ai sensi delle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e». 
  3. Al fine di potenziare le attivita'  di  controllo  sul  corretto
adempimento degli obblighi fiscali in materia di  ritenute  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, l'Istituto nazionale della previdenza sociale rende  disponibile
all'Agenzia delle entrate, con cadenza mensile, i dati relativi  alle
aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite
dall'Istituto stesso. 
  4. Ai soli fini della validita'  e  dell'efficacia  degli  atti  di
liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei  tributi  e
contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della societa' di  cui
all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque  anni
dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese. 
  5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma primo e' sostituito dal seguente:  «I  liquidatori  dei
soggetti all'imposta sul reddito delle  persone  giuridiche  che  non
adempiono all'obbligo di pagare, con le attivita' della liquidazione,
le imposte dovute per il periodo della liquidazione  medesima  e  per
quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se
non provano di aver soddisfatto  i  crediti  tributari  anteriormente
all'assegnazione di  beni  ai  soci  o  associati,  ovvero  di  avere
soddisfatto crediti di ordine  superiore  a  quelli  tributari.  Tale
responsabilita' e' commisurata all'importo dei crediti d'imposta  che
avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.»; 
  b) al comma terzo e' aggiunto il seguente periodo: «Il  valore  del
denaro e  dei  beni  sociali  ricevuti  in  assegnazione  si  presume
proporzionalmente equivalente alla quota  di  capitale  detenuta  dal
socio od associato, salva la prova contraria.». 
  6. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e  5
non discendono obblighi di dichiarazione nuovi o diversi  rispetto  a
quelli vigenti. 
  7. All'articolo 19, comma 1, del decreto  legislativo  26  febbraio
1999, n. 46, le parole: «, 36» sono soppresse. 
 

                         *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO