Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 10 dicembre 2014

 

Circolare n. 222/2014

 

Oggetto: Tributi – IVA intracomunitaria – Semplificati gli elenchi Intrastat servizi e l’inserimento nella banca dati delle partite IVA comunitaria – Artt. 22 e 23 e 25 D.lgvo 21.11.2014, n. 175, su G.U. n. 277 del 28.11.2014.

 

Nell’ambito del decreto legislativo sulla semplificazione fiscale, indicato in oggetto, sono state previste disposizioni favorevoli ai contribuenti che operano in ambito intracomunitario.

 

Banca dati partite IVA comunitarie – VIESCom’è noto, per poter operare in ambito intracomunitario occorre essere iscritti nella banca dati delle partite IVA intracomunitarie VIES (art. 35 DPR 633/72 e successive modifiche). Mentre oggi l’iscrizione era soggetta all’assenso dell’Agenzia delle Entrate, ora è stato previsto che i contribuenti che optano per l’operatività intracomunitaria siano immediatamente iscritti al VIES; la cancellazione avviene, preavvisando l’interessato, qualora non vengano presentate dichiarazioni Intrastat per quattro trimestri consecutivi. Con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno fissate le nuove modalità operative del VIES.

 

Semplificati gli Intrastat servizi – Come richiesto da tempo anche da Confetra, finalmente gli elenchi Intrastat servizi saranno semplificati e allineati a quelli degli altri Stati europei. In particolare saranno richiesti solo la partita IVA, il valore complessivo degli scambi intracomunitari, il codice identificativo della prestazione resa o ricevuta e il Paese di pagamento. La disposizione dovrà essere attuata con provvedimento del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane di concerto col Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentito l’Istat, da emanarsi entro metà marzo 2015.

 

Sanzioni per ammissioni o inesattezza dati statistici negli Intrastat - Le sanzioni per l’omissione o inesattezza dei dati statistici negli elenchi Intrastat verranno irrogate solo agli operatori che effettuano scambi per un ammontare pari o superiore a 750 mila euro mensili; inoltre le sanzioni saranno applicate una sola volta per errori ed omissioni di dati statistici effettuati nello stesso modello Intrastat.

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

D/t

 

 

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G.U. n. 277 del 28.11.2014

DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2014, n. 175

Semplificazione fiscale e  dichiarazione  dei  redditi  precompilata.
 
                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 

 

                              Capo I

              Semplificazioni per le persone fisiche

                         *****OMISSIS*****

 

                              Capo IV

     Semplificazioni riguardanti la fiscalita' internazionale

                         *****OMISSIS*****

 

                             Art. 22 
                     Richiesta di autorizzazione 
             per effettuare operazioni intracomunitarie 
  1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: 
    «7-bis. L'opzione di cui al comma 2,  lettera  e-bis),  determina
l'immediata inclusione nella banca  dati  dei  soggetti  passivi  che
effettuano operazioni intracomunitarie, di cui  all'articolo  17  del
regolamento (CE) n. 904/2010, del  Consiglio,  del  7  ottobre  2010;
fatto salvo quanto disposto dal  comma  15-bis,  si  presume  che  un
soggetto   passivo   non   intende   piu'    effettuare    operazioni
intracomunitarie  qualora   non   abbia   presentato   alcun   elenco
riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data
di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine  l'Agenzia  delle
entrate procede all'esclusione della partita IVA dalla banca dati  di
cui al periodo precedente, previo invio di apposita comunicazione  al
soggetto passivo.»; 
  b) il comma 7-ter e' abrogato; 
  c) al comma 15-bis, sono aggiunti i seguenti periodi: «Gli  Uffici,
avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano  che  i
dati  forniti  da  soggetti  per  la  loro  identificazione  ai  fini
dell'IVA, siano completi  ed  esatti.  In  caso  di  esito  negativo,
l'Ufficio emana provvedimento  di  cessazione  della  partiva  IVA  e
provvede all'esclusione della stessa dalla banca  dati  dei  soggetti
passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le  modalita'
operative per l'inclusione delle partite IVA  nella  banca  dati  dei
soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie,  nonche'
i  criteri  e  le  modalita'  di  cessazione  della  partita  IVA   e
dell'esclusione della stessa dalla banca dati medesima.»; 
  d) il comma 15-quater e' abrogato. 
 
                               Art. 23 
              Semplificazione elenchi intrastat servizi 
  1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e  dei
monopoli, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle  entrate  e
d'intesa con l'Istituto nazionale di  statistica,  da  emanare  entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai
sensi del comma 6-ter dell'articolo 50 del  decreto-legge  30  agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  ottobre
1993, n. 427, sono apportate le modifiche al contenuto degli  elenchi
riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi diverse da  quelle
di  cui  agli  articoli  7-quater  e  7-quinquies  del  decreto   del
Presidente della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  rese  nei
confronti di soggetti passivi stabiliti  in  un  altro  Stato  membro
dell'Unione europea e quelle da questi ultimi ricevute,  al  fine  di
ridurne il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i
numeri di identificazione IVA delle controparti ed il  valore  totale
delle transazioni suddette, il  codice  identificativo  del  tipo  di
prestazione resa o ricevuta ed il Paese di pagamento. 
 

                         *****OMISSIS*****

 
                               Art. 25 
                Sanzioni per omissione o inesattezza 
               dati statistici degli elenchi intrastat 
  1. Il comma 5 dell'articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio  1995,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo  1995,  n.
85, e' sostituito dal seguente: 
  «5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui all'articolo  9
del regolamento (CE) del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  n.
638/2004 del 31 marzo 2004, si applicano le  sanzioni  amministrative
alle sole imprese che rispondono ai requisiti  indicati  nei  decreti
del  Presidente  della  Repubblica  emanati  annualmente   ai   sensi
dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6  settembre  1989,
n. 322, concernente l'elenco delle indagini per le quali  la  mancata
fornitura dei dati  si  configura  come  violazione  dell'obbligo  di
risposta,  ai  sensi  degli  articoli  7  e  11  del  citato  decreto
legislativo n. 322 del 1989. Le  sanzioni  sono  applicate  una  sola
volta per ogni elenco  intrastat  mensile  inesatto  o  incompleto  a
prescindere dal numero di transazioni mancanti o  riportate  in  modo
errato nell'elenco stesso.». 

 

                         *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO